SALUTE E SICUREZZA GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI A CURA DEL BIC SARDEGNA SP A 1
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMARIO INTRODUZIONE............................................................................................................................................. 3 LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ........................................................................................................ 4 LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI ............................................................................................................. 7 LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI ............................................................................................................. 7 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE ..................................... 7 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO............................................................................... 8 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ............................................................... 9 LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ................. 9 L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI ............................................................................................... 10 PONTEGGI, FUNI, AMIANTO, LAVORI ELETTRICI .............................................................................. 10 E-LEARNING................................................................................................................................................. 11 2
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI INTRODUZIONE Questa guida è stata realizzata per fornirti le informazioni riguardanti uno dei principali e strategici obblighi sulla sicurezza del lavoro: la formazione e l’addestramento dei tuoi lavoratori. Prima di tutto alcuni consigli: • non sottovalutare la formazione: l’atteggiamento dei tuoi lavoratori nei confronti della sicurezza verrà comunque condizionato dalle esperienze formative che organizzerai per loro; • la formazione non è solo un obbligo: è anche un processo educativo continuo che deve coinvolgere personalmente i tuoi lavoratori per farli contribuire responsabilmente alla prevenzione aziendale; • una buona formazione dei tuoi lavoratori valorizza tutti gli altri sforzi che farai nei confronti della prevenzione nella tua azienda e spesso può rimediare ad altre carenze di tipo tecnico o organizzativo; • tutta la formazione deve essere sufficiente e adeguata ai rischi da prevenire: una formazione fatta unicamente per ottemperare ad un obbligo rischia di essere un’occasione persa e una spesa improduttiva. I contenuti dei capitoli che seguono sono una sintesi tratta dai seguenti documenti che potrai consultare per eventuali approfondimenti: • Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Formazione dei lavoratori); • Allegato I Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (E-Learning); • Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (Abilitazione per particolari attrezzature); • Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 (Linee interpretative degli Accordi precedenti); • D.M. 10/03/1998 (Formazione antincendio); • D.M. 15/07/2003 (Formazione primo soccorso); • D.Interministeriale 06/03/2013 (Qualificazione del formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro). 3
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e sufficiente su salute e sicurezza del lavoro. Nell’organizzare tale formazione dovrai rispettare le seguenti condizioni: • classificazione del rischio; • requisiti dei docenti; • organizzazione e certificazione della formazione. 1. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO La durata della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipende dal settore ATECO (ATtività ECOnomiche) della tua impresa. In base al codice ATECO, infatti, la durata della formazione dovrà rispettare i seguenti parametri: • rischio basso: 8 ore; • rischio medio: 12 ore; • rischio alto: 16 ore. All’interno di questo monte ore dovrà essere garantita: • la formazione generale di 4 ore su concetti di rischio, danno, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza e controllo; • la formazione specifica di 4, 8 o 12 ore (in base al livello del rischio ATECO) su rischi aziendali e misure di prevenzione e protezione da adottare. La formazione generale è la medesima per tutti i settori privati e pubblici e costituisce credito formativo permanente, cioè non deve più essere ripetuta. Ricordati che gli eventuali impiegati ad esclusivo lavoro d’ufficio dovranno frequentare il corso per rischio besso a prescindere dalla classificazione ATECO dell’azienda. Per tutti i lavoratori sarà obbligatorio un aggiornamento quinquennale di 6 ore. 4
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 2. REQUISITI DEI DOCENTI La formazione dei lavoratori può essere effettuata solo da soggetti in possesso di determinati requisiti professionali, che variano a seconda che il docente sia il datore di lavoro o un altro soggetto. In qualità di datore di lavoro potresti essere tu stesso il docente dei tuoi lavoratori fino al 17 marzo 2016 a condizione che: • come datore di lavoro abbia frequentato un apposito Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); • abbia svolto l’incarico di RSPP della tua azienda per almeno tre anni. Invece, dal 18 marzo 2016 dovrai essere in possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Nel caso tu voglia o debba affidare la formazione ad un altro docente, interno o esterno alla tua azienda, i requisiti professionali che lo abilitano alla docenza sono i seguenti: • diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza lavorativa/professionale triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dal 18 marzo 2014 l’esperienza lavorativa/professionale sarà sostituita dai criteri di qualificazione del Decreto 2013; • licenza di scuola media inferiore e criteri di qualificazione del Decreto 2013. La certificazione dell’esperienza lavorativa/professionale dovrà essere dimostrata dal docente tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente. 3. ORGANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE Nell’organizzare la formazione dovrai garantire il rispetto dei seguenti standard. A) Metodologia di insegnamento/apprendimento. Dovrai evitare i tradizionali corsi-conferenza in cui c’è l’esperto che parla e gli altri che ascoltano per tutto il tempo della lezione Dovrai favorire, invece, la partecipazione attiva dei tuoi lavoratori attraverso un loro coinvolgimento tramite esercitazioni, lavori di gruppo, discussioni, presentazioni animate da video, prove pratiche. L’adulto tende a rigettare psicologicamente una formazione fatta per obbligo, con contenuti generici e eccessivamente normativi, spesso già conosciuti e pertanto con scarso valore di interesse. 5
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Al contrario, apprezza una formazione vicina al proprio bagaglio professionale che mira sia a trovare risposte ai tanti problemi tecnico-gestionali del lavoro sia a suscitare nuovi interrogativi in vista di un miglioramento continuo. Nonostante la verifica dell’apprendimento con appositi test sia obbligatoria solo per i preposti e per i dirigenti, è consigliabile prevedere tale verifica anche per i corsi dei lavoratori. Ricorda: • l’esperto tecnico non sempre ha la capacità di trasferire il proprio sapere agli altri in modo efficace; • l’insegnante si concentra sui contenuti, mentre il formatore cura anche il processo di apprendimento. B) Organizzazione. Per ciascun corso dovrai prevedere: • un soggetto organizzatore del corso (tu stesso, un professionista abilitato, un’agenzia formativa); • un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; • i nominativi e i curricula dei docenti con verifica dei requisiti; • un numero di partecipanti non superiore a 35 unità per ogni corso; • il registro di presenza dei partecipanti; • l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; • la garanzia di comprensibilità dei contenuti per lavoratori stranieri anche attraverso l’ausilio di mediatori culturali e traduttori. C) Attestati. Gli attestati che rilascerai ai lavoratori dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: • indicazione del soggetto organizzatore del corso; • normativa di riferimento; • dati anagrafici e profilo professionale/mansione del corsista; 6
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI • specifica del tipo di corso seguito (ATECO e monte ore frequentato); • periodo di svolgimento del corso; • firma del soggetto organizzatore del corso. LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI Nel caso in cui nella tua azienda sia presente uno o più preposti (ad esempio: capo squadra, capo reparto, capo turno, capo cantiere), dovrai fare in modo che oltre alla formazione di base come lavoratori ricevano anche una formazione sufficiente e adeguata per il loro ruolo. L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 considera non vincolante ma sufficiente e adeguata una formazione particolare aggiuntiva della durata di 8 ore con contenuti relativi alle aree normativa, tecnica, gestionale e comunicativa, con particolare riferimento alla figura del preposto quale soggetto di vigilanza e controllo dei lavoratori. Al termine del percorso formativo è obbligatoria una verifica finale (tramite colloquio o test) alla quale è vincolato il rilascio dell’attestato. LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Nel caso in cui nella tua azienda vi siano dirigenti, dovrai garantire anche a loro una formazione sufficiente e adeguata per il loro ruolo. Come per i preposti anche per i dirigenti l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 considera non vincolante ma sufficiente e adeguata una formazione della durata di 16 ore con contenuti suddivisi in 4 moduli formativi: • modulo 1. giuridico-normativo; • modulo 2. gestione e organizzazione della sicurezza; • modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi; • modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Al termine del percorso formativo è obbligatoria una verifica finale (tramite colloquio o test) alla quale è vincolato il rilascio dell’attestato. L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE La conduzione di particolari attrezzature richiede l’acquisizione di una specifica abilitazione impropriamente definita patentino. Si tratta di un titolo (attestato) rilasciato al lavoratore a seguito di un percorso formativo specifico teorico-pratico al termine del quale 7
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI egli ha dimostrato di possedere le conoscenze e le abilità necessarie alla conduzione in sicurezza del mezzo. Nella seguente tabella sono riportate le attrezzature per le quali vige attualmente l’obbligo dell’abilitazione: TEORIA PRATICA TOTALE ATTREZZATURA ore ore ORE CORSO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 4 4/6 8/10 varie tipologie GRU A TORRE varie tipologie 8 4/6 12/14 GRU MOBILI 7 7 14 GRU MOBILE CON FALCONE TELESCOPICO 11 11 22 GRU PER AUTOCARRO 4 8 12 CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO 8 4/8 12/16 varie tipologie TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 3 5 8 MACCHINE MOVIMENTO TERRA (MMT) 4 6/12 10/16 POMPE PER CALCESTRUZZO 7 7 14 I corsi possono essere organizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e hanno una validità quinquennale, termine entro il quale va frequentato uno specifico modulo di aggiornamento la cui durata varia per ogni attrezzatura. LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi sarai in grado di stabilire sia il livello di rischio della tua attività sia il numero di lavoratori necessario a garantire una presenza costante in azienda di personale adeguatamente formato sulla sicurezza antincendio. La formazione degli addetti alla lotta antincendio varia in funzione del livello del rischio: • rischio basso: 4 ore; • rischio medio: 8 ore; • rischio elevato: 16 ore. 8
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Ad eccezione del rischio basso, la formazione prevede una parte pratica durante la quale si acquisiscono le abilità per l’uso delle varie attrezzature (ad esempio: estintori, naspi, lance, autorespiratori) e si eseguono prove di spegnimento. Nonostante anche tale formazione sia soggetta ad aggiornamento, si è in attesa di uno specifico decreto ministeriale che ne stabilisca la periodicità. Per questa formazione devi rivolgerti a persone esperte per le quali non sono attualmente previsti specifici requisiti professionali. Per gli addetti all’evacuazione non sono previsti specifici corsi, pertanto sarai tu a doverne garantire la preparazione per poter attuare efficacemente il piano di emergenza aziendale. LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Anche per gli addetti al primo soccorso esiste l’obbligo di una formazione adeguata in base al livello di rischio. In questo caso il livello è stabilito in base ad alcuni parametri relativi al numero di addetti per tipo di attività e indice infortunistico. Sulla base di questa classificazione, che andrà fatta con la valutazione dei rischi, la tua azienda potrà essere classificata in uno dei seguenti gruppi: • azienda di tipo A: 16 ore; • azienda di tipo B/C: 12 ore. Per gli addetti al primo soccorso è obbligatorio un aggiornamento triennale minimo: • azienda di tipo A: 6 ore; • azienda di tipo B/C: 4 ore. I corsi possono essere tenuti esclusivamente da personale medico che può avvalersi solo per la parte pratica di personale infermieristico o specializzato. LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Se nella tua azienda è stato eletto il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), hai l’obbligo di garantirgli quanto prima (di solito entro 90 giorni) una formazione specifica per poter svolgere adeguatamente il ruolo di rappresentanza che la norma gli attribuisce. Si tratta di una formazione d’aula della durata di 32 ore (salvo accordi diversi in sede di contrattazione collettiva), di cui almeno 12 ore sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione caratteristiche del proprio settore. 9
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Assicurati che questa formazione venga erogata da strutture e docenti esperti per contribuire concretamente ad una crescita professionale del RLS ed evitare di sostenere una spesa improduttiva. Se nella tua azienda vi è un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50 allora il RLS dovrà frequentare un modulo di aggiornamento di 4 ore ogni anno; nel caso i tuoi lavoratori fossero più di 50 le ore di aggiornamento annuale saranno 8. L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI Un particolare tipo di formazione è l’addestramento, inteso come complesso di attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. In particolare, ricorda che l’addestramento è obbligatorio per l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di terza categoria, per esempio dispositivi di protezione dell’udito, cinture anticaduta, maschere con filtro. Dovrai, quindi, curare questo tipo di formazione ogni qualvolta dovrai assicurarti che i lavoratori abbiano appreso le tecniche necessarie allo svolgimento in sicurezza di determinate operazioni. Per l’addestramento dovrai rivolgerti ad una persona esperta, interna o esterna all’azienda, che svolga la sessione direttamente in azienda. E’ consigliabile tenere un registro aziendale dell’addestramento in cui annotare la data, l’oggetto della formazione, il nome e la firma dell’esperto. PONTEGGI, FUNI, AMIANTO, LAVORI ELETTRICI Per alcuni tipi di lavori la norma prevede una formazione specifica teorico-pratica ulteriore rispetto a quelle di cui si è parlato finora. Per i lavori in quota, infatti, sono previste varie tipologie di corsi che variano a seconda che si tratti di lavori su tetti o postazioni in quota, lavori con uso di ponteggi o di funi. In tutti questi casi dovrai rivolgerti ad un consulente per accertarti di quale formazione abbiano bisogno i tuoi lavoratori. Anche per i lavori con esposizione all’amianto è prevista una formazione specifica sia per tutti i lavoratori interessati che per i preposti, per i quali la durata della formazione è maggiore. Infine, potresti aver necessità di ricorrere ad una formazione specifica anche per eventuali lavoratori addetti a lavori elettrici o su parti elettriche in tensione, ai quali dovrai riconoscere un’apposita idoneità (PEI, persona idonea) per potergli affidare tali lavori. 10
GUIDA SALUTE E SICUREZZA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E-LEARNING Per e-Learning si intende una modalità di fruizione della formazione che comprende una serie di attività didattiche che realizzano un’aula virtuale tra il lavoratore, altri lavoratori e il tutor su una piattaforma informatica progettata appositamente (la modalità di fruizione della formazione non si limita all’acquisizione di materiali didattici o forum via internet). Potresti ricorrere a questa modalità per venire incontro a particolari esigenze organizzative e vincoli di orario, ma potrai farlo solo nel rispetto di alcuni parametri tecnici che garantiscono la reale fruizione della formazione e ne certificano il monte ore e l’apprendimento. Il ricorso alla e-Learning è però consentito esclusivamente per: • la formazione generale dei lavoratori; • la formazione dei dirigenti; • la formazione dei preposti, ma solo per alcuni contenuti. 11
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