AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ARPAL - PUGLIA

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AGENZIA REGIONALE PER LE
                                                        POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
                                                        ARPAL - PUGLIA

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        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84 del 26 febbraio 2021

  Rinnovo autorizz. esonero parziale ex art. 5, comma 3, L. 68/99 e D.M. 357/2000. HILTI ITALIA Spa,
  P.Iva 00822480158, con s.l. in Sesto San Giovanni (MI) e U.O. in Lecce. Periodo dal 01.01.2021 al
  31.12.2021 per n. 1 unità lav.

L’anno 2021, addì 26 del mese di febbraio, presso la sede territoriale dell’ARPAL Puglia,

                        La Dirigente UU.OO. Coordinamento Servizi per l’Impiego
                                             ARPAL PUGLIA
                                     dott.ssa Alessandra PANNARIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal dott. Pierpaolo MIGLIETTA, Responsabile del Coordinamento
territoriale dei Servizi per l’impiego dell’ambito provinciale di Lecce, ivi incluso dell’Ufficio Collocamento
Mirato disabili

Visti
 ▪ l’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 ▪ la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, avente ad oggetto “Norme in materia di politica regionale
      dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, che
      all’art. 7 istituisce l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia), quale ente
      tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze
      in materia di politiche attive per lavoro;
 ▪ l’art. 6, comma 2, lett. a) della L. R. 29/2018 che assegna l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive
      del Lavoro (ARPAL Puglia), le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per il collocamento mirato dei
      disabili di cui alla L. 68/99;
 ▪ lo Statuto dell’ARPAL Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio
      2019, n. 91;
 ▪ l’Atto di Organizzazione dell’ARPAL Puglia adottato con Determinazione del Commissario
      Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019 e successivamente approvato con deliberazione della
      Giunta regionale del 21 febbraio 2019, n. 318;
 ▪ gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 ▪ l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
      tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 ▪ l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
      applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici; Visto l'Atto Dirigenziale n. 308 del
      20 marzo 2019 della Regione Puglia – Sezione Personale e Organizzazione di assegnazione del
      personale dei Centri per l'Impiego all'ARPAL PUGLIA;
Visti inoltre
 ▪ la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed, in particolare, l’art. 5
      comma 3, dove si stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
      speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili,
      possono, su loro richiesta, essere esonerati dall’obbligo dell’assunzione a condizione che versino al
      Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui all’art. 14 della medesima legge, un contributo
      esonerativo nella misura di € 30,64 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile
      non occupato;                                                                                                2
 ▪ la Legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, art. 48, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14
      della L. 68/99, istituisce il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;
 ▪ il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri
      parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68” che stabilisce che il
      competente servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza di
      almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b)
      pericolosità connaturata al tipo di attività; c) particolare modalità di svolgimento dell’attività
      lavorativa;
 ▪ quanto previsto dallo stesso Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 che, in assenza di mansioni
      compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, consente al
      servizio competente di poter autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima
      del 60% della quota di riserva, elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della
      sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
 ▪ il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 di adeguamento degli importi dei contributi e delle
      maggiorazioni previste per l'esonero parziale di cui trattasi;
 ▪ Visto, infine, il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
      delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
      rapporto di lavoro e pari opportunità”;

Dato atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 20 settembre 2019, l’Arpal
Puglia ha adottato le “Linee guida operative per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego e
degli Uffici territoriali delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre
categorie protette ai sensi della l. 68/99”;

Dato atto inoltre che, in attuazione dell’art. 1, commi 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
dell’art. 10, comma 7, della Legge regionale n. 29/2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, la Regione Puglia
è subentrata nella gestione diretta delle funzioni inerenti il mercato del lavoro, prevedendo l’istituzione
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) che esercita le proprie funzioni a
far data da 07.03.2019, giusta Deliberazione della Giunta del 7 marzo 2019, n. 409;

Richiamati:
 ▪ l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e
     Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego all' ARPAL Puglia;
 ▪ l’atto dirigenziale n. 481 del 01.12.2020 di affidamento dell'incarico dirigenziale della Direzione
     territoriale dell'Unità operativa “Coordinamento Servizi per l'impiego" dell'ambito di Brindisi-
     Taranto e, ad interim, degli ambiti territoriali Bari-Bat, Lecce e Foggia, alla dott.ssa Alessandra
     Pannaria;
 ▪ l'Atto dirigenziale n. 57 del 20 maggio 2019 di conferimento dell'incarico di P.O. in qualità di
     Responsabile dei Servizi per l’impiego dell’Ambito territoriale di Lecce, ivi incluso dell’Ufficio
     Collocamento Mirato Disabili, al dott. Pierpaolo MIGLIETTA;
 ▪ l’Atto dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019 con cui sono state conferite ai titolari di P.O. alcune
     deleghe di competenza dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1 bis del d.lgs.
     165/2001 e dell’art. 5, comma 1 della L. 241/1990;

Considerato che
▪   con differenti provvedimenti già emanati nel corso degli anni precedenti e, da ultimo, con
    determinazione dirigenziale n. 225 del 9 luglio 2020, la società HILTI ITALIA Spa, avente Partita
    IVA/C.F. 00822480158, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e unità operativa in Lecce, è stata
    autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 3, della Legge 68/99, al rinnovo
    dell’esonero parziale fino al 31.12.2010 per n. 1 (una) unità lavorativa;
▪   con istanza anticipata tramite mail in data 09/02/2020, e successivamente perfezionata ed
    integrata con nota ns prot. n. 6823 del 23.02.2021 la società HILTI ITALIA Spa, avente Partita
    IVA/C.F. 00822480158, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e unità operativa in Lecce, ha
    richiesto al competente Ufficio dell’Ambito provinciale di Lecce un ulteriore rinnovo del                    3
    provvedimento autorizzatorio di esonero parziale di cui al richiamato art. 5, comma 3, Legge 68/99
    per n. 1 (una) unità lavorativa, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

Considerato inoltre che
 ▪ la richiesta dell’esonero parziale formulata risulta motivata dal sussistere delle condizioni previste
    dal comma 1, art. 3, D.M. n. 357/2000, e che, pertanto, rispetto alle precedenti autorizzazioni, non
    risultano intervenute variazioni delle caratteristiche dell’attività svolta nell’unità produttiva
    operante nell’ambito territoriale di Lecce, con conseguente difficoltà ad effettuare inserimenti
    mirati;
 ▪ dalla documentazione in atti risulta che la società si trova nelle condizioni giuridiche per avanzare
    richiesta di rinnovo del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale degli obblighi ex lege
    68/99 nella misura richiesta di n. 1 (una) unità lavorativa, poiché continuano a persistere le
    condizioni previste dall’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare l’autorizzazione all’esonero parziale ex art. 5, comma 3 della L.
68/99 alla società HILTI ITALIA Spa, avente Partita IVA/C.F. 00822480158, con sede legale in Sesto San
Giovanni (MI) e unità operativa in Lecce, nella misura di n. 1 (una) unità lavorativa, per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021, ossia per un totale complessivo di n. 254 (duecentocinquantaquattro)
giornate lavorative;

Dato atto infine che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
è il Responsabile dei Servizi per l’impiego dell’Ambito territoriale di Lecce, ivi incluso dell’Ufficio
Collocamento Mirato Disabili, dott. Pierpaolo MIGLIETTA;

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario approvare il provvedimento di rinnovo all’esonero
parziale di cui all’art. 5, comma 3, L. 68/99, per n. 1 (una) unità lavorativa dal 01.01.2021 fino al
31.12.2021, ossia per n. 254 (duecentocinquantaquattro) giornate lavorative, mediante il pagamento
del contributo esonerativo determinato nella misura complessiva di Euro 7.782,56 (30,64x254x1), e di
disporre l’accertamento in entrata della suddetta somma per il tramite del competente Ufficio
regionale.

                                            Tutto ciò premesso
                            Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
                   e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018
                                          Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Agenzia.

                       La Dirigente UU.OO. Coordinamento Servizi per l’Impiego

Vista l’istruttoria espletata,
Ritenuto di dover provvedere in merito,                                                                          4

                                                 DETERMINA
1. di prendere atto e confermare quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
   condiviso;
2. di autorizzare il rinnovo dell’esonero parziale degli obblighi occupazionali ex art. 5, comma 3, della
   L. 68/99, dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, ossia per un totale complessivo di n. 254
   (duecentocinquantaquattro) giornate lavorative, alla società HILTI ITALIA Spa, avente Partita
   IVA/C.F. 00822480158, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e unità operativa in Lecce nella
   misura di n. 1 (una) unità lavorativa;
3. di dare atto che, ai fini dell’autorizzazione all’esonero parziale ed al conseguente assolvimento degli
   obblighi occupazionali di cui alla L. 68/99, la società HILTI ITALIA Spa, avente Partita IVA/C.F.
   00822480158, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e unità operativa in Lecce, dovrà versare
   al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 68/99, il
   contributo esonerativo giornaliero di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, con riferimento al
   periodo autorizzato dal 01.01.2021 al 31.12.2021, ossia per n. 254 (duecentocinquantaquattro)
   giornate lavorative, determinato nella misura complessiva di Euro 7.782,56 (30,64x254x1);
4. dare altresì atto che, il versamento del contributo esonerativo così come determinato, dovrà essere
   effettuato in due rate semestrali posticipate, 1ͣ rata dell’importo di Euro 3.891.28 con scadenza 16
   luglio 2021 e 2ͣ rata dell’importo di Euro 3.891.28 con scadenza 16 Gennaio 2022, mediante
   bonifico bancario intestato a REGIONE PUGLIA - cod. IBAN: 1T51C0306904013100000046029 -
   avendo cura di specificare la seguente causale del versamento “P.Iva __________________- 1°
   semestre/2°semetre anno 2021 - contributo esonerativo ex art. 5, comma 3, L. 68/99 per n. 1 unità
   lavorativa nell’ambito provinciale di Lecce”;
5. di stabilire che la succitata società dovrà fornire all’ARPAL PUGLIA - Coordinamento territoriale
   Servizi per l’impiego - Ambito provinciale di Lecce, nonchè alla Regione Puglia - Sezione Promozione
   e Tutela del Lavoro – Ufficio Politiche Attive per il lavoro, prova dell’avvenuto versamento tramite
   notifica contestuale ai seguenti indirizzi:
   - arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it;
   - collocamentomirato.lecce@ pec.rupar.puglia.it;
   - ufficio.politicheattive@ pec.rupar.puglia.it;
6. di disporre sin da ora che, in caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo
   dovuto entro e non oltre le scadenze sopra riportate (16 luglio 2020 e 16 gennaio 2021),
   troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art, 5, comma 5, della Legge n. 68/99, e che, a tal fine,
   in caso di mancato pagamento, l'ARPAL Puglia comunicherà l'avvenuta apertura del procedimento
   sanzionatorio nei confronti della società alla competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro –
   Ufficio Politiche Attive per il Lavoro, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;
7. di dare atto che, a seguito della presente autorizzazione dirigenziale, che individua nella Società
   autorizzata un debitore certo, la Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - Ufficio
   Politiche Attive per il Lavoro adotterà una determinazione di accertamento in entrata sui capitoli di
   bilancio di propria competenza;
8. di notificare a mezzo PEC copia del presente provvedimento alla società richiedente l’esonero
   parziale, nonché all’Ufficio Collocamento Mirato Disabili della Città Metropolitana di Milano, ai fini
   degli adempimenti di competenza;
9. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Sezione Promozione e
   Tutela del Lavoro – Servizio Politiche Attive per il lavoro (ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it)
per gli adempimenti di cui al precedente punto 7);
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale ARPAL Puglia
    https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio”;
11. di comunicare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e
    ss.mm.ii., è il Responsabile dei Servizi per l’impiego dell’Ambito territoriale di Lecce, dott. Pierpaolo
    MIGLIETTA, e che il responsabile del provvedimento è la Dirigente dell’Unità Operativa di
    Coordinamento dei Servizi per l’impiego dell’ARPAL Puglia, dott.ssa Alessandra Pannaria;
12. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria
    sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL          5
    Puglia;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii.

Il Responsabile Ufficio Collocamento Mirato Disabili                    MIGLIETTA
                                                                        PIERPAOLO
Ambito territoriale di Lecce                                            26.02.2021
                                                                        07:58:53 UTC
(dott. Pierpaolo Miglietta)

Il presente provvedimento redatto in un unico originale risulta composto di n. 5 pagine.

                    Il Dirigente UU.OO. Coordinamento Servizi per l'Impiego
                             (dott.ssa Alessandra Pannaria)

                                            PANNARIA
                                            ALESSANDRA
                                            26.02.2021
                                            08:08:51 UTC
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