DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DAGLI ENTI ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DAGLI ENTI LOCALI VALDOSTANI Deliberazione n. 12 del 28 luglio 2020
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DAGLI ENTI LOCALI VALDOSTANI
Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile Hanno coadiuvato il relatore nell’attività istruttoria e nell’elaborazione dei dati: Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone. 1
Deliberazione n. 12/2020 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE Collegio n. 3 composta dai magistrati: Piergiorgio Della Ventura presidente Roberto D’Alessandro consigliere Fabrizio Gentile consigliere relatore Sara Bordet consigliere nell’adunanza in camera di consiglio del 28 luglio 2020; Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ne ha disciplinato le funzioni; Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100; 1
Vista la deliberazione della Sezione plenaria 17 febbraio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2020; Visto il decreto del Presidente della Sezione 14 febbraio 2020, n. 2 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010; Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020 n. 4 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2020, l’istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l’articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”; Viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8 e 30 aprile 2020, n. 12, contenenti disposizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali della Sezione, nell’ambito delle misure finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista l’ordinanza n. 17 del 21 luglio 2020, con cui è stata convocata l’odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza); Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile; DELIBERA di approvare la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dagli enti locali valdostani”, che della presente deliberazione fa parte integrante. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, per la diffusione agli enti locali valdostani. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 luglio 2020. Il relatore Fabrizio Gentile FABRIZIO GENTILE CORTE DEI CONTI/80218670588 28.07.2020 10:10:20 UTC 2
Il presidente Piergiorgio Della Ventura PIERGIORGIO DELLA VENTURA CORTE DEI CONTI Depositata in segreteria il 28 luglio 2020 28.07.2020 10:42:44 UTC Il funzionario Debora Marina Marra DEBORA MARINA MARRA CORTE DEI CONTI/80218670588 28.07.2020 12:53:58 CEST 3
INDICE Pag. Premessa 5 1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo 5 2. La revisione ordinaria (anni 2018 e 2019) 7 3. Esiti: le dismissioni deliberate nella revisione delle possedute al 31 dicembre 2018 (revisione 2019) 12 4. Esiti: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione 15 5. Considerazioni sulle partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione 26 6. Esiti: le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione 28 7. Considerazioni conclusive 29 Allegato 30 4
Premessa La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche Testo unico o TUSP) in merito all’adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni realizzato dagli enti locali della Regione Valle d’Aosta (74 Comuni, 8 Unités des communes valdôtaines e Consorzio dei comuni della Valle d’Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM). L’analisi comprende le operazioni di revisione effettuate dagli enti in due anni, 2018 e 2019, per una precisa scelta metodologica volta a favorire la visione complessiva della situazione degli enti locali a seguito di tutto il percorso legislativo in tema di partecipazioni societarie. Tale percorso, che ha visto una sua prima fase nella razionalizzazione operata dagli enti in applicazione dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha avuto il suo punto culminante nella revisione straordinaria, effettuata nel 2017 ai sensi dell’art. 24 del TUSP, i cui esiti sono stati analizzati da questa Sezione nella deliberazione n. 12 del 2018. Tale revisione aveva interessato complessivamente 257 partecipazioni societarie detenute, 3 sole in via indiretta, dagli 83 enti summenzionati. Il quadro delle partecipazioni emerso dalle due revisioni analizzate (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 e quelle detenute al 31 dicembre 2019), per lo più analogo a quello emerso dalla revisione straordinaria, pone in evidenza che la quasi totalità degli enti locali possiede partecipazioni in due società interamente pubbliche, incaricate, per espresse disposizioni normative regionali, di assicurare l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali l’una (CELVA), e delle funzioni di centrale unica di committenza regionale l’altra (INVA S.p.A). 1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo. L’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all’adozione di “un piano di riassetto per la 5
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l’adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20. Con riferimento ai tempi di adozione degli atti, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Il citato art. 20, comma 2, del TUSP prescrive che i piani di razionalizzazione, completi di apposita relazione tecnica contenente l’indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, debbano essere adottati qualora l’amministrazione socia rilevi: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dal precedente articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro1; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l’eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e 1 L’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, inserito dal d.lgs. n. 100/2017, precisa che “ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20.” 6
finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti. In caso di adozione del piano di riassetto, l’amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra. Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell’ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell’art. 20 stabilisce che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo - contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell’art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci. In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-quater del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l’adozione di un adeguato sistema dei controlli sulle società partecipate. Come detto, il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del TUSP, che “costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018), i cui esiti sono stati analizzati nella deliberazione n. 12/2018 di questa Sezione. 2. La revisione ordinaria (anni 2018 e 2019) Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l’adozione di eventuali misure correttive nell’interesse precipuo delle stesse. Sulla base di questa premessa metodologica, il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto sia la revisione ordinaria operata dagli enti locali nel 2018 delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, sia la revisione 7
ordinaria effettuata nel 2019 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre del 2018. L’analisi sui due anni ha il pregio di fornire un quadro stabilizzato della situazione delle partecipate e consente di valutare le scelte operate dalle amministrazioni su un arco temporale più ampio, a seguito della revisione straordinaria. 2.1. Gli enti locali della Regione Valle d’Aosta (74 Comuni, 8 Unités e il Consorzio B. I. M., Bacino Imbrifero Montano, dei Comuni della Valle D'Aosta) hanno approvato, con deliberazione dell’organo competente, la revisione ordinaria di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 per gli anni 2018 e 2019 entro il termine previsto2. Quanto alle modalità di formalizzazione dell’adempimento, la Sezione rileva che, relativamente all’anno 2018, 2 degli 83 enti scrutinati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello standard di cui alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; altri 52 hanno, invece, allegato le schede dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it); 10 hanno optato per la compilazione di entrambi i citati modelli, 10 hanno utilizzato le schede dell’applicativo apportandovi qualche modifica; 3 enti hanno “personalizzato” la comunicazione e, infine, 6 enti hanno ritenuto di non produrre alcun allegato al provvedimento. Relativamente all’anno 2019, la Sezione rileva che 55 degli 83 enti esaminati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello standard di cui alle linee guida della Sezione delle autonomie; altri 12 enti, hanno, invece, allegato le schede dell’applicativo Partecipazioni; 1 ente ha compilato entrambi i modelli, 5 hanno utilizzato le schede dell’applicativo con qualche modifica, 5 enti hanno “personalizzato” la comunicazione e, infine, 5 enti non hanno prodotto alcun allegato. La Sezione rileva che, per quanto concerne la revisione ordinaria 2018, tutti gli enti hanno proceduto all’inserimento nei dati nel portale Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), mentre, per la revisione 2019, 2 enti risultano ancora inadempienti. 2Risultano aver adempiuto, oltre il termine di legge, per il solo anno 2019, i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint- Rhémy-en-Bosses. 8
2.2. Le partecipazioni dirette detenute dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2018 sono complessivamente 2403 (agli esiti della revisione straordinaria essere ammontavano a 257), con una riduzione di 17 partecipazioni (11 partecipazioni dovute alla cessione delle quote detenute nella Banca di credito cooperativo valdostano, 1 nella Cooperativa forza e luce di Aosta s.c., 1 nel Foyer du ski de fond s.r.l., 1 nel Golf Gressoney s.r.l. , 1 nella società cooperativa elettrica Gignod, 1 nella società Pour le développement touristique de la Valgrisenche s.r.l., ed 1 nella società Sportiva Dilettantistica Golf Club del Cervino s.p.a.) e risultano essere riferite a 37 organismi societari, di seguito riportati: 1. Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta-CELVA: 83 partecipazioni: 74 Comuni, 8 Unités e il BIM; 2. INVA S.p.A.: 82 partecipazioni: tutti i comuni ad eccezione di Antey-Saint-André, 8 Unités e BIM; 3. Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. : 2 partecipazioni: Brissogne, Pollein 4. Azienza pubblici servizi Aosta (APS SPA): 1 partecipazione: Aosta; 5. Banca popolare etica: 1 partecipazione: Aosta 6. PILA S.p.A: 10 partecipazioni: Allein, Cogne, Etroubles, Gressan, Ollomont, Rhêmes- Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin; 7. Società cooperativa elettrica Gignod, siglabile C.E.G.: 5 partecipazioni: Allein, Doues, Gignod, Saint-Christophe, Valpelline; 8. Planaval S.r.l.: 1 partecipazione: Arvier, 9. Ayas-Brusson energie S.r.l. siglabile A & B. ENERGIE S.R.L.: 2 partecipazioni: Ayas, Brusson 10. Monterosa S.p.A: 12 partecipazioni: Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, Gressoney- La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Pontboset, Unité des Communes Evançon, Mont-Rose e Walser 11. Società idroelettrica Laures s.r.l. siglabile LAURES S.R.L.: 1 partecipazione: Brissogne 12. Cervino S.p.A: 3 partecipazioni: Chamois, Torgnon e Valtournenche; 13. Chamois Servizi s.r.l.: 1 partecipazione: Chamois; 3 218 risultano possedute dai Comuni, 20 dalle Unités e 2 dal Consorzio BIM. 9
14. Envers s.r.l: 4 partecipazioni: Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein; 15. Grand Eyvia Cogne energie s.r.l siglabile in G.E.C. ENERGIE s.r.l.: 1 partecipazione: Cogne; 16. Mont-Blanc Energie s.r.l.: 1 partecipazione: Courmayeur; 17. Centro servizi Courmayeur s.r.l.: 1 partecipazione: Courmayeur 18. Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. siglabile C.M.B.F. S.P.A.: 1 partecipazione: Courmayeur, 19. Etroubles energie s.r.l.: 3 partecipazioni: Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en- Bosses, 20. Saint-Rhemy-en-bosses energie s.r.l: 3 partecipazioni: Etroubles, Saint-Oyen, Saint- Rhémy-en-Bosses, 21. Hydro Electrique Clavalité S.p.A.: 1 partecipazione: Fénis, 22. Società idroelettrica Vargno s.rl siglabile in S.I.V. S.R.L.: 1 partecipazione: Fontainemore, 23. Gressoney Sport Haus S.R.L.: 1 partecipazione: Gressoney-Saint-Jean 24. Electrorhêmes S.R.L.: 3 partecipazioni: Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint- Georges, 25. Meyes s.r.l.: 3 partecipazioni: Introd, Valsavarenche, Villeneuve, 26. Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.: 1 partecipazione: La Thuile, 27. Le Brasier S.R.L.:1 partecipazione: Morgex, 28. Société idroelectrique Valpelline Ollomont SRL: 2 partecipazioni: Ollomont, Valpelline 29. Bois de Gris S.R.L.: 1 partecipazione: Oyace; 30. Società idroelettrica Tornalla S.R.L. siglabile S.I.T. S.R.L.: 1 partecipazione: Oyace, 31. Valdigne Energie S.r.l: 1 partecipazione: Pré-Saint-Didier, 32. DE BOSSES S.R.L.: 1 partecipazione: Saint-Rhémy-en-Bosses,ù 33. Tybias Baucii soc. coop: .: 1 partecipazione: Saint-Rhémy-en-Bosses 34. Casino’ de la Vallée siglabile in CAVA S.P.A.: 1 partecipazione: Saint-Vincent 35. Torgnon energie s.r.l.: 1 partecipazione: Torgnon 36. Società idroelettrica Le Chatelet S.R.L: 1 partecipazione: Valgrisenche 37. Banca di credito cooperativo valdostana: 1 partecipazione: Courmayeur. 10
2.3. Le partecipazioni indirette sono in totale n. 59. Il Comune di Aosta ha indicato, sia nella ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, sia sul portale “Partecipazioni” del MEF, che possiede, tramite Azienda Pubblici Servizi Aosta Spa, una partecipazione indiretta in In.Va Spa e n. 31 partecipazioni indirette, tutte detenute per il tramite della Banca Popolare Etica Scpa4. Il Comune di Courmayeur ha segnalato la partecipazione indiretta in Asscomfidi nord ovest società cooperativa tramite la società Centro Servizi Courmayeur, indicando che per la partecipazione detenuta dall'amministrazione il controllo non è ai sensi dell’art. 2359 del codice civile5. Il Comune di Oyace, tramite la società Bois de Gris, possiede quote di partecipazioni nella società De Bosses s.r.l.; anche in questo caso l’ente ha provveduto ad inviarne comunicazione alla Sezione e, tramite la compilazione delle schede, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando che il controllo non è ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. I comuni di Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint- Jean, Hône, Issime, Pontboset, l’Unité des communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser detengono, tramite la società Monterosa Spa, quote nel Consorzio Gressoney Monterosa e nella società Pila Spa. La Sezione rileva che alcuni di questi enti hanno dichiarato la partecipazione in sede di ricognizione delle partecipazioni e inserito la scheda con i relativi dati sul portale “Partecipazioni”, mentre altri hanno indicato la partecipazione solo tramite l’invio della documentazione alla Sezione. 4 In dettaglio, si tratta delle seguenti partecipazioni indirette: Bancomat Spa, CGM Finance Soc. Coop. Società Impresa sociale, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, Consorzio Cooperativo Finanziario per lo sviluppo Società Cooperativa, Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Sociale onlus, Coopmed, CPL Concordia Società Cooperativa, Cultura Sparebank, E’ Nostra – Società Cooperativa, E. di C. Spa Benefit, Ebanka, Etica Società di gestione del risparmio per azioni, Fairtrade Italia Sc, Fefisol Sa Sicav-fif, Fidi Toscana Spa, Goiener Soc. Coop., La Nef Soc. Coop.Anonyme, Mag 6 Soc. Coop., Mag Servizi Soc. Coop., Merkur Andelskasse, OikoCredit, Satispay, Scuola di Economia Civile Impresa sociale s.r.l., Seed Capital Bizkaia, Sidi Société en Commandite par action, Triodos Bank N.V., Verde21 s.r.l. Società benefit, Visa inc e Esprit Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione, Etimos – Etica microcredito organizzazione e solidarietà e l’Ape – Agenzia per la promozione della Cooperazione sociale- Consorzio senza scopo di lucro in liquidazione. 5 Ai sensi del quale: “1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. 11
2.4. La Sezione rileva che alcuni enti hanno esplicitato nel provvedimento di aver acquisito il parere dell’organo di revisione (alcuni lo hanno anche trasmesso alla Sezione), mentre altri non hanno indicato nulla. Con riguardo al parere dell’organo di revisione, questa Sezione segnala l’opportunità di acquisire, comunque, tale parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal TUSP (cfr. deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 46/2018/VSGO), prima dell’adozione dell’atto deliberativo della revisione. 2.5. Dall’esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del tesoro, la Sezione rileva che gli enti, alla data del 31 dicembre 2018, hanno complessivamente adottato le seguenti decisioni: - dismissione di n. 6 partecipazioni societarie (dismissioni, alienazioni e recessi); - mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 233 partecipazioni. (82 INVA + 83 CELVA+ 68); - mantenimento di n. 1 partecipazione con azioni di razionalizzazione. 3. Esiti: le dismissioni deliberate nella revisione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018 (revisione 2019). La Sezione rileva che il Comune di Courmayeur, nell’ambito dell’ultima revisione ordinaria, inserisce ancora la partecipazione relativa all’istituto di credito, Banca di credito cooperativo valdostana – BCCV, segnalando la cessione della quota nel 2019. Di seguito, si illustrano sinteticamente le ulteriori dismissioni di partecipazioni deliberate dagli enti. a) Il Comune di Brissogne ha deliberato la dismissione della partecipazione nella società·Autoporto Valle d’Aosta S.p.a., partecipata direttamente all’1%, ritenendola in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 4, comma 5, del TUSP, vale a dire non riconducibile ad attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, precisando che, essendo la quota di partecipazione comunale in seno alla società poco significativa, la stessa è tale da non 12
garantire alcun controllo o influenza determinante sulle scelte della partecipata da parte del socio pubblico minoritario e non è coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio. Il Comune, quindi, ha attivato un'asta pubblica per l'alienazione delle quote detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta SPA, andata deserta. Alla data di approvazione della deliberazione, era in corso di verifica la possibilità di vendere le azioni direttamente al Socio di maggioranza Finaosta S.p.A. Anche il Comune di Pollein, in analogia con il Comune di Brissogne, ha deliberato la dismissione della partecipazione nella società Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. b) Il Comune di Morgex ha deliberato, sia in sede di revisione straordinaria sia in sede di revisione ordinaria, la cessione della partecipazione (15,49%) nella società Le Brasier s.r.l. in quanto, pur ritenendo che la società svolga un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell’ente, non rispetta il requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, essendo priva di dipendenti, prevedendo quale termine per l’attuazione il 31 agosto 2020. La Sezione si riserva di valutare gli esiti della razionalizzazione in occasione della prossima revisione ordinaria. c) Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, in sede di revisione straordinaria, aveva deliberato due cessioni: la prima, relativa alla partecipazione nella società De Bosses s.r.l., in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente e sussistendo la criticità di cui alla lett. a) del comma 2 del citato art. 20; la seconda, relativa alla società cooperativa Tybias Baucii, in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente e priva dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, lett. b) (5 amministratori e nessun dipendente), lett. d) (fatturato), e lett. e) (perdite nel periodo 2011- 2015). La cessione di tale partecipazione determina la dismissione di quella detenuta indirettamente nella De Bosses s.r.l. In sede di revisione ordinaria 2019, il Comune prende atto della messa in liquidazione della società Tybias Baucii mentre delibera il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione per la società De Bosses, adducendo come motivazione la nuova disposizione normativa recata dall’art. 1, comma 723, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 24 del TUSP, il quale recita: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui 13
le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.” Nel caso specifico, dal momento che la società De Bosses presenta, come dimostrato dal Comune, un risultato d’esercizio positivo per l’intero quinquennio 2013- 2017, il Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione, motivandolo nei termini che seguono: “L'Amministrazione, da sempre consapevole del valore delle produzioni tipiche gastronomiche è stata determinante nell'insediamento di un'unità produttiva relativa al prodotto Vallée d'Aoste Jambon de Bosses Dop. In effetti l'attuale società De Bosses, oltre ad aver permesso di favorire la produzione commerciale del rinomato prosciutto ha generato e genera attualmente importanti ricadute economiche e occupazionali sia dirette che dell'indotto. La partecipazione societaria, seppur minoritaria ha consentito all'Amministrazione di incidere nelle scelte aziendali quale componente del consiglio di amministrazione, favorendo, oltre ad una corretta gestione aziendale la qualità delle produzioni e l'identità che lega fortemente una denominazione protetta (Dop) con il suo territorio”. Il Comune, peraltro, specifica che la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP. La Sezione ritiene non argomentata la scelta del mantenimento della partecipazione in mancanza di motivazioni plausibili che possano superare la non indispensabilità della partecipazione, affermata dal medesimo ente che, in sede di revisione straordinaria, ne aveva conseguentemente deliberato l’alienazione. d) L’Unité Grand-Combin, che ha approvato la revisione ordinaria nell’ambito della deliberazione della Giunta n. 58/2019, avente a oggetto l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, ha deciso di mantenere le partecipazioni in INVA e CELVA, rimarcando, invece, l’intenzione di dismettere la quota di partecipazione detenuta nella società PILA S.p.A, società che gestisce impianti a fune e che non ricade in nessuna delle violazioni di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP. Nelle schede trasmesse alla Sezione, l’ente dichiara di aver inviato una lettera alla società nel 2018, nella quale ha espresso la volontà di recedere. Il procedimento risulta ancora in corso: si invita, pertanto, l’ente a fornire ulteriori elementi conoscitivi in occasione della prossima revisione ordinaria da approvare entro il 31 dicembre 2020. 14
4. Esiti: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione La Sezione rileva – con riferimento a quanto esplicitato dalle Amministrazioni nei provvedimenti relativi alla revisione e negli allegati – che gli enti risultano aver correttamente accertato l’assenza di ogni profilo di criticità per 165 delle citate 233 partecipazioni mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione. a) In dettaglio, le 82 partecipazioni mantenute sono quelle relative alla società INVA S.p.a., società in house “a controllo analogo congiunto”, alla quale l’art. 21 della legge regionale n. 8 del 2013 ha affidato lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, oltre alla realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale. La maggior parte delle quote della società sono detenute dalla Regione (75 per cento) e dell’USL Valle d’Aosta (9,91 per cento). Al 31 dicembre 2018, le partecipazioni detenute dagli enti locali considerati nella presente analisi variano da quote pari allo 0,0098 e allo 0,01 (solo Comune di Antey-Saint-André non detiene alcuna partecipazione), fatta eccezione per il Comune di Aosta, che detiene una partecipazione pari al 14,21 per cento (cui si aggiunge lo 0,0098 per cento detenuto indirettamente per il tramite di APS S.p.a.). Come in sede di revisione straordinaria, la generalità degli enti ha giustificato tale partecipazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 del TUSP, in particolare, alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d). La società, peraltro, non rientra in nessuna delle criticità di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione della società, questo risulta costituito da tre componenti. Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: “l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. […] L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e 15
controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”. Al riguardo, la Sezione osserva che, in ottemperanza all’articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società ha inviato a questa Sezione, in data 13 agosto 2019, il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 26 luglio 2019, nel corso della quale è stato nominato un nuovo organo amministrativo, composto da tre membri. In ordine alle ragioni di adeguatezza organizzativa, dal verbale trasmesso emerge che la decisione di mantenere un organo collegiale è dovuta al fatto che “essendo IN.Va S.p.a. una società in house pluripartecipata, è necessario garantire un’adeguata rappresentatività, in seno all’organo di amministrazione, di tutti gli enti pubblici partecipanti, ritenendosi, nel caso di specie, che i nominati, in ragione dell’esperienza professionale evincibile dai curricula, soddisfino tale esigenza”. In proposito, le motivazioni esposte restano insufficienti ad integrare il mantenimento del numero di tre componenti, che va ritenuto, ad avviso della Sezione, non giustificato. b) Le ulteriori 34 partecipazioni correttamente confermate dagli enti senza azioni di razionalizzazione, in quanto conformi al TUSP, risultano essere relative a società che gestiscono impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane (26 partecipazioni), a società in house (6), ad una società che gestisce una casa da gioco (Casinò de la Vallée s.p.a.) e a una partecipazione indiretta6. La Sezione osserva che la generalità degli enti ha effettuato ed esplicitato un’analisi economica e finanziaria delle società partecipate sufficientemente approfondita, rispetto a quella contenuta nella revisione straordinaria. c) Le ulteriori partecipazioni mantenute (83) sono relative al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), società cooperativa incaricata, per espressa disposizione normativa regionale, dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, in qualità di orano esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL). 6Trattasi della già citata partecipazione detenuta dal Comune di Courmayeur, per il tramite della società in house Centro Servizi Courmayeur s.r.l., nella società cooperativa Ascomfidi Nord Ovest, la cui stretta necessità è giustificata dall’obbligatorietà della qualificazione di socio ai fini dell’avvenuto ottenimento di fidi. 16
Nella deliberazione di questa Sezione n. 12/2018, la Sezione aveva rilevato che la partecipazione societaria era stata confermata da tutti gli enti locali in esame, pur avendo rilevato il mancato rispetto del parametro di cui alla lett. d) dell’art. 20, comma 2 del TUSP7 (registrava, infatti, nel triennio 2013-2015 un fatturato medio pari ad euro 164.796,67) e la motivazione fornita per tale decisione era costituita dalla necessità e indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, unitamente alla considerazione che le attività svolte dal CELVA in favore dei soci riguardano prestazioni di assistenza e consulenza riconducibili a quelle espressamente indicate all’art. 4, comma 2, lett. d), del TUSP (autoproduzione di beni e servizi strumentali), venendo altresì sottolineato che il CELVA è incaricato dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali ai sensi della l.r. n. 6/2014 (art. 4)8. La Sezione aveva rilevato, inoltre, che, nei provvedimenti di revisione straordinaria adottati, non risultavano esplicitate le valutazioni della necessità della forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi pubblici di cui il Consorzio CELVA è incaricato, suggerendo che tali valutazioni potessero essere, per funzionalità, motivatamente effettuate nell’ambito della relativa Assemblea e fatte proprie, nei termini ritenuti opportuni, dalle singole amministrazioni partecipanti. Dagli atti trasmessi dalla maggior parte dei predetti enti e nelle premesse degli atti adottati, emerge che il CELVA, recependo i rilievi formulati dalla Sezione, con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, l’11 dicembre 2018, ha approvato, all’unanimità, una relazione volta a esplicitare le valutazioni in merito alla forma societaria per la gestione delle proprie attività. In particolare, viene evidenziato che il CELVA è una cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2514 c.c., situazione che consente la 7 Il quale prevede specifiche misura per le “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”. 8 L’art. 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA) della l.r. 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, recita: “1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività: a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali; b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica; c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale; d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate; d bis) ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe; 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni”. 17
partecipazione all’assemblea societaria in maniera egualitaria dei soci, indipendentemente dal numero di quote possedute, con funzioni di supporto per gli enti locali nello svolgimento delle attività di competenza. In particolare, nella deliberazione emerge che “il CELVA svolge, oltre le funzioni previste dal suo stesso Statuto in favore degli enti soci, le funzioni e i servizi comunali che le sono stati attribuiti dall’art. 4 della l.r. 6/2014, nonché, in qualità di organismo strumentale del CPEL, le funzioni attribuite dalla legge a quest’ultimo (…).” A ciò si aggiunge, come detto, il fatto che il CELVA svolge le funzioni attribuite dalla legge regionale al CPEL in qualità di “organo esecutivo” dello stesso e i suoi ambiti di intervento sono molteplici. La relazione del CELVA, quindi, afferma che “la forma di società cooperativa a mutualità prevalente permette agli enti soci di avvalersi, sin dalla sua costituzione, di una struttura organizzativa gerarchica, chiara e predefinita, sviluppata in modo da fronteggiare il corretto svolgimento delle citate molteplici funzioni attribuite al CELVA, nonché offrire la possibilità a ciascun ente socio, di partecipare, in maniera uguale e attiva, alle attività decisorie e di coordinamento relative allo svolgimento dei servizi pubblici di comune interesse agli enti locali valdostani e all’intero territorio regionale della Valle d’Aosta. Conclude, infine, rappresentando che “optare per una forma giuridica diversa per lo svolgimento delle citate molteplici funzioni (come un’associazione o un consorzio) rischierebbe, da un lato, di compromettere l’autonomia rappresentativa del CPEL e, d’altro canto, di limitare il carattere operativo del CELVA, dando vita ad un sistema organizzativo incoerente e non efficiente della rappresentanza degli enti locali regionali”. Sulla base della citata relazione, tenuto conto delle precipue funzioni svolte a favore dei soci, gli enti locali hanno pertanto correttamente deliberato il mantenimento della predetta partecipazione, tenuto conto, peraltro, che il CELVA non ricade più in nessuna delle condizioni previste dall’art. 20, c. 2, del TUSP: risulta, infatti, superata la criticità presente in sede di revisione straordinaria (art. 20, comma 2, lett. d), dal momento che il fatturato medio nel triennio 2016-2018 supera il milione di euro. d) Ulteriori 27 partecipazioni societarie, come detto, sono state confermate senza azioni di razionalizzazione dai sottoelencati comuni per le ragioni di seguito descritte, pur avendovi rilevato le seguenti criticità in rapporto ai requisiti ed ai parametri prescritti dal TUSP. 18
Il Comune di Arvier ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società Planaval s.r.l. la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 20 del TUSP (è priva di dipendenti) e ne ha motivato il mantenimento in ragione dell’assenza di conseguenti oneri finanziari a carico del bilancio comunale, atteso che, pur non essendoci dipendenti, l’amministratore a partire dall’anno 2017 non percepisce alcun compenso e nello svolgimento della propria attività si avvale delle competenze del socio privato relative a servizi amministrativi necessari al funzionamento della società. Si tratta di una società conforme al requisito di cui al comma 7 dell’art. 4 (produzione di energia da fonti rinnovabili). I Comuni di Ayas e di Brusson hanno rilevato nella partecipazione (20%) in Ayas- Brusson Energie s.r.l. – società ancora in fase di start up nel settore della gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – le criticità di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP (cinque amministratori e nessun dipendente), e lett. d) in combinato disposto con il comma 12-quinquies dell’art. 269 (assenza di fatturato nel triennio 2013-2015) nonché la criticità di cui alla lett. f), con perdite di esercizio dal 2014 al 2018. Entrambe le Amministrazioni comunali, a partire dalla revisione straordinaria, ne hanno motivato la conferma affermando che un’eventuale dismissione nel breve periodo creerebbe un danno economico all’Ente. La Sezione osserva che, come già segnalato in esito al controllo sulla revisione straordinaria (cfr. del. n. 12/2018), continuano a non sussistere valide giustificazioni e motivazioni per la presenza di un organo amministrativo con cinque componenti, a fronte della previsione dell’amministratore unico contenuta al comma 2 dell’art. 11 del TUSP, derogabile solo previa motivata deliberazione in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni organizzative, che, ad una prima evidenza, sono di difficile individuazione in una società inattiva ancora in fase di start up. Il Comune di Brissogne ha rilevato nella partecipazione detenuta nella Società idroelettrica Laures s.r.l. la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento, evidenziando che 9 D.lgs. n. 175/2016, art. 26, comma 12-quinquies: “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”. 19
“la gestione operativa della centrale di produzione non giustifica la dotazione di personale dipendente ma può essere più efficientemente gestita acquisendo il servizio in outsourcing. A tal fine i servizi necessari al proprio funzionamento, quali la gestione della centrale idroelettrica, la sua manutenzione ordinaria e la gestione amministrativa, sono stati interamente esternalizzati.” Il Comune di Cogne ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società Grand Eyvia Cogne Energie s.r.l., società di produzione di energia da fonti rinnovabili, la criticità di cui alle lett. b) (un amministratore e nessun dipendente) e ne ha giustificato il mantenimento evidenziando che “la società produce energia pulita”, con finalità di pubblico interesse ed è appena uscita dalla fase di start up. Relativamente alla criticità evidenziata, il Comune sottolinea poi, in modo condivisibile da questa Sezione, che “l’ipotetica anomalia dell’assenza di personale dipendente in capo alla società stessa, è ampiamente giustificata dall’elevata professionalità e interdisciplinarietà del servizio da svolgere. Non è pensabile che una società con un fatturato come quello di GEC possa avere al suo interno personale altamente qualificato e dal punto di vista amministrativo, ingegneristico elettronico idraulico necessario per far fronte alla gestione tecnico manutentiva di una centrale idroelettrica, senza contare l’assoluta impossibilità un adeguato magazzino ricambi per sopperire in tempo zero a eventuali emergenze. Si deve considerare che un seppur limitato fermo macchine nel periodo di maggior produzione porterebbe una perdita economica, per cui è evidente che una gestione esternalizzata che ripartisce tra più utenti i costi di personale specialistico non è solo auspicabile ma assolutamente irrinunciabile.” I Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses hanno rilevato nelle partecipazioni detenute nelle società Etroubles energie s.r.l. e Saint-Rhémy Bosses Énergie s.r.l. le criticità di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 20 del TUSP, in quanto hanno entrambe un amministratore ma nessun dipendente e svolgono attività analoghe. Le Amministrazioni citate hanno deliberato il mantenimento di tali partecipazioni. Tutti e tre gli enti, in sede di revisione ordinaria 2019, rilevano che la scelta “di non effettuare operazioni di razionalizzazione (fusione o incorporazione) sulle società Saint RhémyBosses Energie S.r.l. ed Etroubles Energie S.r.l. è collegata a vari fattori: • necessità di redigere una perizia asseverata di valutazione di ogni singola società con importanti costi da addebitare alle medesime a cui si andrebbero ad aggiungere i costi per la realizzazione dell’operazione straordinaria; • la fusione o incorporazione non comporterebbe importanti risparmi sui costi attualmente sostenuti dalle due società, pertanto i relativi costi (di perizie e dell’operazione straordinaria) 20
potrebbero essere ammortizzati in tempi piuttosto lunghi senza conseguenti benefici per i Comuni in termini di distribuzione dividendi; • l’attività svolta dalle società rientra in quelle previste dal TUSP ai fini del loro mantenimento e l’eventuale cessione di queste quote di partecipazione potrebbe comportare un danno alle amministrazioni in considerazione delle importanti risorse che annualmente confluiscono sui bilanci per effetto della distribuzione dei relativi dividendi, motivazione per cui questa soluzione non è mai stata presa in considerazione; • la fusione o incorporazione comporterebbe la perdita dell’attuale controllo solitario in capo al Comune di Etroubles per la partecipata Etroubles Energie S.r.l. e al Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses per la partecipata Saint Rhémy Bosses Energie S.r.l. • l’operazione straordinaria non risolverebbe comunque la criticità relativa al rapporto numerico dipendenti/amministratori in quanto la gestione delle medesime è affidata al socio privato F.lli Ronc S.r.l. che la effettua con proprio personale specializzato nella gestione di centrali idroelettiche e quindi con costi inferiori a quelli che dovrebbero sostenere le singole società assumendo personale dipendente solo per ottemperare alla disposizione di legge in questione; • proprio al fine di razionalizzare e contenere i costi di gestione di dette società, le Amministrazioni abbiano sostituito già da alcuni anni il consiglio di amministrazione composto da più persone con la nomina di un Amministratore unico (uguale per entrambe le società) e abbiano optato per la nomina del medesimo revisore dei conti. Il Comune di Fénis ha deliberato il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Hydro Electrique Clavalité s.p.a. (società di produzione di energia elettrica), dichiarando che la società rappresenta una fonte consistente di entrata per il bilancio con ricaduta positiva sulle attività e ha rilevato la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 20 del TUSP (tre amministratori e nessun dipendente), precisando in merito che “la gestione di centrali idroelettriche richiede personale altamente specializzato che la società reperisce esternalizzando il servizio di gestione al fine di ottimizzare i relativi costi.” Il Comune di Fontainemore ha rilevato nella partecipazione detenuta nella Società idroelettrica Vargno s.r.l. la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente), già evidenziata in sede di revisione straordinaria, e ne ha motivato il mantenimento tenuto conto che l’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 ammette espressamente la partecipazione in tali tipologie di società e affermando che non 21
necessita di personale dipendente in quanto non ha una gestione autonoma ma è gestita da una società specializzata e di consolidata esperienza. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società Gressoney Sport Haus s.r.l. la criticità di cui alle lett. b) (tre amministratori e nessun dipendente) e d) (fatturato sotto soglia) del comma 2 dell’art. 20 del TUSP. L’Ente, pur richiamando la relazione di questa Sezione e i rilievi in essa formulati con particolare riferimento alla valutazione della necessità di tale strumento rispetto ad altre differenti forme organizzative, o alla scelta di fondo tra internalizzazione/esternalizzazione, non fornisce sufficienti giustificazioni in tal senso, dichiarando che “risulta in fase di definizione lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l’avvio delle procedure di Partenariato Pubblico Privato, di cui alla parte IV del d. lgs. 50/2016, l’Amministrazione ritiene di non poter avviare attività di razionalizzazione, fusione o soppressione della partecipata, per dar corso alla rifunzionalizzazione dell’edificio Sport Haus da destinare a centro benessere, tenuto anche in evidenza che la struttura svolge attività sociale e di supporto alle attività educative e scolastiche presenti sul territorio, anche sovracomunali”. Il Comune di Introd ha rilevato nelle partecipazioni detenute nelle società Electrorhêmes s.r.l. e Meyes s.r.l. la criticità di cui alla lett. b) (rispettivamente cinque e un amministratore, ma nessun dipendente), alla lett. c) (svolgimento di attività analoghe). L’Ente ha motivato le confermate partecipazioni, come di seguito illustrato: − per Electrorhêmes s.r.l.: la società svolge attività di cui all’art. 4, comma 7 (produzione di energia da fonti rinnovabili); non necessita di personale dipendente in quanto affida l’attività di gestione amministrativa a una ditta specializzata e, pur svolgendo attività similare con la società Meyes, le “società gestiscono impianti siti in ambiti territoriali diversi e coinvolgono soci diversi” e che “il bilancio comunale attinge una parte non irrilevante dagli utili ripartiti da entrambe le società”. − per Meyes s.r.l.: a sostegno del mantenimento, l’ente evidenzia, da un lato, che “in nessuno degli esercizi precedenti è stato necessario che il comune ripianasse delle perdite della società né che costituisse fondi vincolati a garanzia della copertura di perdite”, dall’altro, considerate le entrate che la società fornisce all’ente, “sottrarre tali somme dal bilancio di previsione costituirebbe una grave compressione delle possibilità di spesa dell’ente.” 22
Puoi anche leggere