ESAME DI STATO 2021 Le prove d'esame - A cura di Marco Saba - dirigente scolastico
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IL QUADRO NORMATIVO ➢ O.M. 25-09-2020, n.122 - calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2020/2021 ➢ LEGGE 30 dicembre 2020, n.178 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ➢ D.L. 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, come convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41 ➢ D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ➢ D. Lgs. 13 aprile 2017, n.62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181 , lettera i), della lege 13 luglio 2015, n, 107 ➢ O.M. 03-03-2021, n.53. - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 2
L’ESAME DI STATO: ➢ VERIFICA (comma 1) i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita' e competenze, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli D.LGS. 13/04/2017, n.62 istituti tecnici e gli istituti professionali ART. 12 ➢ TIENE CONTO (commi 2-3) in relazione al profilo educativo, culturale e professionale : ➢ della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, ➢ dello sviluppo delle competenze digitali ➢ del percorso dello studente; ➢ delle attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 3
I REQUISITI D’AMMISSIONE: CANDIDATI INTERNI ➢ lett.a) FREQUENZA per almeno tre NOTA BENE: occorre però valutare le deroghe quarti del monte ore annuale previste anche in rapporto alle specifiche situazione dovute alla personalizzato emergenza pandemica (art.3, comma 1, lett. a), O.M. 03/03/2021, n.53) D.LGS. 13/04/2017, n.62 O.M. 03/03/2021, n.53 ➢ lett.b) PARTECIPAZIONE durante NOTA BENE: E ART. 13, comma 2, ART.3, comma 1, l'ultimo anno di corso, alle PROVE Requisiti non richiesti INVALSI (art.3, comma 1, lett. a), O.M. 03/03/2021, n.53) ➢ lett.c) SVOLGIMENTO dell'ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ➢ lett. d) VOTAZIONE NON INFERIORE AI SEI DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 4
I REQUISITI D’AMMISSIONE: CANDIDATI INTERNI ➢ CON VOTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo D.LGS. 13/04/2017, n.62 O.M. 03/03/2021, n.53 E ART. 13, commi 2, 4 ➢ A DOMANDA, le studentesse e gli studenti: ART.3, comma 1, ➢ che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; ➢ che hanno seguito un regolare corso di studi ➢ che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 5
I REQUISITI D’AMMISSIONE: CANDIDATI ESTERNI ➢ lett. a) Aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e aver adempiuto all'obbligo di istruzione ➢ lett. b) Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di D.LGS. 13/04/2017, n.62 O.M. 03/03/2021, n.53 E ART. 14, comma 1, primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della ART.4, comma 2, durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; ➢ lett. c) Essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; ➢ lett. d) cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo A cura di Marco Saba - dirigente scolastico ITCG "G. Zappa" Isili 6 Scuola Polo per la formazione della rete d’ambito n.8 – Sud Sardegna
I REQUISITI D’AMMISSIONE: CANDIDATI ESTERNI ➢ Superamento di un ESAME PRELIMINARE sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno D.LGS. N.62 DEL 13/04/2017 O.M. 03/03/2021, n.53 E ART. 14, comma 2, ➢ esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, anche per i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il ART.5, predetto anno o che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. ➢ Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe ➢ il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto A cura di Marco Saba - dirigente scolastico ITCG "G. Zappa" Isili 7 Scuola Polo per la formazione della rete d’ambito n.8 – Sud Sardegna
CREDITO SCOLASTICO O.M. 03/03/2021, n.53 Art.11, commi 1-2, Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Tabella A Conversione delcredito creditoconseguito assegnato al termine della classe terza Media dei voti (livello bassoFasce o alto dellaai sensi di credito fascia di credito) Nuovo credito assegnato per la Allegato A al D. Lgs 62/2017 classe terza O.M. 03/03/2021, n.53 M=6 7-8 11-12 Allegato A 6< M ≤ 7 8-9 13-14 7< M ≤ 8 9-10 15-16 8< M ≤ 9 10-11 16-17 9< M ≤ 10 11-12 17-18 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 8
CREDITO SCOLASTICO Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta Media dei voti Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per la Allegato A al D. Lgs 62/2017 classe quarta M=
CREDITO SCOLASTICO Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato O.M. 03/03/2021, n.53 MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO V ANNO Allegato A M
CREDITO SCOLASTICO Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello ….il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità: a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per O.M. 03/03/2021, n.53 il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; Art.11, comma 6, b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla : classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti. c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 11
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO COMMA 1: Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. COMMA 2 O.M. 03/03/2021, n.53 Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: Art.17, commi 1-2 a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 12
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO L’articolazione a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è O.M. 03/03/2021, n.53 art.18, comma 1,lett.a assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 13
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO IL RUOLO DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno FAQ N.4 ESAME DI STATO 2021 studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 14
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO LA CONSEGNA DELL’ELABORATO AI CANDIDATI ESTERNI …l’elaborato deve essere assegnato a tutti i FAQ N.5 ESAME DI STATO 2021 PUBBLICA ISTRUZIONE candidati (anche quelli esterni), nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 MINISTERO dell’ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti (interni) della classe. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 15
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO L’articolazione b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura art.18, comma 1, lett.b,c,d O.M. 03/03/2021, n.53 nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 16
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO la disciplina non linguistica in ambito CLIL Le conoscenze e le competenze della disciplina O.M. 03/03/2021, n.53 art.18, comma 2, non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 17
LA PROVA D’ESAME: IL COLLOQUIO percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti …..il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) O.M. 03/03/2021, n.53 riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati art.18, comma 2, dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 18
O.M. 03/03/2021, n.53 LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 19
LA PROVA D’ESAME DEI CANDIDATI H Comma 1: ➢ Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. O.M. 03/03/2021, n.53 182. Comma 2: art.20, ➢ Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 20
LA PROVA D’ESAME DEI CANDIDATI H Comma 4: O.M. 03/03/2021, n.53 ➢ Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno art.20, scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 21
LE PROVE D’ESAME DEI CANDIDATI DSA Comma 1: Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto O.M. 03/03/2021, n.53 dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). Comma 2: art.21, La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 22
LE PROVE D’ESAME DEI CANDIDATI DSA Comma 5: I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma O.M. 03/03/2021, n.53 conclusivo del secondo ciclo di istruzione Comma 6: art.21, Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 23
IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO Comma 1: Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che O.M. 03/03/2021, n.53 lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di art.10, valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 24
IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO Comma 2: Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e O.M. 03/03/2021, n.53 certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito art.10, del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto Comma 3: Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. In generale deve basarsi (per ogni singola disciplina) sulle conoscenze, capacità e competenze stabilite dalle indicazioni nazionali (per i Licei) e dalle linee guida (per i Tecnici e i Professionali) ed elencate nel PECuP in uscita; A cura di Marco Saba - dirigente scolastico 25
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