Distribuzione selettiva e negozi on-line
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
parere legale distribuzione selettiva di Maurizio Iorio distribuzione selettiva e negozi on-line Sarà capitato di sentire parlare di rivenditori selezionati, distributori esclusivi e dettaglianti “ufficiali” specializzati. Tutte figure che si riferiscono alle reti di distribuzione selettiva costituite dai produttori, il più delle volte a livello europeo, per commercializzare prodotti di particolare lusso e prestigio o dalle spiccate caratteristiche tecnologiche, che richiedono la fornitura agli acquirenti di servizi aggiunti d’eccellenza (showroom, assistenza nell’acquisto, assistenza tecnica, offerta di gamma completa, personale specializzato e altro). ma queste reti come si pongono in relazione agli operatori della vendita on-line? Possono questi ultimi farne parte? quali sono i servizi che gli store on-line possono fornire per giustificare eccellenza e specializzazione delle prestazioni? Questo articolo risponde a queste e altre domande. D istribuzione di prestigio o di alta stabilita attualmente dal selettiva tecnologia, per i quali Regolamento UE 330/2010, Si parla molto occorrono particolari in vigore dall’1 giugno sia tra gli competenze e “facility”; 2010 al 31 maggio 2022 (il operatori i distributori esclusivi “Regolamento”). commerciali sia tra gli nazionali così nominati, Come tutti i Regolamenti, utenti e i consumatori a loro volta, a cascata esso si rivolge (anche professionali) di individuano, selezionano e direttamente ai cittadini rivenditori specializzati, nominano un certo numero e alle persone fisiche e di distributori nazionali o di rivenditori esclusivi giuridiche residenti nei vari esclusivi e di dettaglianti che possiedono le qualità Stati Membri dell’Unione “ufficiali” o specializzati. di eccellenza all’uopo Europea, vincolando anche In effetti, tutte queste previste, costituendo i governi nazionali e tutte figure si riferiscono, in quindi una rete di quante le autorità facenti un modo o nell’altro, distribuzione selettiva capo a ogni Stato Membro, maurizio iorio alle reti di distribuzione nazionale che fa capo a ivi compresi quindi i Dalla partnership tra selettiva, ossia a quelle reti essi e, tramite loro, alla più giudici nazionali che Marketplace e ANDEC prende di distributori/rivenditori vasta rete di distribuzione sono tenuti a interpretare vita questa rubrica, curata esclusivi, costituite dai selettiva europea così e applicare le leggi dall’Avvocato Maurizio produttori (che d’ora in costituita. nazionali in conformità ai Iorio, nel suo duplice ruolo poi chiameremo anche Regolamenti. di Avvocato Professionista “fornitori”) il più delle Qual è l’inquadramento Il Regolamento riguarda, in Milano e di Presidente volte a livello europeo, legale delle reti con alcune eccezioni, i di ANDEC. Su ogni numero con l’elaborazione di di distribuzione soli accordi verticali tra affronteremo tematiche legali un contratto europeo selettiva? imprese non concorrenti con particolare attenzione al (più o meno standard) La possibilità per gli (quindi, per esempio, mondo dell’elettronica. Ulteriori di distribuzione e la operatori europei gli accordi tra Philips e i approfondimenti sul sito: www. correlativa nomina di di costituire reti di suoi distributori e non gli andec.it. Mentre sulla Web altrettanti distributori distribuzione selettiva, accordi “orizzontali” tra page di Maurizio Iorio nazionali specializzati, che godono di esenzioni Philips e Sony, Samsung (www.avvocatoiorio.it) si trova unici ed esclusivi, scelti rispetto alle ordinarie e/o altri concorrenti). la rubrica tradotta anche in per canalizzare la vendita strette maglie delle regole Tali accordi fruiscono inglese e francese. di prodotti di lusso, dell’antitrust europeo, è dell’esenzione prevista dal MarketPlace 76
parere legale “Non si può vietare a un distributore selettivo di vendere ai consumatori finali, vendere e acquistare i prodotti contrattuali da altri distributori selettivi, anche in altri Paesi UE, e soddisfare ordini non sollecitati provenienti da consumatori finali”. 1 Regolamento, malgrado della rete distributiva Quest’ultima regola della “ … un sistema di garanzia in cui il alcuni contenuti che selettiva; legislazione europea fornitore di merci riservi la garanzia ai sarebbero normalmente • divieto ai rivenditori (illegittimità del divieto di soli clienti del concessionario esclusivo vietati se: di cercare attivamente vendite “passive”, ossia non pone quest’ultimo ed i suoi rivenditori • non contengono clienti al di fuori della zona sollecitate, a clienti allocati in una posizione privilegiata rispetto restrizioni fondamentali assegnata. fuori della zona assegnata agli importatori e distributori paralleli della concorrenza (di cui si Esempi di clausole a ciascun distributore o e, di conseguenza, deve ritenersi abbia dirà oltre); comunque vietate anche rivenditore esclusivo) ci l’oggetto o l’effetto di restringere la • il venditore detiene una alla luce del Regolamento: permette di rispondere alla concorrenza …” (Corte di Giustizia E. quota inferiore al 30% del • divieto di vendere a domanda sull’ammissibilità 10.12.1985 Causa 31/85) mercato rilevante su cui utilizzatori finali (salvo il del divieto alle vendite vende il bene o il servizio caso di grossisti). tramite Internet. oggetto del contratto; • Divieto di soddisfare La risposta è “no”, tali • l’acquirente detiene una ordini non sollecitati quota inferiore al 30% del provenienti da acquirenti mercato rilevante su cui allocati fuori della zona di acquista il bene o il servizio competenza. oggetto del contratto. • Mancata fornitura di Come dicevo, l’adozione di garanzia ai clienti non una rete di distribuzione raggiunti dalla rete di selettiva permette distribuzione selettiva1. di derogare, a certe È importante sottolineare condizioni, ai divieti di fin d’ora tre aspetti esclusiva e a diverse altre particolarmente rilevanti. restrizioni altrimenti Non si può vietare a un previste dal diritto della distributore selettivo, come concorrenza europeo, abbiamo visto, di: come segue. - vendere ai consumatori Esempi di clausole finali; normalmente vietate ma - vendere e acquistare i esentate alla luce del prodotti contrattuali da Regolamento: altri distributori selettivi, • obbligo del fornitore anche allocati in altri Paesi di vendere i prodotti UE; contrattuali ai soli - soddisfare ordini non rivenditori selezionati; sollecitati provenienti da • obbligo del rivenditore clienti allocati in altre zone di acquistare i prodotti al di fuori della sua zona contrattuali solo dal contrattuale. fornitore; • divieto ai rivenditori di Si può vietare a un vendere ad altri rivenditori distributore selettivo che NON facciano parte di vendere in Internet? 77 MarketPlace
parere legale distribuzione selettiva “L’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita passiva in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore”. distributori la vendita on-line di determinati prodotti, quando questi richiedono obiettivamente, per loro natura, una vendita personalizzata incompatibile con quella a mezzo Internet, ma “(...) Per quanto attiene, in particolare, alla vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio di tali prodotti non può vendite non possono esclusiva, impone le vendere i prodotti oggetto rappresentare un obiettivo essere vietate, salvo vendite di prodotti del contratto a clienti legittimo per restringere casi di prodotti o cosmetici (…) in uno situati al di fuori del suo la concorrenza e non può servizi particolari spazio fisico alla presenza territorio contrattuale o quindi giustificare che (peraltro al momento obbligatoria di un della sua zona di attività. una clausola contrattuale non ancora individuati farmacista laureato, con Essa è dunque idonea a diretta ad un simile dalla giurisprudenza), conseguente divieto di restringere la concorrenza obiettivo non ricada che richiedono utilizzare Internet per in tale settore” (S. Corte nell’art. 101, n. 1, TFUE”. necessariamente un tali vendite, costituisce di Giustizia Europea Lo stesso principio é rapporto personale tra una restrizione vietata ex 13.10.2011 nel proc. chiaramente indicato venditore e acquirente. art. 101 TFUE (…) se, a C-439/09). Nella sentenza negli “Orientamenti sulle Va infatti premesso, seguito di un esame del citata, la Corte di Giustizia restrizioni verticali” anzitutto, che l’art. 101 (…) contesto giuridico Europea, si badi, non della Commissione del TFUE (Trattato sul ed economico (...) esclude, in via di principio, Europea (2010/C 130/01), Funzionamento dell’Unione risulta che alla luce delle che nell’ambito di una rete che al punto 52 recita Europea) impone il divieto caratteristiche dei prodotti di distribuzione selettiva 2 come segue: “Internet di qualsiasi intesa, sia essa di cui trattasi, tale clausola si possa vietare ai singoli rappresenta uno strumento un vero e proprio accordo o non è oggettivamente straordinario per una pratica concordata che giustificata. Una clausola raggiungere clienti più 2 abbia per scopo o anche contrattuale di questo ” ... a condizione che la scelta dei numerosi e diversificati rivenditori avvenga secondo criteri solo di fatto, come effetto, genere, infatti, escludendo, rispetto a quanto oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti di “impedire, restringere di fatto, una modalità indistintamente per tutti i rivenditori avverrebbe utilizzando o falsare” il gioco della di commercializzazione potenziali e applicati in modo non solo metodi di vendita più concorrenza. di prodotti che non discriminatorio, che le caratteristiche tradizionali; per questo Orbene, secondo la Corte richiede lo spostamento del prodotto di cui trattasi richiedano, motivo determinate onde conservarne la qualità e di Giustizia Europea: fisico del cliente, riduce restrizioni dell’utilizzo garantirne l’uso corretto, una simile “Una clausola contrattuale considerevolmente rete di distribuzione e, infine, che i di Internet vengono che, nell’ambito di un la possibilità per un criteri definiti non vadano oltre il trattate come restrizioni sistema di distribuzione distributore autorizzato di limite del necessario “ . delle (ri)vendite. In linea MarketPlace 78
parere legale “Il fornitore può negare l’accesso alla sua rete di distribuzione selettiva a quei distributori on-line che, tramite pubblicità, operino vendite attive mirate a territori in cui operano esclusivamente altri distributori esclusivi”. di principio, a qualsiasi ossia non virtuali e che una il fornitore può chiedere e applicati in modo non distributore deve essere certa quantità di prodotti ai propri distributori discriminatorio, che le consentito di utilizzare (in valore o in volume), da selezionati che non caratteristiche del prodotto Internet per vendere stabilirsi obiettivamente venga venduta on-line a di cui trattasi richiedano, prodotti. In generale, e individualmente, senza un singolo utente finale onde conservarne la l’esistenza di un sito intenti discriminatori, sia più di una certa quantità qualità e garantirne l’uso Internet è considerata una commercializzata presso di prodotti oggetto del corretto (...)” 3, sembra forma di vendita passiva in tali punti; contratto; quanto mai problematico quanto si tratta di un modo (b) inoltre, il fornitore (f) il fornitore può l’inserimento di uno o più ragionevole di consentire può richiedere - beninteso richiedere al rivenditore distributori selezionati ai clienti di raggiungere il se ciò è materialmente autorizzato che il sito prevalentemente “on-line” distributore. L’esistenza di possibile nel caso concreto Internet di quest’ultimo in una rete composta da un sito può produrre effetti - che anche nella vendita offra una serie di link ai siti distributori selezionati al di fuori del territorio on-line siano soddisfatti Internet di altri distributori prevalentemente “off- o gruppo di clienti del gli standard qualitativi autorizzati e/o del fornitore line”, salvo, beninteso, distributore; tuttavia, si richiesti per ogni altra stesso. che la specificità del tratta di una conseguenza vendita del prodotto da prodotto commercializzato della tecnologia, che parte del distributore In conclusione: consenta nel caso concreto consente un facile accesso selettivo; - sembra possibile di giudicare equivalenti da qualsiasi luogo (...)”. (c) può essere altresì costituire una rete di “secondo criteri oggettivi concordato un compenso distribuzione selettiva d’indole qualitativa” i Una rete di distribuzione fisso (quindi non formata da rivenditori servizi resi ai clienti esclusiva può proporzionale alle vendite) prevalentemente “on- dai distributori off- line comprendere negozi per sostenere gli sforzi di line”, posto che, tramite le selezionati con quelli resi on-line? vendita off-line da parte del restrizioni contrattuali che dai distributori on-line Per rispondere a questa rivenditore; il fornitore può inserire nel selezionati. domanda va anzitutto (d) il fornitore può contratto di distribuzione - in ogni caso, il precisato che, come ci richiedere che i rivenditori selettiva, è possibile fornitore può negare spiegano gli “Orientamenti utilizzino per le vendite conciliare con la vendita l’accesso alla sua rete di sulle restrizioni verticali”, on-line piattaforme di terzi tramite Internet il rispetto distribuzione selettiva a alle vendite “passive” solo a certe condizioni “(...) di certi criteri di qualità e quei distributori on-line tramite Internet di un Ad esempio, qualora il sito di specializzazione propri che, tramite pubblicità distributore esclusivo Internet del distributore sia di una determinata rete di (per esempio, attraverso possono tuttavia essere ospitato da una piattaforma distribuzione selettiva; banner che contengano un imposte alcune restrizioni, di terzi, il fornitore può - tuttavia, posto che una collegamento territoriale quali: richiedere che i clienti rete di distribuzione ai siti Internet di terzi) non entrino nel sito del selettiva può sussistere operino vendite attive (a) anzitutto, il fornitore distributore attraverso un solo “(...) a condizione che mirate a territori in cui può chiedere al sito recante il nome o il la scelta dei rivenditori operano esclusivamente distributore esclusivo, pur logo della piattaforma di avvenga secondo criteri altri distributori esclusivi. senza limitare le vendite terzi”; oggettivi d’indole passive on-line, che lo (e) al fine di prevenire qualitativa, stabiliti stesso disponga di uno o le vendite via Internet a indistintamente per tutti 3 (S. Corte di Giustizia Europea più punti vendita off-line distributori non autorizzati, i rivenditori potenziali 13.10.2011 nel proc. C-439/09). 79 MarketPlace
Reti di distribuzione selettiva e negozi " on line " Avv. Maurizio Iorio Sarà capitato a tutti di sentire parlare di rivenditori selezionati , di distributori esclusivi , di dettaglianti " ufficiali " specializzati . Tutte queste figure si riferiscono alle reti di distribuzione selettiva costituite dai produttori , il più delle volte a livello europeo , per commercializzare prodotti di particolare lusso e prestigio o di spiccate caratteristiche tecnologiche , che richiedono la fornitura agli acquirenti di servizi aggiunti di particolare eccellenza ( show-room , assistenza nell' acquisto , assistenza tecnica, offerta di gamma completa di prodotto , personale specializzato e altro ) : ma queste reti di distribuzione selettiva come si pongono in relazione con gli operatori della vendita on line ? Possono questi ultimi farne parte ? Se sì , quali sono i servizi che gli on line sellers possono fornire per giustificare l' eccellenza e la specializzazione delle loro prestazioni ? Questo articolo mira a rispondere a queste ed altre domande . Le reti di distribuzione selettiva Si parla molto , tanto tra operatori commerciali che tra gli utenti ed consumatori anche professionali , di rivenditori specializzati , di distributori nazionali o esclusivi , di dettaglianti " ufficiali " o specializzati . In effetti , tutte queste figure si riferiscono , in un modo o nell' altro , alle reti di distribuzione selettiva , ossia a quelle reti distributori / rivenditori esclusivi , costituite dai produttori ( che d' ora in poi chiameremo anche " Fornitori " ) il più delle volte a livello europeo , con l' elaborazione di un contratto più o meno standard europeo di distribuzione e la correlativa nomina di altrettanti distributori nazionali specializzati , unici ed esclusivi , scelti per canalizzare la vendita di prodotti di lusso , prestigio o di alta tecnologia , per i quali occorrono particolari competenze e " facilities " ; i distributori esclusivi nazionali così nominati , a loro volta , a cascata , individuano , selezionano e nominano un certo numero di rivenditori esclusivi che possiedono le qualità di eccellenza all' uopo previste , costituendo quindi una rete di distribuzione selettiva nazionale che fa capo ad essi e , tramite loro , alla più vasta rete di distribuzione selettiva europea , così costituita . Qual' é l' inquadramento legale delle reti di distribuzione selettiva ? La possibilità per gli operatori europei di costituire reti di distribuzione selettiva , che godono di esenzioni rispetto alle ordinarie, strette maglie delle regole dell’ antitrust 1
europeo , è stabilita attualmente dal Regolamento UE 330/2010 , in vigore dall’1 giugno 2010 al 31 maggio 2022 ( il " Regolamento " ) . Come tutti i Regolamenti , esso si rivolge direttamente ai cittadini ed alle persone fisiche e giuridiche residenti nei vari Stati Membri dell' Unione Europea , vincolando anche i governi nazionali e tutte quante le autorità facenti capo ad ogni Stato Membro , ivi compresi quindi i giudici nazionali che sono tenuti ad interpretare ed applicare le leggi nazionali in conformità ai Regolamenti . . Il Regolamento riguarda, con alcune eccezioni, i soli accordi verticali tra imprese non concorrenti ( quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips ed i suoi distributori e non gli accordi “orizzontali” tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti ) . Tali accordi fruiscono dell’esenzione prevista dal Regolamento, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati , se: • non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza (di cui si dirà oltre ) , • il venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene o il servizio oggetto del contratto e • l’acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il bene o il servizio oggetto del contratto . Come dicevo , l’ adozione di una rete di distribuzione selettiva permette di derogare, a certe condizioni , ai divieti di esclusiva ed a diverse altre restrizioni altrimenti previste dal diritto della concorrenza europeo , come segue : Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento : • Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati. • Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore. • Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva . • Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata. Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento : • Divieto di vendere a utilizzatori finali ( salvo il caso di grossisti ) . • Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza. 2
• Mancata fornitura di garanzia ai clienti non raggiunti dalla rete di distribuzione selettiva 1. E' importante sottolineare fin d' ora tre aspetti particolarmente rilevanti ; non si può vietare ad un distributore selettivo , come abbiamo visto , di : - vendere ai consumatori finali ; - vendere ed acquistare i prodotti contrattuali da altri distributori selettivi , anche allocati in altri paesi UE ; - soddisfare ordini non sollecitati provenienti da clienti allocati in altre zone , al di fuori della sua zona contrattuale . Si può vietare ad un distributore selettivo di vendere su internet ? Quest' ultima regola della legislazione europea ( illegittimità del divieto di vendite " passive ", ossia non sollecitate , a clienti allocati fuori della zona assegnata a ciascun distributore o rivenditore esclusivo ) ci permette di rispondere alla domanda sull' ammissibilità del divieto alle vendite tramite internet . La risposta é no , tali vendite non possono essere vietate , salvo casi di prodotti o servizi particolari ( peraltro al momento non ancora individuati dalla giurisprudenza ) , che richiedono necessariamente un rapporto personale tra venditore ed acquirente Va infatti premesso , anzitutto , che l' art. 101 del TFUE ( Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea ) fa divieto di qualsiasi intesa , sia essa un vero e proprio accordo o una pratica concordata che abbia per scopo o anche solo di fatto , come effetto , quello di " impedire , restringere o falsare " il gioco della concorrenza . Orbene , secondo la Corte di Giustizia Europea : “ Una clausola contrattuale che, nell’ ambito di un sistema di distribuzione esclusiva, impone le vendite di prodotti cosmetici … in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare internet per tali vendite, costituisce una restrizione vietata ex art. 101 TFUE … se, a seguito di un esame del … contesto giuridico ed economico …. risulta che alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata. Una clausola contrattuale di questo genere, infatti, escludendo, di fatto, una modalità di commercializzazione di prodotti che non richiede lo spostamento fisico del cliente, riduce considerevolmente la possibilità 1 “ … un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riservi la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest’ultimo ed i suoi rivenditori in una posizione privilegiata rispetto agli importatori e distributori paralleli e, di conseguenza, deve ritenersi abbia l’oggetto o l’effetto di restringere la concorrenza …” (Corte di Giustizia E. 10.12.1985 Causa 31/85) 3
per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore" . ( S. Corte di Giustizia Europea 13.10.2011 nel proc. C-439/09 ). Nella sentenza citata , la Corte di Giustizia Europea , si badi , non esclude , in via di principio , che nell' ambito di una rete di distribuzione selettiva2 si possa vietare ai singoli distributori la vendita on line di determinati prodotti , quando questi richiedono obiettivamente , per loro natura , una vendita personalizzata incompatibile con quella a mezzo internet , ma " ... Per quanto attiene, in particolare, alla vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio di tali prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell’art. 101, n. 1, TFUE " . Lo stesso principio é chiaramente indicato negli " Orientamenti sulle restrizioni verticali " della Commissione Europea ( (2010/C 130/01) , che al punto 52 recita come segue : " Internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo metodi di vendita più tradizionali; per questo motivo determinate restrizioni dell’utilizzo di Internet vengono trattate come re- strizioni delle (ri)vendite. In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti. In generale, l’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita passiva in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore. L'esistenza di un sito può produrre effetti al di fuori del territorio o gruppo di clienti del distributore; tuttavia, si tratta di una conseguenza della tecnologia, che consente un facile accesso da qualsiasi luogo... " . Una rete di distribuzione esclusiva può comprendere negozi " on line " ? 2 " ... a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario " . 4
Per rispondere a questa domanda , va anzitutto precisato che , come ci spiegano gli " Orientamenti sulle restrizioni verticali " alle vendite " passive " tramite internet di un distributore esclusivo possono tuttavia essere imposte alcune restrizioni , quali : (a) Anzitutto , il fornitore può chiedere al distributore esclusivo , pur senza limitare le vendite passive on-line , che lo stesso disponga di uno o più punti vendita off-line ossia non virtuali e che una certa quantità di prodotti ( in valore o in volume ) , da stabilirsi obiettivamente ed individualmente , senza intenti discriminatori , sia commercializzata presso tali punti ; (b) inoltre , il fornitore può richiedere - beninteso se ciò é materialmente possibile nel caso concreto - che anche nella vendita on-line siano soddisfatti gli standard qualitativi richiesti per ogni altra vendita del prodotto da parte del distributore selettivo ; (c) può essere altresì concordato un compenso fisso ( quindi non proporzionale alle vendite ) per sostenere egli sforzi di vendita off-line da parte del rivenditore ; (d) il fornitore può richiedere che i rivenditori utilizzino per le vendite on line piattaforme di terzi solo a certe condizioni " ... Ad esempio, qualora il sito Internet del distributore sia ospitato da una piattaforma di terzi, il fornitore può richiedere che i clienti non entrino nel sito del distributore attraverso un sito recante il nome o il logo della piattaforma di terzi " ; (e) al fine di prevenire le vendite via internet a distributori non autorizzati , il fornitore può chiedere ai propri distributori selezionati che non venga venduta on-line a un singolo utente finale più di una certa quantità dei prodotti oggetto del contratto ; (f) il fornitore può richiedere al rivenditore autorizzato che il sito internet di quest' ultimo offra una serie di link ai siti internet di altri distributori autorizzati e/o del fornitore stesso . In conclusione : - sembra possibile costituire una rete di distribuzione selettiva formata da rivenditori prevalentemente " on line " , posto che , tramite le restrizioni contrattuali che il fornitore può inserire nel contratto di distribuzione selettiva , é possibile conciliare con la vendita tramite internet il rispetto di certi criteri di qualità e di specializzazione propri di una determinata rete di distribuzione selettiva ; 5
- tuttavia , posto che una rete di distribuzione selettiva può sussistere solo " ... a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde 3 conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto ... " , sembra quanto mai problematico l' inserimento di uno o più distributori selezionati prevalentemente " on line " in una rete composta da distributori selezionati prevalentemente " off - line " , salvo , beninteso , che la specificità del prodotto commercializzato consenta nel caso concreto di giudicare equivalenti " secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa," i servizi resi ai clienti dai distributori selezionati off- line con quelli resi dai distributori selezionati on-line . - in ogni caso , il fornitore può negare l' accesso alla sua rete di distribuzione selettiva a quei distributori on line che , tramite pubblicità ( ad es. tramite banner che contengano un collegamento territoriale ai siti internet di terzi ) operino vendite attive mirate a territori in cui operano esclusivamente altri distributori esclusivi . Avv. Maurizio Iorio 3 ( S. Corte di Giustizia Europea 13.10.2011 nel proc. C-439/09 ). 6
Puoi anche leggere