Cass., 26 gennaio 2022 n. 2314: criteri di valutazione di lesioni successive incidenti sul medesimo apparato in regimi diversi
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Cass., 26 gennaio 2022 n. 2314: criteri di valutazione di lesioni successive incidenti sul medesimo apparato in regimi diversi di A. De Matteis - 12 Febbraio 2022 1. Il caso. Un lavoratore delle miniere sarde si vede riconosciuta una rendita corrispondente ad una ridu- zione della capacità lavorativa generica del 37%, sotto il regime del t.u. 1124, per broncopneu- mopatia professionale da silicati e calcare. Successivamente, sotto il regime del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il Tribunale adito gli rico- nosce una rendita commisurata al 30% di danno biologico, per silicosi, da corrispondere in aggiunta alla precedente. La Corte d’appello di Cagliari, su ricorso dell’Inail, che denunciava la duplicazione di bene- fici, in quanto le due tecnopatie incidono sul medesimo apparato, in parziale accoglimento, ha riconosciuto una rendita per danno biologico da silicosi del 43%, da corrispondere previo scorporo di quella da broncopneumopatia, da effettuare sulle basi monetarie delle due presta- zioni. 2. Il problema. Il problema del corretto criterio di valutazione delle lesioni successive incidenti sul medesimo apparato in regimi diversi nasce da diversi fattori: perché la lesione successiva, incidendo sul medesimo apparato, assorbe in parte il danno preesistente; per la differenza dei criteri valuta- tivi della rendita per riduzione della capacità lavorativa generica prevista dal t.u. 1124 e la rendita per danno biologico introdotta dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; per la mancanza di una norma specifica nella disciplina di diritto intertemporale disegnata dal comma 6 dell’art. 13 d.lgs. 38. Detto comma distingue e disciplina diversamente due ipotesi: Il primo periodo sottopone alla medesima disciplina sia le menomazioni preesistenti concor- renti derivanti da fatti estranei al lavoro, sia quelle derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale soggetti al t.u. 1124, ma non indennizzate in rendita; in entrambi i casi le meno- mazioni preesistenti, professionali o extra professionali, purché concorrenti, sono prese in con- siderazione rapportandole non alla integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per ef- fetto delle preesistenti menomazioni; indica quindi il criterio di calcolo, che è quello dell’art. 79, noto come formula Gabrielli. Essa va applicata d’ufficio (Cass., 24 gennaio 2020 n. 1662). Il secondo periodo riguarda invece gli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale, ai sensi del t.u. 1124; in tal caso, dispone che l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167
verificatisi sotto il regime del t.u. 1124, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato “senza tenere conto delle preesi- stenze”. Alcune considerazioni sulla disposizione del primo periodo. E’ opportuno preliminarmente ricordare alcune definizioni: La lesione può incidere su un individuo sano, oppure affetto da precedenti patologie: è il pro- blema delle concause preesistenti. Queste poi possono essere concorrenti, quando più meno- mazioni conseguenti a lesioni fra loro indipendenti cumulano i loro effetti sul medesimo si- stema organo funzionale (es. occhio ed occhio, mano destra e mano sinistra, ecc.), ovvero su sistemi organo funzionali diversi ma sinergici ed aventi tra loro rapporti di correlazione fun- zionale (es. vista e udito); oppure coesistenti, se le menomazioni interessano sistemi diversi non aventi rapporti di sinergismo o correlazione funzionale (es. sordo congenito che subisca l’amputazione di una gamba; lesione ad un occhio e perdita di un dito del piede) (DE MAT- TEIS, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè editore, 2020, 57). Infine le concause di invalidità, a loro volta, possono dipendere da cause professionali o extra- professionali. Le preesistenze professionali rilevano, nell’ambito dello stesso regime, sia che siano coesi- stenti, sia concorrenti, e si cumulano al fine di costituire un’unica prestazione, indennizzo in capitale o rendita (art. 80 t.u. 1124 nella gestione attitudine al lavoro; art. 13, comma 5, d.lgs. 38/2000, nel regime danno biologico). Le preesistenze extra professionali rilevano solo se concorrenti. Il criterio di calcolo delle preesistenze concorrenti è stabilito, nei medesimi termini, dall’art. 79 t.u. 1124 e dall’art. 13, comma 6, primo periodo, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sopra riportato, conosciuto come formula Gabrielli. Perché questo criterio di calcolo, che conduce ad una sopravalutazione della lesione succes- siva? Detto metodo, conosciuto come formula Gabrielli (dallo studioso che la propugnò con lo scritto Valutazione delle condizioni preesistenti che sono concausa di invalidità, in Rass. prev. soc., 1920, X, 22; sugli antecedenti vedi OSSICINI, Cold Case: Giuseppe Gabrielli e la formula D=(C-C1)/C, in Riv.inf. mal. prof. 2011, I, 569-594; per la trasposizione del principio della rilevanza e del calcolo delle preesistenze nella responsabilità civile vedi Cass., 11 no- vembre 2019 n. 28986, est. Rossetti), tiene essenzialmente conto del maggior valore che deve attribuirsi alle membra, arti o organi residui da una precedente minorazione concorrente: es. in una mano la perdita dell’indice fa acquistare un plus valore al medio superstite (Miraldi, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Padova, 1979,129); è di tutta evidenza che la perdita di una mano fa acquisire un plus valore alla mano residua. Essa si esprime mediante una formula matematica: chiamando C la capacità lavorativa preesistente, e C1 quella resi- duata dopo l’infortunio, il danno sarà dato dalla frazione (C- C1): C. Ad esempio: assicurato che riporta trauma alla spalla destra con danno valutabile in misura del 20%. Alcuni anni prima, in occasione di incidente stradale extralavorativo, aveva riportato trauma al gomito destro, da cui sono residuati postumi permanenti valutabili attualmente in 2
misura del 10%. Pertanto: capacità lavorativa preesistente l’infortunio sul lavoro 100 −10 = 90; capacità lavorativa globale attuale: 100 − 10 − 20 = 70; formula Gabrielli 90 − 70: 90 = 22,2 = 22%. Il danno globale attuale, pertanto, verrà valutato in misura del 22%, e cioè in misura maggiore che se non si valutasse la preesistenza extralavorativa concorrente (Inail, Guida della sovrintendenza medica generale ). In effetti il calcolo secondo la formula Gabrielli fornisce una valutazione più appropriata del danno, rispetto alle altre proposte formulate agli inizi della nostra storia infortunistica: i nega- tivisti, i quali pretendevano che s’indennizzasse soltanto il nudo danno infortunistico senza curarsi delle pregresse condizioni del lavoratore; gli integralisti i quali pretendevano, ad es., che facesse carico all’assicurazione l’indennizzo globale di tutte le invalidità che presenti l’as- sicurato, anche se derivanti da cause extra lavorative. Esempio di non applicabilità della formula Gabrielli: perdita precedente di un piede, ora perde il mignolo della mano; si tratta di menomazioni che non interessano lo stesso organo o appa- rato (menomazione coesistente); si valuta solo la perdita del mignolo. Ciò posto, si deve sottolineare che la disposizione del primo periodo del comma 6 consente che la preesistenza concorrente, non indennizzata in rendita, occorsa sotto il regime del t.u. 1124, che conosceva solo il danno patrimoniale, sia ora valutata secondo i diversi criteri del danno biologico, al fine di potere applicare la formula Gabrielli, come dallo stesso disposta. Veniamo ora al secondo periodo, in particolare al significato della espressione “senza tenere conto delle preesistenze”. Tale espressione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che le preesi- stenze non rilevano ad alcun fine, e pertanto all’assicurato spettano due prestazioni, quella già corrisposta nel regime del t.u. 1124, e quella corrispondente all’intera lesione della integrità psicofisica rilevata nel regime del d.lgs. 38/2000; altrimenti, motiva la Corte, si avrebbe una applicazione retroattiva, non consentita, della disciplina del d.lgs. 38/2000 relativa al danno biologico (Cass., 13 marzo 2018 n. 6048; Cass., 19 marzo 2018 n. 6774; in senso critico di tale indirizzo OSSICINI, Una interpretazione surreale dell’art.13, comma 6, secondo periodo del D.lgs38/200 – Sentenze Cassazione 6048 e 6774 del 2018, in Riv. Prevention & Research, 2018; De Matteis-Ossicini, Valutazione dei danni successivi insistenti sullo stesso “apparato” in regimi diversi: scorporo o duplicazione dei benefici?, in Riv. inf. mal. prof. 2018, I, 245). 3. La soluzione. La Corte d’appello di Cagliari, da cui proviene gran parte del contenzioso sul punto, a causa dei distretti minerari che hanno dato luogo a plurime malattie respiratorie, ha rilevato che se- guendo tale orientamento si avrebbe una duplicazione di indennizzi, perché la rilevanza solo delle preesistenze concorrenti comporta di per sé che il danno successivo incida sul medesimo apparato, ed incorpori perciò in tutto o in parte quello precedente. Si è perciò rivolta alla Corte costituzionale, nella seguente fattispecie: l’assicurato godeva di una rendita dell’85% per bron- copneumopatia da inabilità lavorativa, liquidata dall’Inail in regime t.u. 1124, e richiedeva il danno biologico da successiva asbestosi, insorta nel regime d.lgs. 38/2000, determinata dal ctu nel 75%. Il giudice di primo grado l‘aveva liquidata in questa misura ma, al fine di evitare duplicazioni, aveva disposto la detrazione dai ratei della nuova prestazione di quelli percepiti 3
per la rendita già in godimento. Secondo la Cassazione citata l’assicurato avrebbe avuto diritto ad entrambi i benefici; secondo l’Inail avrebbe avuto diritto ad un danno biologico del 7%, pari alla differenza tra il 75% di danno biologico riconosciuto dal ctu ed il 68% costituito dalla valutazione in danno biologico della pregressa broncopneumopatia liquidata all’85% della ca- pacità lavorativa. Le richieste e le attese erano per una sentenza interpretativa di rigetto, nel senso di evitare, attraverso la detrazione delle poste, la locupletazione. La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2021 n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del secondo periodo nel comma 6 dell’art. 13 d.lgs. 38, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, in aggiunta alla per- sistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6. In tal modo la Corte ha recuperato la ratio dell’art. 79 t.u. 1124 (OSSICINI, Da una sentenza surreale ad una logica: la Corte Costituzionale rimedia ad una “severe sprain” interpretativa della Cassazione, in Rivista Prevention & Research Aprile 2021), il quale già assimila in unica disciplina sia le preesistenze extra professionali concorrenti, sia quelle professionali in regimi diversi. In effetti la disciplina dettata dall’art. 79 t.u. 1124 per le preesistenze extrapro- fessionali travalica il significato naturalistico del termine; infatti la disciplina è comune per: — inabilità preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro; — inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali ma non disciplinati dal titolo I (infor- tuni e malattie professionali in agricoltura); — inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali disciplinati dal titolo I ma liquidati in capitale ai sensi dell’art. 75 t.u.1124. A questi la Corte ha aggiunto, con la medesima logica, le preesistenze concorrenti, professio- nali ed extraprofessionali, sotto il regime del t.u. 1124, che costituisce un regime diverso ri- spetto a quello del decreto legislativo 38/2000. Ha spiegato la Corte che con la propria decisione non attribuisce rilevanza alle preesistenze in quanto tali, ma solo al fine di effettuare la valutazione della integrità psicofisica attuale su cui calcolare la nuova prestazione. Pertanto ora le discipline del primo e secondo periodo del comma 6 sono identiche, nel senso che in entrambi i casi si applica la formula Gabrielli, rivalutando così la patologia preesistente concorrente, senza duplicazione di benefici. In effetti l’argomento ostativo dei differenti criteri valutativi nei due regimi è smentito, come visto sopra, dal primo periodo del comma 6, il quale consente che le preesistenze extra pro- fessionali concorrenti ante 25 luglio 2000 siano valutate con i criteri del danno biologico, al fine di applicare la formula Gabrielli. Dunque la stessa valutazione in danno biologico può essere effettuata anche per una lesione liquidata in rendita sub testo unico 1124. 4
La Corte ha anche spiegato il calcolo applicativo: viene prima convertito il valore 85 nell’equi- valente in danno biologico = 68; poi dal 75% del danno biologico complessivo (BPC + Asbe- stosi), viene detratto 68, ed abbiamo il danno biologico differenziale riferibile alla sola asbe- stosi = 7; applicando la formula Gabrielli avremo C1 – C2 (100-68=32) – (100-75 = 25) = 7: 32 = 0,2185 x 100 = 22%. In base alla decisione della Corte all’assicurato competerà, oltre la rendita già liquidata pari all’85% per inabilità permanente, un danno biologico del 22% per la nuova patologia, calco- lato secondo la formula Gabrielli. Si potrebbe obiettare che in tal modo si supera il 100% del danno (85+22), ma questa critica non ci sembra fondata, perché si devono sommare valutazioni omogenee, e cioè 68% di danno biologico + 22% egualmente di danno biologico. La decisione della Corte si presenta fortemente innovativa rispetto al dibattito giurispruden- ziale e dottrinale precedente, il quale, per evitare la duplicazione di benefici, ragionava in termini di scorporo, dividendosi poi tra detrazione delle basi monetarie o delle valutazioni medico-legali (DE MATTEIS-OSSICINI, Preesistenze patologiche concorrenti di origine professionale nella disciplina infortunistica: la Corte costituzionale corregge il legislatore, in RDSS, 2021, 402). Per arrivare a questo risultato, la Corte ha dovuto superare l’ostacolo della propria precedente pronuncia 426/2006, con la quale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità co- stituzionale dello stesso art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo del d.lgs. 38/2000. In effetti con le ordinanze di rimessione rispetto a quella pronuncia erano stati sollevati profili diversi (il tribunale di Pisa eccesso di delega in violazione dell’articolo 76 costituzione, violazione dell’articolo 38 per la previsione di una franchigia di indennizzo; in quella fattispecie invero la menomazione dell’integrità fisica era del 4,5%; il tribunale di Trieste la mancata valutazione unitaria dei diversi postumi); nel caso sottoposto ora si discute essenzialmente della irraziona- lità della differente disciplina tra primo e secondo periodo del comma 6. La Corte di legittimità, con la sentenza 26 gennaio 2022 n. 2314 (e con la sua gemella n. 2315), previa sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, ha appli- cato i principi da questa enunciati nella seguente fattispecie, analoga a quella oggetto della decisione della Corte costituzionale: broncopneumopatia professionale da silicati e calcare li- quidata in rendita sotto il regime del t.u. 1124, seguita da silicosi sotto il regime del d.lgs. 38. La Corte ha precisato che la soluzione accolta non coincide con quella dei giudici di merito o suggerita dall’Inail, perché non si fa luogo a nessuno scorporo: la prestazione precedente, sub t.u. 1124, ed i relativi ratei, rimangono integri, e la valutazione della lesione precedente av- viene al solo scopo di applicare la formula Gabrielli alla lesione successiva. Si realizza così quella benefica azione sinergica delle Alte Corti nel modulare il diritto vivente, sottolineata di recente dalla dottrina (LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Editoriale Scientifica, 2021). Aldo De Matteis, presidente aggiunto onorario della Corte di cassazione Visualizza il documento: Cass., 26 gennaio 2022, n. 2314 5
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