FDS DEL SETTORE AEREO: STOP AL MOD. "SR85" - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

FdS del settore aereo: stop al mod. “SR85”
La sospensione è dovuta in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle pre-
stazioni del Fondo
di Daniele Bonaddio | 3 NOVEMBRE 2020

 Con il Messaggio n. 3951 del 27 ottobre 2020, l’INPS ha comunicato che – a causa dell’emergenza epi-
 demiologica da COVID-19 – è sospeso l’obbligo per i lavoratori di presentare all’INPS il mod. “SR85”. Si
 tratta, in particolare, di un’autocertificazione obbligatoria che i lavoratori beneficiari del Fondo Traspor-
 to Aereo (Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) devono pre-
 sentare all’Istituto previdenziale in caso di rioccupazione all’estero. La sospensione è dovuta in conside-
 razione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del predetto Fondo, pervenute
 negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario.

Premessa
L’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013, ha disposto
che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro au-
tonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normati-
va vigente a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di co-
municazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori.

        Attenzione
        Esistono, tuttavia, dei casi, tra cui la rioccupazione all’estero, in cui l’obbligo di comunicazio-
        ne di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore. Quest’ultimo, a tal fine, è tenu-
        to, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il modello “SR83”.

Il mod. “SR83”
Il mod. “SR83” prevede espressamente che il lavoratore, il quale intenda iniziare una qualsiasi attività
lavorativa retribuita, durante il periodo in cui percepisce la prestazione di CIGS o mobilità ordinaria
personale vettori aerei, deve presentare la comunicazione preventiva (art. 8, comma 5 della Legge
n. 160/1988) alla struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIG.

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        Attenzione
        L’omissione della comunicazione preventiva comporta per il beneficiario la decadenza dal di-
        ritto alla prestazione fin dall’inizio della concessione.

         D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni in Legge n. 160/1988
         Comma 5. “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui
         non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto naziona-
         le della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.

La decadenza dal diritto a percepire l’integrazione salariale straordinaria comporta la decadenza, con
decorrenza all’inizio della concessione, anche dalla prestazione integrativa erogata dal Fondo del
Trasporto Aereo ex art. 1-ter, lett. b) della Legge n. 291/2004, stante l’accessorietà della prestazione
integrativa con la CIGS.

        Ricorda
        Pertanto, il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, durante il
        periodo in cui è percepita la prestazione di integrazione salariale e il trattamento integrativo a
        carico del Fondo Trasporto Aereo, deve presentare la comunicazione preventiva indirizzando-
        la come di seguito indicato:
        - alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
        - alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che
        eroga la prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo.

Il mod. “SR85”
Poiché la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza del predetto obbligo di comuni-
cazione, non si è rivelata sufficiente, in taluni casi, a scongiurare il rischio di comportamenti omissivi
da parte dei lavoratori, l’Istituto previdenziale ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

        Attenzione
        Si tratta, in particolare, del mod. “SR85” che deve essere inviato entro il 31 dicembre di cia-
        scun anno. Con tale modello il lavoratore attesta di:
        - non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero;
        - indica i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della prestazione erogata
        dall’Istituto.

È comunque prevista la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione
non pervenga entro il termine prescritto.
Qual è la differenza tra il mod. “SR83” e il mod. “SR85”?
   l’autocertificazione di nuova attività lavorativa (modulo SR83) è rilevante ai fini della decadenza
     dalle prestazioni principali del trattamento di CIGS, mobilità, ASpI, NASpI, con relativa prestazio-

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     ne integrativa, nonché dell’integrazione di durata per i lavoratori del settore aereo o aeroportua-
     le;
   l’autocertificazione contenuta nel modulo SR85, invece, incide sulla sospensione della prestazio-
     ne pubblica di riferimento nonché su quella integrativa del Fondo Trasporto Aereo.

Invio telematizzato dei modelli
Con il Messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019, l’INPS è intervenuto a riguardo delle prestazioni finanzia-
te dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FSTA), per rendere noto che le comuni-
cazioni preventive di:
   nuova attività lavorativa per il personale del settore aereo;
   autocertificazioni di attività lavorativa all’estero e per la salvaguardia delle certificazioni aereo-
     nautiche;
dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell’Istituto.
         Telematizzazione dei modelli
            Comunicazioni di nuova attività lavorativa dei lavoratori del settore aereo intrapresa sia
              durante il periodo di fruizione dei trattamenti di CIGS, indennità di mobilità ordinaria, di
              NASPI e delle correlate prestazioni integrative della misura, sia in corso di fruizione della
              prestazione integrativa della durata (modello “SR83”).
            Le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero del personale dei vettori aerei (model-
              lo “SR85”).
            Le autocertificazioni per il mantenimento delle certificazioni e delle abilitazioni aereo-
              nautiche al pilotaggio (modello “SR85”).

In caso di mancata presentazione del modello “SR85”, relativo alle autocertificazioni di rioccupa-
zione all’estero e di conseguimento, ripristino o rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del perso-
nale pilota, le Strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione
pubblica di riferimento (CIGS, Mobilità, NASpI) e della connessa prestazione integrativa della misura o
della prestazione integrativa della durata e, contestualmente, inviano agli interessati la richiesta di
documentazione presso la residenza risultante negli archivi dell’Istituto.

Sospensione del mod. “SR85”
Tuttavia, il grave disagio sociale che il settore sta attraversando impone l’esigenza di contemperare
l’attuale meccanismo di erogazione delle prestazioni del Fondo con la sempre più forte e pressante
domanda di prestazioni, attraverso una revisione di alcuni adempimenti che possono impedire di
fornire una risposta rapida ed efficace alla crisi sociale ed economica generata dalla eccezionalità de-
gli eventi in corso.

        Attenzione
        Pertanto, in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni
        del Fondo, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, e della
        conseguente necessità di pervenire ad una rapida definizione delle stesse, evitando adempi-
        menti che aggravino l’iter istruttorio senza poter concretamente perseguire le finalità alle qua-

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        li sono rivolti, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinata-
        ri di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportua-
        le riferite all’anno 2020.

Tuttavia, permane in ogni caso in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal
diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

CIGS per cessazione attività nel settore aereo
Con il Messaggio n. 3922 del 26 ottobre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la gestione
della CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’art.
94 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020,
successivamente novellato dall’art. 20 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con mo-
dificazioni in Legge n. 126/2020.

Decreto Agosto
L’art. 20 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020,
novellando l’art. 94 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, estende il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore
aereo, in possesso di particolari requisiti, che:
   hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020;
   non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento della sottoscrizione dell’accodo
     previsto dalla norma.

        Approfondimenti
        In particolare, il citato art. 20, agendo sui primi due commi dell’art. 94 del D.L. n. 18/2020:
        - incrementa di 190,2 milioni di euro, per l’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà
        per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
        - prevede, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015 e nel limite complessivo di 9,8
        milioni di euro per l’anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l’anno 2021, la concessione – dal
        17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 – del trattamento straordinario di integrazione sa-
        lariale in favore delle aziende del settore aereo in possesso del Certificato di Operatore Aereo
        (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale

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        dell’aviazione civile (ENAC), a condizione che le medesime aziende cessino l’attività produttiva
        nel corso dell’anno 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali alla data della
        stipulazione dell’accordo previsto dalla norma.
        Per l’autorizzazione al trattamento di CIGS – della durata massima di 10 mesi – è necessaria
        la preventiva sottoscrizione, in sede governativa, di un accordo stipulato presso il Ministero
        del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture e dei
        trasporti e dello Sviluppo economico, nonché della Regione o delle Regioni interessate.

Occorre altresì che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
   sussistano prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa;
   vengano posti in essere, dalla Regione o dalle Regioni interessate, specifici percorsi di politica at-
     tiva del lavoro secondo le modalità indicate nell’accordo sottoscritto in sede governativa.

        Novità
        Il “Decreto Agosto”, inoltre, prevede che:
        - il trattamento di CIGS venga pagato direttamente dall’INPS;
        - il trattamento di CIGS non soggiace all’obbligo del pagamento del contributo addizionale di
        cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Si ricorda, altresì, che i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versa-
re al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione sala-
riale.

Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo appo-
sito codice evento:
   142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020.

        Novità
        La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liqui-
        dazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “142”, con emissione dei
        pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto:
   sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF;
   sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanzia-
     mento dedicato a tale misura.

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        Riferimenti normativi
   Legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8, comma 5
   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
   Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1-ter, lett. b)
   D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, artt. 4 e 22
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 94
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 20
   INPS, Messaggio 26 ottobre 2020, n. 3922
   INPS, Messaggio 27 ottobre 2020, n. 3951

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