REGOLAMENTO De.C.O. NORMATIVA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA De.C.O ...

Pagina creata da Laura Caputo
 
CONTINUA A LEGGERE
REGOLAMENTO
     De.C.O.
NORMATIVA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
          AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA De.C.O. - “Denominazione Comunale di Origine”

     (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXX)
INDICE
Art. 1    Oggetto e finalità
Art. 2    Ambito dell’intervento comunale
Art. 3    Definizioni
Art. 4    Istituzione della De.C.O.
Art. 5    Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 6    Logo De.C.O.
Art. 7    Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 8    Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 9    Commissione comunale per la De.C.O.
Art. 10   Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
Art. 11   Controlli
Art. 12   Sanzioni
Art. 13   Struttura organizzativa competente
Art. 14   Iniziative comunali
Art. 15   Rinvio alle norme statali e regionali
Art. 16   Norme finali

Allegato A.: Logo De.C.O.
Allegato B.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti
diversi dalle imprese produttrici
Allegato C: fac-simile di domanda da compilare per le imprese produttrici
Art. 1
                                           Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico ed
uno strumento di promozione dell’immagine del comune.
2. Il comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli enti
locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e degli art. 3 e 11 del vigente statuto comunale,
l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni,
cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla
produzione e preparazione di prodotti e specialità locali; Patrimonio che essendo tipico di Borno,
rappresenta un vanto del territorio comunale, quindi meritevole di essere valorizzato. Il comune
assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento
sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di
valorizzazione.
3. In attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto
produttivo, il comune intende valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la
professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio bornese.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e
tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).

                                                Art. 2
                                  Ambito dell’intervento comunale

1. In particolare, l’azione del comune si manifesta nelle seguenti direzioni:
            a) Indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di
               originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive
               lavorazioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano
               meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione, attraverso
               l’istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della
               loro qualità e peculiarità;
            b) Assunzione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di
               iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle
               attività culturali ad esse connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale,
               siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l’organizzazione di eventi e
               manifestazioni pubbliche);
            c) Intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica
               finalizzata all’individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle
               finalità di cui al presente regolamento;
            d) Stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari
               tradizionali.

                                                 Art. 3
                                               Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-
alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di
prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica e tutti quei prodotti alimentari ottenuti o realizzati
sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini
a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale
sviluppo e aggiornamento. L’aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale.
Art. 4
                                       Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di
Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio
comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del territorio comunale.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
           a) Conservare nel tempo i prodotti che fanno parte della cultura popolare locale;
           b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni
              tipiche locali.
3. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del comune di Borno.
Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.

                                                Art. 5
                                  Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 13 un registro pubblico,
per i prodotti del territorio del comune di Borno, che ottengano la De.C.O.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le
modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
           a) I prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
           b) Le imprese che hanno ottenuto il diritto ad utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in
              quanto rispondenti al disciplinare-tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;
           c) Gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione e le
              eventuali successive modificazioni.
4. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
           a) Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
           b) Formaggi ed altri prodotti derivati dal latte;
           c) Prodotti agricoli e vegetali allo stato naturale o trasformati;
           d) Paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, e della pasticceria;
           e) Preparazioni di pesce d’acqua dolce;
           f)   Piatti tradizionali della cucina bornese;
           g) Bevande analcoliche, distillati, liquori, infusi.

5. L’elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo,
per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle
caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali,
commerciali e gli enti ed associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e
commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 nell’ambito del comune di Borno, anche se non
vi hanno la sede legale.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in
quanto in possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
Art. 6
                                            Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’articolo
5 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il logo è costituito dall’immagine stilizzata della fontana della piazza che simbolizza il territorio
comunale, contornato dalle scritte “denominazione comunale di origine” in alto e “Comune di
Borno”, in basso.

                                              Art. 7
                   Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell’ambito del
territorio del Comune di Borno, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e
alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità
che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti
ammessi dalla normativa vigente e reperire gli stessi preferibilmente attraverso la cosiddetta filiera
corta.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione,
commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed
alimentare.
5. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (O.G.M.).

                                             Art. 8
                  Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale
di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal
comune; Il comune attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate
sull’opportunità di richiedere la DE.C.O, con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di
esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e
presupposti, viene disposta l’iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il
relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l’iscrizione nel registro DE.C.O. e il diritto di utilizzo del
relativo logo, devono presentare al comune una richiesta scritta.
5. Le richieste d’iscrizione devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad
evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo        ed    ogni     informazione    ritenuta     utile    al    fine    dell’iscrizione.
In particolare, dovranno essere indicati:
           a) Il nome del prodotto;
           b) Le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione e conservazione
              consolidate nel tempo in base agli usi locali;
           c) I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione ed il
              confezionamento dei prodotti.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal comune
attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice
interessata all’iscrizione nel registro De.C.O., con l’iscrizione del prodotto è disposta anche quella
dell’impresa.
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli
allegati al presente regolamento (allegato B e allegato C)

                                           Art. 9
                             Commissione comunale per la De. C.O.

1. L’esame delle richieste d’iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato alla commissione
comunale per le Attività Produttive. La commissione potrà avvalersi nella fase di valutazione di
esperti del settore agro-alimentare, del settore gastronomico locale e del settore commerciale.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in
possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo
specifico settore produttivo.
3. La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e
decide a maggioranza dei presenti.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
5. Ai fini della valutazione di competenza, la commissione, ove lo ritenga necessario, potrà
eseguire sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché
richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri
elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato abbia le caratteristiche per
l’iscrizione al registro De.C.O.; In collaborazione con la competente struttura comunale di cui
all’art. 13 predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa
del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare
di produzione.
7. Completata l’istruttoria, la commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale,
che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le
schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la
concessione della De.C.O.
8. L’iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a
quello dell’iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del responsabile della competente
struttura comunale di cui all’art. 13.
9. L’accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa, unitamente agli estremi dell’iscrizione
nel registro (numero e data) e alle modalità d’utilizzo del logo; Alla comunicazione sono allegati
copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
10. Il comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al registro De.C.O. a condizioni
particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme
finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
11. L’eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
12. L’iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l’impresa.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda
identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.
Art. 10
                              Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il comune concede l’utilizzo gratuito della scritta “De.C.O” e del relativo logo identificativo alle
imprese iscritte nel registro di cui all’art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L’uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime
condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se
nel registro è iscritta, per quel prodotto, l’impresa produttrice.
3. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli
sono necessarie per l’esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo
restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l’aggiunta degli
estremi dell’iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere collocato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può
impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione,
possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. II logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata,
nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o
confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti
del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti
estetici da ledere l’immagine del prodotto.
7. E’ vietato l’impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali “super”, “eccellente”, etc..
8. Il Comune di Borno, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione
in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’amministrazione.
9. E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati;
ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

                                                 Art. 11
                                                Controlli

1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle
indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono esseri effettuati, oltre che dal
personale della polizia municipale, anche dai componenti la commissione di cui all’art. 9, nonché
da altri soggetti appositamente delegati dalla stessa commissione o dal comune.
2. Il controllo sull’origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente
presso l’azienda o sul mercato. Se richiesta, l’impresa è tenuta a produrre prova documentata
circa l’origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell’azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate,
al fine di provare l’origine dei prodotti, l’accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e
vendita dei prodotti De.C.O.

                                                  Art.12
                                                 Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro,
fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’amministrazione:
            a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella
               scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente
               regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal comune;
b) Il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione
              richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
           c) La perdita dei requisiti richiesti;
           d) L’uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal comune, anche su
              segnalazione della commissione di cui all’art. 9, qualora, dopo la relativa
              contestazione, l’utilizzatore non provveda all’adeguamento, nei termini fissati;
           e) Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del dritto di utilizzazione del
riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo
per l’impresa.

                                              Art. 13
                                Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è
individuata all’interno dei servizi comunali.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti
previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli art. 5 e 6.

                                                Art. 14
                                         Iniziative comunali

1. Il comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione
riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di
collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle
attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

                                               Art. 15
                                Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e
regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste,
all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

                                               Art. 16
                                             Norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del
XX/XX/2010
ALLEGATO A : LOGO De.C.O.
ALLEGATO B
                (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera
                  da parte i soggetti diversi dalle imprese produttrici)

                                                                       Al Signor Sindaco
                                                                    del Comune di Borno

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _________________________________nato il ___________________
a__________________________ e residente in _____________________________
via ______________________________ codice fiscale _______________________
nella qualità di ________________________________________________________

                                       segnala

ai fini dell’attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:
denominazione:_________________________________________________________
luogo di lavorazione:_____________________________________________________
ditte produttrici (se conosciute):____________________________________________
Allega i seguenti documenti:*
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Firma
_____________________                               Borno, lì……………………..

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla commissione comunale di valutazione
(scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)
Allegato C
                      (fac-simile di domanda per imprese produttrici)

                                                                           Al Signor Sindaco
                                                                        del Comune di Borno

                             OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _________________________________nato il ______________________
a__________________________ e residente in ________________________________
via ____________________________ Cod. F. / P.IVA ____________________________
nella qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta _____________________________________
avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
   esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
   altro __________________________________________________________________
di con sede in _________________ via ___________________________ n. __________
premesso:
- che la propria ditta produce il prodotto _______________________________________
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure
   per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio bornese, è meritevole di
ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

                                         CHIEDE

  di essere iscritta nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto, oppure
  l’iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con
possibilità di utilizzare il relativo logo.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute
nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed
etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle
corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:
  scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: le caratteristiche peculiari del
prodotto, l’elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro
De.C.O.)
  altro:_______________________________________________ *

Firma                                                 Borno, lì ……………………….
_____________________

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
fotografie, materiale storico, ecc.)
Puoi anche leggere