SALUTE E SICUREZZA GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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 GUIDA DI APPROFONDIMENTO

    SALUTE E SICUREZZA
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

        A CURA DEL BIC SARDEGNA SP A

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GUIDA SALUTE E SICUREZZA
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SOMMARIO

INTRODUZIONE............................................................................................................................................. 3

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ........................................................................................................ 4

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI ............................................................................................................. 7

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI ............................................................................................................. 7

L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE ..................................... 7

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO............................................................................... 8

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ............................................................... 9

LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ................. 9

L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI ............................................................................................... 10

PONTEGGI, FUNI, AMIANTO, LAVORI ELETTRICI .............................................................................. 10

E-LEARNING................................................................................................................................................. 11

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INTRODUZIONE
Questa guida è stata realizzata per fornirti le informazioni riguardanti uno dei principali e
strategici obblighi sulla sicurezza del lavoro: la formazione e l’addestramento dei tuoi
lavoratori.

Prima di tutto alcuni consigli:

   • non sottovalutare la formazione: l’atteggiamento dei tuoi lavoratori nei confronti
     della sicurezza verrà comunque condizionato dalle esperienze formative che
     organizzerai per loro;

   • la formazione non è solo un obbligo: è anche un processo educativo continuo
     che deve coinvolgere personalmente i tuoi lavoratori per farli contribuire
     responsabilmente alla prevenzione aziendale;

   • una buona formazione dei tuoi lavoratori valorizza tutti gli altri sforzi che farai nei
     confronti della prevenzione nella tua azienda e spesso può rimediare ad altre
     carenze di tipo tecnico o organizzativo;

   • tutta la formazione deve essere sufficiente e adeguata ai rischi da prevenire: una
     formazione fatta unicamente per ottemperare ad un obbligo rischia di essere
     un’occasione persa e una spesa improduttiva.

I contenuti dei capitoli che seguono sono una sintesi tratta dai seguenti documenti che
potrai consultare per eventuali approfondimenti:

   • Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Formazione dei lavoratori);

   • Allegato I Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (E-Learning);

   • Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (Abilitazione per particolari attrezzature);

   • Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 (Linee interpretative degli Accordi
     precedenti);

   • D.M. 10/03/1998 (Formazione antincendio);

   • D.M. 15/07/2003 (Formazione primo soccorso);

   • D.Interministeriale 06/03/2013 (Qualificazione del formatore-docente per la salute e
     sicurezza sul lavoro).

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e sufficiente su salute e
sicurezza del lavoro.

Nell’organizzare tale formazione dovrai rispettare le seguenti condizioni:

   • classificazione del rischio;

   • requisiti dei docenti;

   • organizzazione e certificazione della formazione.

1. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

La durata della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipende dal settore ATECO
(ATtività ECOnomiche) della tua impresa. In base al codice ATECO, infatti, la durata della
formazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

   • rischio basso: 8 ore;

   • rischio medio: 12 ore;

   • rischio alto: 16 ore.

All’interno di questo monte ore dovrà essere garantita:

    • la formazione generale di 4 ore su concetti di rischio, danno, organizzazione della
      prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza e
      controllo;

    • la formazione specifica di 4, 8 o 12 ore (in base al livello del rischio ATECO) su
      rischi aziendali e misure di prevenzione e protezione da adottare.

La formazione generale è la medesima per tutti i settori privati e pubblici e costituisce
credito formativo permanente, cioè non deve più essere ripetuta.

Ricordati che gli eventuali impiegati ad esclusivo lavoro d’ufficio dovranno frequentare il
corso per rischio besso a prescindere dalla classificazione ATECO dell’azienda.

Per tutti i lavoratori sarà obbligatorio un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

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2. REQUISITI DEI DOCENTI

La formazione dei lavoratori può essere effettuata solo da soggetti in possesso di
determinati requisiti professionali, che variano a seconda che il docente sia il datore di
lavoro o un altro soggetto.

In qualità di datore di lavoro potresti essere tu stesso il docente dei tuoi lavoratori fino al
17 marzo 2016 a condizione che:

   • come datore di lavoro abbia frequentato un apposito Corso per Responsabile del
     Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

   • abbia svolto l’incarico di RSPP della tua azienda per almeno tre anni.

Invece, dal 18 marzo 2016 dovrai essere in possesso di almeno uno dei criteri di
qualificazione stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Nel caso tu voglia o debba affidare la formazione ad un altro docente, interno o esterno
alla tua azienda, i requisiti professionali che lo abilitano alla docenza sono i seguenti:

   • diploma     di   scuola     secondaria    di    secondo      grado   e     esperienza
     lavorativa/professionale triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dal 18
     marzo 2014 l’esperienza lavorativa/professionale sarà sostituita dai criteri di
     qualificazione del Decreto 2013;

   • licenza di scuola media inferiore e criteri di qualificazione del Decreto 2013.

La certificazione dell’esperienza lavorativa/professionale dovrà essere dimostrata dal
docente tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

3. ORGANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

Nell’organizzare la formazione dovrai garantire il rispetto dei seguenti standard.

A) Metodologia di insegnamento/apprendimento.

Dovrai evitare i tradizionali corsi-conferenza in cui c’è l’esperto che parla e gli altri che
ascoltano per tutto il tempo della lezione Dovrai favorire, invece, la partecipazione attiva
dei tuoi lavoratori attraverso un loro coinvolgimento tramite esercitazioni, lavori di gruppo,
discussioni, presentazioni animate da video, prove pratiche.

L’adulto tende a rigettare psicologicamente una formazione fatta per obbligo, con
contenuti generici e eccessivamente normativi, spesso già conosciuti e pertanto con
scarso valore di interesse.

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Al contrario, apprezza una formazione vicina al proprio bagaglio professionale che mira sia
a trovare risposte ai tanti problemi tecnico-gestionali del lavoro sia a suscitare nuovi
interrogativi in vista di un miglioramento continuo.

Nonostante la verifica dell’apprendimento con appositi test sia obbligatoria solo per i
preposti e per i dirigenti, è consigliabile prevedere tale verifica anche per i corsi dei
lavoratori.

Ricorda:

   • l’esperto tecnico non sempre ha la capacità di trasferire il proprio sapere agli altri
     in modo efficace;

   • l’insegnante si concentra sui contenuti, mentre il formatore cura anche il processo
     di apprendimento.

B) Organizzazione.

Per ciascun corso dovrai prevedere:

   • un soggetto organizzatore del corso (tu stesso, un professionista abilitato,
     un’agenzia formativa);

   • un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

   • i nominativi e i curricula dei docenti con verifica dei requisiti;

   • un numero di partecipanti non superiore a 35 unità per ogni corso;

   • il registro di presenza dei partecipanti;

   • l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

   • la garanzia di comprensibilità dei contenuti per lavoratori stranieri anche attraverso
     l’ausilio di mediatori culturali e traduttori.

C) Attestati.

Gli attestati che rilascerai ai lavoratori dovranno prevedere i seguenti elementi minimi
comuni:

   • indicazione del soggetto organizzatore del corso;

   • normativa di riferimento;

   • dati anagrafici e profilo professionale/mansione del corsista;
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   • specifica del tipo di corso seguito (ATECO e monte ore frequentato);

   • periodo di svolgimento del corso;

   • firma del soggetto organizzatore del corso.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Nel caso in cui nella tua azienda sia presente uno o più preposti (ad esempio: capo
squadra, capo reparto, capo turno, capo cantiere), dovrai fare in modo che oltre alla
formazione di base come lavoratori ricevano anche una formazione sufficiente e adeguata
per il loro ruolo.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 considera non vincolante ma sufficiente e
adeguata una formazione particolare aggiuntiva della durata di 8 ore con contenuti
relativi alle aree normativa, tecnica, gestionale e comunicativa, con particolare riferimento
alla figura del preposto quale soggetto di vigilanza e controllo dei lavoratori.

Al termine del percorso formativo è obbligatoria una verifica finale (tramite colloquio o test)
alla quale è vincolato il rilascio dell’attestato.

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Nel caso in cui nella tua azienda vi siano dirigenti, dovrai garantire anche a loro una
formazione sufficiente e adeguata per il loro ruolo.

Come per i preposti anche per i dirigenti l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 considera
non vincolante ma sufficiente e adeguata una formazione della durata di 16 ore con
contenuti suddivisi in 4 moduli formativi:

   • modulo 1. giuridico-normativo;

   • modulo 2. gestione e organizzazione della sicurezza;

   • modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi;

   • modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Al termine del percorso formativo è obbligatoria una verifica finale (tramite colloquio o test)
alla quale è vincolato il rilascio dell’attestato.

L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE
La conduzione di particolari attrezzature richiede l’acquisizione di una specifica
abilitazione impropriamente definita patentino. Si tratta di un titolo (attestato) rilasciato al
lavoratore a seguito di un percorso formativo specifico teorico-pratico al termine del quale

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egli ha dimostrato di possedere le conoscenze e le abilità necessarie alla conduzione in
sicurezza del mezzo.

Nella seguente tabella sono riportate le attrezzature per le quali vige attualmente l’obbligo
dell’abilitazione:

                                                         TEORIA        PRATICA        TOTALE
ATTREZZATURA
                                                           ore           ore         ORE CORSO

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
                                                             4            4/6             8/10
varie tipologie

GRU A TORRE varie tipologie                                  8            4/6             12/14

GRU MOBILI                                                   7             7               14

GRU MOBILE CON FALCONE TELESCOPICO                          11             11              22

GRU PER AUTOCARRO                                            4             8               12

CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO
                                                             8            4/8             12/16
varie tipologie

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI                                3             5                8

MACCHINE MOVIMENTO TERRA (MMT)                               4            6/12            10/16

POMPE PER CALCESTRUZZO                                       7             7               14

I corsi possono essere organizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e hanno una
validità quinquennale, termine entro il quale va frequentato uno specifico modulo di
aggiornamento la cui durata varia per ogni attrezzatura.

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi sarai in grado di stabilire sia il livello di rischio
della tua attività sia il numero di lavoratori necessario a garantire una presenza costante in
azienda di personale adeguatamente formato sulla sicurezza antincendio.

La formazione degli addetti alla lotta antincendio varia in funzione del livello del rischio:

       •   rischio basso: 4 ore;

       •   rischio medio: 8 ore;

       •   rischio elevato: 16 ore.
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Ad eccezione del rischio basso, la formazione prevede una parte pratica durante la quale
si acquisiscono le abilità per l’uso delle varie attrezzature (ad esempio: estintori, naspi,
lance, autorespiratori) e si eseguono prove di spegnimento.

Nonostante anche tale formazione sia soggetta ad aggiornamento, si è in attesa di uno
specifico decreto ministeriale che ne stabilisca la periodicità.

Per questa formazione devi rivolgerti a persone esperte per le quali non sono attualmente
previsti specifici requisiti professionali.

Per gli addetti all’evacuazione non sono previsti specifici corsi, pertanto sarai tu a doverne
garantire la preparazione per poter attuare efficacemente il piano di emergenza aziendale.

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Anche per gli addetti al primo soccorso esiste l’obbligo di una formazione adeguata in
base al livello di rischio. In questo caso il livello è stabilito in base ad alcuni parametri
relativi al numero di addetti per tipo di attività e indice infortunistico.

Sulla base di questa classificazione, che andrà fatta con la valutazione dei rischi, la tua
azienda potrà essere classificata in uno dei seguenti gruppi:

      •    azienda di tipo A: 16 ore;

      •    azienda di tipo B/C: 12 ore.

Per gli addetti al primo soccorso è obbligatorio un aggiornamento triennale minimo:

      •    azienda di tipo A: 6 ore;

      •    azienda di tipo B/C: 4 ore.

I corsi possono essere tenuti esclusivamente da personale medico che può avvalersi solo
per la parte pratica di personale infermieristico o specializzato.

LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Se nella tua azienda è stato eletto il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS), hai l’obbligo di garantirgli quanto prima (di solito entro 90 giorni) una formazione
specifica per poter svolgere adeguatamente il ruolo di rappresentanza che la norma gli
attribuisce.

Si tratta di una formazione d’aula della durata di 32 ore (salvo accordi diversi in sede di
contrattazione collettiva), di cui almeno 12 ore sui rischi specifici e le misure di
prevenzione e protezione caratteristiche del proprio settore.

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Assicurati che questa formazione venga erogata da strutture e docenti esperti per
contribuire concretamente ad una crescita professionale del RLS ed evitare di sostenere
una spesa improduttiva.

Se nella tua azienda vi è un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50 allora il RLS dovrà
frequentare un modulo di aggiornamento di 4 ore ogni anno; nel caso i tuoi lavoratori
fossero più di 50 le ore di aggiornamento annuale saranno 8.

L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Un particolare tipo di formazione è l’addestramento, inteso come complesso di attività
dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

In particolare, ricorda che l’addestramento è obbligatorio per l’uso di Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) di terza categoria, per esempio dispositivi di protezione
dell’udito, cinture anticaduta, maschere con filtro.

Dovrai, quindi, curare questo tipo di formazione ogni qualvolta dovrai assicurarti che i
lavoratori abbiano appreso le tecniche necessarie allo svolgimento in sicurezza di
determinate operazioni.

Per l’addestramento dovrai rivolgerti ad una persona esperta, interna o esterna
all’azienda, che svolga la sessione direttamente in azienda.

E’ consigliabile tenere un registro aziendale dell’addestramento in cui annotare la data,
l’oggetto della formazione, il nome e la firma dell’esperto.

PONTEGGI, FUNI, AMIANTO, LAVORI ELETTRICI
Per alcuni tipi di lavori la norma prevede una formazione specifica teorico-pratica ulteriore
rispetto a quelle di cui si è parlato finora.

Per i lavori in quota, infatti, sono previste varie tipologie di corsi che variano a seconda
che si tratti di lavori su tetti o postazioni in quota, lavori con uso di ponteggi o di funi. In
tutti questi casi dovrai rivolgerti ad un consulente per accertarti di quale formazione
abbiano bisogno i tuoi lavoratori.

Anche per i lavori con esposizione all’amianto è prevista una formazione specifica sia per
tutti i lavoratori interessati che per i preposti, per i quali la durata della formazione è
maggiore.

Infine, potresti aver necessità di ricorrere ad una formazione specifica anche per eventuali
lavoratori addetti a lavori elettrici o su parti elettriche in tensione, ai quali dovrai
riconoscere un’apposita idoneità (PEI, persona idonea) per potergli affidare tali lavori.

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E-LEARNING
Per e-Learning si intende una modalità di fruizione della formazione che comprende una
serie di attività didattiche che realizzano un’aula virtuale tra il lavoratore, altri lavoratori e il
tutor su una piattaforma informatica progettata appositamente (la modalità di fruizione
della formazione non si limita all’acquisizione di materiali didattici o forum via internet).

Potresti ricorrere a questa modalità per venire incontro a particolari esigenze organizzative
e vincoli di orario, ma potrai farlo solo nel rispetto di alcuni parametri tecnici che
garantiscono la reale fruizione della formazione e ne certificano il monte ore e
l’apprendimento.

Il ricorso alla e-Learning è però consentito esclusivamente per:

       •   la formazione generale dei lavoratori;

       •   la formazione dei dirigenti;

       •   la formazione dei preposti, ma solo per alcuni contenuti.

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