FAQ aggiornate al 14.10.2020 - Federpesca
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FAQ aggiornate al 14.10.2020 Decreto Direttoriale n°9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori pesca marittima e acquacoltura. 1) DOMANDA: I soci di cooperativa della pesca, esercenti attività di allevamento molluschi bivalvi, iscritti alla Camera di Commercio, affidatari, ma non titolari, di un’area attribuita in concessione dalla Regione Emilia Romagna alla cooperativa, privi di natante con V Categoria, possono presentare comunque la domanda allegando autocertificazione "settore acquacoltura IMPIANTO". RISPOSTA: Si, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sia impresa di acquacoltura iscritta alla camera di commercio come acquacoltura e che abbia un reddito con fatturato prevalente proveniente da attività di acquacoltura, come previsto nella normativa di riferimento. 2) DOMANDA: con riferimento alla domanda di contributo per la misura in oggetto, può essere indicata alla voce “e-mail” (sia nella dichiarazione cartacea allegata alla domanda, sia nel campo pertinente della domanda on line) la stessa mail per diversi soggetti in modo da poter monitorare più facilmente gli esiti delle domande oppure è necessario indicare un solo indirizzo mail univoco per ogni domanda. RISPOSTA: Si, in caso di invio delle domande da parte di consulenti si può utilizzare un'unica mail per più imprese. 3) DOMANDA: una domanda presentata in maniera non precisa può essere “sanata” presentando una nuova domanda sostitutiva. RISPOSTA: Si, è possibile inserire una nuova richiesta per sanare una domanda inviata erroneamente. Ai fini della valutazione della pratica verrà considerato solo l'ultimo invio. 4) DOMANDA: viene evidenziato il caso in cui una società semplice agricola operante nel settore acquacoltura (allevamento di mitili) sia socia di una cooperativa la quale cooperativa è titolare di concessione regionale di specchio di mare. Il socio società semplice è titolare dell’affidamento in gestione di una porzione del vivaio. Nella compilazione della domanda occorre selezionare “Impianto” oppure “Unità di V categoria”. Per meglio dire non è stata compresa la differenza tra le due scelte ed il criterio da seguire nella predetta scelta tra le due alternative.
RISPOSTA: Il contributo è destinato alle imprese di pesca e acquacoltura. Pertanto, se si tratta di impresa iscritta alla camera di commercio, come acquacoltura ma non armatrice di Unità di V categoria e con reddito prevalente proveniente da acquacoltura, è ammissibile. Si deve inserire selezionando la voce impianti e compilando i dati che richiede il sistema compreso il valore del fatturato. Dove reca “denominazione“, se impresa individuale, si può mettere il nome e cognome. 5) DOMANDA: nel caso in cui una società abbia più motopesca iscritte in compartimenti diversi, è possibile presentare un’unica istanza e un’unica dichiarazione, andando naturalmente ad inserire due Direzioni Marittime? RISPOSTA: Si possono inserire tutte e due le unità indicando le diverse direzioni marittime. 6) DOMANDA: Nel campo dei dati anagrafici riferito al numero di iscrizione al registro imprese si deve riportare il codice fiscale dell'impresa, in quanto da tempo costituisce il numero di iscrizione, oppure si intende il numero REA? RISPOSTA: Si, ma è importante evidenziare la data di iscrizione. 7) DOMANDA: una volta stampata la ricevuta non si è salvato il campo relativo alla Direzione Marittima che, quindi nella ricevuta ricezione domanda, risulta vuoto. E’ un campo indispensabile, tenendo conto che tutti gli altri campi ed allegati sono stati compilati, e quindi la domanda può andare avanti regolarmente, oppure questa mancanza può arrivare a invalidare la domanda? RISPOSTA: la domanda può ritenersi inviata correttamente, non è necessario integrarla o ripresentarla. 8) DOMANDA: il consenso al trattamento dei dati non è riportato sul facsimile e non è previsto sul form on line; si chiede se bisogna inoltrare una nuova richiesta aggiungendo sulla dichiarazione sostitutiva il consenso al trattamento dei dati. RISPOSTA: no, per l'invio del trattamento dei dati personali non è necessario presentare una nuova domanda. Sarà sufficiente inviare una comunicazione all'indirizzo pec: aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto il numero di pratica assegnato dal sistema. 9) DOMANDA: Nell'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi in oggetto si sono commessi degli errori: 1) per la ditta xxxxxxx, codice fiscale xxxxxxx armatrice di 2 motopescherecci, è stata inviata una domanda per ogni singola imbarcazione da pesca, invece che un'unica domanda con l'inserimento delle due imbarcazioni da pesca 2) Per la ditta xxxxxx, codice fiscale xxxxxx armatore di n. 2 imbarcazioni da pesca, è stata inserita nella domanda una sola imbarcazione. E’ possibile rinviare per le ditte sopra menzionate una nuova domanda correttiva e considerare nulle quelle inviate?
RISPOSTA: 1) per la ditta xxxxx non è necessario inviare nessuna altra richiesta a correzione o integrazione in quanto lo stesso armatore può presentare singole domande per ciascun peschereccio armato. L'invio di un'unica domanda per più pescherecci è solo una scelta che può fare l'impresa se lo ritiene più comodo. 2) Per la ditta xxxxxx, considerato quanto sopra specificato, si può provvedere all'invio di una nuova domanda solo per l'unità da pesca non inserita nella prima istanza. 10) DOMANDA: è possibile presentare l'istanza di contributo da parte dell'armatore che ha ceduto l'unità successivamente all'entrata in vigore del presente decreto? RISPOSTA: al contributo ha diritto l'impresa che era armatrice del natante alla data del 3 giugno. Pertanto dovrà essere presentata domanda esclusivamente per l'unità da pesca di cui il richiedente era armatore alla data del 3 giugno 2020. 11) DOMANDA: la Cooperativa xxxx è autorizzata anche all'esercizio della Pesca in acque interne con Autorizzazioni Provinciali/Regionali. All'inizio dell'anno, da fatturato, l'attività prevalente è stata proprio quella delle acque interne per poi proseguire con le acque marittime, ma proprio a causa del Covid-19 le imbarcazioni da pesca marittima hanno ridotto quasi a quota zero l'attività di produzione. E’ possibile richiedere il contributo per le Unità da pesca marittima senza ovviamente richiedere successivamente quello per le acque interne (Art. 3 Decreto MIPAAF Prot. 9010471 del 17/7/20) o sono due pratiche con Iter diversi? RISPOSTA: la prevalenza del reddito è uno dei requisiti di ammissibilità. Pertanto se non è soddisfatto il requisito che il reddito prevalente derivi dalla pesca marittima, non è possibile presentare istanza per le unità da pesca. Per i contributi previsti per le acque interne sarà la Regione competente eventualmente ad emanare il bando per la concessione dei contributi. I due iter sono differenti. 12) DOMANDA: per la compilazione della domanda per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto di cui all’art.78 comma 2 del DL 17/03/2020 (emergenza covid-19), il fatturato medio del triennio 2017/2019, non essendo indicato in dichiarazione dei redditi trattandosi di società semplice agricola (impresa acquacoltura), occorre prendere a riferimento il volume d’affari dichiarato ai fini Iva nelle dichiarazioni Iva del triennio considerato? RISPOSTA: si i dati della dichiarazione Iva sono equivalenti a quelli indicati in bilancio. 13) DOMANDA:1) in caso di attività di MITILICOLTURA con più impianti in concessione, occorre presentare più' domande? 2) il rimborso è per impianto o per contribuente? RISPOSTA: Se per ogni impianto si detiene una gestione fiscale separata e, pertanto ogni impianto produce un proprio fatturato con propri bilanci e dichiarazioni dei redditi, si può presentare istanza
per ciascun impianto, inserendo più domande. Qualora la gestione fiscale dell'impresa fosse unica per tutti gli impianti, quindi con un unico fatturato prodotto da tutti gli impianti gestiti, si deve presentare una Ministero delle politiche agricole singola istanza. 14) DOMANDA: varie società di acquacoltura hanno ricevuto in sub-concessione delle aree lagunari nella laguna di Venezia; alcune hanno vari appezzamenti assegnati con lo stesso disciplinare, li devo considerare come impianti diversi o posso fare una richiesta unica? RISPOSTA: in questo caso è una sola domanda in quanto il fatturato di tutti gli impianti è unico. 15) DOMANDA: Il bando può essere presentato da una società cooperativa che esercita l'attività di "Pesca in acque interne"? Ha come attività prevalente l'attività di pesca in acque intere e lagunari e attività secondaria Acquacoltura. Non utilizza imbarcazioni di V categoria. RISPOSTA: No, l'acquacoltura deve essere l'attività prevalente della società. Per le acque interne sarà eventualmente la Regione competente ad emanare il proprio bando 16) DOMANDA: si chiede cosa indicare nel campo “IMPIANTO” in caso di soci di cooperativa della pesca, affidatari, ma non titolari di una area attribuita in concessione dalla Regione Emilia Romagna al Consorzio delle Cooperative che, a sua volta, ha riassegnato parte delle concessioni alle singole Cooperative composte dai soci suddetti. RISPOSTA: nel campo denominazione va indicato il nome della società richiedente il contributo, nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa. 17) DOMANDA: quesito circa l’art. 1 del citato DD in merito alla data del 03.06.2020, rileviamo che è noto che le barche che operano alla pesca/cattura di “ricci di mare” nei mesi di maggio e giugno disarmano per inattività, riarmando poi dal mese di luglio. Dette imbarcazioni sono state regolarmente armate nei mesi di marzo e aprile 2020, chiediamo se sia possibile, anche con un’interpretazione autentica, nel caso di pesche stagionali, considerare questa interruzione come compatibile per la stagionalità ed ammissibile quindi a contributo nonostante il mancato armamento del giorno 03/06/2020? RISPOSTA: la data riferita all'armamento al 3 giugno 2020 è uno dei criteri di ammissibilità previsti già dal decreto ministeriale del 17/07/2020, pertanto non può essere derogata se non con un atto della Ministra. 18) DOMANDA: ci giungono da marinerie del centro-nord Italia segnalazioni di problemi di compilazione delle schermate del portale SIAN/Sipa per la presentazione delle domande relative all’acquacoltura. Ci viene indicato che per l’identificazione della collocazione dell’impianto vengono richiesti:
indirizzo, cap, provincia e comune, tutti dati che possono essere coerenti con impianti di allevamento a terra, ma che non trovano collocazione con impianti a mare ove l’unico criterio identificativo sono le coordinate oppure in lagune e valli la presenza di zone gestite tramite “diritti esclusivi di pesca”. Ci segnalano inoltre che in alcuni areali gli impianti di acquacoltura (in particolare molluschicoltura e venericoltura) utilizzano come barche asservite ad impianto quasi esclusivamente imbarcazioni in “uso conto proprio” o in altra località imbarcazioni iscritte nei registri provinciali (o Ispettorati di porto), non utilizzando barche con licenza di V^ categoria. Si chiede se sia possibile una estensione interpretativa della norma per far rientrare tra i soggetti finanziabili anche le tipicità sopra indicate. RISPOSTA: si deve premettere che i contributi sono destinati a tutte le imprese dell'acquacoltura. La voce impianti va intesa come impianto/impresa. Pertanto nel campo denominazione va indicato il nome della società richiedente il contributo, nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa. Le imprese che non hanno unità di V categoria ma soddisfano i criteri di ammissibilità previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritte alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed hanno un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, procederanno selezionando la voce impianto e compilando i campi come sopra indicato. 19) DOMANDA: una S.n.c. oltre a svolgere attività di pesca marittima (4 unità imbarcate) svolge anche attività di commercio all'ingrosso di pesce (una unità che si occupa della commercializzazione). Ai fini dell'attività prevalente, di cosa si deve tener conto, del reddito o del volume di affari delle distinte attività? Bisogna tener conto l'anno 2020 o la media degli ultimi tre anni? RISPOSTA: ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di attività prevalente, bisogna tenere conto del reddito. 20) DOMANDA: l'impresa di acquacoltura armatrice di un natante iscritto nei registri dell'Ufficio Marittimo di competenza nella categoria CONTO PROPRIO, e che svolge come attività prevalente la molluschicoltura, è beneficiaria del sostegno finanziario? In tal caso, nonostante il natante non sia iscritto nei registri come imbarcazione di V categoria ma CONTO PROPRIO, la procedura di inoltro della domanda è selezionare "Acquacoltura" e successivamente "Unità di V categoria"? Infine, è giusto utilizzare il fac simile "dichiarazione aiuti COVID settore acquacoltura V categoria art. 2 del DD n.9113287"? RISPOSTA: La prevalenza richiesta quale requisito per accedere al contributo riguarda il reddito e non l’attività. Le imprese che non hanno unità di V categoria ma soddisfano i criteri di ammissibilità previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritte alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed hanno un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, procederanno selezionando la voce impianto, compilando i campi inserendo nella denominazione il nome della società richiedente, il contributo; nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa. 21) DOMANDA: una ditta individuale iscritta in Camera di Commercio, come: "Attività primaria pesca in acque marine lagunari"; "Attività secondaria in acque marine lagunari (Acquacoltura)" La Ditta
nel triennio 2017-2019 ha svolto attività di acquacoltura. La domanda di contributo è ammissibile? RISPOSTA: se l'impresa soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritta alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed avere un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, la domanda è ammissibile. 22) DOMANDA: uno studio commercialista può presentare la domanda con una delega firmata? - per "unità V categoria" cosa si intende di preciso? - il "numero UE" dove lo posso trovare? RISPOSTA: Lo studio di consulenza può inviare la domanda di contributo, ma i documenti da allegare alla domanda (autocertificazione e documento di identità) devono essere riferiti e sottoscritti esclusivamente dall'impresa richiedente. Non sono ammesse deleghe alla firma. Le unità di V categoria sono le navi e galleggianti stabilmente destinati a servizi di impianti da pesca per le quali il Mipaaf rilascia la licenza di pesca. Il numero UE si trova sulla licenza di pesca 23) DOMANDA: in una vostra risposta riportata nelle faq del 05.10.2020 viene indicato che l'invio del trattamento dei dati personali, in quanto non riportato nel fax simile dell'autocertificazione, può essere inviata una comunicazione tramite pec all'indirizzo da voi riportato. Si chiede se basta indicarla nella pec oppure occorra allegarla dopo essere stata firmata dall'impresa beneficiaria e se occorra anche allegare copia del documento di identità. Ci siamo accorti che una dichiarazione allegata ad una domanda riportava la data errata, anziché 02.10.2020 è indicato 02.10.220. Si pensava di ripresentare una nuova domanda con la nuova dichiarazione con data corretta. Chiede se tale dichiarazione debba riportare la data, corretta, del giorno di quella presentata oppure indicare la data del giorno in cui viene firmata. Un nostro associato, ottenuto il nulla osta nel 2019 dal Mistero per il trasferimento della licenza di pesca dalla vecchia imbarcazione ad una di nuova costruzione, nel mese di marzo 2020 ha posto l'imbarcazione in disarmo con successivo cambio di categoria e presentando alla Capitaneria di Porto di Venezia tutta la documentazione richiesta per il trasferimento della licenza di pesca che alla data attuale deve essere ancora rilasciata dalla stessa Capitaneria. Dal momento che per la presentazione della domanda di contributo la condizione è che l'imbarcazione sia in armamento al 03.06.2020, condizione che non è stato possibile ottenere, si chiede se in dette condizione il nostro associato può presentare domanda di contributo. RISPOSTA: Per quanto concerne il trattamento dei dati è sufficiente l’invio alla pec. Nel testo basta far riferimento al numero di domanda ricevuto per email al momento della presentazione. Per la richiesta relativa all'errore della data riportata nell'allegato si comunica che non è necessario ripresentare istanza, trattasi di errore materiale che non inficia la domanda già presentata. Per l'armamento alla data del 3 giugno 2020, essendo uno dei requisiti di ammissibilità non è possibile disattenderlo. L'istanza non potrà essere ammissibile. 24) DOMANDA: nel compilare il modulo del Covid-19, alcune nostre cooperative di Messina non trovano il compartimento marittimo proprio di Messina. RISPOSTA: Si deve selezionare la direzione marittima non la Capitaneria di Porto. Per Messina la Direzione marittima è Catania.
25) DOMANDA: un pensionato, che svolge l'attività di pescatore in acque marittime nonché armatore di una imbarcazione alla data del 3/6/2020, può presentare l'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17/07/2020), visto che il reddito della pensione è superiore al reddito che percepisce con l'attività di pesca. RISPOSTA: no in quanto il reddito prevalente deve essere relativo all'attività di pesca ed è un criterio di ammissibilità. 26) DOMANDA: nella dichiarazione che viene allegata all’istanza vengono indicati i dati identificativi delle imbarcazioni; in due natanti nell’attestazione provvisoria della licenza di pesca è indicato il nuovo numero di iscrizione al RR.NN.MM.GG (correttamente indicato nella dichiarazione allegata alla domanda), all’interno del sistema SIAN, quando viene inserito il numero UE riporta ancora il vecchio numero dei RR.NN.MM.GG, quindi esiste discordanza tra dichiarazione e sistema SIAN. RISPOSTA: la domanda può essere inviata anche in presenza delle descritte incongruenze. 27) DOMANDA: alcune imprese del comparto ittico, le quali hanno già inoltrato domanda per ottenere il beneficio economico al Mipaaf relativo al cluster della pesca marittima, successivamente si sono accorte che il loro reddito prevalente non derivava dalla pesca marittima ma bensì dall’acquacoltura. E’ possibile annullare la domanda e presentarne una nuova oppure si chiede come procedere per integrare la documentazione a correzione dell’errore. RISPOSTA: le imprese possono inserire le domande nella sezione acquacoltura ed inviare una pec all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it con la formale rinuncia alle domande inviate sulla pesca. Dovrà essere indicato nella rinuncia il numero di pratica attribuito dal sistema al momento dell'inserimento della domanda. 28) DOMANDA: si richiedono chiarimenti in merito al periodo di riferimento del decreto. Si parla di imbarcazioni in armamento alla data 03 / 06 ma non si fa riferimento se il periodo è quello successivo o il precedente. Nel caso fosse il periodo precedente a tale data, nella cooperativa sono state in armamento 2 imbarcazioni differenti ma in periodi diversi (a febbraio la prima poi a marzo aprile e quasi tutto maggio la seconda, successivamente ancora la prima fino al 03 06). In questo caso possono accedere al contributo entrambe o solo una? RISPOSTA: sono ammissibili al contributo solo le imbarcazioni che erano armate alla data del 3 giugno. Pertanto sarà ammissibile solo l'imbarcazione che era armata il 3 giugno 2020. 29) DOMANDA: una ditta individuale, che svolge sia attività di pesca in acque marine sia l’attività di commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, al Registro delle Imprese risulta come attività prevalente la pesca in acque marine; il reddito di entrambe le attività è pari a zero in quanto nelle due attività sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019 è stata rilevata una perdita d’esercizio. Si chiede se, ai fini della richiesta del contributo, come attività prevalente si possa considerare la pesca marittima così come risulta nel certificato camerale.
RISPOSTA: Si, ma la ditta deve essere armatrice di unitá da pesca armata alla data del 3 giugno 2020. 30) DOMANDA: un armatore è contemporaneamente imbarcato nella propria imbarcazione come pescatore autonomo che svolge esclusivamente l’attività di pesca in acque marine e percepisce la pensione contributiva; può percepire il contributo di cui all’art.78 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020 n.27? RISPOSTA: Si, se presenta istanza come impresa di pesca marittima ed é armatore di unità da pesca in armamento alla data del 3 giugno 2020. 31) DOMANDA: esiste una procedura di correzione delle domande inviate tramite il sistema SIAN.IT, a seguito di errato inserimento di alcuni dati? RISPOSTA: Deve ripresentare l’istanza; si terrà conto per l'istruttoria dell'ultima domanda inserita a Sistema. 32) DOMANDA: si chiede l’importo del contributo per la misura prevista dall’articolo 2 “sostegno finanziario di cui al sub b) dell’articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020”. Per quando riguarda l’attiva di acquacoltura si chiede se l’opzione “impianti” fa riferimento all’ipotesi in cui l’impresa non disponga di imbarcazioni ma svolga nell’impianto l’attività precedentemente indicata? RISPOSTA: Si. Nelle FAQ troverà piú informazioni che potranno chiarire ulteriori dubbi. 33) DOMANDA: una Cooperativa ha presentato istanza per la concessione dei contributi. Da un controllo effettuato, e per un mero errore di contabilizzazione del fatturato, si sono accorti che la Pesca Marittima, seppur con 7 imbarcazioni, non risulta essere la fonte di reddito prevalente che tuttavia proviene dalla pesca nelle acque interne. In attesa che la Regione Lazio emani una omologa circolare, c’è necessità di annullare l'istanza. Qual è l’iter da seguire ovvero l'indirizzo di PEC al quale indirizzare la rinuncia al contributo in oggetto? RISPOSTA: potete inviare una mail con la rinuncia al seguente indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it, specificando RINUNCIA DOMANDA 34) DOMANDA: Sono state inviate due richieste per armatori nostri associati; nelle dichiarazioni inviate manca l’indirizzo c’è solo la città e il CAP. Bisogna inviare la domanda? Bisogna annullare la precedente? RISPOSTA: Sarà sufficiente inviare all'indirizzo pec pemac4@pec.politicheagricole.gov.it una comunicazione ad integrazione delle pratiche già trasmesse. Nell'oggetto della pec dovrà essere indicato il numero di pratica e la dizione INTEGRAZIONE INDIRIZZO.
35) DOMANDA: per un'impresa di acquacoltura armatrice di un'imbarcazione di V categoria, iscritta alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed avente un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, la presentazione dell'istanza selezionando la tipologia "Unità V categoria" deve essere considerata esclusiva rispetto alla tipologia "Impianto" oppure la medesima impresa può presentare due diverse istanze? RISPOSTA: Qualora il fatturato, la gestione fiscale e il reddito fossero unici per entrambe le attività si può presentare una sola istanza o come V categoria o come Impianto. Se invece le due attività producessero redditi e fatturati separati allora si possono presentare due istanze. 36) DOMANDA: una società che svolge più attività reddituali ma come attività prevalente la mitilicoltura, il valore relativo al fatturato medio del triennio 2017/2019 va valorizzato esclusivamente dai ricavi relativi alla produzione di mitili o la media è data dal fatturato complessivo dichiarato dalla società? RISPOSTA: il valore del fatturato deve essere riferito all'attività prevalente (che deve essere o attività di pesca o acquacoltura).
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