GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO CONSIP E MEPA

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GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO CONSIP E MEPA
Gli acquisti di beni e servizi in
economia attraverso Consip e MePA

                    Giuliano Palagi
   Direttore generale della Provincia di Pisa
             Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)
                    7 maggio 2013

  dirgen@provincia.pisa.it
  g.palagi@provpisa.pcertificata.it
GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO CONSIP E MEPA
SPENDING REVIEW 1 e 2

Le Leggi 94 e 135 del 2012 (Spending review 1 e 2)
costituiscono     una riforma difficile in quanto
derivanti dalla conversione con modifiche di due
decreti legge dello stesso anno (D.L. 52 e D.L. 95)
che contribuiscono ad alimentare un clima di
difficoltà e interpretativa, in una materia già
particolarmente complessa, come quella degli
acquisti pubblici regolamentata da varie leggi
finanziarie.   Tale    quadro    è    ulteriormente
complicato dalle recentissime modifiche apportate
dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

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GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO CONSIP E MEPA
SPENDING REVIEW 1 e 2

Si può dire che il legislatore con i due
provvedimenti in esame si sia mosso su due
fronti, che possono così riassumersi:
•centralizzazione rafforzata degli acquisti di
beni e servizi
•individuazione analitica dei fabbisogni tramite
lo strumento della programmazione dei servizi
e forniture (L.R. Toscana n. 38/2007 art. 29
“Programma annuale dei contratti di forniture
e servizi”)
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La fonte del sistema CONSIP

L’art.26, comma 1, della L. 23/12/1999 n.
488 (Legge Finanziaria 2000) ha conferito al
Ministero dell’economia la competenza a
stipulare convenzioni quadro, con le quali
l’impresa prescelta si impegna ad accettare,
sino a concorrenza della quantità massima
complessiva stabilita dalla convenzione e ai
prezzi e condizioni ivi previste, ordinativi di
fornitura.
Con successivo D.M. 24/2/2000 il MEF ha
delegato a Consip spa tale incarico.

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Strumenti di acquisto di beni e servizi
tramite Consip
• Convenzioni: art. 26 L. 23/12/1999 n. 488
  (Legge Finanziaria 2000), art. 1 comma 449
  L 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria
  2007)
• Mercato elettronico: art. 1 comma 450 L
  27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria
  2007), artt. 328 e 335 D.P.R. 207/2010
• Accordi quadro: art. 2 comma 225 L.
  191/2009 (Legge Finanziaria 2010)

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Convenzioni Consip

L’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999
dispone che:
«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,
anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi (..)

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Convenzioni Consip

L’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999
prosegue disponendo che:
«La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto.»

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Convenzioni Consip

L’art. 26, comma 3 bis, della L. n. 488/1999,
aggiunto dal D.L. 168/2004, dispone che:
«I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi
sono trasmessi alle strutture e agli uffici
preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4.»

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Convenzioni Consip

 L’art. 26, comma 3 bis, della L. n. 488/1999
prosegue disponendo che:
«Il dipendente che ha sottoscritto il contratto
allega allo stesso una apposita dichiarazione
con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.»
In caso di dichiarazione mendace si compie il
reato di falsità ideologica.
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Convenzioni Consip

L’art. 26, comma 4, della L. n. 488/1999,
dispone che:
«Nell'ambito      di     ciascuna      pubblica
amministrazione gli uffici preposti al
controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui
al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico funzionali e
l'economicità dei prodotti acquisiti.»
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Convenzioni Consip

L’art. 26, comma 4, della L. n. 488/1999
prosegue disponendo che:
«Annualmente i responsabili dei predetti uffici
sottopongono all'organo di direzione politica
una relazione riguardante i risultati, in termini
di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. Tali relazioni sono rese disponibili
sui      siti     Internet     di       ciascuna
amministrazione. »

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Convenzioni Consip

L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006,
(dopo le modifiche apportate dalla L. di
stabilità 2013), stabilisce l’obbligatorietà delle
convenzioni per le amministrazioni statali,
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e
le scuole e istituzioni universitarie.
Tutte le restanti amministrazioni possono
ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo- qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

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Convenzioni Consip

Nel momento dell’avvio di una autonoma
procedura di gara, pertanto, è necessario la
attestazione, all’interno del provvedimento di
indizione della gara, dell’inesistenza di
convenzioni CONSIP relative al contratto che
si intende stipulare autonomamente, ovvero
l’attestazione del rispetto dei parametri di
prezzo e qualità previsti da CONSIP assunti
come base di gara.

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Convenzioni Consip

All’atto della stipulazione del contratto,
occorrerà invece rendere una specifica
dichiarazione     circa    il  rispetto   delle
condizioni di cui al comma 3 dell’art. 26
della L. 488/1999: si tratta, più in
particolare, di una dichiarazione da rendere ex
artt. 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e, pertanto, con i possibili
riflessi penali previsti dall’art. 76 del
medesimo d.P.R.

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MERCATO ELETTRONICO

L’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006,
prima     del D.L. 52/2012, convertito con
modifiche dalla L.94/2012, stabiliva che:

«Dal 1/7/2007 le amministrazioni statali
centrali e periferiche ad esclusione delle scuole
e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti
di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevo
comunitario, sono obbligate a far ricorso al
mercato elettronico della P.A.»

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MERCATO ELETTRONICO
L’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito
con modifiche dalla L.94/2012, ha inserito il
riferimento all’art. 328/1 del D.P.R. 207/2010.
Definizione: procedura di gara che consente
acquisti di beni e servizi ed è gestita
interamente con sistemi telematici
Può essere realizzato dalla stazione appaltante
o dalla Consip gratuitamente sul portale
www.acquistinretepa.it
Devono      essere    rispettati i   principi di
trasparenza e semplificazione delle procedure,
di parità di trattamento e non discriminazione.
(art.328/1 e 2 D.P.R. 207/2010)
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MERCATO ELETTRONICO
Bando di abilitazione: contenuto e sua
pubblicazione
    (art.328/3 D.P.R. 207/2010)
Con il mercato elettronico possono essere
effettuati acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte    pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base
di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto
in economia di cui al capo II.
      (art.328/4 D.P.R. 207/2010)
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MERCATO ELETTRONICO
      Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il
sistema informatico di negoziazione del mercato
elettronico provvede a predisporre automaticamente una
graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione
appaltante.
     Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può
consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla
stazione appaltante.
          La stazione appaltante procede nei confronti
dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti
previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113,
del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori
abilitati, a rendere noto ai controinteressati l’esito della
procedura.
         (art.328 D.P.R. 207/2010)

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Si applicano le disposizioni di cui agli articoli:

art. 289 Sistema informatico di negoziazione

art. 290 Gestore del sistema informatico

art. 293 Individuazione delle offerte
anormalmente basse e aggiudicazione

art. 294 Condizioni e modalita' di esercizio del
diritto di accesso

      (art.328 D.P.R. 207/2010)
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MERCATO ELETTRONICO per
Acquisti in economia

La procedura di acquisti in economia può
essere condotta, in tutto o in parte, dalla
stazione appaltante avvalendosi di sistemi
informatici di negoziazione e di scelta del
contraente, nonché con l’utilizzo di documenti
informatici, nel rispetto dei principi di parità
di trattamento e di non discriminazione.
In particolare può essere utilizzato il mercato
elettronico di cui all’articolo 328.

  (art.335 D.P.R. 207/2010)
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MERCATO ELETTRONICO

I principali vantaggi per le P.A. sono:
- Risparmi di tempo sul processo di acquisto
- Trasparenza del processo di acquisto
- Maggiori possibilità di confronto tra fornitori
presenti su tutto il territorio nazionale
- Possibilità di soddisfare esigenze specifiche
della P.A. mediante RDO (richiesta di offerta).

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MERCATO ELETTRONICO

I principali vantaggi per le imprese sono:
- Diminuzione    dei  costi    commerciali    e
ottimizzazione dei tempi di vendita
- Accesso al mercato della P.A.
- Occasione di valorizzazione anche per le
piccole imprese su tutto il territorio nazionale
- Concorrenzialità e confronto diretto con il
mercato di riferimento

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ACCORDI QUADRO

L’art. 2 comma 225, della L. 191/2009
prevede che la Consip concluda accordi
quadro ai quali la P.A. possono far ricorso per
l’acquisto di beni e servizi. In alternativa le
P.A. possono adottare per gli acquisti di beni e
servizi comparabili i parametri prezzo-qualità
rapportati a quelli fissati dagli accordi quadro
Consip.
Definizione: art. 59 del D.Lgs. 163/2006

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Le ultime novità in tema di
acquisti di beni e servizi
• D.L. 7/5/2012 n. 52 (Disposizioni
  urgenti per la razionalizzazione della
  spesa   pubblica)    convertito   con
  modifiche in L. 6/7/2012 n. 94

• D.L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni
  urgenti per la revisione della spesa
  pubblica) convertito con modifiche in
  L. 7/8/2012 n. 135

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
Punti principali:
1. Poteri del Commissario (art.5)
2. Modifiche alle disposizioni in materia di
   procedure di acquisto
3. Trasparenza sugli appalti
4. Mercato elettronico
5. Trasparenza in fase di aggiudicazione

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94

L’art. 7 «Modifiche alle disposizioni in materia
di    procedure     di    acquisto»    è    stato
completamente      sostituito    in    sede    di
conversione.
Il comma 1 modifica l’art. 1, comma 449, della
L. n. 296/2006 sopprimendo il D.M. annuale
con il quale il Ministero dell’Economia
individuava le tipologie di beni e servizi oggetto
di convenzioni.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
Il comma 2 modifica l’art. 1, comma 450, della
L. n. 296/2006, sostituendo il riferimento al
DPR 101/2002 con il DPR 207/2010 e
stabilendo che:
«Fermi restando gli obblighi previsti al comma
449 dell’art. 1 della L. 296/2006, le altre
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».
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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
L’art. 1 comma 149 della L. di stabilità 2013
modifica nuovamente l’art. 1, comma 450, della L.
n. 296/2006, stabilendo che:
«Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 dell’art. 1 della L. 296/2006, le altre
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mepa
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure…(omissis)».
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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
La disposizione introduce l’obbligatorietà degli
acquisti fino all’attuale importo di € 200.000,00
(Iva esclusa) tramite mercato elettronico della
P.A. o di altre centrali di committenza o della
stazione appaltante o tramite sistema
telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale.
 La conseguenza è una drastica riduzione degli
appalti affidati ai sensi degli articoli 124
(Appalti di servizi e forniture sottosoglia) e 125
(Servizi e forniture in economia) del D.Lgs.
163/2006 (Codice dei Contratti).
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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
Di seguito si sintetizzano le principali
  ipotesi che possono verificarsi in tema
  di acquisti tramite MePA:
1. se il MePA non mette a disposizione la
   categoria merceologica relativa al bene o
   servizio che si intende acquistare è
   consentito     l’acquisto     autonomo,
   dandone            motivazione       nella
   determinazione dirigenziale;

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
1. se il MePA mette a disposizione la
   categoria merceologica ma non il bene o
   servizio   oggetto     dell’acquisto     lo
   strumento di acquisto MePA deve
   comunque considerarsi attivo ed è
   necessario procedere tramite RDO
   (Richiesta di Offerta) tramite invito ad
   offrire, ai fornitori selezionati dalla
   stazione appaltante tra quelli abilitati al
   Mercato Elettronico;

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
1. se il MePA mette a disposizione il bene
   si può procedere, tramite indagine di
   mercato sul MePA, mediante Ordine
   Diretto fino all’importo di € 40.000,00
   (IVA esclusa), o il minor importo
   eventualmente stabilito dalla stazione
   appaltante     nel    regolamento      dei
   contratti. Qualora il valore dell’acquisto
   superi tale importo è necessario
   procedere tramite RDO, con le modalità
   indicate al precedente punto 2;
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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
1. se il bene o servizio sono presenti sia in
   convenzione Consip che sul MePA è
   possibile    l’acquisto   sul    mercato
   elettronico purchè l’importo non superi
   € 200.000,00 e siano rispettati i
   parametri di qualità prezzo previsti dalla
   convenzione Consip.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
1. Solo in caso di motivata urgenza
   derivante da eventi oggettivamente
   imprevedibili e incompatibili con i tempi
   di consegna del fornitore MePA può
   giustificare l’affidamento diretto, ex art.
   125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, a
   fornitore non presente sul mercato
   elettronico.

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Sanzioni

Con L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del
D.L. 6 luglio 2012, n.95 (spending review 2)
all’art. 1 comma 1 viene sancito in maniera
perentoria che dal 15/8/2012 (data di entrata
in vigore della L. 135/2012) i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione di Consip sono nulli, costituiscono
illecito   disciplinare  e   sono    causa      di
responsabilità amministrativa.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
Il comma 1, art. 8 «Dati in tema di acquisizioni di
beni e servizi» stabilisce che:
Al fine di garantire la trasparenza degli appalti
pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici,
attraverso il proprio portale, i dati e le
informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti
ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con
modalità che consentano la ricerca delle
informazioni        anche       aggregate      relative
all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore
economico aggiudicatario ed all'oggetto di
fornitura.                                 36
D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94

Il comma 2, dell’art. 8 «Dati in tema di
acquisizioni di beni e servizi» prevede che:
Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e
valutazione della spesa pubblica, nonché delle
attività   strumentali     al   Programma     di
razionalizzazione degli acquisti della P.A.,
l'Osservatorio      trasmette,   con     cadenza
semestrale, al Ministero dell'economia e a
Consip, alle Regioni e alle centrali di
committenza regionali i dati di cui al comma 1.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94

Il comma 2 bis, introdotto in sede di
conversione dalla L. 94/2012, all’art. 8 «Dati
in tema di acquisizioni di beni e servizi»
prevede che:
Le stazioni appaltanti devono comunicare
all’Osservatorio per gli appalti di importo
superiore a € 50.0000: il contenuto dei bandi,
dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo
di      aggiudicazione,     il         nominativo
dell’affidatario e del progettista.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94

Art. 9: Attività della centrale di committenza
nazionale attraverso sistema informatico
Il    Ministero    dell'economia     mette     a
disposizione, a titolo gratuito, il proprio
sistema informatico di negoziazione in
modalità ASP (Application Service Provider)
delle P.A. e degli altri soggetti pubblici che si
avvalgono di Consip S.p.A.

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D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
Art. 11: Mercato elettronico della P.A.
All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso
di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 328 del Regolamento.»
Cioè si deroga al termine dei 35 giorni
decorrenti dall’aggiudicazione definitiva entro
il quale è vietato stipulare il contratto (cd.
Clausola stand still).
                                      40
D.L. 52/2012 convertito con
modifiche in L. 6/7/2012 n. 94
art. 13: Semplificazione        dei   contratti   di
acquisto di beni e servizi
«Per i contratti relativi agli acquisti di beni e
servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da
acquistare risultino disponibili mediante
strumenti informatici di acquisto, non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40
della legge 8 giugno 1962, n. 604.» Cioè non si
applicano i diritti di segreteria per gli acquisti
effettuati tramite procedure informatiche, a
prescindere dal loro importo.
                                         41
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Con L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (spending review
2) all’art. 1 comma 1 viene sancito in maniera
perentoria che:
dal 15/8/2012 (data di entrata in vigore della
L. 135/2012) i contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione     di     Consip     sono     nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa.       42
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei
detti strumenti di acquisto e quello indicato
nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri
di qualità e di prezzo degli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A., non sono soggette all'applicazione
dell'art. 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
                                   43
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
L’art. 1 comma 3 prevede che sia garantita
l’effettività degli obblighi di acquisto attraverso le
convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle
centrali di committenza regionali previsti dalla
normativa di riferimento. Qualora, infatti, la
convenzione non sia ancora disponibile e purché
vi sia una motivata urgenza di procedere
all’acquisto, le amministrazioni pubbliche possono
effettuare acquisti autonomi per la durata e la
misura strettamente necessarie a soddisfare le
esigenze di approvvigionamento in attesa della
stipula della convenzione che determinerà la
risoluzione      del     contratto    autonomamente
stipulato.                                  44
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Le condizioni per l’attivazione di procedure di
acquisizione autonome se la convenzione non è
ancora disponibile sono pertanto:
•motivata urgenza di provvedere;
•durata e importo del contratto stipulato
autonomamente         in    misura     strettamente
necessaria all’attivazione delle convenzioni quadro;
•inserimento    della     clausola     contrattuale
contenente la condizione risolutiva del contratto in
caso di successiva disponibilità della convenzione
quadro.
                                         45
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Le condizioni per l’attivazione di procedure di
acquisizione autonome se la convenzione è già
disponibile sono invece:
•inidoneità delle caratteristiche tecniche,
•inidoneità dei tempi di fornitura o dei limiti
quantitativi minimi.
In base ai principi generali in tema di motivazione
degli atti e trattandosi di atti derogatori è
indispensabile che le determinazioni dirigenziali
siano accuratamente motivate dando atto delle
ragioni giustificative legittimanti l’acquisto al di
fuori della convenzione Consip.
                                          46
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
art. 1 comma 7, dopo le modifiche apportate
dall’art. 1, comma 151, della L. stabilità 2013:
Fermo restando i comma 449 e 450 dell’art. 1
della L. 296/2006 le Amm. Pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della
P.A., come individuato dall’ISTAT, a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
relativamente    alle   seguenti     7    categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso:
                                        47
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

1) convenzioni o accordi quadro di Consip
oppure delle Centrali di committenza regionali;
2) oppure autonome procedure, nel rispetto
della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione (abrogato dalla L. di
stabilità 2013 il riferimento al mercato
elettronico e al sistema dinamico di
acquisizione), messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati;

                                      48
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
3) oppure approvvigionandosi da altre centrali di
committenza o mediante procedure ad evidenza pubblica
(non procedure di cottimo). Sono previste 2 condizioni:
- che si prevedano nel bando quale prezzo a base di gara
corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e
accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza regionali con divieto di offerte in
aumento;
- I contratti dovranno comunque essere sottoposti a
condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico. Il RUP deve
costantemente monitorare le convenzioni quadro.       49
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

art. 1 comma         8: I contratti stipulati in
violazione del precedente comma 7 sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, degli strumenti di acquisto di cui al
precedente comma 7 e quello indicato nel
contratto.

                                      50
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

art. 1 comma 9:
Un decreto del MEF individuerà ulteriori
categorie merceologiche alle quali si
applicherà la disciplina di cui ai comma 7 e
8.

                                  51
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

art. 1 comma 12: Nel corso della durata della
convenzione, stipulata da CONSIP ovvero da
centrali di committenza regionali (vale a dire,
nel periodo di tempo entro il quale le
amministrazioni possono acquistare attraverso
una determinata convenzione), l’aggiudicatario
può offrire una riduzione delle condizioni
economiche      di  cui     le   amministrazioni
potranno usufruire nei relativi contratti
attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli
che saranno successivamente stipulati).
                                      52
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
art. 1 comma 13:
Per i contratti autonomi (introdotto dall’art.
1, comma 153, della L. stabilità 2013) di
fornitura o di servizi già validamente stipulati,
le P.A. hanno diritto di recedere in qualsiasi
tempo      dal    contratto,     comunicandolo
formalmente al fornitore con preavviso non
inferiore a 15 giorni e pagando le prestazioni
già effettuate + 1/10 di quelle ancora da
eseguire.

                                      53
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

Tale diritto di recesso si applica, tenuto
conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui i parametri delle convenzioni di cui all’art.
26 c. 1, della L. 488/99 stipulate da Consip
successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e solo se l'appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui
all’art. 26, c. 3, della L. 488/99.
                                       54
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Sono previsti sia la nullità di ogni patto
contrario che l’inserimento automatico del
diritto di recesso nei contratti in corso, ai
sensi dell’art. 1339 del C.C., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti.
Se la P.A. non esercita tale diritto di recesso,
deve darne comunicazione alla Corte dei
Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, quale
dato utile ai fini dell’effettuazione da parte di
quest’ultima del controllo successivo di
gestione.
                                      55
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
art. 1 comma 15 e 16: Per le convenzioni di cui
all’art 26 della L. 488/1999 vigenti alla data di
entrata in vigore della legge, Consip può
incrementare le quantità o il massimale in misura
pari al 100 % dell’originario importo a decorrere
dalla data di esaurimento della convenzione, se
interviene prima del 31 dicembre 2012, salva la
facoltà di recesso dell’aggiudicatario e si proroga
ex lege la possibilità di acquistare fino al 30
giugno 2013 (salvo che a tale data non sia
intervenuta la pubblicazione di una gara per
prodotti o servizi analoghi).
                                        56
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
art. 1 comma 14:
Viene introdotto un meccanismo eccezionale e
transitorio (fino al 30 giugno 2013) per le
convenzioni stipulate da Consip e dalle
centrali di acquisto costituite dalle regioni
nell'ambito del sistema a rete ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 in caso di recesso
dell’aggiudicatario di cui al comma 15.

                                   57
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

Possono essere stipulate convenzioni-quadro
interpellando progressivamente gli operatori
economici fino al terzo miglior offerente nelle
originarie procedure a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali
da raggiungere il punteggio complessivo
attribuito all’offerta dell’aggiudicatario.

                                     58
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
art. 1 comma 26 bis (manutenzione beni e
servizi hardware e software)
Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari
per la manutenzione di beni e servizi,
hardware e software, praticati da fornitori
terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per
il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni
di miglior favore praticate dagli stessi fornitori
a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno
2011, anche mediante la rinegoziazione di
contratti gia' stipulati.
                                       59
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di
componenti ed apparecchiature hardware, le cui
caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a
quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la
manutenzione di beni e servizi, da effettuare
prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di
prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.
La Legge di stabilità 2013 ha aggiunto, in fine, il
seguente      periodo:  «Con    decreto del       Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di
attuazione del presente comma».                60
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
L’art. 1 comma 26 bis (manutenzione beni e
servizi hardware e software) anche dopo la
modifica della Legge di stabilità 2013 rimane
una     disposizione   poco    chiara     anche
relativamente alle differenze tra primo e
secondo       periodo,     inoltre      impatta
sull’autonomia delle parti rispetto ai contratti
in corso, attraverso la previsione di
rinegoziazione, senza chiarire quale siano le
conseguenze in caso di esito negativo della
rinegoziazione.

                                      61
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi
a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e
servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono
ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto
alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a
Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche
dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,
nonche' per la manutenzione di beni e servizi da effettuare
prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti
software, sono ridotti almeno del 5 per cento. ((Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di
attuazione del presente comma)).
                                                     62
Legge 2013 n° 228/2012 Disposizioni per la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale
      dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

art.1 comma 146.
Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di
consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra
provvedere alla soluzione di problemi specifici
connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La
violazione della disposizione di cui al presente comma
è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa
e disciplinare dei dirigenti.
                                          63
D.L. 95/2012, convertito con
  modifiche in L. 135/2012
L’art. 4, co. 7 stabilisce che al fine di evitare
distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori nel territorio
nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo
2, comma 1 del D.lgs 2006, n. 163 acquisiscono sul
mercato i beni e servizi strumentali alla propria
attività mediante le procedure concorrenziali previste
dal citato D.Lgs. E' ammessa l'acquisizione in via
diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate
ai sensi dell'art. 30 della L 383/2000, dell'art. 7 della
L. 266/1991, dell'art. 90 della L. 289/2002, e dell'art.
5 della L. 381/1991. Sono altresì ammesse le
convenzioni siglate con le ONG.
                                            64
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
L’art. 5, comma 2 prevede che non possono
essere     effettuate   spese    di   ammontare
superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi; il predetto limite può essere derogato, per
il solo anno 2013, esclusivamente per effetto
di contratti pluriennali già in essere.

                                      65
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012

L’art. 5, comma 2 prevede che           siano
revocate le gare espletate da Consip S.p.A.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio
di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente, nonché per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non
superiore a 1.600 cc per le Pubbliche
Amministrazioni.

                                    66
D.L. 95/2012, convertito con
modifiche in L. 135/2012
L’art. 5, comma 7 prevede che il valore dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di
qualifica dirigenziale non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano
di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre
2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni
per l'approvvigionamento dei buoni pasto
attribuiti al personale sono adeguati alla
presente disposizione, anche eventualmente
prorogandone la durata e fermo restando
l'importo contrattuale complessivo previsto.
                                      67
Bibliografia

Mario Chiti, Il Partenariato pubblico-privato,
Editoriale Scientifica, 2005;

Alberto Massera, Lo Stato che contratta e che si
accorda,Edizioni Plus-Pisa University Press, 2011;

Nardocci Francesco e Luigi D’Ottavi (a cura di), I
contratti   pubblici.Nuovo      commentario   alla
disciplina degli appalti, Maggioli, 2012;

Guida al diritto, n.47 del 24 novembre 2012
“Speciale Legge Anticorruzione”

                                         68
Presidenza del Consiglio
                                                   dei Ministri

EGMONT Royal Institute
for International Relations

                                                   Ministero per le Politiche
                                                         Comunitarie

                                                   Ministero dell’Industria e
                                                    del Commercio Estero

                              Provincia di
                                 Pisa                             69
Provincia di Pisa

•dirgen@provincia.pisa.it

•palagi.g@gmail.com

•g.palagi@provpisa.pcertificata.it

•http://www.provincia.pisa.it/interno.php?
id=63&lang=it

                                        70
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