Guida all'assicurazione auto
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Guida all’assicurazione auto Prendere dimestichezza coi termini assicurativi è sempre utile, anche solo considerato l’enorme numero di nomi, di vocaboli che compongono l’universo assicurativo. Molti dei termini in uso riguardano anche altri rami di assicurazione e tenuto conto che la polizza auto è solo uno dei molteplici campi di intervento delle Compagnie, in questa sede, tratteremo solo l’aspetto che riguarda le polizze per i veicoli a motore, eventualmente, con un cenno ai rischi diversi oltre l’RC. Premio assicurativo A dispetto del nome, il premio assicurativo non è, né un bonus per l’ assicurato, né, tanto meno, ciò che toccherebbe allo stesso in caso di sinistro. A cadere in quest’errore sono in molti che dimenticano, che il premio, altro non è, che ciò che l’assicurato paga alla compagnia per garantirsi contro un rischio. Il premio, a meno di polizze che prevedano durate inferiori, è sempre annuo. Il frazionamento, che è la quota del premio annuo suddiviso per i numeri di mesi o frazione di anno, con la quale si intende pagare, può essere semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. E’ bene sapere che più polverizziamo il premio annuo in frazioni, più pagheremo in aliquota di frazionamento che, nel caso dei premi semestrali si aggira intorno al 3% per giungere, nel caso di premio mensile, fino ed oltre il 5% del premio annuo. Questa sorta di tassa, si chiama diritto di frazionamento. Contratto Il contratto è l’accordo fra due o più parti, secondo il quale, si stabiliscono i termini da osservare circa l’efficacia, la durata e l’accettazione mediante firme apposte da tutte le Parti che entrano in causa nel contratto stesso. Un contratto, per essere efficace, dovrà contenere, oltre alla data e ad un numero, generalmente progressivo, l’oggetto, chiaramente esposto, di ciò che si intende stabilire. Nel caso delle polizze RC auto, essenziale, ai fini della validità del contratto, anche il riferimento al veicolo che si intende assicurare, con numero di targa, modello, nonché tutta la serie di articoli, ed eventuali esclusioni, chiaramente visibili e, qualora costituiscano clausole riportate in polizza, richiamate espressamente e, pertanto, controfirmate. Nel caso in cui, le Parti, dovessero ravvisare la necessità di ulteriori garanzie, al di fuori del contratto standard, si potrà procedere alla stesura di un allegato, chiamato Appendice di contratto, per la cui efficacia devono sussistere determinati requisiti essenziali: • Numero di appendice • Riferimento al numero di contratto al quale si allega • Data, firma, contenuto. Nel contratto di base, affinché l’Appendice possa ritenersi valida, dovrà essere espressamente richiamata, anche a soli fini esplicativi. Assicurato e contraente Nel contratto di assicurazione, esistono due figure, cui spesso coincidono gli stessi soggetti, che sono, appunto, l’assicurato ed il contraente. Il contraente è colui che di fatto, contrae il contratto, assume l’obbligo di pagarlo, di rispettarlo nelle forme previste e quando è, esso stesso, assicurato, ne gode i benefici. La distinzione è importante, perché, se è vero che nella stragrande maggioranza dei casi ad assicurare un’ auto
è l’assicurato/contraente, vero è che, a volte, come accade alle aziende che assicurano un intero parco di autovetture, il contraente si impegna solo a firmare il contratto, a pagarlo e ad accettarlo. In questo caso, però, l’assicurato è colui che utilizza il mezzo, in genere dipendente della stessa azienda contraente, che risponde col suo operato per l’uso che ne farà, ma che non contrae rapporti diretti con la compagnia assicuratrice, si pensi, ad esempio, alle Società di autonoleggio. Spesso, in questo caso e non solo, l’assicurato assume anche la figura di beneficiario, cioè, di colui che, in caso di sinistro, gode del risarcimento da parte della compagnia. La figura di assicurato/beneficiario, tuttavia, per quanto attiene le polizze auto, vale solo per i rischi diversi dalla RC. Esempio le polizze infortuni, o le eventuali polizze opzionali, furto e incendio. In tutti gli altri casi, tale figura, viene ricoperta, nella RC auto, dall’eventuale danneggiato, per esempio, i terzi trasportati, o coloro verso le quali l’assicurazione dovrà intervenire a seguito di un danno subito. Per effetto del nuovo ordinamento delle assicurazioni, comunque, anche l’assicurato con polizza RC può considerarsi beneficiario, prevedendo il contratto stesso un’estensione della garanzia, in caso di incidente autonomo nei confronti del conducente, che, solo in quel caso, diverrebbe appunto Beneficiario. Carenza E’ un termine importantissimo, la cui non conoscenza può avere conseguenze serissime sull’assicurato. La carenza è quello spazio temporale, vuoto, che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura. Ciò significa che, quando assicuriamo un’auto per la prima volta, per effetto della carenza, la copertura varrà dalla mezzanotte in cui abbiamo effettuato il pagamento del primo premio e, prima di quell’ora, la polizza resta sospesa e, in caso di sinistro, la Compagnia non risponde di nulla. Per ovviare a questa sorta di “buco” , le Assicurazioni prevedono un supplemento a carico dell’assicurato, in genere una decina di euro, per concedere l’immediata copertura. Un onere che conviene sempre sostenere, al fine di mettersi al riparo da brutte sorprese! Franchigia Avevamo già affrontato il problema della franchigia in altra situazione, difatti, l’assicurato dovrà distinguere questa condizione in due momenti diversi della polizza assicurativa. La franchigia nelle polizze danni riguarda quella percentuale non coperta dall’assicurazione e sempre a carico dell’assicurato. Nel ramo RC la franchigia è una sorta di tutela da parte delle compagnie che intervengono al risarcimento di un eventuale danno, solo per importi superiori alla stessa concordata in sede di stipula contrattuale. In genere, la franchigia la si quantifica con un importo fisso e prefissato che può andare dai 500 euro fin’anche ai 2.000. Al variare di questo importo varia, conseguentemente, il premio di assicurazione, al punto che, dove possibile, qualora si ritenesse di poter circolare poco in città, dove più frequente è il rischio di imbattersi in incidenti lievi, che resterebbero sempre a carico dell’assicurato se ha previsto una polizza con franchigia, conviene optare per quest’ultima formula per spuntare un più basso premio di assicurazione, prevedendo un contratto che la contenga anche di un importo elevato. Attenzione, molte polizze prevedono diverse forme di franchigia che è bene conoscere. Infatti, esiste una franchigia assoluta per sinistro e una franchigia per annuo assicurativo. Nel primo caso, qualora si verificasse più di un sinistro, ognuno di questi eventi dovrà sottostare a quest’aliquota a carico dell’assicurato. Nel secondo caso, invece, coprendo un periodo temporale e non il singolo evento, la
franchigia sopportata col primo sinistro va a decurtarsi alla eventuale seconda franchigia dipendente dai successivi incidenti. Perizia e risarcimento del danno Ogni qualvolta l’assicurato invia una denuncia di sinistro, è compito della Compagnia di assicurazione, prima di effettuare il risarcimento, quantificare il danno denunciato. Questo compito è affidato ai periti di assicurazioni, professionisti dipendenti, in genere, da una compagnia o convenzionati con diverse società che, sulla base di listini e tariffari depositati alla Camera di Commercio, quantificano il danno subito e offrono la loro quotazione. Questo è un momento delicato nei rapporti fra assicurato e assicuratore. Il più delle volte, il perito, cercherà di offrire una cifra che non soddisfa appieno le esigenze dell’assicurato, ciò è stato oggetto di lunghi dibattiti che ha visto schierate le compagnie verso l’esigenza di contrarre al massimo le spese di risarcimento, spesso in maniera non del tutto adamantina; dall’altro cercando di venire incontro alle richieste degli assicurati. Uno dei primi accordi che sono stati stipulati dalle Compagnie di assicurazioni, è stato quello di prevedere delle convenzioni, ANIA-carrozzieri, fra questi artigiani e le imprese stesse. Ciò anche in virtù del fatto che, a meno di particolari problemi, in caso di indennizzo diretto, è la compagnia stessa a risarcire il proprio assicurato e questo consente anche lo snellimento delle pratiche risarcitorie. Attenzione, l’assicuratore dovrà predisporre la perizia entro 10 giorni dall’incidente, o meglio da quando la Compagnia ha avuto notizia dello stesso, col ricevimento della denuncia. L’ ADUC, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, informa che: • Entro 60 giorni dalla data del sinistro (nel caso di guarigione entro 40 giorni dal sinistro delle persone coinvolte che non abbiano riportato invalidita’ permanenti, oppure nel caso si siano verificati solamente danni materiali) deve venire comunicata al danneggiato la somma offerta in liquidazione nel caso in cui il danno venga ritenuto risarcibile. Sempre nello stesso termine deve essere data comunicazione (motivata) della non risarcibilita’ del danno stesso. Nel caso in cui -essendovi solo danni materiali- il modulo blu sia stato firmato da entrambi i conducenti, la comunicazione relativa all’eventuale liquidazione (od alla sua mancanza) dovra’ essere fatta pervenire al danneggiato entro il termine di 30 giorni dalla raccomandata. Una volta ricevuta l’offerta da parte dell’assicurazione, il danneggiato puo’ accettarla, rifiutarla o non rispondere. Comunque sia, l’assicurazione avra’ l’obbligo di inviare la cifra stabilita. Nel caso in cui la cifra venga accettata, la liquidazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione (da effettuarsi per raccomandata A/R). Se invece si ritiene di non poter accettare la cifra, l’assicurazione deve provvedere a recapitare la stessa entro 5 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte del danneggiato. Quest’ultimo puo’ riscuotere la cifra senza compromettere le sue future rivendicazioni. Trascorsi 30 giorni dall’invio dell’offerta senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del danneggiato, l’assicurazione provvedera’ ad inviargli -nel giro di ulteriori 15 giorni- la somma da loro stimata adeguata al caso. Il danneggiato potra’ ritirarla senza pregiudicare sue ulteriori richieste future.
I casi di disaccordo Sempre secondo l’ADUC, in tutti i casi di disaccordo,l’unica soluzione e’ fare causa all’assicurazione, provvedendo preventivamente a richiedere al Tribunale una Consulenza Tecnica d’Ufficio tramite procedura d’urgenza (ex. 700 c.p.c.). Questa consulenza e’ indispensabile per “fotografare” la situazione cristallizzandola: i tempi delle cause, specie civili, sono tali che le uniche soluzioni sono: o mettere il bene danneggiato in una bacheca senza toccarlo piu’ per anni, o fargli la “fotografia”. Puo’ essere comunque opportuno avvalersi anche della consulenza di un tecnico di parte, che parli con il perito del tribunale e gli faccia notare quello che ritiene piu’ opportuno: l’assicurazione infatti ne avra’ uno. Puo’ darsi che, una volta promossa la causa, l’assicurazione offra una cifra per tentare una transazione: in questo caso occorre ricordarsi che -se non viene specificato diversamente nell’atto di transazione- le spese sino a quel momento sostenute sono a proprio carico: e’ pertanto opportuno specificare che -nel caso ci sia una transazione- le spese di perizia e di avvocato devono venire accollate dall’assicurazione stessa. Se questa non accettasse, valutare bene se l’offerta transattiva e’ tale da potersi permettere di decurtarne le spese tecniche fino ad allora sostenute. Comunque, essendo sia le spese di perizie tecniche che di avvocati estremamente alte ed essendo i tempi di causa estremamente lunghi ed incerti, occorre sempre valutare bene se la cifra che pretendiamo e’ tale da valere il rischio di ulteriori spese che potrebbero rimanere accollate al richiedente. Nel caso in cui si verificasse, in Italia, un sinistro con un veicolo con targa estera Bisognerà indirizzare la richiesta di risarcimento direttamente all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Venezia, 8 - 20122 Milano, sarà questo ufficio a comunicare all’assicurato la Società che si occuperà della liquidazione del danno. E’ buona norma inviare copia della denuncia anche alla propria compagnia di assicurazione. Se l’incidente avviene all’estero, invece, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Informazioni dettagliate su questi argomenti, potranno essere fornite direttamente da: ANIA - 02/7764.208/263 UEA - 02/87.53.15 ADICONSUM - 06/44.17.021/0231 ADOC- 06/47.42.608 COMITATO DIFESA CONSUMATORI - 02/66.89.01 FEDERCONSUMATORI - 06/39736.084/107 LEGA CONSUMATORI ACLI - 02/48.30.36.59 MOVIMENTO CONSUMATORI - 02/33.60.30.60 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - 06/39.73.70.21/22 Una cosa importante da ricordare è che il diritto al risarcimento si prescrive entro due anni dall’incidente. Se in questo lasso temporale per tutta una serie di cause non si è pervenuti ad alcuno accordo, è necessario, da parte dell’assicurato, inviare Raccomandata A.R. alla Compagnia presso la quale è pendente il risarcimento, citando il numero di sinistro, ciò al fine di interrompere la prescrizione del risarcimento stesso.
Aggravamento del rischio Nel ramo RC auto, non è frequente incorrere in questa eventualità. L’aggravamento del rischio solitamente avviene nelle polizze relative ai rami danni, o alla polizze infortuni o malattie, laddove, il modificarsi delle situazioni che hanno comportato un determinato tasso in un contratto assicurativo variano al punto che, se l’assicuratore fosse stato messo a conoscenza del maggior rischio cui sarebbe andato incontro, si sarebbe rifiutato di stipulare il contratto. Per quanto riguarda l’auto, invece, per non incorrere in un’eventuale controversia con la compagnia, dovremo tenere informata quest’ultima di tutti quei cambiamenti che sono avvenuti durante la vita del contratto stesso e che eventualmente abbiano comportato cambiamenti tali da incorrere nei casi sopra previsti. Per esempio, se il nostro profilo assicurativo prevede un determinato lavoro che abbiamo dichiarato di svolgere in sede di stipula e questo dovesse cambiare radicalmente,siamo tenuti a comunicarlo alla compagnia, dando ad essa l’opportunità di modificare il nostro profilo eventualmente applicando una tariffa diversa. Bonus-malus Forma di assicurazione delle polizze Rc auto che comporta una riduzione del premio in assenza di sinistri in un determinato periodo assicurativo e un aumento percentuale in caso di sinistro. Rivalsa E’ un diritto sancito da parte del Codice Civile all’assicuratore. Si applica la rivalsa, ogni qualvolta la compagnia, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno, la somma o parte di essa già liquidata. La rivalsa non è per niente una eventualità rara, anzi, spesso, la sua applicazione risulta essere di grave danno per l’assicurato stesso. Per rendere più chiara la situazione in cui essa interviene, immaginiamo il caso in cui il proprietario dell’auto assicurata la presti a persona sprovvista di patente di guida e questo arrechi danno a terzi. L’assicurazione è costretta per Legge a risarcire il danno, salvo, poi, rivalersi sull’assicurato. La rivalsa si verifica anche nel caso di eventuali sinistri dove la guida è avvenuta in stato di ebbrezza o in tutte quelle circostanze che sono intervenute, in maniera determinante nel sinistro, laddove le condizioni del conducente non consentivano, momentaneamente, la guida del mezzo. L’unico modo per mettersi al riparo da questa sorta di “Spada di Damocle” che potrebbe influire negativamente sulla vita stessa dell’assicurato è prevedere in polizza, a costo di un supplemento del premio, la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, per qualunque causa intervenuta. Il massimale assicurativo Una delle prime cose che dovremo ben valutare nella stipula di un contratto assicurativo RC Auto è la scelta del massimale. Quanto più saremo accorti in questo, tanto meno problemi, anche seri, avremo in futuro, pertanto, isparmiamo su tutto nella polizza, ma mai sul massimale e, soprattutto, attenzione a ciò che firmiamo, perché, con una semplice firma, accettiamo o rifiutiamo determinate garanzie aggiuntive o ci sobbarchiamo l’onere di eventuali clausole, spesso a nostra insaputa, che potrebbero ritorcersi contro di noi. Ma che cos’è il massimale Il massimale assicurativo è il tetto, appunto massimo, entro il quale agisce la compagnia di assicurazione, ovvero, l’importo che viene pagato dall’assicurazione in caso di sinistro stradale, per quanto attiene la RC
auto. La Legge italiana, prevede per le polizze di assicurazione auto, un massimale minimo di 750 mila euro. In un prossimo futuro, speriamo molto vicino, l’Italia, adeguandosi anche in questo alla Unione Europea, sarà costretta a rivedere questa soglia minima come già avviene in altri Stati della Comunità. L’enormità di questa cifra, 750 mila euro, non dovrà trarci in errore, perché se è vero che in caso di sinistri che si limitano al semplice danno alle altre auto, la copertura offertaci dalla nostra compagnia, nell’ambito di quel massimale, è più che sufficiente, a meno che non andiamo a distruggere una Ferrari FXX, ma questa è un’ipotesi davvero improbabile. Il guaio diventa drammaticamente serio, quando l’automobilista resta coinvolto in un sinistro che abbia comportato lesioni gravi o addirittura la morte di un altro automobilista o di un pedone. Quello è il caso in cui, alla tragedia umana, si aggiunge il dramma economico in cui sicuramente finisce per incanalarsi l’incauto assicurato. Perché si badi bene, il massimale copre la totalità del sinistro, il danno alle cose, ma anche alle persone e, se a seguito dell’incidente, sono rimaste coinvolte due o più persone, pensiamo agli incidenti autostradali, la compagnia, risarcirà tutti, entro e non oltre il massimale concordato. Oltretutto, anche nel caso di un danno limitato ad una sola persona, per quanto poco democratico possa sembrare, non siamo per nulla uguali l’uno con l’altro ai fini dell’importanza economica rivestita dal singolo individuo. In sostanza, procurare la morte o arrecare lesioni invalidanti ad un milionario è cosa ben diversa che arrecare lo stesso danno ad un comune mortale, perché in sede civile, vengono esaminati diversi parametri che tengono conto dell’età della vittima, del lavoro, della sua condizione economica, di ciò che avrebbe potuto realizzare in futuro con la propria attività se questa non fosse stata interrotta dall’incidente subito e, in ultimo, in caso di lesioni, dell’eventuale danno biologico o esistenziale arrecato dal sinistro stesso. Quest’ultimo è un capitolo inserito negli ultimi anni e tiene conto delle ripercussioni di natura psicologica derivanti dall’incidente stesso. Eventuali atteggiamenti patologici riconducibili a tutta le serie di sconvolgimenti arrecati alla persona di fronte all’angoscia delle ferite subite, degli eventuali interventi chirurgici cui dovrà andare incontro, dell’eventuali lesioni permanenti che limitano la capacità di relazionarsi col prossimo da parte della vittima che, in sede civile, hanno un costo, spesso salatissimo e solo questo, basta e avanza, per prosciugare l’intero massimale. Il risultato è, purtroppo, solo uno. Quando la disponibilità della cifra messa a disposizione della compagnia si esaurisce, tutto ciò che eccede la stessa è sempre a carico di colui che con il suo comportamento ha cagionato il danno. E, laddove questi non abbia disponibilità economiche adeguate, il magistrato ha il potere di intervenire sulle disponibilità dello stesso, prevedendo, se occorre, dei sequestri sui beni posseduti o su eventuali emolumenti dallo stesso vantati o detenuti. In conclusione, meglio evitare di lesinare qualche euro in più a beneficio di un massimale più alto, che esporsi a rischi tanto gravi. Al punto che, l’ideale è chiedere alla propria compagnia, la possibilità di scegliere sulla nostra polizza un massimale illimitato, ovvero, una copertura che preveda la totalità delle spese da sostenersi in caso di sinistro. Cosa fare in caso di sinistro Per quanto prudenti e attenti, un incidente, soprattutto in città, può sempre capitare. L’importante che tutto si possa risolvere con qualche ammaccatura all’auto e nulla più. Tuttavia, la procedura da attuare in questo caso, per quanto semplice, non sempre è agevole, soprattutto per le resistenze messe in atto dall’altro
automobilista che, spesso, a torto o a ragione, crea delle problematiche, affinché la colpa possa ricadere solo ed esclusivamente su di noi. In ogni caso, le cose possibili sono due. La prima: Inviare comunicazione alla Compagnia di assicurazione circa l’evento occorsoci dettagliando accuratamente luogo, generalità degli automobilisti coinvolti, eventuali testimoni, marca, modello e targa delle vetture oggetto del sinistro. L’ideale è quello di utilizzare il cosiddetto Modulo Blu, che tutti dovrebbero avere con sé in auto, ovvero, la constatazione amichevole di incidente. In questo caso e, comunque, in attesa che diventi operativo il D.L. n. 209 del 7/09/05 entrato in vigore il primo gennaio di quest’ anno, ma di fatto efficace dal 1° aprile, a meno di ulteriori proroghe, sarà la propria compagnia di assicurazione a risarcirci, purchè, nella compilazione del modulo saremo stati chiari e precisi. Bisogna tuttavia tenere presente che affinché questa procedura possa attuarsi è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: • Che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti; • Che i veicoli coinvolti siano solo due (escluse macchine agricole e ciclomotori); e che i danni alla persona non superino i 15.000 euro (per i danni materiali non sussistono limiti alcuni). La eventuale seconda ipotesi è quella che si verifica nel caso in cui non dovessimo trovarci d’accordo con l’altro conducente circa la dinamica del sinistro, al punto che nessuno dei due automobilisti si addossa la colpa dell’incidente stesso. In questo caso, dovremo inviare, sempre entro tre giorni, comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. alla Compagnia della controparte e alla nostra, per conoscenza, specificando dettagliatamente quanto sopra, ai fini del risarcimento del danno, dando vita, in questo modo, alla procedura chiamata “Ordinaria di Risarcimento“, più lunga e farraginosa, ma spesso, unica strada da potersi percorrere. Sia in questa che nell’altra procedura, bisognerà citare l’intervento della forza pubblica, se vi è stato, allegando, se possibile, copia del verbale elevato, o riservandosi di produrla appena in possesso, così come, eventuale documentazione clinica nel caso di danni alla persona, sarà nostra cura metterla a disposizione drlla Compagnia, nel più breve tempo possibile. Come disdire l’assicurazione Son finiti i tempi cupi, nei rapporti fra assicurato e Compagnie di assicurazioni, non più contratti decennali annullabili solo da parte dell’Assicuratore, abolite le condizioni capestro, per effetto della liberalizzazione del mercato, ma, attenzione, Antitrust docet, son finiti, anche i soprusi, soprattutto, grazie alla Comunità europea, ma…. occhi aperti sempre a ciò che firmiamo e, soprattutto, conosciamo ciò che ci spetta…. Nell’assicurazione auto, inoltre, non permettiamo che i nostri diritti vengano disattesi e i doveri dell’assicuratore diventino una concessione per noi, pertanto, attenzione a ciò che firmiamo e sappiamo sempre a ciò che possiamo esercitare! Quando, come e perché disdettare una polizza auto Non contraiamo alcun “matrimonio” con la Compagnia di assicurazione, se le cose cambiano, è bene sapere che possiamo disdettare il contratto a favore di altre Compagnie. Ma non è tutto, il recesso da parte dell’assicurato può essere esercitato anche 30 giorni prima della scadenza della polizza annuale (non della semestralità), un tempo erano 90 giorni e in particolari condizioni, che vedremo di seguito, possiamo esercitare il diritto di recesso, anche l’ultimo giorno di validità della polizza stessa.
Aumento della polizza oltre il tasso programmato dell’inflazione annua Questo è un caso che giustifica il recesso da parte dell’assicurato, anche senza disdetta coi termini di cui sopra, ma, addirittura mediante il semplice invio di un fax alla compagnia presso cui ci si è assicurati, un giorno prima della scadenza del contratto, purchè si citi, chiaramente nella disdetta, la Legge 26 Maggio 2000, n. 137 art. 2 comma 5. Nel caso in cui la polizza non preveda il tacito rinnovo, è facoltà di entrambe le parti di non procedere a nuova stipula, in questo caso, il contratto cessa alla naturale scadenza senza bisogno alcuno di disdetta. Infine, secondo il disposto Art. 3-4 D.P.R del 16 gennaio 1981 n° 45, è obbligo della compagnia di assicurazione, rilasciare il certificato di appartenenza alla classe di merito, meglio noto come Attestato di Rischio, massimo tre giorni prima della scadenza della polizza, in caso di disdetta. Se lo desiderate, potete scaricare un fac simile di disdetta semplice di polizza auto. Nei casi previsti prima, aggiungere i riferimenti di Legge.
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