I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - La tutela del cittadino. Il miglioramento dell'ambiente. La crescita dell'economia locale. Il ruolo dei comuni.
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I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. La tutela del cittadino. Il miglioramento dell’ambiente. La crescita dell’economia locale. Il ruolo dei comuni.
L’organizzazione dei servizi dipende da come vogliamo il mondo. Karl Marx – Renania -(† 1883) Teorizzatore del comunismo. “La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi”. “I comunisti lottano per raggiungere i fini e gli interessi immediati della classe operaia”. Si può superare questo profondo contrasto? Adam Smith – Inghilterra - († 1790) Fondatore del liberismo. “Il risultato migliore si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé"
Le intuizioni di questi due grandi della storia sono fondamentali e non vanno sottovalutate. Ma rischiano di escludere parti della società. Per alcuni, il modello vale più delle persone (lo dice la storia). Le applicazioni pratiche dei modelli teorici di Marx e Smith si sono rivelate spesso lontane dall’Uomo. Sui beni pubblici e sullo studio del benessere si sono sviluppate teorie più avanzate. E INCLUSIVE.
John Nash – USA - (vivente) – premio Nobel - “Il risultato migliore si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé e per il gruppo”. Amartya Sen – India - (vivente) - premio Nobel - Andare oltre il PIL per valutare il benessere delle popolazioni. La ricchezza è importante, ma è una parte del benessere. Elinor Ostrom – USA -(1933-2012) – premio Nobel 2009- Per gestire i “beni comuni”, come l’acqua, l’energia si può pensare ad una “Governance democratica” che controlli l’uso di questi beni essenziali alla nostra vita: una comunità ben conscia dei diritti ma anche dei doveri che tutti devono avere nei confronti di quei beni comuni preziosi per la sopravvivenza delle persone e per le future generazioni.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Il ruolo dei servizi pubblici (come istruzione, giustizia civile, sanità, servizi pubblici locali) sostiene crescita, benessere e produttività. • I servizi aumentano la dotazione di capitale umano, creano un ambiente favorevole all’insediamento e allo sviluppo delle imprese, ad accrescere l’offerta di lavoro, anche attraverso la conciliazione tra vita familiare e lavoro. • Quantità e qualità dei SPL dipendono dalle risorse erogate e dall’efficienza con cui esse vengono impiegate.
La politica nei servizi (secondo le indicazioni Europee). OGGI DOMANI IL CITTADINO È AL CENTRO E PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, A DIVENTA A PARTE ATTIVA. VOLTE GESTIONE “POLITICA”. LA POLITICA COORDINA E HA LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE RESPONSABILITÀ DELLA SINTESI ECONOMICO E PRODUTTIVO. FINALE (CONDIVISA). I SETTORI ECONOMICI, PRODUTTIVI IL CITTADINO HA IL RUOLO DI E FINANZIARI SI ASSUMONO I “PAGATORE DEL SERVIZIO”. RISCHI IMPRENDITORIALI E FINANZIARI DEL SERVIZIO. CITTADINI, POLITICA, TESSUTO ECONOMICO, SI ASSUMONO COLLEGIALMENTE L’ONERE DI PIANIFICARE IL SERVIZIO.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Cosa sono? ESEMPI: · la distribuzione dell’energia elettrica · la distribuzione del gas naturale · il servizio idrico integrato; · la gestione dei rifiuti urbani; · il trasporto pubblico locale; · l’illuminazione pubblica. · la gestione del sottosuolo; illuminazione votiva.
FONDAMENTALI PER IL BENESSERE DEL CITTADINO E PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’. FONDAMENTALI PER SVILUPPARE UNA SOLIDA TUTELA DELL’AMBIENTE. SONO DI ENORME RILEVANZA ECONOMICA. I principi comunitari, costantemente applicati dalla Corte di giustizia europea: di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità.
Principio di mutuo riconoscimento Implica l’accettazione, da parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore. Principio di proporzionalità. Le azioni delle istituzioni dell'Unione hanno dei limiti. L'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. Trattato europeo, art.5 “L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. (esempio extra: la proposta di inserire negli statuti comunali frasi come “il servizio idrico è privo di rilevanza economica”. Prescrizione che non ha valore. La definizione della rilevanza economica non è nella disponibilità dei Comuni).
COSA INTERESSA AL CITTADINO. - ESISTENZA E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO. - QUALITA’ DEL SERVIZIO. - COSTI CONTENUTI. COSA INTERESSA ALL’AMMINISTRAZIONE - TUTELA DEL CITTADINO. - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO. - COSTI CONTENUTI. - RISPETTO DEL CONTRATTO. - LAVORO. - EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO. - POSSIBILITA’ DI SINERGIE. COSA INTERESSA AL GESTORE. MINIMA SPESA, MASSIMA RESA. INCASSI CERTI. STABILITA’ NORMATIVA. POSSIBILITA’ DI SINERGIE TRA DIVERSI SETTORI.
Testo unico degli enti locali – 267/2000 s.m.i. Art. 112. Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica Disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali (alcuni esclusi, esempio: trasporto pubblico locale, impianti a fune, disciplina specifica di settore). Punti chiave: gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo casi particolari (società di patrimonio, se ammesse).
LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Art. 1. Finalità e oggetto 1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l’utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.
LA RIFORMA: vede come attori principali le Amministrazioni Regionali e Locali. Punta a: · a) rafforzare le competenze e migliorare le attività di regolazione, gestione, affidamento, controllo, vigilanza e monitoraggio dei SPL; b) adattare le norme regionali all'ordinamento nazionale e ai principi comunitari; c· c) modernizzare il settore dei SPL; d) accelerare gli investimenti programmati.
MODALITA’ DI GESTIONE -DIRETTA (COMUNE) – GESTIONE IN ECONOMIA - TRAMITE SOCIETA’ PUBBLICA (“IN HOUSE”) CONTROLLO ANALOGO E REQUISITI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ CON ENTI DI CONTROLLO. TRAMITE SOGGETTO SELEZIONATO CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.
1- superamento della frammentazione delle gestioni. 2- incentivazione agli affidamenti tramite procudure ad evidenza pubblica. 3-vincoli alle società “in house”
SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE. In base all’art. 34 del D.L. 179/2012, gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei svolgono le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all’utenza (per quanto di competenza), affidamento della gestione e relativo controllo. Regioni e Province autonome provvedono a: i) definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali omogenei e ottimali che, di norma, dovranno avere dimensioni almeno provinciali; delimitazioni inferiori dovranno essere giustificate secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; ii) istituire o designare gli Enti di governo degli ATO o bacini. In caso di inerzia da parte delle Regioni o Province autonome, a partire dal 1° luglio 2012, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, è autorizzato ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tali disposizioni si integrano con quanto già disciplinato dalla L. 191/2009 art. 2 comma 186 bis in base alla quale le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito TerritorialeOttimale, entro il 31/12/2012. Alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, in via di soppressione, competevano le funzioni di organizzazione dei servizi sulla base di forme e modi di cooperazione tra EntiLocali stabiliti dalle Regioni ai sensi dell’abrogato art. 201 D.Lgs. 152/2006.
L’EVIDENZA PUBBLICA. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento a evidenza pubblica dei servizi da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi. Gli enti risultanti virtuosi, fermo l’obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura a evidenza pubblica o di cui, comunque, l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio.
VINCOLI SOCIETA’ “IN HOUSE”. Le società affidatarie in house saranno assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata. (decreto attualmente mancante – in fase di discussione) La vigilanza sull’osservanza di tale disposizione da parte delle società spetta all'ente locale o all'ente di governo dell'ambito o del bacino. Le società affidatarie in house sono, inoltre, sottoposte a vincoli per quanto concerne criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei seguenti principi. Inoltre sono sottoposte alle norme che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori. In ultimo, le stesse società sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici.
METTERE IN PRATICA UN PENSIERO DAI CONTENUTI ETICI, VICINI ALL’UOMO. DI STAMPO ECO-SOCIALE. SU QUESTO ORGANIZZARE LA COSTRUZIONE DELLA SOCIETA’ E LA GESTIONE DEI BENI COMUNI. COSTRUIRE UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO (POST IDEOLOGICO) Etico. Partecipato. Sociale. Ecologico. Inclusivo. LA NECESSITA’ ASSOLUTA DI UN DIBATTITO SUI CONTENUTI e NON SUGLI STRUMENTI.
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