Garanzia Giovani: Evoluzioni e Novità - Studio Nevio Bianchi Nevio Bianchi Antonello Orlando

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Garanzia Giovani: Evoluzioni e Novità - Studio Nevio Bianchi Nevio Bianchi Antonello Orlando
Garanzia Giovani:
              Evoluzioni e Novità

                              Studio Nevio Bianchi
                                     Nevio Bianchi
                                Antonello Orlando

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Garanzia Giovani: Evoluzioni e Novità - Studio Nevio Bianchi Nevio Bianchi Antonello Orlando
Summary
• Dalla Raccomandazione EU dell’aprile
  del 2013 al rilancio del Decreto
  Min.Lavoro di gennaio 2016: Garanzia
  Giovani alla riscossa
• Il Super Bonus Garanzia Giovani

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• Una Raccomandazione
Garanzia Giovani
                     Europea
                   • Un Piano di attuazione
                   • Cinque Decreti del
                     Ministero del Lavoro
                   • 5 Circolari e due
                     messaggi INPS
                   • Svariati provvedimenti
                     Regionali

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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013
        sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01)

              • Arrestare la disoccupazione giovanile
  Aim
              • Prevenire abbandono studi

              • Strategia Europa 2020
 Fonte
              • Il 75% della popolazione europea 20-64 deve essere attiva

              • Monitorare e Mappare i NEET entro 4 mesi da inoccupazione
              • Orientarli nel mondo del lavoro
Starting
 point        • Incentivare le loro esperienze lavorative

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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 APRILE 2013
         SULL'ISTITUZIONE DI UNA GARANZIA PER I GIOVANI (2013/C
                                     120/01)

              Elaborare strategie basate sulla
                        partnership
• Identificare l'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e
  gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le
  partnership a tutti i livelli e in tutti i settori.
•   Garantire pieno accesso alle informazioni sui servizi potenziandone la
    collaborazione
•   Rafforzare le partnership tra datori di lavoro e soggetti attivi sul mercato
    del lavoro
•   Sviluppare partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati,
    istituti d'istruzione e di formazione, servizi di orientamento
    professionale e con altri servizi specializzati per i giovani
•   coinvolgimento attivo delle parti sociali a tutti i livelli nella progettazione
    e attuazione delle strategie e promuovere sinergie volte a potenziare i
    sistemi di apprendistato e tirocinio

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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 APRILE 2013
         SULL'ISTITUZIONE DI UNA GARANZIA PER I GIOVANI (2013/C
                               120/01)

              Intervento tempestivo e pronta
                         attivazione
• Elaborare efficaci strategie di sensibilizzazione nei confronti
  dei giovani (campagne d'informazione e sensibilizzazione) , per
  incitarli a iscriversi ai servizi occupazionali, tenendo conto dei
  vari ambienti di provenienza (povertà, disabilità, basso livello
  d'istruzione, minoranze etniche, migranti).
• orientamento personalizzato e una progettazione individuale
  dell'azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura,
  basati fin dall'inizio sul principio dell'obbligo reciproco e su un
  continuo follow-up finalizzato a prevenire l’abbandono scolastico
  e assicurare la progressione verso lo studio e la formazione o il
  lavoro.

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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 APRILE 2013
         SULL'ISTITUZIONE DI UNA GARANZIA PER I GIOVANI (2013/C
                                 120/01)
      Misure connesse al mercato del lavoro
•   ridurre i costi non salariali della manodopera al fine di migliorare le
    prospettive di assunzione dei giovani
•   Utilizzare incentivi salariali e per le assunzioni mirati e ben
    strutturati per incoraggiare i datori di lavoro a creare nuove opportunità
    per i giovani, quali apprendistato, tirocinio o collocamento
•   Promuovere la mobilità del lavoro sensibilizzando i giovani in
    merito alle offerte di lavoro, tirocinio e apprendistato e al sostegno
    disponibile in varie zone
•   Rendere disponibili più servizi di sostegno all'avviamento (start-
    up) e migliorare la sensibilizzazione sulle possibili opportunità e
    prospettive legate al lavoro autonomo, anche attraverso una maggiore
    collaborazione tra servizi per l'impiego, sostegno alle aziende e
    fornitori di (micro) finanziamenti
•   Migliorare i meccanismi di riattivazione dei giovani che escono
    dai sistemi di attivazione e non hanno più accesso ai sussidi.

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PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI
                    1.3 Il quadro attuale
• Giovani (fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma
  universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti), una garanzia di offerta,
  entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, di “una proposta
  di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
  riqualificazione professionale od altra misura che favorisca
  l’integrazione professionale”  PattoDiServizio
• Per i motivi sopra descritti, l’attuazione della Garanzia costituisce al
  contempo una sfida ed una grande opportunità per la sperimentazione
  di un più efficace sistema di presa in carico dell’utente, analisi dei
  fabbisogni individuali, attivazione basata sulla obbligazione reciproca
  (mutual obligation).

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PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I
                           GIOVANI

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PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I
                           GIOVANI

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PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I
                            GIOVANI
               2.4 Misure di supporto per l’integrazione nel mercato del lavoro
2.4.1 Percorsi/dispositivi da proporre dopo la stipula del “Patto di servizio” o della definizione
                              del Progetto professionale/lavorativo

Possibili azioni:
a) offerta di lavoro, eventualmente accompagnata da un bonus occupazionale per
l’impresa;
b) offerta di contratto di apprendistato, anche da svolgersi all’estero con il supporto
della rete Eures(*);
c) offerta di tirocinio (accompagnata o meno da una borsa di tirocinio);
d) proposta di iscrizione al servizio civile (con relativa borsa);
e) accompagnamento in un percorso di avvio d’impresa;
f) interventi finalizzati ad incentivare la mobilità transnazionale;
g) inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per
completare gli studi o specializzarsi professionalmente.

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SERVIZIO CIVILE

 Adesione ai progetti di Servizio Civile finanziati da
 Garanzia Giovani
 Platea: Giovani fra i 18 e i 28 anni; nelle 11 regioni che
 hanno aderito (progetti consultabili online);
 Durata: massimo 12 mesi;
 Indennità: euro 433 mensili lordi

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Decorrenza YG

 Benefici occupazionali accordati per le assunzioni
 effettuate fra

 1° maggio 2014 (non il momento di kickoff del 2
 ottobre 2014)

 E

 30 giugno 2017

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Gli attori Coinvolti
• UE: Stanziamento dei Fondi
• Min. Lavoro: Coordinamento e Gestione
• Diramazioni territoriali regionali (CPI,
  nuove diramazioni ANPAL, D.lgs
  150/2015): profilazione dei soggetti;
• Soggetti privati in partnership: se previsto
  dall’ordinamento regionale possono
  profilare per conto del CPI i Neet

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Gli attori Coinvolti
• INPS: Monitoraggio delle risorse;
  erogazione dei benefici sulle assunzioni
  attraverso conguaglio sul flusso
  contributivo; in caso di tirocini,
  corresponsione della indennità mensile
  (300, prima 400 euro lordi mensili) su
  IBAN dello stageur;

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MODALITÀ DI CALCOLO
                   DELL’INCENTIVO
Il giovane iscritto al programma viene "preso in carico" dal Servizio per l’Impiego e
"profilato", per definire il livello di distanza dal mercato del lavoro (la difficoltà, cioè,
di essere ricollocato o meno in tempi brevi): tale distanza determinerà anche il bonus
economico che il giovane porterà "in dote" all’azienda in caso di assunzione.

 Assegnazione un coefficiente di svantaggio: nel calcolo (effettuato tramite portale
ministeriale www.cliclavoro.gov.it) viene tenuto conto:
- caratteristiche individuali quali età, genere, percorso formativo, esperienza
lavorativa, etc.;
- caratteristiche del territorio di residenza quali profilo del sistema produttivo locale,
tasso di disoccupazione regionale o provinciale,

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Decreto Direttoriale del 23
gennaio 2015, n. 10 - ha definito i nuovi parametri per il calcolo dell’indice di
svantaggio. Tutto ciò viene dunque semplificato e in caso di inattività della regione
potrà essere lo stesso Ministero a profilare il soggetto.

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Modalità di calcolo dell’incentivo
                     Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015, n. 10
                       ha definito i nuovi parametri per il calcolo
                                dell’indice di svantaggio.
                                             .
  Indice di svantaggio         Limiti della classi di svantaggio definiti dal valore
                                                        di p
                                        Minimo                      Massimo
  1- Basso                     0,000000                     0,250000
  2- Medio basso               0,250001                     0,500000

  3- Medio alto                0,500001                     0,750000
  4- Alto                      0,750001                     1,000000
Es: giovane corrisposto a valore pari a 0,58, si troverà nella terza classe di svantaggio
ed avrà un indice di svantaggio Medio Alto.

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Tabella riepilogativa

                                BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL
                                               GIOVANE E
                                     DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI
                               BASSA     MEDIA        ALTA      MOLTO ALTA
Contratto a tempo                -         -          1500         2000
determinato o
somministrazione superiore o
uguale a 6 mesi *
Contratto a tempo                -         -          3000         3400
determinato o
somministrazione maggiore o
uguale a 12 mesi *
Contratto a tempo              1500      3000         4500         6000
indeterminato *

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LA RICHIESTA DEL BENEFICIO:
          Ddl inoltra in via
       telematica domanda di                                  Valutazione INPS
       ammissione contributo                                 spettanza beneficio
              all'INPS                                        e verifica risorse

Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione Comunicazione spettanza beneficio: Ddl deve
procedere all'assunzione se non già avvenuta.
Entro i successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione delle risorse dell'Istituto: Ddl ha l'onere di comunicare l'avvenuta
assunzione e chiedere conferma della riserva a sua disposizione, pena decadenza.

Agevolazione autorizzata in relazione all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza
preliminare.

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BENEFICIO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE
Il beneficio non è consentito nelle seguenti tipologie contrattuali:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (1° tipo)
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (3° tipo)
- lavoro domestico
- lavoro intermittente
- lavoro accessorio
- a scopo di somministrazione, qualora per la stessa assunzione, l'agenzia fruisca di
remunerazioni per attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro
nell'ambito di questo ovvero di altri programmi a finanziamento pubblico.

Il DD n. 11/2015, novellando il n. 1709/2014, ha ricompreso nel suddetto
beneficio anche le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato
professionalizzante (erogando l’incentivo corrispondente per i rapporti a t.indet.to
e, qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi,
l’importo complessivo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto).

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GARANZIA GIOVANI ALLARGA LA
        PLATEA (DD 11/2015)
  Dopo il primo intervento che aveva riconosciuto
  retroattivamente incentivabili le assunzioni fatte dalla data di
  avvio della Garanzia Giovani (1 maggio 2014), anziché dalla
  data di entrata in vigore dell’originario decreto (3 ottobre
  2014), il secondo intervento incide profondamente sulla
  disciplina complessiva del bonus occupazione di Garanzia
  Giovani, operando sostanzialmente con tre modifiche operate
  dal Decreto Direttoriale MinLavoro n. 11 del gennaio 2015

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Modifica n. 1

- Estensione incentivo alle assunzioni di giovani tra i 15 e 24 anni fatte con contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, confermando le
incentivazioni previste dal programma per il contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per l’apprendistato di alta
formazione e di ricerca.

-Bonus previsto per contratto di apprendistato professionalizzante lo stesso di quello
riconosciuto al contratto a t. indet. , da 1.500€ fascia bassa a 6.000 € fascia alta.

-Il decreto precisa che l’importo del bonus sarà ridotto in proporzione, qualora la durata
inizialmente prevista sia inferiore a 12mesi

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Modifica n. 2
-Riguarda il contratto a tempo determinato: computare le proroghe del contratto
originario ai fini del raggiungimento dei sei mesi utili per il riconoscimento del bonus.
(prima prevedeva l’incentivazione del contratto a tempo determinato, a condizione
che avesse una durata iniziale pari o superiore a 6 mesi, proroghe escluse);
- Il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore nel caso le proroghe
consentano la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 12
mesi;

-Rimangono esclusi dal bonus i contratti a tempo det.to con durata di 6 mesi per
effetto di rinnovi, anche senza soluzione di continuità.

Circ. 129/2015 INPS punto 1.2
Alfa assume Tizio (profilato come molto alto, classe 4) con t.d. di 3 mesi; proroga di
ulteriori 5 mesi  Bonus da non spettante a euro 2.000

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Modifica n. 3
Si consente cumulabilità del bonus occupazionale di Garanzia Giovani con
altre forme di incentivazione: la Circolare INPS 129/2015 effettua l’elenco
esemplificativo degli incentivi cumulabili

-esonero contributivo 2015;
-incentivo assunzione donne disoccupate da 24 mesi (L. 92/2012);
-percettori di NASPI (L. 92/2012);
-t.indet.to Under 29 D.l. 76/2013);
-Apprendisti per datori di lavoro
BONUS RICCHI PER GARANZIA
           GIOVANI (GG 2016)
 Il Decreto Direttoriale 3 febbraio 2016 Min.Lavoro ha disposto la revisione
 di alcune misure al fine di migliorare l’inserimento lavorativo dei ragazzi che
 partecipano al programma.

 La prima novità riguarda l’attivazione di un “ super bonus per la
 trasformazione di tirocini” per le assunzioni con contratto a tempo
 indeterminato di giovani dai 16 ai 29 anni, che abbiano svolto o stiano
 svolgendo un tirocinio extracurriculare con Garanzia giovani, purché avviato
 entro il 31 gennaio 2016 (decreto direttoriale del ministero del Lavoro
 16/2016)

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Le modifiche del 2016
L’incentivo riconosciuto dall’Inps nel limite di 50 milioni di euro stanziati a livello
nazionale per
-assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
realizzate entro il 2016. Rimane incluso l’apprendistato stante la sua natura di
contratto a tempo indeterminato (art. 41 c. 1 D.lgs. 81/2015)

Importo: proporzionato alla fascia di profilazione in cui viene collocato il giovane
al momento della presa in carico da parte dell’operatore
dei servizi per il lavoro e può arrivare fino a 12mila euro.

Il super bonus tirocini è cumulabile con quello della legge di Stabilità per il 2016
(legge 208/2015) e con altri incentivi all’assunzione di natura selettiva, nei limiti
del 50% dei costi salariali.
 Anche per il “super bonus trasformazioni tirocini” si applica il regime del
“de minimis” pari a 200mila euro nell’arco di tre anni o l’eventuale incremento
occup.le netto.

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LeTirocini
                  modifiche     del 2016
                         più parsimoniosi

Previsione di una quota di finanziamento privato a carico
dell’impresa ospitante per le indennità da corrispondere al
tirocinante.

L’indennità composta da una quota pubblica massima di 300
euro e un importo variabile a carico dell’impresa ospitante
determinato dalle Regioni. Nel caso in cui l’indennità prevista
dalla normativa regionale coincida con l’importo massimo (300
euro), il contributo pubblico dovrà essere riparametrato perché
non è ammesso pagare l’indennità a carico dell’azienda solo con il
contributo pubblico.

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Circolare INPS n.32/2016
                        1. Modifiche al regime “de minimis”

Il Dec Diret. n. 385/II/2015 del 24 /11/2015 ha confermato, come già previsto
dal decr dirett. n. 169 del 28 /05/2015, che l’incentivo oggetto della Misura “Bonus
Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407 del 18 /12/2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti
“de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane
comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 /06/2014.

    Ai sensi del suddetto articolo, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come
   “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa
      ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere
          dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o
         stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

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Circolare INPS n.32/2016
              2. Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i
                                limiti “de minimis”

   Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma
   “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis”
   solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del
   novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
   651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane
   aderente al programma.

   Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia
   giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono
   essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale
   netto.

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Circolare INPS n.32/2016
                    2. Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i
                                      limiti “de minimis”
Oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione
dell’incremento occupazionale netto, il rispetto per le assunzioni di giovani 25-29 anni di
una delle sotto elencate condizioni:
a) NO impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
b) NO diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito;
c) DEVE essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia
riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% fonte Istat ai sensi del
D.M. 20/03/2013.

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Circolare INPS n.59/2016
                    Annunciati controlli INPS sulla fruizione del BONUS

L’Inps, con la circolare n. 59 del 1° aprile 2016, comunica che, a seguito della nomina
dell’Istituto – da parte del Ministero del Lavoro (con Decreto Direttoriale n. 425\II\2015)
– ad “Organismo Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ha iniziato a porre
in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi
competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale “GAGI”.

Oggetto del controllo:
-durata del beneficio;
-assenza di sospensione del rapporto di lavoro;
-rispetto della normativa e del CCNL da parte del Ddl beneficiario;
-rispetto del diritto di precedenza;
-Coincidenza dati Unilav e Uniemens;
-Effettivo incremento occupazionale netto (se dovuto quale requisito per il bonus).

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Il Bilancio a 2 anni da YG

Fonte F. Seghezzi, Adapt 2016 su base dati IStat

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Il Bilancio a 2 anni da YG

1.000.000 di iscritti al programma
300.000 hanno ricevuto una ‘proposta’
Fonte ISFOL = 60% tirocini formativi
Un portale per ogni regione + 1 portale
nazionale (più di comunicazione che di
interattività)

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Il Bilancio a 2 anni da YG

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Il Bilancio a 2 anni da YG

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Il Bilancio a 2 anni da YG

Focus Lazio, Fonte: T. Grossi, Fondazione Adapt 2016 sulla base dei report uffficiali regionali

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Il Bilancio a 2 anni da YG
•    80.000 Registrati al programma
•    55.000 presi in carico
•    24.900 tirocinanti
•    5.300 contratti di lavoro
•    22% tirocini si è trasformato in un rapporto di lavoro DI CUI:
       • 55% Contratti a tempo indeterminato
       • 27% apprendistato
       • 14% contratto a termine

Focus Lazio, Fonte: T. Grossi, Fondazione Adapt 2016 sulla base dei report uffficiali regionali

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• Dalla Raccomandazione EU dell’aprile
  del 2013 al rilancio del Decreto
  Min.Lavoro di gennaio 2016: Garanzia
  Giovani alla riscossa
• Il Super Bonus Garanzia Giovani

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Bonus Garanzia Giovani
                                 le misure previste dalla Garanzia sono:
              Accoglienza
              Orientamento
              Formazione
              Accompagnamento al lavoro
              Apprendistato
              Tirocini
              Servizio civile
              Sostegno all’autoimprenditorialità
              Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE
              Bonus occupazionale per le imprese
              Formazione a distanza

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                                                            Datori di lavoro eligible

        L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano
                                                     imprenditori.

                                                                Giovani eligibles
•     giovani che si registrano al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it
•     età compresa tra i 15 e i 29 anni
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia
compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato
già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si
registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo

•     cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training:
      ⁻    Non inseriti in un percorso di studi (secondaria superiore/Master/PhD)
      ⁻    Non occupati - ai sensi del d.l.vo 181/2000 –
      ⁻    Non inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento
           (UE)1304/13);

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                                  PERMANENZA NELLA CONDIZIONE DI NEET

              Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo
              è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta -
              anche nel momento dell’assunzione

                       ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI DIFFICOLTA’ ALLA OCCUPAZIONE

               il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un
              indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite,
              stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione secondo la
              segente classificazione :

               - classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
               - classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
               - classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
              - classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA

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Tabella riepilogativa
                                          BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE
                                                                 E
                                                   DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

                                           BASSA      MEDIA          ALTA      MOLTO ALTA
        Contratto a tempo determinato o      -           -          1500          2000
        somministrazione superiore o
        uguale a 6 mesi *

        Contratto a tempo determinato o      -           -          3000          4000
        somministrazione maggiore o
        uguale a 12 mesi *

        Contratto a tempo indeterminato    1500        3000         4500          6000
        APPRENDISTATO

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                                           Rapporti incentivati.

                                   Contratto a tempo determinato ,

      •   anche in somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi .
      •   nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata
          complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
      •   nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad
          almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto
          già autorizzato per i primi sei mesi (art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale
          n. 11)
      )

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                                          Rapporti incentivati.
                  Contratto a tempo determinato non incentivato - proroga
 a) ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al
 14.10.2014; ad ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla scadenza
 programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.11.2014. Poiché neanche con la proroga il rapporto -
 complessivamente considerato - raggiunge la durata minima di sei mesi, ad ALFA non spetta alcun bonus per
 l’assunzione effettuata;
 b) ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al
 14.10.2014; ad ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla scadenza
 programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Poiché il rapporto, considerata anche la proroga,
 raggiunge la durata complessiva di otto mesi, ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro.

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                                                 Rapporti incentivati.
                      Contratto a tempo determinato incentivato – proroga
  Nell’ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già
  autorizzato l’incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura
  prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine
  della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di
  profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.
  Esempi:
  a)  ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al
  14.02.2015. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Ad ALFA spetta il bonus di 2.000
  euro per l’assunzione a tempo determinato; per la proroga di un mese non ha diritto al riconoscimento di ulteriori
  benefici.
  b) ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015.
  Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.08.2015. Il rapporto complessivamente considerato
  avrà, quindi, una durata di 13 mesi. Ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l’assunzione a tempo determinato; per la
  proroga di ulteriori otto mesi, ALFA avrà diritto all’ulteriore incentivo residuo di 2.000 euro (4.000 euro per il rapporto di
  durata superiore a 12 mesi meno 2.000 euro già fruiti).

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                                           Rapporti incentivati.
                                     Contratto a tempo indeterminato
        •anche in somministrazione
        Contratti di somministrazione
        L’articolo 4, co. 5, del decreto originario escludeva l’incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le
        quali l’agenzia somministrante fruisse di una remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento
        al lavoro nell’ambito del "Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a
        finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.
        In proposito, si evidenzia che l’art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003 prevede espressamente che il contratto di
        somministrazione di manodopera sia stipulato in forma scritta e contenga, tra gli altri elementi, l’assunzione
        dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo
        effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.
        Pertanto, l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed
        accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani e,
        nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore
        l’importo riconosciuto.
        Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto
        utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

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                                                  Rapporti incentivati.
                           Contratto di apprendistato professionalizzante
   Il Bonus è pari a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una
  durata pari o superiore a 12 mesi.
  Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi,
  l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto .

  In proposito si forniscono i seguenti esempi:
  ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di
  profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.01.2015 al 31.03.2016.
  ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di
  lavoro spetterà il bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);
  ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di
  profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2015 al 31.10.2015.
  ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 2.250 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro
  spetterà il bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

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                                  Rapporti incentivati.

   rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una
                                    cooperativa di lavoro.

                                    L’incentivo non spetta
                     • per i rapporti di apprendistato di 1° e di 3° tipo
                            • per i rapporti di lavoro domestico,
                          • per i rapporti di lavoro intermittente,
                            • per i rapporti di lavoro accessorio.

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                                              Rapporti incentivati.
•     L’incentivo spetta effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
•     Spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore
      al 60% dell’orario normale.
•     L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia
      autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale. l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si
      svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di
      accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei
      confronti dello specifico giovane.

•     Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–
      Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

•     L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per le regioni e la provincia autonoma ; la
      regione ovvero la provincia autonoma di pertinenza sono individuate dal luogo di svolgimento della
      prestazione lavorativa.
•     L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze;

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                        Rapporti incentivati: nei confronti del medesimo NeeT

  •DI NORMA: incentivo riconosciuto per un solo rapporto di lavoro

  •DEROGHE

  1.Trasformazione a tempo indeterminato –- di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale
  sia stato già stato autorizzato l’incentivo . E’ necessario che la sede di lavoro - rimanga nell’ambito della
  regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato

  secondo incentivo : pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il
  tempo determinato; si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della
  spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o
  annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.
  Es.: ALFA assume a tempo determinato per 12 mesi - dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - Tizio, cui è attribuita la classe di
  profilazione “3-ALTA”; ALFA viene ammesso all’incentivo nella misura di € 3.000; in data 01.01.2016 ALFA trasforma a tempo
  indeterminato il rapporto; ALFA può essere ammesso all’incentivo residuo di € 1.500 (4.500-3.000).

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                                Rapporti incentivati: nei confronti del medesimo NeeT
2.        Assunzione a tempo indeterminato di un               lavoratore precedentemente utilizzato mediante
         somministrazione già agevolata, a tempo determinato; e a condizione che l’assunzione a tempo
         indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In tal caso spetta l’incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell’importo già autorizzato in favore
dell’agenzia di somministrazione; anche in questo caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione
dell’incentivo concesso all’Agenzia di somministrazione.
Es.:
a)un’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso
   periodo ad ALFA; poiché a Tizio è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”, all’Agenzia viene concesso l’importo di €1.500; in data
   01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio; ad ALFA può essere riconosciuto l’importo di € 3.000 (4.500-1.500).

b) L’agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso
   periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 15.06.2015 ALFA assume a
   tempo indeterminato Tizio. Non è ammissibile l’incentivo in favore di ALFA.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro che ha già utilizzato il giovane mediante somministrazione, che non sia agevolata ai sensi della
presente circolare, il beneficio spetterà per intero e a prescindere dalla circostanza che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità rispetto alla
somministrazione.

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                                                          Requisiti

1.     regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
     •    l’adempimento degli obblighi contributivi;
     •    l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
     •    il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali i regionali, territoriali o aziendali, laddove
          sottoscritti,

2.    applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015
      - l’assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;
      - l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello
      assunto;
      - presso l’unità produttiva ove si intende fruire dell’agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o
      riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore
      sospeso;
      - il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del
      licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero
      risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

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                                                   Requisiti

1.    il relativo importo non deve superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti
      “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore .

2.    Il Decreto Direttoriale n. 385 del 24/11//2015 ha previsto che gli incentivi della misura "Bonus
      occupazione" possono essere fruiti anche oltre i limiti degli aiuti "de minimis", qualora l’assunzione
      del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

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                                         Decreto 3 febbraio 2016, n. 16
                        Articolo 6 Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
2. Gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis alle seguenti condizioni .
•      giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni : gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del
       giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, (aumento netto del numero di
       dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti) salvo il caso in cui il posto o i
       posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti
       limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a
       licenziamenti per riduzione del personale.
•      giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in
       aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:
         • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
         • non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o
              diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da
              non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
         • siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
              almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro
              che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di
              almeno il 25% appartengano al genere sottorappresentato,

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                                                            DE MINIMIS

                                             INCREMENTO OCCUPAZIONE NETTA

  Aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità
  lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
  L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a
  causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
              - dimissioni volontarie;
             ₋    invalidità`;
             ₋    pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
             ₋    riduzione volontaria dell’orario di lavoro;ù
             ₋   - licenziamento per giusta causa.
  •      Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro
         occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito
         di licenziamenti per riduzione di personale.
  il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti
     equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, L’incentivo è, pertanto,
     riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il
     beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.

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                                                           DE MINIMIS

                                             INCREMENTO OCCUPAZIONE NETTA
  •   Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo
      compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni
      anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate
      riconducibili ad una delle cause sopra elencate.
  •   Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario
      effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di
      accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella
      media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
  •   La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è
      beneficiato dell’incentivo.
  •   La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di
      lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in
      sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
      sostituito.

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                                         DE MINIMIS

                              INCREMENTO OCCUPAZIONE NETTA

                         10         10         12       12       11       9      9

                         Maggio
                         2015
    11        11   11    11         11         Maggio   Giugno   Luglio   Agosto Settembre
                                               2016
                                    128:12
                                    10,66      12       12       10       10     11
                                               si       si       no       no     si

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                            COMPATIBILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI E/O INCENTIVI
il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile
• con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro
     o ai lavoratori.
• con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50
     per cento dei costi salariali.
ESEMPI.
è cumulabile, senza limitazioni,
con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
è, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di
selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:

a) l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di
impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012;
d) l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età,
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014,, limitatamente agli operai agricoli;
f) l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, (datori di lavoro con meno di 10 sip)

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                                                        PROCEDURA
              1.       DATORE DI LAVORO : domanda preliminare (modulo di istanza on-line “GAGI di
                       ammissione all’incentivo, con l’indicazione :
                   •        Del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire
                            l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a
                            tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
                   •        della regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
              2.       INPS :
                   •      verifica circa la registrazione del giovane e della classe di profilazione
                   •      determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e
                          alla classe di profilazione attribuita;
                   •      verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia
                          autonoma di pertinenza;
                   •      in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità
                          telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo
                          dell’incentivo,.

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                                                PROCEDURE
        3.    DATORE DI LAVORO
              •     Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
                    prenotazione positiva deve effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
              •     Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
                    prenotazione positiva deve comunicare telematicamente – a pena di
                    decadenza - l’avvenuta assunzione o trasformazione. E’ possibile indicare
                    nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da
                    quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito
                    della stessa regione; la modifica non incide sull’importo dell’incentivo
                    determinato in precedenza.
        4.      INPS :
              •     effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce
                    un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio;
                    l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.
              •     Effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei
                    presupposti dell’incentivo

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                                   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

                   Decreto 3 febbraio 2016, n. 16 Incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - "

                                                  Platea degli eligible
Datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito
del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016,

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei
limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:
      a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo
      indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
      b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di
      NEET.

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                                             SUPERBONUS GARANZIA GIOVANI
    TIPOLOGIA DI        BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI
     CONTRATTI
    INCENTIVATI                    BASSA               MEDIA                    ALTA                MOLTO ALTA
Contratto a tempo                  3.000                6.000                  9.000                  12.000
indeterminato

Bonus normale                      € 1.500             € 3.000                 € 4.500                 € 6.000

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto
ai datori di lavoro o ai lavoratori.
L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura
selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.

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                                     Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
                                            "SUPER BONUS OCCUPAZIONE"
51)​ L'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini" è riconosciuto solo al datore
di lavoro presso il quale il giovane ha realizzato il tirocinio?
L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un giovane con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato che abbia svolto un percorso di tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani, a prescindere dal fatto
che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso di loro.
52) Le assunzioni tramite contratto di apprendistato, rientrano nella tipologia di contratto per la quale viene
riconosciuto l'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?
L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato -
anche a scopo di somministrazione - o con contratto di apprendistato professionalizzante (detto anche
apprendistato di mestiere), un giovane che abbia concluso, ovvero intrapreso un percorso di tirocinio
extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
53) Lo status di NEET deve essere posseduto all'inizio del tirocinio e/o al momento della stabilizzazione del
giovane?
Lo status di NEET deve essere posseduto al momento dell'avvio del percorso di tirocinio.

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                                           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
                                                 "SUPER BONUS OCCUPAZIONE“

54) Ai fini della richiesta dell'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini", l'assunzione del tirocinante da
parte dell'azienda può avvenire subito dopo la conclusione del percorso di tirocinio?
Si, l'assunzione può avvenire senza soluzione di continuità ed entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio, così come
previsto dall'Addendum al Vademecum sugli stati consultabile al sito web www.garanziagiovani.gov.it sezione "Documentazione".
55) L'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini" è fruibile anche dalle aziende collocate nelle Regioni in cui
il Bonus Occupazionale standard non è stato attivato?
L'incentivo ha carattere nazionale, pertanto possono accedere ad esso anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus
occupazionale standard (di cui alla Misura 9 del PON IOG) non sia stato attivato.
56) Per quali tirocinanti può essere richiesto l'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?
L'incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre
2016, solo relativamente ai tirocini avviati e/o conclusi entro il 31 gennaio 2016. Inoltre, l'incentivo vale per i soli tirocini extracurriculari
realizzati nell'ambito di Garanzia Giovani.
57) Se l'azienda ha già beneficiato dell'incentivo previsto dalla Misura "Bonus Occupazionale" può beneficiare anche dell'incentivo
previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?
Il Super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane, in quanto lo stesso soggetto non
può essere incentivato due volte. Viceversa, se l'azienda ha già beneficiato del bonus ordinario per un giovane assunto nell'ambito di Garanzia
Giovani, nulla osta a che presenti istanza di Super Bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane.

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                       RAL      CONTRIBUTI   BONUS    COSTO TOTALE
                                ( 30%)
Lavoratore normale     20.000   6.000                 26.000

Lavoratore con         20.000   3600                  23.600
sgravio biennale                (- 40%)
Lavoratore             20.000   3600         6000     17.600
con sgravio e
Garanzia giovani
APPRENDISTA            18.000   2089         +6000    14.089
Con garanzia giovani
Lavoratore con       20.000     3600         12.000   11.600
sgravio e superbonus
Apprendista con        18.000   2089         +12000   8.089
superbonus

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