Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici - Alfredo Mengoli - Ispettori Sanitari

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Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici - Alfredo Mengoli - Ispettori Sanitari
Etichettatura e
tracciabilità dei
  prodotti ittici

   Alfredo Mengoli
Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici - Alfredo Mengoli - Ispettori Sanitari
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI
                     NORMATIVA GENERALE NAZIONALE
Dlvo 109/92 > e successive
modifiche e chiarimenti:
    DPCM 175/96
    DPCM 311/97
    Dlvo n. 68/2000
    Dlvo n. 259/2000
    Dlvo n. 77/1993 (Etichettat. nutrizionale)
    Circ. n. 165 del 31/03/2000
    Dlvo 181/2003 (attuaz. Dir. 2000/13/CE, modificata da Dir. 2001/101/CE)
    Circ. 10/11/03 n. 168
    Circ. 25/03/04 n. 168;
    D-L 24/06/2004 n.157 convertito nella Legge 3/08/2004 n. 204 (luogo di orgine)
    Circ. n 169 del 15/10/04 e Circ. 1/12/04.
    Dir.2003/89/CE del 10/11/2003 (su sost. Allergizzanti) mod. da ultimo da
    Dir.2005/26/CE del 21/03/05
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NORMATIVA SPECIALE

Regolamento CE 104/2000 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;

Regolamento CE 2065/2001 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 104/2000 per quanto concerne
l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e acquicoltura;

Nota Min. Politiche Agricole e Forestali n. 21229 del 21/12/2001. ( metodo di produzione)

DM 27/03/2002 .  modificato nell’allegato A da:

            • DM 14/01/2005  modificato da: DM 17/02/2005 – Disposizioni transitorie relative alla filiera itica. (entra in vigore
            da Agosto 2005)

            •   DM 25/07/2005.  (efficace dal 365° g. success. alla sua pubblicazione:
            5/8/2005)

Circolare 23/03/2005.
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Normativa speciale
• Regolamento CE 104/2000
• Regolamento CE 2065/2001
• DM 27/03/2002
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Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001)
 …..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 3 della N.C., presentati nei diversi
stati previsti. ..Il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal
campo di applicazione.
Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati,
tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in salamoia, affumicati, anche
preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all’alimentazione umana.

      Destinati alla vendita al dettaglio al           Ad ogni stadio della commercializzazione
     consumatore finale nella CE (anche se               e comunque in fase precedente alla
           importati da Paesi Terzi)                            vendita al consumatore

              Sfusi o Preconfezionati                             Sfusi o preconfezionati

Denominazione commerciale                            Denominazione commerciale e scientifica
 Metodo di produzione e Zona di cattura              Metodo di produzione e Zona di cattura

 mediante una indicazione o una etichetta che
 accompagna il prodotto. Per i prodotti sfusi          mediante o etichettatura o su imballaggio o
 compresi i “preincartati” le informazioni             sui documenti di accompagnamento
 possono essere inserite in un “cartello” apposto      (compresa la fattura) (Dlvo 531/92)
 al comparto.
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Etichettatura piccoli quantitativi
• Produttore primario (peschereccio) non è tenuto
  all’etichettatura, in quanto la cessione diretta di piccoli
  quantitativi è esclusa dal campo di applicazione del R. 852 e
  853, è comunque tenuto durante la sua attività al rispetto
  delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche di
  produzione.
• Dettagliante in ambito locale (es. pescivendolo,
  esercizi vendita o somministrazione...) ha l’obbligo
  di documentare la provenienza dei prodotti (Rintracciabilità
  - Reg. 178) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti
  che acquista (ha quindi l’obbligo di attivare le procedure di
  rintracciabilità in caso di allerta).
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VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI ITTICI
DENOMINAZIONE COMMERCIALE E SCIENTIFICA
Allegato DM 27/03/2002, DM 14/01/2005 e DM 25/07/2005 – Denominazioni provvisorie.
METODO DI PRODUZIONE (Nota MPAF n. 21229)

        Pescato (-)        in luogo di              Prodotto della pesca
    Pescato in acque dolci in luogo di       Prodotto della pesca in acque dolci
          Allevato         in luogo di           Prodotto di acquacoltura
ZONA di CATTURA A. Per i prodotti pescati in mare:

  Oceano Atlantico nord-occidentale                      Zona FAO n. 21
  Atlantico nord-orientale e Mar Baltico                 Zona FAO n. 27 e 27 IIId
  Oceano Atlantico centro-occidentale                    Zona FAO n. 31
  Oceano Atlantico centro-orientale                      Zona FAO n. 34
  Oceano Atlantico sud-occidentale                       Zona FAO n. 41
  Oceano Atlantico sud- orientale                        Zona FAO n. 47
  Mar Mediterraneo e Mar Nero                            FAO 37.1; 37.2; 37.3 37.4
  Oceano Indiano                                         Zona FAO n. 51 e 57
  Oceano Pacifico                                        FAO n. 61, 67, 71, 77, 81, 87
  Oceano Antartico                                       Zona FAO n. 48, 58, 88.
   Possibilità di indicare una zona di cattura più dettagliata(es nella Z. FAO n.37 – Mar Adriatico)
 B. Per i prodotti pescati in acque dolci – Paese M. o Paese Terzo di origine
 C. Per i prodotti di allevamento- Paese Membro o P.Terzo / / Più Paesi Memb. o P.Terzi
L’11/04/2002 entra in vigore il DM 27/03/02
 Il 10/08/2005 entra in vigore il DM 14/01/05 modificato da
DM. 17/02/2005 (x prod.” trasformato”, si intende quelli del Cap 3 della N.C.- Circ.23/03/2005)

 Il 05/08/2006 entra in vigore il DM 25/07/05
  DM 27/03/2002                   DM 14/01/05                     DM 25/07/06
Gadus morhua morhua=           Gadus morhua= merluzzo           Gadus morhua= merluzzo
merluzzo                                                        nordico
Gadus morhua callarias =
merluzzo
Gadus macrocephalus            Gadus macrocephalus =            Gadus macrocephalus
= merluzzo                     merluzzo del Pacifico            = merluzzo nordico
Merluccius merluccius=     Merluccius merluccius                Merluccius merluccius
Nasello o Merluz argentato = Nasello                            = Nasello o Merluzzo
Octopus macropus= polpo Octopus macropus=                       Octopus macropus=
                           polpessa                             polpessa o polpo macchiato
Scomber japonicus colias= Scomber japonicus =                   Scomber japonicus= lanzard
lanzardo o lacerto         lanzardo o lacerto                   o sgombro occhione
…la norma speciale si integra
     sempre con la norma generale….
 Norma generale
  etichettatura
Dlvo 109/92 e succ
mod
                             Norma generale
                               alimentare
                           Regol. comunitari
    Norma speciale         “Pacchetto igiene”
    etichettatura            o Normative di
    DM 27/03/2002         recepimento nazionali
Art 16 Dlvo 109/92 e succ mod

Prodotti sfusi o preconfezionati da vendere previo frazionamento o confezionati sui
luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita
immediata (preincarti )

-   Cartello applicato al recipiente o applicato al comparti con:
•   Denominazione di vendita
•   Ingredienti
•   Modalità di conservazione
•   % di Glassatura, (considerata tara, per i prodotti congelati glassati)

Prodotti sfusi nelle fasi precedenti la vendita al consumatore
    - Anche
          soltanto sul documento commerciale di accompagnamento:
•     Denominazione di vendita
•     Ingredienti
•     Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore,confezionatore o venditore
nella CE
•     Lotto
Art. 3 Dlvo 109/92 e succ mod
Prodotti Preconfezionati Sull’ imballaggio preconfezionato o su etichetta appostavi o
                     su anelli, fascette, dispositivi di chiusura riportanti:
       • Denominazione di vendita
       • Ingredienti
       • Ingrediente caratterizzante evidenziato
       • Quantità netta o nominale
       • TMC o Scadenza
       • Nome, rag. sociale o marchio e sede produtt, confez. o venditore stabilito
       nella CE
       • Sede stabilimento
       • Lotto
       • Modalità conservazione e utlizzazione
       • Istruzioni per uso (ove necessario)
       • Luogo origine o provenienza
 Prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale ma commercializzati in una fase
 precedente alla vendita o destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o
 frazionati o somministrati
  Se indicazioni Art. 3 figurano solo sui documenti commerciali, sull’imballaggio devono figurare comunque:
             •    Denominazione di vendita
             •    TMC o Scadenza
             •    Nome , rag. sociale o marchio e sede produt., confezionat. o vendit. nella CE
Ingredienti
..compresi additivi, aromi.. indicati in ordine di peso
  decrescente al momento della loro utilizzazione…
Non sono considerati ingredienti: a) sost carry on; b) coadiuvanti
  tecnologici.
ADDITIVI: DM n. 209 del 27/02/1996 e succ mod:
                 -   DM 30/04/98 n. 250
                 -   DM 24/06/98 n. 261
                 -   DM 10/03/2000
                 -   DM 6/02/2004
                 -   DM 9/8/2005 n. 199

AROMI: DLvo n. 107/1992 come modificato con:
                 - DM 8/05/2001 n. 229
                 - DM 5/03/2003 n. 100
Lotto
Sede stabilimento
                    Sede legale
                    Unica, sempre
                    riportata, non
                    sostituita da un
                    bollo CE o
                    marchio
                    d’identificazio
                    Unica Ditta
                    corrisponde
                    allo stesso
                    indirizzo della
                    Sede Legale
Art. 17 Dlvo 109/92

              Prodotti non destinati al consumatore finale
Prodotti alimentari o semilavorati destinati all’industria, agli utilizzatori
  commerciali intermedi e agli artigiani per essere sottoposti ad ulteriore
  lavorazione

   Sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o
  sui documenti commerciali, deve figurare:

       •   Denominazione di vendita

       •   Quantità netta o nominale

       •Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore, confezionatore o ven
       venditore nella CE

       •   Lotto
IMPORTAZIONI
 DA PAESI CE
•Dlvo 27/ 1993
• Dlvo 28/1993
•Dlvo 531/92 e
successive modifiche:
Dlvo n. 524/1995;
DM. 31/12/1996; Legge
16/07/ 1997 n. 228;
Testo aggiornato G.U.
n. 175 del 29/7/98.
•DM 8/10/1988 n. 454 x
controlli sanitari su
animali vivi, prodotti e
avanzi aa. provenienti
da Paese CE. (Mod. 9 );
Marchio d’identificazione e Bollo sanitario
Gli operatori alimentari possono immettere sul mercato un prodotto di
  origine animale manipolato in uno Stabilimento soggetto a
  riconoscimento, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato da:
• un bollo sanitario (apposto ai sensi e secondo procedure
  Allegato I Reg.CE 854/04) - per le carni fresche -
oppure, ove questo non è previsto, da:
• un marchio di identificazione (apposto ai sensi Allegato II
  Reg.CE 853/04) - per i prodotti di origine animale non
  trasformati, trasformati, prodotti composti e prodotti primari
  individuati ai sensi Reg. CE 853/04.
PS: Nel caso di Stabilimento che produce sia Prodotti Trasformati o
  Non (cui si applica Reg. 853) sia Prodotti Composti (cui non si
  applica Reg. 853), l’operatore alimentare può utilizzare il Marchio di
  identificazione del primo anche per gli altri prodotti.
Marchio di identificazione
Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di
confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il
marchio di identificazione o il bollo sanitario della Ditta, dovranno
riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché
“CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito
precedentemente alla Ditta

                                  IT
                       Nuovo o preesistente N°
                       CE assegnato alla Ditta

                                  CE

Le etichette o materiali di confezionamento recanti il bollo precedente
stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007
Reg CE 852 - 853 - 854 e succ modifiche
   Riconoscimento /Riconoscimento condizionato
Stabil. pesce, (ex Tipolog. I, II, III, IV- DLvo 531 e circ. 5/93 e n.
23/95)- mercati ittici, impianti collettivi per le aste, navi officina, navi
congelatrici- Stabil. che producono polpa di pesce separata meccanicam.-
Stab di macellazione dei pesci - Stab in regime di freddo ove si fa la
cernita, fraz., ghiacciatura e prep. p.d.p - Depos. frigorifero e Stab.
trasformazione –Stab. Molluschi(ex CSM/CDM -DLvo 530)
A questi viene attribuito un Marchio di identificazione
Sono esclusi dal Riconoscimento 853 gli stab. che producono prodotti composti: pizze,
paste farcite con pr.o.a. trasformati,piatti pronti, panini.

                           Registrazione
Attività non comprese nel campo applicaz. R. 852, 853 (pr. composti a
  base pr. ittici, la produzione primaria: pescherecci”n° ident”e allevam)
Depositi pesce o molluschi (art.2 /L. 283) e Automezzi (art. 44/ D. 327)
Procedura registrazione mediante DIA (Denuncia di Inizio attività –
  L. 241/90) -Attribuzione di un N° di registrazione
Categoria di freschezza
Importazioni
 da Paesi Terzi

Dlvo 93/1993 sui controlli su
animali e prodotti da Paesi terzi
DM 29/07/1993 sui controlli da
effettuare ai PIF;
 art 10 Direttiva 91/493/CEE (
Dlvo 531/92)…. le disposizioni
applicate a tali importazioni
siano almeno equivalenti a quelle
per la produzione e commercio
dei prod comunitari
Decisone CE 97/296 e succ. mod.
Decisione CE 95/328 e succ. mod.
Decisione CE 95/408 e succ mod.
Decisione CE 97/20 e succ. mod.
Decisione CE 96/333 e succ. mod.
CONGELATI
SURGELATI
Surgelati

DM 15/6/1971 (abrogata in
gran parte dalla L. 32/68)
L. 27/1/1968 n. 32 (in gran
parte modificata da DLvo
110/92)
DLvo 110/92
Circ. Min San. 27/4/92 n. 21
DM. 25/9/1995 n. 493
DLvo 109/92 e succ mod.
MOLLUSCHI
Reg 853/2004 – Molluschi bivalvi vivi
L’etichetta, impermeabile, deve recare le seguenti informazioni:
   – Marchio di identificazione
   – Denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve
   – Data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese
   – In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il TMC può essere sostituito
      dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento
      dell’acquisto”
• Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso
  il basso
• I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare
  chiusi da quando lasciano il CSM fino alla presentazione per la vendita al
  consumatore finale
• Il venditore al dettaglio, una volta che abbia frazionato il contenuto, deve conservare
  per almeno 60 gg. l’etichetta apposta su ogni imballaggio di moll. bivalvi vivi che
  non siano imballati in colli per la vendita al minuto.
• Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal CSM, i mollus.bivalvi vivi
  non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.
Marchio di identificazione CSM/CDM
     Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i
   documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione della Ditta,
   dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché “CEE”,
   oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente al CSM o
   CDM

                  IT                                      IT

           1234/CSM                                  1234/CDM

                  CE                                       CE
Le etichette o materiali di confezionamento recanti il marchio precedente stampate
prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007.
PS: Nel Reg.CE 853/04– All. III-Sez. VII- Cap. IX per Centro di distribuzione si
deve intendere il Centro spedizione molluschi - Allegato I p.2, 3 per Centro di
purificazione si intende il Centro di depurazione, non sono nuovi tipi di stabilimenti.
CONSERVE

SEMICONSERVE
Reparto semiconserve
Tonno all’olio d’oliva
CAVIALE
     Denominazione     Denominazione               Provenienza            Denominazione di
       scientifica        di specie                                          CAVIALE
A. baerii                Storione siberiano   M. Caspio, M. Nero, M.       C. D’Aquitaine
                                              d’Azov Allevato in Italia       (francese)

A. gueldenstaedtii    Storione danubiano      M. Caspio, M. Nero, M.         C. Oscietre
                                                     d’Azov                (1,5 – 2,5 mm)

A. medirostris          Storione verde
A. naccarii             Storione cobice       Mar Adriatico, Po, Adige

  A. naccarii        Storione cobice ibrido
X A. baerii
A. nudiventris         Storione glatdick      M. Caspio, M. Nero, M.        Caviale Schirp
                                                     d’Azov                  (1,5 – 3 mm)
A. ruthenus            Storione sterleto
A. stellatus           Storione stellato        M. Caspio, Nero, M.        Caviale Sevruga
                                                 Azov, Adriatico              (1-2 mm)

A. sturio+ A.               Storione             M. Mediterraneo,             C. Asetra
gueldenstaedtii                                  Baltico, M. Nord

A. transmontanus        Storione bianco          Pacifico Nord-Est         Caviale italiano
                                                 Allevato in Italia          Calvisius
Huso huso               Storione ladano         M. Caspio, Nero, M.        Caviale Beluga
                                                                               (2 - 3,5 mm)
Succedanei del Caviale
Lompo – Cyclopter lumpus
Abramide - Abramis brama
Pollack – Pollachius pollachius,
Merluzzo carbonaro - Pollachius virens,
Merluzzo - Gadus morhua
Merlano o Molo – Merlangius merlangus
Eglefino – Melanogrammus aeglefinus
Carpa - Cyprinus carpio
Aringa – Clupea harengus
Cefalo – Mugil cephalus
Luccio – Esox lucius
Tonno – Thunnus thynnus, Thunnus alunga, Euthynnus pelamis
Sperlano – Osmerus eperlanus
Salmone – Salmo salar, Oncorhyncus spp…

                                 Bottarghe
             Tonno
             Merluzzo
             Cefalo
                                     Latti
             Tonno
             Altri Teleostei
PRODOTTI ESSICCATI E
      SALATI
Prodotti essiccati - salati
Per tutte le altre specie Gadidi (compreso il Gadus ogac –
  merluzzo artico) si deve indicare:
            SPECIE + LAVORAZIONE SUBITA
                 (Eglefino + salato o essiccato)
Frode per sostituzione “aliud pro alio” sul mercato italiano:
Melanogrammus aeglefinus        Eglefino                Atl. Settentr./ hoddack

Brosme brosme                   Brosme                  Atl. Settentr. / tusk

Pollachius virens               Merluzzo carbonaro      Atl. Settentr./ black cod

Gadus ogac                      Merluzzo artico         Groelandia

Molva molva; M. dypterigia      Molva                   Link
macrophthalma

  Missoltini (missultit)= Agoni salati o essiccati – Gastronomia comasca
stoccafisso
ILLECITI E SANZIONI
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