Specifiche tecniche con riferimento all'acquisizione del servizio di catalogazione di materiali documentari ed assistenza in materia catalografica ...

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Specifiche tecniche con riferimento all’acquisizione del servizio di catalogazione di materiali
documentari ed assistenza in materia catalografica per le Biblioteche Bellunesi – periodo
settembre 2019/dicembre 2021

                                       Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Il presente documento disciplina l'esecuzione del servizio di catalogazione bibliografica informatizzata
dei materiali documentari delle Biblioteche Bellunesi per il periodo settembre 2019 – dicembre 2021 e
contestuale attività di assistenza in ambito catalografico agli operatori delle biblioteche aderenti alla rete.
I materiali da catalogare sono di proprietà delle biblioteche partecipanti alla rete territoriale di
cooperazione facente capo alla Provincia di Belluno, nell'ambito del Polo regionale del Veneto del
Servizio Bibliotecario Nazionale.
L'affidatario dovrà effettuare il servizio con l’impiego di proprio personale, in modo da garantire un
monte orario complessivo di 1000 ore da effettuarsi entro il mese di dicembre 2021 e da distribuirsi in
maniera proporzionale nel triennio, come specificato all’art. 3 del presente documento.

                                Art. 2 – Natura e contenuti del servizio
L’obiettivo generale che l’Amministrazione Provinciale persegue con l'affidamento del servizio è quello
di dare un supporto all’ordinaria attività di catalogazione sostenuta dalle singole biblioteche, in
particolare nei casi in cui sia necessario realizzare schede catalografiche ex novo di materiali non già
presenti nel catalogo collettivo SBN mediante l’ausilio di personale specializzato. Il servizio ha lo scopo
di rendere fruibile al pubblico attraverso i servizi di prestito ed interprestito delle singole biblioteche
quella parte di materiale non catalogabile in maniera autonoma dai bibliotecari/operatori/addetti, in
coerenza con le modalità organizzative che caratterizzano il sistema bibliotecario provinciale e con le
indicazioni del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (di seguito indicati
rispettivamente come “Polo SBN-VIA” e “SBN”).
In questo senso la Provincia di Belluno intende mettere a disposizione delle Biblioteche Bellunesi un
supporto da parte di personale specializzato per la gestione catalografica dei materiali non direttamente
catalogabili da parte degli operatori impiegati nelle varie biblioteche della rete, per mancanza di
competenze e abilitazioni. Saranno individuati da parte dell’Ufficio Servizio Provinciale Biblioteche i
documenti considerati prioritari da catalogare all’interno del patrimonio delle Biblioteche Bellunesi,
tenendo conto delle specificità delle singole realtà bibliotecarie e della urgenza di renderli fruibili da
parte degli utenti.
I materiali saranno ascrivibili alle seguenti tipologie di materiali documentari moderni:
   • nuovi acquisti non presenti a catalogo (pubblicazioni monografiche, singole e in più volumi)
   • pubblicazioni periodiche
   • audiovisivi e audioregistrazioni(DVD, CD)
   • fondi – sezioni particolari (sezione locale, libri in lingua, libri d'arte)

Relativamente alla data di pubblicazione, sono comprese sia novità editoriali sia materiale pregresso già
registrato nelle raccolte delle biblioteche afferenti al servizio.
L’attività di catalogazione viene effettuata “documento in mano” mediante l’impiego del software
SebinaNext, adottato dal Polo SBN-VIA in colloquio con l’Indice SBN, tramite generazione originaria
del record bibliografico.
Il servizio che la Provincia di Belluno intende affidare è articolato in due principali aree di attività come
di seguito descritto, salvo più precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dal
Responsabile tecnico del SPB:

1) CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA

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Per ciascun documento da catalogare è previsto il seguente iter:
   • esame dell’esemplare alla mano per il ricavo dei dati bibliografici;
   • ricerca per verifica della presenza del record bibliografico corrispondente nella base dati del
        Polo SBN-VIA o dell'Indice SBN;
   • selezione e cattura della notizia bibliografica idonea, se già presente nella banca dati SBN, e
        catalogazione originaria dei restanti documenti secondo le tipologie di intervento così definite:
           a) “Accodamento”
               Catalogazione di materiale documentario già presente nella base dati del Polo SBN-VIA:
               immissione dei dati gestionali relativi alla copia trattata.
           b) “Recupero”
               Catalogazione di materiale documentario derivata dall’Indice SBN: il record bibliografico
               così derivato dovrà essere completato per gli aspetti semantici (assegnazione di soggetto
               e CDD secondo le modalità previste dalla normativa nazionale), con eventuali fusioni di
               entità che le procedure del software dovessero proporre come già presenti nella base dati
               del Polo (autori, titoli di raggruppamento, titoli di collana ecc.), e immissione dei dati
               gestionali relativi alla copia trattata.
           c) “Nuovo”
               Catalogazione di tutto il materiale documentario non ancora presente nella banca dati
               SBN: questi documenti saranno catalogati ex novo in Polo e in Indice tramite creazione
               integrale della notizia bibliografica, con l’inserimento dei dati gestionali relativi alla copia
               trattata.
La catalogazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme degli standard previsti nell'ambito del
Servizio Bibliotecario Nazionale e dei protocolli adottati al riguardo dal Polo SBN-VIA, in particolare:
•       intestazione per autori titoli secondo codice REICAT la Circolare per l'applicazione delle
        REICAT in SBN;
•       descrizione bibliografica secondo le norme ISBD Edizione Consolidata;
•       Guida alla catalogazione in SBN;
•       soggettazione con riferimento al Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di
        Firenze alle relative liste di aggiornamento.

Tra le attività di catalogazione sono da considerarsi incluse anche le azioni di bonifica del catalogo su
notizie, soggetti, titoli uniformi e tipi di materiali.

La produzione dei dati deve avvenire secondo le specifiche procedure di creazione della notizia
bibliografica, legame con le entità autori/titoli/soggetti/classi e registrazione delle informazioni
gestionali dell'unità fisica previste dal software SebinaNext nell'attuale release 1.2 entro la base dati del
Polo SBN-VIA.
Se nel corso dell’esecuzione del servizio il Polo introdurrà una nuova versione del software o nuovi
protocolli d'organizzazione interni, gli operatori incaricati saranno tenuti a darne applicazione e a
partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento, a carico dell'Amministrazione.
Eventuali nuove regole per aggiornamento di standard e codici catalografici nell'ambito del SBN, che il
Polo potrà introdurre nel corso dell’esecuzione del servizio, dovranno essere recepite e applicate
secondo le indicazioni del SPB, previa adeguata formazione agli operatori a cura del medesimo.
Etichettatura e segnatura dei documenti.
Il numero d’inventario e la segnatura di collocazione vanno attribuiti e riportati sul documento secondo
le seguenti modalità:
    • stampa dell'etichetta barcode con il numero d’inventario corrispondente e applicazione sul
        documento, secondo le indicazioni espresse dalla biblioteca proprietaria;
    • apposizione a matita sul documento della segnatura di collocazione, assegnata nel rispetto delle
        indicazioni espresse dalla biblioteca proprietaria.

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2) ASSISTENZA/FORMAZIONE IN AMBITO CATALOGRAFICO del personale bibliotecario
delle Biblioteche Bellunesi

Contestualmente e a corredo dell’attività di catalogazione, nel caso questa sia svolta direttamente presso
la sede della biblioteca proprietaria dei documenti da catalogare (v. art. 3 del presente documento), i
catalogatori saranno tenuti a fornire un servizio di assistenza/formazione agli addetti della biblioteca,
atto a migliorare la qualità dell’ordinaria attività catalografica di cattura delle notizie presenti a catalogo
ed aggiunta di inventari e collocazioni, nonchè ad incrementare l’autonomia dei bibliotecari nella
gestione catalografica dei materiali posseduti con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

    •   gestione dei fascicoli di periodico;
    •   gestione dell’esemplare di periodico;
    •   buone pratiche per il recupero dei documenti già presenti nella banca dati SBN;
    •   livello minimo di bonifica dei record bibliografici presenti a catalogo, preventiva alle operazioni
        di immissione dei dati gestionali relativi alla copia trattata;
    •   gestione di sezioni e collocazioni.

Saranno inoltre previsti momenti di monitoraggio, aggiornamento e e coordinamento delle attività
svolte dai singoli operatori con il personale dell’Ufficio Servizio Provinciale Biblioteche in modo da
tarare in corso di esecuzione le modalità di prosecuzione del servizio, eventuali nuove priorità
catalografiche ed esigenze specifiche delle singole biblioteche. Ai singoli operatori verrà inoltre richiesta
una breve relazione sulle attività svolte in ognuna delle sedi in cui hanno effettuato il servizio con
l’individuazione di eventuali criticità e un resoconto sul livello di catalogazione delle collezioni presenti.

                   Art. 3 – Tempi, modalità e strumenti di esecuzione del servizio
Il servizio sarà svolto alternativamente nelle sedi delle biblioteche aderenti alla rete provinciale bellunese
(l’elenco delle biblioteche della rete con relativa geolocalizzazione è consultabile sul portale Bibel
all’indirizzo http://bibel.regione.veneto.it/SebinaOpac/article/biblioteche_bl?sysb=bl) alle quali
appartengono i documenti da catalogare oppure negli uffici del SPB presso la sede centrale della
Provincia di Belluno – via S. Andrea n. 5, 32100 Belluno.

L'affidatario si impegna a rispettare le modalità di esecuzione del servizio di seguito specificate:
1) Nel caso la catalogazione avvenga a domicilio presso la sede della biblioteca proprietaria dei
    documenti, il servizio deve essere effettuato in giorni ed orari concordati con i responsabili della
    rispettiva biblioteca nell’ambito degli orari di ufficio e, contestualmente, comunicati via mail al SPB;
2) L’attività di catalogazione deve essere programmata in modo da garantire la compresenza di
    catalogatore e bibliotecario e dunque, dove possibile, non in orario di apertura al pubblico o
    comunque in condizioni che consentano l’affiancamento dell’operatore di biblioteca che si occupa
    della catalogazione al catalogatore incaricato, in modo da garantire lo scambio di informazioni utili
    all’individuazione dei documenti da catalogare e all’associazione dei dati gestionali, nonché l’efficacia
    del servizio di assistenza e formazione;
3) Nei casi in cui, per ragioni di convenienza ed efficacia del servizio, si ritenga più efficiente la
    catalogazione presso gli uffici dell’SPB, a seguito di invio con corriere in Provincia dei documenti da
    catalogare, l’orario va concordato preliminarmente con il referente dell’SPB nei giorni feriali (dal
    lunedì al venerdì), nell’ambito dell’orario di apertura della sede della Provincia di Belluno (lunedì,
    mercoledì e venerdì 8.00-14.00; martedì e giovedì 8.00-13.00 e 14.00-18.00).

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4) Nei casi di catalogazione presso gli uffici del SPB, i materiali da catalogare verranno spediti previo
    accordo con gli uffici, accompagnati da apposito elenco di controllo e confezionati in pacchi recanti
    il nome della biblioteca proprietaria.
     Ai fini della registrazione dei dati gestionali del singolo documento (inventario e collocazione), tutti
     materiali oggetto di trattamento sono forniti dalle biblioteche provvisti delle seguenti indicazioni:
  • contrassegno di proprietà;
  • numero di registro d’entrata, qualora si tratti di materiale pregresso;
  • disponibilità per il prestito o riserva per la consultazione in sede;
  • denominazione del fornitore;
  • assegnazione a sezioni particolari, nella forma espressamente prescritta dalla biblioteca.
    Completato il trattamento di quanto conferito con la medesima spedizione, i materiali devono essere
    nuovamente riposti nei pacchi per la successiva restituzione alle biblioteche tramite il corriere
    dedicato all’interprestito.
5) I documenti da catalogare sono prioritariamente quelli segnalati dal Servizio Provinciale Biblioteche
    sulla base delle informazioni raccolte dalle singole biblioteche della rete e individuati tenendo conto
    delle specificità delle singole realtà bibliotecarie e della urgenza di rendere la documentazione fruibili
    da parte degli utenti;
6) L’affidatario si impegna a mettere a disposizione personale proprio per lo svolgimento dell’attività
    di catalogazione e assistenza in ambito catalografico per un monte orario complessivo di 1000 ore
    da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021 e da distribuire proporzionalmente nei mesi di durata
    dell’incarico; non è prevista la sospensione estiva del servizio.
7) In caso di sospensione temporanea dell’attività di catalogazione per manutenzione della banca dati
    bibliografica o di guasti all’hardware/software o nei collegamenti telematici in uso presso il SPB o il
    Polo SBN-VIA, per caso fortuito o per cause di forza maggiore, all'affidatario non sarà riconosciuta
    alcuna rivalsa, se non quella di prorogare la consegna per un periodo di tempo non superiore a
    quello della sospensione.
    La comunicazione di sospensione agli operatori da parte del SPB potrà avvenire anche verbalmente.
8) Per il controllo dell’attività svolta i catalogatori dovranno consegnare a cadenza mensile i moduli
    forniti dal SPB, compilati riportando le ore svolte e i numeri identificativi delle notizie bibliografiche
    (bid) relativi ai materiali catalogati, suddivisi per biblioteca.
    Il SPB comunicherà per vie brevi tramite e-mail all'affidatario il totale delle ore effettuate, previo
    controllo dell'attività svolta su estrazione statistica dal software SebinaNext.
9) Entro la fine di ognuna delle 3 annualità nelle quali si sviluppa l’incarico, i catalogatori sono tenuti a
    redigere una relazione sulle attività svolte in ognuna delle sedi in cui hanno effettuato il servizio con
    l’individuazione di eventuali criticità e un focus sul livello di catalogazione delle collezioni delle
    biblioteche supportate.
10) Per l'esecuzione del lavoro la Provincia di Belluno e le Biblioteche Bellunesi mettono a disposizione
    dell'affidatario tutta l'attrezzatura necessaria e gli strumenti professionali d’uso.

Durante l’esecuzione di tutte le attività sopra elencate, da svolgersi in stretto coordinamento con il
dipendente della Provincia di Belluno addetto al SPB nel caso di catalogazione centralizzata presso la
sede della Provincia e con il personale addetto alle Biblioteche Bellunesi coinvolte nel progetto per la
catalogazione presso la sede delle singole biblioteche, il personale impiegato dall'affidatario ha libero
accesso agli uffici o agli spazi delle biblioteche di riferimento.

                  Art. 4 – Altre prestazioni, variazioni, sospensioni, cancellazioni

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Altre prestazioni non previste, così come eventuali variazioni, sospensioni e cancellazioni relative alle
prestazioni di cui all’oggetto del presente capitolato, dovranno essere concordate in separato accordo
scritto tra le parti.

                     Art. 5 – Organizzazione del servizio e requisiti del personale
Tutte le attività previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sono svolte dall’affidatario a
propria cura e avvalendosi della propria organizzazione, che questi dichiara pienamente sufficiente e
idonea a fornire il servizio, con ogni onere e rischio di gestione a suo carico.
Per l'esecuzione del servizio devono essere impiegati operatori specializzati, di provata competenza
relativamente alle prestazioni richieste. Per ciascuna delle persone che eseguiranno il lavoro deve quindi
essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:
    1) piena capacità d’uso del software SebinaNext, anche a seguito di appositi corsi di formazione
        organizzati dal Polo Regionale Veneto o, in subordine, da altri enti pubblici;
    2) esperienzacomprovata nella catalogazione, nell'ambito del SBN, di materiale documentario
        moderno a stampa e multimediale, monografico e periodico per biblioteche di enti pubblici o di
        soggetti privati, ma comunque aperte al pubblico, secondo le specifiche di cui all’art. 2 – punto 1
        (ISBD, REICAT, CDD, soggettazione ecc.).
    3) la conoscenza, da parte dei singoli operatori impiegati nello svolgimento del servizio, del
        territorio e delle peculiarità delle biblioteche della rete provinciale di Belluno derivante da
        pregresse attività di catalogazione svolte nelle singole biblioteche della rete;
    4) esperienza comprovata nella bonifica del catalogo su notizie, soggetti, titoli uniformo, tipi di
        materiali, ecc.

Il nominativo, i dati anagrafici, la qualifica e il curriculum professionale degli operatori da impiegarsi per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da valutare ai fini dell’affido devono essere allegati alla
manifestazione di interesse con relativa offerta inviate alla Provincia di Belluno preliminarmente alla
fase di affido.
Considerato il livello di specializzazione del servizio richiesto, il soggetto interessato è tenuto ad
avvalersi esclusivamente del personale del quale presenterà il curriculum in allegato alla manifestazione
di interesse alla base dell’affido del servizio. Il personale potrà essere sostituito solo ed esclusivamente
per gravi motivi adeguatamente documentati.
Qualora in corso d'appalto l'affidatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più operatori,
dovrà preventivamente darne comunicazione alla Provincia di Belluno, indicando i nominativi e
fornendo il relativo curriculum delle persone che intende proporre in sostituzione. In ogni caso i nuovi
operatori dovranno possedere requisiti non inferiori a quelli delle persone da sostituire. La Provincia di
Belluno si riserva il diritto di accettare o respingere le eventuali sostituzioni.
L'affidatario è tenuto a sostituire gli operatori nel caso in cui, a insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, dovessero risultare non idonei allo svolgimento dei compiti assegnati per gravi e
reiterati errori o inadempimenti.
La Provincia di Belluno si riserva inoltre la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale,
qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle operazioni ovvero nei casi di accertata
incompatibilità ambientale.
Il personale adibito al servizio da parte dell'affidatario dovrà essere di almeno 2 (due) unità e fino ad un
massimo di 3 (tre) operatori contemporaneamente, pari al numero di postazioni di lavoro a disposizione
negli uffici del SPB.
L’affidatario dovrà impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale
dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza
ovunque posti. Il personale opererà sotto l’esclusiva responsabilità dell'affidatario, anche nei confronti

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dei terzi, e risponderà direttamente all’affidatario medesimo, con totale estraneità della Provincia di
Belluno dai relativi rapporti.

                                Art. 6 – Obblighi dell’affidatario: personale
L’affidatario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente capitolato senza vincolo di esclusiva, ma
sempre nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede. Dovrà svolgere il servizio assicurando sempre
efficacia ed efficienza. Si impegna inoltre a non svolgere attività in concorrenza e, in ogni caso, a non
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione di essi o compiere in
qualsiasi modo atti in pregiudizio dell’attività della Provincia di Belluno.
L’affidatario prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, e si impegna ad osservare e a fare osservare dai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso
previsti.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.
Nell’esecuzione del contratto l'affidatario s’impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni retributive conformi alla normativa vigente, non inferiori a quelle stabilite nei contratti
collettivi di lavoro della categoria relativamente ai profili professionali impiegati per il servizio di cui al
presente capitolato, e ad assolvere gli oneri concernenti le norme previdenziali e assicurative, anche nel
caso di contratti qualificabili come collaborazioni a progetto.
Compete all'affidatario garantire, in qualità di datore di lavoro, che il personale da questo impiegato sia
in regola con gli aspetti contributivi all’atto dello svolgimento delle mansioni richieste dal capitolato
speciale d’appalto. Nel caso specifico, tutto il personale impiegato nel servizio, sia assunto stabilmente,
ovvero legato alla ditta affidataria da altri rapporti (co.co.co., ecc.), dovrà essere in regola con i
versamenti contribuitivi I.N.P.S, I.N.A.I.L. e simili previsti obbligatoriamente dalla vigente normativa.
Compete inoltre all'affidatario garantire, in qualità di datore di lavoro, che il personale da questa
impiegato sia regolarmente e adeguatamente assicurato sotto due distinti profili, ossia:
     a) per i danni che possono derivare al dipendente: il datore di lavoro a sensi dell’art. 2087 del
         Codice Civile ha il cosiddetto “debito di sicurezza” nei confronti del proprio dipendente, al
         quale deve essere garantito di poter svolgere la propria attività lavorativa sia nella sede della
         società sia al di fuori di essa con la copertura assicurativa di responsabilità civile, comprensiva
         anche della copertura assicurativa del danno biologico;
     b) per i danni che il dipendente della società può causare agli utenti e alle loro cose, alle strutture
         ed attrezzature di proprietà provinciale durante il periodo contrattuale, con esonero
         dell’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

                     Art. 7 – Obblighi dell'affidatario: sicurezza sui luoghi di lavoro
Nell’esecuzione dell’appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni
normative vigenti in materia di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute del lavoratore
durante l'attività lavorativa (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Le attività previste dal capitolato si identificano in prestazioni di natura intellettuale e non comportano
rischi interferenziali (art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e determinazione n. 3 del 5.03.2008
“Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture). Pertanto l'Amministrazione Provinciale non è obbligata
alla redazione del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza).
L’affidatario è tenuto ad osservare le misure di prevenzione e protezione previste nei luoghi dove andrà
ad operare.
L’inosservanza delle norme in materia di sicurezza può determinare la risoluzione immediata del
contratto.

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Art. 8 – Monitoraggio e verifiche del servizio
La regolarità e l’efficienza del servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 del
presente capitolato, saranno costantemente monitorate e accertate dalla Provincia di Belluno tramite il
personale addetto al SPB.
Qualora in uno dei controlli fosse accertato che il servizio non è prestato regolarmente o comunque
non sono attuate le modalità di esecuzione previste, la Provincia di Belluno formalizzerà all’affidatario
una richiesta di adeguamento alle prescrizioni sopra stabilite, da compiersi entro e non oltre 10 (dieci)
giorni lavorativi a decorrere dalla conoscenza da parte dell’affidatario della suddetta richiesta.
Durante tutto il periodo di svolgimento del servizio, la Provincia si riserva di svolgere controlli a
campione sulla qualità dei record bibliografici prodotti, verificando che siano conformi alle prescrizioni
stabilite e che le varie procedure operative previste siano rispettate.
Laddove fossero individuati errori o incongruenze nelle registrazioni effettuate, la Provincia richiederà
le conseguenti e opportune correzioni, senza che l'affidatario possa accampare per questo ulteriori
pretese finanziarie.
E’ ritenuta accettabile una percentuale d’errore che non superi il 5%, per ogni tipologia di catalogazione.
Nell’ambito della suddetta percentuale, l'affidatario deve internamente, a proprie spese e nel termine di
10 (dieci) giorni dalla contestazione, provvedere alle correzioni richieste.
Nel caso di superamento della suddetta percentuale massima di errore si applicheranno le penali
previste dall’art. 9.
Dopo tre superamenti mensili della percentuale sopra indicata, la Provincia si riserva la facoltà di
revocare unilateralmente il contratto.
Gli errori considerati si dividono in:
    a) errori relativi alla competenza catalografica (di descrizione, di intestazione, di soggettazione, di
         classificazione, di legami, di livelli descrittivi ecc.);
    b) errori relativi all’uso del software (di acronimi delle biblioteche, di creazione di doppioni a
         seguito di ricerche errate ecc.).
Le condizioni previste nel presente articolo non sono applicabili nel caso in cui i difetti nei servizi e
nelle modalità di esecuzione dei medesimi non siano direttamente imputabili all’affidatario.

                                                  Art. 9 – Penali
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente dal responsabile del
procedimento, alla ditta appaltatrice, mediante PEC, la quale si impegna per il ripristino del rispetto
delle clausole contrattuali. Per ognuna delle suddette inosservanze, sarà applicata una penale di € 250,00.
Inoltre il mancato rispetto dei tempi di esecuzione del servizio di catalogazione di cui all’art. 2 del
presente capitolato comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo di
ritardo nella consegna lavori, oltre il termine contrattualmente previsto, per motivi oggettivamente
imputabili all'affidatario.
Per ogni superamento mensile della percentuale di errore ritenuta accettabile per catalogatore, come
previsto dall’art. 8 del presente documento, si applicherà una penale di € 100,00; gli errori accertati
dovranno comunque essere corretti a carico dell'affidatario, anche con il prolungamento senza
corrispettivo del periodo di incarico.
L’importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo.
La Provincia si riserva la facoltà di commutare il pagamento delle penali suddette nella prestazione di
ulteriori servizi, ai prezzi e alle condizioni fissate dalle risultanze della procedura di affidamento.
Le penali di cui sopra non sono applicate nel caso in cui i ritardi o la mancata effettuazione del servizio
siano esclusivamente e unilateralmente imputabili alle condizioni organizzative del medesimo o ad altri
motivi comunque attribuibili alla Provincia di Belluno.

                                          Art. 10 – Pagamenti

                                                   pag. 7
Il corrispettivo orario, dovuto dalla Provincia per il servizio, si intende esaustivo di tutte le prestazioni
richieste all'affidatario, resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e sarà corrisposto alla
ditta affidataria su presentazione di fatture mensili a consuntivo, corrispondentemente al numero ore
effettuate nel periodo di riferimento.
Le liquidazioni restano comunque subordinate al rispetto integrale delle prescrizioni del presente
documento e degli altri atti della procedura da parte dell'affidatario. In caso contrario, il termine di 30
(trenta) giorni per il pagamento della fattura si intende sospeso a favore della Provincia di Belluno, fino
alla totale rimozione dell’impedimento da parte dell'affidatario.
Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture non potranno essere invocati come motivo valido per la
risoluzione del contratto da parte dell'affidatario, che resta obbligato alla realizzazione del servizio sino
alla naturale scadenza contrattuale.

                                      Art. 11 - Garanzia definitiva
Per quanto riguarda la garanzia definitiva verrà applicato quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti).

                                    Art. 12 – Risoluzione del contratto
La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati
all’art. 108-109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il contratto potrà inoltre sciogliersi negli altri modi previsti dal Codice Civile.

                                     Art. 13 – Disposizioni generali
La mancanza da parte di una delle parti di richiedere l’esecuzione delle prestazioni, condizioni, termini o
previsioni qui contenute non sarà né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla
futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, prestazione, condizione o
previsione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, prestazione, condizione o previsione.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte disposizioni legislative o
regolamentari in vigore al momento dell’affidamento o che saranno successivamente emanate in corso
di validità della convenzione, in quanto applicabili.

                                      Art. 14 - Spese contrattuali
L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel
prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

                                      Art. 15 – Dati personali
L’affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di dati
personali, in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso
nell’esercizio dell’appalto.

                    Art. 16 – Efficacia ed obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136. A tal fine si impegna:
◦ ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente contratto;
◦ a comunicare alla Provincia di Belluno gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione.

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Art. 17 – Definizione delle controversie
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di
Belluno.

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