AUTOCERTIFICAZIONE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE

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AUTOCERTIFICAZIONE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE

La normativa

Con la Legge n. 183/2011 art. 15 comma 1, così come già in passato con il Il D.P.R. n°
445 del 28.12.2000 entrano in vigore dall'1/01/2012 le disposizioni finalizzate ad una
completa "decertificazione" nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i privati con
particolare riferimento all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti
da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli
interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Come funziona

L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del
cittadino.
Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.
I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto
all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni
pubbliche.
L'autocertificazione può essere parimenti rilasciata anche quando il cittadino abbia a che
fare con "istituzioni private" (ad esempio le banche, le assicurazioni, banco posta, agenzie
d'affari, notai etc.
E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni
previste dalla legge al riguardo.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, RT,
ITALGAS, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti
i casi previsti.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione,
Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di
pubblici servizi che dall'1/01/2012 non possono più chiedere certificati o estratti di
qualsiasi natura ma solo autocertificazioni.
E' fatto obbligo alle stesse amministrazioni l'acquisizione diretta dei dati per la definizione
delle istanze presentate.

Che cosa si può autocertificare

Sulla base delle ultime novità normative si riporta un elenco di certificati o estratti che
dovranno essere sostituiti con le autocertificazioni. In questo modo il cittadino avrà la
possibilità di autocertificare direttamente, senza alcun bisogno di ricorrere ad un pubblico
ufficiale, tutti i certificati ed estratti che, normalmente, vengono rilasciati da un pubblico
ufficio. Infatti potranno essere autocertificati:
-   data e luogo di nascita
       -   titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
       -   residenza
       -   situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e
           vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
       -   cittadinanza
       -   assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
           corrisposto
       -   godimento dei diritti civili e politici
       -   possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato
           presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
       -   stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
       -   stato di disoccupazione
       -   stato di famiglia
       -   qualità di pensionato e categoria di pensione
       -   esistenza in vita
       -   qualità di studente
       -   nascita del figlio
       -   qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
           curatore e simili
       -   decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
       -   iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
       -   iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
       -   tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
           quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
       -   appartenenza a ordini professionali
       -   di non aver riportato condanne penali
       -   titolo di studio, esami sostenuti
       -   di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
           misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
           nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
       -   qualifica professionale posseduta
       -   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
       -   titolo di specializzazione
       -   qualità di vivenza a carico
       -   titolo di abilitazione
       -   tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato
           civile
       -   titolo di formazione
       -   di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
           domanda di concordato

Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che
le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall''imposta di bollo. Potranno essere
presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità , oltre che direttamente
dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di
terze persone.
Rispetto alle precedenti normative sono state introdotte nuove autocertificazioni quali, ad
esempio, le dichiarazioni circa lo stato di liquidazione o fallimento e l'applicazione di misure
di prevenzione.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese
nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma: è infatti sufficiente
sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di
riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni
sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa
collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o
presentate da un’altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del
documento di identità ; hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale
dell''atto che sostituiscono.

Impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo,
a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte
del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado.

Responsabilità

La mancata accettazione dell'autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà o la mancata richiesta d'ufficio dei documenti costituisce violazione ai doveri
d'ufficio.
La dichiarazione falsa comporta la decadenza dai benefici per coloro che gli hanno ottenuti
presentando dichiarazioni non veritiere; è stabilito anche che chiunque rilascia false
dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Esempi di autocertificazione per le pratiche e la vita quotidiana
Devi chiedere la patente, immatricolare l'automobile o il ciclomotore: puoi autocertificare i
tuoi dati anagrafici ed esibire un documento valido alla Motorizzazione o presso agenzie o
concessionarie auto.
Devi richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto: puoi autocertificare alla Questura il
comune di nascita, la residenza. lo stato civile, l''avere o meno figli minori, lo stato di
famiglia e la cittadinanza.
Devi chiedere l'allaccio di un''utenza ENEL, AMAT, TELECOM, ITALGAS: puoi autocertificare
i tuoi dati anagrafici.
Devi sposarti: il Comune dovrà acquisire tutti i documenti necessari.
Devi fare una domanda di invalidità alla Azienda Sanitaria Locale: puoi autocertificare i tuoi
dati anagrafici e non le certificazioni mediche.
Per l'iscrizione all'asilo nido, per le autorizzazioni comunali, per prestazioni (soggiorni
estivi, contributi, assistenza, etc.): il Comune ti può chiedere solo autocertificazioni. Fanno
eccezione le certificazioni sanitarie.
Se sei pensionato: puoi autocertificare agli enti e agli istituti di previdenza l''esistenza in
vita.
Se devi incassare come erede somme di denaro presso un istituto di credito e/o presso le
Poste (Servizio di Bancoposta) in base all'attuale normativa c'è la possibilità di farsi
autenticare le firme poste in calce ad istanze o dichiarazioni sostitutive da presentarsi a
privati che devono comunque scontare l'imposta di bollo.
Per la scuola, l'università e il lavoro
Devi iscriverti al collocamento: puoi autocertificare lo stato di famiglia, il codice fiscale e il
titolo di studio
Devi iscrivere tuo figlio a scuola: puoi autocertificare nascita, residenza, stato di famiglia e
titoli di studio, mentre non puoi autocertificare le vaccinazioni.
Devi iscriverti all'università od a un corso di formazione: puoi autocertificare i tuoi dati
anagrafici e il possesso del diploma.
Devi fare la domanda per un concorso pubblico: non devi più autenticare la firma della
domanda e puoi autocertificare i tuoi dati (anagrafici, situazione relativa agli obblighi di
leva, condanne penali, ecc.) e il possesso di titoli di studio. Per la presentazione dei titoli
puoi dichiarare la conformità all'originale di eventuali attestati o pubblicazioni.
Tutte le certificazioni richieste al momento dell'assunzione in una pubblica amministrazione
possono essere autocertificate ad eccezione di quelle sanitarie.
Inoltre il testo unico introduce una novità di grande rilievo in quanto permette al cittadino,
per la presentazione di documenti (compresi quelli fiscali), di evitare il disagio di
autenticare tutte le copie degli originali: d'ora in avanti sarà sufficiente che l'interessato
dichiari la conoscenza del fatto che la copia presentata è conforme all'originale. Tale
dichiarazione dovrà essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e
non dovrà essere in alcun modo autenticata in modo tradizionale basterà allegare la
fotocopia del documento di riconoscimento se ad esempio si invia per posta.

Per le imprese

Le certificazioni richieste dalle amministrazioni e dai servizi pubblici per la partecipazione
alle gare possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà .
Ad esempio:
    - l'iscrizione alla Camera di Commercio
    - il codice fiscale o la partita IVA, la situazione economica, l'assolvimento di specifici
       obblighi contributivi e qualsiasi dato presente nell'anagrafe tributaria
    - il non aver riportato condanne penali la qualità di legale rappresentate.

Non è possibile autenticare deleghe al ritiro di somme (escluso la delega per il ritiro della
pensione) perchè in questo caso ci troveremmo certamente di fronte ad una procura che
come tale può essere autenticata solo da un Notaio.
Oltre alla già citata possibilità di autocertificare istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da consegnare ai privati, il T.U. stabilisce che, nei confronti della pubblica
amministrazione, gli atti per la riscossione di benefici economici da parte di terzi devono
essere sottoscritti con firma autenticata da un pubblico ufficiale: unica eccezione! Restano
escluse le dichiarazioni sostitutive che contengono atti negoziali o comunque
manifestazione di volontà o atti di impegno.
Tra questi atti può ben rientrare la delega per la riscossione delle pensioni (in esenzione
dal bollo) mentre la delega alla riscossione relativa ai ratei agli eredi deve scontare
l'imposta di bollo.
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