Webinar Riforma dello sport quali scenari per i lavoratori sportivi - Fabio Romei Damiano Lembo
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Webinar Riforma dello sport quali scenari per i lavoratori sportivi Fabio Romei Damiano Lembo Commissione Società e Associazioni sportive 1 aprile 2021
Dott. Fabio Romei
DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.36 attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Gazzetta Ufficiale numero. 67 del 18 marzo 2021) DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.37 attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (Gazzetta Ufficiale numero. 67 del 18 marzo 2021) DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.38 attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Gazzetta Ufficiale numero. 68 del 19 marzo 2021) DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.39 attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Gazzetta Ufficiale numero. 68 del 19 marzo 2021) DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N.40 attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Gazzetta Ufficiale numero. 68 del 19 marzo 2021)
RIFORMA DELLO SPORT entrata in vigore 1.07.2022 ➢ Viene fissato il principio ai sensi del quale è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo ➢ Tra i «lavoratori sportivi vengono esplicitamente citati «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara» ➢ Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: Lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA) ➢ Viene disciplinata una nuova categoria di «volontariato sportivo» rappresentato dalle «prestazioni sportive amatoriali»
RIFORMA DELLO SPORT entrata in vigore 1.07.2022 art.25 - lavoratore sportivo art.29 - amatore atleta,allenatore,istruttore, mette a disposizione il proprio tempo e direttore tecnico,direttore le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e sportivo,preparatore atletico e direttore gratuito, senza fini di lucro, neanche di gara indiretti, ma esclusivamente per finalità senza distinzione di genere amatoriali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita attività sportiva verso corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali
LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – DISCIPLINA ATTUALE ART. 67, comma 1, T.U.I.R. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – DISCIPLINA ATTUALE ART. 67, comma 1, T.U.I.R. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: lett. m) : ➢ Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto; ➢ I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
LA TASSAZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI – DISCIPLINA ATTUALE Art. 69 Tuir – Premi, vincite e indennità Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
PRESUPPOSTI PER L’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI RIMBORSI SPESE Deve trattarsi di spese regolarmente documentate Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all’alloggio Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale
RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014 Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità Chilometrica Non assume, invece, rilevanza la sede dell’organismo erogatore.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO Principio di cassa – anno solare NESSUNA RITENUTA FINO A 10,000 EURO Non concorrono a formare il reddito del percettore DA 10,000 A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23% Non concorrono a formare il reddito del percettore. 30,658,28 EURO Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 23% OLTRE 30,658,28 EURO Concorrono alla formazione del reddito del percettore
Art. 25 Lavoratore Sportivo 1. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionisti co o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29. 2. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presi dente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 4. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54 -bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applica no, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO Atleta UOMO O DONNA Allenatore Istruttore E’ LAVORATORE SPORTIVO Direttore Tecnico SETTORE PROFESSIONISTICO O Direttore Sportivo DILETTANTISTICO Preparatore atletico Direttore di gara VERSO UN CORRISPETTIVO AL FUORI DELLE ESERCITA L’ATTIVITA’ SPORTIVA PRESTAZIONI AMATORIALI
LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO Lavoro subordinato Lavoro autonomo Collaborazione Lavoro occasionale coordinata e (PrestO D.L. n.50/17) continuativa (art.409 co.1 n.3 c.p.c.)
LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO» Disciplina speciale che ricalca la L.91/81: non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo contratto a termine fino a 5 anni possibilità di clausole compromissorie divieto di clausole di non concorrenza
LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «CO.CO.CO.» Per effetto dell’abrogazione delle co.co.co. in deroga ex art.2 co.1 D.Lgs.81/15 • D. Lg.vo n.81/2015 art.2 : in ambito sportivo dilettantistico a far data dal 1/1/2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro [esclusivamente] prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente [in relazione ai tempi e ai art.409 co.1 n.3 c.p.c. luoghi di lavoro ] la collaborazione coordinata * modifiche introdotte dalla L. 3 novembre 2019 e continuativa presuppone n. 128 di conversione del D.L. 101/2019 autonoma organizzazione l’art.2 comma II lett.d) introduce una deroga del lavoro da parte del per le collaborazioni rese a fini istituzionali in collaboratore nel rispetto favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed EPS e delle modalità di riconosciute dal Coni , come individuati e coordinamento stabilite di disciplinati dall’art.90 L.289/02 comune accordo tra le parti • Min. Lav. Interpello 6/2016 estensione CONI, FSN,DSA,EPS
LE PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI
ART 29 - PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusiva mente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
ART 29 - PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI 2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per l’intero importo.
ART 29 - PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI 3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il “nuovo” art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi … se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente ..... didattica, preparazione e escluse le prestazioni di lavoro escluse le prestazioni di lavoro requisito soggettivo assistenza subordinato autonomo professionale • ASD/SSD, • nelle discipline • etero-direzione riconosciute • professione • FSN,DSA/EPS • rese da amatori abituale ancorché • fino a 10.000 euro • potere non esclusiva • Indennità di trasferta disciplinare • rimborsi forfettari • Lavoro autonomo • art.35co.6 D.L.207/08 • premi e compensi • disposizione delle conv.l.14/09 - occasionali in energie lavorative • Lavoro autonomo estensione FSN,DSA,EPS relazione ai risultati occasionale anche per co.co.co. A/G ottenuti nelle competizioni sportive • co.co.co. art.409 co.1 n.3 c.p.c. • collaborazioni coordinate continuative A/G fino a 10.000 euro • PrestO
LA RIFORMA DELLO SPORT TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE
TRATTAMENTO TRIBUTARIO Per qualsiasi tipologia di NO TAX AREA Fino rapporto di lavoro sportivo a 10.000 € settore dilettantistico
- Indennità di trasferta REDDITI DIVERSI - Rimborsi forfetari di spesa (ART. 67 TUIR) - Premi - Compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, primo periodo TUIR per “premi” e “compensi” erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
D.Lgs. n.36/2021 – art.35 trattamento pensionistico subordinati (tutti) + autonomi e autonomi, occasionali e co.co.co. co.co.co. settore professionistico settore dilettantistico Fondo Pensione lavoratori gestione separata INPS contribuzione sportivi INPS – ex Fondo pensione graduale e articolata in base alle sportivi professionisti posizioni assicurative dei lavoratori
D.Lgs. n.36/2021 – art.35 trattamento pensionistico AUTONOMI SETTORE DILETTANTISTICO 2022 2023 2024 2025 GESTIONE SEPARATA INPS ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME OBBLIGATORIE 10% 10% 10% 10% CO.CO.CO. e OCCASIONALI 20% 24% 30% 33% non assicurati presso altre forme obbligatorie AUTONOMI 15% 20% 22% 25% non assicurati presso altre forme obbligatorie
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Si ringrazia Fiscosport per la condivisione del materiale didattico utilizzato
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