Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Petfood) - Regolamento UE 767/2009 -Parte 1 - Dr.ssa Laura Contu Ufficio 7- Alimentazione ...

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Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Petfood) - Regolamento UE 767/2009 -Parte 1 - Dr.ssa Laura Contu Ufficio 7- Alimentazione ...
Etichettatura dei mangimi per animali da
        compagnia (Petfood) – Regolamento UE
                   767/2009 -Parte 1

Dr.ssa Laura Contu
Ufficio 7- Alimentazione animale
Roma, 9 dicembre 2019
Auditorium Biagio d’Alba, Ministero della
Salute, via G.Ribotta 5, Roma
Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Petfood) - Regolamento UE 767/2009 -Parte 1 - Dr.ssa Laura Contu Ufficio 7- Alimentazione ...
Argomenti

            • Normativa UE e nazionale in materia
            • Una panoramica delle informazioni
              obbligatorie che devono essere
              presenti nell’etichettatura dei pet
              food
            • Deroghe
            • Cenni alla Presentazione del pet food
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• Prevede informazioni di etichettatura obbligatorie e facoltative, che devono
  comunque rispettare i principi generali del regolamento;
• Si applica a materie prime e mangimi composti;
• Ammette una serie di deroghe;
• Da disposizioni per la presentazione e il confezionamento;
• Istituisce il Catalogo e il Registro delle Materie prime per mangimi;
• Prevede 2 Codici comunitari di buona pratica etichettatura (DPA e PET);
• Riordina e riunisce gran parte della normativa pre-esistente, abrogandola.
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Estensione al pet food

Prescrizioni per i mangimi: Reg.(CE) 178/02
                         Art.15 (requisiti di sicurezza dei mangimi)
                         Art.16 (presentazione)

Obblighi per gli operatori : Reg.(CE) 178/02
                          Art.18 (Rintracciabilità)
                          Art.20 (Obblighi relativi agli operatori del
                          settore dei mangimi)
                          Reg.(CE) 183/05 Art. 4 par. 1(Obblighi
                          generali)
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Prescrizioni e Responsabilità-art 4 e 12
Gli OSM sono responsabili della sicurezza dei mangimi e garantiscono che i
mangimi immessi sul mercato:
….SIANO ETICHETTATI, IMBALLATI E PRESENTATI CONFORMEMENTE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ..

La persona responsabile dell’etichettatura (RE) garantisce la presenza e
l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura.
Chi è:
➢ OSM che immette per primo un mangime sul mercato o,
➢ OSM il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la
  commercializzazione del mangime.

È il riferimento per le AC e
per gli utilizzatori del petfood
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Principi generali
L’ETICHETTATURA e la PRESENTAZIONE dei mangimi NON INDUCONO
L’UTILIZZATORE IN ERRORE riguardo a:
• uso previsto
• natura
• metodo di fabbricazione
• proprietà
• composizione
• quantità
• durata
• specie/categorie di animali cui sono destinati
• conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici
   comunitari
• attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure
   lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche
   particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste
   stesse caratteristiche
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Etichettatura e Presentazione
ETICHETTATURA: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di
fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi
mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti
commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato
mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità
pubblicitarie;

PRESENTAZIONE: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di
confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto
in cui sono esposti.

Fediaf Code:
La presentazione del pet food deve indicare chiaramente
che è destinato esclusivamente agli animali da compagnia
e non creare confusione con
un prodotto destinato al consumo umano …
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Categorie di mangimi

     1.   MATERIE PRIME/MANGIMI SEMPLICI
     2.   MANGIMI COMPOSTI (COMPLETI O COMPLEMENTARI)
     3.   ADDITIVI
     4.   PREMISCELE

NB. Il mangime complementare o il mangime semplice additivato può contenere al
max 100 volte il tenore autorizzato di additivo nel mangime completo (8 volte per
coccidiostatici).
Se supera tali valori viene considerato PREMISCELA, oppure può essere categorizzato
come dietetico a patto che esista un uso previsto di quel mangime per un particolare
fine nutrizionale nell’allegato della Direttiva 2008/38 e ne possieda le caratteristiche
nutrizionali essenziali.
L’alimentazione degli animali
MATERIA                                                      DIETETICO
PRIMA/MANGIME
SEMPLICE
     ADDITIVI E                          MANGIME

                      MANGIME COMPOSTO
                                                             MINERALE
   PREMISCELE DI                         COMPLEMENTARE
      ADDITIVI

MATERIA
                                                   D’ALLATTAMENTO
PRIMA/MANGIME
SEMPLICE
                                         MANGIME COMPLETO
    PREMISCELA
     MEDICATA
                                                             MEDICATO
PRODOTTO INTERMEDIO

                                          NO ALIMENTAZIONE
                                               DIRETTA                   14

                                            DELL’ANIMALE
Le indicazioni obbligatorie

    GENERALI PER TUTTI I TIPI DI MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI

     SPECIFICHE PER I                SPECIFICHE PER I MANGIMI
    MANGIMI SEMPLICI                         COMPOSTI

               SPECIFICHE PER I MANGIMI DIETETICI

                   SPECIFICHE PER I PET FOOD
Info obbligatorie: Dove e come?
• Tutte insieme*
• in un punto ben visibile (imballaggio,
  recipiente, etichetta o documento
  commerciale)
• evidenti, leggibili ed indelebili,
  identificabili e non oscurate da altre
  informazioni
• almeno in una delle lingue ufficiali dello
  SM/regione in cui il prodotto è
  commercializzato.
• in colori, caratteri e di dimensioni tali da
  non oscurare o non sottolineare alcuna
  parte delle informazioni; una variazione
  è consentita solo per segnalare
  eventuali consigli di prudenza.

* Deroga per: numero riconoscimento del RE, numero di lotto,
quantitativo netto, data di conservazione minima; riferimenti del
produttore CT e Composizione
Prescrizioni obbligatorie generali
1. TIPO DI MANGIME: mangime semplice, mangime completo (d’allattamento) o
   complementare (d’allattamento), mangime minerale (solo complementare)
2. Dettagli del RE:
      • Nome, ragione sociale e indirizzo del RE
      • Se disponibile, n° riconoscimento ABP o 183/05. Se ha più numeri
         inserire l’α IT;
3. N° di lotto/partita
4. Quantitativo netto
5. Elenco degli additivi conformemente all’allegato VII (per i pet food)
6. Tenore di umidità conformemente ad all. I punto 6 (nei mangimi generici se
   >14%)

NB: Nel PET food è ammessa la dizione «ALIMENTO» al posto di mangime, e NON
è possibile utilizzare il termine COMPOSTO (invece di completo/complementare),
ammesso per altri PET (Uccellini, acquariologia, roditori..) diversi da cani e gatti.
Il tipo di MANGIME
Denominazioni del tipo di mangime diverse da quelle previste dalla
normativa sono improprie e in alcuni casi ricadono nel concetto di
etichettatura ingannevole.
Ad esempio:

  INTEGRATORE, REIDRATANTE, SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE,
     RIMEDIO, COMPLEMENTO, PRODOTTO POLIVITAMINICO,
NUTRACEUTICO, MANGIME SUPPLEMENTARE, SOLUZIONE, SNACK,
   APPETIBILIZZANTE, SUPPORTO, MASTICATIVO, BISCOTTINO,
                      MUFFIN ETCC….

Pertanto il tipo di mangime deve essere SEMPRE ED INNANZITUTTO
descritto con una delle categorie previste dal regolamento (N.b in modo
chiaro e facilmente visibile E NON OSCURATO DALLE INFO FACOLTATIVE).
Prescrizioni obbligatorie specifiche per i
mangimi semplici

In aggiunta alle indicazioni generali, l’etichettatura di un alimento semplice deve
riportare;
1. la denominazione della materia prima (Catalogo, Registro on line..)
2. la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata
   (allegato V) oppure prevista dal Catalogo per la specifica m. prima;

SE SONO PRESENTI ADDITIVI:
❖ le specie/categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se
  gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono
  autorizzati con limiti massimi per alcune specie;
❖ le istruzioni per un uso corretto, in conformità dell’allegato II, punto 4, ove per
  l’additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo; e
❖ la durata minima di conservazione, se gli additivi aggiunti sono diversi dagli
  additivi tecnologici.
Prescrizioni obbligatorie specifiche per i
mangimi semplici
Catalogo Comunitario delle materie prime
per mangimi
                            REG.(UE) 68/2013
                     COME MODIFICATO DAL REG.1017/2017
                                               (art.24 reg.767/09)

➢Non è una lista chiusa
➢Il suo uso da parte dell’OSM è volontario*
➢Serve per migliorare l’etichettatura e facilitare il mercato dei mangimi

* se viene usato un nome del catalogo vanno rispettate tutte le condizioni per quella MP
Feed Materials Register                                 Art.24.6
La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima
per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente
il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi, che
pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo
regolare aggiornamento. ..
Le notifiche illegali
         GUIDE TO THE NOTIFIER OF A PRODUCT TO THE FEED MATERIALS REGISTER
                                           Allegato 1
     Elenco non esclusivo dei motivi per considerare una notifica illegale, abusiva o errata
                                           ILLEGALE

✓ Il nome del prodotto è già elencato nel Catalogo con esattamente lo stesso nome;
✓ L'indirizzo del primo che immette sul mercato UE che esegue la notifica o per conto
  del quale viene eseguita la notifica non si trova nell'UE;
✓ Il prodotto non è un mangime conforme alla definizione di mangime (articolo 3 del
  regolamento (CE) n. 178/2002);
✓ Il prodotto è qualificato come medicinale veterinario ai sensi della direttiva
  2001/82/CE sul codice comunitario relativo ai medicinali veterinari o come biocida ai
  sensi della direttiva 98/8 / CE e non è una materia prima per mangimi ai sensi
  dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 767/2009, vista la raccomandazione
  2011/25/CE che stabilisce orientamenti per la distinzione tra materie prime per
  mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari;
Reg.CE 767/09

Reg.UE 6/19

Racc. 25/2011
Se, dopo aver esaminato tutte le caratteristiche di un prodotto non classificato, si
conclude che può essere considerato un medicinale veterinario, va considerato tale
(prevalenza della normativa sui medicinali veterinari rispetto a quella sui mangimi, ad
eccezione degli additivi per mangimi autorizzati).
Mangosteen        007833-   5 2018-09-   Mangosteen tropical plant. The fruit
                  EN          12         has anti-tumor and anti-
                                         inflammatory properties. The active
                                         ingredient alpha mangostin has anti-
                                         inflammatory activity on bronchial
                                         asthma through an inhibiting
                                         mechanism against the release of NO
                                         and cyclooxygenase (COX-2)

Eosin        EN   007357-EN 7 2018-03-   It has anticoagulant properties for
                              02         the treatment of wounds and eczema
                                         thanks to the presence of tapsin, a
                                         component capable of recalling
                                         fibroblasts that intervene in the
                                         tissue repair process. Another
                                         component of Croton is
                                         proanthocyanidins which gives an
                                         impressive rate of scarring. I provide
                                         to checj this feed material on FEFANA
                                         and I used their tool who certificated
                                         that Eosin is a feed material
Mare      E 0081 8   2019-02- The immunoglubulins contained in colostrum (A,
Colostrum N 64-      27       D, E, G, M) are useful for neutralizing toxins and
            EN                microbes in the lymphatic and circulatory
                              system, and have a notable antiviral effect. The
                              lactoferrin present in colostrum has a
                              therapeutic effect against HIV, cytomegalovirus.
                              The cytokines in colostrum (interluchin 1.6.10
                              interferon G and lymphocytes) increase the
                              antitumor answer and immune response.

Loha BHA E 007 11 2018-        loha Bhasma is an Ayurvedic medicine prepared
SMA      N 322-   02-08        from Iron. It is used in Ayurvedic treatment of
           EN                  anemia, eye disorders, skin diseases etc. It is
                               nourishing, sweet, sour and bitter in taste.
                               Chemical composition: Iron – Fe.
Prescrizioni obbligatorie specifiche per m.composti
• la specie /categorie di animali;
• le istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del
  mangime, se del caso, essere conformi ad allegato II, punto 4 (tenori addittivi
  > m.completo);
• l’indicazione della data di conservazione minima: «da consumarsi entro
  (giorno, mese e anno…», per i mangimi molto deperibili o, «da consumarsi
  preferibilmente entro (mese e anno)*.
• l’elenco nell’ordine decrescente in peso delle materie prime che
  compongono il mangime, recante la dicitura «Composizione**»
• le dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VII, capo II (PG, FG, GG, CG e
  CA, Na, P per i m. minerali).

*Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente
dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione»;
**) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali
da pelliccia, l’indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della
categoria cui appartiene (Direttiva 82/475/CEE).

Se la presenza di una materia prima per mangimi è evidenziata nell’etichettatura in
parole, immagini o grafici si indicano il nome e la percentuale in peso ;
Se il produttore del mangime non è RE
In caso di produzione a marchio di altre ditte è necessario inserire oltre ai
riferimenti del RE anche:
•   il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore,
                                          O
•   il numero di riconoscimento del produttore di cui all’articolo 15, lettera c),
                                          O
•    un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23, o 24 del regolamento
    (CE) n. 183/2005;
                                          O
• in assenza di tale numero, un numero di identificazione assegnato su richiesta
  del produttore o dell’operatore del settore dei mangimi importatore,
  conformemente al formato di cui all’allegato V, capo II del regolamento (CE) n.
  183/2005
Istruzioni d’uso per m. prime e m.complementari con
   additivi

   I mangimi complementari e le materie prime per mangimi contenenti
   additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi
   completi
   indicano la quantità massima
   ❖ giornaliera in g o kg o unità di volume di mangime complementare e
     materie prime per mangimi per animale, o
   ❖ in % della razione giornaliera, o
   ❖ per Kg di mangime completo o in % di mangime completo,
   in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi
   per mangimi nella razione giornaliera.

Miscelare 10 g (due misurini) di prodotto per ogni kg di mangime al giorno, per
tutto il periodo della crescita, fino alle 16 settimane di età
Prescrizioni obbligatorie per dietetici
     Dir.2008/38 e PETFOOD
     a) la qualifica di DIETETICI solo se si configurano come tali;
     b) le indicazioni obbligatorie per l’uso previsto
     c) l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima
     dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego (come da
     allegato Direttiva 2008/38)

Per tutti i PETFOOD:
un numero di telefono gratuito o altri mezzi di
comunicazione idonei a consentire all’acquirente
di ottenere altre informazioni, oltre a quelle
obbligatorie, riguardo agli additivi per mangimi
contenuti nell’alimento e alle materie prime per
mangimi in essi incorporate, classificate per
categoria.
Alimento completo dietetico per gatti adulti
                                                                                   Con olio di
                Per la riduzione di intolleranze a ingredienti
                                                                                    Salmone
                            e sostanze nutritive.
                    Fonte selezionata di proteine: Pesce

                                                                                 Prodotto da
    Composizione: Farina di pesce (18%), riso, piselli, pesce (10%), olio di
                                                                                 ABP4444PETPR3
 granturco, olio di salmone (5%), polpa di barbabietola essiccata, lievito di
                                    birra
                                                                                 Lotto DFG678
Istruzioni per l’uso: Si raccomanda di chiedere un parere di un veterinario
prima dell’uso.
                                                                                 e 1,5 kg
                                                                                 Da consumarsi
Somministrare al gatto per un minimo di 3 a un massimo a 8 settimane. Se
                                                                                 preferibilmente
i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato
                                                                                 entro aprile 2020
indefinitamente
Razione giornaliera consigliata 15-20 g/kg
Componenti analitici: Proteina grezza 30%, fibra grezza 2,5%, grassi            Con vitamina A, E,
grezzi 13,5%, ceneri grezze 7%                                                  D3
Additivi per KG: Nutrizionali: Vitamina A 19000 UI, Vitamina E 160 mg
Vitamina D3 1250 , Ioduro di Potassio (I 1,35 mg), Zinco solfato monoidrato
(Zn 80 mg), Aromatizzanti, Antiossidanti

      MICIO srl, via Ribotta 5 00144 Roma- miciodiet@sanita.it
Deroga per il multipack
Pet food venduti in imballaggi contenenti diverse confezioni:

• Ragione sociale, indirizzo e numero RE
• Additivi
• Umidità
• Istruzioni d’uso
• Riferimenti del produttore conto terzi
• Composizione,
• Componenti analitici

possono figurare sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna
confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non
superi i 10 kg.
La vendita on-line
Se i mangimi sono commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a
distanza le indicazioni obbligatorie di etichettatura, figurano sulla
documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono
fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a
distanza (SITO WEB) .
Deroga per:
1. Ragione sociale e indirizzo del responsabile di etichettatura,
2. numero di lotto,
3. quantitativo netto,
4. data di conservazione minima
che devono essere fornite al più tardi al momento della consegna del
mangime (Fattura, doc commerciale od etichetta)
Responsabilità
Gli OSM che vendono al dettaglio o distribuiscono mangimi (non da loro prodotti) devono
contribuire a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura.
Devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla
base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non
conformità.
Devono fare in modo che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo
l’intera filiera alimentare, fino all'utilizzatore finale.
Reg.UE 625/2017.. Articolo 36
Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante
                  tecniche di comunicazione a distanza
Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale
campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la
propria identità.
Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, informano gli OSM
a) del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo
ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove
b) del diritto a una controperizia.
La dieta BARF
La dieta BARF
La dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food (o per alcuni Bones
And Raw Food), è nata a partire dai primi anni Novanta da un’idea del Dr.
Billinghurst, medico veterinario di origine australiana e resa ufficiale con la
pubblicazione del suo libro “Give your dog a bone”. Si basa su:
• carne cruda, compresa di organi
• ossa “polpose”, ovvero ossa (generalmente appartenenti ad animali di
  piccola taglia come pollo, coniglio, quaglia) con una notevole presenza
  di carne ancora attaccata; queste possono essere somministrate tal
  quali oppure previa macinazione.
• verdura, frutta, oltre a noci, oli, erbe aromatiche, uova e latticini anche
  se in quantità molto inferiori, patate o legumi (entrambi previa cottura).
La normativa
   Sono ALIMENTI GREGGI (non trasformati) per animali da compagnia ai sensi
   della normativa ABP (regg.1069/09 e 142/11)
   Possono derivare solo da:
   • carcasse e parti di animali macellati (oppure selvaggina) dichiarati idonei al
     consumo umano, ma non destinati al consumo umano per motivi
     commerciali;
   • carcasse e parti di animali macellati, (oppure selvaggina), dichiarati idonei al
     consumo umano all’ esame AM ma respinti in quanto non idonei al consumo
     umano (PM), ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o
     agli animali;
   • teste di pollame;
   Sono confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite e prevenire
   contaminazioni.

CM DURANTE LA PRODUZIONE E/O L'IMMAGAZZINAGGIO (PRIMA DELLA
SPEDIZIONE)
Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g
Researchers tested 51 raw pet food
      DIETA BARF                                samples from various suppliers in
                                                Switzerland to find out the total number
                                                of germs present, the number of normal
                                                and antibiotic-resistant enterobacteria,
                                                and the number of Salmonella.
                                                In 73 percent of food samples, the
                                                recommended value for enterobacteria
                                                was exceeded. In 61 percent of the
                                                samples, ESBL-producing bacteria were
                                                found. Salmonella were found twice, as
                                                were Escherichia coli (E. coli) harbouring
                                                the colistin-resistance gene mcr-1.

The Netherlands: The results reveal that 23% of the products tested contained a type of E
coli that can cause renal failure in humans, while 80% of products across seven brands
contained antibiotic-resistant E coli.
Moreover, species of listeria were found in more than half of products, while salmonella
species were found in 20%, species of sarcocystis in 23% and Toxoplasma gondii in 6%.
Grazie per
l’attenzione

II parte : additivi e componenti analitici
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