EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI - Anclsu

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EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI - Anclsu
EMERGENZA CORONAVIRUS
    E AMMORTIZZATORI SOCIALI
    LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE
            FREQUENTI DEGLI ISCRITTI
    (Raccolta Completa - ampliata ed aggiornta al 21 aprile)

     A cura del Centro Studi Nazionale ANCL

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PREMESSA
Cari Associati ANCL,

per sostenere il lavoro dei Consulenti, che con spirito di sacrificio e grande professionalità stanno
affrontando la situazione di crisi lavorativa ed economica causata dalla diffusione del c.d. “Coronavirus”,
l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, attraverso il suo Centro Studi Nazionale, ha provveduto
ad impegnare i suoi esperti al fine di rispondere tempestivamente ai quesiti degli iscritti riguardanti gli
ammortizzatori sociali e tutte le altre tematiche legate all’emergenza “Covid-19”, con particolare
attenzione alle materie che sono oggetto delle misure emergenziali disposte dal Governo.

Pertanto, la presente raccolta è la versione completa, ampliata ed aggiornata al 16 aprile 2020, di tutte le
c.d. FAQ degli iscritti che sono state pubblicate sino ad ora (racchiude il contenuto dei sei documenti
precedenti, oltre a delle aggiunte).

Per motivi di facilità di consultazione, il documento sarà, dunque, d’ora in avanti, unico e verrà via via
sostituito dalla successiva raccolta aggiornata ed ampliata (le FAQ aggiunte saranno contrassegnate dalla
dicitura “NEW”)

Si ringrazia per il prezioso contributo a questa raccolta: Simone Baghin, Andrea Balducci, Francesca
Bravi, Anna Calabro, Giovanni Cruciani, Antonella Damiotti, Maria Elisena Gatto, Francesco
Geria, Massimo Laiolo, Francesco Lombardo, Nicola Porelli, Beniamino Scarfone e Francesco
Stolfa.

Si ricorda che l'elaborazione della risposta è fornita nell'esclusivo interesse dell'associato, sulla base del
quadro normativo, giurisprudenziale e della prassi amministrativa relativi al tempo in cui il quesito è stato
posto, e che le modalità di risposta nel presente documento sono volutamente sintetiche, al fine di fornire
dei semplici ed immediati suggerimenti operativi agli iscritti ANCL.

Data la recente introduzione di norme straordinarie, che derogano alle procedure ordinarie, le risposte
sono frutto delle prime interpretazioni degli esperti, che potrebbero mutare in seguito ad ulteriori
provvedimenti, circolari ed indicazioni operative degli enti previdenziali. Per tale motivo il presente
documento sarà sostituito, quando necessario, con una versione aggiornata ed ampliata con ulteriori FAQ.

Il Centro Studi Nazionale ANCL lavora costantemente per aggiornare ed informare gli iscritti, che sono
invitati a monitorare quotidianamente il nostro sito, la propria area personale MyAncl ed i nostri social.

                                                                                       Il Centro Studi ANCL

                                                                                              21 aprile 2020

                                                      1
SOMMARIO
                            (Clicca su un titolo per andare alla sezione desiderata)1

1.      FERIE, PERMESSI E MALATTIA
        1.1. FERIE
        1.2. PERMESSI
        1.3 MALATTIA

2.      REQUISITI DIMENSIONALI, TERRITORIALI E SETTORIALI PER LA
RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
        2.1. CIGO
        2.2. CIGS
        2.3. FIS
        2.4. FSBA
        2.5. CIGD

3.      PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
        3.1. CIGO
        3.2. CIGS
        3.3. FIS
        3.4. FSBA
        3.5. CIGD
        3.6. COOPERATIVE
        3.7. RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI

4.      SMART WORKING

1
  Per cercare un quesito specifico, in coda al documento troverai il riepilogo con l’elenco di tutte le domande divise per
sezione (clicca qui).
                                                            2
5.   INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI

6.   BLOCCO LICENZIAMENTI ED ALTRE MISURE DISCIPLINARI
     6.1. BLOCCO LICENZIAMENTI
     6.2. ASSENZE NON GIUSTIFICATE PER CORONAVIRUS

7.   SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

8.   SOSPENSIONE VERSAMENTI

9.   RAPPORTI CON I SINDACATI

                                 3
1.      FERIE, PERMESSI E MALATTIA
                                            1.1. FERIE
•   Ci sono dei dipendenti che si rifiutano di utilizzare le ferie perché vogliono
andare in ferie ad agosto, possono farlo in questo momento di emergenza?
La regolamentazione della fruizione delle ferie di solito è fissata dal CCNL o dal Contratto
Collettivo Aziendale.
In mancanza di diverse disposizioni, rientra nel potere direttivo del datore di lavoro fissare le
ferie, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del principio di esecuzione del contratto di lavoro
secondo correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, a giudizio dello Scrivente, è fuori discussione che il datore di lavoro abbia tutte
le ragioni per collocare in ferie il lavoratore che, diversamente non avrebbe diritto alla
retribuzione.

•   Azienda artigiana con altre ferie residue non può utilizzare il FSBA in
quanto il fondo richiede prima l'utilizzo delle ferie. Può a questo punto utilizzare
la CIG in deroga?

Per accedere al FSBA non è richiesto l’utilizzo preventivo delle ferie.

Il Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA, all’articolo 14,
“Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario”, recita:

“Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto
conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari
strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene
che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti
all’utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue
dell’anno precedente.

L’Accordo sindacale dovrà attestare l’utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente
l’accesso alle prestazioni di FSBA

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l’applicazione del presente articolo è sospesa.”

•   Il godimento delle ferie maturate e dei permessi è necessario per l'accesso agli
ammortizzatori?

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No, l’eventuale presenza di ferie e/o permessi maturati non è ostativa al riconoscimento degli
ammortizzatori sociali, sia ordinari che straordinari (come confermato dalla Circolare INPS n.
47/2020).

•   Vi sono molti casi di aziende con una parte di lavoratori aventi ferie arretrate
ed altri no. Chiediamo la CIG solo per questi ultimi o per tutti?

Come già detto, l’eventuale presenza di ferie e/o permessi maturati non sono ostativi al
riconoscimento degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari.

•   Il mancato godimento delle ferie residue 2019 è ostativo all'accesso della nuova
CIGD?

Anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e
l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento
dell’istanza (v. Circolare INPS n. 47/2020).

                                        1.2. PERMESSI
•   È possibile cumulare i permessi ex lege n. 104/1992 anche con quelli previsti
dal Decreto “Cura Italia”?

Sì, è possibile. Ciò è stato chiarito dalla circolare INPS del 25 marzo 2020, n. 45/2020, per cui
restano ferme le ordinarie modalità di fruizione e di cumulo di tali permessi.

                                        1.3 MALATTIA
•   La quarantena domiciliare preventiva è malattia?

L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020. prevede che “il periodo trascorso in quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del
settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

                                                 5
Per essere posti “in quarantena” occorre un provvedimento della Asl che comporterà la redazione
di un certificato medico (anche ad opera del medico di base).

Dunque, per essere considerati in malattia, occorrerà presentare un certificato medico da cui
si è evince lo stato di quarantena.

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2. REQUISITI DIMENSIONALI, TERRITORIALI E SETTORIALI PER LA
RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
                                            2.1. CIGO

•   Azienda con 30 dipendenti che svolge servizio di trasporto con conducente,
a cosa avrà diritto?

È necessario conoscere l’inquadramento. Dato il numero di dipendenti, si presume che l’azienda
sia inquadrata nel settore industriale.

Pertanto, potrà accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “Emergenza
Covid-19”, con la procedura semplificata ex art. 19 del D.L. n. 18/2020 (si veda anche Circolare
INPS n. 47/2020).

                                            2.2. CIGS

•   Aziende commercio con più di 50 dipendenti, hanno a disposizione solo la
CIGS? Possono avere accesso alla CIGD? Se hanno sedi su tutto il territorio
nazionale come devono operare?

Per questo tipo di aziende oltre alle ipotesi CIGS è prevista la possibilità di accedere alla cassa
integrazione in deroga ex art. 22 del D.L. n. 18/2020.

Dunque, data la previsione della CIGD su base regionale, occorre fare la domanda nella Regione in
cui è ubicata l’unità produttiva.

Inoltre, come stabilito dall’art. 2 del DM del 24 marzo 2020, per il datore di lavoro, che abbia unità
produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il trattamento di Cassa Integrazione
in Deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e non dalle singole
Regioni o Province) ex art. 22, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

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•   Azienda commerciale con 50 dipendenti senza rappresentanza sindacale
interna: cosa fare? CIGS? non avendo accesso alla CIGO o FIS cosa fare?

Come già evidenziato, l’azienda commerciale con 50 dipendenti può fare richiesta di CIGD.

La particolarità di non avere al suo interno una rappresentanza sindacale non osta alla
richiesta, potendo fare riferimento, per l’informativa sindacale, ai sindacati di categoria
maggiormente rappresentativi.

•   Le aziende commerciali che occupano più di cinquanta dipendenti e più in
generale tutte quelle aziende che possono accedere soltanto alla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria (ex art. 21 e ss. D.lgs. n. 148/2015) possono richiedere la
CIGD?

Nel messaggio INPS del 20 marzo 2020, n. 1287, si specifica che la Cassa in deroga di cui all’art.
22 non trova applicazione per i soli “datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della
CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà”.

Tale orientamento è stato ribadito nella circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, in cui si legge che
i datori di lavoro esclusi da prestazioni ordinarie, quindi anche i datori di lavoro che godono solo
della CIGS, potranno accedere alla cassa in deroga.

A questa interpretazione dell’ente previdenziale si sono conformati gli accordi regionali successivi
a suddetto messaggio (ad esempio quelli siglati dalla Regione Lazio, dall’Umbria e dal Piemonte).

Dunque, la Cassa Integrazione in Deroga dovrebbe essere riconosciuta anche a quelle imprese
rientranti nel solo campo di applicazione della CIGS e non della CIGO.

Tuttavia prima di questi chiarimenti dell’INPS, diversi accordi regionali sulla CIGD (ad es.
Campania, Lombardia e Puglia), sulla scorta dell’art. 22 del D.L. 18/2020 (che si riferiva
genericamente ai datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro)
hanno previsto il contrario, escludendo dalla misura tutte le imprese che ricadono nel campo
di applicazione della CIGS disciplinata dal D.lgs. n. 148/2015.

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Riscontrata questa disparità interpretativa, data la previsione della CIGD su base regionale ex art.
22 del D.L. 18/2020, si deve far riferimento all’accordo regionale del territorio in cui è ubicata
l’unità produttiva.

Si evidenzia, inoltre che, come stabilito dall’art. 2 del DM del 24 marzo 2020, per il datore di
lavoro, che abbia unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il
trattamento di Cassa Integrazione in Deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (e non dalle singole Regioni o Province) ex art. 22, comma 1 del D.L. 18/2020.

                                               2.3. FIS

•   Per azienda commercio che ha deciso di non versare il FIS, può accedere alla
CIGD?

Si ritiene che non vi sia una possibilità per l’azienda di operare in tal senso. L’art. 26, comma 7,
del D.lgs 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione
della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente
più di cinque dipendenti.

Il versamento del FIS non è quindi una scelta.

Di conseguenza, nel caso in cui vi sia un obbligo di versamento della contribuzione relativa a tale
forma di ammortizzatore, non vi è possibilità di accesso alla CIGD.

A tal proposito, l’art. 22 del recente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 22 ed il successivo messaggio
INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, sono riconosciuti trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS
o dei Fondi di solidarietà.

Al contrario, se la legge non dispone obbligo di FIS (meno di cinque dipendenti), allora vi sarà la
possibilità di accedere all’ammortizzatore in deroga.

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•   Ditta commerciale con 15 dipendenti sparsi in tutta Italia che paga contributo
FIS. Quale canale devo percorrere per la sospensione?

La misura prevista a sostegno del reddito in questo caso è l’assegno ordinario.

La modalità per chiedere l’intervento, in base alla nuova istruttoria descritta nel recente Messaggio
INPS n. 1287 del 20 marzo 2020 (che in questa fase si aggiunge a quanto già comunicato in merito
dall’Istituto a partire dal 2016), è la presentazione della domanda, esclusivamente on line, sul sito
www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi
per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale
“Emergenza COVID-19 nazionale”.

La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non dovrà essere
allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

L’INPS ha specificato (Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020) che, riguardo alla decorrenza del
termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo, il dies
a quo coincide con la data di pubblicazione del messaggio. Pertanto, il periodo intercorrente tra
la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio (23 marzo 2020) è
neutralizzato ai predetti fini.

Come precisa l’Istituto (Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020), nei casi in cui l’accesso alla
prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure
sindacali, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in
data successiva alla domanda.

Tale disciplina è stata poi specificata dalla Circolare INPS n. 47/2020, lettera A e C.

•   Azienda alberghiera, con più di 15 dipendenti, che versa il fondo di
integrazione salariale (FIS), può richiedere l'assegno ordinario anche per i
contratti intermittenti assunti precedentemente al mese di febbraio 2020? In

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generale per i lavoratori intermittenti è possibile chiedere CIG in deroga o FIS in
base alla media delle ore lavorate nei tre mesi precedenti?

Nel caso prospettato potrebbe essere richiesto l’assegno ordinario FIS anche per i lavoratori con
contratto intermittente, precisando che l’indennità spetterebbe solo per quei lavoratori con obbligo
di risposta e indennità di reperibilità.

Secondo la Circolare Inps 41/2006 (punto 4.5) nell’ipotesi, invece, di lavoratori intermittenti senza
obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, i lavoratori avrebbero diritto
all’integrazione salariale solo se hanno risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per
cui sono state richieste le integrazioni salariali.

Tuttavia, per la CIG in deroga, si consiglia di far riferimento all’accordo regionale del
territorio in cui è ubicata l’unità produttiva, in quanto molti accordi stanno prevedendo
specifiche disposizioni sul tema del lavoro intermittente.

•   Azienda che fino al febbraio 2020 aveva una media di 5,81 dipendenti per cui
ha versato il contributo FIS, ma con la cessazione dei contratti a chiamata a tempo
determinato nel mese di marzo (non sono stati prorogati perché scadenti dopo la
chiusura del ristorante per il decreto coronavirus) la media è scesa a 5,45, con un
dipendente assunto dal 01.03.2020 per il quale non aspetta l'ammortizzatore sociale
(quindi escludendo lui la media è 4,45). Questa azienda può accedere all'
ammortizzatore FIS ordinario o deve far ricorso alla cassa integrazione in deroga?

L’Azienda potrà accedere al FIS ordinario in quanto la soglia dimensionale deve essere verificata
mensilmente, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nel caso prospettato, la media del mese di marzo ritorna ad essere di 5,45 lavoratori, in quanto
l’ultimo assunto è computabile nell’organico aziendale ai fini FIS.

                                                      11
Fermo restando che, se l’azienda nell’aliquota contributiva versa sempre la quota per il FIS (a
prescindere da quanti dipendenti abbia o dal calcolo della media) può accedere sempre al FIS, sia
ordinario che per Covid-19 (v. Circolare INPS n. 176/2016).

•   Per il calcolo della media occupazionale per l'accesso alle prestazioni del FIS,
la media occupazionale dei 5 dipendenti deve intendersi come valore assoluto,
senza applicazione del meccanismo dell'arrotondamento? A titolo di esempio, se la
media è 5,33 sono dovuti sia il contributo che le prestazioni?

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente (Circ. Inps n. 176/2016 e D.I. n. 94343 del 3 febbraio
2016) e non si applica l’arrotondamento al decimale superiore o inferiore.

Pertanto, stando all’esempio prospettato, qualora la media risulti essere di 5,33, l’azienda sarà
tenuta al versamento della contribuzione e il lavoratore, qualora ne abbia diritto, avrà diritto alle
prestazioni.

•   Se una ditta a febbraio versava il FIS in quanto la media era di 6 dipendenti,
mentre a marzo non lo versa più in quanto la media del semestre precedente è
calata a 5, è corretto che l’ammortizzatore sociale da richiedere a marzo sia la CIG
in deroga?

La circolare Inps n. 176 del 09.09.2016, al punto 2.2 “Requisito dimensionale del datore di lavoro”
prevede quanto segue:

“Al Fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano
mediamente più di cinque dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente
con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può
comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle
unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo

                                                12
al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel
periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque
dipendenti”.

Quindi, l’accesso all’ammortizzatore sociale è previsto in base alla situazione vigente nel
periodo di paga in cui ha inizio la sospensione dei lavoratori.

A titolo di esempio:

a)   marzo 2020, media occupazionale semestre precedente superiore a 5 dipendenti, l’azienda
rientra nel FIS, il datore di lavoro può richiedere ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 18 marzo 2020
l’assegno ordinario Covid-19;

b) marzo 2020, media occupazionale semestre precedente inferiore ai 5 dipendenti, l’azienda non
rientrando più nel FIS, in caso di sospensione, rientrerà nella Cassa integrazione in deroga
(CIGD), in base alla previsione contenuta nell’articolo 22 del D.L. n. 18/2020.

Fermo restando che, se l’azienda nell’aliquota contributiva versa sempre la quota per il FIS (a
prescindere da quanti dipendenti abbia o dal calcolo della media) può accedere sempre al FIS, sia
ordinario che per Covid-19 (v. Circolare INPS n. 176/2016).

•    Un bar con una media degli ultimi sei mesi di 5.1 dipendenti può accedere alla
richiesta assegno ordinario FIS? Preciso che durante l’estate pagava il FIS perché
la media era intorno ai sei dipendenti però adesso si è abbassata.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente (v. Circolare INPS n. 176/2016 e D.I. n. 94343/2016).

Non si applica l’arrotondamento al decimale superiore o inferiore e dunque, nell’esempio
prospettato, la media del 5,1 permetterà di accedere al FIS.

Fermo restando che, se l’azienda nell’aliquota contributiva versa sempre la quota per il FIS (a
prescindere da quanti dipendenti abbia o dal calcolo della media) può accedere sempre al FIS, sia
ordinario che per Covid-19 (v. Circolare INPS n. 176/2016).

                                                 13
2.4. FSBA

•   Parrucchiera artigiana 1 dipendente: deroga o FSBA?
Con riferimento alla parrucchiera artigiana, trova applicazione FSBA in quanto lo stesso si applica,
senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS c.s.c. 4, e
a tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni
dell’artigianato e dai sindacati confederali.

•   FSBA per aziende sotto i cinque dipendenti non è obbligatorio? posso quindi
chiedere la CIGD?

Il Fondo FSBA si applica a tutti i dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai,
CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di
integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

La Cassa Integrazione in Deroga è riservata a quei datori di lavoro del settore privato privi delle
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l’accesso a FSBA.

Nonostante ciò, si segnala il rischio di un mancato riconoscimento per quanto sopra esposto.

A tal riguardo, si è espressa anche l’INPS, con Circolare n. 47/2020: “In riferimento a quanto
previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale
dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il
versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con
causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con
codice di autorizzazione 7B”.

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2.5. CIGD
•   Azienda terziario che ha passato un dipendente da chiamata a tempo parziale
dal 1° marzo: per lui posso chiedere la CIGD (siamo sotto i 5 dipendenti)?
L’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha esteso le disposizioni di cui agli art. 19 (CIGO
e FIS con causale COVID-19) e 22 (CIGD) del D.L. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24
febbraio al 17 marzo 2020.

•   Agenzia di viaggio sopra i 50 dipendenti con sedi in più regioni: farò domande
di CIG in deroga per ogni regione dopo l’emanazione del nuovo decreto?

Nel caso evidenziato, si ritiene che l’Agenzia di Viaggio dovrà procedere alla presentazione di tante
domande di CIGD tante quante sono le diverse unità produttive dislocate nelle diverse Regioni, con
applicazione pertanto della specifica disciplina prevista da ciascuna regione, soltanto se sono meno
di cinque.

Invece, come stabilito dall’art. 2 del DM del 24 marzo 2020, per il datore di lavoro, che abbia
unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il trattamento di Cassa
Integrazione in Deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e non
dalle singole Regioni o Province) ex art. 22, comma 1 del D.L. 18/2020.

Si precisa comunque che stante il numero di dipendenti occupati e l’attività svolta, l’Azienda
potrebbe godere della CIGS, rientrando nella disposizione di cui all’art. 20, c. 2 lettera b) del D.lgs.
148/2015).

•   Asili nido tra i 5 e i 15 dipendenti, chiusi per ordinanza, oltre l'assegno di
solidarietà, è possibile CIGD?

Sarebbe necessario sapere quale contratto collettivo applichi la scuola (es: scuole Private Aninsei,
Fism?), e poi se l’azienda aderisce alla sigla datoriale. In tal caso, è bene verificare le disposizioni
già in essere per tale tipologia di datori aderenti.

Nel caso sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, sarà possibile usufruire dell’assegno
ordinario con causale “Emergenza Covid-19”.

                                                   15
Infatti, l’art. 19, comma 5. D.L. n. 18/2020, ha stabilito che l’assegno ordinario è concesso,
limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più
di 5 dipendenti.

Pertanto, non potrà accedere alla CIGD, in quanto l’azienda è destinataria di altro strumento
di integrazione salariale.

•   Per le aziende inquadrate nel commercio che non svolgono attività puramente
commerciali (servizi, centri elaborazione ecc.), FIS o CIGD?

In nessun caso è possibile l’accesso alla CIGD, se l’azienda ha la possibilità di attivare le
procedure ordinarie di sostengo al reddito sia pure nella forma semplificata prevista dall’articolo
19 del D.L. n. 18/2020.

•   Dipendente in contratto a tempo determinato con scadenza fine marzo. Se viene
prorogato rientra poi nella CIGD?

Inizialmente rientravano nella CIGD i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020.
Successivamente con l’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, si sono estese le disposizioni
di cui agli art. 19 (CIGO e FIS con causale COVID-19) e 22 (CIGD) del D.L. 18/2020 anche ai
lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, durante il periodo di concessione del trattamento (periodo
decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020) non si evince un’esclusione dei
contratti a termine ed in generale non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito
dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

La condizione che legittimerebbe e consentirebbe una risposta positiva al quesito sarebbe, però,
legata anche alla conoscenza dello Scrivente dell’eventuale esistenza di una effettiva necessità
lavorativa di prorogare il contratto a termine (a maggior ragione in una situazione emergenziale,
come quella determinata dal COVID-19). Quindi si consiglia di fare attenzione a questo aspetto.
L’art. 20 lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 vieta l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro

                                                   16
o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

Dunque, vi è un divieto per la costituzione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo
determinato presso unità produttive in cui vi è una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, ma non c’è alcun divieto di proroga dei
contratti a termine già in essere.

Ciò posto, rispettate le condizioni già definite nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per il
ricorso al contratto a termine, a parere dello Scrivente, potrebbe in astratto ritenersi ammissibile
la situazione in cui: il lavoratore, in considerazione delle mutate condizioni lavorative successive
alla proroga, determinate dalla sopravvenuta emergenza Covid-19, può svolgere attività lavorativa
per una sola parte dell’orario contrattuale definito nel contratto originario, e quindi beneficiare
della CIGD limitatamente alle ore di lavoro non prestato.

•   Per gli Studi professionali che strumenti ci sono? CIG in deroga?

Gli ammortizzatori per gli studi professionali dipendono dal numero di dipendenti impiegati,
considerando la media degli occupati degli ultimi sei mesi (v. Circolare INPS n. 176/2016).

Nello specifico, facendo riferimento alla contribuzione INPS, si evince quelli che sono gli
ammortizzatori sociali utilizzabili:

1) Professioni e Arti fino a 5 dipendenti (CSC 7.07.01 CA 0J e 7.07.02 CA 0J): non avendo
diritto ad alcuna forma di integrazione salariale, rientrano nella CIG in deroga;
2) Professioni e Arti con più di 5 fino a 15 dipendenti (CSC 7.07.01 CA 0J e 7.07.02 CA 0J),
versando lo 0,45% al Fondo di integrazione salariale (FIS – assegno di solidarietà), in questo
momento di emergenza COVID-19, ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020, spetta l’assegno
ordinario FIS;

3) Professioni e Arti con più di 15 dipendenti (CSC 7.07.01 CA 0J e 7.07.02 CA 0J) versando
lo 0,65% al Fondo di integrazione salariale (FIS – assegno di solidarietà e assegno ordinario), in
questo momento di emergenza COVID-19, come previsto dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020,
spetta l’assegno ordinario FIS.

                                                 17
3. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
                                             3.1. CIGO

•   Ci deve essere il DURC regolare per usufruire della CIG?

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, non è subordinata al rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), in quanto non rientra tra i benefici "normativi e contributivi",
previsti ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per i quali è necessario il
riconoscimento della regolarità contributiva e degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
dell’impresa richiedente.

Ciò si rileva anche dalla nota del Ministero del Lavoro n. 5089/2011.

•   Se si attivano gli ammortizzatori, in attesa che vengano pagati, come si pagano
i dipendenti?

Come di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore
di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.

L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva
mensile.

Nei casi di comprovata difficoltà finanziarie, può essere chiesto il pagamento diretto da parte
dell’INPS (Cfr. Circolare INPS n.197 del 02/12/2015).

L’assegno ordinario, di cui all’art.19 comma 5 del Decreto “Cura Italia”, su istanza del datore di
lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’Inps, mentre la CIG in deroga
, di cui all’art. 22 del citato decreto, prevede esclusivamente il pagamento diretto da parte
dell’Inps.

•   Nel periodo in cui il dipendente è in cassa integrazione, quali sono i costi che
rimangono a carico dell'azienda?

                                                  18
Per fornire una risposta a tale quesito, occorrerebbe conoscere quanto stabilito dal contratto ed
inoltre, in caso di accordo con i sindacati, cosa sia stato eventualmente deciso nel merito della
questione.

In genere, rimarrebbero in capo all’azienda i ratei di quattordicesima, ferie e ROL se il lavoratore
effettua più di 15 giornate di prestazione.

•   Un'azienda ha già in corso una CIGO ad orario ridotto. Cosa potrebbe fare?

Le aziende possono chiedere la CIGO per “Emergenza COVID-19” anche se hanno già presentato
una domanda o hanno in corso altra autorizzazione per altra causale.

L’INPS, con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, ha ribadito che “i datori di lavoro che hanno
già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di
CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi,
calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO
o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o
per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione,
l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande
relativamente ai periodi sovrapposti.”

Dunque, il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19”, sostituirà la precedente
domanda o precedente autorizzazione. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi
corrispondenti

Si ricorda, inoltre che, i periodi con causale “Emergenza COVID-19”, sono neutralizzati ai fini
dei limiti previsti dal d.lgs. 148/2015.

Per ulteriori dettagli applicativi si consiglia la Circolare INPS n. 47/2020.

•   Attualmente quale è la procedura da seguire per la richiesta CIGO? È
disapplicato il D.lgs. 148/2015?

                                                  19
Se la richiesta di CIGO avviene a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 è al momento sufficiente seguire quanto disposto dell’art. 19 del DL 18/2020 e le
indicazioni fornite dall’INPS nel messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 (cliccare qui per leggere il
messaggio) e nella Circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

•   Qualora l'attività lavorativa dell'azienda ricominci in maniera anticipata
rispetto a quanto richiesto ed autorizzato, come si deve agire? Vi è una procedura
da seguire per comunicare all'INPS la sospensione della Cassa integrazione?

Non è prevista alcuna procedura formalizzata per comunicare all’Inps e alla Regione (nel caso
di CIGD) la ripresa anticipata al 100% dell’attività lavorativa.

Nulla vieta, comunque, di comunicare ad INPS la chiusura anticipata del trattamento di integrazione
salariale, ma occorrerà certamente dimostrare di aver comunicato formalmente ai lavoratori il
riavviarsi dell’attività lavorativa ordinaria e la sospensione della cassa integrazione.

La cassa integrazione, in genere, deve essere avviata indicando il numero di lavoratori, il numero
di ore e il periodo per cui si prevede di utilizzarla.

Successivamente sarà poi “conguagliata” (previa autorizzazione), per il numero di lavoratori e le
ore effettivamente utilizzate.

•   Se un’azienda ha un doppio inquadramento previdenziale (che dà diritto a due
diversi strumenti di integrazione salariale), dovrà presentare due distinte pratiche
per la richiesta di ammortizzatori sociali?

Sì, in tal caso la domanda deve essere effettuata separatamente per ciascun inquadramento
previdenziale (ad esempio, rispetto ad uno si farà richiesta di FIS, e rispetto all’altro richiesta di
CIGD).

                                                   20
•   Ho un dipendente assunto il 3 marzo per cui non posso accedere agli
ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia, cosa fare?

L’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha esteso le disposizioni di cui agli art. 19 (CIGO
e FIS con causale COVID-19) e 22 (CIGD) del D.L. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24
febbraio al 17 marzo 2020.

                                            3.2. CIGS
•   Chi usufruisce di CIGS può passare alla CIGO?

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per le imprese che alla data del 23 febbraio
2020 avevano in corso la CIGS (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e
che hanno dovuto sospenderlo a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto
dell’emergenza, la possibilità di accedere alla CIGO, di cui all’articolo 19 del medesimo
decreto, nel caso in cui suddette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15).
Nel caso le imprese, invece non rientrino nel campo di applicazione della CIGO, possono
presentare domanda di cassa integrazione in deroga (v. Circolare 47/2020).

                                             3.3. FIS

•   Nell'assegno ordinario FIS non spettano gli ANF?

A giudizio dello Scrivente, gli assegni familiari spettano anche in caso di erogazione dell’assegno
ordinario per sospensione dal lavoro con causale COVID-19.

L’esclusione indicata nella circolare INPS n. 47/2020, infatti, oltre a non essere espressamente
prevista dalla vigente disciplina in materia, creerebbe un’ingiusta disparità di trattamento con gli
altri lavoratori sospesi che godono della cassa integrazione ordinaria ed in deroga (sempre a ausa
del COVID 19) che invece non risultano essere esclusi.

Per ulteriori approfondimenti leggi il comunicato stampa congiunto in materia del Centro Studi
ANCL e della Fondazione Studi.

                                                 21
•   Qual è la durata dell’intervento del FIS per Coronavirus? Entro quando si
può presentare domanda?

Attualmente il trattamento di integrazione del Fondo di Integrazione Salariale con causale
“Emergenza Covid-19” previsto dal D.L. n.18/2020 ha una durata massima di 9 settimane, anche
non continuative, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

A tal proposito, non si tiene conto dei seguenti limiti ordinari:

• limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il
Fondo di integrazione salariale (FIS);
•   limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
•   limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Con riguardo alla decorrenza del termine della domanda, il messaggio INPS del 23 marzo 2020, n.
1321, ha chiarito che:

“Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23
febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la
predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020
e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della
domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.”

Ciò è stato specificato anche nella Circolare Inps n. 47/2020.

                                            3.4. FSBA

                                                 22
•   Azienda artigiana neocostituita (quindi non ha i 36 mesi di pagamento) può
accedere al FISBA? E invece una normale azienda artigiana, non in regola
contributi, può accedere FSBA, o deve accedere alla CIGD?

Nel caso di imprese neo-costituite l'art. 13 del regolamento FSBA prevedeva che, in deroga a quanto
previsto all’art. 12 (36 mesi di contribuzione), "sarà verificata la regolarità contributiva di tali
imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell’impresa."
Inoltre, nella circolare FSBA n.1/2020, in tema Covid-19, all'art. 2, lettera g, si specifica che solo
ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, “vi è sospensione
del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla
data del relativo provvedimento”.

Quanto alle aziende artigiane non in regola con la contribuzione alla data 23 febbraio 2020, esse
potranno accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione della loro posizione
mediante una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio 2021) come si può rinvenire
dalla delibera FSBA n. 3/2020.

Il Decreto-legge n. 18/2020 prevede che l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga sia limitato
ai datori di lavoro che non possono accedere alla CIGO, al FIS ed ai Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, fra i quali è compreso il FSBA.

•   Se non si versa EBNA non si può attivare la CIG in deroga?

Per il settore artigiano, l’EBNA garantisce una forma di integrazione (FSBA) proprio per le
imprese per le quali non trovano applicazione gli ordinari strumenti di integrazione salariale.
Sussiste, pertanto, uno strumento di sostegno al reddito ad hoc per le imprese artigiane.

Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o che applicano i CCNL dell’artigianato sono
tenute ad iscriversi al Fondo e ad effettuare i versamenti previsti dagli accordi
interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro.

L’art. 22 del Decreto del 17 marzo 2020 dispone espressamene che possano avere accesso alla Cassa
in deroga i “datori di lavoro (…) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario”.

A fronte di quanto sopra, sussistendo per l’impresa artigiana la possibilità di accesso al trattamento
FSBA, non si può procedere alla richiesta di Cassa in deroga.

                                                 23
Per completezza si segnala che nella delibera FSBA n. 3/2020 si provvede a stabilire l’iter da
seguire per le imprese che non abbiano effettuato il versamento della relativa contribuzione
EBNA. A tal proposito, si legge che ”i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione
collettiva dell’artigianato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI,
CGIL, CISL, UIL, che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità
dell’artigianato (EBNA e relativi Enti Bilaterali Regionali), con riferimento al triennio
precedente, inizieranno a versare quanto dovuto a far data dal giorno 1° gennaio 2021 sino al 31
dicembre 2023 (in 36 rate)”.

Dunque, chi non sia in regola con i versamenti EBNA può comunque accedere alle prestazioni,
procedendo alla regolarizzazione della sua posizione mediante una rateizzazione di quanto dovuto
(a partire dal gennaio 2021).

•   Chi paga FSBA ma non EBNA (o altro ente bilaterale territoriale), ha diritto
all'assegno?

Il pagamento della contribuzione a FSBA dovrebbe dare il diritto alle relative prestazioni.

Si ricorda che l'EBNA, in conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs.
148/2015, dagli accordi interconfederali in materia e dalle relative comunicazioni del Ministero del
Lavoro, il 19 gennaio 2016 ha deliberato che: “A partire dal 1 gennaio 2016, per le imprese per le
quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs.
148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti dalla somma di
una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale
destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico
dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale sarà incrementata dello
0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei
lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi”.

Inoltre, il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da
FSBA, in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese
che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n°
443. L’impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti
salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”.

                                                 24
Come si è detto nella risposta precedente, con delibera FSBA n. 3/2020 si è stabilito che chi non è
in regola con i versamenti EBNA può comunque accedere alle prestazioni, procedendo alla
regolarizzazione della sua posizione mediante una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal
gennaio 2021).

•   Azienda artigiana che ha in forza solo apprendisti e non versa FSBA può
accedere alla CIG IN DEROGA?

Le disposizioni del Fondo FSBA prevedono che i “lavoratori con contratto di apprendistato
rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari le prestazioni di FSBA indipendentemente dalla
tipologia    contrattuale      (apprendistato      professionalizzante      e    apprendistato       non
professionalizzante)”.
Rispetto, infatti, a quanto indicato nel D.lgs. n. 148/2015 (art. 39 c. 1 e art. 2, c. 1) e dall’Inps nel
messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016, con cui sono stati esclusi gli apprendisti non
professionalizzanti tra soggetti beneficiari le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, nel caso
di FSBA prevalgono le peculiarità del sistema di bilateralità artigiana.

Pertanto, resta invariata le regola che già prevedeva l’inclusione degli apprendisti, a prescindere
dalla tipologia contrattuale, tra i soggetti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito e
della bilateralità in generale.

Di conseguenza anche tali lavoratori sono “assicurati” al Fondo e di conseguenza deve essere
versata la relativa contribuzione.

La Cassa integrazione in Deroga è riservata a quei datori di lavoro del settore privato privi
delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,
in costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l’accesso a FSBA.

•   Artigiani con attività sotto i 3 anni, hanno diritto alla CIG in deroga? o
bisogna integrare l'iscrizione al fondo bilaterale?
Con riferimento ad una attività artigianale trova applicazione l’FSBA in quanto lo stesso si applica
senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS c.s.c. 4,
e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni
dell’artigianato e dai sindacati confederali.

                                                  25
Quanto all’anzianità, nelle modalità operative COVID-19, in seguito alla delibera d’urgenza FSBA
2 marzo 2020, n. 1, si legge che per accedere all’Accordo COVID-19, l’impresa deve avere
anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola
alla data 23 febbraio 2020, essa potrà accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione
della propria posizione mediante una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio
2021) come si può rinvenire dalla delibera FSBA n. 3/2020

Per le aziende neo-costituite, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 -
CORONAVIRUS, era già stata prevista (prima della delibera n. 3/2020) la sospensione del limite
di 6 mesi di regolarità contributiva, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

•   Aziende artigiane che non sono iscritte al fondo bilaterale artigianato
potranno rientrare nella CIG in deroga?

Come già detto, le aziende artigiane non in regola con la contribuzione alla data 23 febbraio 2020,
potranno accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione della loro posizione mediante
una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio 2021) come si può rinvenire dalla delibera
FSBA n. 3/2020.

•   Ma se un'azienda artigiana non è in regola con i versamenti può accedere
alla CIG in deroga?

Come già detto, le aziende artigiane non in regola con la contribuzione alla data 23 febbraio 2020,
potranno accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione della loro posizione mediante
una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio 2021) come si può rinvenire dalla delibera
FSBA n. 3/2020.

                                            3.5. CIGD

•   Come chiedere operativamente la CIG in deroga? La richiesta è da fare solo
alla regione (e quindi senza procedura da portale INPS)?

Data la previsione della CIGD su base regionale ex art. 22 del D.L. 18/2020, si deve far riferimento
alle procedure previste dall’accordo regionale del territorio in cui è ubicata l’unità produttiva.

                                                 26
Inoltre, come stabilito dall’art. 2 del DM del 24 marzo 2020, per il datore di lavoro, che abbia
unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il trattamento di Cassa
Integrazione in Deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e non
dalle singole Regioni o Province) ex art. 22, comma 1 del D.L. 18/2020.

•   Se presento la CIG in deroga e poi non viene autorizzata per mancanza di fondi,
paga l'azienda?

A parere dello Scrivente, nel caso non sia possibile l’accesso all’ammortizzatore sociale per
mancanza dei fondi per la CIG in deroga, e nel caso non sia possibile la copertura delle assenze con
tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, l’azienda, ricorrendo la non imputabilità dell’evento in
quanto né prevedibile, né evitabile, sarebbe esonerata dall’obbligo retributivo.

                                      3.6. COOPERATIVE

•   Le cooperative di produzione di qualsiasi settore hanno la CIGO? In
particolare, le cooperative industriali hanno CIGO?

Occorre chiarire che, aldilà dei requisiti stabiliti dalla legge, gli ammortizzatori sociali, CIGO CIGS
e FIS, spettano alle aziende che sulla base della loro classificazione contributiva (INPS) pagano il
contributo previsto per quella specifica forma di assistenza od assicurazione (in questo caso
contributo CIGO, CIGS, FIS).

Chiarito che la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie si applica a chi adempie ai
relativi obblighi contributivi, per rispondere alla domanda l’art. 10 del D.lgs. 148/2015 inserisce
nel campo di applicazione:

- le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

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- le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.

Le cooperative elencate dal sopra citato DPR 602/1970 sono quelle che svolgono le seguenti
attività: facchinaggio, trasporto, attività preliminari, complementari ed accessorie alle
precedenti, servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private
e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.

                          3.7. RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI
•   Azienda che ha in programma la cessazione dell'attività, può utilizzare
ammortizzatore nel frattempo?

L’art. 46 del Decreto-Legge 17 marzo 2020. n. 18 (c.d. Cura Italia) prevede che, dalla sua entrata
in vigore (dal 17/3/2020 – data di pubblicazione in G.U.), è precluso per 60 giorni l’avvio delle
procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/91).

Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure pendenti, avviate successivamente alla data
del 23/02/2020. Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non si può recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ex art.
3 L.604/66).

Poiché la riduzione di personale per cessazione dell’attività produttiva rientra nei
licenziamenti per GMO, e quindi non sarà possibile effettuare i licenziamenti nel periodo indicato
dal decreto, l’azienda può utilizzare gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19,
naturalmente se in possesso dei requisiti richiesti.

•   I contratti a tempo determinato che scadono durante la sospensione o riduzione
dell’attività, con conseguente richiesta di ammortizzatore sociale, possono essere
prorogati?

L’art. 20 lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 vieta l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro

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o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

Dunque, vi è un divieto per la costituzione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo
determinato presso unità produttive in cui vi è una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, ma non c’è alcun divieto di proroga dei
contratti a termine già in essere.

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4. SMART WORKING

•   Smart working e privacy? I lavoratori degli studi non possono portare a casa
fascicoli con dati sensibili, cosa fare?

Si consiglia di salvare tutta la documentazione utile a lavorare da remoto in modo tale da poter
accedere tramite collegamento ed evitare lo spostamento fisico di documentazione.

Al dipendente si può consegnare un'informativa in cui si ricordano gli obblighi in materia di
privacy e conservazione documenti e dati.

Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il soggetto che, per ogni azienda, gestisce la
materia privacy.

•   Smart working: l'invio deve essere effettuato entro 5 giorni dall'inizio dello
stesso alla provincia?

L'invio deve essere effettuato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale
cliclavoro. È stata messa in linea una procedura semplificata per il caricamento massivo delle
comunicazioni di smart working legato all'emergenza COVID-19. Si riporta il link per il
collegamento diretto (clicca qui).

Accedendo con credenziali cliclavoro o SPID è possibile scaricare una guida per la compilazione.

I 5 giorni per l'invio non sono ufficialmente indicati in alcuna normativa e/o chiarimento.

Si reputa che le interpretazioni sui 5 giorni si rifacciano ai termini di comunicazione delle variazioni
dei rapporti di lavoro.

•   In smart working si ha diritto ai buoni pasto? Una lavoratrice in smart working
può utilizzare da casa i permessi legge 104 per il figlio?

Le giornate di lavoro in smart working sono da considerarsi, a tutti gli effetti, giornate lavorative.

Come stabilito dall’art. 20 del D.lgs. 81/2017 “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità
di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto

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