Finanziaria 2008 - Eco incentivi - DOSSIER (Convegno 3 maggio 2008)

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DOSSIER
Finanziaria 2008 - Eco incentivi
     (Convegno 3 maggio 2008)
                      a cura di
       Fabio Sartori – Dottore Commercialista

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DOSSIER Finanziaria 2008 - Eco incentivi

                Detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica

          Riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% dall’Irpef (Imposta sui
          redditi delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sui redditi delle società) concessa per
          interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (non
          valevole per immobili in corso di costruzione) ed in particolare le spese sostenute per:
          1. la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la
          ventilazione, l’illuminazione);
          2. il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
          pavimenti);
          3. l’installazione di pannelli solari;
          4. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

          NB: Nel caso in cui l’intervento sia mera prosecuzione di lavori iniziati a partire dal 2007 sullo stesso
          immobile, per il calcolo del limite massimo detraibile vanno considerati gli importi detratti in anni
          precedenti (ð come agevolazione 36%).

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                                                     LE FONTI NORMATIVE
                Detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica

          Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Art. 1, commi da 344 a 349
          •      per le spese sostenute fino al 31dicembre 2007
          Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) - Art. 1, commi da 20 a 24
          •      proroga l’agevolazione per un triennio fino al 31 dicembre 2010
          •      novità (a partire dal 2008, efficacia non retroattiva per 2007):
                  1. Ripartizione rate da 3 a 10
                  2. Soppresso obbligo dell’attestato di certificazione energetica da parte di un
                     professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito agrario ecc.) per
                     pannelli solari e la sostituzione delle finestre comprensive di infissi
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                                           CHI PUO’ USUFRUIRNE:
                                       SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

          Soggetti interessati: platea dei soggetti beneficiari del 55% molto più estesa di quella del
          36-41% per le ristrutturazioni edilizie, interessando tutti i soggetti passivi Irpef ed Ires.
          Sono ammesse a fruire dell’agevolazione in argomento:
          • i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società
          semplici e gli enti non commerciali;
          • i titolari di reddito d’impresa: imprese individuali, società di persone commerciali
          (Snc, Sas) e società di capitali (Srl, Spa, Sapa) ed enti commerciali;
          a condizione che sostengano le spese per gli interventi di riqualificazione energetica sugli
          edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi
          categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.

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                                           CHI PUO’ USUFRUIRNE:
                                       SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

          Soggetti interessati: fruiscono della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il
          terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore o detentore
          dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei
          lavori nell’ambito “privatistico”: deve trattarsi, cioè, dell’immobile nel quale può
          esplicarsi la convivenza e non di quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o
          professione.
          Fruiscono della detrazione anche i condòmini per gli interventi effettuati sulle parti comuni
          degli edifici.

         NB: verificare la capienza d’imposta del singolo soggetto, tenendo presente, che la detrazione può essere
         usufruita fino ad “azzerare” l’imposta lorda e non può portare all’emersione di un credito d’imposta.
         In situazioni di incapienza può essere utile suddividere il beneficio tra più soggetti (che sostengono le
         spese), come, ad esempio, con un familiare convivente.

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                                           CHI PUO’ USUFRUIRNE:
                                       SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

          Edifici interessati: qualsiasi categoria catastale, come ad esempio edifici residenziali,
          rurali, commerciali, industriali, direzionali ecc. che rispettino i seguenti requisiti:
          • essere esistenti ossia iscritti in catasto, ovvero con richiesta di accatastamento, e
          pagamento dell’Ici, ove dovuta;
          • essere posseduti o detenuti ossia devono essere immobili di proprietà (compresa la
          nuda proprietà), ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria (leasing ð utilizzatore), o
          sui quali si esercita il diritto di usufrutto, uso, abitazione, il comodato ecc..

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                         GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE

                                       Tipo di intervento                                    Spesa             Detrazione
                          (aggiornato con Decreto I.M. 7.4.2008)                            Massima             Massima
         Riqualificazione energetica edifici: con prestazione energetica nei
         limiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’         € 181.818,18          € 100.000
         11 marzo 2008.
         Involucro edifici: interventi riguardanti strutture opache verticali,
         strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
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         comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati determinati
         requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K.
         Installazione pannelli solari: per la produzione di acqua calda per usi
         domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda         € 109.090,90           € 60.000
         in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.
         Sostituzione impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di
         caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di                € 54.545,45           € 30.000
         distribuzione.

          Innovazione della Finanziaria 2008: consente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali
          di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
          all’atto della prima detrazione. Per il 2007 le quote rimangono 3.

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                                              GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

         Per beneficiare della detrazione non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva
             all’Amministrazione Finanziaria (Centro operativo di Pescara), bensì è necessario:
         1)    Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento ai
               requisiti richiesti dal Decreto attuativo del 19.02.07. Casi nei quali non è richiesta l’asseverazione:
                 •     Sostituzione di finestre comprensive di infissi. L’asseverazione può essere sostituita da una
                       “certificazione dei produttori” di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio
                       energetico richiesti dalla norma, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate
                       nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
                 •     Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale del
                       focolare inferiore a 100 kW. L'asseverazione può essere sostituita da una “certificazione dei
                       produttori” delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica
                       che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
                       componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità
                       del prodotto.

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                                              GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

         2)    Acquisire:
         •     l’attestato di certificazione energetica redatto dal tecnico abilitato (che può essere lo stesso che
               redige l’asseverazione) utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province
               autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l’8 ottobre 2005), ovvero,
               in assenza delle predette procedure;
         •     l’attestato di qualificazione energetica con il contenuto previsto nell’allegato A al Decreto attuativo
               19.2.2007;
         NB: la Finanziaria per il 2008 ha semplificato gli adempimenti per la sostituzione delle finestre,
             comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e la sostituzione di pannelli solari le cui spese
             sono sostenute entro il 31 dicembre 2010. Per i detti interventi non è più richiesta l’acquisizione
             della certificazione energetica ovvero dell’attestato di qualificazione energetica.
         3)    Acquisire la scheda informativa contenente i dati di cui al Decreto attuativo 7.4.2008 (cioè: dati
               identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, la
               tipologia di intervento, il risparmio di energia previsto, il costo dell’intervento al netto delle spese
               professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali).

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                                              GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

         4) Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente
         risultare:
            - la causale del versamento,
            - il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
            - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è
              effettuato).
         NB: La previsione del pagamento mediante bonifico bancario o postale è riferita UNICAMENTE ai
         soggetti non imprenditori, cioè alle persone fisiche, soggetti non titolari di reddito d’impresa e enti non
         commerciali.
         Per i titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento: di
         conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, ecc..

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                                              GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

         5) Invio della documentazione all’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)
         Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione deve trasmettere, all’Enea, la seguente
         documentazione:
         • copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica;
         • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
         COME: esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dal quale si ottiene
         una ricevuta informatica; oppure (solo se il termine scade prima del 30.4.2008 o per la complessità dei
         lavori non è possibile l’invio telematico delle informazioni) tramite lettera raccomandata con ricevuta
         semplice al seguente indirizzo (specificando: “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”):
                          ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
                                                                                      sostenibile
                                 Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (ROMA)
         QUANDO: entro 90 giorni dalla fine dei lavori (prima del 30.4.2008 erano 60).
         NB: Per l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni di tempo necessari per l’invio
         della documentazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate ha determinato il dies a quo nel giorno del c.d.
         “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamento.

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                                              GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

         6) Conservazione della documentazione: obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta
         dell’Ufficio:
         • l’asseverazione del tecnico abilitato;
         • la ricevuta dell’invio della documentazione trasmessa all’ENEA;
         • le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
         • la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
         • la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli
         interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
         • la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad
         esempio, locatario).

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                                                              CUMULABILITA’

      E’ consentita la “cumulabilità” di più interventi agevolabili. Esempio: installazione dei pannelli solari e
      sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 riferita ai pannelli solari
      + 30.000 riferita alla sostituzione dell’impianto).

      Qualora gli interventi effettuati siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come nel caso di
      coibentazione delle pareti esterne (rientranti sia nel comma 344 sia nel comma 345), è possibile applicare
      una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all’ENEA il comma di riferimento
      della Finanziaria 2007.
      LIMITE MASSIMO: della detrazione va riferito all’unità immobiliare e va ripartito tra i possessori
      dell’immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta. Esempio: se due coniugi sostengono (ciascuno al 50%) le
      spese per l’installazione di pannelli solari nella loro abitazione, il limite di € 60.000 è suddiviso al 50% tra i 2 soggetti (30.000
      ciascuno).

      DIVIETO DI CUMULO: la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali simili (ad esempio,
      detrazione 36%), salvo che si tratti di incentivi per il risparmio energetico. Il divieto di cumulo è limitato
      all’ambito dell’imposizione diretta ma non si riflette su eventuali agevolazioni IVA.
      N.B. In materia di IVA risultano applicabili le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
      Nello specifico:
      • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali usufruiscono dell’aliquota IVA 10%, tenendo
      presente la limitazione derivante dalla presenza di beni significativi (ð limite del costo della manodopera ex L. n. 488/1999);
      • gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, su immobili di qualsiasi categoria catastale,
      usufruiscono dell’aliquota IVA 10%.

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                                                      DOMANDE FREQUENTI

          1) Domanda
          Sostituendo solo il vetro delle finestre (rispettando sempre il valore U prescritto) si può beneficiare della
          detrazione del 55%?
          Risposta
          Sì, è possibile fruire della detrazione a patto che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U.

          2) Domanda
          Mio marito possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso sostenere le spese
          di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione al posto di mio marito, dato che lui avrebbe un
          reddito incapiente?
          Risposta
          Sì è possibile poiché i soggetti beneficiari della detrazione sono, fra gli altri, anche i familiari conviventi
          con il possessore o detentore dell’immobile, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione
          degli interventi in argomento e che il fabbricato, sul quale gli interventi sono realizzati, sia utilizzato nella
          “sfera privatistica” del convivente.

          3) Domanda
          Tra le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% sono ammesse le opere da imbianchino
          (esempio pitture interne)?
          Risposta
          Tra le spese ammesse alla detrazione del 55%, come chiarito nella Circ. n.36/07, “possono ritenersi
          ricompresse anche quelle sostenute per opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento”.
                                                                                                                 14
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                                                      DOMANDE FREQUENTI

          4) Domanda
          Sono agevolabili le spese sostenute per professionisti intervenuti nella realizzazione dell’opera?
          Risposta
          La risposta è affermativa in quanto l’agevolazione concerne anche le prestazioni professionali necessarie
          alla realizzazione degli interventi compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione
          energetica.

          5) Domanda
          Come si procede nel caso in cui per la realizzazione degli interventi si ottengono dei contributi locali (es.
          dalla Ragione)?
          Risposta
          In tal caso la detrazione si calcola sull’ammontare delle spese sostenute al netto dei contributi ricevuti.

          6) Domanda
          L’importo sul quale calcolare la detrazione è sempre comprensiva di Iva?
          Risposta
          L’importo è comprensivo di Iva solo per le persone fisiche, non soggetti passivi dell’imposta, che non
          possono esercitare il diritto di rivalsa.

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                                      DOMANDE FREQUENTI

7) Domanda
Per fruire della detrazione del 55% è necessaria l’indicazione separata in fattura del costo della
manodopera?
Risposta
A parere dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. n.36/07) si deve ritenere che tale condizione, nonostante il
Decreto di attuazione non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di
risparmio energetico. Pertanto, per fruire della detrazione del 55%, è necessario, a pena di decadenza,
l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata (salvo quanto previsto nella Circ. n.12/08).

                                Per ulteriori quesiti e chiarimenti
                                  di natura fiscale rivolgersi a:

                                                     FABIO SARTORI
                        STUDIO DI CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA E DEL LAVORO
                                 __________________________________________________________________________
                             37030 MEZZANE DI SOTTO, VIA S. GIOVANNI DI DIO n. 23/B
                           Tel. 045.88.80.475 – Fax 045.88.80.475 – Email: segreteria@fabiosartori.net

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