Guida al regime forfetario per professionisti e imprese: la guida
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Guida al regime forfetario per professionisti e imprese: la guida Come, ormai, noto dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto nel sistema fiscale italiano il nuovo regime agevolato c.d. Regime forfetario a seguito della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015). Vediamo qui di seguito le modalità operative per beneficiare di tale regime da parte delle persone fisiche, esercenti attività d’impresa ovvero arti o professioni. Regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 come modificato dall’art. 1, commi da 111 a 113 della L. n. 208/2015) Ambito soggettivo di applicazione Contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente: • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4) della Legge di Stabilità 2015 (così come modificati dalla Legge di Stabilità 2016), diversi a seconda del codice Ateco 2007 che contraddistingue l’attività esercitata. Ai fini della verifica dei requisiti di cui al presente punto: 1. non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri; 2. in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco 2007, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 5mila lordi per lavoro accessorio (di cui all’art. 70 della riforma Biagi – D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato D.Lgs. n. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (art. 60 del Tuir); • hanno registrato un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore ad Euro 20mila. Tenendo presente quanto segue: a) per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente; b) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi ai sensi dell’art. 9 del Tuir; c) i beni in uso promiscuo concorrono nella misura del 50%; d) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del Tuir; e) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. • abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 Euro nell’anno precedente. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Durata del regime Per accedere a tale regime non ci sono limiti d’età. Si può usufruire delle sue agevolazioni, finché non si verifica una causa di esclusione dal regime stesso. Uscita dal regime forfetario È prevista a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l’accesso a tale regime. Soggetti esclusi dalla possibilità di utilizzo del regime
forfettario Non possono utilizzare il regime forfettario: • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini Irpef; • i soggetti non residenti in Italia, ad eccezione di quelli residenti in Paesi Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che in Italia producono almeno il 75% del reddito complessivo; • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia; • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, o a S.r.l. di cui all’art. 116 del Tuir (in regime di trasparenza fiscale). Modalità di opzione L’opzione a tale nuovo regime, ancorché regime naturale, può essere effettuata in sede di inizio attività (mediante modello AA9/12). Reddito imponibile ed imposta sostitutiva • Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività (nella misura
indicata nell’allegato 4 della Legge di Stabilità 2015 così come modificati dalla Legge di Stabilità 2016) differenziato a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. • Sul reddito imponibile così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. I contributi previdenziali si deducono dal reddito; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del Tuir. • Con riferimento alle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. Agevolazioni fiscali per le nuove attività • La Legge di Stabilità 2016, ha previsto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, in caso di avvio di una nuova attività. L’imposta del 5%, tornerà applicabile per i primi 5 anni. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfetario anche trascorsi i 5 anni di inizio attività, tornando applicabile in tal caso l’imposta al 15%. • La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che tale disposizione torna applicabile, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del regime forfetario vigente anteriormente alle modifiche operate dalla Legge di Stabilità 2016. Conservazione dei documenti ed esoneri per alcuni adempimenti Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, tali contribuenti: • sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri; • sono esclusi dal versamento dell’Irap; • non hanno l’obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui
al titolo III del D.P.R. n. 600/1973, tenendo comunque presente che in dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta, e l’ammontare dei redditi stessi; • sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA; • sono esonerati dalla presentazione del c.d. “spesometro”; • sono esonerati dalla presentazione della comunicazione “black list”. Ritenuta d’acconto • I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. • Al riguardo i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Agevolazioni IVA I contribuenti ammessi al regime forfetario ai fini IVA: • non esercitano la rivalsa IVA (di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972) per le operazioni nazionali; • alle cessioni intracomunitarie di beni applicano l’art. 41, comma 2-bis del D.L. n. 331/1993. Per cui non è richiesta l’iscrizione nell’archivio VIES e non deve essere presentato il modello INTRA 1-bis • agli acquisti intracomunitari di beni applicano l’art. 38, comma 5, lettera c), del citato D.L. n. 331/1993: 1. nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai 10.000 Euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli INTRASTAT beni; 2. se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei
10.000 Euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, quindi, l’acquirente italiano dovrà iscriversi al VIES, fare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, procedere alla doppia annotazione nei registri IVA, senza diritto alla detrazione dell’imposta) e compilare gli elenchi INTRASTAT beni; • alle prestazioni di servizi c.d. generiche ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi applicano l’art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972. Così come chiarito con la RM 75/E del 2015 il soggetto forfetario deve adottare le regole previste per le prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (iscrizione al VIES, INTRASTAT servizi, reverse charge); • alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate applicano le disposizioni ordinarie di cui al D.P.R. n. 633/1972, con l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, commi 1, lettera c) (esportatore abituale), e 2 del D.P.R. n. 633/1972; • non spetta la detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (artt. 19 e ss. del DPR n. 633/1972); • sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, non vi è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi se i nuovi forfetari svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996; • per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del D.P.R. n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d. reverse charge) con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Profili IVA: passaggio dal regime ordinario al regime forfetario (ovvero viceversa) Comporta la rettifica della detrazione, da effettuare nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso, invece, di passaggio (anche per opzione) dal regime forfetario a quello ordinario la rettifica della detrazione dev’essere operata nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. • Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA dev’essere computata anche l’imposta relativa alle operazioni non ancora esigibili, di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, e all’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. • Nella stessa liquidazione può essere esercitata la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. • L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti nel regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Dev’essere presentata nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Opzione per il regime ordinario Risulta, comunque possibile optare per l’applicazione di Irpef ed IVA secondo i metodi ordinari, nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione è valida (e vincola il contribuente) per un triennio. Tabella Ateco
Limite dei ricavi Coefficiente Gruppo di settore ATECO 2007 ovvero di compensi redditività (valori in Euro) Industrie alimentari (10-11) 45.000 40% e bevande 45 – (da 46.2 a Commercio 46.9) – (da all’ingrosso e al 50.000 40% 47.1 a 47.7) – dettaglio 47.9 Commercio ambulante prodotti alimentari 47.81 40.000 40% e bevande Commercio ambulante 47.82 – 47.89 30.000 54% altri prodotti Costruzioni e (41 – 42 – 43) 25.000 86% attività immobiliari – (68) Intermediari del 46.1 25.000 62% commercio Attività dei Servizi i alloggio e di (55 – 56) 50.000 40% ristorazione Attività professionali, (64 – 65 – 66) scientifiche, – (69 – 70 – 71 Tecniche, Sanitarie, – 72 – 73 – 74 30.000 78% di istruzione, – 75) – (85) – Servizi Finanziari (86 – 87 – 88) ed Assicurativi
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08- 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – Altre attività 37 – 38 – 39) – 30.000 67% (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Approfondimenti
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