Distribuzione selettiva e negozi on-line

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Distribuzione selettiva e negozi on-line
parere legale                         distribuzione selettiva
di Maurizio Iorio

distribuzione selettiva e negozi on-line
Sarà capitato di sentire parlare di rivenditori selezionati, distributori esclusivi e dettaglianti
“ufficiali” specializzati. Tutte figure che si riferiscono alle reti di distribuzione selettiva
costituite dai produttori, il più delle volte a livello europeo, per commercializzare prodotti di
particolare lusso e prestigio o dalle spiccate caratteristiche tecnologiche, che richiedono la
fornitura agli acquirenti di servizi aggiunti d’eccellenza (showroom, assistenza nell’acquisto,
assistenza tecnica, offerta di gamma completa, personale specializzato e altro). ma queste reti
come si pongono in relazione agli operatori della vendita on-line? Possono questi ultimi farne
parte? quali sono i servizi che gli store on-line possono fornire per giustificare eccellenza e
specializzazione delle prestazioni? Questo articolo risponde a queste e altre domande.

                                      D
                                                      istribuzione     di prestigio o di alta           stabilita attualmente dal
                                                      selettiva        tecnologia, per i quali          Regolamento UE 330/2010,
                                                      Si parla molto   occorrono particolari            in vigore dall’1 giugno
                                                      sia tra gli      competenze e “facility”;         2010 al 31 maggio 2022 (il
                                                      operatori        i distributori esclusivi         “Regolamento”).
                                      commerciali sia tra gli          nazionali così nominati,         Come tutti i Regolamenti,
                                      utenti e i consumatori           a loro volta, a cascata          esso si rivolge
                                      (anche professionali) di         individuano, selezionano e       direttamente ai cittadini
                                      rivenditori specializzati,       nominano un certo numero         e alle persone fisiche e
                                      di distributori nazionali o      di rivenditori esclusivi         giuridiche residenti nei vari
                                      esclusivi e di dettaglianti      che possiedono le qualità        Stati Membri dell’Unione
                                      “ufficiali” o specializzati.     di eccellenza all’uopo           Europea, vincolando anche
                                      In effetti, tutte queste         previste, costituendo            i governi nazionali e tutte
                                      figure si riferiscono, in        quindi una rete di               quante le autorità facenti
                                      un modo o nell’altro,            distribuzione selettiva          capo a ogni Stato Membro,
                maurizio iorio        alle reti di distribuzione       nazionale che fa capo a          ivi compresi quindi i
              Dalla partnership tra   selettiva, ossia a quelle reti   essi e, tramite loro, alla più   giudici nazionali che
    Marketplace e ANDEC prende        di distributori/rivenditori      vasta rete di distribuzione      sono tenuti a interpretare
       vita questa rubrica, curata    esclusivi, costituite dai        selettiva europea così           e applicare le leggi
            dall’Avvocato Maurizio    produttori (che d’ora in         costituita.                      nazionali in conformità ai
       Iorio, nel suo duplice ruolo   poi chiameremo anche                                              Regolamenti.
       di Avvocato Professionista     “fornitori”) il più delle        Qual è l’inquadramento           Il Regolamento riguarda,
         in Milano e di Presidente    volte a livello europeo,         legale delle reti                con alcune eccezioni, i
        di ANDEC. Su ogni numero      con l’elaborazione di            di distribuzione                 soli accordi verticali tra
   affronteremo tematiche legali      un contratto europeo             selettiva?                       imprese non concorrenti
    con particolare attenzione al     (più o meno standard)            La possibilità per gli           (quindi, per esempio,
  mondo dell’elettronica. Ulteriori   di distribuzione e la            operatori europei                gli accordi tra Philips e i
  approfondimenti sul sito: www.      correlativa nomina di            di costituire reti di            suoi distributori e non gli
       andec.it. Mentre sulla Web     altrettanti distributori         distribuzione selettiva,         accordi “orizzontali” tra
             page di Maurizio Iorio   nazionali specializzati,         che godono di esenzioni          Philips e Sony, Samsung
  (www.avvocatoiorio.it) si trova     unici ed esclusivi, scelti       rispetto alle ordinarie          e/o altri concorrenti).
      la rubrica tradotta anche in    per canalizzare la vendita       strette maglie delle regole      Tali accordi fruiscono
                inglese e francese.   di prodotti di lusso,            dell’antitrust europeo, è        dell’esenzione prevista dal

MarketPlace 76
parere legale

“Non si può vietare a un distributore selettivo di vendere
ai consumatori finali, vendere e acquistare i prodotti
contrattuali da altri distributori selettivi, anche in altri
Paesi UE, e soddisfare ordini non sollecitati provenienti
da consumatori finali”.

                                                                                                     1
Regolamento, malgrado            della rete distributiva          Quest’ultima regola della              “ … un sistema di garanzia in cui il
alcuni contenuti che             selettiva;                       legislazione europea               fornitore di merci riservi la garanzia ai
sarebbero normalmente            • divieto ai rivenditori         (illegittimità del divieto di      soli clienti del concessionario esclusivo
vietati se:                      di cercare attivamente           vendite “passive”, ossia non       pone quest’ultimo ed i suoi rivenditori
• non contengono                 clienti al di fuori della zona   sollecitate, a clienti allocati    in una posizione privilegiata rispetto
restrizioni fondamentali         assegnata.                       fuori della zona assegnata         agli importatori e distributori paralleli
della concorrenza (di cui si     Esempi di clausole               a ciascun distributore o           e, di conseguenza, deve ritenersi abbia
dirà oltre);                     comunque vietate anche           rivenditore esclusivo) ci          l’oggetto o l’effetto di restringere la
• il venditore detiene una       alla luce del Regolamento:       permette di rispondere alla        concorrenza …” (Corte di Giustizia E.
quota inferiore al 30% del       • divieto di vendere a           domanda sull’ammissibilità         10.12.1985 Causa 31/85)
mercato rilevante su cui         utilizzatori finali (salvo il    del divieto alle vendite
vende il bene o il servizio      caso di grossisti).              tramite Internet.
oggetto del contratto;           • Divieto di soddisfare          La risposta è “no”, tali
• l’acquirente detiene una       ordini non sollecitati
quota inferiore al 30% del       provenienti da acquirenti
mercato rilevante su cui         allocati fuori della zona di
acquista il bene o il servizio   competenza.
oggetto del contratto.           • Mancata fornitura di
Come dicevo, l’adozione di       garanzia ai clienti non
una rete di distribuzione        raggiunti dalla rete di
selettiva permette               distribuzione selettiva1.
di derogare, a certe             È importante sottolineare
condizioni, ai divieti di        fin d’ora tre aspetti
esclusiva e a diverse altre      particolarmente rilevanti.
restrizioni altrimenti           Non si può vietare a un
previste dal diritto della       distributore selettivo, come
concorrenza europeo,             abbiamo visto, di:
come segue.                      - vendere ai consumatori
Esempi di clausole               finali;
normalmente vietate ma           - vendere e acquistare i
esentate alla luce del           prodotti contrattuali da
Regolamento:                     altri distributori selettivi,
• obbligo del fornitore          anche allocati in altri Paesi
di vendere i prodotti            UE;
contrattuali ai soli             - soddisfare ordini non
rivenditori selezionati;         sollecitati provenienti da
• obbligo del rivenditore        clienti allocati in altre zone
di acquistare i prodotti         al di fuori della sua zona
contrattuali solo dal            contrattuale.
fornitore;
• divieto ai rivenditori di      Si può vietare a un
vendere ad altri rivenditori     distributore selettivo
che NON facciano parte           di vendere in Internet?

                                                                                                                      77 MarketPlace
parere legale                   distribuzione selettiva

“L’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita passiva
in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti
di raggiungere il distributore”.

                                                                                                             distributori la vendita
                                                                                                             on-line di determinati
                                                                                                             prodotti, quando questi
                                                                                                             richiedono obiettivamente,
                                                                                                             per loro natura, una
                                                                                                             vendita personalizzata
                                                                                                             incompatibile con quella
                                                                                                             a mezzo Internet, ma “(...)
                                                                                                             Per quanto attiene, in
                                                                                                             particolare, alla vendita
                                                                                                             di prodotti cosmetici
                                                                                                             e di igiene personale,
                                                                                                             l’obiettivo di preservare
                                                                                                             l’immagine di prestigio
                                                                                                             di tali prodotti non può
vendite non possono             esclusiva, impone le             vendere i prodotti oggetto                  rappresentare un obiettivo
essere vietate, salvo           vendite di prodotti              del contratto a clienti                     legittimo per restringere
casi di prodotti o              cosmetici (…) in uno             situati al di fuori del suo                 la concorrenza e non può
servizi particolari             spazio fisico alla presenza      territorio contrattuale o                   quindi giustificare che
(peraltro al momento            obbligatoria di un               della sua zona di attività.                 una clausola contrattuale
non ancora individuati          farmacista laureato, con         Essa è dunque idonea a                      diretta ad un simile
dalla giurisprudenza),          conseguente divieto di           restringere la concorrenza                  obiettivo non ricada
che richiedono                  utilizzare Internet per          in tale settore” (S. Corte                  nell’art. 101, n. 1, TFUE”.
necessariamente un              tali vendite, costituisce        di Giustizia Europea                        Lo stesso principio é
rapporto personale tra          una restrizione vietata ex       13.10.2011 nel proc.                        chiaramente indicato
venditore e acquirente.         art. 101 TFUE (…) se, a          C-439/09). Nella sentenza                   negli “Orientamenti sulle
Va infatti premesso,            seguito di un esame del          citata, la Corte di Giustizia               restrizioni verticali”
anzitutto, che l’art. 101       (…) contesto giuridico           Europea, si badi, non                       della Commissione
del TFUE (Trattato sul          ed economico (...)               esclude, in via di principio,               Europea (2010/C 130/01),
Funzionamento dell’Unione       risulta che alla luce delle      che nell’ambito di una rete                 che al punto 52 recita
Europea) impone il divieto      caratteristiche dei prodotti     di distribuzione selettiva 2                come segue: “Internet
di qualsiasi intesa, sia essa   di cui trattasi, tale clausola   si possa vietare ai singoli                 rappresenta uno strumento
un vero e proprio accordo o     non è oggettivamente                                                         straordinario per
una pratica concordata che      giustificata. Una clausola                                                   raggiungere clienti più
                                                                 2
abbia per scopo o anche         contrattuale di questo             ” ... a condizione che la scelta dei      numerosi e diversificati
                                                                 rivenditori avvenga secondo criteri
solo di fatto, come effetto,    genere, infatti, escludendo,                                                 rispetto a quanto
                                                                 oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti
di “impedire, restringere       di fatto, una modalità           indistintamente per tutti i rivenditori
                                                                                                             avverrebbe utilizzando
o falsare” il gioco della       di commercializzazione           potenziali e applicati in modo non          solo metodi di vendita più
concorrenza.                    di prodotti che non              discriminatorio, che le caratteristiche     tradizionali; per questo
Orbene, secondo la Corte        richiede lo spostamento          del prodotto di cui trattasi richiedano,    motivo determinate
                                                                 onde conservarne la qualità e
di Giustizia Europea:           fisico del cliente, riduce                                                   restrizioni dell’utilizzo
                                                                 garantirne l’uso corretto, una simile
“Una clausola contrattuale      considerevolmente                rete di distribuzione e, infine, che i
                                                                                                             di Internet vengono
che, nell’ambito di un          la possibilità per un            criteri definiti non vadano oltre il        trattate come re­strizioni
sistema di distribuzione        distributore autorizzato di      limite del necessario “ .                   delle (ri)vendite. In linea

MarketPlace 78
parere legale

“Il fornitore può negare l’accesso alla sua rete di distribuzione selettiva
a quei distributori on-line che, tramite pubblicità, operino vendite attive
mirate a territori in cui operano esclusivamente altri distributori esclusivi”.

di principio, a qualsiasi       ossia non virtuali e che una     il fornitore può chiedere          e applicati in modo non
distributore deve essere        certa quantità di prodotti       ai propri distributori             discriminatorio, che le
consentito di utilizzare        (in valore o in volume), da      selezionati che non                caratteristiche del prodotto
Internet per vendere            stabilirsi obiettivamente        venga venduta on-line a            di cui trattasi richiedano,
prodotti. In generale,          e individualmente, senza         un singolo utente finale           onde conservarne la
l’esistenza di un sito          intenti discriminatori, sia      più di una certa quantità          qualità e garantirne l’uso
Internet è considerata una      commercializzata presso          di prodotti oggetto del            corretto (...)” 3, sembra
forma di vendita passiva in     tali punti;                      contratto;                         quanto mai problematico
quanto si tratta di un modo     (b) inoltre, il fornitore        (f) il fornitore può               l’inserimento di uno o più
ragionevole di consentire       può richiedere - beninteso       richiedere al rivenditore          distributori selezionati
ai clienti di raggiungere il    se ciò è materialmente           autorizzato che il sito            prevalentemente “on-line”
distributore. L’esistenza di    possibile nel caso concreto      Internet di quest’ultimo           in una rete composta da
un sito può produrre effetti    - che anche nella vendita        offra una serie di link ai siti    distributori selezionati
al di fuori del territorio      on-line siano soddisfatti        Internet di altri distributori     prevalentemente “off-
o gruppo di clienti del         gli standard qualitativi         autorizzati e/o del fornitore      line”, salvo, beninteso,
distributore; tuttavia, si      richiesti per ogni altra         stesso.                            che la specificità del
tratta di una conseguenza       vendita del prodotto da                                             prodotto commercializzato
della tecnologia, che           parte del distributore           In conclusione:                    consenta nel caso concreto
consente un facile accesso      selettivo;                       - sembra possibile                 di giudicare equivalenti
da qualsiasi luogo (...)”.      (c) può essere altresì           costituire una rete di             “secondo criteri oggettivi
                                concordato un compenso           distribuzione selettiva            d’indole qualitativa” i
Una rete di distribuzione       fisso (quindi non                formata da rivenditori             servizi resi ai clienti
esclusiva può                   proporzionale alle vendite)      prevalentemente “on-               dai distributori off- line
comprendere negozi              per sostenere gli sforzi di      line”, posto che, tramite le       selezionati con quelli resi
on-line?                        vendita off-line da parte del    restrizioni contrattuali che       dai distributori on-line
Per rispondere a questa         rivenditore;                     il fornitore può inserire nel      selezionati.
domanda va anzitutto            (d) il fornitore può             contratto di distribuzione         - in ogni caso, il
precisato che, come ci          richiedere che i rivenditori     selettiva, è possibile             fornitore può negare
spiegano gli “Orientamenti      utilizzino per le vendite        conciliare con la vendita          l’accesso alla sua rete di
sulle restrizioni verticali”,   on-line piattaforme di terzi     tramite Internet il rispetto       distribuzione selettiva a
alle vendite “passive”          solo a certe condizioni “(...)   di certi criteri di qualità e      quei distributori on-line
tramite Internet di un          Ad esempio, qualora il sito      di specializzazione propri         che, tramite pubblicità
distributore esclusivo          Internet del distributore sia    di una determinata rete di         (per esempio, attraverso
possono tuttavia essere         ospitato da una piattaforma      distribuzione selettiva;           banner che contengano un
imposte alcune restrizioni,     di terzi, il fornitore può       - tuttavia, posto che una          collegamento territoriale
quali:                          richiedere che i clienti         rete di distribuzione              ai siti Internet di terzi)
                                non entrino nel sito del         selettiva può sussistere           operino vendite attive
(a) anzitutto, il fornitore     distributore attraverso un       solo “(...) a condizione che       mirate a territori in cui
può chiedere al                 sito recante il nome o il        la scelta dei rivenditori          operano esclusivamente
distributore esclusivo, pur     logo della piattaforma di        avvenga secondo criteri            altri distributori esclusivi.
senza limitare le vendite       terzi”;                          oggettivi d’indole
passive on-line, che lo         (e) al fine di prevenire         qualitativa, stabiliti
stesso disponga di uno o        le vendite via Internet a        indistintamente per tutti          3
                                                                                                     (S. Corte di Giustizia Europea
più punti vendita off-line      distributori non autorizzati,    i rivenditori potenziali           13.10.2011 nel proc. C-439/09).

                                                                                                                 79 MarketPlace
Reti di distribuzione selettiva e negozi " on line "
Avv. Maurizio Iorio
Sarà capitato a tutti di sentire parlare di           rivenditori selezionati , di distributori
esclusivi , di dettaglianti " ufficiali " specializzati . Tutte queste figure si riferiscono
alle reti di distribuzione selettiva costituite dai produttori , il più delle volte a livello
europeo ,       per commercializzare prodotti di particolare lusso e prestigio o di
spiccate caratteristiche tecnologiche , che richiedono la fornitura agli acquirenti di
servizi aggiunti di particolare eccellenza ( show-room , assistenza nell' acquisto ,
assistenza tecnica, offerta di gamma completa di prodotto , personale specializzato
e altro ) : ma queste reti di distribuzione selettiva come si pongono in relazione con
gli operatori della vendita on line ? Possono questi ultimi farne parte ? Se sì , quali
sono i servizi che gli on line sellers possono fornire per giustificare l' eccellenza e la
specializzazione delle loro prestazioni ? Questo articolo mira a rispondere a queste
ed altre domande .

Le reti di distribuzione selettiva
Si parla molto , tanto tra operatori commerciali che tra gli utenti ed consumatori anche
professionali , di rivenditori specializzati , di distributori nazionali o esclusivi , di dettaglianti
" ufficiali " o specializzati .
In effetti , tutte queste figure     si riferiscono , in un modo o nell' altro , alle reti di
distribuzione selettiva , ossia a quelle reti distributori / rivenditori       esclusivi , costituite
dai produttori ( che d' ora in poi chiameremo anche " Fornitori " ) il più delle volte a livello
europeo , con l' elaborazione di un contratto più o meno standard europeo di distribuzione
e la correlativa nomina di altrettanti distributori nazionali specializzati , unici ed esclusivi ,
scelti per canalizzare la vendita di prodotti di lusso , prestigio o di alta tecnologia , per i
quali occorrono particolari competenze e " facilities " ; i distributori esclusivi nazionali così
nominati , a loro volta , a cascata ,         individuano , selezionano e nominano un certo
numero di rivenditori esclusivi che possiedono le qualità di eccellenza all' uopo previste ,
costituendo quindi una rete di distribuzione selettiva nazionale che fa capo ad essi e ,
tramite loro , alla più vasta rete di distribuzione selettiva europea , così costituita .
Qual' é l' inquadramento legale delle reti di distribuzione selettiva ?
La possibilità per gli operatori europei di costituire reti di distribuzione selettiva , che
godono di esenzioni rispetto alle ordinarie, strette maglie delle regole dell’ antitrust

                                                  1
europeo , è stabilita attualmente dal Regolamento UE 330/2010 , in vigore dall’1 giugno
2010 al 31 maggio 2022 ( il " Regolamento " ) .
Come tutti i Regolamenti , esso si rivolge direttamente ai cittadini ed alle persone fisiche e
giuridiche residenti nei vari Stati Membri dell' Unione Europea , vincolando anche i governi
nazionali e tutte quante le autorità facenti capo ad ogni Stato Membro , ivi compresi quindi
i giudici nazionali che sono tenuti ad interpretare ed applicare le leggi nazionali in
conformità ai Regolamenti . .
Il Regolamento riguarda, con alcune eccezioni, i soli accordi verticali tra imprese non
concorrenti ( quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips ed i suoi distributori e non gli
accordi “orizzontali” tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti ) .
Tali accordi fruiscono dell’esenzione prevista dal Regolamento, malgrado alcuni contenuti
che sarebbero normalmente vietati , se:
• non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza (di cui si dirà oltre ) ,
• il venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene
o il servizio oggetto del contratto e
• l’acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il
bene o il servizio oggetto del contratto .
Come dicevo , l’ adozione di una rete di distribuzione selettiva permette di derogare, a
certe condizioni , ai divieti di esclusiva ed a diverse altre restrizioni altrimenti previste dal
diritto della concorrenza europeo , come segue :
    Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento :
   •   Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori
       selezionati.
   •   Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.
   •   Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte
       della rete distributiva selettiva .
   •   Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona
       assegnata.
    Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento :
   •   Divieto di vendere a utilizzatori finali ( salvo il caso di grossisti ) .
   •   Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati
       fuori della zona di competenza.

                                                2
•     Mancata fornitura di garanzia ai clienti                                                     non raggiunti dalla rete di
              distribuzione selettiva 1.
E' importante sottolineare fin d' ora tre aspetti particolarmente rilevanti ; non si può
vietare ad un distributore selettivo , come abbiamo visto , di :
- vendere ai consumatori finali ;
- vendere ed acquistare i prodotti contrattuali da altri distributori selettivi , anche
allocati in altri paesi UE ;
- soddisfare ordini non sollecitati provenienti da clienti allocati in altre zone , al di
fuori della sua zona contrattuale .
Si può vietare ad un distributore selettivo di vendere su internet ?
Quest' ultima regola della legislazione europea                                                  ( illegittimità del divieto di vendite "
passive ", ossia non sollecitate , a clienti allocati fuori della zona assegnata a ciascun
distributore o rivenditore esclusivo ) ci permette di rispondere alla domanda sull'
ammissibilità del divieto alle vendite tramite internet .
La risposta é no , tali vendite non possono essere vietate , salvo casi di prodotti o servizi
particolari ( peraltro al momento non ancora individuati dalla giurisprudenza ) , che
richiedono necessariamente un rapporto personale tra venditore ed acquirente
Va infatti premesso , anzitutto , che l' art. 101 del TFUE ( Trattato sul Funzionamento dell'
Unione Europea ) fa divieto di qualsiasi intesa , sia essa un vero e proprio accordo o una
pratica concordata che abbia per scopo o anche solo di fatto , come effetto , quello di "
impedire , restringere o falsare " il gioco della concorrenza .
Orbene , secondo la Corte di Giustizia Europea :
“ Una clausola contrattuale che, nell’ ambito di un sistema di distribuzione
esclusiva, impone le vendite di prodotti cosmetici …                                                               in uno spazio fisico                         alla
presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di
utilizzare internet per tali vendite, costituisce una restrizione vietata ex art. 101
TFUE … se, a seguito di un esame del … contesto giuridico ed economico …. risulta
che alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è
oggettivamente giustificata. Una clausola contrattuale di questo genere, infatti,
escludendo, di fatto, una modalità di commercializzazione di prodotti che non
richiede lo spostamento fisico del cliente, riduce considerevolmente la possibilità

1
    “ … un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riservi la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest’ultimo ed i suoi rivenditori in
una posizione privilegiata rispetto agli importatori e distributori paralleli e, di conseguenza, deve ritenersi abbia l’oggetto o l’effetto di restringere la
concorrenza …” (Corte di Giustizia E. 10.12.1985 Causa 31/85)

                                                                                   3
per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti
situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è
dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore" . ( S. Corte di Giustizia
Europea 13.10.2011 nel proc. C-439/09 ).

Nella sentenza citata , la Corte di Giustizia Europea , si badi , non esclude , in via di
principio , che nell' ambito di una rete di distribuzione selettiva2 si possa vietare ai
singoli distributori la vendita on line di determinati prodotti , quando questi
richiedono obiettivamente , per loro natura , una vendita personalizzata
incompatibile con quella a mezzo internet , ma " ... Per quanto attiene, in particolare,
alla vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l’obiettivo di preservare l’immagine
di prestigio di tali prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la
concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un
simile obiettivo non ricada nell’art. 101, n. 1, TFUE " .

Lo stesso principio é chiaramente indicato negli " Orientamenti sulle restrizioni verticali "
della Commissione Europea ( (2010/C 130/01) , che al punto 52 recita come segue :
" Internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e
diversificati rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo metodi di vendita più tradizionali;
per questo motivo determinate restrizioni dell’utilizzo di Internet vengono trattate come re-
strizioni delle (ri)vendite. In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere
consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti. In generale, l’esistenza di un sito
Internet è considerata una forma di vendita passiva in quanto si tratta di un modo
ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore. L'esistenza di un sito può
produrre effetti al di fuori del territorio o gruppo di clienti del distributore; tuttavia, si tratta di
una conseguenza della tecnologia, che consente un facile accesso da qualsiasi luogo... " .

Una rete di distribuzione esclusiva può comprendere negozi " on line "
?

2
    " ... a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole
qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non
discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la
qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti
non vadano oltre il limite del necessario " .

                                                   4
Per rispondere a questa domanda , va anzitutto precisato che , come ci spiegano gli "
Orientamenti sulle restrizioni verticali " alle vendite " passive " tramite internet di un
distributore esclusivo possono tuttavia essere imposte alcune restrizioni , quali :

(a) Anzitutto , il fornitore può chiedere al distributore esclusivo , pur senza limitare le
vendite passive on-line , che lo stesso disponga di uno o più punti vendita off-line ossia
non virtuali e che una certa quantità di prodotti ( in valore o in volume ) , da stabilirsi
obiettivamente ed individualmente , senza intenti discriminatori , sia commercializzata
presso tali punti ;

(b) inoltre , il fornitore può richiedere - beninteso se ciò é materialmente possibile nel caso
concreto - che anche nella vendita on-line siano soddisfatti gli standard qualitativi richiesti
per ogni altra vendita del prodotto da parte del distributore selettivo ;

(c) può essere altresì concordato un compenso fisso ( quindi non proporzionale alle
vendite ) per sostenere egli sforzi di vendita off-line da parte del rivenditore ;

(d) il fornitore può richiedere che i rivenditori utilizzino per le vendite on line piattaforme di
terzi solo a certe condizioni " ... Ad esempio, qualora il sito Internet del distributore sia
ospitato da una piattaforma di terzi, il fornitore può richiedere che i clienti non entrino nel
sito del distributore attraverso un sito recante il nome o il logo della piattaforma di terzi " ;

(e) al fine di prevenire le vendite via internet a distributori non autorizzati , il fornitore può
chiedere ai propri distributori selezionati che non venga venduta on-line a un singolo
utente finale più di una certa quantità dei prodotti oggetto del contratto ;

(f) il fornitore può richiedere al rivenditore autorizzato che il sito internet di quest' ultimo
offra una serie di link ai siti internet di altri distributori autorizzati e/o del fornitore stesso .

In conclusione :

-   sembra possibile costituire una              rete di distribuzione selettiva formata da
rivenditori     prevalentemente " on line " , posto che , tramite le restrizioni contrattuali
che il fornitore può inserire nel contratto di distribuzione selettiva , é possibile conciliare
con la vendita tramite internet il rispetto di certi criteri di qualità e di specializzazione propri
di una determinata rete di distribuzione selettiva ;
                                               5
- tuttavia , posto che una rete di distribuzione selettiva può sussistere solo " ... a
condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole
qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non
discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde
                                                                       3
conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto ... "                   , sembra quanto mai
problematico l' inserimento di uno o più distributori selezionati prevalentemente "
on line " in una rete composta da distributori selezionati prevalentemente " off - line
" , salvo , beninteso , che la specificità del prodotto commercializzato consenta nel caso
concreto di giudicare equivalenti " secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa," i servizi
resi ai clienti dai distributori selezionati off- line con quelli resi dai distributori selezionati
on-line .

- in ogni caso , il fornitore può negare l' accesso alla sua rete di distribuzione
selettiva a quei distributori on line che , tramite pubblicità ( ad es. tramite banner che
contengano un collegamento territoriale ai siti internet di terzi ) operino vendite attive
mirate a territori in cui operano esclusivamente altri distributori esclusivi .

Avv. Maurizio Iorio

3
    ( S. Corte di Giustizia Europea 13.10.2011 nel proc. C-439/09 ).

                                                        6
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