GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO CONSIP E MEPA
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Gli acquisti di beni e servizi in economia attraverso Consip e MePA Giuliano Palagi Direttore generale della Provincia di Pisa Comune di Anzola dell’Emilia (Bo) 7 maggio 2013 dirgen@provincia.pisa.it g.palagi@provpisa.pcertificata.it
SPENDING REVIEW 1 e 2 Le Leggi 94 e 135 del 2012 (Spending review 1 e 2) costituiscono una riforma difficile in quanto derivanti dalla conversione con modifiche di due decreti legge dello stesso anno (D.L. 52 e D.L. 95) che contribuiscono ad alimentare un clima di difficoltà e interpretativa, in una materia già particolarmente complessa, come quella degli acquisti pubblici regolamentata da varie leggi finanziarie. Tale quadro è ulteriormente complicato dalle recentissime modifiche apportate dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). 2
SPENDING REVIEW 1 e 2 Si può dire che il legislatore con i due provvedimenti in esame si sia mosso su due fronti, che possono così riassumersi: •centralizzazione rafforzata degli acquisti di beni e servizi •individuazione analitica dei fabbisogni tramite lo strumento della programmazione dei servizi e forniture (L.R. Toscana n. 38/2007 art. 29 “Programma annuale dei contratti di forniture e servizi”) 3
La fonte del sistema CONSIP L’art.26, comma 1, della L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) ha conferito al Ministero dell’economia la competenza a stipulare convenzioni quadro, con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previste, ordinativi di fornitura. Con successivo D.M. 24/2/2000 il MEF ha delegato a Consip spa tale incarico. 4
Strumenti di acquisto di beni e servizi tramite Consip • Convenzioni: art. 26 L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), art. 1 comma 449 L 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) • Mercato elettronico: art. 1 comma 450 L 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), artt. 328 e 335 D.P.R. 207/2010 • Accordi quadro: art. 2 comma 225 L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) 5
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 dispone che: «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi (..) 6
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 prosegue disponendo che: «La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.» 7
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 3 bis, della L. n. 488/1999, aggiunto dal D.L. 168/2004, dispone che: «I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.» 8
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 3 bis, della L. n. 488/1999 prosegue disponendo che: «Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.» In caso di dichiarazione mendace si compie il reato di falsità ideologica. 9
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 4, della L. n. 488/1999, dispone che: «Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.» 10
Convenzioni Consip L’art. 26, comma 4, della L. n. 488/1999 prosegue disponendo che: «Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. » 11
Convenzioni Consip L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, (dopo le modifiche apportate dalla L. di stabilità 2013), stabilisce l’obbligatorietà delle convenzioni per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole e istituzioni universitarie. Tutte le restanti amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 12
Convenzioni Consip Nel momento dell’avvio di una autonoma procedura di gara, pertanto, è necessario la attestazione, all’interno del provvedimento di indizione della gara, dell’inesistenza di convenzioni CONSIP relative al contratto che si intende stipulare autonomamente, ovvero l’attestazione del rispetto dei parametri di prezzo e qualità previsti da CONSIP assunti come base di gara. 13
Convenzioni Consip All’atto della stipulazione del contratto, occorrerà invece rendere una specifica dichiarazione circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999: si tratta, più in particolare, di una dichiarazione da rendere ex artt. 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, pertanto, con i possibili riflessi penali previsti dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 14
MERCATO ELETTRONICO L’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, prima del D.L. 52/2012, convertito con modifiche dalla L.94/2012, stabiliva che: «Dal 1/7/2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione delle scuole e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevo comunitario, sono obbligate a far ricorso al mercato elettronico della P.A.» 15
MERCATO ELETTRONICO L’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con modifiche dalla L.94/2012, ha inserito il riferimento all’art. 328/1 del D.P.R. 207/2010. Definizione: procedura di gara che consente acquisti di beni e servizi ed è gestita interamente con sistemi telematici Può essere realizzato dalla stazione appaltante o dalla Consip gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it Devono essere rispettati i principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. (art.328/1 e 2 D.P.R. 207/2010) 16
MERCATO ELETTRONICO Bando di abilitazione: contenuto e sua pubblicazione (art.328/3 D.P.R. 207/2010) Con il mercato elettronico possono essere effettuati acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. (art.328/4 D.P.R. 207/2010) 17
MERCATO ELETTRONICO Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l’esito della procedura. (art.328 D.P.R. 207/2010) 18
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli: art. 289 Sistema informatico di negoziazione art. 290 Gestore del sistema informatico art. 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione art. 294 Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso (art.328 D.P.R. 207/2010) 19
MERCATO ELETTRONICO per Acquisti in economia La procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. In particolare può essere utilizzato il mercato elettronico di cui all’articolo 328. (art.335 D.P.R. 207/2010) 20
MERCATO ELETTRONICO I principali vantaggi per le P.A. sono: - Risparmi di tempo sul processo di acquisto - Trasparenza del processo di acquisto - Maggiori possibilità di confronto tra fornitori presenti su tutto il territorio nazionale - Possibilità di soddisfare esigenze specifiche della P.A. mediante RDO (richiesta di offerta). 21
MERCATO ELETTRONICO I principali vantaggi per le imprese sono: - Diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita - Accesso al mercato della P.A. - Occasione di valorizzazione anche per le piccole imprese su tutto il territorio nazionale - Concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento 22
ACCORDI QUADRO L’art. 2 comma 225, della L. 191/2009 prevede che la Consip concluda accordi quadro ai quali la P.A. possono far ricorso per l’acquisto di beni e servizi. In alternativa le P.A. possono adottare per gli acquisti di beni e servizi comparabili i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi quadro Consip. Definizione: art. 59 del D.Lgs. 163/2006 23
Le ultime novità in tema di acquisti di beni e servizi • D.L. 7/5/2012 n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 • D.L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) convertito con modifiche in L. 7/8/2012 n. 135 24
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Punti principali: 1. Poteri del Commissario (art.5) 2. Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto 3. Trasparenza sugli appalti 4. Mercato elettronico 5. Trasparenza in fase di aggiudicazione 25
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 L’art. 7 «Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto» è stato completamente sostituito in sede di conversione. Il comma 1 modifica l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 sopprimendo il D.M. annuale con il quale il Ministero dell’Economia individuava le tipologie di beni e servizi oggetto di convenzioni. 26
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Il comma 2 modifica l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, sostituendo il riferimento al DPR 101/2002 con il DPR 207/2010 e stabilendo che: «Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 dell’art. 1 della L. 296/2006, le altre amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328». 27
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 L’art. 1 comma 149 della L. di stabilità 2013 modifica nuovamente l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, stabilendo che: «Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dell’art. 1 della L. 296/2006, le altre amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…(omissis)». 28
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 La disposizione introduce l’obbligatorietà degli acquisti fino all’attuale importo di € 200.000,00 (Iva esclusa) tramite mercato elettronico della P.A. o di altre centrali di committenza o della stazione appaltante o tramite sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale. La conseguenza è una drastica riduzione degli appalti affidati ai sensi degli articoli 124 (Appalti di servizi e forniture sottosoglia) e 125 (Servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti). 29
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Di seguito si sintetizzano le principali ipotesi che possono verificarsi in tema di acquisti tramite MePA: 1. se il MePA non mette a disposizione la categoria merceologica relativa al bene o servizio che si intende acquistare è consentito l’acquisto autonomo, dandone motivazione nella determinazione dirigenziale; 30
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 1. se il MePA mette a disposizione la categoria merceologica ma non il bene o servizio oggetto dell’acquisto lo strumento di acquisto MePA deve comunque considerarsi attivo ed è necessario procedere tramite RDO (Richiesta di Offerta) tramite invito ad offrire, ai fornitori selezionati dalla stazione appaltante tra quelli abilitati al Mercato Elettronico; 31
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 1. se il MePA mette a disposizione il bene si può procedere, tramite indagine di mercato sul MePA, mediante Ordine Diretto fino all’importo di € 40.000,00 (IVA esclusa), o il minor importo eventualmente stabilito dalla stazione appaltante nel regolamento dei contratti. Qualora il valore dell’acquisto superi tale importo è necessario procedere tramite RDO, con le modalità indicate al precedente punto 2; 32
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 1. se il bene o servizio sono presenti sia in convenzione Consip che sul MePA è possibile l’acquisto sul mercato elettronico purchè l’importo non superi € 200.000,00 e siano rispettati i parametri di qualità prezzo previsti dalla convenzione Consip. 33
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 1. Solo in caso di motivata urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili e incompatibili con i tempi di consegna del fornitore MePA può giustificare l’affidamento diretto, ex art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, a fornitore non presente sul mercato elettronico. 34
Sanzioni Con L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (spending review 2) all’art. 1 comma 1 viene sancito in maniera perentoria che dal 15/8/2012 (data di entrata in vigore della L. 135/2012) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 35
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Il comma 1, art. 8 «Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi» stabilisce che: Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura. 36
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Il comma 2, dell’art. 8 «Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi» prevede che: Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., l'Osservatorio trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e a Consip, alle Regioni e alle centrali di committenza regionali i dati di cui al comma 1. 37
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Il comma 2 bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 94/2012, all’art. 8 «Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi» prevede che: Le stazioni appaltanti devono comunicare all’Osservatorio per gli appalti di importo superiore a € 50.0000: il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista. 38
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Art. 9: Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico Il Ministero dell'economia mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle P.A. e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A. 39
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 Art. 11: Mercato elettronico della P.A. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del Regolamento.» Cioè si deroga al termine dei 35 giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva entro il quale è vietato stipulare il contratto (cd. Clausola stand still). 40
D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. 6/7/2012 n. 94 art. 13: Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi «Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.» Cioè non si applicano i diritti di segreteria per gli acquisti effettuati tramite procedure informatiche, a prescindere dal loro importo. 41
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Con L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (spending review 2) all’art. 1 comma 1 viene sancito in maniera perentoria che: dal 15/8/2012 (data di entrata in vigore della L. 135/2012) i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 42
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 43
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 1 comma 3 prevede che sia garantita l’effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, infatti, la convenzione non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all’acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato. 44
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Le condizioni per l’attivazione di procedure di acquisizione autonome se la convenzione non è ancora disponibile sono pertanto: •motivata urgenza di provvedere; •durata e importo del contratto stipulato autonomamente in misura strettamente necessaria all’attivazione delle convenzioni quadro; •inserimento della clausola contrattuale contenente la condizione risolutiva del contratto in caso di successiva disponibilità della convenzione quadro. 45
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Le condizioni per l’attivazione di procedure di acquisizione autonome se la convenzione è già disponibile sono invece: •inidoneità delle caratteristiche tecniche, •inidoneità dei tempi di fornitura o dei limiti quantitativi minimi. In base ai principi generali in tema di motivazione degli atti e trattandosi di atti derogatori è indispensabile che le determinazioni dirigenziali siano accuratamente motivate dando atto delle ragioni giustificative legittimanti l’acquisto al di fuori della convenzione Consip. 46
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 7, dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 151, della L. stabilità 2013: Fermo restando i comma 449 e 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 le Amm. Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall’ISTAT, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, relativamente alle seguenti 7 categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso: 47
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 1) convenzioni o accordi quadro di Consip oppure delle Centrali di committenza regionali; 2) oppure autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (abrogato dalla L. di stabilità 2013 il riferimento al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione), messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 48
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 3) oppure approvvigionandosi da altre centrali di committenza o mediante procedure ad evidenza pubblica (non procedure di cottimo). Sono previste 2 condizioni: - che si prevedano nel bando quale prezzo a base di gara corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali con divieto di offerte in aumento; - I contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Il RUP deve costantemente monitorare le convenzioni quadro. 49
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 8: I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. 50
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 9: Un decreto del MEF individuerà ulteriori categorie merceologiche alle quali si applicherà la disciplina di cui ai comma 7 e 8. 51
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 12: Nel corso della durata della convenzione, stipulata da CONSIP ovvero da centrali di committenza regionali (vale a dire, nel periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione), l’aggiudicatario può offrire una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire nei relativi contratti attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli che saranno successivamente stipulati). 52
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 13: Per i contratti autonomi (introdotto dall’art. 1, comma 153, della L. stabilità 2013) di fornitura o di servizi già validamente stipulati, le P.A. hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, comunicandolo formalmente al fornitore con preavviso non inferiore a 15 giorni e pagando le prestazioni già effettuate + 1/10 di quelle ancora da eseguire. 53
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Tale diritto di recesso si applica, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni di cui all’art. 26 c. 1, della L. 488/99 stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e solo se l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3, della L. 488/99. 54
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Sono previsti sia la nullità di ogni patto contrario che l’inserimento automatico del diritto di recesso nei contratti in corso, ai sensi dell’art. 1339 del C.C., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Se la P.A. non esercita tale diritto di recesso, deve darne comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, quale dato utile ai fini dell’effettuazione da parte di quest’ultima del controllo successivo di gestione. 55
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 15 e 16: Per le convenzioni di cui all’art 26 della L. 488/1999 vigenti alla data di entrata in vigore della legge, Consip può incrementare le quantità o il massimale in misura pari al 100 % dell’originario importo a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione, se interviene prima del 31 dicembre 2012, salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario e si proroga ex lege la possibilità di acquistare fino al 30 giugno 2013 (salvo che a tale data non sia intervenuta la pubblicazione di una gara per prodotti o servizi analoghi). 56
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 14: Viene introdotto un meccanismo eccezionale e transitorio (fino al 30 giugno 2013) per le convenzioni stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in caso di recesso dell’aggiudicatario di cui al comma 15. 57
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Possono essere stipulate convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all’offerta dell’aggiudicatario. 58
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 art. 1 comma 26 bis (manutenzione beni e servizi hardware e software) Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. 59
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. La Legge di stabilità 2013 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma». 60
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 1 comma 26 bis (manutenzione beni e servizi hardware e software) anche dopo la modifica della Legge di stabilità 2013 rimane una disposizione poco chiara anche relativamente alle differenze tra primo e secondo periodo, inoltre impatta sull’autonomia delle parti rispetto ai contratti in corso, attraverso la previsione di rinegoziazione, senza chiarire quale siano le conseguenze in caso di esito negativo della rinegoziazione. 61
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma)). 62
Legge 2013 n° 228/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). art.1 comma 146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 63
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 4, co. 7 stabilisce che al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del D.lgs 2006, n. 163 acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato D.Lgs. E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30 della L 383/2000, dell'art. 7 della L. 266/1991, dell'art. 90 della L. 289/2002, e dell'art. 5 della L. 381/1991. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le ONG. 64
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 5, comma 2 prevede che non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. 65
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 5, comma 2 prevede che siano revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. 66
D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 L’art. 5, comma 7 prevede che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. 67
Bibliografia Mario Chiti, Il Partenariato pubblico-privato, Editoriale Scientifica, 2005; Alberto Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda,Edizioni Plus-Pisa University Press, 2011; Nardocci Francesco e Luigi D’Ottavi (a cura di), I contratti pubblici.Nuovo commentario alla disciplina degli appalti, Maggioli, 2012; Guida al diritto, n.47 del 24 novembre 2012 “Speciale Legge Anticorruzione” 68
Presidenza del Consiglio dei Ministri EGMONT Royal Institute for International Relations Ministero per le Politiche Comunitarie Ministero dell’Industria e del Commercio Estero Provincia di Pisa 69
Provincia di Pisa •dirgen@provincia.pisa.it •palagi.g@gmail.com •g.palagi@provpisa.pcertificata.it •http://www.provincia.pisa.it/interno.php? id=63&lang=it 70
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