Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici - Alfredo Mengoli - Ispettori Sanitari
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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI NORMATIVA GENERALE NAZIONALE Dlvo 109/92 > e successive modifiche e chiarimenti: DPCM 175/96 DPCM 311/97 Dlvo n. 68/2000 Dlvo n. 259/2000 Dlvo n. 77/1993 (Etichettat. nutrizionale) Circ. n. 165 del 31/03/2000 Dlvo 181/2003 (attuaz. Dir. 2000/13/CE, modificata da Dir. 2001/101/CE) Circ. 10/11/03 n. 168 Circ. 25/03/04 n. 168; D-L 24/06/2004 n.157 convertito nella Legge 3/08/2004 n. 204 (luogo di orgine) Circ. n 169 del 15/10/04 e Circ. 1/12/04. Dir.2003/89/CE del 10/11/2003 (su sost. Allergizzanti) mod. da ultimo da Dir.2005/26/CE del 21/03/05
NORMATIVA SPECIALE Regolamento CE 104/2000 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; Regolamento CE 2065/2001 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 104/2000 per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e acquicoltura; Nota Min. Politiche Agricole e Forestali n. 21229 del 21/12/2001. ( metodo di produzione) DM 27/03/2002 . modificato nell’allegato A da: • DM 14/01/2005 modificato da: DM 17/02/2005 – Disposizioni transitorie relative alla filiera itica. (entra in vigore da Agosto 2005) • DM 25/07/2005. (efficace dal 365° g. success. alla sua pubblicazione: 5/8/2005) Circolare 23/03/2005.
Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001) …..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 3 della N.C., presentati nei diversi stati previsti. ..Il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di applicazione. Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all’alimentazione umana. Destinati alla vendita al dettaglio al Ad ogni stadio della commercializzazione consumatore finale nella CE (anche se e comunque in fase precedente alla importati da Paesi Terzi) vendita al consumatore Sfusi o Preconfezionati Sfusi o preconfezionati Denominazione commerciale Denominazione commerciale e scientifica Metodo di produzione e Zona di cattura Metodo di produzione e Zona di cattura mediante una indicazione o una etichetta che accompagna il prodotto. Per i prodotti sfusi mediante o etichettatura o su imballaggio o compresi i “preincartati” le informazioni sui documenti di accompagnamento possono essere inserite in un “cartello” apposto (compresa la fattura) (Dlvo 531/92) al comparto.
Etichettatura piccoli quantitativi • Produttore primario (peschereccio) non è tenuto all’etichettatura, in quanto la cessione diretta di piccoli quantitativi è esclusa dal campo di applicazione del R. 852 e 853, è comunque tenuto durante la sua attività al rispetto delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche di produzione. • Dettagliante in ambito locale (es. pescivendolo, esercizi vendita o somministrazione...) ha l’obbligo di documentare la provenienza dei prodotti (Rintracciabilità - Reg. 178) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (ha quindi l’obbligo di attivare le procedure di rintracciabilità in caso di allerta).
VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI ITTICI DENOMINAZIONE COMMERCIALE E SCIENTIFICA Allegato DM 27/03/2002, DM 14/01/2005 e DM 25/07/2005 – Denominazioni provvisorie. METODO DI PRODUZIONE (Nota MPAF n. 21229) Pescato (-) in luogo di Prodotto della pesca Pescato in acque dolci in luogo di Prodotto della pesca in acque dolci Allevato in luogo di Prodotto di acquacoltura ZONA di CATTURA A. Per i prodotti pescati in mare: Oceano Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21 Atlantico nord-orientale e Mar Baltico Zona FAO n. 27 e 27 IIId Oceano Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 31 Oceano Atlantico centro-orientale Zona FAO n. 34 Oceano Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41 Oceano Atlantico sud- orientale Zona FAO n. 47 Mar Mediterraneo e Mar Nero FAO 37.1; 37.2; 37.3 37.4 Oceano Indiano Zona FAO n. 51 e 57 Oceano Pacifico FAO n. 61, 67, 71, 77, 81, 87 Oceano Antartico Zona FAO n. 48, 58, 88. Possibilità di indicare una zona di cattura più dettagliata(es nella Z. FAO n.37 – Mar Adriatico) B. Per i prodotti pescati in acque dolci – Paese M. o Paese Terzo di origine C. Per i prodotti di allevamento- Paese Membro o P.Terzo / / Più Paesi Memb. o P.Terzi
L’11/04/2002 entra in vigore il DM 27/03/02 Il 10/08/2005 entra in vigore il DM 14/01/05 modificato da DM. 17/02/2005 (x prod.” trasformato”, si intende quelli del Cap 3 della N.C.- Circ.23/03/2005) Il 05/08/2006 entra in vigore il DM 25/07/05 DM 27/03/2002 DM 14/01/05 DM 25/07/06 Gadus morhua morhua= Gadus morhua= merluzzo Gadus morhua= merluzzo merluzzo nordico Gadus morhua callarias = merluzzo Gadus macrocephalus Gadus macrocephalus = Gadus macrocephalus = merluzzo merluzzo del Pacifico = merluzzo nordico Merluccius merluccius= Merluccius merluccius Merluccius merluccius Nasello o Merluz argentato = Nasello = Nasello o Merluzzo Octopus macropus= polpo Octopus macropus= Octopus macropus= polpessa polpessa o polpo macchiato Scomber japonicus colias= Scomber japonicus = Scomber japonicus= lanzard lanzardo o lacerto lanzardo o lacerto o sgombro occhione
…la norma speciale si integra sempre con la norma generale…. Norma generale etichettatura Dlvo 109/92 e succ mod Norma generale alimentare Regol. comunitari Norma speciale “Pacchetto igiene” etichettatura o Normative di DM 27/03/2002 recepimento nazionali
Art 16 Dlvo 109/92 e succ mod Prodotti sfusi o preconfezionati da vendere previo frazionamento o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata (preincarti ) - Cartello applicato al recipiente o applicato al comparti con: • Denominazione di vendita • Ingredienti • Modalità di conservazione • % di Glassatura, (considerata tara, per i prodotti congelati glassati) Prodotti sfusi nelle fasi precedenti la vendita al consumatore - Anche soltanto sul documento commerciale di accompagnamento: • Denominazione di vendita • Ingredienti • Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore,confezionatore o venditore nella CE • Lotto
Art. 3 Dlvo 109/92 e succ mod Prodotti Preconfezionati Sull’ imballaggio preconfezionato o su etichetta appostavi o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura riportanti: • Denominazione di vendita • Ingredienti • Ingrediente caratterizzante evidenziato • Quantità netta o nominale • TMC o Scadenza • Nome, rag. sociale o marchio e sede produtt, confez. o venditore stabilito nella CE • Sede stabilimento • Lotto • Modalità conservazione e utlizzazione • Istruzioni per uso (ove necessario) • Luogo origine o provenienza Prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale ma commercializzati in una fase precedente alla vendita o destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati Se indicazioni Art. 3 figurano solo sui documenti commerciali, sull’imballaggio devono figurare comunque: • Denominazione di vendita • TMC o Scadenza • Nome , rag. sociale o marchio e sede produt., confezionat. o vendit. nella CE
Ingredienti ..compresi additivi, aromi.. indicati in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione… Non sono considerati ingredienti: a) sost carry on; b) coadiuvanti tecnologici. ADDITIVI: DM n. 209 del 27/02/1996 e succ mod: - DM 30/04/98 n. 250 - DM 24/06/98 n. 261 - DM 10/03/2000 - DM 6/02/2004 - DM 9/8/2005 n. 199 AROMI: DLvo n. 107/1992 come modificato con: - DM 8/05/2001 n. 229 - DM 5/03/2003 n. 100
Lotto
Sede stabilimento Sede legale Unica, sempre riportata, non sostituita da un bollo CE o marchio d’identificazio Unica Ditta corrisponde allo stesso indirizzo della Sede Legale
Art. 17 Dlvo 109/92 Prodotti non destinati al consumatore finale Prodotti alimentari o semilavorati destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per essere sottoposti ad ulteriore lavorazione Sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, deve figurare: • Denominazione di vendita • Quantità netta o nominale •Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore, confezionatore o ven venditore nella CE • Lotto
IMPORTAZIONI DA PAESI CE •Dlvo 27/ 1993 • Dlvo 28/1993 •Dlvo 531/92 e successive modifiche: Dlvo n. 524/1995; DM. 31/12/1996; Legge 16/07/ 1997 n. 228; Testo aggiornato G.U. n. 175 del 29/7/98. •DM 8/10/1988 n. 454 x controlli sanitari su animali vivi, prodotti e avanzi aa. provenienti da Paese CE. (Mod. 9 );
Marchio d’identificazione e Bollo sanitario Gli operatori alimentari possono immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno Stabilimento soggetto a riconoscimento, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato da: • un bollo sanitario (apposto ai sensi e secondo procedure Allegato I Reg.CE 854/04) - per le carni fresche - oppure, ove questo non è previsto, da: • un marchio di identificazione (apposto ai sensi Allegato II Reg.CE 853/04) - per i prodotti di origine animale non trasformati, trasformati, prodotti composti e prodotti primari individuati ai sensi Reg. CE 853/04. PS: Nel caso di Stabilimento che produce sia Prodotti Trasformati o Non (cui si applica Reg. 853) sia Prodotti Composti (cui non si applica Reg. 853), l’operatore alimentare può utilizzare il Marchio di identificazione del primo anche per gli altri prodotti.
Marchio di identificazione Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione o il bollo sanitario della Ditta, dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché “CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente alla Ditta IT Nuovo o preesistente N° CE assegnato alla Ditta CE Le etichette o materiali di confezionamento recanti il bollo precedente stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007
Reg CE 852 - 853 - 854 e succ modifiche Riconoscimento /Riconoscimento condizionato Stabil. pesce, (ex Tipolog. I, II, III, IV- DLvo 531 e circ. 5/93 e n. 23/95)- mercati ittici, impianti collettivi per le aste, navi officina, navi congelatrici- Stabil. che producono polpa di pesce separata meccanicam.- Stab di macellazione dei pesci - Stab in regime di freddo ove si fa la cernita, fraz., ghiacciatura e prep. p.d.p - Depos. frigorifero e Stab. trasformazione –Stab. Molluschi(ex CSM/CDM -DLvo 530) A questi viene attribuito un Marchio di identificazione Sono esclusi dal Riconoscimento 853 gli stab. che producono prodotti composti: pizze, paste farcite con pr.o.a. trasformati,piatti pronti, panini. Registrazione Attività non comprese nel campo applicaz. R. 852, 853 (pr. composti a base pr. ittici, la produzione primaria: pescherecci”n° ident”e allevam) Depositi pesce o molluschi (art.2 /L. 283) e Automezzi (art. 44/ D. 327) Procedura registrazione mediante DIA (Denuncia di Inizio attività – L. 241/90) -Attribuzione di un N° di registrazione
Categoria di freschezza
Importazioni da Paesi Terzi Dlvo 93/1993 sui controlli su animali e prodotti da Paesi terzi DM 29/07/1993 sui controlli da effettuare ai PIF; art 10 Direttiva 91/493/CEE ( Dlvo 531/92)…. le disposizioni applicate a tali importazioni siano almeno equivalenti a quelle per la produzione e commercio dei prod comunitari Decisone CE 97/296 e succ. mod. Decisione CE 95/328 e succ. mod. Decisione CE 95/408 e succ mod. Decisione CE 97/20 e succ. mod. Decisione CE 96/333 e succ. mod.
CONGELATI
SURGELATI
Surgelati DM 15/6/1971 (abrogata in gran parte dalla L. 32/68) L. 27/1/1968 n. 32 (in gran parte modificata da DLvo 110/92) DLvo 110/92 Circ. Min San. 27/4/92 n. 21 DM. 25/9/1995 n. 493 DLvo 109/92 e succ mod.
MOLLUSCHI
Reg 853/2004 – Molluschi bivalvi vivi L’etichetta, impermeabile, deve recare le seguenti informazioni: – Marchio di identificazione – Denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve – Data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese – In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il TMC può essere sostituito dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto” • Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso • I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il CSM fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale • Il venditore al dettaglio, una volta che abbia frazionato il contenuto, deve conservare per almeno 60 gg. l’etichetta apposta su ogni imballaggio di moll. bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto. • Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal CSM, i mollus.bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.
Marchio di identificazione CSM/CDM Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione della Ditta, dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché “CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente al CSM o CDM IT IT 1234/CSM 1234/CDM CE CE Le etichette o materiali di confezionamento recanti il marchio precedente stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007. PS: Nel Reg.CE 853/04– All. III-Sez. VII- Cap. IX per Centro di distribuzione si deve intendere il Centro spedizione molluschi - Allegato I p.2, 3 per Centro di purificazione si intende il Centro di depurazione, non sono nuovi tipi di stabilimenti.
CONSERVE SEMICONSERVE
Reparto semiconserve
Tonno all’olio d’oliva
CAVIALE Denominazione Denominazione Provenienza Denominazione di scientifica di specie CAVIALE A. baerii Storione siberiano M. Caspio, M. Nero, M. C. D’Aquitaine d’Azov Allevato in Italia (francese) A. gueldenstaedtii Storione danubiano M. Caspio, M. Nero, M. C. Oscietre d’Azov (1,5 – 2,5 mm) A. medirostris Storione verde A. naccarii Storione cobice Mar Adriatico, Po, Adige A. naccarii Storione cobice ibrido X A. baerii A. nudiventris Storione glatdick M. Caspio, M. Nero, M. Caviale Schirp d’Azov (1,5 – 3 mm) A. ruthenus Storione sterleto A. stellatus Storione stellato M. Caspio, Nero, M. Caviale Sevruga Azov, Adriatico (1-2 mm) A. sturio+ A. Storione M. Mediterraneo, C. Asetra gueldenstaedtii Baltico, M. Nord A. transmontanus Storione bianco Pacifico Nord-Est Caviale italiano Allevato in Italia Calvisius Huso huso Storione ladano M. Caspio, Nero, M. Caviale Beluga (2 - 3,5 mm)
Succedanei del Caviale Lompo – Cyclopter lumpus Abramide - Abramis brama Pollack – Pollachius pollachius, Merluzzo carbonaro - Pollachius virens, Merluzzo - Gadus morhua Merlano o Molo – Merlangius merlangus Eglefino – Melanogrammus aeglefinus Carpa - Cyprinus carpio Aringa – Clupea harengus Cefalo – Mugil cephalus Luccio – Esox lucius Tonno – Thunnus thynnus, Thunnus alunga, Euthynnus pelamis Sperlano – Osmerus eperlanus Salmone – Salmo salar, Oncorhyncus spp… Bottarghe Tonno Merluzzo Cefalo Latti Tonno Altri Teleostei
PRODOTTI ESSICCATI E SALATI
Prodotti essiccati - salati Per tutte le altre specie Gadidi (compreso il Gadus ogac – merluzzo artico) si deve indicare: SPECIE + LAVORAZIONE SUBITA (Eglefino + salato o essiccato) Frode per sostituzione “aliud pro alio” sul mercato italiano: Melanogrammus aeglefinus Eglefino Atl. Settentr./ hoddack Brosme brosme Brosme Atl. Settentr. / tusk Pollachius virens Merluzzo carbonaro Atl. Settentr./ black cod Gadus ogac Merluzzo artico Groelandia Molva molva; M. dypterigia Molva Link macrophthalma Missoltini (missultit)= Agoni salati o essiccati – Gastronomia comasca
stoccafisso
ILLECITI E SANZIONI
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