FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO STANDARD DI BANCA

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FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO STANDARD DI BANCA
FOGLIO INFORMATIVO
                                             relativo al
        DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO STANDARD DI BANCA
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede Legale: 84038 Sassano – (SA) - Via Provinciale del Corticato
Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017
Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina – (SA) - Via Santa Maria della Misericordia
Tel: 0975 1965890
Email: segreteria@sassano.bcc.it / Web: www.bancadisassano.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4963- Cod. ABI 8039
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165134
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
tenuto dall’ IVASS al n. D000063154
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n° 415/1996
CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest’ultima le
custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per chi svolge un numero limitato di movimenti e
non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:
    a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi
       momento;
    b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi
       sono ammessi solo alla scadenza.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al
portatore.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
      la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e
       spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto;
      la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio,
       dollari USA o yen giapponesi);
      il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al
       cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la Banca aderisce al
       sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
       Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 Euro.
       I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

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Libretti nominativi
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto.
Le operazioni possono essere effettuate solo dall’intestatario o da un suo delegato.
Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo
Libretti al portatore
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se
questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto può effettuare
operazioni.
     - In base alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007, art. 49 - così come modificato dal
         D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011):
                    -   il saldo del libretto al portatore deve essere inferiore a 1.000 Euro;
                    -   il trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo complessivo sia pari o
                        superiore a 1.000 Euro è consentito solo per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. e
                        istituti di moneta elettronica; le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione
                        pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 Euro; per
                        trasferimenti di importo complessivo superiore a 50.000 Euro, la sanzione è compresa tra il
                        5 e il 40 per cento dell’ importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000 Euro;
                    -   in caso di trasferimento di un libretto al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente
                        è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro trenta giorni, i dati identificativi del
                        cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (le eventuali infrazioni sono
                        punite con un sanzione pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto, con un
                        minimo di 3.000 Euro; per le violazioni superiori a 50.000 Euro, le sanzioni minima e
                        massimo sono aumentate del 50 per cento).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
TASSI MINIMI

                         DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

                         Tasso nominale annuo fisso                 (al
                         lordo della ritenuta fiscale attualmente 26%)      Tasso 0,25%

                         Periodicità di capitalizzazione competenze         Annuale (31/12)
                         Minimo liquidabile                                 0,00€
                                                                            Nel caso in cui il deposito non abbia avuto
 CAPITALIZZAZIONE

                                                                            movimentazione da oltre un anno e
                                                                            presenti un saldo non superiore ad €
                                                                            250,00 la Banca cessa di inviare la
                                                                            comunicazione periodica ai sensi delle
                                                                            disposizioni sulla trasparenza delle
                                                                            condizioni contrattuali e cessa altresì di
                                                                            corrispondere gli interessi e di addebitare
                                                                            le spese di gestione del deposito.
                         Modalità di calcolo degli interessi                Gli interessi sono calcolati con riferimento
                                                                            all’anno civile (365 giorni)

Aggiornato al 01 Luglio 2014                                                                       Pagina 2 di 5
Imposta di bollo sul rendiconto             Nella misura stabilita tempo per tempo
                                                                       dall’Amministrazione         Finanziaria
                                                                       attualmente:

                           Persone fisiche con giacenza media fino a Esente da bollo
                           5.000,00 euro
                           Persone fisiche con giacenza media superiore 34,20€ annui
                           a 5.000,00 euro
                           Persone Giuridiche                           100,00€ annui

                                                                       La normativa prevede che l’estratto conto
                                                                       si considera in ogni caso inviato almeno
       SPESE MASSIME

                                                                       una volta all’anno.
                                                                       In caso di invio periodico durate l’anno,
                                                                       l’imposta si applica rapportandola al
                                                                       periodo          di       rendicontazione
                                                                       (mensile,trimestrale,semestrale,annuale).
                           Tenuta libretto annuale                     0,00 €
                           Versamenti                                  0,00 €
                           Prelevamenti                                0,00 €
                            - Comunicazioni ex art. 118 TUB            Gratuite
                            - Comunicazioni ex art. 119 TUB
                             on line                                  Gratuite
                             cartacee                                 1,50 €
                            - Altre comunicazioni                      1,50 €
                            - Spese per altre comunicazioni mediante
                                raccomandata                           0,00 €
                            - Copia documentazione                     5,00 € per ogni documento

                           Assicurazione annuale                    0,00 €
                           importo massimo prelevabile nello stesso Non Stabilito
  TERMINI DI PREAVVISO E
  COMMISSIONI MASSIME

                           giorno (disponibile giornaliero)

                           preavviso minimo per prelievi superiori al Non Stabilito
                           disponibile giornaliero

                           commissione sui prelievi, ove consentiti,
                           eccedenti il disponibile giornaliero, senza
                                                                       Non Prevista
                           preavviso
       COMMISSIONI

                           Rinnovo libretto                            0,00% del saldo contabile alla data di
                                                                       rinnovo del libretto

                           minimo                                      0,00€
                           massimo                                     0,00€
                           Prelevamenti di contante                    Giorno del prelevamento
VALUTE

                           Versamenti di contante                      Giorno del versamento

Aggiornato al 01 Luglio 2014                                                                   Pagina 3 di 5
DISPONIBILITA’ SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI
Assegni circolari ICCREA Banca                                  2 giorni lavorativi bancari successivi al
                                                                versamento
Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia     2 giorni lavorativi bancari successivi al
Banca d'Italia e titoli similari                                versamento
Assegni bancari stessa filiale:
- allo sportello                                                0 giorni fissi successivi al versamento
- tramite sportello automatico                                  0 giorni fissi successivi al versamento
Assegni bancari altra filiale                                   0 giorni fissi successivi al versamento
Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati
in Italia e assegni postali italiani standardizzati:
- su piazza                                                     0 giorni fissi successivi al versamento
- fuori piazza                                                  4 giorni lavorativi bancari successivi al
                                                                versamento
Vaglia postali e titoli similari                                0 giorni fissi
Assegni in euro di conto estero                                 0 giorni fissi successivi al versamento
(assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro
intrattenuto presso banche italiane)

VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI
Assegni circolari ICCREA Banca                                  1 giorno lavorativo bancario successivo
                                                                al versamento
Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia     1 giorno lavorativo bancario successivo
Banca d'Italia e titoli similari                                al versamento
Assegni bancari stessa Banca                                    Stesso giorno del versamento
Assegni bancari tratti su altra Banca:
- su piazza                                                  0 giorni fissi successivi al versamento
- fuori piazza                                               3 giorni lavorativi bancari successivi al
                                                             versamento
Vaglia postali e titoli similari                             0 giorni fissi
Assegni in euro di conto estero                              3 giorni lavorativi succes. a D. Cont.
(assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro successivi al versamento
intrattenuto presso banche italiane)
Assegni in euro tratti su o emessi da sportelli bancari      3 giorni lavorativi succes. a D. Cont.
situati all'estero
Assegni in divisa tratti su o emessi da sportelli bancari    3 giorni lavorativi succes. a D. Cont.
situati all'estero

COMMISSIONI SU ASSEGNI
Spese assegno impagato (check truncation)                       6,00€
Commissione su assegno impagato (check truncation)              0,00€
Spese assegno impagato                                          25,00€
Commissione su assegno impagato                                 0,00€
Spese assegno pagato                                            0,00€
Commissione su assegno pagato                                   2,00€
Commissione su assegno negoziato/protestato (% -                0,00000% - 10,00€ - 10,00€
min - max)
Commissione su assegno negoziato/insoluto (% - min -            0,00000% - 10,00€ - 10,00€
max)
Commissione su assegno negoziato/richiamato (% -                0,00000% - 10,00€ - 10,00€
min - max)
Aggiornato al 01 Luglio 2014                                                          Pagina 4 di 5
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità,
prelevando l’ intera somma depositata.
La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di
preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere
anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di
corrispondere gli interessi sulle somme depositate.
Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del
vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del
vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Subito dopo l’ integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del
Corticato, CAP 84038 o all’indirizzo e-mail segreteria@sassano.bcc.it), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a:
          Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
           consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della
           Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
          Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente
           può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste
           nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
           conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
           BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
           Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
           internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere
ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti
possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.”

LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati,
degli interessi                 producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo                 Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli
                                effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta                          Data di inizio di decorrenza degli interessi

Aggiornato al 01 Luglio 2014                                                      Pagina 5 di 5
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