Guida all'assicurazione auto

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Guida all’assicurazione auto

Prendere dimestichezza coi termini assicurativi è sempre utile, anche solo considerato l’enorme numero di
nomi, di vocaboli che compongono l’universo assicurativo. Molti dei termini in uso riguardano anche altri rami
di assicurazione e tenuto conto che la polizza auto è solo uno dei molteplici campi di intervento delle
Compagnie, in questa sede, tratteremo solo l’aspetto che riguarda le polizze per i veicoli a motore,
eventualmente, con un cenno ai rischi diversi oltre l’RC.

Premio assicurativo
A dispetto del nome, il premio assicurativo non è, né un bonus per l’ assicurato, né, tanto meno, ciò che
toccherebbe allo stesso in caso di sinistro. A cadere in quest’errore sono in molti che dimenticano, che il
premio, altro non è, che ciò che l’assicurato paga alla compagnia per garantirsi contro un rischio. Il premio, a
meno di polizze che prevedano durate inferiori, è sempre annuo. Il frazionamento, che è la quota del
premio annuo suddiviso per i numeri di mesi o frazione di anno, con la quale si intende pagare, può essere
semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. E’ bene sapere che più polverizziamo il
premio annuo in frazioni, più pagheremo in aliquota di frazionamento che, nel caso dei premi semestrali si
aggira intorno al 3% per giungere, nel caso di premio mensile, fino ed oltre il 5% del premio annuo. Questa
sorta di tassa, si chiama diritto di frazionamento.

Contratto
Il contratto è l’accordo fra due o più parti, secondo il quale, si stabiliscono i termini da osservare circa
l’efficacia, la durata e l’accettazione mediante firme apposte da tutte le Parti che entrano in causa nel
contratto stesso. Un contratto, per essere efficace, dovrà contenere, oltre alla data e ad un numero,
generalmente progressivo, l’oggetto, chiaramente esposto, di ciò che si intende stabilire. Nel caso delle
polizze RC auto, essenziale, ai fini della validità del contratto, anche il riferimento al veicolo che si intende
assicurare, con numero di targa, modello, nonché tutta la serie di articoli, ed eventuali esclusioni,
chiaramente visibili e, qualora costituiscano clausole riportate in polizza, richiamate espressamente e,
pertanto, controfirmate. Nel caso in cui, le Parti, dovessero ravvisare la necessità di ulteriori garanzie, al di
fuori del contratto standard, si potrà procedere alla stesura di un allegato, chiamato Appendice di contratto,
per la cui efficacia devono sussistere determinati requisiti essenziali:
    •    Numero di appendice
    •    Riferimento al numero di contratto al quale si allega
    •    Data, firma, contenuto.
Nel contratto di base, affinché l’Appendice possa ritenersi valida, dovrà essere espressamente richiamata,
anche a soli fini esplicativi.

Assicurato e contraente
Nel contratto di assicurazione, esistono due figure, cui spesso coincidono gli stessi soggetti, che sono,
appunto, l’assicurato ed il contraente. Il contraente è colui che di fatto, contrae il contratto, assume l’obbligo
di pagarlo, di rispettarlo nelle forme previste e quando è, esso stesso, assicurato, ne gode i benefici. La
distinzione è importante, perché, se è vero che nella stragrande maggioranza dei casi ad assicurare un’ auto
è l’assicurato/contraente, vero è che, a volte, come accade alle aziende che assicurano un intero parco di
autovetture, il contraente si impegna solo a firmare il contratto, a pagarlo e ad accettarlo. In questo caso,
però, l’assicurato è colui che utilizza il mezzo, in genere dipendente della stessa azienda contraente, che
risponde col suo operato per l’uso che ne farà, ma che non contrae rapporti diretti con la compagnia
assicuratrice, si pensi, ad esempio, alle Società di autonoleggio.
Spesso, in questo caso e non solo, l’assicurato assume anche la figura di beneficiario, cioè, di colui che, in
caso di sinistro, gode del risarcimento da parte della compagnia. La figura di assicurato/beneficiario, tuttavia,
per quanto attiene le polizze auto, vale solo per i rischi diversi dalla RC. Esempio le polizze infortuni, o le
eventuali polizze opzionali, furto e incendio. In tutti gli altri casi, tale figura, viene ricoperta, nella RC auto,
dall’eventuale danneggiato, per esempio, i terzi trasportati, o coloro verso le quali l’assicurazione dovrà
intervenire a seguito di un danno subito. Per effetto del nuovo ordinamento delle assicurazioni, comunque,
anche l’assicurato con polizza RC può considerarsi beneficiario, prevedendo il contratto stesso
un’estensione della garanzia, in caso di incidente autonomo nei confronti del conducente, che, solo in quel
caso, diverrebbe appunto Beneficiario.

Carenza
E’ un termine importantissimo, la cui non conoscenza può avere conseguenze serissime sull’assicurato. La
carenza è quello spazio temporale, vuoto, che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di
assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura. Ciò significa che, quando assicuriamo
un’auto per la prima volta, per effetto della carenza, la copertura varrà dalla mezzanotte in cui abbiamo
effettuato il pagamento del primo premio e, prima di quell’ora, la polizza resta sospesa e, in caso di sinistro,
la Compagnia non risponde di nulla. Per ovviare a questa sorta di “buco” , le Assicurazioni prevedono un
supplemento a carico dell’assicurato, in genere una decina di euro, per concedere l’immediata copertura. Un
onere che conviene sempre sostenere, al fine di mettersi al riparo da brutte sorprese!

Franchigia
Avevamo già affrontato il problema della franchigia in altra situazione, difatti, l’assicurato dovrà distinguere
questa condizione in due momenti diversi della polizza assicurativa. La franchigia nelle polizze danni
riguarda quella percentuale non coperta dall’assicurazione e sempre a carico dell’assicurato. Nel ramo RC la
franchigia è una sorta di tutela da parte delle compagnie che intervengono al risarcimento di un eventuale
danno, solo per importi superiori alla stessa concordata in sede di stipula contrattuale. In genere, la
franchigia la si quantifica con un importo fisso e prefissato che può andare dai 500 euro fin’anche ai 2.000.
Al variare di questo importo varia, conseguentemente, il premio di assicurazione, al punto che, dove
possibile, qualora si ritenesse di poter circolare poco in città, dove più frequente è il rischio di imbattersi in
incidenti lievi, che resterebbero sempre a carico dell’assicurato se ha previsto una polizza con franchigia,
conviene optare per quest’ultima formula per spuntare un più basso premio di assicurazione, prevedendo un
contratto che la contenga anche di un importo elevato.
Attenzione, molte polizze prevedono diverse forme di franchigia che è bene conoscere. Infatti, esiste una
franchigia assoluta per sinistro e una franchigia per annuo assicurativo. Nel primo caso, qualora si
verificasse più di un sinistro, ognuno di questi eventi dovrà sottostare a quest’aliquota a carico
dell’assicurato. Nel secondo caso, invece, coprendo un periodo temporale e non il singolo evento, la
franchigia sopportata col primo sinistro va a decurtarsi alla eventuale seconda franchigia dipendente dai
successivi incidenti.

Perizia e risarcimento del danno
Ogni qualvolta l’assicurato invia una denuncia di sinistro, è compito della Compagnia di assicurazione, prima
di effettuare il risarcimento, quantificare il danno denunciato. Questo compito è affidato ai periti di
assicurazioni, professionisti dipendenti, in genere, da una compagnia o convenzionati con diverse società
che, sulla base di listini e tariffari depositati alla Camera di Commercio, quantificano il danno subito e offrono
la loro quotazione.
Questo è un momento delicato nei rapporti fra assicurato e assicuratore. Il più delle volte, il perito, cercherà
di offrire una cifra che non soddisfa appieno le esigenze dell’assicurato, ciò è stato oggetto di lunghi dibattiti
che ha visto schierate le compagnie verso l’esigenza di contrarre al massimo le spese di risarcimento,
spesso in maniera non del tutto adamantina; dall’altro cercando di venire incontro alle richieste degli
assicurati.
Uno dei primi accordi che sono stati stipulati dalle Compagnie di assicurazioni, è stato quello di prevedere
delle convenzioni, ANIA-carrozzieri, fra questi artigiani e le imprese stesse. Ciò anche in virtù del fatto che, a
meno di particolari problemi, in caso di indennizzo diretto, è la compagnia stessa a risarcire il proprio
assicurato e questo consente anche lo snellimento delle pratiche risarcitorie.
Attenzione, l’assicuratore dovrà predisporre la perizia entro 10 giorni dall’incidente, o meglio da quando la
Compagnia        ha      avuto       notizia    dello    stesso,       col     ricevimento     della       denuncia.
L’ ADUC, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, informa che:
    •   Entro 60 giorni dalla data del sinistro (nel caso di guarigione entro 40 giorni dal sinistro delle persone
        coinvolte che non abbiano riportato invalidita’ permanenti, oppure nel caso si siano verificati
        solamente danni materiali) deve venire comunicata al danneggiato la somma offerta in liquidazione
        nel caso in cui il danno venga ritenuto risarcibile. Sempre nello stesso termine deve essere data
        comunicazione (motivata) della non risarcibilita’ del danno stesso.
Nel caso in cui -essendovi solo danni materiali- il modulo blu sia stato firmato da entrambi i conducenti, la
comunicazione relativa all’eventuale liquidazione (od alla sua mancanza) dovra’ essere fatta pervenire al
danneggiato entro il termine di 30 giorni dalla raccomandata.
Una volta ricevuta l’offerta da parte dell’assicurazione, il danneggiato puo’ accettarla, rifiutarla o non
rispondere.    Comunque       sia,     l’assicurazione   avra’     l’obbligo   di   inviare   la   cifra    stabilita.
Nel caso in cui la cifra venga accettata, la liquidazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento
dell’accettazione (da effettuarsi per raccomandata A/R). Se invece si ritiene di non poter accettare la cifra,
l’assicurazione deve provvedere a recapitare la stessa entro 5 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte del
danneggiato. Quest’ultimo puo’ riscuotere la cifra senza compromettere le sue future rivendicazioni.
Trascorsi 30 giorni dall’invio dell’offerta senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del danneggiato,
l’assicurazione provvedera’ ad inviargli -nel giro di ulteriori 15 giorni- la somma da loro stimata adeguata al
caso. Il danneggiato potra’ ritirarla senza pregiudicare sue ulteriori richieste future.
I casi di disaccordo
Sempre secondo l’ADUC, in tutti i casi di disaccordo,l’unica soluzione e’ fare causa all’assicurazione,
provvedendo preventivamente a richiedere al Tribunale una Consulenza Tecnica d’Ufficio tramite procedura
d’urgenza (ex. 700 c.p.c.). Questa consulenza e’ indispensabile per “fotografare” la situazione
cristallizzandola: i tempi delle cause, specie civili, sono tali che le uniche soluzioni sono: o mettere il bene
danneggiato in una bacheca senza toccarlo piu’ per anni, o fargli la “fotografia”. Puo’ essere comunque
opportuno avvalersi anche della consulenza di un tecnico di parte, che parli con il perito del tribunale e gli
faccia notare quello che ritiene piu’ opportuno: l’assicurazione infatti ne avra’ uno.
Puo’ darsi che, una volta promossa la causa, l’assicurazione offra una cifra per tentare una transazione: in
questo caso occorre ricordarsi che -se non viene specificato diversamente nell’atto di transazione- le spese
sino a quel momento sostenute sono a proprio carico: e’ pertanto opportuno specificare che -nel caso ci sia
una transazione- le spese di perizia e di avvocato devono venire accollate dall’assicurazione stessa. Se
questa non accettasse, valutare bene se l’offerta transattiva e’ tale da potersi permettere di decurtarne le
spese tecniche fino ad allora sostenute.
Comunque, essendo sia le spese di perizie tecniche che di avvocati estremamente alte ed essendo i tempi
di causa estremamente lunghi ed incerti, occorre sempre valutare bene se la cifra che pretendiamo e’ tale da
valere il rischio di ulteriori spese che potrebbero rimanere accollate al richiedente.
Nel caso in cui si verificasse, in Italia, un sinistro con un veicolo con targa estera
Bisognerà indirizzare la richiesta di risarcimento direttamente all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso
Venezia, 8 - 20122 Milano, sarà questo ufficio a comunicare all’assicurato la Società che si occuperà della
liquidazione del danno. E’ buona norma inviare copia della denuncia anche alla propria compagnia di
assicurazione. Se l’incidente avviene all’estero, invece, la richiesta di risarcimento deve essere inviata
direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È
quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero.
Informazioni dettagliate su questi argomenti, potranno essere fornite direttamente da:

        ANIA - 02/7764.208/263
        UEA - 02/87.53.15
        ADICONSUM - 06/44.17.021/0231
        ADOC- 06/47.42.608
        COMITATO DIFESA CONSUMATORI - 02/66.89.01
        FEDERCONSUMATORI - 06/39736.084/107
        LEGA CONSUMATORI ACLI - 02/48.30.36.59
        MOVIMENTO CONSUMATORI - 02/33.60.30.60
        UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - 06/39.73.70.21/22

Una cosa importante da ricordare è che il diritto al risarcimento si prescrive entro due anni dall’incidente.
Se in questo lasso temporale per tutta una serie di cause non si è pervenuti ad alcuno accordo, è
necessario, da parte dell’assicurato, inviare Raccomandata A.R. alla Compagnia presso la quale è pendente
il risarcimento, citando il numero di sinistro, ciò al fine di interrompere la prescrizione del risarcimento stesso.
Aggravamento del rischio
Nel ramo RC auto, non è frequente incorrere in questa eventualità. L’aggravamento del rischio solitamente
avviene nelle polizze relative ai rami danni, o alla polizze infortuni o malattie, laddove, il modificarsi delle
situazioni che hanno comportato un determinato tasso in un contratto assicurativo variano al punto che, se
l’assicuratore fosse stato messo a conoscenza del maggior rischio cui sarebbe andato incontro, si sarebbe
rifiutato di stipulare il contratto. Per quanto riguarda l’auto, invece, per non incorrere in un’eventuale
controversia con la compagnia, dovremo tenere informata quest’ultima di tutti quei cambiamenti che sono
avvenuti durante la vita del contratto stesso e che eventualmente abbiano comportato cambiamenti tali da
incorrere nei casi sopra previsti. Per esempio, se il nostro profilo assicurativo prevede un determinato lavoro
che abbiamo dichiarato di svolgere in sede di stipula e questo dovesse cambiare radicalmente,siamo tenuti
a comunicarlo alla compagnia, dando ad essa l’opportunità di modificare il nostro profilo eventualmente
applicando una tariffa diversa.

Bonus-malus
Forma di assicurazione delle polizze Rc auto che comporta una riduzione del premio in assenza di sinistri in
un determinato periodo assicurativo e un aumento percentuale in caso di sinistro.

Rivalsa
E’ un diritto sancito da parte del Codice Civile all’assicuratore. Si applica la rivalsa, ogni qualvolta la
compagnia, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi
responsabili del danno, la somma o parte di essa già liquidata. La rivalsa non è per niente una eventualità
rara, anzi, spesso, la sua applicazione risulta essere di grave danno per l’assicurato stesso. Per rendere più
chiara la situazione in cui essa interviene, immaginiamo il caso in cui il proprietario dell’auto assicurata la
presti a persona sprovvista di patente di guida e questo arrechi danno a terzi. L’assicurazione è costretta per
Legge a risarcire il danno, salvo, poi, rivalersi sull’assicurato. La rivalsa si verifica anche nel caso di
eventuali sinistri dove la guida è avvenuta in stato di ebbrezza o in tutte quelle circostanze che sono
intervenute, in maniera determinante nel sinistro, laddove le condizioni del conducente non consentivano,
momentaneamente, la guida del mezzo.
L’unico modo per mettersi al riparo da questa sorta di “Spada di Damocle” che potrebbe influire
negativamente sulla vita stessa dell’assicurato è prevedere in polizza, a costo di un supplemento del premio,
la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, per qualunque causa intervenuta.
Il massimale assicurativo
Una delle prime cose che dovremo ben valutare nella stipula di un contratto assicurativo RC Auto è la scelta
del massimale. Quanto più saremo accorti in questo, tanto meno problemi, anche seri, avremo in futuro,
pertanto, isparmiamo su tutto nella polizza, ma mai sul massimale e, soprattutto, attenzione a ciò che
firmiamo, perché, con una semplice firma, accettiamo o rifiutiamo determinate garanzie aggiuntive o ci
sobbarchiamo l’onere di eventuali clausole, spesso a nostra insaputa, che potrebbero ritorcersi contro di noi.

Ma che cos’è il massimale
Il massimale assicurativo è il tetto, appunto massimo, entro il quale agisce la compagnia di assicurazione,
ovvero, l’importo che viene pagato dall’assicurazione in caso di sinistro stradale, per quanto attiene la RC
auto. La Legge italiana, prevede per le polizze di assicurazione auto, un massimale minimo di 750 mila
euro. In un prossimo futuro, speriamo molto vicino, l’Italia, adeguandosi anche in questo alla Unione
Europea, sarà costretta a rivedere questa soglia minima come già avviene in altri Stati della Comunità.
L’enormità di questa cifra, 750 mila euro, non dovrà trarci in errore, perché se è vero che in caso di sinistri
che si limitano al semplice danno alle altre auto, la copertura offertaci dalla nostra compagnia, nell’ambito di
quel massimale, è più che sufficiente, a meno che non andiamo a distruggere una Ferrari FXX, ma questa è
un’ipotesi davvero improbabile.
Il guaio diventa drammaticamente serio, quando l’automobilista resta coinvolto in un sinistro che abbia
comportato lesioni gravi o addirittura la morte di un altro automobilista o di un pedone. Quello è il caso in cui,
alla tragedia umana, si aggiunge il dramma economico in cui sicuramente finisce per incanalarsi l’incauto
assicurato. Perché si badi bene, il massimale copre la totalità del sinistro, il danno alle cose, ma anche alle
persone e, se a seguito dell’incidente, sono rimaste coinvolte due o più persone, pensiamo agli incidenti
autostradali, la compagnia, risarcirà tutti, entro e non oltre il massimale concordato.
Oltretutto, anche nel caso di un danno limitato ad una sola persona, per quanto poco democratico possa
sembrare, non siamo per nulla uguali l’uno con l’altro ai fini dell’importanza economica rivestita dal singolo
individuo. In sostanza, procurare la morte o arrecare lesioni invalidanti ad un milionario è cosa ben diversa
che arrecare lo stesso danno ad un comune mortale, perché in sede civile, vengono esaminati diversi
parametri che tengono conto dell’età della vittima, del lavoro, della sua condizione economica, di ciò che
avrebbe potuto realizzare in futuro con la propria attività se questa non fosse stata interrotta dall’incidente
subito e, in ultimo, in caso di lesioni, dell’eventuale danno biologico o esistenziale arrecato dal sinistro
stesso.
Quest’ultimo è un capitolo inserito negli ultimi anni e tiene conto delle ripercussioni di natura psicologica
derivanti dall’incidente stesso. Eventuali atteggiamenti patologici riconducibili a tutta le serie di
sconvolgimenti arrecati alla persona di fronte all’angoscia delle ferite subite, degli eventuali interventi
chirurgici cui dovrà andare incontro, dell’eventuali lesioni permanenti che limitano la capacità di relazionarsi
col prossimo da parte della vittima che, in sede civile, hanno un costo, spesso salatissimo e solo questo,
basta e avanza, per prosciugare l’intero massimale.
Il risultato è, purtroppo, solo uno. Quando la disponibilità della cifra messa a disposizione della compagnia si
esaurisce, tutto ciò che eccede la stessa è sempre a carico di colui che con il suo comportamento ha
cagionato il danno. E, laddove questi non abbia disponibilità economiche adeguate, il magistrato ha il potere
di intervenire sulle disponibilità dello stesso, prevedendo, se occorre, dei sequestri sui beni posseduti o su
eventuali emolumenti dallo stesso vantati o detenuti.
In conclusione, meglio evitare di lesinare qualche euro in più a beneficio di un massimale più alto, che
esporsi a rischi tanto gravi. Al punto che, l’ideale è chiedere alla propria compagnia, la possibilità di scegliere
sulla nostra polizza un massimale illimitato, ovvero, una copertura che preveda la totalità delle spese da
sostenersi in caso di sinistro.

Cosa fare in caso di sinistro
Per quanto prudenti e attenti, un incidente, soprattutto in città, può sempre capitare. L’importante che tutto si
possa risolvere con qualche ammaccatura all’auto e nulla più. Tuttavia, la procedura da attuare in questo
caso, per quanto semplice, non sempre è agevole, soprattutto per le resistenze messe in atto dall’altro
automobilista che, spesso, a torto o a ragione, crea delle problematiche, affinché la colpa possa ricadere
solo ed esclusivamente su di noi.
In ogni caso, le cose possibili sono due. La prima: Inviare comunicazione alla Compagnia di assicurazione
circa l’evento occorsoci dettagliando accuratamente luogo, generalità degli automobilisti coinvolti, eventuali
testimoni, marca, modello e targa delle vetture oggetto del sinistro. L’ideale è quello di utilizzare il cosiddetto
Modulo Blu, che tutti dovrebbero avere con sé in auto, ovvero, la constatazione amichevole di incidente. In
questo caso e, comunque, in attesa che diventi operativo il D.L. n. 209 del 7/09/05 entrato in vigore il primo
gennaio di quest’ anno, ma di fatto efficace dal 1° aprile, a meno di ulteriori proroghe, sarà la propria
compagnia di assicurazione a risarcirci, purchè, nella compilazione del modulo saremo stati chiari e precisi.
Bisogna tuttavia tenere presente che affinché questa procedura possa attuarsi è necessario che ricorrano le
seguenti condizioni:
    •   Che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti;
    •   Che i veicoli coinvolti siano solo due (escluse macchine agricole e ciclomotori); e che i danni alla
        persona non superino i 15.000 euro (per i danni materiali non sussistono limiti alcuni).
La eventuale seconda ipotesi è quella che si verifica nel caso in cui non dovessimo trovarci d’accordo con
l’altro conducente circa la dinamica del sinistro, al punto che nessuno dei due automobilisti si addossa la
colpa dell’incidente stesso. In questo caso, dovremo inviare, sempre entro tre giorni, comunicazione scritta a
mezzo Raccomandata A.R. alla Compagnia della controparte e alla nostra, per conoscenza, specificando
dettagliatamente quanto sopra, ai fini del risarcimento del danno, dando vita, in questo modo, alla procedura
chiamata “Ordinaria di Risarcimento“, più lunga e farraginosa, ma spesso, unica strada da potersi
percorrere.
Sia in questa che nell’altra procedura, bisognerà citare l’intervento della forza pubblica, se vi è stato,
allegando, se possibile, copia del verbale elevato, o riservandosi di produrla appena in possesso, così come,
eventuale documentazione clinica nel caso di danni alla persona, sarà nostra cura metterla a disposizione
drlla Compagnia, nel più breve tempo possibile.
Come disdire l’assicurazione
Son finiti i tempi cupi, nei rapporti fra assicurato e Compagnie di assicurazioni, non più contratti decennali
annullabili solo da parte dell’Assicuratore, abolite le condizioni capestro, per effetto della liberalizzazione del
mercato, ma, attenzione, Antitrust docet, son finiti, anche i soprusi, soprattutto, grazie alla Comunità
europea, ma…. occhi aperti sempre a ciò che firmiamo e, soprattutto, conosciamo ciò che ci spetta….
Nell’assicurazione auto, inoltre, non permettiamo che i nostri diritti vengano disattesi e i doveri
dell’assicuratore diventino una concessione per noi, pertanto, attenzione a ciò che firmiamo e sappiamo
sempre a ciò che possiamo esercitare!

Quando, come e perché disdettare una polizza auto
Non contraiamo alcun “matrimonio” con la Compagnia di assicurazione, se le cose cambiano, è bene sapere
che possiamo disdettare il contratto a favore di altre Compagnie. Ma non è tutto, il recesso da parte
dell’assicurato può essere esercitato anche 30 giorni prima della scadenza della polizza annuale (non della
semestralità), un tempo erano 90 giorni e in particolari condizioni, che vedremo di seguito, possiamo
esercitare il diritto di recesso, anche l’ultimo giorno di validità della polizza stessa.
Aumento della polizza oltre il tasso programmato dell’inflazione annua
Questo è un caso che giustifica il recesso da parte dell’assicurato, anche senza disdetta coi termini di cui
sopra, ma, addirittura mediante il semplice invio di un fax alla compagnia presso cui ci si è assicurati, un
giorno prima della scadenza del contratto, purchè si citi, chiaramente nella disdetta, la Legge 26 Maggio
2000, n. 137 art. 2 comma 5.
Nel caso in cui la polizza non preveda il tacito rinnovo, è facoltà di entrambe le parti di non procedere a
nuova stipula, in questo caso, il contratto cessa alla naturale scadenza senza bisogno alcuno di disdetta.
Infine, secondo il disposto Art. 3-4 D.P.R del 16 gennaio 1981 n° 45, è obbligo della compagnia di
assicurazione, rilasciare il certificato di appartenenza alla classe di merito, meglio noto come Attestato di
Rischio, massimo tre giorni prima della scadenza della polizza, in caso di disdetta.
Se lo desiderate, potete scaricare un fac simile di disdetta semplice di polizza auto. Nei casi previsti prima,
aggiungere i riferimenti di Legge.
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