Guida al regime forfetario per professionisti e imprese: la guida

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Guida al regime forfetario
per professionisti e imprese:
la guida
Come, ormai, noto dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto nel
sistema fiscale italiano il nuovo regime agevolato c.d. Regime
forfetario a seguito della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di
Stabilità 2015). Vediamo qui di seguito le modalità operative
per beneficiare di tale regime da parte delle persone fisiche,
esercenti attività d’impresa ovvero arti o professioni.

Regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della L. n.
190/2014 come modificato dall’art. 1, commi da 111 a 113 della
L. n. 208/2015)

Ambito soggettivo di applicazione
Contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa,
arti o professioni, che nell’anno precedente:
• hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4)
della Legge di Stabilità 2015 (così come modificati dalla
Legge di Stabilità 2016), diversi a seconda del codice Ateco
2007 che contraddistingue l’attività esercitata. Ai fini della
verifica dei requisiti di cui al presente punto:
1. non rilevano i ricavi e i compensi derivanti
dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
2. in caso di esercizio contemporaneo di attività
contraddistinte da differenti codici Ateco 2007, si assume il
limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attività esercitate.
• hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad Euro 5mila lordi per lavoro accessorio (di cui
all’art. 70 della riforma Biagi – D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276) per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art.
50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato D.Lgs. n.
276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da
partecipazione agli associati (art. 53, comma 2, lettera c), e
le spese per prestazioni di lavoro (art. 60 del Tuir);
• hanno registrato un costo complessivo, al lordo degli
ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
dell’esercizio non superiore ad Euro 20mila. Tenendo presente
quanto segue:
a) per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal
concedente;
b) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il
valore normale degli stessi ai sensi dell’art. 9 del Tuir;
c) i beni in uso promiscuo concorrono nella misura del 50%;
d) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore
ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e
102, comma 5, del Tuir;
e) non rilevano i beni      immobili,   comunque   acquisiti,
utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione.
• abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e
assimilato non superiore a 30.000 Euro nell’anno precedente.
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di
lavoro è cessato, sempreché nel medesimo anno non sia stato
percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al
reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo,
ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Durata del regime
Per accedere a tale regime non ci sono limiti d’età. Si può
usufruire delle sue agevolazioni, finché non si verifica una
causa di esclusione dal regime stesso.

Uscita dal regime forfetario
È prevista a partire dall’anno successivo a quello in cui
viene meno una delle condizioni previste per l’accesso a tale
regime.

Soggetti esclusi dalla possibilità di utilizzo del regime
forfettario
Non possono utilizzare il regime forfettario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini IVA o di regimi forfetari ai fini Irpef;
• i soggetti non residenti in Italia, ad eccezione di quelli
residenti in Paesi Ue o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che in Italia producono almeno il
75% del reddito complessivo;
• i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi
di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di
tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato,
sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito
di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro
dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del
raggiungimento della citata soglia;
• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n.
633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53,
comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modifiche dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a
società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir,
o a S.r.l. di cui all’art. 116 del Tuir (in regime di
trasparenza fiscale).

Modalità di opzione
L’opzione a tale nuovo regime, ancorché regime naturale, può
essere effettuata in sede di inizio attività (mediante modello
AA9/12).

Reddito imponibile ed imposta sostitutiva
• Il reddito imponibile si ottiene applicando ai
ricavi/compensi un coefficiente di redditività (nella misura
indicata nell’allegato 4 della Legge di Stabilità 2015 così
come modificati dalla Legge di Stabilità 2016) differenziato a
seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività
esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno.
• Sul reddito imponibile così determinato si applica
un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali
e comunali e dell’Irap, pari al 15%. I contributi
previdenziali si deducono dal reddito; l’eventuale eccedenza è
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del
Tuir.
• Con riferimento alle imprese familiari, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote
assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
dall’imprenditore.

Agevolazioni fiscali per le nuove attività
• La Legge di Stabilità 2016, ha previsto la riduzione
dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni,
in caso di avvio di una nuova attività. L’imposta del 5%,
tornerà applicabile per i primi 5 anni. Sarà, naturalmente,
possibile continuare a fruire del regime forfetario anche
trascorsi i 5 anni di inizio attività, tornando applicabile in
tal caso l’imposta al 15%.
• La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che tale disposizione
torna applicabile, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 anche
ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività
avvalendosi del regime forfetario vigente anteriormente alle
modifiche operate dalla Legge di Stabilità 2016.

Conservazione dei documenti ed esoneri per alcuni adempimenti
Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed
emessi, è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili.
Inoltre, tali contribuenti:
• sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri;
• sono esclusi dal versamento dell’Irap;
• non hanno l’obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui
al titolo III del D.P.R. n. 600/1973, tenendo comunque
presente che in dichiarazione dei redditi va indicato il
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto
del pagamento non è stata operata la ritenuta, e l’ammontare
dei redditi stessi;
• sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e
comunicazione annuale IVA;
• sono esonerati dalla presentazione del c.d. “spesometro”;
• sono esonerati dalla presentazione della comunicazione
“black list”.

Ritenuta d’acconto
• I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta
d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
• Al riguardo i contribuenti nel regime forfetario devono
rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta
sostitutiva.

Agevolazioni IVA
I contribuenti ammessi al regime forfetario ai fini IVA:
• non esercitano la rivalsa IVA (di cui all’art. 18 del D.P.R.
n. 633/1972) per le operazioni nazionali;
• alle cessioni intracomunitarie di beni applicano l’art. 41,
comma 2-bis del D.L. n. 331/1993. Per cui non è richiesta
l’iscrizione nell’archivio VIES e non deve essere presentato
il modello INTRA 1-bis
• agli acquisti intracomunitari di beni applicano l’art. 38,
comma 5, lettera c), del citato D.L. n. 331/1993:
1. nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di
importo inferiore ai 10.000 Euro nell’anno precedente e fino a
quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite,
l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario.
Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste
l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli INTRASTAT
beni;
2. se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei
10.000 Euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole
ordinarie degli acquisti intracomunitari, quindi, l’acquirente
italiano dovrà iscriversi al VIES, fare il reverse charge in
Italia (indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da
versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, procedere alla doppia
annotazione nei registri IVA, senza diritto alla detrazione
dell’imposta) e compilare gli elenchi INTRASTAT beni;
• alle prestazioni di servizi c.d. generiche ricevute da
soggetti non residenti o rese ai medesimi applicano l’art. 7-
ter del D.P.R. n. 633/1972. Così come chiarito con la RM 75/E
del 2015 il soggetto forfetario deve adottare le regole
previste per le prestazioni di servizi c.d. generiche di cui
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (iscrizione al VIES,
INTRASTAT servizi, reverse charge);
• alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad
esse assimilate applicano le disposizioni ordinarie di cui al
D.P.R. n. 633/1972, con l’impossibilità di avvalersi della
facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi
dell’art. 8, commi 1, lettera c) (esportatore abituale), e 2
del D.P.R. n. 633/1972;
• non spetta la detrazione dell’IVA assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti (artt. 19 e ss. del DPR n.
633/1972);
• sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri
obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Inoltre, non vi è l’obbligo di certificazione dei
corrispettivi se i nuovi forfetari svolgono le attività
previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996;
• per le operazioni per le quali risultano debitori
dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di
servizi da non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del D.P.R.
n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la
integrano (c.d. reverse charge) con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.

Profili IVA: passaggio dal regime ordinario al regime
forfetario (ovvero viceversa)
Comporta la rettifica della detrazione, da effettuare nella
dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso, invece, di passaggio (anche per opzione)
dal regime forfetario a quello ordinario la rettifica della
detrazione dev’essere operata nella dichiarazione del primo
anno di applicazione delle regole ordinarie.
• Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è
applicata l’IVA dev’essere computata anche l’imposta relativa
alle operazioni non ancora esigibili, di cui all’art. 6, comma
5, del D.P.R. n. 633/1972, e all’art. 32-bis del D.L. 22
giugno 2012, n. 83.
• Nella stessa liquidazione      può   essere   esercitata     la
detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati in
vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del D.L. n.
83/2012, e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
• L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione
presentata dai contribuenti nel regime forfetario, relativa
all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari,
può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
Dev’essere presentata nei termini e con le modalità di cui al
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Opzione per il regime ordinario
Risulta, comunque possibile optare per l’applicazione di Irpef
ed IVA secondo i metodi ordinari, nella prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
L’opzione è valida (e vincola il contribuente) per un
triennio.

Tabella Ateco
Limite
                                            dei
                                          ricavi    Coefficiente
 Gruppo di settore       ATECO 2007       ovvero         di
                                         compensi   redditività
                                          (valori
                                         in Euro)
Industrie alimentari
                          (10-11)         45.000        40%
     e bevande
                       45 – (da 46.2 a
     Commercio
                         46.9) – (da
 all’ingrosso e al                        50.000        40%
                       47.1 a 47.7) –
     dettaglio
                            47.9
Commercio ambulante
prodotti alimentari        47.81          40.000        40%
     e bevande
Commercio ambulante
                       47.82 – 47.89      30.000        54%
   altri prodotti
   Costruzioni e       (41 – 42 – 43)
                                          25.000        86%
attività immobiliari       – (68)
  Intermediari del
                            46.1          25.000        62%
     commercio
Attività dei Servizi
  i alloggio e di        (55 – 56)        50.000        40%
    ristorazione
      Attività
   professionali,    (64 – 65 – 66)
   scientifiche,     – (69 – 70 – 71
Tecniche, Sanitarie, – 72 – 73 – 74       30.000        78%
   di istruzione,    – 75) – (85) –
 Servizi Finanziari  (86 – 87 – 88)
  ed Assicurativi
(01 – 02 – 03)
                    – (05 – 06 – 07
                    – 08- 09) – (12
                    – 13 – 14 – 15
                    – 16 – 17 – 18
                    – 19 – 20 – 21
                    – 22 – 23 – 24
                    – 25 – 26 – 27
                    – 28 – 29 – 30
                    – 31 – 32 – 33)
                    – (35) – (36 –
   Altre attività   37 – 38 – 39) –   30.000   67%
                    (49 – 50 – 51 –
                    52 – 53) – (58
                    – 59 – 60 – 61
                    – 62 – 63) –
                    (77 – 78 – 79
                    – 80- 81 – 82)
                    – (84) – (90 –
                    91 – 92 – 93) –
                    (94 – 95 – 96)
                    – (97 – 98) –
                        (99)

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