Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Petfood) - Regolamento UE 767/2009 -Parte 1 - Dr.ssa Laura Contu Ufficio 7- Alimentazione ...
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Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Petfood) – Regolamento UE 767/2009 -Parte 1 Dr.ssa Laura Contu Ufficio 7- Alimentazione animale Roma, 9 dicembre 2019 Auditorium Biagio d’Alba, Ministero della Salute, via G.Ribotta 5, Roma
Argomenti • Normativa UE e nazionale in materia • Una panoramica delle informazioni obbligatorie che devono essere presenti nell’etichettatura dei pet food • Deroghe • Cenni alla Presentazione del pet food
• Prevede informazioni di etichettatura obbligatorie e facoltative, che devono comunque rispettare i principi generali del regolamento; • Si applica a materie prime e mangimi composti; • Ammette una serie di deroghe; • Da disposizioni per la presentazione e il confezionamento; • Istituisce il Catalogo e il Registro delle Materie prime per mangimi; • Prevede 2 Codici comunitari di buona pratica etichettatura (DPA e PET); • Riordina e riunisce gran parte della normativa pre-esistente, abrogandola.
Estensione al pet food Prescrizioni per i mangimi: Reg.(CE) 178/02 Art.15 (requisiti di sicurezza dei mangimi) Art.16 (presentazione) Obblighi per gli operatori : Reg.(CE) 178/02 Art.18 (Rintracciabilità) Art.20 (Obblighi relativi agli operatori del settore dei mangimi) Reg.(CE) 183/05 Art. 4 par. 1(Obblighi generali)
Prescrizioni e Responsabilità-art 4 e 12 Gli OSM sono responsabili della sicurezza dei mangimi e garantiscono che i mangimi immessi sul mercato: ….SIANO ETICHETTATI, IMBALLATI E PRESENTATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO .. La persona responsabile dell’etichettatura (RE) garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura. Chi è: ➢ OSM che immette per primo un mangime sul mercato o, ➢ OSM il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime. È il riferimento per le AC e per gli utilizzatori del petfood
Principi generali L’ETICHETTATURA e la PRESENTAZIONE dei mangimi NON INDUCONO L’UTILIZZATORE IN ERRORE riguardo a: • uso previsto • natura • metodo di fabbricazione • proprietà • composizione • quantità • durata • specie/categorie di animali cui sono destinati • conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari • attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche
Etichettatura e Presentazione ETICHETTATURA: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; PRESENTAZIONE: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti. Fediaf Code: La presentazione del pet food deve indicare chiaramente che è destinato esclusivamente agli animali da compagnia e non creare confusione con un prodotto destinato al consumo umano …
Categorie di mangimi 1. MATERIE PRIME/MANGIMI SEMPLICI 2. MANGIMI COMPOSTI (COMPLETI O COMPLEMENTARI) 3. ADDITIVI 4. PREMISCELE NB. Il mangime complementare o il mangime semplice additivato può contenere al max 100 volte il tenore autorizzato di additivo nel mangime completo (8 volte per coccidiostatici). Se supera tali valori viene considerato PREMISCELA, oppure può essere categorizzato come dietetico a patto che esista un uso previsto di quel mangime per un particolare fine nutrizionale nell’allegato della Direttiva 2008/38 e ne possieda le caratteristiche nutrizionali essenziali.
L’alimentazione degli animali MATERIA DIETETICO PRIMA/MANGIME SEMPLICE ADDITIVI E MANGIME MANGIME COMPOSTO MINERALE PREMISCELE DI COMPLEMENTARE ADDITIVI MATERIA D’ALLATTAMENTO PRIMA/MANGIME SEMPLICE MANGIME COMPLETO PREMISCELA MEDICATA MEDICATO PRODOTTO INTERMEDIO NO ALIMENTAZIONE DIRETTA 14 DELL’ANIMALE
Le indicazioni obbligatorie GENERALI PER TUTTI I TIPI DI MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI SPECIFICHE PER I SPECIFICHE PER I MANGIMI MANGIMI SEMPLICI COMPOSTI SPECIFICHE PER I MANGIMI DIETETICI SPECIFICHE PER I PET FOOD
Info obbligatorie: Dove e come? • Tutte insieme* • in un punto ben visibile (imballaggio, recipiente, etichetta o documento commerciale) • evidenti, leggibili ed indelebili, identificabili e non oscurate da altre informazioni • almeno in una delle lingue ufficiali dello SM/regione in cui il prodotto è commercializzato. • in colori, caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. * Deroga per: numero riconoscimento del RE, numero di lotto, quantitativo netto, data di conservazione minima; riferimenti del produttore CT e Composizione
Prescrizioni obbligatorie generali 1. TIPO DI MANGIME: mangime semplice, mangime completo (d’allattamento) o complementare (d’allattamento), mangime minerale (solo complementare) 2. Dettagli del RE: • Nome, ragione sociale e indirizzo del RE • Se disponibile, n° riconoscimento ABP o 183/05. Se ha più numeri inserire l’α IT; 3. N° di lotto/partita 4. Quantitativo netto 5. Elenco degli additivi conformemente all’allegato VII (per i pet food) 6. Tenore di umidità conformemente ad all. I punto 6 (nei mangimi generici se >14%) NB: Nel PET food è ammessa la dizione «ALIMENTO» al posto di mangime, e NON è possibile utilizzare il termine COMPOSTO (invece di completo/complementare), ammesso per altri PET (Uccellini, acquariologia, roditori..) diversi da cani e gatti.
Il tipo di MANGIME Denominazioni del tipo di mangime diverse da quelle previste dalla normativa sono improprie e in alcuni casi ricadono nel concetto di etichettatura ingannevole. Ad esempio: INTEGRATORE, REIDRATANTE, SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE, RIMEDIO, COMPLEMENTO, PRODOTTO POLIVITAMINICO, NUTRACEUTICO, MANGIME SUPPLEMENTARE, SOLUZIONE, SNACK, APPETIBILIZZANTE, SUPPORTO, MASTICATIVO, BISCOTTINO, MUFFIN ETCC…. Pertanto il tipo di mangime deve essere SEMPRE ED INNANZITUTTO descritto con una delle categorie previste dal regolamento (N.b in modo chiaro e facilmente visibile E NON OSCURATO DALLE INFO FACOLTATIVE).
Prescrizioni obbligatorie specifiche per i mangimi semplici In aggiunta alle indicazioni generali, l’etichettatura di un alimento semplice deve riportare; 1. la denominazione della materia prima (Catalogo, Registro on line..) 2. la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata (allegato V) oppure prevista dal Catalogo per la specifica m. prima; SE SONO PRESENTI ADDITIVI: ❖ le specie/categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati con limiti massimi per alcune specie; ❖ le istruzioni per un uso corretto, in conformità dell’allegato II, punto 4, ove per l’additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo; e ❖ la durata minima di conservazione, se gli additivi aggiunti sono diversi dagli additivi tecnologici.
Prescrizioni obbligatorie specifiche per i mangimi semplici
Catalogo Comunitario delle materie prime per mangimi REG.(UE) 68/2013 COME MODIFICATO DAL REG.1017/2017 (art.24 reg.767/09) ➢Non è una lista chiusa ➢Il suo uso da parte dell’OSM è volontario* ➢Serve per migliorare l’etichettatura e facilitare il mercato dei mangimi * se viene usato un nome del catalogo vanno rispettate tutte le condizioni per quella MP
Feed Materials Register Art.24.6 La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi, che pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento. ..
Le notifiche illegali GUIDE TO THE NOTIFIER OF A PRODUCT TO THE FEED MATERIALS REGISTER Allegato 1 Elenco non esclusivo dei motivi per considerare una notifica illegale, abusiva o errata ILLEGALE ✓ Il nome del prodotto è già elencato nel Catalogo con esattamente lo stesso nome; ✓ L'indirizzo del primo che immette sul mercato UE che esegue la notifica o per conto del quale viene eseguita la notifica non si trova nell'UE; ✓ Il prodotto non è un mangime conforme alla definizione di mangime (articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002); ✓ Il prodotto è qualificato come medicinale veterinario ai sensi della direttiva 2001/82/CE sul codice comunitario relativo ai medicinali veterinari o come biocida ai sensi della direttiva 98/8 / CE e non è una materia prima per mangimi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 767/2009, vista la raccomandazione 2011/25/CE che stabilisce orientamenti per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari;
Reg.CE 767/09 Reg.UE 6/19 Racc. 25/2011 Se, dopo aver esaminato tutte le caratteristiche di un prodotto non classificato, si conclude che può essere considerato un medicinale veterinario, va considerato tale (prevalenza della normativa sui medicinali veterinari rispetto a quella sui mangimi, ad eccezione degli additivi per mangimi autorizzati).
Mangosteen 007833- 5 2018-09- Mangosteen tropical plant. The fruit EN 12 has anti-tumor and anti- inflammatory properties. The active ingredient alpha mangostin has anti- inflammatory activity on bronchial asthma through an inhibiting mechanism against the release of NO and cyclooxygenase (COX-2) Eosin EN 007357-EN 7 2018-03- It has anticoagulant properties for 02 the treatment of wounds and eczema thanks to the presence of tapsin, a component capable of recalling fibroblasts that intervene in the tissue repair process. Another component of Croton is proanthocyanidins which gives an impressive rate of scarring. I provide to checj this feed material on FEFANA and I used their tool who certificated that Eosin is a feed material
Mare E 0081 8 2019-02- The immunoglubulins contained in colostrum (A, Colostrum N 64- 27 D, E, G, M) are useful for neutralizing toxins and EN microbes in the lymphatic and circulatory system, and have a notable antiviral effect. The lactoferrin present in colostrum has a therapeutic effect against HIV, cytomegalovirus. The cytokines in colostrum (interluchin 1.6.10 interferon G and lymphocytes) increase the antitumor answer and immune response. Loha BHA E 007 11 2018- loha Bhasma is an Ayurvedic medicine prepared SMA N 322- 02-08 from Iron. It is used in Ayurvedic treatment of EN anemia, eye disorders, skin diseases etc. It is nourishing, sweet, sour and bitter in taste. Chemical composition: Iron – Fe.
Prescrizioni obbligatorie specifiche per m.composti • la specie /categorie di animali; • le istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del mangime, se del caso, essere conformi ad allegato II, punto 4 (tenori addittivi > m.completo); • l’indicazione della data di conservazione minima: «da consumarsi entro (giorno, mese e anno…», per i mangimi molto deperibili o, «da consumarsi preferibilmente entro (mese e anno)*. • l’elenco nell’ordine decrescente in peso delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura «Composizione**» • le dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VII, capo II (PG, FG, GG, CG e CA, Na, P per i m. minerali). *Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione»; **) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui appartiene (Direttiva 82/475/CEE). Se la presenza di una materia prima per mangimi è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici si indicano il nome e la percentuale in peso ;
Se il produttore del mangime non è RE In caso di produzione a marchio di altre ditte è necessario inserire oltre ai riferimenti del RE anche: • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, O • il numero di riconoscimento del produttore di cui all’articolo 15, lettera c), O • un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23, o 24 del regolamento (CE) n. 183/2005; O • in assenza di tale numero, un numero di identificazione assegnato su richiesta del produttore o dell’operatore del settore dei mangimi importatore, conformemente al formato di cui all’allegato V, capo II del regolamento (CE) n. 183/2005
Istruzioni d’uso per m. prime e m.complementari con additivi I mangimi complementari e le materie prime per mangimi contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima ❖ giornaliera in g o kg o unità di volume di mangime complementare e materie prime per mangimi per animale, o ❖ in % della razione giornaliera, o ❖ per Kg di mangime completo o in % di mangime completo, in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per mangimi nella razione giornaliera. Miscelare 10 g (due misurini) di prodotto per ogni kg di mangime al giorno, per tutto il periodo della crescita, fino alle 16 settimane di età
Prescrizioni obbligatorie per dietetici Dir.2008/38 e PETFOOD a) la qualifica di DIETETICI solo se si configurano come tali; b) le indicazioni obbligatorie per l’uso previsto c) l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego (come da allegato Direttiva 2008/38) Per tutti i PETFOOD: un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all’acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo agli additivi per mangimi contenuti nell’alimento e alle materie prime per mangimi in essi incorporate, classificate per categoria.
Alimento completo dietetico per gatti adulti Con olio di Per la riduzione di intolleranze a ingredienti Salmone e sostanze nutritive. Fonte selezionata di proteine: Pesce Prodotto da Composizione: Farina di pesce (18%), riso, piselli, pesce (10%), olio di ABP4444PETPR3 granturco, olio di salmone (5%), polpa di barbabietola essiccata, lievito di birra Lotto DFG678 Istruzioni per l’uso: Si raccomanda di chiedere un parere di un veterinario prima dell’uso. e 1,5 kg Da consumarsi Somministrare al gatto per un minimo di 3 a un massimo a 8 settimane. Se preferibilmente i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato entro aprile 2020 indefinitamente Razione giornaliera consigliata 15-20 g/kg Componenti analitici: Proteina grezza 30%, fibra grezza 2,5%, grassi Con vitamina A, E, grezzi 13,5%, ceneri grezze 7% D3 Additivi per KG: Nutrizionali: Vitamina A 19000 UI, Vitamina E 160 mg Vitamina D3 1250 , Ioduro di Potassio (I 1,35 mg), Zinco solfato monoidrato (Zn 80 mg), Aromatizzanti, Antiossidanti MICIO srl, via Ribotta 5 00144 Roma- miciodiet@sanita.it
Deroga per il multipack Pet food venduti in imballaggi contenenti diverse confezioni: • Ragione sociale, indirizzo e numero RE • Additivi • Umidità • Istruzioni d’uso • Riferimenti del produttore conto terzi • Composizione, • Componenti analitici possono figurare sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.
La vendita on-line Se i mangimi sono commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza le indicazioni obbligatorie di etichettatura, figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza (SITO WEB) . Deroga per: 1. Ragione sociale e indirizzo del responsabile di etichettatura, 2. numero di lotto, 3. quantitativo netto, 4. data di conservazione minima che devono essere fornite al più tardi al momento della consegna del mangime (Fattura, doc commerciale od etichetta)
Responsabilità Gli OSM che vendono al dettaglio o distribuiscono mangimi (non da loro prodotti) devono contribuire a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura. Devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità. Devono fare in modo che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare, fino all'utilizzatore finale.
Reg.UE 625/2017.. Articolo 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, informano gli OSM a) del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove b) del diritto a una controperizia.
La dieta BARF
La dieta BARF La dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food (o per alcuni Bones And Raw Food), è nata a partire dai primi anni Novanta da un’idea del Dr. Billinghurst, medico veterinario di origine australiana e resa ufficiale con la pubblicazione del suo libro “Give your dog a bone”. Si basa su: • carne cruda, compresa di organi • ossa “polpose”, ovvero ossa (generalmente appartenenti ad animali di piccola taglia come pollo, coniglio, quaglia) con una notevole presenza di carne ancora attaccata; queste possono essere somministrate tal quali oppure previa macinazione. • verdura, frutta, oltre a noci, oli, erbe aromatiche, uova e latticini anche se in quantità molto inferiori, patate o legumi (entrambi previa cottura).
La normativa Sono ALIMENTI GREGGI (non trasformati) per animali da compagnia ai sensi della normativa ABP (regg.1069/09 e 142/11) Possono derivare solo da: • carcasse e parti di animali macellati (oppure selvaggina) dichiarati idonei al consumo umano, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; • carcasse e parti di animali macellati, (oppure selvaggina), dichiarati idonei al consumo umano all’ esame AM ma respinti in quanto non idonei al consumo umano (PM), ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; • teste di pollame; Sono confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite e prevenire contaminazioni. CM DURANTE LA PRODUZIONE E/O L'IMMAGAZZINAGGIO (PRIMA DELLA SPEDIZIONE) Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g
Researchers tested 51 raw pet food DIETA BARF samples from various suppliers in Switzerland to find out the total number of germs present, the number of normal and antibiotic-resistant enterobacteria, and the number of Salmonella. In 73 percent of food samples, the recommended value for enterobacteria was exceeded. In 61 percent of the samples, ESBL-producing bacteria were found. Salmonella were found twice, as were Escherichia coli (E. coli) harbouring the colistin-resistance gene mcr-1. The Netherlands: The results reveal that 23% of the products tested contained a type of E coli that can cause renal failure in humans, while 80% of products across seven brands contained antibiotic-resistant E coli. Moreover, species of listeria were found in more than half of products, while salmonella species were found in 20%, species of sarcocystis in 23% and Toxoplasma gondii in 6%.
Grazie per l’attenzione II parte : additivi e componenti analitici
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