Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) - lecostituzionaliste - Sipotra
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PAPER – 1 LUGLIO 2020 Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) lecostituzionaliste Gruppo di lavoro su equilibri di genere e procedure di nomina
Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) lecostituzionaliste Gruppo di lavoro su equilibri di genere e procedure di nomina Sommario: 1. Presentazione della ricerca. 2. L’esperienza italiana. 2.1. Una premessa sullo stato di attuazione della parità di genere e sulla percezione del problema. 2.2. Oggetto e metodologia di ricerca. 2.3. La composizione degli organi: gender-balanced o non gender-balanced?. 2.4. Uno sguardo ai precedenti collegi. 2.5. Eventuale previsione di norme o di buone pratiche specificamente volte a favorire l’equilibrio di genere. 2.6. Riflessioni in tema di meritocrazia e trasparenza. 2.7. Conclusioni (parziali) e linee di tendenza. 2.8. Il livello regionale: parità di genere, nomine e designazioni di competenza regionale. Un’analisi della legislazione delle Regioni a statuto ordinario. 3. Il quadro comparato. 3.1. Una prospettiva d’insieme. 3.2. La Francia. 3.3. Il Belgio. 3.4. Il Portogallo. 3.5. La Spagna. 3.6. La Svezia. 3.7. La Croazia. 3.8. Le corti costituzionali. 4. Prossimi step del programma di ricerca. 5. Coordinamento e collaboratori della ricerca 1. Presentazione della ricerca La presente ricerca si propone l’obiettivo di analizzare previsioni normative e prassi attraverso cui l’ordinamento italiano e gli Stati membri dell’Unione europea hanno valorizzato il principio dell’equilibrio di genere nell’ambito delle procedure di accesso e nomina agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e alle autorità indipendenti. L’indagine non è incentrata, tuttavia, unicamente sulle misure che siano state eventualmente adottate con lo specifico obiettivo di promuovere l’uguaglianza tra i sessi; nonché sugli effetti che la loro introduzione o, all’opposto, la loro mancata adozione ha prodotto in termini di composizione degli organi oggetto di esame. La ricerca, infatti, muove da una ulteriore ipotesi: che potrebbe cioè esservi una relazione anche tra le modalità di selezione di coloro che siano chiamati a comporre questi collegi e i risultati riscontrabili in termini di rispetto della parità di genere. Modalità di nomina/elezione regolate in termini “minimi”, senza evidenza dei profili presi in considerazione, potrebbero in effetti sfavorire gli appartenenti a un genere rispetto all’altro. L’idea è stata anche di verificare il livello di trasparenza e i criteri di valutazione delle competenze dei candidati in riferimento a ciascuna delle procedure di nomina/elezione prese in considerazione. Alla ricerca hanno partecipato in particolare le unità dell’Università di Firenze, Pisa, Milano e Siena, oltreché ricercatori di diversi Atenei italiani (cfr. sez. 5). L’oggetto della ricerca è stato delimitato sulla base di due criteri: il primo relativo alla selezione delle esperienze nazionali ed il secondo concernente le istituzioni e autorità da analizzare. 2 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Con riferimento al primo criterio, l’indagine si è concentrata sui paesi che sono (o sono stati) membri dell’Unione europea. Tale scelta è motivata dalla esistenza di una fitta rete di connessioni inter-ordinamentali le quali rendono particolarmente omogeneo l’ambito della comparazione. Basti pensare alla istituzione, attraverso norme del diritto dell’Unione europea, di poli di coordinamento delle autorità indipendenti nazionali. Oppure si pensi alla espressa codificazione del principio della parità tra donne e uomini all’interno del diritto primario UE (artt. 2, 3, par. 3 TUE, 8, 153 e 157 TFUE). Quanto al secondo criterio, la ricerca ha preso in esame le seguenti 12 istituzioni: corti costituzionali componenti della Conference of European Constitutional Courts; organi di governo della magistratura componenti dello European Networks of Councils for the Judiciary; banche centrali componenti del Sistema europeo delle banche centrali autorità per la concorrenza componenti dell’ECM network; autorità di regolazione degli strumenti finanziari e dei mercati componente dell’ESMA network; autorità delle assicurazioni e delle pensioni componenti dell’EIOPA network; autorità per le comunicazioni elettroniche componenti del BEREC network; autorità per la protezione dei dati personali componenti dello European Data Protection Board; autorità di regolazione dei trasporti componenti del network istituito dall’art. 57 Direttiva 2012/34 UE; autorità di regolazione per l’energia componenti dello European Energy Regulators; fiscal councils nazionali componenti del network EU independent fiscal institution; istituti nazionali di statistica componenti dello European Statistical System ex art. 4 del Regolamento CE 223/2009. Tutte e 12 le istituzioni selezionate sono accomunate dalla circostanza di essere collegate ad un “network” sovranazionale, ad esempio una agenzia UE. Proprio l’appartenenza a tale rete ha costituito il principale criterio di “riconoscimento” delle istituzioni ai fini della loro inclusione nella ricerca. Un’ultima necessaria notazione preliminare riguarda l’ulteriore criterio selezionato per svolgere l’analisi. L’idea è stata infatti di sottoporre a particolare vaglio critico le procedure di nomina/elezione imputabili alla responsabilità di organi politici. Come noto, la composizione delle Istituzioni prese in considerazione è variabile anche in riferimento all’organo o agli organi che ne sono responsabili. In molti casi, infatti, i membri dello stesso collegio sono scelti, in parte da soggetti politici, in parte da soggetti di altra natura. 3 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
La ricerca, pur dando conto della complessiva situazione dell’Istituzione esaminata, ha concentrato l’analisi soprattutto sulle nomine/elezioni riconducibili alla responsabilità di organi politici. La scelta muove dalla constatazione – riguardante quantomeno il caso italiano – di come siano sovente proprio gli organi politici a sottovalutare maggiormente, in fase operativa, la precettività dei principi costituzionali che impegnano a promuovere l’uguaglianza di genere nell’accesso agli uffici pubblici. Questo report intermedio intende dunque fornire alcune informazioni di sintesi sullo stato della ricerca, sia con riferimento alla esperienza italiana (sez. 2), anche a livello regionale (in quest’ultimo caso, attraverso una analisi delle discipline inerenti le modalità di nomina di competenza regionale), sia in relazione al quadro comparato (sez. 3). Nella parte finale si darà poi conto delle prossime fasi del programma di ricerca (sez. 4). 2. L’esperienza italiana 2.1. Una premessa sullo stato di attuazione della parità di genere e sulla percezione del problema Nell’ordinamento italiano si sono registrati, nel corso degli ultimi due decenni, innegabili progressi sul terreno della c.d. “democrazia paritaria”. Con la riforma costituzionale del 2003, intervenuta a modificare l’art. 51 Cost. in “reazione” alle iniziali chiusure della Corte costituzionale, l’obiettivo della promozione delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici ha trovato esplicitazione nel testo costituzionale. Ne è seguita una lenta ma progressiva implementazione del principio da parte del legislatore, che intervenendo in tempi e settori diversi ha man mano cercato di sospingere l’ordinamento verso una più compiuta attuazione del principio di uguaglianza. Lo ha fatto a più livelli – attraverso norme riguardanti l’elezione delle Assemblee rappresentative, dei consigli di amministrazione delle società, delle Giunte regionali e degli enti locali, degli ordini professionali, ecc. – mosso dalla consapevolezza che sia questa una questione di democrazia e di migliore funzionamento degli organi decisionali. Come efficacemente spiegato dal Tar Lazio in una decisione riguardante proprio la composizione delle Giunte, infatti, “organi squilibrati nella rappresentanza di genere … oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell’articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale … risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell’apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato” (sent. Tar Lazio n. 6673 del 2011). Questi progressi normativi sono stati accompagnati da (e in parte hanno favorito) un parallelo miglioramento della percezione culturale del problema. Anche in sede scientifica è decisamente registrabile una maggiore attenzione a questi temi. Studiosi di diversa estrazione (sociologi, economisti, giuristi soprattutto) hanno iniziato ad occuparsi sempre più 4 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
frequentemente del problema della scarsa presenza di donne nella sfera pubblica, man mano abbandonando l’idea che si tratti (solo) di una questione “soggettiva”, di discriminazione. È andata infatti affermandosi una prospettiva diversa, che, come accennato, guarda al disequilibrio di genere come a un problema dell’intera collettività e di efficienza degli organi chiamati ad assumere decisioni dal rilevante impatto pubblico. Il concorrere di queste circostanze – consapevolezza di una parte sempre più consistente della società, attenzione della dottrina, interventi del legislatore, controllo dei giudici – ha dunque favorito i primi significativi risultati. Ci si riferisce, in particolare, al numero ormai finalmente significativo di donne presenti in Parlamento, ma anche nelle posizioni di Governo. Eppure, elementi di forte criticità non mancano. Si pensi solo alla ancora scarsa presenza di donne nelle Assemblee elettive regionali (e alla questione, attualissima, delle discipline elettorali regionali ancora ad oggi prive di adeguate misure antidiscriminatorie). Ma gli elementi di preoccupazione sono ulteriori. Sebbene in Parlamento abbiano ormai fatto accesso molte donne, quando è il Parlamento ad avere la responsabilità di scegliere coloro che sono chiamati a ricoprire funzioni pubbliche rilevantissime, le donne tornano a scomparire. A luglio del 2018 le Assemblee parlamentari si trovavano a dover contestualmente eleggere diversi componenti di molteplici organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Tra questi, anche un Giudice della Corte costituzionale e i membri c.d. “laici” degli organi di autogoverno delle magistrature. Un totale di 21 posizioni. Per le quali furono scelti 21 uomini. La scelta del Parlamento produsse la reazione di diverse realtà associative, di una parte della magistratura e di molte costituzionaliste. La ricerca che qui si presenta mira ad approfondire il tema, per verificare se, a dispetto dei buoni risultati registrabili in diversi ambiti, persista una tendenza degli organi politici a sottovalutare la portata dei precetti costituzionali che impegnano la Repubblica a promuovere pari opportunità in ogni ufficio pubblico; e di conseguenza a “dimenticare” le donne quando si tratta di affidare importanti e delicate funzioni in organi costituzionali, di rilievo costituzionale o nelle Authorities. Eppure, l’art. 51 Cost., nell’imporre di promuovere le pari opportunità, è norma vincolante per tutti, e alla quale non ci si può sottrarre in ragione della natura politica dell’organo da cui promana la decisione o per la natura politica dell’atto. Come ebbe infatti a dire la Corte costituzionale nella sent. n. 81 del 2012 (in tema di equilibrio di genere nelle Giunte) “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto”. 5 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
L’indagine mira anche a capire se le procedure attraverso cui si snodano queste nomine e queste elezioni – e precisamente il livello di trasparenza e di attenzione a merito e competenze – possano avere un impatto non solo sulla qualità dei profili selezionati, ma anche sull’obiettivo del riequilibrio di genere. 2.2. Oggetto e metodologia di ricerca Il presente lavoro di ricerca ha inteso procedere ad una mappatura delle procedure di composizione e della presenza di donne all’interno di alcuni selezionati organismi istituzionali. Lo studio ha interessato, da un lato, la Corte costituzionale e gli organi di governo autonomo delle magistrature, ordinaria e speciali; dall’altro, molteplici autorità indipendenti ed altri organismi operanti a livello nazionale. Minimo comune denominatore dei diversi organismi sottoposti a monitoraggio, l’essere una parte almeno dei loro membri scelti dall’autorità politica: Parlamento in seduta comune, singole Assemblee parlamentari, Presidenti di Camera e Senato, commissioni parlamentari) o da quella governativa. Come specificato in premessa, infatti, l’intento è stato soprattutto quello di verificare il grado di “adesione” dei soggetti politici responsabili di nomine/elezioni in importanti organi costituzionali e di rilievo costituzionali, o in altre Authorities, ai principi costituzionali che impegnano la Repubblica a promuovere uguaglianza di accesso a tutti gli uffici pubblici. Più nel dettaglio, si riportano qui di seguito le istituzioni oggetto della presente analisi: Corte costituzionale Consiglio Superiore della Magistratura Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Consiglio della magistratura militare Banca d’Italia Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Commissione nazionale per le società e la Borsa Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Garante per la protezione dei dati personali Autorità di regolazione dei trasporti Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 6 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio (Ufficio parlamentare di Bilancio) Istituto Nazionale di Statistica Quanto al metodo di analisi, la ricerca si è occupata di rintracciare per ciascun organismo oggetto di indagine i seguenti dati: Riferimenti normativi relativi alle procedure di nomina/elezione dei componenti di ciascun organismo, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai componenti di nomina/elezione politica; se esistenti, prassi informali relative alle procedure di nomina; Con riferimento più specifico al tema dell’equilibrio di genere, la ricerca ha inteso prendere in esame: eventuali previsioni normative volte a promuovere un riequilibrio di genere nell’organo; eventuali prassi virtuose volte alla promozione dell’obiettivo indipendentemente da vincoli legislativi; il numero e la percentuale delle componenti donne nominate a partire dalla istituzione dell’organo; il numero e la percentuale delle componenti donne attualmente in carica. Inoltre, partendo dal presupposto per cui procedure definite in termini “minimi”, non improntate all’evidenza dei candidati e delle modalità di valutazione dei diversi profili presi in considerazione, sono procedura maggiormente permeabili a logiche discriminatorie, si sono prese in esame anche eventuali previsioni normative o prassi applicative volte alla valorizzazione dei requisiti di merito delle candidature e alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione dei profili. 2.3. La composizione degli organi: gender-balanced o non gender-balanced? Venendo ai risultati dell’analisi e anticipando quanto meglio si dirà, la tendenza che si rintraccia è quella di una generale sotto-rappresentazione delle donne negli organismi collegiali oggetto di studio. Si tratta di una conclusione valida sia per quanto attiene alla Corte costituzionale e agli organi di governo autonomo delle magistrature sia per quanto concerne le Authorities oggetto di esame. Ciò premesso, ci si sofferma ora su alcuni profili ovvero prospettive di osservazione del fenomeno oggetto di indagine. Un primo aspetto attiene alla presenza o meno di organi che presentano al proprio interno una composizione gender-balanced. 7 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
In Italia, si registra una tendenziale assenza di Istituzioni, la cui composizione sia imputabile anche a organi politici, che presentino una composizione equilibrata in base al genere. Per composizione equilibrata non si intende qui ovviamente la presenza perfettamente paritaria dei due sessi all’interno del collegio, ma ad un rapporto quantomeno tendente alla parità. In questo senso, ci si può richiamare a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sent. n. 3670/2012, inerente la composizione della Giunta di Regione Lombardia, secondo cui il principio di riequilibrio di genere si traduce in “uguaglianza, o sostanziale approssimazione ad essa, di uomini e donne nelle posizioni di Governo regionale”). L’obiettivo, ad ogni modo, risulta ad oggi ancora molto lontano. Questo è un primo dato di rilievo, che emerge in modo evidente dall’analisi dei dati raccolti e che accomuna tanto la Corte costituzionale e gli organi di governo autonomo delle magistrature quanto le Authorities oggetto di studio. Le Authorities Nella maggior parte dei casi, nei collegi delle Autorità amministrative indipendenti e delle altre Authorities considerate siede una sola donna. Trattandosi di organismi dal ridotto numero di membri, ciò comporta che la componente femminile si attesta ad un terzo o ad un quinto del totale. Questo è il caso dell’Autorità di regolazione dei trasporti (nel cui Consiglio siede 1 donna su 3 componenti1), dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel cui Collegio siede 1 donna su 3 componenti2), dell’Ufficio parlamentare di bilancio (nel cui Consiglio siede 1 donna su 33). La presenza femminile – quasi sempre ferma ad una unità – si abbassa ad un quinto in diversi organismi con collegi composti da 5 membri. Così è per l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (1 donna su 5 componenti4) e per la Commissione nazionale per le società e la Borsa (1 donna su 5 componenti5). 1 Nominati con d.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. 2 Nominati d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 3 Nominati d’intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. 4 Nominati con d.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti (Ministro dello Sviluppo economico e Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e previo parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. 5 Nominati con d.p.r., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previo parere delle commissioni parlamentari competenti. 8 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Meritevole di attenzione la situazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (3 componenti6) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (5 componenti7), organi nei quali si riscontra la totale assenza di donne. Una carenza problematica soprattutto in riferimento alla composizione di un ente con compiti tanto delicati quali quelli affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che svolge funzioni importanti anche in ambito di comunicazione politica8), e al problema, ancora largamente diffuso, della rappresentazione stereotipata delle donne nei media. Interessante, in senso opposto, perché registra un ribaltamento rispetto alla generale sotto- rappresentazione del genere femminile, è il caso del Garante per la protezione dei dati personali, che vede la partecipazione di ben 3 donne su 4 componenti complessivi. Può subito sottolinearsi come elemento di valutazione come la norma di legge sull’elezione del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ancorché priva di riferimenti all’obiettivo dell’equilibrio di genere, preveda una procedura di presentazione delle candidature, la necessaria sussistenza di requisiti di professionalità e attinenza alle funzioni dell’organo, la pubblicazione sul sito internet di Camera e Senato delle candidature pervenute9. Non è in realtà il solo caso in cui sul sito di Camera e Senato viene pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per le posizioni da assegnare (così accade ad esempio anche per l’Ufficio parlamentare di bilancio e per l’Autorità garante della concorrenza, ma non sempre è prevista, sulle medesime pagine internet, anche la pubblicazione dei curricula pervenuti10). Occorre in ogni caso rilevare come in tutti questi organismi, anche a fronte di una percentuale femminile in taluni ipotesi non irrisoria, la carica di Presidente è comunque sistematicamente ricoperta da uomini. Così è anche per l’appena richiamato e pur virtuoso esempio del Garante per la protezione die dati personali. Tanto vale anche per il Governatore e per il Direttore di Banca, che sono uomini; per l’Ufficio parlamentare di Bilancio, per l’Istat. Sebbene non oggetto di specifica analisi, si segnala come la sola Autorità amministrativa indipendente del nostro ordinamento attualmente guidata da una donna sia 6 Nominati con d.p.r., previa delibera del Consiglio dei Ministri assunta d’iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 7 Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno; questi vengono poi nominati con d.p.r.. Il Presidente è nominato con d.p.r. su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. 8 Ambito nel quale, per effetto della legge n. 215 del 2012, i mezzi di informazione sono tenuti a rispettare anche il principio di pari opportunità (art. 1, comma 2-bis l. n. 28 del 2000). 9 Cfr. Art. 153, comma 1, D.lgs. n. 196 del 2003: “I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica”. 10 Mentre questo è previsto per l’Ufficio parlamentare di bilancio, per l’Autorità garante del mercato e della concorrenza, in calce all’avviso si specifica che “Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina”. 9 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che è organo monocratico. Sia consentito ipotizzare, però, che si tratti di una singolarità legata allo stereotipo per il quale le funzioni proprie di un organismo chiamato a vigilare sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti si rispecchiano proprio nelle competenze “tipiche” di una donna. Come per le Autorità amministrative indipendenti, anche per le ulteriori Authorities prese in considerazione, la maggior parte delle volte la presenza delle donne si riduce ad una unità. Così è nel Direttorio della Banca d’Italia (1 donna su 5 componenti11); nel Consiglio dell’Istituto Nazionale di Statistica (1 donna su 5 componenti), nell’Ufficio parlamentare di bilancio (1 donna su 3 componenti). I numeri ridotti di questi collegi non consentono di constatare in modo evidente lo squilibrio di genere; ma è ancora una volta certamente significativa la circostanza che il ruolo di Presidente sia sistematicamente ricoperto da uomini. Tabella 1: composizione delle Authorities oggetto della ricerca12 Istituzione Donne Uomini Totale Presidenza (collegio comprensivo del Presidente) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 1 2 3 Uomo Autorità di regolazione dei trasporti (ART) 1 2 3 Uomo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 0 3 3 Uomo Garante per la protezione dei dati personali 3 1 4 Uomo Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) 1 4 5 Uomo Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 0 5 5 Uomo Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) 1 4 5 Uomo Ufficio parlamentare di bilancio 1 2 3 Uomo Istituto nazionale statistico 1 3 5 Uomo (1 componente deve ancora essere individuato) Banca d’Italia 1 4 5 Uomo 11 Il Governatore è nominato con d.p.r., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia; mentre gli altri componenti del Direttorio sono adottati con d.p.r. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. 12 Ancorché non oggetto di specifica analisi, si segnalano i dati, non meno emblematici, concernenti l’attuale composizione delle altre Autorità indipendenti: nell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico, la Garante è una donna. Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 2 donne su 4; per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero, 2 donne su 5; per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, 1 donna su 3; per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 2 donne su 3. In tutti i casi (fatta eccezione per la Garante per l’infanzia e l’adolescenza), il ruolo di vertice è assegnato ad un uomo. 10 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale Per quanto concerne la Corte costituzionale, la presenza femminile si arresta a un quinto, essendo 3 le donne che ricoprono il ruolo di Giudice costituzionale su 15 componenti totali. Una sola di queste, peraltro, è stata eletta dal Parlamento, mentre le altre due donne sono state nominate dal Presidente della Repubblica. L’attuale Presidente della Corte costituzionale, eletta l’11 dicembre 2019, appartiene proprio al novero dei Giudici di nomina presidenziale. Per quanto concerne, invece, gli organi di governo autonomo della magistratura, si segnala che: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) non conta donne tra i componenti c.d. “laici” eletti dal Parlamento, mentre le 5 donne presenti nel collegio, che si compone in totale di 27 membri, sono componenti “togate” elette dai magistrati; anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) non vede nessuna donna in carica tra i componenti “laici”, mentre annovera 1 donna tra i componenti “togati”, su un totale di 15 componenti; il Consiglio della Magistratura militare ha una sola componente donna – ancora una volta non espressa dalle autorità parlamentari – su 5 membri totali. Una percentuale più elevata di donne si registra nell’ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in cui le donne sono 4 su 15 membri, ma nessuna di loro è stata eletta dalle Assemblee parlamentari; mentre significativamente inferiore è la presenza femminile – 1 donna su 11 componenti – per il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. In questo caso si tratta di una componente facente parte di diritto del collegio (in quanto Presidente aggiunta della Corte dei conti). Come si può constatare, in sintesi, un elemento che emerge in modo molto chiaro dai dati raccolti è che le (pur poche) donne presenti nei Collegi di questi organi costituzionali o di rilievo costituzionale non sono state (quasi mai) elette dalle Assemblee parlamentari (solo in un caso). Inoltre, il ruolo di Presidente, salvo l’importante eccezione costituita dalla Corte costituzionale, è di fatto sempre affidato ad un uomo. Va detto che si tratta nella maggior parte dei casi di Presidenze “di diritto” (riconosciute al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio di Stato, ecc.). Ma anche la circostanza che queste altissime funzioni siano sistematicamente assegnate a profili maschili è circostanza che induce a riflessione. Tabella 2: composizione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale Organo Donne Uomini Totale Presidenza (collegio comprensivo del Presidente) Corte costituzionale 3 12 15 Donna (eletta nel collegio) Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) 5 (togate) 22 27 Uomo (componente di diritto) 11 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Consiglio di Presidenza della Giustizia Uomo amministrativa (CPGA) 1 (togata) 14 15 (componente di diritto) Consiglio della Magistratura militare Uomo 1 (togata) 4 5 (componente di diritto) Consiglio di Presidenza della Giustizia 4 (togate) 11 15 Uomo (eletto tributaria nel collegio) Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 1 (componente 10 11 Uomo di diritto) (componente di diritto) 2.4. Uno sguardo ai precedenti collegi La disamina non si è arrestata ad uno studio della situazione odierna, ovvero della composizione attuale degli organi selezionati, ma ha guardato anche al passato, investendo la “storia della presenza femminile” all’interno degli organi analizzati, allo scopo di riscontrare un eventuale incremento della medesima ovvero una maggiore sensibilità al tema dell’equilibrio di genere. Per quanto attiene agli organi di amministrazione autonoma delle magistrature, si è registrata una diminuzione della presenza femminile, sia con riferimento alla componente togata sia a quella laica per il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, mentre un andamento oscillante – nel senso che non si è assistito né ad una crescita né ad una decrescita consolidata della componente femminile – si coglie per il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e per il Consiglio Superiore della Magistratura, dove le componenti donne non hanno quasi mai superato la soglia delle 2 posizioni, con la sola eccezione della consiliatura 2006-2010 in cui furono elette 4 componenti togate e di quella attualmente in carica che vede 5 componenti donne. Un incremento della presenza femminile si scorge, invece, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria che, dopo anni in cui la presenza femminile non superava l’unità, vanta oggi quattro componenti donne, ripetendo l’esperienza della consiliatura 2014-2018. Quanto alle Authorities, in alcuni casi si è registrato un trend limitatamente positivo, che si è tradotto nella presenza di almeno una componente donna. Così è stato per l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che nell’aumentare i propri componenti da 3 a 5, nelle ultime consiliature ha visto la presenza di una donna su 5. Lo stesso vale per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per il Garante per la protezione dei dati personali, per l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Negativa è, invece, la tendenza che si rinviene nell’ambito della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove, con la sola eccezione della prima consiliatura, ad oggi non vi è alcuna componente donna e lo stesso vale per la sinora prima e unica consiliatura dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. 12 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
2.5. Eventuale previsione di norme o di buone pratiche specificamente volte a favorire l’equilibrio di genere Dopo l’analisi sui dati, si è passati a verificare se siano state previste norme tese a favorire un riequilibrio di genere all’interno di questi organismi o se siano rintracciabili buone prassi che vadano in analoga direzione. Per quanto attiene al dato normativo, nella quasi totalità dei casi non si riscontrano norme di legge che impongano il rispetto dell’equilibrio tra i due sessi quanto alla composizione delle Istituzioni esaminate. Tantomeno esiste una previsione normativa volta a garantire che la figura del presidente del collegio o dell’eventuale vice-presidente non sia sistematicamente assegnata ad un soggetto appartenente allo stesso sesso. Non risulta poi previsto un organo/istituzione specificamente deputato al compito di monitorare il rispetto dell’equilibrio di genere nell’ambito delle Istituzioni prese in considerazione nella ricerca. Non si danno inoltre esempi di buone pratiche che palesino una qualche attenzione al tema. Vi sono, tuttavia, alcuni esempi che muovono in senso opposto e che pare opportuno richiamare in questa sede. In questa prospettiva, si veda, anzitutto, il caso dell’Autorità di regolazione dei trasporti. L’art. 37, comma 1-ter, d.l. n. 201 del 2011 stabilisce che “I componenti dell’Autorità sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità”. L’esiguo numero di componenti del collegio (3) non permette però di apprezzarne a pieno gli effetti e le potenzialità. Ad oggi, il solo collegio incardinatosi risulta composto da 2 uomini e 1 donna. Su un piano totalmente diverso, non inerente la composizione dell’organo, ma comunque rilevante ai fini di un ragionamento più ampio sul rispetto della parità di genere nell’ambito delle attività di questi organismi, si segnala un aspetto inerente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. A norma dell’art. 13 del Codice etico del personale dell’AGCM “[i]l dirigente, o il responsabile d’ufficio, cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali”. Ancora, nella Relazione sulla Performance 2017, vi è un riferimento espresso al tema delle pari opportunità e del bilancio di genere. Il documento contiene, inoltre, una tabella che riporta i dati relativi alla distribuzione del personale all’interno dell’organigramma dell’Autorità in base al genere. Infine, in riferimento alle prassi che vanno in qualche modo nella direzione di una promozione dell’obiettivo del riequilibrio di genere, ci si può soffermare unicamente sulla composizione della Corte costituzionale. Qui in realtà è solo ipotizzabile – e non provabile – che il Presidente della Repubblica, che 13 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
mira con le proprie nomine a integrare le competenze e le sensibilità carenti nel Collegio, e al quale in effetti si deve la nomina di 4 dei 5 giudici costituzionali di genere femminile che hanno fatto parte della Corte dalla sua costituzione ad oggi, tenga conto di questo fattore nelle proprie scelte, quantomeno a partire dal 1996, anno in cui, per la prima volta, ha fatto ingresso nella Corte costituzionale una donna (Fernanda Contri, nominata dal Presidente Scalfaro). Tuttavia, al di là del dato statistico, non sono rintracciabili ulteriori elementi estrinseci a conferma di questa lettura. Oltretutto, non si tratta di una “attenzione” imputabile al Parlamento, cui come noto compete l’elezione di 5 Giudici costituzionali. Al di là di questo caso specifico, comunque, nemmeno con riferimento agli altri soggetti cui spetta eleggere una parte dei collegi si rinvengono prassi significative orientate in qualche modo a tener conto del genere di appartenenza dei potenziali componenti degli organismi presi in considerazione. Basti pensare alle elezioni dei membri “togati” del CSM. Le organizzazioni dei magistrati hanno in diverse occasioni previsto, sulla base di regolamenti autodefiniti, consultazioni primarie per la preselezione delle candidature (v. infra par. 4). Non risulta, però, che questi regolamenti stabilissero alcun tipo di previsione volta a promuovere la candidatura e l’elezione (primaria) di entrambi i sessi. 2.6. Riflessioni in tema di meritocrazia e trasparenza L’analisi condotta ha investito, come anticipato, anche profili più specificatamente attinenti al tema della meritocrazia – attraverso una disamina delle norme di legge che individuano i requisiti il cui possesso costituisce presupposto della eventuale nomina ovvero ammissione alle procedure di elezione – e della trasparenza delle procedure. Con riferimento al primo, particolarmente importante è sottolineare la tendenziale differenza intercorrente tra la disciplina a cui soggiacciono la Corte costituzionale e gli organi di autogoverno delle magistrature, da un lato, e le Authorities dall’altro. Se per le prime, è la stessa Costituzione ovvero la legge ordinaria ad individuare i requisiti di professionalità necessari i fini della nomina ovvero della partecipazione alla elezione, diverso è il caso delle Authorities che, viceversa, talvolta difettano di indicazioni precise quanto ai criteri di nomina. A titolo esemplificativo, si consideri il caso della Corte costituzionale. Quanto ai requisiti richiesti, secondo l’art. 135 Cost., i Giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno venti anni d’esercizio della professione. Non esistono tuttavia norme o prassi che prevedano la formalizzazione di candidature, e che riguardino, dunque, il profilo della trasparenza delle procedure. 14 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Tralasciando quelli di nomina presidenziale, per i Giudici costituzionali la cui elezione spetta al Parlamento in seduta comune, sebbene delle candidature vengano senz’altro avanzate in maniera ufficiosa, è esclusa su di esse ogni tipo di discussione. In disparte il tema, pur connesso, della natura del Parlamento in seduta comune, ciò si deve alla opportunità di evitare scontri aperti sulle candidature con il rischio di ‘politicizzarle’. La sola prassi significativa riguarda i 5 componenti della Corte costituzionale eletti dalle supreme magistrature, e in particolare da quella ordinaria. La dottrina ha infatti registrato la prassi del Presidente della Corte di cassazione di convocare un’Assemblea generale per la presentazione e illustrazione delle candidature al ruolo di Giudice costituzionale, proprio motivatata sull’esigenza di garantire un iter trasparente. Quanto al CSM, tralasciando i requisiti imposti dalla Costituzione, e con riferimento più specifico al profilo attinente alla selezione delle candidature, occorre distinguere tra componente laica e togata. Per la prima, non esiste una formalizzazione delle candidature ed è esclusa, comunque, anche su quelle ufficiose ogni tipo di discussione; per la seconda sono state invece sperimentate - come già visto - consultazioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni del CSM. Significativa sotto questo profilo è stata l’esperienza del 2014, con le consultazioni svolte dall’ANM sulla base di un Regolamento13 adottato in esecuzione della delibera del Comitato direttivo centrale del 23 novembre 2013. Le primarie si sono svolte nell’ambito di un sistema a competizione tra liste presentate in 3 collegi distinti per ogni categoria di magistrati da eleggere al CSM e con la possibilità per l’elettore di indicare in calce alla lista prescelta una sola preferenza. Era previsto un quorum (fissato al 70% dei votanti). Va segnalato che le primarie si sono però svolte con numeri limitati di candidati14. Anche nel 2018 alcune correnti hanno organizzato consultazioni primarie, come il gruppo di Autonomia e Indipendenza, che ha peraltro pubblicato sul proprio sito delle schede di presentazione di profili dei candidati e il loro programma. Anche Area Democratica per la Giustizia ha organizzato primarie sulla base di un regolamento15 e pubblicato i programmi dei candidati sul proprio sito. Quanto alle Authorities, per la Banca d’Italia, l’art. 19 legge 8 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari non specifica le competenze del Governatore, e per i componenti del Direttorio analoga osservazione vale con riferimento allo Statuto. Qualche indicazione si rinviene, invece, nello Statuto per quanto concerne i componenti del Consiglio Superiore, che saranno però eletti dall’Assemblea dei soci, laddove l’art. 16 prevede che: “[i] candidati alla carica di consigliere 13 Consultabile al seguente link: http://www.associazionemagistrati.it/allegati/regolamento----per----la----selezione---- dei----candidati----togati----alle----elezioni----csm----del----2014.pdf. 14 Ogni lista poteva presentarne un minimo di 2 e un massimo corrispondente al numero di magistrati da eleggere per ogni categoria al CSM. 15 Consultabile al seguente link: http://www.areadg.it/elezioni-csm-2018/primarie/primarie-areadg-regolamento.pdf. 15 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
superiore sono individuati tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell’attività libero-professionale, nell’insegnamento universitario”. Ancora, non definisce i requisiti di merito e di professionalità a cui sarà informata la nomina la disciplina concernente l’Autorità di regolazione dei trasporti, i cui componenti sono scelti “tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità” (art. 37, comma 1-ter, d.l. n. 201 del 2011). In altri casi, pur riscontrandosi la presenza di norme in materia, il tenore letterale appare a maglie larghe, lasciando spazio ad un elevato grado di discrezionalità. Si consideri il caso della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, laddove, ai sensi del comma 8, dell’art. 3, l. n. 481 del 1995, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, si dispone che i “[i] componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore”. Aggiunge qualche elemento di valutazione, invece, la disciplina concernente l’AGCM. Il Presidente, infatti, è scelto “tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo”. Maggiormente precisi, poi, i requisiti previsti per gli altri componenti del collegio. Quanto alla trasparenza delle procedure di nomina e delle competenze dei componenti nominati ovvero eletti, si riscontra una prassi discontinua, che oscilla tra la pubblicazione dei curricula vitae degli interessati ad elezione avvenuta e la pubblicazione dei medesimi a ridosso delle procedure di elezione. Espressivi della prima tendenza, la Corte costituzionale, sul cui sito istituzionale è presente un profilo sintetico dei Giudici costituzionali16, il CSM, l’Istituto Nazionale di Statistica, il Garante per la protezione dei dati personali, la Banca d’Italia sul cui sito vengono resi pubblici i curricula vitae del Governatore e dei componenti del Direttorio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l’Autorità di regolazione dei trasporti. Viceversa, registrano una prassi più incline a dare risonanza esterna al momento prodromico all’elezione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; per la componente laica, si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei Deputati del curriculum vitae dei candidati a ridosso della votazione, mentre per il Senato della Repubblica si dà conto della distribuzione dei curricula vitae tra i senatori senza alcuna rilevanza esterna17; il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. 16 A ciò si aggiunga che, in occasione della prima udienza, il neo-giudice viene presentato dal Presidente della Corte costituzionale, che per prassi ne illustra il curriculum vitae. 17 Per la componente togata, viceversa, non si registrano prassi significative. 16 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
In taluni casi, infine, non si registrano prassi significative in nessuna delle due direzioni qui richiamate, come accade, esemplificativamente con riferimento al Consiglio della Magistratura Militare, all’IVASS, alla Commissione nazionale per le società e la Borsa, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Merita di essere ancora una volta segnalata, poi, la circostanza che non sempre la pubblicazione sul sito di Camera e Senato di un avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse corrisponde alla pubblicazione, sul medesimo sito, dei curricula pervenuti, che talvolta rimangono nella esclusiva disponibilità dei soggetti chiamati alla nomina. Questa circostanza potrebbe avere un impatto sulle modalità di selezione dei profili e, per quanto qui maggiormente interessa, sulla tendenza a selezionare nella maggior parte dei casi uomini. Va infine segnalato che, laddove previsto un parere delle commissioni parlamentari su nomine governative, il regolamento del Senato prevede la possibilità per la Commissione di svolgere audizioni sui candidati dell’Esecutivo18. 2.7. Conclusioni (parziali) e linee di tendenza. A voler tirare sinteticamente le fila dello studio condotto, occorre osservare come la tendenza generale è quella che vede una scarsa, se non addirittura assente, presenza femminile all’interno degli organi esaminati. Anche laddove la presenza femminile è più significativa, non si danno esempi di donne che ricoprono la carica di Presidente ovvero di vice-Presidente, con la sola eccezione della Corte costituzionale e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Allo stesso tempo, merita sottolineare come per la quasi totalità di queste istituzioni, con la sola eccezione dell’Autorità per i trasporti, non esista una legge che espressamente imponga il rispetto dell’equilibrio di genere per gli organi collegiali; similmente, difettano buone pratiche tese a favorire una composizione gender-balanced che salvaguardi efficacemente il principio di parità. Allo stesso tempo, non si registrano esempi significativi di organismi che hanno fatto proprie buone prassi o policies a loro volta esportabili in altre istituzioni collegiali. Il confronto con i dati raccolti dall’analisi comparata sarà, pertanto, particolarmente utile non soltanto da un punto di vista descrittivo per verificare le somiglianze ovvero le differenze sotto il profilo che qui interessa tra gli ordinamenti giuridici oggetto della ricerca, ma anche, e soprattutto, per verificare la possibilità di esportare buone prassi in uso, così come per analizzare se, la eventuale maggiore presenza 18 Art. 47, comma 1-bis. Reg. Sen. (Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017): “In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento”. 17 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
femminile, sia imputabile a buone prassi liberamente adottate in seno a questi organi ovvero, viceversa, sia da attribuire ad interventi legislativi, che abbiano reso cogente il rispetto del principio di parità. In quest’ultimo caso, si tratterà, quindi, di studiarne i tratti caratteristici allo scopo di indagare le modalità entro cui si è articolato l’intervento legislativo e la sua efficacia sul piano applicativo in una ricerca che dovrà intrecciare la prospettiva comparata con quella nazionale. 2.8. Il livello regionale: parità di genere, nomine e designazioni di competenza regionale. Un’analisi della legislazione delle Regioni a statuto ordinario Dall’analisi condotta sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, risulta che solo 8 Regioni hanno introdotto disposizioni finalizzate a garantire la parità di genere nei processi relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di disposizioni contenute nell’unica legge che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale; in taluni casi (come in Lombardia) ci troviamo di fronte a due fonti normative: una che regola le nomine di competenza del Consiglio regionale, l’altra quelle di competenza della Giunta. In altri casi, invece, il principio relativo alla parità di genere viene espresso all’interno della normativa relativa alla disciplina del sistema organizzativo regionale, che contiene anche disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale (Lazio). Come si può vedere dalla scheda qui sotto, le disposizioni relative alla parità di genere sono state perlopiù aggiunte in un momento successivo, anche sulla spinta dell’approvazione dei nuovi statuti regionali, i quali hanno inserito, tra i principi ispiratori, quello della parità di genere. Si tratta spesso di disposizioni di principio, mentre raramente sono introdotti organi e procedure in grado di assicurare un sistema di controllo e dei correttivi efficaci. Salvo l’ipotesi della Lombardia, il mancato rispetto delle norme, che stabiliscono dei vincoli percentuali di nomine di genere diverso, non è sanzionato. Quindi nella sostanza gli obiettivi perseguiti non sono raggiunti e le relative norme sono inefficaci. 1. BASILICATA: Legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale Riferimenti alla parità di genere: art. 1 comma 2; art. 4 comma 3 Il principio generale del rispetto della parità introdotto all’art. 1 di genere viene specificato all’art. 4 laddove si richiede che i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre nominativi di persone di entrambi i sessi. 18 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
2. CAMPANIA: Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania Riferimenti alla parità di genere: art. 1, comma 2; art 8 bis Entrambe le disposizioni sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera d) della Legge regionale 10 novembre 2011, n. 17, recante “Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità”. Tali modifiche hanno riguardato: - il riferimento al principio del rispetto della parità di genere, inserito all’art. 1 - la previsione di un sistema di controllo affidato a specifiche strutture tecniche di supporto da istituire presso gli uffici del Consiglio e della Giunta. Se dalle verifiche effettuate risulta non rispettato il principio della parità di genere, l’organo che ha provveduto alle nomine e alle designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato. 3. EMILIA-ROMAGNA: - Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale Riferimenti alla parità di genere: art. 9 (abrogato dalla legge n. 15/2014) - Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere Riferimenti alla parità di genere: art. 5 comma 2, art. 6 L’art. 5 comma 2 della legge n. 6/2014 ha previsto la costituzione di un’apposita sezione di genere nell’albo delle nomine disciplinato dall’art. 9 della legge n. 24/1994. Successivamente l’art. 13 della legge n. 15/2014 ha abrogato il suddetto art. 9. 4. LAZIO - Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale Riferimenti alla parità di genere: art. 3 La disposizione ha carattere di principio. 5. LOMBARDIA: - Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 19 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Riferimenti alla parità di genere: art. 1, art. 3, comma 3, art. 12, comma 1 bis - Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione Riferimenti alla parità di genere: art. 1 comma 1, art. 2 comma 4 Su entrambe le leggi regionali è intervenuta di recente la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 30 (recante Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2009, n. 25 “Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale” e 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”), che ha apportato alcune modifiche significative. Alla legge n. 25/2009 è stato aggiunto il comma 1 bis all’art. 12. In base a questa disposizione, se il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni sull’equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge, il Presidente del Consiglio dispone che la proposta di nomina sia nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15 (esercitando, dunque, i poteri sostitutivi previsti dalla legge). Con riferimento alla legge n. 32/2008 è stato modificato l’art. 2 nel senso di prevedere che qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature. 6. MARCHE: - Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione Riferimenti alla parità di genere: art. 5 comma 1 bis; art. 9 Entrambe le disposizioni sono state aggiunte dalla Legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 recante “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”. Tali modifiche hanno riguardato: 20 federalismi.it - paper 1 luglio 2020
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