DEPOSITI PER LA CUSTODIA GIUDIZIALE DEI VEICOLI - LINEA GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO - ANCSA
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DEPOSITI PER LA CUSTODIA
GIUDIZIALE DEI VEICOLI
LINEA GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
CONTRO L’INCENDIO
Edizione dicembre 2016Autore: Carlo Queirolo, perito industriale in Genova
note sull’autore
Diplomato perito industriale nell’anno 1992 ed abilitato
alla libera professione nell’anno 1996. Dal 1997 svolge
l’attività di libero professionista occupandosi
prevalentemente di progettazione di impianti,
prevenzione incendi, valutazioni di rischi specifici,
diagnosi ed audit energetici.
Ha tenuto, in qualità di docente, diversi corsi di
formazione nell’ambito della sicurezza degli ambienti di
lavoro e destinati a RSPP, datori di lavoro e responsabili
QHSE, prevalentemente per quanto riguarda i rischi di
incendio, di esplosione e di fulminazione.
E’ titolare unico di impresa di produzione di energia
elettrica, attiva nella generazione da fonte fotovoltaica
ed idroelettrica.
Titoli specifici conseguiti:
Verificatore impianti secondo ex.Legge
46/1990;
Tecnico antincendio secondo ex.Legge
818/1984;
Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase
di progettazione ed esecuzione secondo D.Lgs
81/2008.
L’autore è a disposizione degli utenti destinatari della
presente guida, ai seguenti riferimenti:
- tel. 0185334127
- cell. 3358274570
- email info@studioqueirolo.com
- www.studioqueirolo.com1. OGGETTO E SCOPO
La presente linea guida ha per oggetto la rappresentazione delle norme procedimentali e tecniche di
prevenzione incendi da applicarsi ai depositi per la custodia giudiziale dei veicoli (nel seguito per brevità:
“depositi”).
Essa ha lo scopo di formare i gestori di tali attività nella preliminare individuazione:
degli obblighi amministrativi
delle misure tecniche di prevenzione e protezione
La presente linea guida ha anche lo scopo di discriminare le più probabili casistiche ambientali che si
possono presentare, e alle quali si applicano differenti criteri amministrativi e tecnici. Tali casistiche sono di
seguito riassunte:
depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli
depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli
depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli
depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli
depositi all'aperto
Va comunque precisato che le casistiche sopra riportate si riferiscono sempre a depositi nei quali sono
previsti veicoli con carburante e batterie collegate.
La presente linea guida si riferisce, nella individuazione e schematizzazione dei criteri tecnici di
prevenzione e protezione, alla mera applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, ovvero senza
contemplare soluzioni con procedimento di deroga. Deve infatti essere noto che il procedimento di deroga è
contemplato dal DPR 151/2011 nei casi in cui non è possibile l’integrale osservanza delle regole tecniche
specifiche.
A prescindere comunque da quanto sopra, la presente linea guida non ha assolutamente lo scopo di
sostituirsi alla valutazione del rischio di incendio che deve essere tassativamente condotta dai titolari dei
depositi ai sensi del DLgs 81/2008 e del DM 10.03.1998 (nonché da eventuali regolamenti locali anche di
origine prefettizia). Gli stessi titolari dovranno pertanto valutare caso per caso l’esigenza – o anche
l’opportunità – di avvalersi di professionisti del settore per la migliore e più compiuta individuazione delle
esigenze e dei procedimenti amministrativi da intraprendere. In nessun caso potrà essere imputata alla
presente linea guida, né al suo autore, ogni responsabilità o coinvolgimento di sorta per qualunque
conseguenza (sia di tipo amministrativo, sia di tipo civile, sia di tipo penale) determinatasi a carico di
qualunque entità fisica o giuridica.2. NORME APPLICABILI
Le norme applicabili ai depositi sono quelle che regolamentano la sicurezza antincendio e la sicurezza
dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle autorimesse (secondo la più generica accezione letterale
del termine). Questa associazione è stabilita dalla nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 22.09.2001 del
Ministero dell’Interno che sottopone sempre i depositi ai criteri tecnici previsti dal DM 01.02.1986 (Norme di
sicurezza antincendi per le autorimesse e simili). E’ irrilevante, a tal fine, il numero di veicoli ivi presenti o la
superficie del deposito, che sono invece parametri necessari per definire, rispettivamente e allo stato della
normativa nel frattempo modificata, gli specifici criteri tecnici da adottare (tra quelli contenuti nel succitato
DM 01.02.1986) e l’assoggettabilità o meno ai controlli di prevenzione incendi. Corre infatti l’obbligo di
precisare che prima della data dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 il numero di veicoli presenti costituiva
discriminante sia per gli specifici criteri tecnici da adottare e sia ai fini dell’assoggettabilità o meno alle visite
di prevenzione incendi; successivamente a tale data, come sopra già riportato, l’assoggettabilità ai controlli
di prevenzione incendi è determinata dalla superficie del deposito (ovvero se maggiore di 300 m 2 ne ricorre
l’obbligo) mentre il numero di veicoli rimane il parametro per l’individuazione degli specifici criteri tecnici di
prevenzione e protezione (essendo sempre valido il DM 16.02.1986).
Si precisa inoltre che il DM 20.12.2012, in materia di impianti di protezione attiva contro l’incendio,
ha abrogato le parti delle varie regole tecniche verticali (tra cui il DM 01.02.1986) in contrasto. Pertanto i
punti 6.1 e 7.4 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 devono considerarsi abrogati e sostituiti, appunto, dal
DM 20.12.2012.
La presente linea guida non contempla l’applicazione del DM 03.08.2015 (Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) in quanto
non applicabile (per ora e fatte salve future e probabili modificazioni) alle autorimesse.
Precisato quanto sopra, si riportano di seguito le norme tecniche di riferimento:
D.M. 01.02.1986: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse
e simili
D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro
D.Lgs 09.04.2008 nr 81: Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.P.R. 01.08.2011 nr 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
D.M. 20.12.2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Si tralascia l’elenco delle note esplicative al DM 01.02.1986 emanate dal Ministero dell’Interno, le
quali però saranno considerate nelle valutazioni condotte nella presente linea guida.3. INQUADRAMENTO DELLE CASISTICHE DI DEPOSITO
A seconda delle casistiche di deposito, si riportano di seguito i principi generali per l’inquadramento
delle varie fattispecie:
a) depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli
Tale tipologia di attività è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito ricade
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: si dovrà provvedere all’esame progetto
(salvo che la superficie non sia non superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa tra 300
e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo) e alla presentazione di SCIA
antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tale capacità, dovranno essere applicati:
i criteri di cui ai punti 3 – 4 – 5 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché
il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai Comandi locali
VVF (solo per depositi con superficie superiore a 1.000 m2)
Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o
meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8
dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche.
b) depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli
Tale tipologia di attività è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito ricade
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: si dovrà provvedere all’esame progetto
(salvo che la superficie non sia non superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa tra 300
e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo) e alla presentazione di SCIA
antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tale capacità, dovranno essere applicati:
i criteri di cui ai punti 2 – 4 – 5.1 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché
il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai Comandi locali
VVF (solo per depositi con superficie superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa
tra 300 e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo)
Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o
meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8
dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche.
c) depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli
Tale tipologia di attività non è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito
non ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: non si dovrà provvedere né
all’esame progetto né alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tale capacità, dovranno essere applicati:
i criteri di cui ai punti 3 – 4 – 5 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché
il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o
meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8
dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. Qualora però tali attività
secondarie siano elencate nel DPR 151/2011 si dovrà applicare la procedura di prevenzione
incendi di cui al DPR 151/2011 (si ritiene molto improbabile che siano presenti attività secondarie
di questa fattispecie in quanto il rischio sarebbe tale da essere incompatibile con l’attività di
autorimessa ovvero di deposito).
d) depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli
Tale tipologia di attività non è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito
non ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: non si dovrà provvedere né
all’esame progetto né alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tale capacità, dovranno essere applicati:
i criteri di cui ai punti 2 – 4 – 5.1 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché
il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o
meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8
dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. Qualora però tali attività
secondarie siano elencate nel DPR 151/2011 si dovrà applicare la procedura di prevenzione
incendi di cui al DPR 151/2011 (si ritiene molto improbabile che siano presenti attività secondarie
di questa fattispecie in quanto il rischio sarebbe tale da essere incompatibile con l’attività di
autorimessa ovvero di deposito).
e) depositi all'aperto
La valutazione per tale tipologia di attività deve essenzialmente discriminare se coesiste o meno
con altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ricorrentemente è il caso di
coesistenza con (a titolo esemplificativo non esaustivo):
officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o
comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (p.to 9
dell’Allegato al DPR 151/2011)
depositi di pneumatici e simili con quantitativi superiori a 1.000 kg (p.to 43 dell’Allegato
al DPR 151/2011)
officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di
superfice coperta superiore a 300 m2, oppure officine per la riparazione di materiali
ferroviario, tramviario o aeromobili, di superfice coperta superiore a 1.000 m 2 (p.to 53
dell’Allegato al DPR 151/2011)
officine meccaniche con lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (p.to 54 dell’Allegato al
DPR 151/2011)
Qualora fosse rilevata la coesistenza con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i
depositi dovranno essere inseriti nell’esame progetto (salvo che le caratteristiche dimensionali di
tutte le attività soggette non siano tali da escludere, ai sensi del DPR 151/2011, il parere
preventivo) e nella presentazione di SCIA antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR
151/2011.Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tali caratteristiche (ovvero all’aperto), dovranno essere applicati:
i criteri di cui al punto 7 (con esclusione del punto 7.4) dell’Allegato Tecnico al DM
01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
Qualora, diversamente, non fosse rilevata la coesistenza con attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, per i depositi non si dovrà provvedere né all’esame progetto né alla
presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse
di tali caratteristiche (ovvero all’aperto), dovranno comunque essere applicati i medesimi criteri
previsti per i depositi all’aperto coesistenti con attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi:
i criteri di cui al punto 7 (con esclusione del punto 7.4) dell’Allegato Tecnico al DM
01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva
i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
L’Allegato A alla presente linea guida schematizza, per ciascuna delle casistiche di deposito sopra
riportata, i casi di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Inoltre esso schematizza i principali
criteri di prevenzione e protezione antincendio riferiti a:
strutture dei locali
separazioni
altezza dei piani
superficie specifica di parcamento
comunicazioni
superficie massima del compartimento
distanza da fabbricati perimetrali o confini di proprietà
larghezza corsie di manovra
ventilazione naturale
ventilazione meccanica
uscite
impianto di riscaldamento
impianto elettrico
impianto idrico antincendio manuale interno
impianto idrico antincendio manuale esterno
impianti sprinkler
estintori
L’Allegato A alla presente linea guida si riferisce a depositi realizzati non oltre il secondo piano interrato, in
quanto oltre tale condizione le prescrizioni tecniche assumono una severità maggiore e si impone fin da
subito una valutazione mirata e comunque non schematizzabile.Con nota a margine si precisa che per eventuali depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza
carburante e con batteria non collegata, non trovano applicazione i criteri procedimentali delle autorimesse,
ma bensì, eventualmente, quelli previsti al punto 70 dell’Allegato al DPR 151/2011 (“locali di superficie lorda
superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg”). Ciò comporta
che, quand’anche non fossero presenti nell’attività altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
i depositi in fattispecie saranno soggetti a controlli di prevenzione incendi (eventuale esame progetto e
presentazione di SCIA antincendio) solo se caratterizzati da una superficie superiore a 1.000 m 2 e da
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg. Dal punto di vista tecnico, a tali depositi
dovranno essere applicati i criteri tecnici di cui al DM 10.03.1998.
ELENCO ALLEGATI
- ALLEGATO A: tabella di schematizzazione delle casistiche di assoggettabilità ai controlli di
prevenzione incendi e principali criteri di prevenzione e protezione antincendio.Puoi anche leggere