FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO STANDARD DI BANCA
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FOGLIO INFORMATIVO relativo al DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO STANDARD DI BANCA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA’ COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano – (SA) - Via Provinciale del Corticato Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017 Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina – (SA) - Via Santa Maria della Misericordia Tel: 0975 1965890 Email: segreteria@sassano.bcc.it / Web: www.bancadisassano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4963- Cod. ABI 8039 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165134 Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’ IVASS al n. D000063154 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n° 415/1996 CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest’ultima le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per chi svolge un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto; la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi); il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 Euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. Aggiornato al 01 Luglio 2014 Pagina 1 di 5
Libretti nominativi Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall’intestatario o da un suo delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo Libretti al portatore Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto può effettuare operazioni. - In base alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007, art. 49 - così come modificato dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011): - il saldo del libretto al portatore deve essere inferiore a 1.000 Euro; - il trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo complessivo sia pari o superiore a 1.000 Euro è consentito solo per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica; le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 Euro; per trasferimenti di importo complessivo superiore a 50.000 Euro, la sanzione è compresa tra il 5 e il 40 per cento dell’ importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000 Euro; - in caso di trasferimento di un libretto al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro trenta giorni, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (le eventuali infrazioni sono punite con un sanzione pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto, con un minimo di 3.000 Euro; per le violazioni superiori a 50.000 Euro, le sanzioni minima e massimo sono aumentate del 50 per cento). CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI MINIMI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO Tasso nominale annuo fisso (al lordo della ritenuta fiscale attualmente 26%) Tasso 0,25% Periodicità di capitalizzazione competenze Annuale (31/12) Minimo liquidabile 0,00€ Nel caso in cui il deposito non abbia avuto CAPITALIZZAZIONE movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo non superiore ad € 250,00 la Banca cessa di inviare la comunicazione periodica ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e cessa altresì di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del deposito. Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni) Aggiornato al 01 Luglio 2014 Pagina 2 di 5
Imposta di bollo sul rendiconto Nella misura stabilita tempo per tempo dall’Amministrazione Finanziaria attualmente: Persone fisiche con giacenza media fino a Esente da bollo 5.000,00 euro Persone fisiche con giacenza media superiore 34,20€ annui a 5.000,00 euro Persone Giuridiche 100,00€ annui La normativa prevede che l’estratto conto si considera in ogni caso inviato almeno SPESE MASSIME una volta all’anno. In caso di invio periodico durate l’anno, l’imposta si applica rapportandola al periodo di rendicontazione (mensile,trimestrale,semestrale,annuale). Tenuta libretto annuale 0,00 € Versamenti 0,00 € Prelevamenti 0,00 € - Comunicazioni ex art. 118 TUB Gratuite - Comunicazioni ex art. 119 TUB on line Gratuite cartacee 1,50 € - Altre comunicazioni 1,50 € - Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata 0,00 € - Copia documentazione 5,00 € per ogni documento Assicurazione annuale 0,00 € importo massimo prelevabile nello stesso Non Stabilito TERMINI DI PREAVVISO E COMMISSIONI MASSIME giorno (disponibile giornaliero) preavviso minimo per prelievi superiori al Non Stabilito disponibile giornaliero commissione sui prelievi, ove consentiti, eccedenti il disponibile giornaliero, senza Non Prevista preavviso COMMISSIONI Rinnovo libretto 0,00% del saldo contabile alla data di rinnovo del libretto minimo 0,00€ massimo 0,00€ Prelevamenti di contante Giorno del prelevamento VALUTE Versamenti di contante Giorno del versamento Aggiornato al 01 Luglio 2014 Pagina 3 di 5
DISPONIBILITA’ SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI Assegni circolari ICCREA Banca 2 giorni lavorativi bancari successivi al versamento Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia 2 giorni lavorativi bancari successivi al Banca d'Italia e titoli similari versamento Assegni bancari stessa filiale: - allo sportello 0 giorni fissi successivi al versamento - tramite sportello automatico 0 giorni fissi successivi al versamento Assegni bancari altra filiale 0 giorni fissi successivi al versamento Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani standardizzati: - su piazza 0 giorni fissi successivi al versamento - fuori piazza 4 giorni lavorativi bancari successivi al versamento Vaglia postali e titoli similari 0 giorni fissi Assegni in euro di conto estero 0 giorni fissi successivi al versamento (assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso banche italiane) VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI Assegni circolari ICCREA Banca 1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia 1 giorno lavorativo bancario successivo Banca d'Italia e titoli similari al versamento Assegni bancari stessa Banca Stesso giorno del versamento Assegni bancari tratti su altra Banca: - su piazza 0 giorni fissi successivi al versamento - fuori piazza 3 giorni lavorativi bancari successivi al versamento Vaglia postali e titoli similari 0 giorni fissi Assegni in euro di conto estero 3 giorni lavorativi succes. a D. Cont. (assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro successivi al versamento intrattenuto presso banche italiane) Assegni in euro tratti su o emessi da sportelli bancari 3 giorni lavorativi succes. a D. Cont. situati all'estero Assegni in divisa tratti su o emessi da sportelli bancari 3 giorni lavorativi succes. a D. Cont. situati all'estero COMMISSIONI SU ASSEGNI Spese assegno impagato (check truncation) 6,00€ Commissione su assegno impagato (check truncation) 0,00€ Spese assegno impagato 25,00€ Commissione su assegno impagato 0,00€ Spese assegno pagato 0,00€ Commissione su assegno pagato 2,00€ Commissione su assegno negoziato/protestato (% - 0,00000% - 10,00€ - 10,00€ min - max) Commissione su assegno negoziato/insoluto (% - min - 0,00000% - 10,00€ - 10,00€ max) Commissione su assegno negoziato/richiamato (% - 0,00000% - 10,00€ - 10,00€ min - max) Aggiornato al 01 Luglio 2014 Pagina 4 di 5
RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l’ intera somma depositata. La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l’ integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del Corticato, CAP 84038 o all’indirizzo e-mail segreteria@sassano.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.” LEGENDA Periodicità di capitalizzazione Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, degli interessi producendo ulteriori interessi. Tasso effettivo Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi Aggiornato al 01 Luglio 2014 Pagina 5 di 5
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