AUTOCERTIFICAZIONE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE
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AUTOCERTIFICAZIONE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE La normativa Con la Legge n. 183/2011 art. 15 comma 1, così come già in passato con il Il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 entrano in vigore dall'1/01/2012 le disposizioni finalizzate ad una completa "decertificazione" nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i privati con particolare riferimento all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Come funziona L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino. Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione. I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche. L'autocertificazione può essere parimenti rilasciata anche quando il cittadino abbia a che fare con "istituzioni private" (ad esempio le banche, le assicurazioni, banco posta, agenzie d'affari, notai etc. E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, RT, ITALGAS, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti. L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi che dall'1/01/2012 non possono più chiedere certificati o estratti di qualsiasi natura ma solo autocertificazioni. E' fatto obbligo alle stesse amministrazioni l'acquisizione diretta dei dati per la definizione delle istanze presentate. Che cosa si può autocertificare Sulla base delle ultime novità normative si riporta un elenco di certificati o estratti che dovranno essere sostituiti con le autocertificazioni. In questo modo il cittadino avrà la possibilità di autocertificare direttamente, senza alcun bisogno di ricorrere ad un pubblico ufficiale, tutti i certificati ed estratti che, normalmente, vengono rilasciati da un pubblico ufficio. Infatti potranno essere autocertificati:
- data e luogo di nascita - titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica - residenza - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali - cittadinanza - assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto - godimento dei diritti civili e politici - possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria - stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero - stato di disoccupazione - stato di famiglia - qualità di pensionato e categoria di pensione - esistenza in vita - qualità di studente - nascita del figlio - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili - decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo - iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio - appartenenza a ordini professionali - di non aver riportato condanne penali - titolo di studio, esami sostenuti - di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - qualifica professionale posseduta - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - titolo di specializzazione - qualità di vivenza a carico - titolo di abilitazione - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile - titolo di formazione - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall''imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità , oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone.
Rispetto alle precedenti normative sono state introdotte nuove autocertificazioni quali, ad esempio, le dichiarazioni circa lo stato di liquidazione o fallimento e l'applicazione di misure di prevenzione. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma: è infatti sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un’altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità ; hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale dell''atto che sostituiscono. Impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Responsabilità La mancata accettazione dell'autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o la mancata richiesta d'ufficio dei documenti costituisce violazione ai doveri d'ufficio. La dichiarazione falsa comporta la decadenza dai benefici per coloro che gli hanno ottenuti presentando dichiarazioni non veritiere; è stabilito anche che chiunque rilascia false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Esempi di autocertificazione per le pratiche e la vita quotidiana Devi chiedere la patente, immatricolare l'automobile o il ciclomotore: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici ed esibire un documento valido alla Motorizzazione o presso agenzie o concessionarie auto. Devi richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto: puoi autocertificare alla Questura il comune di nascita, la residenza. lo stato civile, l''avere o meno figli minori, lo stato di famiglia e la cittadinanza. Devi chiedere l'allaccio di un''utenza ENEL, AMAT, TELECOM, ITALGAS: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici. Devi sposarti: il Comune dovrà acquisire tutti i documenti necessari.
Devi fare una domanda di invalidità alla Azienda Sanitaria Locale: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e non le certificazioni mediche. Per l'iscrizione all'asilo nido, per le autorizzazioni comunali, per prestazioni (soggiorni estivi, contributi, assistenza, etc.): il Comune ti può chiedere solo autocertificazioni. Fanno eccezione le certificazioni sanitarie. Se sei pensionato: puoi autocertificare agli enti e agli istituti di previdenza l''esistenza in vita. Se devi incassare come erede somme di denaro presso un istituto di credito e/o presso le Poste (Servizio di Bancoposta) in base all'attuale normativa c'è la possibilità di farsi autenticare le firme poste in calce ad istanze o dichiarazioni sostitutive da presentarsi a privati che devono comunque scontare l'imposta di bollo. Per la scuola, l'università e il lavoro Devi iscriverti al collocamento: puoi autocertificare lo stato di famiglia, il codice fiscale e il titolo di studio Devi iscrivere tuo figlio a scuola: puoi autocertificare nascita, residenza, stato di famiglia e titoli di studio, mentre non puoi autocertificare le vaccinazioni. Devi iscriverti all'università od a un corso di formazione: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e il possesso del diploma. Devi fare la domanda per un concorso pubblico: non devi più autenticare la firma della domanda e puoi autocertificare i tuoi dati (anagrafici, situazione relativa agli obblighi di leva, condanne penali, ecc.) e il possesso di titoli di studio. Per la presentazione dei titoli puoi dichiarare la conformità all'originale di eventuali attestati o pubblicazioni. Tutte le certificazioni richieste al momento dell'assunzione in una pubblica amministrazione possono essere autocertificate ad eccezione di quelle sanitarie. Inoltre il testo unico introduce una novità di grande rilievo in quanto permette al cittadino, per la presentazione di documenti (compresi quelli fiscali), di evitare il disagio di autenticare tutte le copie degli originali: d'ora in avanti sarà sufficiente che l'interessato dichiari la conoscenza del fatto che la copia presentata è conforme all'originale. Tale dichiarazione dovrà essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e non dovrà essere in alcun modo autenticata in modo tradizionale basterà allegare la fotocopia del documento di riconoscimento se ad esempio si invia per posta. Per le imprese Le certificazioni richieste dalle amministrazioni e dai servizi pubblici per la partecipazione alle gare possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà . Ad esempio: - l'iscrizione alla Camera di Commercio - il codice fiscale o la partita IVA, la situazione economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi e qualsiasi dato presente nell'anagrafe tributaria - il non aver riportato condanne penali la qualità di legale rappresentate. Non è possibile autenticare deleghe al ritiro di somme (escluso la delega per il ritiro della pensione) perchè in questo caso ci troveremmo certamente di fronte ad una procura che come tale può essere autenticata solo da un Notaio.
Oltre alla già citata possibilità di autocertificare istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da consegnare ai privati, il T.U. stabilisce che, nei confronti della pubblica amministrazione, gli atti per la riscossione di benefici economici da parte di terzi devono essere sottoscritti con firma autenticata da un pubblico ufficiale: unica eccezione! Restano escluse le dichiarazioni sostitutive che contengono atti negoziali o comunque manifestazione di volontà o atti di impegno. Tra questi atti può ben rientrare la delega per la riscossione delle pensioni (in esenzione dal bollo) mentre la delega alla riscossione relativa ai ratei agli eredi deve scontare l'imposta di bollo.
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