LA "SPESA FISCALE" CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE ...
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SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO LA “SPESA FISCALE” CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Deliberazione 5 marzo 2021, n. 4/2021/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO LA “SPESA FISCALE” CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Magistrato relatore Cons. Marco Smiroldo
Hanno collaborato: Barbara Braconi, Flavia Giorleo, Valentina Nucci.
SOMMARIO Pag. Deliberazione ...................................................................................................................... 7 *** Relazione .............................................................................................................................. 13 Sintesi ............................................................................................................................ 15 CAPITOLO I – Oggetto e metodologia dell’indagine: l’attività di ricerca e sviluppo e gli indicatori di spesa ................................................................................. 19 CAPITOLO II - Gli strumenti di promozione dell’attività di ricerca e sviluppo: i programmi di spesa e le misure di “spesa fiscale” ............................... 27 CAPITOLO III - La normativa in materia di agevolazione per ricerca e sviluppo ........ 31 CAPITOLO IV - Analisi dei dati economico - finanziari e dei profili gestionali del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ................................................. 45 1. Introduzione ................................................................................................................. 45 2. La copertura finanziaria della misura di tax expenditure .......................................... 46 3. Efficacia della misura ..................................................................................................... 51 4. Rapporti tra programmi di spesa e tax expenditures in materia di R&S .................. 60 5. La disciplina dei controlli .............................................................................................. 64 CAPITOLO V- Conclusioni e raccomandazioni ................................................................. 69 *** INDICE DELLE TABELLE Tabella n. 1 - Esempio di calcolo dell’agevolazione ........................................................... 37 Tabella n. 2 - Stanziamenti nel bilancio dello Stato sul cap.7801 ...................................... 47 Tabella n. 3 - Importi compensati e riversati sul codice tributo 6857 – Anni 2016 - 2019 47 Tabella n. 4 - Importi compensati tramite modello F24 – Anni 2016-2020 (gen- apr).... 48 Tabella n. 5 – Importi compensati e riversati per anno di riferimento ............................ 48 Tabella n. 6 - Rapporto tra stanziamenti del cap.7801 e importi compensati per anno di riscossione ................................................................................................ 49 Tabella n. 7 – Rapporto tra la spesa del settore imprese e la spesa fiscale dello Stato 53 Tabella n. 8 - N. imprese che hanno ricorso al credito di imposta per R&S – Anni 2016 - 2019 ............................................................................................... 54 Tabella n. 9 - Distribuzione Credito d’imposta per dimensione d’impresa .................... 55 Tabella n. 10 - Distribuzione Credito d’imposta per attività economica............. 55 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 5
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Deliberazione n. 4/2021/G SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Collegio entrate Camera di consiglio del 23 dicembre 2020 Presieduta dal Presidente Carlo Chiappinelli Composta dai magistrati: Presidente della Sezione: Carlo CHIAPPINELLI Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI Consiglieri: Antonella COLOSIMO, Bruno Domenico TRIDICO, Paola COSA, Giancarlo Antonio DI LECCE, Natale Maria Alfonso D’AMICO, Marco SMIROLDO, Michele SCARPA, Giuseppe TETI, Paolo ROMANO, Rossana RUMMO *** Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018/G, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020; viste le deliberazioni della Sezione in data 29 marzo 2019, n. 4/2019/G, e in data 15 maggio 2020, n. 4/2020/G, con le quali sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione rispettivamente per l’esercizio 2019 ed il triennio 2019-2021 e per l’esercizio 2020 e nel contesto triennale, in cui è stato previsto, tra le modalità di referto, il rapporto preceduto (o seguito in casi eccezionali di urgenza) da un contraddittorio, mediante memorie scritte; visto il rapporto presentato dal cons. Marco Smiroldo, che illustra gli esiti dell’analisi condotta in merito a “La spesa fiscale con particolare riferimento al credito di imposta per ricerca e sviluppo”; visto l’art. 85 del d.l. n. 18/2020, in particolare comma 8-bis, (convertito dalla legge n. 27/2020), come modificato dall’art. 26-ter del d.l. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020); visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020 n. 287 “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudici innanzi alla Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 9
Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”; visti i decreti 2 e 3 del Presidente della Sezione con il quale i Magistrati assegnati alla Sezione sono stati ripartiti tra i diversi collegi; vista l’ordinanza n. 30/2020, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il Collegio entrate per la Camera di consiglio del 23 dicembre 2020, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento; vista la nota n. 209 del 22 gennaio 2021, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso il rapporto ai seguenti uffici: - Ministero dell’economia e delle finanze: Dipartimento delle finanze; Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; Direzione studi e ricerche economico fiscali; - Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese; - Agenzia delle entrate: Direzione generale; Divisione risorse; vista la memoria n. 1 del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 3525 del 1° febbraio 2021, acquisita al protocollo della Sezione al n. 377 del 2 febbraio 2021; udito, tramite collegamento telematico, come espressamente consentito dalle disposizioni sopra citate, il relatore, cons. Marco Smiroldo; DELIBERA di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento telematico come espressamente previsto dalle disposizioni citate in premessa, il rapporto concernente “La spesa fiscale con particolare riferimento al credito di imposta per ricerca e sviluppo”. La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, agli Organi parlamentari e alle Amministrazioni interessate (ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006 e dell’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 10
Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Il consigliere relatore Il presidente Marco Smiroldo Carlo Chiappinelli f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in segreteria il 5 marzo 2021 Il dirigente Antonio Fabio Gioia f.to digitalmente Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 11
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Sintesi L’indagine si colloca nell’ambito dell’attività della Sezione concernente le Entrate, politiche fiscali e debito pubblico (del. n.1/2018/G), e concerne l’analisi dell’evoluzione normativa e la valutazione dei profili gestionali (copertura ed efficacia della misura, rapporti tra spesa diretta e tax expenditures in R&S, controlli) del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e s.m.i. negli anni dal 2015 al 2019. L’art. 1, comma 209 della l. n. 160 del 2019 ha cristallizzato l’orizzonte temporale d’applicazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anticipando all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cessazione del termine di applicazione dell’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. In tale contesto, è stato disposto che le risorse derivanti da tale anticipata cessazione siano destinate al nuovo credito d'imposta per “investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”, previsto ora dai commi da 198 a 207 della medesima l. n. 160 del 2019. Per quanto precede, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, e per la valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa, sarà considerata la serie temporale di riferimento dei dati economico-finanziari, riguardante le annualità dal 2015, anno di effettiva attivazione della misura, al 2019. Dall'esame dell'evoluzione normativa e dei dati gestionali emergono, in sintesi, i seguenti elementi di valutazione: 1.- l'eliminazione del limite legale della spesa erogabile, previsto originariamente dall'art.3, comma 1, del d.l. 145 del 2013, ma in realtà mai attuato e poi modificato a partire dal 2015, ha comportato l’aumento delle difficoltà di governo dell'evoluzione della spesa fiscale. Infatti, nonostante la previsione di limiti quantitativi per la spesa indicati da fonte regolamentare (dm 27. 05.2015), la dimensione delle spese ammesse a compensazione ha di gran lunga superato nel tempo gli stanziamenti di copertura, senza che ciò sia stato in qualche modo oggetto di rilevazione e/o intervento da parte delle amministrazioni competenti; Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 15
2.- la mancanza di idonei strumenti di controllo dell'evoluzione della spesa, i cui effetti sono stati accentuati dalla progressiva estensione soggettiva ed oggettiva dell'intervento. Tra il gennaio 2015 il dicembre 2018 sono stati, infatti, rimossi limiti dimensionali del fatturato dei soggetti economici ammessi al credito d'imposta richiedendo, a tal proposito, unicamente una spesa annua per attività di ricerca pari almeno a euro 30.000 (requisito invariato nel tempo); inoltre, sono stati progressivamente, aumentati i parametri percentuali delle spese ammissibili (dal 25% al 50%) e gli importi massimi annuali per ciascun beneficiario (passati da 2,5 milioni a 5 milioni e quindi a 20 milioni fino al 31.12.2018); 3.- si è privata l'amministrazione di uno dei parametri di verifica dell'efficacia della misura, espungendo dalle spese ammissibili quelle per i brevetti, rappresentando la propensione alla brevettazione (rilevata in base al numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per milione di abitanti) uno degli indicatori che si ritengono più importanti e rappresentativi per la valutazione della ricerca e lo sviluppo, in quanto in grado di fornire una misurazione dei processi di creazione, applicazione e diffusione della conoscenza1; 4.- si è dovuta registrare l'assenza del monitoraggio sugli effetti della misura, attività certo complessa, ma non irrealizzabile, soprattutto attese le precise indicazioni normative in tal senso ed il tempo trascorso dall'introduzione della misura stessa. In tale contesto, come si vedrà, anche le scelte del legislatore in ordine all'assetto strutturale del credito d'imposta, dimostrano l'assenza di un adeguato sistema di verifica dell'efficacia del credito d'imposta. La mancanza di meccanismi di controllo dell'evoluzione della spesa e di strumenti di valutazione dell'efficacia della misura in esame si rivelano particolarmente problematici e fonte di significative criticità se solo si pone mente al meccanismo operativo del credito d'imposta, fondato sulla compensazione in dichiarazione dei redditi. Tale tecnica di attuazione della misura, com'è evidente, comporta che i controlli siano naturalmente successivi alla fruizione del credito, traslando sull'amministrazione il rischio di credito del privato soggetto ad eventuali provvedimenti di recupero, senza che si possano 1V. https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni- del-benessere/ricerca-e-innovazione. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 16
utilizzare strumenti di protezione ex ante delle finanze pubbliche come limiti quantitativi di spesa erogabile. Si segnala che in tale contesto sono intervenute alcune misure introdotte dall’art. 1, comma da 198 a 209 della legge di Bilancio per il 2020 (la n. 160/2019) che, nel chiudere l’esperienza dell’istituto previsto dall’art. 3 del d.l. 23/12/2013, n. 145, hanno rinnovato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, che sostituisce la vecchia disciplina a partire dal 1° gennaio 2020. In particolare, si segnala l’attenzione ai meccanismi di verifica e controllo dell’efficacia della misura, come la previsione della certificazione da parte di un revisore legale dei conti dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, così come l’obbligo delle imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 17
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CAPITOLO I OGGETTO E METODOLOGIA DELL’INDAGINE: L’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E GLI INDICATORI DI SPESA La presente indagine affronterà l’analisi dei profili gestionali essenziali del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, ossia di uno degli strumenti con i quali la Repubblica attua i propri compiti costituzionali di promozione della ricerca. La lettura combinata degli artt. 2 e 9 della Costituzione contribuisce a delineare la “ricerca scientifica e tecnica” come una delle principali attività intellettuali della personalità dell’uomo che ne favorisce il pieno sviluppo, concorrendo nello stesso tempo al progresso materiale, intellettuale e spirituale dell’intera comunità. La Carta costituzionale assegna alla Repubblica - quindi a tutti i livelli di governo territoriale in cui essa si articola – il compito di promuovere, e quindi di “far progredire dando impulso”, la ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), in un contesto nel quale viene garantita comunque la libertà – intesa come assenza di vincoli o limiti legali di contenuto o di risultato - del sapere scientifico (art. 33, comma 1, Cost.). Nella sua dimensione di strumento di progresso materiale e spirituale della società, le attività in cui la ricerca si attua concretamente si collocano anche nell’orbita della tutela lavoristica (art. 4 Cost.), nonché nel più generale contesto dell’attività socio - economica (art. 41 Cost.), mutuandone per taluni aspetti la relativa disciplina di garanzia, come, p.es., la tutela giuridica dei risultati innovativi ed originali della ricerca stessa, appunto come forma di libero svolgimento della personalità umana (art. 2 Cost.) e di manifestazione del ‘proprio’ pensiero (art. 21 Cost. e tutela brevettuale). La ricerca scientifica e tecnica può rappresentare, infatti, non soltanto un fattore fondamentale di sviluppo e crescita dell’economia del Paese, ma anche un’attività economica in sé considerata, tanto che, per tale aspetto, ed in particolare per la ricerca applicata finanziata con interventi pubblici, vale anche per l’attività di ricerca la previsione secondo la quale “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” (art. 41, comma 3, Cost.). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 19
La pluralità di interessi pubblici che sono attinti dalla natura poliedrica dell’attività di ricerca giustifica il finanziamento statale degli investimenti (pubblici e privati) come ‘spese pubbliche’ attraverso l’impiego a tal fine delle risorse drenate dalla fiscalità generale (art. 53, comma 1, Cost.). Come si vedrà, l’intervento statale si attua sia attraverso la previsione di specifici programmi di spesa, sia mediante l’individuazione di misure “agevolative” rientranti nella nozione di “spesa fiscale” come - tra altre - il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, oggetto della presente indagine (Ord. pres. N. 25 del 18.07.2019). L’indagine, che si colloca nell’ambito dell’attività della Sezione concernente le Entrate, politiche fiscali e debito pubblico (del. n.1/2018/G), è stata avviata nel 2018 col proposito di verificare l’operato dell’amministrazione tra gli anni 2015 - 2019 sotto i seguenti profili gestionali correlati all’operatività della misura: - Attività ammissibili; - Soggetti beneficiari; - Costi ammissibili al credito d’imposta; - Misura dell’agevolazione concedibile; - Modalità di fruizione del credito d’imposta; - Controlli per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta; - Quantificazione degli effetti finanziari della misura e numero dei beneficiari. Le amministrazioni interessate – MISE (Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese), MEF (Dipartimento Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Direzione studi e ricerche economico fiscali) ed Agenzia delle Entrate (Divisione risorse – Direzione centrale Amministrazione, pianificazione e logistica) – hanno risposto rispettivamente con nota prot. n. 364120 del 16 ottobre 2018, con nota prot. n.13580 del 14 settembre 2018 e con nota prot. n.215428 del 19 settembre 2018. Nel luglio 2019 l’istruttoria è stata riassegnata e, tenuto conto dell’anticipata cessazione del termine di applicazione dell’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, disposta dall’art. 1, Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 20
comma 209 della L. 27/12/2019, n. 1602, e considerato il sopravvenire della situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID 19, si è ritenuto di procedere unicamente ad un aggiornamento dei dati d’indagine al 2019. Le amministrazioni hanno inviato i dati richiesti con nota prot. Corte dei conti n. 1109 del 17 aprile 2020 (MEF - Dipartimento Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Direzione studi e ricerche economico fiscali), con nota prot. n. 0104700 del 20 aprile 2020 (MISE - Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese) e con nota prot. Corte dei conti n. 1425 (Agenzia delle Entrate - Divisione risorse – Direzione centrale Amministrazione, pianificazione e logistica). A seguito dell’esame dei dati forniti con le predette risposte, è stato chiesto al MEF, con nota prot. Corte dei conti n. 1432 del 25 maggio 2020, di chiarire le ragioni di alcuni disallineamenti emergenti tra gli stanziamenti posti a copertura della spesa fiscale concernente il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 2016 al 2019 e le somme risultate ammesse a compensazione per gli stessi periodi, nonché quali valutazioni sono state compiute al riguardo ex art. 10 del d.m. 27.05.2015 e quali atti sono stati eventualmente adottati. Il MEF - Dipartimento Finanze, ha risposto con nota prot. n. 11056 del 12 giugno 2020. Da ultimo, con nota prot. n. 3525 del 01 febbraio 2021, il MEF ha fatto pervenire indicazioni ed osservazioni sulla bozza preliminare del presente Rapporto. Prima di procedere all’analisi dei dati gestionali concernenti il credito d’imposta per ricerca e sviluppo sarà utile compiere un sintetico esame del contesto operativo di riferimento nel quale vanno ad incidere le scelte allocative dello Stato in materia. La nozione di attività di ricerca e sviluppo è delineata dai princìpi generali e dai criteri contenuti nel Manuale di Frascati e di Oslo dell’Organizzazione per la 2 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022), con riassegnazione delle relative risorse al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 21
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 3 e, quindi, definitivamente stabilita dalle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In sintesi, la natura dell’attività di ricerca4 si contraddistingue in base al ricorrere di cinque requisiti fondamentali: - la novità, ossia la produzione di nuovi risultati nel relativo campo di ricerca; - l’originalità, nel senso che l’attività di ricerca deve avere come obiettivo lo sviluppo di nuovi concetti e idee volti a migliorare le conoscenze esistenti; - l’incertezza dei risultati, in quanto presuppone il fatto che nella fase iniziale non si possano definire con precisione il tipo di risultato e i costi rispetto agli obiettivi da raggiungere rappresenta proprio l’ubi consistam della ricerca; 3 Il Manuale di Frascati è un documento che stabilisce la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Nel giugno 1963, esperti dell'Ocse si riunirono con il gruppo NESTI (National Experts on Science and Technology Indicators) a Villa Falconieri a Frascati. Il risultato di tale lavoro, basato su un documento di base presentato da Christopher Freeman, fu la prima versione del manuale, ufficialmente conosciuta come The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development. Da allora il manuale è stato rivisto varie volte. Nel 2002 fu pubblicata la sesta versione. Il documento stabilisce alcune definizioni fondamentali (tipo di attività: ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo sperimentale; personale di ricerca: ricercatori, tecnici, personale ausiliario). Principalmente tratta della misurazione delle risorse dedicate alla R&S – spesa e personale – nei settori: istruzione superiore, governo, imprese, imprese no-profit private. Il Manuale di Frascati è molto importante per comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo economico. Le definizioni fornite in questo documento furono accettate internazionalmente e servirono come linguaggio comune nelle discussioni delle politiche sulla scienza e tecnologia. Originariamente uno standard dell'Ocse, è diventato uno standard riconosciuto negli studi di R&S in tutto il mondo ed è ampiamente usato da varie organizzazioni associate con le Nazioni Unite e l'Unione europea. Negli ultimi decenni, il gruppo NESTI ha pubblicato, sotto la guida dell'economista italiano Giorgio Sirilli, un gruppo di documenti, chiamati “Frascati family” che include manuali sulla R&S (Manuale di Frascati), sull'innovazione (Manuale di Oslo), sull'innovazione dei paesi in via di sviluppo (Manuale di Bogota), sulle risorse umane (Manuale di Canberra), sulla bilancia di pagamenti tecnologica e i brevetti come indicatori di scienza e tecnologia. 4 In linea generale, la definizione di “Ricerca e Sviluppo” (R&S) fornita dal Manuale di Frascati comprende l’insieme di attività creative e svolte in modo sistematico con l’obiettivo sia di sviluppare nuove conoscenze ed accrescerle sia di utilizzare quelle preesistenti per nuove applicazioni. Il Manuale di Frascati (OECD, 2015) delinea e definisce le caratteristiche comuni delle attività di R&S, gli obiettivi – che possono essere specifici o generali – ed i criteri per identificarle, con lo scopo di fornire una guida per la misurazione delle altre attività ad essa collegate: V. sul punto Fabrizio, Potì, Reale spinello, Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Giugno 2018. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 22
- la sistematicità, che impone che l’attività debba essere condotta in modo pianificato e rendicontato, e sia il processo sia i risultati devono essere conservati; - la riproducibilità (il risultato dell’attività deve garantire la trasferibilità di conoscenze e la riproducibilità del risultato all’interno di altre attività di R&S). Quanto al contenuto dell’attività di ricerca si può distinguere: a) la ricerca di base, che si sostanzia in “un lavoro sperimentale o teorico volto principalmente ad acquisire nuove conoscenze di un fenomeno o di fatti osservabili senza una particolare finalità applicativa”. b) la ricerca applicata che, invece, è “un’indagine volta ad acquisire nuove conoscenze ma con un obiettivo o intento pratico e specifico”. c) lo sviluppo sperimentale, che rappresenta, infine, “un lavoro sistematico che, fondandosi sulle conoscenze realizzate dall’attività di ricerca o dall’esperienza pratica, produce nuova conoscenza finalizzata alla creazione di nuovi prodotti o processi, o al miglioramento degli esistenti”. Per l’analisi delle scelte allocative del complesso delle risorse finanziarie destinate alla funzione di ricerca e sviluppo, il Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015 ha elaborato una serie di indicatori che sono funzione dell’attività dei vari soggetti che finanziano la ricerca e che sono catalogati in “settori istituzionali” che sono rappresentati da: imprese5; istituzioni pubbliche6; università7; istituzioni private non- profit,8 che si caratterizzano per autonomia e capacità decisionale in campo economico- 5 Secondo la classificazione OCSE, il settore Imprese comprende tutte le società residenti, indipendentemente dalla residenza dei loro azionisti; e include sia le imprese commerciali private che quelle controllate dal governo. Le sedi periferiche delle imprese non residenti sono considerate residenti e parte di questo settore perché impegnate nella produzione sul mercato economico nazionale. Sono compresi anche tutti gli enti non-profit produttori di beni o servizi. 6 Il settore Istituzioni Pubbliche comprende tutte le unità del governo centrale/ federale, regionale/statale e locale/comunale e i fondi previdenziali, eccetto quelle unità che rientrano nel settore dell’alta formazione. Altri organi di governo sono le agenzie di esecuzione e/o finanziamento e tutte le imprese private e non-profit controllate dal governo. 7 Il settore Università comprende le università (pubbliche e private) e altre istituzioni che forniscono formali programmi di istruzione terziaria, qualunque sia la loro fonte di finanziamento o stato legale e tutti gli istituti di ricerca, i centri, le stazioni sperimentali e le cliniche le cui attività di R&S sono controllate direttamente o indirettamente da istituzioni educative. 8 Il settore Istituzioni private non-profit comprende tutte le istituzioni senza scopo di lucro ad eccezione di quelle classificate come parte del settore dell’alta formazione e anche le famiglie e gli individui coinvolti e non coinvolti in attività di mercato. Per individui e famiglie si intendono soggetti o gruppi che forniscono altri contributi preziosi per lo sviluppo di attività di R&S, come finanziatori (ad es. filantropi) Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 23
finanziario e per la tenuta di scritture contabili regolari. Ultimo settore istituzionale, ma non postremo, è il “Resto del mondo”, che è definito in base allo status di non residenza delle unità istituzionali interessate9. Nell’analisi delle risorse finanziarie per R&S, il Manuale di Frascati opera una grande dicotomia tra dati di spesa e dati di stanziamento. I primi individuano le spese sostenute per R&S dai diversi soggetti istituzionali nell’anno o negli anni considerati. Nell’ambito dei dati di spesa, le spese interne per R&S (intra-muros) rappresentano l’ammontare delle risorse impegnate per attività eseguite all’interno dell’unità di riferimento; mentre quelle esterne (extra-muros) rappresentano le risorse destinate per attività eseguite al di fuori dell’unità di riferimento. I dati di stanziamento, invece, si riferiscono alle istituzioni che sostengono finanziariamente l’attività di R&S. Quanto agli indicatori, il principale indicatore aggregato usato per descrivere le attività di R&S all’interno di un paese è il GERD (Gross domestic expenditure on R&D), che misura la spesa totale interna per R&S effettuata in un determinato periodo di riferimento10. L’indicatore in esame è costruito sommando il totale di spesa intra-muros per R&S sostenuta dai cinque settori istituzionali di esecuzione definiti dal Manuale di Frascati e si articola in una serie di indicatori di settore, ognuno riferito alla relativa fonte del finanziamento (Imprese, Governo, Alta formazione, Privato/non-profit, Resto del mondo)11. o come soggetti di ricerca (ad es. partecipanti alle sperimentazioni cliniche), ma anche come creatori attivi di nuove conoscenze (ad es. inventori). 9 Il settore è costituito da tutte le unità istituzionali non residenti che hanno transazioni con unità residenti o che hanno altri legami economici con esse. Sono comprese dunque tutte quelle istituzioni e società individuali senza localizzazione o un luogo di produzione all’interno di un contesto economico che sono coinvolte in attività economiche e transazioni su vasta scala, a lungo termine o senza limiti di tempo. Esso include anche tutte le organizzazioni internazionali e le autorità sovranazionali, comprese le attrezzature e le attività all’interno dei confini nazionali. 10 Il GERD include tutte le risorse per attività svolte nel contesto nazionale anche se finanziate dall’esterno (es. “Resto del Mondo”), ma esclude i finanziamenti per R&S erogati al di fuori dei confini nazionali 11 Allo scopo di normalizzare le grandi differenze tra paesi, il GERD è anche presentato come indicatore di intensità, in rapporto percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL), che corrisponde alla produzione totale di beni e di servizi dell’economia del paese nell’anno considerato, diminuita dei consumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Questo indicatore tuttavia è fortemente Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 24
Una prima componente del GERD è il BERD (Business enterprise intra-muros expenditure on R&D) che rappresenta il principale indicatore utilizzato per descrivere l’investimento del settore delle imprese nelle attività di R&S ed è la misura delle spese nazionali di R&S all’interno di esso. Il GOVERD (Government intra-muros expenditure on R&D) è invece l’indicatore utilizzato per misurare l’investimento nelle attività di R&S del settore pubblico e rappresenta la componente del GERD che rileva le spese nazionali per R&S sostenute dai soggetti appartenenti ad esso. Infine, per quanto riguarda il ruolo del settore dell’alta formazione nelle attività di R&S, l’indicatore aggregato è l’HERD (Higher Education expenditure on intra-muros R&D) che informa sulla componente del GERD che misura le spese nazionali di R&S all’interno di esso. Il finanziamento pubblico destinato annualmente dalla legge di bilancio nazionale alla R&S, è invece misurato dal GBARD (Government budget appropriations for research and development), il quale viene calcolato sulla base degli stanziamenti per R&S come indicati all’interno dei bilanci pubblici nazionali o regionali. Questo indicatore è principalmente destinato a fornire informazioni sulle intenzioni di policy dei decisori pubblici; a differenza del GOVERD, il GBARD include quindi anche i finanziamenti trasferiti dal governo nazionale ad agenzie internazionali e organizzazioni di ricerca12. Secondo i dati diffusi dalla Commissione UE nella Relazione per paese relativa all'Italia 2019, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, (SWD(2019) 1011 final del 27 febbraio 2019), dall'inizio del 2000 gli investimenti in attività immateriali e, più in particolare, nelle attività di R&S (rispettivamente il 2,9 e l'1,4 % del PIL nel 2017) sono stati notevolmente inferiori alla media della zona euro (dove sono stati rispettivamente del 4,1 e del 2,2 % nel 2017). influenzato dalle differenze nei livelli di PIL nazionali, e può quindi generare problemi di comparazione tra paesi con PIL elevato e paesi con PIL debole 12 Gli indicatori si riferiscono ai dati di previsione sulla spesa pubblica per R&S (stanziamenti di spesa), disaggregati per obiettivo socio - economico, effettuata da Amministrazioni Centrali dello Stato, Regioni e Province autonome. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 25
Anche la spesa per le attività di R&S si è rivelata al di sotto dell'obiettivo UE 2020 per l'Italia (1,5 % del PIL). La spesa in R&S delle imprese è stata particolarmente bassa rispetto alla media della zona euro (0,8 del PIL rispetto all'1,4 % della zona euro nel 2017). Tuttavia, gli stessi dati hanno segnalato un aumento della spesa delle PMI, che è passata dallo 0,13 allo 0,22 % del PIL tra il 2007 e il 2015, sebbene sia ancora al di sotto della media UE dello 0,3 %. Il sostegno pubblico alla spesa delle imprese, nonostante sia ancora basso, è aumentato, passando dallo 0,05 allo 0,12 % del PIL tra il 2008 e il 2016; tale aumento è ascrivibile in proporzione sempre maggiore agli incentivi fiscali (0,08 rispetto allo 0,02% nel 2008) (OCSE, 2018). Anche la spesa pubblica in R&S è inferiore alla media della zona euro (0,5 % del PIL rispetto allo 0,7 % della zona euro) e dal 2012 ha registrato un calo, imputabile soprattutto alla costante diminuzione della spesa nel settore dell'istruzione superiore, nonostante il suo potenziale di catalizzare gli investimenti privati in attività immateriali. La Commissione ha osservato come l’Italia non sia ancora sulla buona strada per il conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020, poiché l'intensità di ricerca e sviluppo dovrebbe più che raddoppiare il suo attuale tasso di crescita. Nel 2017 l'intensità di ricerca e sviluppo in Italia (cioè la spesa totale destinata a ricerca e sviluppo in percentuale del PIL) era pari all'1,35% del PIL, composta per il 60% da investimenti privati (0,83 % del PIL) e il 37 % da investimenti pubblici (0,50 % del PIL). La divergenza tra Nord e Sud per quanto riguarda gli investimenti è particolarmente marcata nell'ambito delle attività immateriali e dell'innovazione. Il numero di occupati nel comparto dell'alta tecnologia è quasi doppio al Nord (3,7 contro 2 %) e la spesa per R&S è 1,5 volte maggiore (1,4 % del PIL regionale, rispetto allo 0,9 % del PIL regionale al Sud). Il numero di brevetti pro capite è 10 volte maggiore al Nord rispetto al Sud (106,8 contro 10,1 per milione di abitanti). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 26
CAPITOLO II GLI STRUMENTI DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: I PROGRAMMI DI SPESA E LE MISURE DI “SPESA FISCALE” Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo rappresenta una delle voci che compongono il complessivo intervento dello Stato per la promozione della ricerca. Nel Rapporto annuale sulle spese fiscali13, la Commissione di cui all’art. 21, comma 11 bis della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)14 ha ricostruito il complesso degli interventi a valere sul bilancio statale per la promozione della ricerca che, nell’ambito delle 34 missioni del bilancio dello Stato, si collocano nella Missione 17 (articolata in 7 programmi, 21 azioni e 107 capitoli), nell’ambito della quale sono presenti 4 misure di spesa fiscale, tra le quali il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che trovano – come si vedrà - finanziamento nella Missione 11 intestata al MEF. Gli stati di previsione della spesa che assolvono alla missione 17 sono quelli relativi al Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero della salute. 13 V. Commissione spese fiscali, Rapporto annuale 2018 e 2019. 14 L’art. 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in attuazione dell’articolo 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega sulla riforma tributaria) disciplina il monitoraggio annuale delle spese fiscali. In particolare il terzo comma, lettera b) prevede che all’art. 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dopo il comma 11, sia inserito il seguente comma 11-bis: “Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale”. Il quarto comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la redazione di tale rapporto annuale sulle spese fiscali “il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 27
La missione 17 (3.465,7 milioni di euro per il 2020) è svolta attraverso sette programmi di spesa15: 1. Ricerca di base e applicata (355,7 mln), allocato nello stato di previsione del MEF; 2. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (8,4 mln), inserito nello stato di previsione del MISE; 3. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (2.673,3 mln), stanziato nello stato di previsione del MIUR 16; 4. Ricerca in materia ambientale (91,2 mln), collocato nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente; 5. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (30,3 mln), appostato nello stato di previsione del MIBACT; 6. Ricerca per il settore della sanità pubblica (295,6 mln), nello stato di previsione del Ministero della salute; 7. Ricerca per il settore zoo profilattico (11,2 mln), nello stato di previsione del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le agevolazioni, la Commissione individua nella missione in esame 4 misure fiscali agevolative: 15 I corrispondenti capitoli di spesa ad eccezione dei capitoli sottostanti all’azione “spese di personale per il programma”, sono così classificati: quelli dello stato di previsione del MEF nella categoria dei contributi agli investimenti; quelli dello stato di previsione del MISE nelle categorie dei trasferimenti all’estero, consumi intermedi e investimenti fissi lordi; quelli dello stato di previsione del MIUR nelle categorie dei trasferimenti a Istituzioni sociali private, consumi intermedi, contributi agli investimenti, trasferimenti agli enti produttori di servizi assistenziali e ricreativi, contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private, trasferimenti correnti a estero, trasferimenti correnti a Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali, contributi agli investimenti a estero, contributi agli investimenti agli enti di ricerca; quelli dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente nelle categorie trasferimenti correnti e contributi agli investimenti agli enti di ricerca; quelli dello stato di previsione del MIBACT sono classificati nelle categorie consumi intermedi, trasferimenti correnti a enti locali, trasferimenti correnti a famiglie, contributi agli investimenti, investimenti fissi lordi; quelli dello stato di previsione del Ministero della Salute sono classificati nelle categorie consumi intermedi, trasferimenti correnti ad Enti di ricerca e ad Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività economica, Investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti. 16 Sul punto v. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 8 del 21 luglio 2020, rel Guarany. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 28
1. la deduzione forfetaria, ex art. 54, comma 8, primo periodo TUIR, del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età; 2. l’integrale deducibilità ex art. 1, comma 353, della Legge n. 266/2005, DPCM 31 ottobre 2016, dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità; 3. l’art. 1, co. da 37 a 45 legge n. 190/2014; Art. 5, D.L. del 24/1/15, n. 3 - Art. 1, co. 148 della legge n. 208/2015 - Art. 56, D.L. n. 50 del 2017 Patent Box, ossia una misura di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di: software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Il regime è valevole per 5 esercizi sociali in base a opzione irrevocabile; 4. il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo; La prima è una misura a rilevanza sociale e nel contempo è volta alla semplificazione del sistema; anche la seconda misura assume finalità sociali, ma in questo caso con l’obiettivo di finanziare l’attività di ricerca. La terza e la quarta rappresentano misure premianti per le imprese che investono nel settore dell’innovazione volte ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 29
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CAPITOLO III LA NORMATIVA SUL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO Il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo è stato introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 201317, recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300 e convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014, n. 9 e s.m.i.. Questa particolare forma di agevolazione ha conservato, nell’evoluzione normativa che l’ha progressivamente caratterizzata, un regime fiscale di particolare favore. Infatti, il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 6118 e 109, comma 519, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 5320, della legge 24 dicembre 2007, 17 Recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300. 18 Art. 61. Interessi passivi. 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15. 19 Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Comma 5, 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 20 Art. 1, comma 53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 31
n. 244, e di cui all'articolo 3421 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo è, inoltre, cumulabile con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati; cfr. art. 9, D.M. 27/05/2015 del Ministero dell’economia e delle finanze Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 174). L’istituto è stato, come detto, oggetto nel tempo di diversi interventi normativi (art. 1, comma 35 e 36 della l. n. 190 del 2014; art. 1, comma 15 e 16 della l. n. 232 del 2016; art. 1, comma 70 – 72 della l. n. 145 del 2018), che ne hanno conformato le condizioni, i termini ed i modi di applicazione, fino all’art. 1, comma 209 della l. n. 160 del 2019, che oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010. 21 Articolo 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi". Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 4/2021/G 32
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