DEPOSITI PER LA CUSTODIA GIUDIZIALE DEI VEICOLI - LINEA GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO - ANCSA
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DEPOSITI PER LA CUSTODIA GIUDIZIALE DEI VEICOLI LINEA GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE CONTRO L’INCENDIO Edizione dicembre 2016
Autore: Carlo Queirolo, perito industriale in Genova note sull’autore Diplomato perito industriale nell’anno 1992 ed abilitato alla libera professione nell’anno 1996. Dal 1997 svolge l’attività di libero professionista occupandosi prevalentemente di progettazione di impianti, prevenzione incendi, valutazioni di rischi specifici, diagnosi ed audit energetici. Ha tenuto, in qualità di docente, diversi corsi di formazione nell’ambito della sicurezza degli ambienti di lavoro e destinati a RSPP, datori di lavoro e responsabili QHSE, prevalentemente per quanto riguarda i rischi di incendio, di esplosione e di fulminazione. E’ titolare unico di impresa di produzione di energia elettrica, attiva nella generazione da fonte fotovoltaica ed idroelettrica. Titoli specifici conseguiti: Verificatore impianti secondo ex.Legge 46/1990; Tecnico antincendio secondo ex.Legge 818/1984; Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione secondo D.Lgs 81/2008. L’autore è a disposizione degli utenti destinatari della presente guida, ai seguenti riferimenti: - tel. 0185334127 - cell. 3358274570 - email info@studioqueirolo.com - www.studioqueirolo.com
1. OGGETTO E SCOPO La presente linea guida ha per oggetto la rappresentazione delle norme procedimentali e tecniche di prevenzione incendi da applicarsi ai depositi per la custodia giudiziale dei veicoli (nel seguito per brevità: “depositi”). Essa ha lo scopo di formare i gestori di tali attività nella preliminare individuazione: degli obblighi amministrativi delle misure tecniche di prevenzione e protezione La presente linea guida ha anche lo scopo di discriminare le più probabili casistiche ambientali che si possono presentare, e alle quali si applicano differenti criteri amministrativi e tecnici. Tali casistiche sono di seguito riassunte: depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli depositi all'aperto Va comunque precisato che le casistiche sopra riportate si riferiscono sempre a depositi nei quali sono previsti veicoli con carburante e batterie collegate. La presente linea guida si riferisce, nella individuazione e schematizzazione dei criteri tecnici di prevenzione e protezione, alla mera applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, ovvero senza contemplare soluzioni con procedimento di deroga. Deve infatti essere noto che il procedimento di deroga è contemplato dal DPR 151/2011 nei casi in cui non è possibile l’integrale osservanza delle regole tecniche specifiche. A prescindere comunque da quanto sopra, la presente linea guida non ha assolutamente lo scopo di sostituirsi alla valutazione del rischio di incendio che deve essere tassativamente condotta dai titolari dei depositi ai sensi del DLgs 81/2008 e del DM 10.03.1998 (nonché da eventuali regolamenti locali anche di origine prefettizia). Gli stessi titolari dovranno pertanto valutare caso per caso l’esigenza – o anche l’opportunità – di avvalersi di professionisti del settore per la migliore e più compiuta individuazione delle esigenze e dei procedimenti amministrativi da intraprendere. In nessun caso potrà essere imputata alla presente linea guida, né al suo autore, ogni responsabilità o coinvolgimento di sorta per qualunque conseguenza (sia di tipo amministrativo, sia di tipo civile, sia di tipo penale) determinatasi a carico di qualunque entità fisica o giuridica.
2. NORME APPLICABILI Le norme applicabili ai depositi sono quelle che regolamentano la sicurezza antincendio e la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle autorimesse (secondo la più generica accezione letterale del termine). Questa associazione è stabilita dalla nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 22.09.2001 del Ministero dell’Interno che sottopone sempre i depositi ai criteri tecnici previsti dal DM 01.02.1986 (Norme di sicurezza antincendi per le autorimesse e simili). E’ irrilevante, a tal fine, il numero di veicoli ivi presenti o la superficie del deposito, che sono invece parametri necessari per definire, rispettivamente e allo stato della normativa nel frattempo modificata, gli specifici criteri tecnici da adottare (tra quelli contenuti nel succitato DM 01.02.1986) e l’assoggettabilità o meno ai controlli di prevenzione incendi. Corre infatti l’obbligo di precisare che prima della data dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 il numero di veicoli presenti costituiva discriminante sia per gli specifici criteri tecnici da adottare e sia ai fini dell’assoggettabilità o meno alle visite di prevenzione incendi; successivamente a tale data, come sopra già riportato, l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è determinata dalla superficie del deposito (ovvero se maggiore di 300 m 2 ne ricorre l’obbligo) mentre il numero di veicoli rimane il parametro per l’individuazione degli specifici criteri tecnici di prevenzione e protezione (essendo sempre valido il DM 16.02.1986). Si precisa inoltre che il DM 20.12.2012, in materia di impianti di protezione attiva contro l’incendio, ha abrogato le parti delle varie regole tecniche verticali (tra cui il DM 01.02.1986) in contrasto. Pertanto i punti 6.1 e 7.4 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 devono considerarsi abrogati e sostituiti, appunto, dal DM 20.12.2012. La presente linea guida non contempla l’applicazione del DM 03.08.2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) in quanto non applicabile (per ora e fatte salve future e probabili modificazioni) alle autorimesse. Precisato quanto sopra, si riportano di seguito le norme tecniche di riferimento: D.M. 01.02.1986: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro D.Lgs 09.04.2008 nr 81: Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.P.R. 01.08.2011 nr 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 D.M. 20.12.2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Si tralascia l’elenco delle note esplicative al DM 01.02.1986 emanate dal Ministero dell’Interno, le quali però saranno considerate nelle valutazioni condotte nella presente linea guida.
3. INQUADRAMENTO DELLE CASISTICHE DI DEPOSITO A seconda delle casistiche di deposito, si riportano di seguito i principi generali per l’inquadramento delle varie fattispecie: a) depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli Tale tipologia di attività è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: si dovrà provvedere all’esame progetto (salvo che la superficie non sia non superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa tra 300 e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo) e alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 151/2011. Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tale capacità, dovranno essere applicati: i criteri di cui ai punti 3 – 4 – 5 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998 le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai Comandi locali VVF (solo per depositi con superficie superiore a 1.000 m2) Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. b) depositi al chiuso con superficie del deposito > 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli Tale tipologia di attività è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: si dovrà provvedere all’esame progetto (salvo che la superficie non sia non superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa tra 300 e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo) e alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 151/2011. Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tale capacità, dovranno essere applicati: i criteri di cui ai punti 2 – 4 – 5.1 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998 le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai Comandi locali VVF (solo per depositi con superficie superiore a 1.000 m2 in quanto nella fascia compresa tra 300 e 1.000 m2 il DPR 151/2011 non prevede il parere preventivo) Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. c) depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità > 9 autoveicoli Tale tipologia di attività non è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito non ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: non si dovrà provvedere né all’esame progetto né alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011. Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tale capacità, dovranno essere applicati: i criteri di cui ai punti 3 – 4 – 5 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998
Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. Qualora però tali attività secondarie siano elencate nel DPR 151/2011 si dovrà applicare la procedura di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (si ritiene molto improbabile che siano presenti attività secondarie di questa fattispecie in quanto il rischio sarebbe tale da essere incompatibile con l’attività di autorimessa ovvero di deposito). d) depositi al chiuso con superficie del deposito ≤ 300 m2 e capacità ≤ 9 autoveicoli Tale tipologia di attività non è individuabile al punto 75 del DPR 151/2011 e pertanto il deposito non ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: non si dovrà provvedere né all’esame progetto né alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011. Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tale capacità, dovranno essere applicati: i criteri di cui ai punti 2 – 4 – 5.1 – 6.2 – 10 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998 Per eventuali attività secondarie a rischio specifico (indipendentemente che siano elencate o meno nel DPR 151/2011) presenti nell’ambito dei depositi in oggetto si dovrà applicare il punto 8 dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986 e le norme tecniche specifiche. Qualora però tali attività secondarie siano elencate nel DPR 151/2011 si dovrà applicare la procedura di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (si ritiene molto improbabile che siano presenti attività secondarie di questa fattispecie in quanto il rischio sarebbe tale da essere incompatibile con l’attività di autorimessa ovvero di deposito). e) depositi all'aperto La valutazione per tale tipologia di attività deve essenzialmente discriminare se coesiste o meno con altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ricorrentemente è il caso di coesistenza con (a titolo esemplificativo non esaustivo): officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (p.to 9 dell’Allegato al DPR 151/2011) depositi di pneumatici e simili con quantitativi superiori a 1.000 kg (p.to 43 dell’Allegato al DPR 151/2011) officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superfice coperta superiore a 300 m2, oppure officine per la riparazione di materiali ferroviario, tramviario o aeromobili, di superfice coperta superiore a 1.000 m 2 (p.to 53 dell’Allegato al DPR 151/2011) officine meccaniche con lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (p.to 54 dell’Allegato al DPR 151/2011) Qualora fosse rilevata la coesistenza con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i depositi dovranno essere inseriti nell’esame progetto (salvo che le caratteristiche dimensionali di tutte le attività soggette non siano tali da escludere, ai sensi del DPR 151/2011, il parere preventivo) e nella presentazione di SCIA antincendio, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 151/2011.
Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tali caratteristiche (ovvero all’aperto), dovranno essere applicati: i criteri di cui al punto 7 (con esclusione del punto 7.4) dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998 Qualora, diversamente, non fosse rilevata la coesistenza con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per i depositi non si dovrà provvedere né all’esame progetto né alla presentazione di SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011. Dal punto di vista tecnico, in analogia a quanto previsto dalle norme tecniche per le autorimesse di tali caratteristiche (ovvero all’aperto), dovranno comunque essere applicati i medesimi criteri previsti per i depositi all’aperto coesistenti con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: i criteri di cui al punto 7 (con esclusione del punto 7.4) dell’Allegato Tecnico al DM 01.02.1986, nonché il DM 20.12.2012 per gli impianti di protezione attiva i criteri generali antincendio di cui al DM 10.03.1998 L’Allegato A alla presente linea guida schematizza, per ciascuna delle casistiche di deposito sopra riportata, i casi di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Inoltre esso schematizza i principali criteri di prevenzione e protezione antincendio riferiti a: strutture dei locali separazioni altezza dei piani superficie specifica di parcamento comunicazioni superficie massima del compartimento distanza da fabbricati perimetrali o confini di proprietà larghezza corsie di manovra ventilazione naturale ventilazione meccanica uscite impianto di riscaldamento impianto elettrico impianto idrico antincendio manuale interno impianto idrico antincendio manuale esterno impianti sprinkler estintori L’Allegato A alla presente linea guida si riferisce a depositi realizzati non oltre il secondo piano interrato, in quanto oltre tale condizione le prescrizioni tecniche assumono una severità maggiore e si impone fin da subito una valutazione mirata e comunque non schematizzabile.
Con nota a margine si precisa che per eventuali depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e con batteria non collegata, non trovano applicazione i criteri procedimentali delle autorimesse, ma bensì, eventualmente, quelli previsti al punto 70 dell’Allegato al DPR 151/2011 (“locali di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg”). Ciò comporta che, quand’anche non fossero presenti nell’attività altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i depositi in fattispecie saranno soggetti a controlli di prevenzione incendi (eventuale esame progetto e presentazione di SCIA antincendio) solo se caratterizzati da una superficie superiore a 1.000 m 2 e da quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg. Dal punto di vista tecnico, a tali depositi dovranno essere applicati i criteri tecnici di cui al DM 10.03.1998. ELENCO ALLEGATI - ALLEGATO A: tabella di schematizzazione delle casistiche di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e principali criteri di prevenzione e protezione antincendio.
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