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FIMAA FORMA WEBINAR 7 MAGGIO 2021 LA LOCAZIONE COMMERCIALE Dott. Michele Pizzullo Consulente legale FIMAA Armando Vitali Fondatore di Impresa L’accademia degli immobili commerciali
La prelazione La prelazione può essere convenzionale, ossia concordata dalle parti in forza di un patto espresso (cd. prelazione volontaria), o concessa dalla legge (cd. prelazione legale). I soggetti interessati all’esercizio del diritto di prelazione sono: • il concedente o prelazionante o promittente, ossia il soggetto che concede il diritto di prelazione, che è obbligato a preferire il beneficiario e, quindi, versa in uno stato di soggezione; • il beneficiario o prelazionario, vale a dire il titolare del diritto di prelazione, al quale è riconosciuto un diritto potestativo, il cui esercizio può incidere sulla situazione giuridica del concedente senza che questi possa impedirlo. La prelazione può essere volontaria o stabilita dalla legge.
La prelazione urbana Con l’espressione “prelazione urbana” si intende identificare la prelazione collegata al rapporto di locazione avente per oggetto una costruzione urbana e nell’ipotesi in cui ne sia trasferito il diritto di proprietà, previsto dall’art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per le locazioni di immobili utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività (art. 27 L. 392/1978); dall’art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per le locazioni abitative (prelazione alla quale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 39 della L. 392/1978); infine dall’art. 3 del d.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con L. 23 novembre 2001, n. 410 per quanto riguarda le dismissioni del patrimonio pubblico. Un’altra ipotesi di prelazione urbana è quella regolata dall’art. 40 della L. 392/1978 che sancisce, a determinate condizioni, il diritto di prelazione da parte del conduttore in caso di nuova locazione.
Il soggetto passivo del diritto di prelazione La L. 392/1978, nell’individuare il soggetto su cui grava l’esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore, a volte si riferisce al locatore (art. 38, co. 1 e 4) e altre al proprietario (artt. 38, co. 3, e 39, co. 1). Si rammenta che la veste di locatore può essere legittimamente assunta anche da colui che non è titolare del diritto di proprietà del bene, come nel caso dell’usufruttuario o di chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, sempreché la locazione non sia concessa contro la volontà del proprietario che, invece, pretenda la restituzione del bene perché detenuto senza causa.
Il soggetto attivo del diritto di prelazione Il diritto di prelazione spetta al conduttore, che deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
L’oggetto del diritto di prelazione In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell’immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della L. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi, una quota del bene oggetto del rapporto di locazione, mancando l’identità tra la quota offerta nella “denuntiatio” e l’intero bene condotto in locazione (Cass. n.17992/20). Merita approfondimento l’ipotesi di vendita in blocco o di vendita cumulativa. In specie, per «vendita in blocco» si intende la vendita dell’intero edificio in cui è situato l’immobile locato, ossia una pluralità di immobili, compreso quello locato, che, in base ad elementi di natura oggettiva, risultino strutturalmente e funzionalmente collegati, in modo da costituire un’entità patrimoniale diversa dai singoli immobili che la compongono (Cass. n. 6652/09) o come complesso unitario differente dalla mera somma delle singole unità immobiliari (Cass. n. 655/17). Dalla vendita in blocco va distinta la cd. «vendita cumulativa» che si sostanzia in una vendita, anche con unico atto, avente per oggetto varie unità immobiliari dotate però di una propria autonomia. In tal caso, ricorrendone i presupposti, il conduttore dell’immobile avrà diritto di prelazione.
Il diritto di riscatto e il retratto successorio Il diritto di prelazione legale, ossia riconosciuto al conduttore a norma dell’art. 38 della L. 392/1978, trova specifica tutela nel diritto di riscatto, previsto dall’art. 39 della medesima legge secondo cui, qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’art. 38 oppure indichi un corrispettivo superiore a quello poi risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Pertanto, in difetto di denuntiatio, non può riconoscersi al conduttore diritto al trasferimento del bene, che potrà essere fatto valere unicamente a mezzo dell’esercizio del succedaneo diritto di riscatto, una volta che sia avvenuto il trasferimento a terzi in violazione della prelazione (Cass. n. 25415/17).
Il diritto di prelazione nella locazione commerciale Nella prelazione urbana commerciale, per il combinato disposto degli artt. 27, 35, 38 e 41 della L. 392 del 1978, rientrano gli immobili locati per lo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche, purché comportino contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori e, quindi, con espressa esclusione degli immobili destinati ad attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale.
I limiti sanciti dall’art. 35 della legge 392/1978 A norma dell’art. 35 della L. 392/1978, le disposizioni sulla prelazione e il riscatto, di cui ai predetti artt. 38, 39 e 40 della L. 392/1978, non si applicano ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici (art. 41, L. 392/1978). Il diritto di prelazione, di cui all’art. 38, è altresì escluso nel caso di contratti regolati dall’art. 42 della L. 392/1978, ossia quelli concernenti immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori.
La comunicazione al conduttore (cd. “denuntiatio”) In tema di prelazione urbana, a norma di quanto disposto dall’art. 38 della L. 392/1978, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (cd. “denuntiatio”). Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione, pena la sua inefficacia, senza peraltro richiedere che sia trasmesso al conduttore l’eventuale preliminare concluso con terzi e neppure il nominativo degli stessi, a differenza di quanto previsto, in tema di prelazione agraria, dall’art. 8 della legge 590/1965, modificato dall’art. 8 della L. 817/1971. Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
La natura della “denuntiatio” e della dichiarazione di prelazione Denuntiatio e dichiarazione di prelazione da parte del conduttore hanno natura ricettizia e alle stesse si applica l’art. 1335 c.c., in termini di prova dell’avvenuta conoscenza. Tali atti, secondo quanto previsto dall’art. 38 L. 392/1978, devono essere portati a conoscenza dei rispettivi destinatari mediante notificazione eseguita da ufficiale giudiziario, ma a tale scopo si può fare ricorso a mezzi equipollenti quale la lettera raccomandata A/R (Cass. n. 20807/10), o con atto che, in concreto e univocamente, sia accertato come idoneo a informare il locatore, in modo certo e documentato, della volontà del conduttore e che consenta di verificare la tempestività della comunicazione e del successivo versamento del prezzo (Cass. n. 25415/17). La denuntiatio non è un atto negoziale (non è, pertanto, di per sé produttiva di effetti giuridici), né una proposta contrattuale, ma un atto d’interpello da inviare al conduttore per consentirgli l’esercizio del diritto di prelazione. Né costituisce, pertanto, accettazione di proposta la dichiarazione del conduttore di avvalersi della prelazione e non comporta l’immediato acquisto dell’immobile, ma l’insorgenza per le parti dell’obbligo di addivenire alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo. Il conduttore può rinunciare alla prelazione, ma solo dopo che il suo diritto sia venuto in essere mediante ricezione della denuntiatio.
Conservazione, convalida, rettifica e revoca della “denuntiatio” Sebbene non possa qualificarsi come vera e propria proposta contrattuale, la denuntiatio resta soggetta, nei limiti dell’art. 1324 c.c. che regola le norme applicabili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ai principi valevoli per i contratti, fra i quali quello della conservazione, della convalida e della rettifica del negozio giuridico. La Suprema Corte, a sezione unite, con la sentenza del 4 dicembre 1989, n. 5359, ha ritenuto che dall’indicata natura della prelazione (non qualificabile, pertanto, come proposta contrattuale, e nemmeno come mera informativa di generici intenti destinati ad avviare trattative negoziali, ma quale atto d’interpello, dovuto dal proprietario, nonché vincolato nella forma e nel contenuto) consegue che la suddetta comunicazione del proprietario non è revocabile, in pendenza del termine entro il quale il conduttore può manifestare la volontà di rendersi acquirente, e, a maggior ragione, dopo la dichiarazione di prelazione; consegue altresì che, in caso di inadempienza delle parti a quell’obbligo a contrattare, deve ritenersi consentita la tutela in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c., nel corso delle relative condizioni, trattandosi di norma applicabile indipendentemente dalla fonte, legale o convenzionale, dell’obbligo stesso.
Il trascorso del tempo dalla prima notificazione Con riguardo al tempo in cui va effettuato l’interpello, è stato precisato che nel caso in cui tra la denuntiatio (non seguita da esercizio della prelazione) e la vendita al terzo intercorra un intervallo di tempo tale da far escludere, anche in conseguenza della variazione dei valori monetari, una obiettiva parità fra le condizioni di tale vendita e quelle a suo tempo comunicate al conduttore, ricorre a carico del locatore alienante l’onere di provvedere ad una diversa ed ulteriore denuntiatio, ancorché le condizioni di vendita siano rimaste formalmente immutate rispetto a quelle della pregressa comunicazione, conseguendone in mancanza la sanzione del riscatto a favore del conduttore ex art. 39 della L. 392/1978.
Il diritto di prelazione in caso di sublocazione Quanto alla sublocazione, è stato ritenuto in giurisprudenza (Cass. n. 1261/90) che il diritto di prelazione spetti al subconduttore e non al conduttore quando il secondo non abbia più alcun interesse nella gestione dell’azienda per averla definitivamente ceduta al primo e quando il subconduttore abbia assunto legittimamente tale qualifica secondo la normativa vigente all’epoca del subentro mediante regolare comunicazione al locatore.
Il diritto di prelazione in caso di cessione del contratto In caso di cessione del contratto di locazione il diritto di prelazione spetta al cessionario (Cass. n. 3996/03). Per altro verso, il cessionario del contratto di locazione e insieme dell’azienda sita in detto immobile, il quale sia subentrato all’originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest’ultimo per l’esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per l’esercizio dello stesso diritto, in quanto per effetto della cessione del contratto si attua una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi nel contratto stesso con la conseguenza della sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti ed obblighi del cedente e della opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente (Cass. n. 9095/90).
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale A norma dell’art. 34 della L. 392/1978, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27, (attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, nonché qualsiasi attività abituale e professionale di lavoro autonomo) ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
La rinunzia preventiva del conduttore ai diritti ad esso spettanti L’art. 79 della L. 392 del 1978 è volto ad evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta che essi siano sorti, considerato che solo la rinuncia preventiva ai diritti medesimi sarebbe da ritenere nulla e non gli atti di disposizione compiuti successivamente alla conclusione del rapporto, dopo, cioè, che i diritti medesimi siano stati acquisiti dal conduttore. Deve pertanto ribadirsi che i diritti vantati dal conduttore solo una volta sorti sono disponibili e possono essere oggetto di rinunzia, con o senza corrispettivo a favore del locatore, non ostandovi la tutela di cui al citato art. 79. La dottrina concorda nel ritenere che, se è vietata la rinuncia preventiva al diritto di prelazione e all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, nulla si può frapporre alla rinunzia del diritto che sì attui dopo che questo sia venuto ad esistenza. Tale conclusione è fondata sul rilievo che, per un verso, le pattuizioni dirette a condizionare ex ante l’insorgenza di un diritto sono affette da nullità dal momento che attribuiscono al locatore un vantaggio contrastante con la disciplina legale e, per altro verso, sul fatto che non esiste alcun indice normativo che deponga nel senso dell’indisponibilità del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e radicatisi in capo al conduttore una volta che il rapporto sia concluso (Cass., n. 15373/18).
In quali casi è possibile derogare all’art. 79 della L. 392/1978 Relativamente a questa disciplina, il legislatore è intervenuto con l’art. 18 del d.l. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014, introducendo una sorta di liberalizzazione del mercato per le cd. grandi locazioni ad uso non abitativo, prevedendo per le nuove locazioni (stipulate successivamente al 12/11/2014) la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della L. 392/1978, con particolare riferimento all’art. 79, quando il canone sia superiore ad annui euro 250.000,00 e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale. La deroga può comprendere, quindi, la rinuncia del conduttore al diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 38, e, di conseguenza, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, al diritto di riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa, a norma dell’art. 39, nonché la rinuncia all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ai sensi dell’art. 34 della L. 392/1978.
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