MODELLO REDDITI 2017 - Consulenti del lavoro ...

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MODELLO REDDITI 2017 - Consulenti del lavoro ...
MODELLO REDDITI 2017
               1) INTERESSI PASSIVI PER IMMOBILIARI DI GESTIONE
      2) DERIVAZIONE RAFFORZATA E RICADUTE SUL MODELLO DICHIARATIVO
   3) LA RINUNZIA AI CREDITI DEI SOCI : SOPRAVVENIENZEE E INCASSO GIURUDICO
                     4) IL PUNTO SULLE PERDITE SU CREDITI
5) RICADUTE DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE SUL
                              MODELLO DICHIARATIVO
                 6) SUPER E IPERAMMORTAMENTO ( CIRC. 4 /17)
                7) CORREZIONE ERRORI CONTABILI: IL QUADRO D.I.
                       8) NUOVA ACE PER SOGGETTI IRPEF
                               9) IL QUADRO RV
  10) IL REDDITO DELLA PERSONA FISICA DERIVANTE DALLE OPERAZIONI AGEVOLATE
                         11) IL PUNTO SUL QUADRO LM
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Eliminata la previsione della integrativa a favore dato
                                                        che entrambe le dichiarazioni integrative , a favore o a
Eliminate le caselle Redditi e IVA > la dichiarazione
                                                         sfavore hanno temine di presentazione equiparato (
    torna ad essere non unificata ( L. 190/14)
                                                                               D.L. 193/16
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Immobiliari di gestione, D.lgs 147/15 entrato in vigore nel 2016,
1) Nel passato le società che detenevano anche            deducibilità integrale extra ROL degli interessi passivi solo se:
                                                       1) attivo è costituito per maggior parte da valore normale immobili
      una attività diversa da quella di gestione                                   destinati a locazione
      immobiliare ( esempio servizi accessori                    2) Ricavi costituiti per almeno 2/3 da locazione
  addebitati per gestione immobile) potevano cmq         oppure ( ricavi) da affitto di aziende il cui valore complessivo sia
   dedurre gli interessi passivi integralmente ( CTR   costituito prevalentemente da immobili ( valutati a valore normale)
                 Lombardia 3520/16)
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Percorso per calcolo interessi deducibili

            1) Nelle operazioni di fusione o scissione
             la società avente causa somma i propri
              interessi con quelli della dante causa
                                                          2) Obbligo di considerare il ROL
               dopo aver eseguito il test di vitalità
                                                         pregresso non utilizzato a pena di
                                                                    decadenza

                                                                       3) Nel caso di interessi passivi deducibili
                                                                          superiori a quelli imputati a conto
                                                                          economico ( per effetti di interessi
                                                                          passivi pregressi) , va eseguita una
                                                                       variazione diminutiva al rigo 55, codice
                                                                                           !3
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Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
     3 aspetti civilistici prevalgono sulle norme del Tuir
                 1) Criteri di qualificazione
                 2) Imputazione temporale
                3) Classificazione in bilancio

     Principio esteso anche ai soggetti che
          applicano i principi contabili
      nazionali, escluse le micro imprese
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Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                        D.L. 244/16
         Quindi ( comma 1 bis art. 83 Tuir) si applicano le
        norme di attuazione già promulgate per i soggetti
                          Ias Adopter

                               1)    Non si applica art. 109 commi 1 e 2 Tuir (
                                                     competenza)
                          2)   Nessuna deroga per le operazioni contabilizzate in
In particolare                                    base a valutazione
    il D.M.               3)   Restano fermi i criteri di deducibilità limitata fissati
   48/2009                          dal Tuir, o ripartizione in periodi d’imposta
                          4)   Restano ferme le regole fiscali che condizionano la
E circ. 7/2011                  rilevanza nell’imponibile in base al momento del
                                                      pagamento
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Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
                                   esempi

    1) Bene strumentale consegnato nel dicembre
   2016 con trasferimento dei rischi e benefici , ma
    con clausola sospensiva che si avvera nel 2017

         1)     Soggetti diversi da micro imprese > bene anche
                        fiscalmente è trasferito nel 2016
    2)        Soggetti Micro imprese > bene fiscalmente trasferito
                                    nel 2017
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Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
                         esempi

    1) Credito in valuta contabilizzato con cambio a
      pronti al 31 dicembre > oscillazione cambio
                 rilevante fiscalmente ?

    1) No per nessun soggetto, perche è
            operazione valutativa
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Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
                        esempi

   1) Compenso amministratore imputato nel 2016
     ma pagato nel 2017 > rilevanza anche fiscale
           dell’imputazione temporale ?

       1) No per nessun soggetto, perche è
       operazione condizionata dal pagamento (
          art. 1, comma 2 del D.M. 48/2009)
MODELLO REDDITI 2017 - Consulenti del lavoro ...
Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
      Principio di derivazione semplice : componenti
     che transitano direttamente a stato patrimoniale
                 possono essere dedotti ?

     Sì, perché viene modificato art. 109 c. 4 Tuir
          includendo tutti i soggetti che hanno
     alimentato direttamente il patrimonio netto
        , tra quelli per i quali figurativamente si
      ritiene movimentato il conto economicoto
Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis
                      D.L. 244/16
     Il riferimento alle voci A e B del CE va inteso come
      eseguito nel rispetto del contenuto delle voci A e
       B così come alimentate nel rispetto dei principi
                           contabili

        Tranne componenti derivanti da
            trasferimento di azienda
Calcolo del ROL per società che redigono il
bilancio in forma ordinaria e abbreviata
• Confluiscono nell’area A e B componenti straordinarie quali quelle per
  ristrutturazione aziendale, definizione contenzioso imposte indirette,
  contributi calamità naturali, plus e minus da alienazione immobili
  civili e beni non strumentali > elementi rilevanti nel rol
• Esclusi dal calcolo del ROL i componenti negativi e positivi derivanti
  da trasferimento di aziende o rami:
• > vale anche per trasferimenti derivanti da fusioni , scissioni o
  conferimenti
• > vale anche per prestazioni connesse al trasferimento quali quelle
  professionali ?
• Aggiornate le soglie di deducibilità spese di
  rappresentanza:
• 1,5% ricavi ( contro 1,3%) fino a 10 ml
• 0,6% ricavi ( contro 0,5) fino al 50 ml
• 0,4% ricavi ( contro 0,1) oltre 50 ml
Eliminato il rigo 29 relativo ai
costi black list
•   Esempio:
Dal periodo d’imposta 2016                          •   SRL A partecipata da SRL B. Debito
Sopravvenienze attive per rinunzia al                   verso SRL C = 100. SRL B acquista il
credito da parte del socio quando vi è
differenza tra valore fiscale del debito e              credito per 10 ( C deduce 90) e poi
del credito ( art. 88, comma 4 bis del Tuir)            esegue la rinunzia a favore di A ,
                                                        la quale non tassa sopravvenienza
                                                        di 10 ( valore del credito in capo al
                                                        socio) , ma tassa 90, C ha dedotto
                                                        90 e B integra la sua
                                                        partecipazione per 10

                        99                     90
Pag. 116 dispensa

       TIPOLOGIE PERDITE SU CREDITI

DEBITORE «IN BONIS»          DEBITORE «CONCORSUALE»

                             ELEMENTI CERTI E PRECISI INSITI
 PERDITA DEDUCIBILE CON
                                 NELL’APERTURA DELLA
ELEMENTI «CERTI E PRECISI»
                                      PROCEDURA
Pag. 117 dispensa

        DEBITORI «NON CONCORSUALI»
                    ELEMENTI CERTI E PRECISI

     «Definitività della perdita nel caso in cui si possa escludere
 l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, ancorché
             soltanto parzialmente, la partita creditoria»
                     (CIRCOLARE AdE 26/E/2013)

               ESITO NEGATIVO AZIONI ESECUTIVE
 POSSIBILE UTILIZZO LETTERE LEGALI «ANTIECONOMICITÀ» AZIONI

Ris. 91 del 13.10.2016 Perdita derivante da cessione con riserve di proprietà
CTR 6298 del 28.11.2016 > perdita su credito non derivante da core business
NON presente in dispensa

                             ESEMPIO
ALFA SRL NEOCOSTITUITA PRESENTA AL TERMINE DELL’ANNO 200X:
• CREDITI TOTALI  200.000 €
• SVALUTAZIONE CREDITI PARI A 4.000 €
• NON RILEVATE PERDITE SU CREDITI

    N.B.  VARIAZIONE IN AUMENTO PER 3.000 (4.000 – 1.000) QUADRO RF
NON presente in dispensa

                            ESEMPIO
NELL’ANNO 200X+1 ALFA:
• PERDITA SU CREDITI  100 €
• AL 31.12  SVALUTAZIONE CIVILISTICA  1.400 €
• AL 31.12  CREDITI PARI A 80.000 €
Ricadute nel modello redditi 2017
dell’assegnazione
Assegnazioni in Unico                                           Pag. …. dispensa

COSA RICORDARE: CIRCOLARE 26/16
                                               DEVE ESSERE DIVERSO DA STRUMENTALE PER
      CAMBIO DESTINAZIONE USO IMMOBILE
                                                DESTINAZIONE MA E’ POSSIBILE A RIDOSSO
                                                           DELL’OPERAZIONE

                                              E’ IL VALORE NORMALE ART. 9 TUIR E A RICHIESTA
                                                  QUELLO CATASTALE MA E’ POSSIBILE ANCHE
   VALORE DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE        INTERMEDIO TRA VALORE NORMALE E VALORE
                                                                CATASTALE

   VALORE DI ASSEGNAZIONE INFERIORE A COSTO    ASSEGNAZIONE COMUNQUE POSSIBILE, SENZA
                   FISCALE                      SOSTITUTIVA, LEGITTIMO VALORE NEGATIVO
Assegnazioni in Unico                                               Pag. …. dispensa

COSA RICORDARE: CIRCOLARE 37/16
    MINUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE BENE NON        NON RILEVA PER IL REDDITO D’IMPRESA – SI PER
                    MERCE                                            IRAP

                                                 RILEVA PER REDDITO SOLO SE NON INFERIORE A
        MINUS ASSEGNAZIONE BENE MERCE
                                                              VALORE NORMALE

                                                       MINUS DERIVANTI DA BENE MERCE
             CON PIU’ ASSEGNAZIONI
                                                          COMPENSABILI CON PLUS

      MINUS DA CESSIONE DI BENE NON MERCE              RILEVA PER IL REDDITO D’IMPRESA

                                                  PLUS VALORE NORMALE/CATASTALE SOLO SE >
   BASE IMPONIBILE SOSTITUTIVA PER LA CESSIONE
                                                               CORRISPETTIVO
Assegnazioni in Unico                                              Pag. … dispensa

ALTRI CHIARIMENTI
                                RISOLUZIONE N. 93 DEL 2016

                                                    ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA VENDITA
        CON FASE LIQUIDATORIA TUTTI GLI
                                                        DEI SOCI COMPORTAMENTO
          IMMOBILI SONO ASSEGNABILI
                                                                LEGITTIMO

                                 RISOLUZIONE 101 DEL 2016

          LEGITTIMA OPERAZIONE DI SCISSIONE CON CREAZIONE IMMOBILIARE E SUCCESSIVA
                            TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE
Assegnazioni in Unico                                                  Pag. … dispensa

CHIARIMENTI CIRC. 8 /17
                    VALORE NEGATIVO DA ASSEGNAZIONE BENE MERCE

     CONFERMATA LA CIRCOLARE 37/16. SE VALORE NEGATIVO DERIVA DA ASSEGNAZIONE A VALORE
                                 CATASTALE, NON DEDUCIBILE

                                  ASSEGNAZIONE E RISERVE

        FERMA RESTANDO LA NECESSITA’ DI RISPETTARE I PRINCIPI CONTABILI, SERVONO RISERVE
                         ALMENO PARI A VALORE CONTABILE DEL BENE
Codice 51 : minusvalenze
indeducibili da assegnazione
agevolata
Quando la minuvalenza da assegnazione emerge e quando
essa è indeducibile
• Esempio : immobile valore di libro 100, valore catastale 80 , valore
  normale 90. Se si sceglie di eseguire l’assegnazione al valore normale,
  emerge una minusvalenza contabile pari a 10.

• La minus è deducibile se:
• 1) relativa a beni immobili merce
• 2) se essa è il frutto della differenza tra valore normale e valore di libro ( e non valore catastale cfr.
  circ. 37/16)

• Quindi la minus emerge solo se si opta per valore di assegnazione
  diverso ( e inferiore) rispetto a quello di libro, ed è deducibile solo , e
  limitatamente alla parte che deriva dal valore normale
Esempio : immobile valore di libro € 100.000,
Plusvalenze da assegnazione/ cessione agevolata:     valore catastale/normale/corrispettivo pattuito =
1) cessione > variazione diminutiva e non            € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a
                                                     sostitutiva dell’8%. Nell’utile di esercizio pari a €
tassazione in caso di distribuzione nel limite di    200.000 confluisce detta plusvalenza.
quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ( circ.   Ma come segnalare nel prossimo modello Unico
37/16)                                               che la riserva non sarà tassata in caso di
                                                     distribuzione ?

                       51              50.000

                                                            200.000
Esempio : immobile valore di libro € 100.000,
Plusvalenze da assegnazione/ cessione         valore catastale/normale/valore di assegnazione
agevolata:                                    = € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a
2) assegnazione > variazione diminutiva e     sostitutiva dell’8%. Nell’utile di esercizio pari a €
tassazione in caso di distribuzione ( circ.   200.000 confluisce detta plusvalenza che verrà
                                              collocata tra le riserve di utile.
37/16)

                     51            50.000

                                                     200.000
Assegnazione/ cessione/trasformazione:
presupposto per il perfezionamento è la
compilazione del quadro RQ, il quale      Es. valore fiscale immobile 100,
viene modificato per includere la         valore catastale 80
possibile compilazione anche in caso di
assenza di imposta sostitutiva

                                                               80            100   - 20

  In caso di operazione eseguita nel
  2017, con cessazione del periodo
  d’imposta prima del 31.12.2017
Assegnazioni in Unico                                                  Pag. … dispensa

COMPILAZIONE

                                      ASSEGNAZIONE 30/9/16
                          VALORE CATASTALE 250.000 – COSTO FISCALE 150.000

                                                          250.000      150.000     100.000

                                               100.000                  8.000
Assegnazioni in Unico                                                 Pag. … dispensa

COMPILAZIONE
                                    ASSEGNAZIONE 30/9/16
                        VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000
                   BENE MERCE: VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000
                           ATTENZIONE: COMPENSO VALORE NEGATIVO

                                                          310.000     210.000     100.000

                                              100.000                  8.000
Assegnazioni in Unico                                                Pag. … dispensa

COMPILAZIONE
                                     ASSEGNAZIONE 30/9/16
                        VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000
                         VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000
                  ATTENZIONE: MINUS NON SCOMPUTABILE, LIMITO IL COSTO FISCALE

                                                        310.000      160.000     150.000

                                             150.000                12.000
Assegnazioni in Unico                                                     Pag. … dispensa

COMPILAZIONE
                                      ASSEGNAZIONE 30/9/16
                          VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000
                              ATTENZIONE: EVIDENZIO SEGNO NEGATIVO
                                       NON COMPILO RQ84

                                                           60.000      110.000        - 50.000
Es. esercizio 2015 presenta costi di pubblicità residui (
Storno Costi di pubblicità ex   residuano due quote di ammortamento per € 2500
                                l’una. Scrittura contabile 1.1.2016 Dare Riserve 5.000
D.Lgs 139/15                    Avere Pubblicità 5.000
                                VARIAZIONE DIMINUTIVA ex art. 13 bis D.L. 244/16

           99           2.500
Iper ammotamento codici
55 ( 150% per beni
materiali industria 4.0) e   Decorrenza 2017 , quindi solo per società
                             che cessano attività nel corso del 2017 e
56 per beni immateriali (    quindi utilizzano questo modello Redditi
40%)

          55

          56
Super ed iper ammortamento
• Investimenti prorogati al 31.12.2017 > ma escluse:
•   le autovetture di cui art. 164 lett. b) auto aziendali o professionali ( escluse anche quelle dell’agente di commercio.
    Circ. 4 , par. 5.2.del 30.3.2017)
• le autovetture di cui art. 164 lett. b) bis auto in uso a dipendenti
• Compresi quelli eseguiti anche al 30 giugno 2018 ma con:
• 1) acconto 20% versato al 31.12.2017
• 2) ordine accettato dal venditore
• Per leasing occorre :
• 1) Contratto sottoscritto entro 31.12.2017
• 2) Pagamento maxicanone di almeno 20% quota capitale complessiva
• Per contratti di appalto occorre :
• 1) Contratto sottoscritto entro 31.12.2017
• 2) Pagamento di acconti per almeno 20% costo complessivo contratto
• Per beni costruiti in economia occorre che :
• 1) Sia stato sostenuto almeno il 20% dei costo sostenuti tra 1.1.17 e 30.6.18
Super ed iperammortamento
• Investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico eseguiti nel 2017 e fino al 30.6.2018 ( i riferimenti vanno intesi come date
  dell’anno solare e non al periodo d’imposta in corso al 1.1.217):
• Iperammortamenti al 150%, solo per imprese, per beni strumentali materiali necessari per processi di trasformazione tecnologica
  in tabella Allegato A, ma il bene deve essere stato consegnato nel 2017, viceversa solo superammortamento (circ. 4 /17)
• L’agevolazione si applica da quando il bene :
• 1) e’ entrato in funzione
• 2) è interconnesso
• In questi casi deducibile anche il 40% in più di ammortamenti per beni strumentali immateriali ( es..software anche in mera licenza
  d’uso) ma solo nel caso in cui si fruibile l’iperammortamento, anche senza collegamento con il bene iperammortizzabile ( circ.
  4717)
• Se il bene industria 4.0. ha incorporato il software il tutto viene assoggettato a iperammortamento ( circ. 4/17)
• Necessaria dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente le caratteristiche del bene, e per gli investimenti superiori € 500.000
  perizia giurata, che attesti che il bene rientra tra quelli agevolabili ed è interconnesso (agevolazione solo dal periodo di
  interconnessione) . Perizia/attestazione va rilasciata entro il periodo d’imposta di entrata in funzione o se successivo di
  interconnessione 2017).
• Per i beni immateriali si fa riferimento alla aliquota del 50% ; quindi anche in presenza di quota
  d’ammortamento minore spetta l’agevolazione calcolata sul 50% ?
Super ed iperammortamento
• Ai fini della spettanza del beneficio occorre tener conto di 3 momenti
  :
• 1) periodo di effettuazione ( art. 109 Tuir) ( serve per capire se il bene
  rientra nel periodo agevolato)
• 2) periodo di entrata in funzione ( scatta il superammortamento)
• 3) periodo di interconnessione ( scatta l’iperammortamento che può
  essere il periodo successivo a quello in cui si fruisce del mero
  superammortamento in quanto il bene non era interconnesso, ma
  depurando dal beneficio spettante quanto è stato ottenuto come
  superammortamento)
Super ed iperammortamento
• Acconto per 2016 ( superammortamento) : va calcolato depurando
  l’imposta 2015 dell’effetto superammortamento ( L. 208/15)
• Acconto 2017 : l’imposta di riferimento 2016 può continuare a
  considerare il superammortamento , non deve essere rideterminata
• Acconto 2018 : l’imposta di riferimento 2017 va depurata dell’effetto
  a) proroga superammortamento, b) iperammortamento, c)
  superammortamento beni immateriali
Correzione errori contabili alla luce del D.L.
193/16 e dell’ art. 13 bis D.L. 244/16
• Esempio : Una SRL che redige il bilancio abbreviato nell’esercizio 2013 ha
  contabilizzato un costo di € 10.000, in realtà il costo è € 15.000, e l’errore
  viene corretto nel 2016.
• Scrittura contabile ex OIC 29 : dare riserve 5.000 avere debito 5.000
• Dare crediti fiscali 1.375 avere riserve 1.375 ( ires 27,5% su 5000)
• Dal punto di vista fiscale il maggior costo è riconosciuto anche senza
  passaggio a conto economico in forza del principio di derivazione rafforzata
• Dichiarazione integrativa a favore ( eseguita dopo il 24 ottobre 2016) per il
  2013 e utilizzo in compensazione ( prima verticale, poi orizzontale) della
  somma di € 1375
• Saldo Ires per 2016 € 10.000
Anche per errori contabili relativi alla competenza il
                                                               credito non può essere utilizzato immediatamente
                                                              dopo aver compilato la dichiarazione integrativa ( 24
                                                                          ottobre nel nostro esempio)

                                                                             2.003             2013                    1.375   1.375

                                              Saldo ires 10.000 al netto del
                                                     credito di 1375
                                                                                                            8.625

Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice
tributo 2003 (IRES), l’importo da riportare nella colonna 1 del
quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito
indicato in colonna 5 del quadro DI.

                                                                                                                                       10.000
ACE E MODELLO REDDITI 2017
Nuova ipotesi di riduzione dell’incremento ACE: incremento                  Telefisco 2017 : non è norma antielusiva e non è soggetta ad
dell’ammontare dei titoli e valori mobiliari tra 31.12.2010 e               interpello probatorio. Quindi dove va inserita , alla colonna 2 o alla
31.12.2016                                                                  colonna 4 ?

  Non è ipotesi citata tra quelle per le quali vanno date informazioni in
  materia di interpello
ACE E SOCIETA’ DI PERSONE > nessuna particolare
indicazione nelle istruzioni per il calcolo sulla base dei tre elementi
patrimoniali
Possibili situazioni: 1) società che esiste al
31.12.2010
• Es. netto 2010 = 100.000
• Utili 2011/2014 = 50.000
• Perdita 2015 = 30.000
• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015
• Ipotesi 1) = 20.000
• Ipotesi 2) = 50.000
Possibili situazioni: 1) società che non esiste al
31.12.2010
• Es. netto 2010 = zero
• Utili 2011/2014 = 50.000
• Perdita 2015 = 30.000
• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015
• Ipotesi 1) = 20.000
Possibili situazioni: 1) società che esiste al
31.12.2010
• Es. netto 2010 = 100.000
• Utili 2011/2015 = 50.000
• Prelevamenti 2016 = 30.000
• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 = 50.000
• Prelevamento 2016 = 20.000 può essere imputato al netto 2010 ( senza
  decrementare base Ace) oppure decrementa sempre la base Ace ? Sembra
  potersi dire che resta fermo stock incrementale e siccome il netto finale
  2016 è 120.000 , quindi superiore a 50.000, la base Ace non venga ridotta
• Attenzione all’utile 2015 destinato a riserva nel 2016 poiché il dato è già
  compreso nell’incremento 2011/2015
Quadro RV
I disallineamenti tra valori civili e fiscali
         Obbligo di riconciliazione
•    Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni
•    Rivalutazione dei beni
•    Disallineamenti OIC
•    Utile e/o Perdite su cambi crediti/debiti in valuta                            Costo: 50,000
                                                                                    Fondo:30,000
•    Conferimenti agevolati L. 218 (enti creditizi)                                 Netto: 20,000
•    Disallineamenti civili/fiscali IAS/IFRS
•    Altre operazioni                                                               31/12/15

                                                   Spese ricerca/pubblicità     3     20.000

                                                     NON            COMPILARE
  Un rigo x ogni
categoria di bene
                                   20.000                  10.000      10.000
Spese di ricerca/pubblicità – anni successivi al 2016

 Spesa di ricerca capitalizzate - ded. 5 anni
   2012        2013       2014       2015       2016       2017       2018         2019
         1           2           3          4          5
                     1           2          3          4          5
                                 1          2          3          4          5
                                            1          2          3          4            5
                                                                  RW – Sezione I

Solo questo
Società di persone
Prospetto non presente in Unico 2016. Le società che hanno eseguito l’assegnazione e entro il 31.12.2016 hanno cessato attività ( es. per messa in
liquidazione) compilano prospetto a parte da tenere a disposizione dell’Agenzia, MA L’OPERAZIONE IN QUESTI CASI SI PERFEZIONA CON IL
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE > RIS 54 DEL 2 MAGGIO 2017
Trasformazione società di persone in società
semplice
• Interpello DRE Piemonte n. 901/533/2016 > la dichiarazione è unica per l’intero periodo d’imposta con due quadri RF/Rg e RB,
  posto che non vi è mutamento di imposta ( Ires/Irpef)
• Es. Trasformazione di snc in società semplice con Immobile che ha valore catastale pari a € 100.000 e valore fiscale € 80.000.
  Sostitutiva = € 1.600

                                                                     100.000                      80.000            20.000

                                                                     20.000                       1.600

• Normale compilazione reddito da fabbricato
In caso di trasformazione agevolata da SRL a SS le riserve di utile della SRL vanno considerate distribuite ai soci,
 ma se indicate nel rigo RN 10 determinano reddito per il totale del loro ammontare ??
 Nel rigo RN10, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all’IRES in società non
 soggetta a tale imposta, devono indicare l’ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione,
 escluse quelle di cui al comma 5, dell’art. 47 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di
 cui all’art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR.

Alternativa possibile è non considerare tale rigo ed imputare il dividendo al socio con le regole
ordinarie ( RL 1 del modello Redditi PF o ritenuta d’imposta del 26% in caso di partecipazione non
qualificata)
REDDITI PERSONA FISICA
Estromissione immobile eseguita nel 2016
• Condizioni: immobile detenuto quale strumentale al 31.10.2015
• Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte
  del valore normale di pertinenza dell’imprenditore.
• L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente
  prospetto dei valori dei beni immobili estromessi e della relativa imposta
  sostitutiva.
• La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della
  disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno
  2016).
• In caso di contemporanea esclusione di beni che producono componenti positivi
  e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate
  dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva
  (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del16 settembre 2016).
• L’estromissione eseguita entro 31.5.16 ha efficacia dall’1.1.206
Es. Immobile che presenta valore fiscale pari a 100.000 e valore catastale pari a 80.000. Locato a terzi .

                                                             80.000                100.000           -20.000

 Reddito fondiario da locazione che decorre dall’1.1.2016
Conseguenze reddituali per il socio a seguito
di assegnazione agevolata
• ESEMPIO 1 ) SRL Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e l’immobile non è stato rivalutato nel 2008
• Immobile valore contabile e fiscale = 1000
• Valore normale/catastale = 1500
• Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500
• Riserva di utili attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000
• Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 ( 1500 - 500 ) x 5% se socio è soc. capitali, x 49,72% persona fisica qualificata,
  ritenuta 26% da versare a cura del socio contestualmente alla consegna del bene se socio è persona fisica non qualificata
•
• ESEMPIO 2 ) SRL Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile non è stato rivalutato nel 2008
• Immobile valore contabile e fiscale = 1000
• Valore normale/catastale = 800
• Differenza su cui è versata sostitutiva = 0
• Riserva di utile attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000
• Dividendo tassabile in capo al socio = 800
Codice 1 o 5 a seconda che la riserva sia stata prelevata
                da utili ante o post 2008

                                                             1/5    497/400

                                                            1/5    397/320
•   Valore normale del bene assegnato: 100.000;
•   - Valore catastale del bene assegnato: 95.000
•   - Valore fiscale del bene: 90.000;
•   - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5.000
•   - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 80.000;
•   - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 (80.000 + 5.000 –
    95.000);
•   - Differenza da assoggettare a tassazione: 10.000;
•   - Costo fiscale del bene in capo al socio: 95.000.

                              F          2016               10.000

Le istruzioni avvertono che in caso di opzione per
 tassazione ordinaria va compilato il quadro RH (
  reddito partecipativo di impresa ( circ. 6/2006)
Forfettari e Stabilità 2016
• Incremento tetti soglia ( professionisti passano a € 30.000)
• Viene rimossa la regola di necessario superamento del reddito lav
  autonomo rispetto a quello lavoro dip.
• Nuova regola di inapplicabilità per redditi da lav dipendente e
  assimilati sup. a € 30.000 ( eccezione per i rapporti di lavoro cessati)
• Per le nuove iniziative produttive sostitutiva al 5% per 5 anni ( non
  previsto tetto del 35° anno di età)
• Decontribuzione facoltativa con sconto del 35% della contributi
Nuovo Regime Forfetario
              NUOVI TETTI DI RICAVI E COMPENSI ANNO PRECEDENTE
                                                                                                            pag.

                              LIMITE DI RICAVI - COMPENSI
                      LIMITI RICAVI
                                             Attività                                 Codice attività ATECO Limite ricavi
                                                                                                             compensi
                      Industrie alimentari e delle bevande                           (10 – 11)            (35.000) 45000
                      Commercio all’ingrosso e al dettaglio              45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 (40.000) 50000
                                                                                  a 47.7) – 47.9
                      Commercio ambulante e di prodotti alimentari e                   47.81              (30.000)40.000
   Limite Maggiore

                      bevande
     Pluri Attività

                      Commercio ambulante di altri prodotti                       47.82 – 47.89           (20.000) 30000
                      Costruzioni e attività immobiliari                       (41 – 42 – 43) – (68)      (15.000) 25000
                      Intermediari del commercio                                       46.1               (15.000) 25000
                      Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione             (55 – 56)            (40.000)50000
                      Attività professionali, scientifiche, tecniche, (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – (15.000) 30000
                      sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 –
                      assicurativi                                                    87 – 88)

                      Altre attività economiche                                                                    (20.000) 30000

    Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)
INCREMENTO DEL TETTO FA RIFERIMENTO ALL’ANNO
  PRECEDENTE E CIO’ COMPORTA CHE CHI HA SUPERATO IL
 LIMITE PRECEDENTE NON DEVE ABBANDONARE IL REGIME
     FORFETTARIO ( confermato da circ. 10/16, par.2.2)

Es. Lavoratore autonomo in regime forfettario che ha incassato
nel 2015 € 20.000 sarebbe uscito dal regime nel 2016 , ma con
             incremento del tetto resta nel regime

  Circ. 10/16.Possono applicare il forfait start up anche coloro che:
1) Erano in attività nel 2014 , come nuova attività, e nel 2015 hanno
               aderito al forfait > anni residui quinquennio
2) Hanno iniziato l’attività nel 2015 sia come regime di vantaggio sia
                              come ordinario
Nel precedente regime forfettario vigeva quale condizione di accesso che
   l’eventuale reddito di lavoro dipendente ( anno precedente) doveva essere
  inferiore a quello di lavoro autonomo ( salvo il caso di somma totale non sup
           a € 20.000 o cessazione del rapporto di lavoro durante anno)

  Abrogata, quindi una                                        Inserita nuova causa di
                                                          esclusione: il reddito da lavoro
   eventuale causa di
                                                         dipendente non deve superare €
fuoriuscita verificatasi nel                              30.000 ( verifica irrilevante se il
  2015 non assume più                                           rapporto è cessato),
   rilevanza nel 2016                                    Quindi la verifica va eseguita sui
                                                                    redditi 2015

                                  Circ. 10/16 :
   1) La cessazione del rapporto di lavoro non è esimente se inizia trattamento
                             pensionistico o altro lavoro
    2) cessazione rapporto di lavoro non è esimente se interviene nell’anno di
                                     inizio attività
Per chi inizia attività ( stesse regole del D.L. 98/11, art. 27 regime di
                                  vantaggio) nel 2016

Il reddito è determinato
   con le percentuali di                                    Applicabile anche a chi ha
redditività ma l’imposta                                     iniziato nel 2015 per i 4
 sostitutiva per 5 anni è                                    anni residui fino al 2019
        pari al 5%

    Non previsto il regime di favore fino al compimento del 35° anno di eta
Circ. 12/16 : passaggio al regime forfettario start
up possibile, con fruizione aliquota agevolata 5%
per anni residui al compimento del quinquennio
Circ. 10/16 :Possibile per ordinari 2015 passare al
forfait anche se nel 2016 sono state fatte fatture
 con Iva > note di accredito entro 4 giugno 2016
Abrogato comma 77 : disapplicazione minimale per contributi artigiani e
                           commercianti

                         Il reddito determinato
                        forfettariamente è base
                             imponibile per la
                            contribuzione con
                            riduzione del 35%
Comunicazioni di scelte operate nel 2016:
      Per forfettari che hanno scelto regime ordinario ( o ipotesi contraria)
            Per regime di vantaggio che hanno scelto il regime ordinario

                                                                                                           Per regime di
                                                                                                          vantaggio ante
                                                                                                        2015 ed adesione
                                                                                                         dal 2016 a quello
                                                                                                             forfettario
                                                                                                           Per regime di
                                                                                                       vantaggio dal 2015
                                                                                                       e adesione nel 2016
                                                                                                        a quello forfettario

 Art. 1 del DPR 442/97 : possibile uscire dal vincolo triennale dell’opzione se cambia il regime dal
   quale si era usciti ( possibile nel 2016 aderire al forfettario pur avendo eseguito opzione per
evitarlo nel 2015), ma dal 2017 non è più possibile invocare mutamenti al regime forfettario per
                                          uscire dal triennio.
Diverso il caso dell’imprenditore che passa dal 2017 al regime semplificato per cassa: ragionevole
               ritenere che il vincolo triennale per regime semplificato non sussiste
LM: REGIME DI VANTAGGIO

nell’anno solare precedente:
 hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.;
 non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
 non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro
 non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori ,
nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.

   COMPRESE PLUS E
   SOPRAVVENIENZE

 Riporto a nuovo delle
        perdite
                                                                                                         CONTRIBUTI PER PARTE CHE
                                                                                                              TROVA CAPIENZA,
                                                                                                          DIFFERENZA NEL REDDITO
                                                                                                               COMPLESSIVO
LM: REGIME FORFETTARIO

 a) Hanno conseguito ricavi o compensi nel 2015 non superiori ai limiti fissati nella tabella allegata alla legge
 b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per
 lavoratori dipendenti, collaboratori, utili da partecipazione agli associati
 c) che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non
 supera 20.000 euro.
 d) non hanno conseguito reddito da lavoro dipendente o assimilato super a € 30.000. La verifica non necessaria se rapporto è
 cessato

    Attestazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione:                                               Applicazione
                       Non regimi speciali iva                                                                 aliquota 5%
                             Residente
                     Non cessione di fabbricati
Non redditi da partecipazione ( circ. 10/16 è sufficiente cedere la partecipazione
  entro il periodo d’imposta se acquisita mortis causa, e parrebbe anche negli altri casi)
LM: REGIME FORFETTARIO

                                                                       Circ. 10/16: non
   In caso di esercizio di più attività appartenenti a categorie       vengono tassate
       diverse vanno compilati più righi per poi eseguire la            plusvalenze se
                            sommatoria                                generate in regime
                                                                          forfettario

ATTENZIONE: ai fini del limite soglia per esercizio di più attività
 si assume quello più elevato , considerando la sommatoria di
                    tutti i ricavi o compensi
LM: REGIME FORFETTARIO
                                                                     Nuova suddivisione del reddito
                                                                          a seconda del tipo di
                                                                     contributo dovuto ( funzionale
                                                                      alla riduzione 35% per i soli
                                                                             contributi inps)

                                                                    CONTRIBUTI PER PARTE CHE
                                                                         TROVA CAPIENZA,
                                                                     DIFFERENZA NEL REDDITO
                                                                          COMPLESSIVO

  Circ. 10/16 : non vi e‘ diritto al regime start up se vi è mera
continuità con lavoro precedente e non costituisce esimente il
                          licenziamento
LM: REGIME FORFETTARIO

Perdite pregresse scomputabili dal reddito nettizzato dei
     contributi, applicando regole ordinarie del Tuir
Regime di vantaggio e forfettario
    Ritenute esposte in RS 40 ed operate dagli istituti di crediti ed
                  enti previdenziali ( o per errore)

     Solo per superminimi: eccedenza di sostitutiva precedente
     dichiarazione indicando eventualmente parte compensata
Regime di vantaggio e forfettario
   Forfettari e superminimi indicano le perdite maturate nel
 regime di vantaggio e in anni precedenti ( forfettari solo anni
            precedenti) non compensate nell’anno.

ATTENZIONE: vanno invece indicate nel prospetto dell’ RS le perdite maturate in regime
  dei minimi e non compensate e quelle maturate in regime di vantaggio nel caso di
                            fuoriuscita da tale regime
Quadro RS x Forfettari : informazioni sui
sostituiti e per studi di settore
Puoi anche leggere