Segreto bancario/Segreto borsistico: qual è la prassi attuale?
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Segreto bancario/Segreto borsistico: qual è la prassi attuale? Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno portato nuovamente alla ribalta il segreto bancario svizzero e la pressione esercitata dalle autorità estere per una sua abolizione. Ma qual è la reale portata del segreto bancario secondo la prassi attualmente in vigore? Per rispondere a questa domanda il Centro di Studi Bancari è in grado di offrire ai propri lettori con questa newsletter, in anteprima ,il commento dell'art. 43 della legge sulle borse, norma che protegge il segreto borsistico e che ricalca il più conosciuto segreto bancario. Questo commento è tratto dall'opera di. Lars Schlichting "Legge sulle borse commentata e annotata"di prossima pubblicazione. Per maggiori informazioni vedi: http://www.schulthess.com./de/suche/detail.cfm?AR_ID=46806 Art. 43 Violazione del segreto professionale 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione; b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale. 43, cpv. 1 : Il segreto borsistico ha la stessa portata del segreto bancario. La giurisprudenza del secondo può pertanto essere applicata in modo analogo anche al primo. # Il segreto borsistico non ha il rango di un diritto costituzionale, così che in caso di collisione con altri interessi esso non risulta prioritario. Il segreto borsistico è contenuto in una norma legale che può soccombere di fronte agli obblighi contenuti nei trattati conclusi dalla Svizzera (DTF 104 Ia 53, consid. 4a). # Il segreto borsistico è meno ampio del segreto professionale stabilito a favore dei medici, degli avvocati e degli ecclesiastici (DTF 119 IV 175, consid. 3). # L'avvocato che ha ricevuto debitamente da un commerciante di valori mobiliari il mandato di promuovere un processo civile contro un cliente è soggetto al segreto borsistico per le informazioni confidenziali fornitegli o di cui ha potuto prendere conoscenza in tale sua qualità (DTF 121 IV 45, consid. 2.b). # La medesima massima deve essere applicabile a favore di altre persone attive per conto del commerciante di valori mobiliari, quali società di incasso. # Il segreto borsistico concerne non soltanto informazioni positive, ma anche quelle negative circa l’esistenza o meno di una relazione d’affari. Il commerciante può essere liberato dall’obbligo al segreto dal suo cliente. Questo è sovente il caso quando il cliente autorizza il suo commerciante a rivelare informazioni concernenti il suo patrimonio a persone terze che vogliono entrare in affari con il cliente. Segreto commerciale: Il segreto borsistico non deve essere confuso con il segreto commerciale, come ad esempio l’allestimento di piani di marketing o progetti concernenti prodotti da offrire ai clienti. Il segreto commerciale concerne unicamente il commerciante, non i suoi clienti, ed è
protetto dall’art. 162 CP, rispettivamente dall’art. 273 CP se commesso a favore di un’entità estera, e dall’art. 6 LCsl. Campo di applicazione personale: Il segreto borsistico si applica a tutte le persone attive in una banca, compresi i revisori, gli incaricati delle inchieste e i liquidatori. Il segreto borsistico si applica anche all’interno delle borse e dei commercianti di valori mobiliari, laddove lo scambio di informazioni tra diversi servizi non è necessario per lo svolgimento della propria attività. Anche il personale esterno che esegue mandati su delega della banca soggiace al segreto borsistico (Circ. FINMA 08/7 appalto di campi d'attività, nm 34). Non possono invece invocare il segreto borsistico i gestori patrimoniali, gli organi delle società di investimento o gli avvocati e i notai che agiscono quali intermediari finanziari. Anche queste persone tuttavia soggiacciono ad un dovere di confidenzialità stabilito dal rapporto di diritto civile con il loro cliente. Avente diritto economico: L’avente diritto economico non è parte alla relazione contrattuale, così che, per il commerciante di valori mobiliari, i rapporti tra il titolare del conto e l’avente diritto economico sono delle res inter alios acta. Il commerciante di valori mobiliari non deve salvaguardare l’avente diritto economico dalle azioni del titolare del conto. Il segreto borsistico è così opponibile all’avente diritto economico, che non ha il diritto di essere informato sullo stato del conto (DTF 4C.108/2002, consid. 3c/aa). # Un obbligo di informazione potrebbe eccezionalmente sussistere nel caso in cui il commerciante di valori mobiliari, che è a conoscenza dell'esistenza di un rapporto fiduciario sulla base delle risultanze del formulario A, dovesse accorgersi di comportamenti manifestamente illeciti e fraudolenti commessi a danno dell’avente diritto economico (IICCA 12.2004.210, consid. 7.1). Informazione al coniuge: Un accesso diretto alle informazioni finanziarie di un coniuge sussiste unicamente per le relazioni comuni. Il coniuge può tuttavia richiedere le informazioni concernenti i redditi, la sostanza e i beni dell’altro coniuge per il tramite di un’istanza giudiziaria (art. 170 cpv. 2 CC). In concreto non si tratta di risalire al proprietario economico di fondi intestati a terzi, né di scoprire l’identità di chicchessia. Si tratta di indicare su quali relazioni si trovino beni del convenuto e quale sia la loro entità, nella misura in cui ciò sia necessario alla moglie per far valere i suoi diritti (DTF 117 II 228, consid. 6a). # Il diritto alle informazioni e alla documentazione del congiunto non deve essere più limitato di quello di un creditore o di un erede. Il diritto alle informazioni del coniuge sussiste anche nei confronti di relazioni per le quali l'altro coniuge non è la parte contraente ma solo l'avente diritto economico (DTF 5P.423/2006, consid. 5.3.2). # Del resto la moglie (o il marito) ha di principio il più ampio diritto di informazione (DTF 118 II 29, consid. 3a), nel senso che può esigere dalla banca i ragguagli cui il coniuge stesso avrebbe diritto, tanto più ove l’edizione sia intesa a tutelare i suoi diritti derivanti dall’unione coniugale (I CCA 11.1999.15, consid. 6). Informazione agli eredi: La problematica relativa all'obbligo di informazione degli eredi è oggetto della Circolare dell'ASB no. 7195. # Ogni erede ha il più ampio diritto di informazione sulla situazione degli averi del defunto (DTF 89 II 93, consid. 6) e ha facoltà di ottenere, salvo contrario ordine al commerciante di valori mobiliari da parte del defunto, tutte le informazioni che quest’ultimo avrebbe potuto pretendere. In concreto l'erede può esigere le informazioni che il defunto avrebbe potuto ottenere, e ciò a maggior ragione se l’edizione dei documenti in possesso del commerciante di valori mobiliari è intesa a raggiungere una giusta ed equa ripartizione dell’eredità (I CCA 11.1996.136, consid. 2). # Al commerciante di valori mobiliari possono essere chieste unicamente informazioni di natura patrimoniale e non quelle di natura personale. # L'erede deve legittimare la sua posizione tramite il certificato ereditario o, in caso di decesso all'estero, un documento equiparabile. # Il Tribunale federale ha espresso dubbi sul fatto che l'atto
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. 4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possano essere considerati d'ufficio un documento equiparabile al certificato ereditario svizzero (DTF 5P.324/2002, consid. 3.2). # In questo caso il commerciante di valori mobiliari deve chiedere dei documenti aggiuntivi. # Se i titolari di un conto congiunto hanno previsto una clausola d'esclusione degli eredi, ovvero un accordo con cui le parti ad una convenzione di conto congiunto solidale fanno eccezione al regime generale della trasmissibilità dei contratti escludendo gli eredi di tutti i titolari del conto dal rapporto obbligazionario di base, il commerciante è tenuto ad informare gli eredi solo in merito allo stato del conto al momento dell'apertura della successione ed a tutte le operazioni effettuate in precedenza al decesso del de cujus limitatamente agli ultimi dieci anni (per gli eredi che hanno diritto alla quota legittima) calcolati a partire dalla relativa richiesta; altre informazioni non possono essere fornite, in particolare quelle aventi per oggetto l'evoluzione di varie relazioni successivamente alla data della morte del de cujus (II CCA 12.2004.210, consid. 6). # Anche l’esecutore testamentario (art. 517 CC), l'amministratore della successione (art. 554 CC) nonché il curatore della successione (art. 393 cifra 3 CC) sono autorizzati ad essere informati sulla relazione del de cujus, ad esclusione delle informazioni strettamente personali. Il legatario (art. 484 CC) non dispone invece di alcun diritto di informazione. # L'erede del beneficiario economico non vanta di regola alcun diritto di informazione (vedi sopra, commento ad art. 43 cpv. 1 LBVM, avente diritto economico). # Nel caso in cui il defunto intratteneva relazioni con il commerciante di valori mobiliari soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un’entità giuridica terza, ritenuta l'esigenza di protezione del segreto borsistico nei confronti dell'eventuale fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il defunto ha fatto capo, il commerciante è tenuto unicamente a comunicare l'identità e a indicare gli organi cui la precettante dovrà in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni, in particolare la consistenza dei beni al giorno del decesso del defunto (IICA 12.2006.199, consid. 5 e 6). # Il commerciante di valori mobiliari è obbligato a fornire all’erede le informazioni necessarie a favore dell’autorità fiscale incaricata dell’inventario (art. 158 LIFD). # Il commerciante di valori mobiliari è obbligato a fornire le informazioni sulla consistenza della successione necessarie per la compilazione dell’inventario della successione (art. 553 CC), questo obbligo non si estende tuttavia alle alienazioni e alle liberalità avvenute fra vivi (DTF 118 II 268, consid. 4.b). Rinvii: LFINMA I.1.1 Segreto d'ufficio art. 14 LBCR II.1.1 Violazione del segreto professionale art. 47 LICol IV.1.1 Violazione del segreto di clienti art. 148 lett. k
5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio. 43, cpv. 5 : Le leggi finanziarie prevedono un'eccezione al segreto borsistico nei confronti dell'autorità di vigilanza (art. 29 LFINMA), delle società di audit (art. 25 LFINMA) e della BNS (art. 15 e 20 LBN). Procedura penale, generale: I detentori del segreto borsistico devono di regola deporre; vi sono esonerati soltanto se così esplicitamente disposto. L'art. 173 cpv. 2 del futuro CPP prevede che chi dirige il procedimento può liberare i detentori del segreto, tra cui quello borsistico, dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello dell'accertamento della verità. # Tale soluzione non si prefigge tuttavia di derogare alla dottrina e alla giurisprudenza, che hanno quasi sempre unanimemente avversato di riconoscere il diritto di non deporre fondato su obblighi del segreto prevalentemente economici (FF 2006 pag. 1109). # I dipendenti di un commerciante di valori mobiliari, di qualunque rango, non possono invocare il segreto borsistico quale motivo per rifiutare una testimonianza. Il fatto che tra i documenti sequestrati possano trovarsi documenti che in prosieguo si rivelino irrilevanti ai fini dell'inchiesta non osta al sequestro, ma è inerente alla natura di tale provvedimento. Spetta all'autorità inquirente (tenuta al segreto d'ufficio) e non al commerciante di valori mobiliari effettuare la cernita (DTF 119 IV 175, consid. 3). # I commercianti di valori mobiliari non sono obbligati ad informare le autorità fiscali (art. 112 LFID), ma queste ultime sono autorizzate a consultare la documentazione sequestrata nel corso di una procedura penale (DTF 124 II 58, consid. 3). Procedura penale, sequestro e edizione: Il commerciante di valori mobiliari, anche se non è parte nella procedura penale, dispone di una ristretta legittimazione attiva per contestare il sequestro di un conto di un suo cliente, ovvero allorquando la misura penale lede anche i suoi interessi. Questo è il caso quando sussiste una lesione del principio di proporzionalità oppure quando la misura coercitiva obbliga il commerciante a prendere dei provvedimenti che non può adempiere. Il commerciante può anche validamente contestare l’incompetenza territoriale dell’autorità svizzera (TPF BV.2006.35, consid. 1.1). # Il commerciante di valori mobiliari non dispone invece della legittimazione attiva se intende agire per conto del suo cliente a tutela degli interessi del cliente (DTF 128 II 211, consid. 2.3-2.5). # Il principio di proporzionalità non permette un sequestro a tempo indefinito senza che una giustificazione sia apportata dall’autorità richiedente (DTF 122 IV 91, consid. 4). # Il detentore dei documenti, vale a dire il commerciante di valori mobiliari, può domandare il suggello della documentazione di cui è chiesta l’edizione. Questa richiesta non è invece ammessa da parte dell’imputato, del cliente o dell’avente diritto economico della società titolare del conto. La richiesta di suggello deve essere posta all’autorità che ha ordinato l’edizione della documentazione. Se l’edizione è chiesta per invio postale, il detentore dei documenti è tenuto ad inviarli non suggellati. Contestualmente egli deve inoltrare all’autorità un’istanza di suggello motivata (DTF 1A.171/2001, consid. 1.2). # Qualora un conto sia interamente ed effettivamente gestito in Svizzera ma sia stato aperto in un istituto finanziario all’estero (che sia o no una filiale di una banca elvetica) a scopo puramente fittizio, i beni depositati possono essere sequestrati direttamente in Svizzera. Il criterio decisivo è di natura economica: i valori depositati su un conto possono essere sequestrati (e successivamente confiscati) in Svizzera se il conto è fattivamente gestito e amministrato dalla Svizzera cosicché il domicilio estero della relazione risulta puramente fittizio (TPF BV. 2006.37, consid. 2.2, sui
criteri per stabilire se una relazione estera è gestita dalla Svizzera si veda DTF 2A.95.2006, pubblicata in Boll CFB 49, pag. 36). Procedura penale, assistenza giudiziaria internazionale: L’assistenza giudiziaria internazionale è ammessa tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera (art. 1a AIMP). La richiesta di assistenza giudiziaria è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d’assistenza se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 AIMP). # Si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250, consid. 3). # Il segreto borsistico può essere annoverato tra questi interessi essenziali soltanto qualora esso dovesse risultare svuotato della propria sostanza a causa delle informazioni richieste oppure quando la loro consegna porta danno all’intera economia svizzera. Al contrario un interesse essenziale della Svizzera non viene mai leso quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha quale conseguenza la trasmissione di informazioni relative a relazioni di alcuni clienti interni od esteri della banca (DTF 113 Ib 164, consid. 5). # Se le condizioni per l’assistenza giudiziaria sono adempiute, ed in particolare se è provato un legame tra la documentazione del commerciante di valori mobiliari e il reato che l’autorità penale estera vuole perseguire, il segreto borsistico non si oppone alla trasmissione di questi documenti (DTF 129 II 462, consid. 5.5; DTF 115 Ib 68, consid. 4.b). # La qualità di parte in una procedura di assistenza giudiziaria internazionale è riconosciuta solo alle parti che subiscono un pregiudizio diretto nei loro interessi giuridicamente protetti. Secondo l'art. 80h lett. b AIMP e l'art. 9a lett. a OAIMP, il commerciante di valori mobiliari non è legittimato a ricorrere quando, non essendo toccato nelle sue attività dalle misure di assistenza, deve soltanto produrre documenti concernenti i conti di suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (DTF 128 II 211, consid. 2.3-2.5). # Il commerciante di valori mobiliari non è legittimato a ricorrere contro una misura ordinata nei confronti di un gestore esterno che gestisce diversi conti presso il commerciante (DTF 1A.25/2003, consid. 1.2.1) Procedura penale, informazione al cliente: Le autorità penali possono ordinare il divieto di informare il cliente del commerciante di valori mobiliari delle misure ordinate nei confronti del suo patrimonio. Un divieto di informazione limitato nel tempo nei confronti di un commerciante non consiste in una violazione grave della libertà di comunicazione e della libertà economica. L'interesse privato di informare il cliente non è superiore all'interesse pubblico del segreto istruttorio delle procedure penali (DTF 131 I 425, consid. 6.3). # Il divieto di informazione deve tuttavia essere proporzionale nella sua durata. II divieto, non limitato nel tempo, di informare il cliente di un commerciante dell'esistenza di un ordine di edizione risulta sproporzionato. Revoca del divieto dopo il termine di un anno (DTF 131 I 425, consid. 6.4). # Il commerciante - in virtù degli obblighi contrattuali che lo legano al cliente - deve informare il più presto possibile il titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (DTF 130 IV 43, consid. 1.3). # Questo obbligo si applica anche se tra il commerciante e il cliente sussiste una convenzione di “fermo posta” (nell’assistenza internazionale in materia penale DTF 124 II 124, consid. 2d/dd), come pure nel caso in cui la persona coinvolta non è più cliente del commerciante. # Ai sensi del rinvio previsto nel nuovo art. 285 cpv. 3 CPP, l'informazione al cliente è di competenza del pubblico ministero. Con l'entrata in vigore del nuovo CPP i commercianti saranno così liberati dallo
sgradevole compito di informare i clienti della sorveglianza di cui sono stati oggetto (FF 2006 pag. 1158). Procedura civile: Le misure cautelari nei confronti dei commercianti di valori mobiliari sono previste nei singoli codici cantonali di procedura civile. Ai sensi dell'art. 167 cpv. 2 del nuovo CPC, i detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello dell’accertamento della verità. # Qualora il giudice ordinasse una misura conservativa ai sensi dell’art. 178 cpv. 2 CC, la banca deve prendere le misure necessarie per assicurarsi che il conto bancario sia messo a disposizione dei due coniugi, e non solo del titolare del conto. Procedura civile, assistenza internazionale: Il segreto borsistico trova applicazione tranne nei casi in cui dei trattati internazionali e le norme di procedura civile dei singoli cantoni stabiliscono il contrario. # L’art. 10 LDIP è applicabile al blocco cautelare di averi bancari in Svizzera, nel quadro di una causa di stato. Nell’ambito dell’art. 10 LDIP il giudice svizzero applica la propria procedura e prende le misure provvisionali consentite dal suo ordinamento (lex fori), quand’anche tali provvedimenti non siano previsti dal diritto estero applicabile alla causa di merito (I CCA 11.2002.34). Procedura fiscale: Ai sensi dell’art. 112 LIFD, gli istituti di credito sono esonerati dall’obbligo di informare il fisco per fatti vincolati a un segreto imposto dalla legge. Il fisco non è pertanto in misura di rivolgersi direttamente ai commercianti di valori mobiliari quando il contribuente si rifiuta di comunicare informazioni protette dal segreto borsistico (DTF 124 II 58, consid. 3b). # Solo il cliente del commerciante di valori mobiliari, e non direttamente il fisco, può chiedere a quest’ultimo il rilascio di un’attestazione per le autorità fiscali (DTF 121 II 257, consid. 3b/cc, in relazione con art. 127 cpv. 2 LIFD). # Il segreto borsistico non è opponibile alle autorità fiscali che chiedono accesso agli atti di una procedura penale, a condizione che l’autorità abbia degli elementi concreti ai sensi dei quali detti documenti contengano fatti rilevanti ai fini della tassazione dell'imputato (DTF 124 II 58, consid. 3d; DTF 108 Ib 231, consid. 3; DTF 113 Ib 193, consid. 3a). # In caso di frode fiscale (art. 186 LIFD) la procedura è condotta dall’autorità penale in applicazione della procedura penale (art. 188 LIFD), nella quale il segreto borsistico ha un’applicazione ristretta. # Le informazioni richieste dall'Amministrazione federale delle contribuzioni quale autorità inquirente nel quadro di un procedimento penale amministrativo (art. 190 LIFD) devono esserle fornite senza che possa essere invocato il segreto borsistico (DTF 119 IV 175, consid. 3). # Questa massima vale sia per la sottrazione continua di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD), sia per i delitti fiscali (art. 186 e 187 LIFD). # In questo caso non è il cliente bensì il commerciante di valori mobiliari (art. 40 DPA) ad avere la legittimazione per ricorrere contro la richiesta dell’autorità fiscale (TPF BV.2006.38, consid. 1.2), mentre in caso di sequestro del conto la legittimazione attiva spetta al cliente, che subisce un danno, e non al commerciante, salvo nel caso in cui la misura risulta sproporzionata oppure se il commerciante di valori mobiliari, a seguito della misura di sequestro, sia obbligato a prendere dei provvedimenti che non può o non deve adempiere (TPF BV.2006.35, consid. 1.1). # Il segreto borsistico non fa parte dei segreti da salvaguardare al momento di una perquisizione secondo l'art. 50 DPA. Il diritto penale amministrativo non concede ai commercianti alcun diritto particolare al segreto (GAAC 67.85, consid. 4.c). Procedura fiscale, assistenza internazionale: Lo scambio di informazioni con autorità fiscali estere può avvenire unicamente in applicazione delle CDI (di regola lo scambio di informazioni è regolato all'art. 26 di ogni singola CDI). La Svizzera ha deciso di riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, in conformità con l'art. 26 del modello di convenzione
dell'OCSE. Questa decisione sarà implementata con la modifica di quelle CDI che attualmente prevedono uno scambio di informazioni unicamente per il reato di frode fiscale. # L'art. 26 CDI-USA non obbliga le autorità svizzere che agiscono nel quadro dell'assistenza ufficiale a procurarsi le prove corrispondenti alle esigenze del diritto americano e a trasmetterle alle autorità fiscali degli Stati Uniti (DTF 101 Ib 160, consid. 2). # L’assistenza internazionale in materia fiscale con l'UE è prevista, nell’ambito delle imposte indirette, delle sovvenzioni e degli appalti pubblici, in caso di “frode e ogni altra attività illecita” (art. 2 dell'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati per lottare contro la frode). # La nozione di frode comprende anche il contrabbando, la corruzione e il riciclaggio, a condizione tuttavia che preliminarmente sia stato commesso un reato per il quale sia la Svizzera che lo Stato membro dell'UE comminano una pena detentiva massima di oltre sei mesi (FF 2004 5486). # Uno scambio di informazioni in materia fiscale è previsto anche dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi per comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o violazioni analoghe. # Per violazioni analoghe si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato (art. 10 dell'Accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio). In questo modo, diversamente dal disciplinamento stabilito nelle CDI concluse tra la Svizzera e gli Stati membri (fatta eccezione per la Germania), si acconsente allo scambio di informazioni non solo per la corretta applicazione dell’Accordo, bensì anche per l’esecuzione del diritto nazionale nei casi di truffe e reati analoghi in materia fiscale (FF 2004 5510). Procedura esecuzione e fallimento, generale: In caso di fallimento bancario, il segreto borsistico deve essere salvaguardato nella misura del possibile (art. 36 cpv. 2 LBCR, a cui rimanda l'art. 36a LBVM). I creditori di un commerciante di valori mobiliari hanno tuttavia un interesse per esaminare gli altri crediti riconosciuti dal liquidatore del fallimento. Le informazioni così ottenute possono tuttavia essere utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali (art. 5 OFB). Procedura esecuzione e fallimento, obbligo di informazione in caso di fallimento (art. 222 cpv. 4 e 232 cpv. 2 LEF): Il commerciante di valori mobiliari deve informare spontaneamente le autorità di esecuzione e fallimento sugli averi del cliente in caso di fallimento del debitore (art. 222 cpv. 4 e art. 232 cpv. 2 LEF). In caso di fallimento bancario questo dovere si applica anche alle persone che detengono beni patrimoniali a titolo di pegno e anche quando viene fatta valere la compensazione (art. 15 OFB). # L'obbligo di indicare i beni del fallito giusta l'art. 232 cpv. 2 cifra 3 e 4 LEF prevale sul segreto borsistico (DTF 94 III 83, consid. 8). # Il mancato adempimento dell'obbligo di informazione è punito penalmente (art. 324 CP) e in casi estremi può condurre all'estinzione dei diritti di prelazione (art. 232 cpv. 2 cifra 4 LEF; art. 15 cpv. 3 OFB). Procedura esecuzione e fallimento, obbligo di informazione in caso di pignoramento (art. 91 cpv. 4 LEF): Gli obblighi d'informazione imposti dalla LEF al commerciante di valori mobiliari sono in contrasto con quelli sgorganti dal rapporto contrattuale con il cliente e dal segreto borsistico codificato nell'art. 43 LBVM; la giurisprudenza ha risolto tale conflitto in favore delle esigenze dell'esecuzione forzata (DTF 125 III 391, consid. 2d/bb). # Gli organi di esecuzione possono richiedere ad un commerciante di valori mobiliari di indicare loro i beni di cui l'escusso è avente diritto economico con riferimento alle relazioni intrattenute in ogni succursale anche, in vista di eventuali azioni revocatorie, per il cosiddetto periodo sospetto (DTF 129 III 239).
6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale. Procedura esecuzione e fallimento, obbligo di informazione in caso di sequestro (art. 271 LEF): L'obbligo del commerciante di valori mobiliari detentore di beni sequestrati di informare l’ufficio esecuzione e fallimenti sorge unicamente dopo lo spirare del termine di opposizione di cui all'art. 278 LEF, risp. dopo una decisione definitiva sull'opposizione (DTF 125 III 391, consid. 2). # Nel frattempo il commerciante di valori mobiliari dovrà ordinare un blocco interno dei beni, pena una multa ai sensi dell’art. 324 CP (DTF 125 III 391, consid. 3). # Contrariamente al caso di pignoramento, il commerciante di valori mobiliari non è soggetto ad un dovere di informazione generale su tutti i beni del suo cliente, poiché i beni da sequestrare sono indicati nell’ordine di sequestro. Esso deve pertanto solo indicare i beni che sono indicati nel decreto di sequestro (DTF 7B.142/2003). # I crediti vantati da un escusso con domicilio o sede in Svizzera possono essere qui sequestrati anche se il terzo debitore ha il domicilio o la sede all’estero (DTF 7B.228/2005, consid. 2.2). # I provvedimenti di esecuzione forzata aventi per oggetto titoli contabili di un titolare di un conto devono essere eseguiti esclusivamente presso l’ente di custodia che gestisce il conto su cui i titoli contabili sono accreditati. Qualsiasi provvedimento di esecuzione forzata attuato altrove, in particolare presso l’ente di subcustodia, è nullo (art. 14 LTCo, FF 2006 8575). # Giusta la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi degli artt. 17-19 LEF dev'essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi – giuridicamente protetti o almeno di fatto – da una decisione dell'Ufficio (DTF 130 III 400, consid. 2; DTF 120 III 42, consid. 3; DTF 119 III 81, consid. 2). Per costante giurisprudenza (DTF 80 III 122, consid. 2; DTF 96 III 107, consid. 1; DTF 103 III 36, consid. 1; DTF 112 III 1, consid. 1d) un commerciante di valori mobiliari, quale terzo – eventualmente – detentore di beni sequestrati, ha la facoltà di salvaguardare mediante un ricorso i diritti che la legge gli accorda. Atteso che un sequestro viene eseguito in base alle norme sul pignoramento (art. 275 LEF), tale giurisprudenza è pure applicabile ai pignoramenti provvisori ordinati quali misure conservative della Convenzione di Lugano (DTF 7B.14-15/2001, consid. 2). # Il commerciante ha quindi un proprio interesse, al fine di non esporsi a sanzioni derivanti da un'eventuale violazione del suo dovere di riservatezza in seguito alla divulgazione di informazioni ad un'autorità prima che un obbligo in tal senso sia sorto, ad impugnare la richiesta di informazioni dell'Ufficio perché ritenuta prematura (DTF 7B.113/2005, consid. 2.2). Assistenza amministrativa internazionale: Il segreto borsistico non costituisce un ostacolo per l'assistenza amministrativa, allorquando sono adempiute le condizioni previste dall'art. 38 LBVM (DTF 125 II 84, consid. 5). L’assistenza amministrativa è uno dei compiti della FINMA, per lo svolgimento del quale essa può richiedere ai commercianti di valori mobiliari tutte le informazioni necessarie e contro la quale il commerciante di valori mobiliari non può opporre il segreto borsistico (DTF 125 II 450, consid. 2.c).Rinvii: LFINMA I.1.1 Motivi di rifiuto della FINMA art. 40 LBCR III.1.1 Violazione del segreto professionale (eccezioni) art. 47 cpv. 5
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