Edilizia e urbanistica - Camera dei Deputati

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Edilizia e urbanistica - Camera dei Deputati
Edilizia e urbanistica

30 ottobre 2020

    Nel corso della presente legislatura, con l'approvazione delle leggi di bilancio 2019 (L. 145/18) e 2020
  (L. 160/19), e con le misure contenute in diversi decreti legge, sono stati disposti diversi interventi che
  hanno, tra l'altro, riguardato, il rinnovo e l'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio
  immobiliare privato, misure volte alla riqualificazione urbana, e modifiche del Testo unico dell'edilizia
  (D.P.R. 380/2001).

  Edilizia

  Interventi procedurali
  L'art. 3 del D.L. 32/19 è intervenuto con diverse modifiche (articoli 65, 67, 93 e introduzione dell'articolo
94-bis) al D.P.R. 380/01 (TUE) di seguito descritte.
  Sportello unico (art. 65, comma 1)
  Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di costruzione in
vigore (DM 17 gennaio 2018), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico (art. 65, comma 1).
Nella versione previgente, erano contemplate solo le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica e la denuncia doveva poi essere trasmessa dallo sportello unico all'ufficio
regionale (genio civile).
   Documentazione allegata (art. 65, comma 3)
   Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Nella versione previgente il costruttore presentava allo sportello unico tre copie del progetto e della relazione
illustrativa (una copia per l'archivio dello sportello unico, una per il genio civile e la terza da restituire, previa
vidimazione, all'interessato).
  Attestazione avvenuto deposito presso lo sportello unico (art. 65, commi 4, 6, 7, 8-bis)
  - si rilascia al costruttore l'attestazione dell'avvenuto deposito (comma 4);
     Nella versione previgente si restituiva al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
   - ultimata la costruzione che incide sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore
dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sugli obblighi previsti sulla cui copia è apposto
l'avvenuto deposito ed è trasmessa al competente ufficio tecnico regionale (commi 6 e 7);
    n ella versione previgente, la relazione era redatta in triplice copia .
  - per gli interventi di minore rilevanza, non ci sarà l'obbligo di presentare allo sportello unico la relazione
(comma 6) per cui, conseguentemente, lo sportello unico non potrà rilasciare l'attestazione dell'avvenuto
deposito (prevista dal comma 7) e il direttore dei lavori ometterà di consegnare al collaudatore il medesimo
documento (comma 8) (comma 8-bis).
  Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67, comma 8-bis)
  Per interventi minori, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori.
Nella normativa previgente, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come
definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori.
Interventi sugli immobili
  L'articolo 10 del D.L. 76/2020, recante interventi per la semplificazione in materia edilizia e altre misure, ha
modificato, ulteriormente, attraverso il comma 1, diverse disposizioni del D.P.R. 380/2001 (TUE), come di
seguito descritto:
  Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati (art. 2-bis, comma 1-ter del TUE sostituito)
  Si consente, negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l'incremento volumetrico, se ammesso
dalla pianificazione comunale o dalla legge, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell'altezza
massima dell'edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Non sono quindi più previsti i vincoli del rispetto della sagoma e dell'area di sedime, com'era nel testo previgente.
   Nelle zone Omogenee A di cui al D.M. 1444/68 o in zone a queste assimilabili dalla pianificazione
comunale o dalla legge regionale, nei nuclei storici consolidati e in altri ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo nell'ambito di piani urbanistici
di recupero e di riqualificazione particolareggiati comunali, fatte salve le previsioni della pianificazione
territoriale, paesaggistica e urbanistica vigente e i pareri degli enti preposti alla tutela.
   Manutenzione straordinaria: definizione (art. 3 comma 1, lett. b) del TUE modificata)
   È ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
– la modifica alle destinazioni d'uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti
incremento di carico urbanistico;
– modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità
o l'accessibilità dell'edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento
risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
   Ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1, lett. d) del TUE modificata)
   È ampliata la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ammette interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione
della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
   L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati
nelle zone omogenee A, gli interventi di ristrutturazione devono mantenere la sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell'edificio preesistete, nonché la volumetria.
   Strutture ricettive all'aperto (art. 3, comma 1, lett. e) del TUE)
   Si precisa che non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione le tende e le unità
abitative mobili collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti a condizione che
tali strutture non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno;
   Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TUE)
   L'attività di edilizia libera, con semplice comunicazione al Comune, ricomprende ora anche le opere
stagionali che si aggiungono a quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee. Tali
opere devono essere rimosse entro il termine di 180 giorni (prima erano 90 giorni), comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio dei manufatti.
   Documentazione per desumere lo stato legittimo degli immobili (art. 9, comma 1-bis aggiunto al TUE)
   Lo stato legittimo di un immobile o unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione o che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. Per gli immobili costruiti in epoca antecedente
l'obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto,
o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, altro atto
pubblico o privato). Nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non
sia disponibile copia, si applica la medesima disposizione.
   Interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c) del TUE)
   La ristrutturazione edilizia cd. pesante è soggetta a permesso di costruire se presenta due caratteristiche:
opere che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente inquadrabili nella categoria della
ristrutturazione edilizia; opere che comportino una delle seguenti modifiche: o volumetria complessiva
dell'edificio; o per gli immobili in zona A (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali), il mutamento di destinazione d'uso; o per gli
immobili sottoposti a tutela, ai sensi del D.lgs. 42/2004, la modifica della sagoma, della volumetria
complessiva o dei prospetti.
   Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14, comma 1-bis del TUE)
   Si prevede che: per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta è ammessa previa deliberazione del
consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, ma limitatamente alle finalità di rigenerazione
urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. Per gli
insediamenti commerciali, rimangono ferme le limitazioni disposte dall'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
la deroga può riguardare le destinazioni d'uso ammissibili; la deroga alle destinazioni d'uso è consentita
anche per le opere pubbliche e di interesse pubblico.
   Contributo Straordinario (art. 16, comma 4, lett. d-ter) del TUE)
   Il contributo straordinario è ora dovuto solo per il maggior valore generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica o in deroga, eliminando il contributo straordinario per i cambi di destinazione d'uso.
   Riduzione del contributo di costruzione per interventi di rigenerazione urbana, ristrutturazione, recupero,
riuso di edifici (art. 17, comma 4-bis del TUE)
   Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso
degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del
20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
   Permesso di costruire – Attestazione del decorso dei termini del procedimento (art. 20, comma 8 del TUE)
   La norma introduce il rilascio di un'attestazione da parte del SUE dell'avvenuta formazione del silenzio
assenso sull'istanze di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato. La norma
specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:
   - decorso dei termini del procedimento;
   - assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
   - non presenza di un provvedimento di diniego.
   Nel caso in cui lo Sportello unico rilevi la presenza di una delle indicate situazioni sopra elencate lo SUE è
comunque tenuto nello stesso termine di 15 giorni a darne indicazione.
   Segnalazione certificata inizio attività - SCIA (art. 22, comma 1 lett. a) del TUE)
   Si attuano con SCIA anche le modifiche ai prospetti, rientrando in tal modo nella definizione di
manutenzione straordinaria.
   Destinazione d'uso di un immobile (art- 23-ter, comma 2 del TUE)
   La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE riguardante lo stato legittimo dell'immobile.
   Usi temporanei (art. 23-quater del TUE aggiunto)
   Si disciplinare e si consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti
dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di
aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di
dismissione ecc. L'uso temporaneo è definito dalla stipula della convenzione urbanistica la quale deve
contenere: o durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; o modalità di utilizzo temporaneo
degli immobili e delle aree; o modalità, costi, oneri e tempistiche per il ripristino alla scadenza della
convenzione; o garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
   Agibilità in assenza di lavori (art. 24, comma 7-bis del TUE)
   La segnalazione certificata per l'agibilità può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti che saranno definiti con Decreto
Interministeriale da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della nuova disposizione.
   Tolleranze costruttive (art. 34-bis introdotto nel TUE)
   In primo luogo, viene abrogato il comma 2-ter dell'art. 34, che prevedeva una tolleranza del 2% per
gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Conseguentemente, è
inserita nel TUE una estensione delle tolleranze previste (che essendo tolleranze non costituiscono abusi
edilizi). In particolare, sono tolleranze:
– il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure previste nel titolo edilizio;
– le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione
degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori previsti dal titolo edilizio, purché non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Le tolleranze
esecutive non si applicano agli immobili sottoposti a tutela dal D.lgs. 42/2004.
   Requisiti per agibilità e interventi su edifici realizzati ante DM 5 luglio1975 (art. 10, comma 2 del D.L.
76/2020)
   Contiene una interpretazione la quale chiarisce che, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro
della Salute che dovrà definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (già previsto
all'art. 20, comma 1-bis del TUE), i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione fissati
dal DM 5 luglio1975 non si considerano riferiti ad immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto, ubicati in zona A o B di cui al DM 1444/1968 o in zone assimilabili in base alla normativa
regionale o piani urbanistici comunali. Per la presentazione di titoli edilizi per recupero e riqualificazione di tali
immobili e per l'agibilità si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
   Abbattimento barriere architettoniche e superbonus in condominio (art. 10 comma 3 del DL 76/2020)
   Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della L. 13/89 e le spese riguardanti
l'efficientamento energetico o il miglioramento sismico che usufruiscono degli incentivi fiscali ricompresi
nell'articolo 119 del D.L. 34/2020 (cd. superbonus 110%) possono essere realizzate da ciascun partecipante
alla comunione o condominio a proprie spese, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 1102 del cod. civ.
   Proroga straordinaria permessi di costruire e Scia (art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020)
   E' prevista una proroga straordinaria della validità dei permessi di costruire e delle SCIA. In particolare
sono prorogati:
   - di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi
entro il 31 dicembre 2020, purché non ancora scaduti al momento della comunicazione. Questi permessi
avranno a disposizione 2 anni (1 + 1) per l'inizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per l'ultimazione delle opere.
   - di 3 anni il termine di efficacia (ultimazione lavori) delle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 che
saranno efficaci 6 anni (3+3). Si ricorda che in via ordinaria per le Scia non è possibile richiedere una
proroga ma, una volta scaduta, è necessario presentare una nuova Scia per la parte eventualmente ancora
da realizzare.
   Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020)
   Sono prorogati di 3 anni: - i termini relativi alla validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi al
31 dicembre 2020; - i termini di inizio e fine lavori previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi similari; - i
termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico. La proroga si applica anche
alle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale)
e ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30,
comma 3-bis del decreto legge 69/2013 (cd. decreto del fare).
    Beni storici e artistici – installazione di strutture amovibili (art. 10, comma 5 del DL 76/2020)
   Non è subordinata alle autorizzazioni paesaggistiche e culturali di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree pubbliche
soggette a vincolo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le
pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare
valore storico o artistico.
   SCIA per infrastrutture sociali (art. 10, comma 7-ter del D.L. 76/2020)
   Sarà possibile realizzare con SCIA (inizio lavori entro il 31 dicembre 2022) le opere edilizie finalizzate a
realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e
universitarie, residenze per studenti ecc. promosse da pubbliche amministrazioni, da società controllate o
partecipate ovvero da investitori istituzionali, con possibilità anche di incremento fino a un massimo del 20%
della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori non sono trasferibili su aree diverse da
quella di intervento. Gli interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali
di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del DPR 380/2001 (residenziale, turistico –
ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale) ferme restando le disposizioni di cui al DM 1444/68. Le
regioni devono adeguare entro 60 giorni la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo decorsi i
quali le disposizioni trovano applicazione diretta.

  Interventi in zone sismiche
  Coerenza tra progetto strutturale e architettonico (art. 93, commi 3-5, D.L. 32/2019)
Mentre il comma 3 rimane pressoché analogo alla disciplina previgente, per cui il contenuto minimo del
progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione (ed essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche), con il
comma 4 si introduce, non solo il rispetto delle norme tecniche di costruzione (NTC), ma l'attestazione della
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e l'asseverazione, da parte
del progettista, dell'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale. Il comma 5 prevede infine che, per tutti gli interventi, il preavviso scritto
con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, sia valido anche agli effetti
della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
   Classificazione degli interventi (art. 94-bis)
   Sono presenti tre macro-categorie di interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" per la
pubblica incolumità.
Interventi rilevanti:
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1), e media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g))
(modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e
alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica
introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
Interventi di minore rilevanza:
1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media
sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e (Zona 3) (modifica introdotta
dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di
cui al suddetto numero 3), (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità;
Interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
    In sostanza, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94) non viene più legato alla
classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2, e 3) bensì alla rilevanza
dell'intervento strutturale, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.
  L'art. 94-bis, comma 2 del D.L. 32/19 prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza Unificata, traccino le linee guida per l'individuazione dei singoli interventi, nonché
delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non sarebbe richiesta la denuncia di cui all'articolo 93
e quindi la preventiva autorizzazione. Con il D.M. 30 aprile 2020 sono state approvate le Linee guida che
forniscono i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica
elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a
principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che
caratterizzano ogni area regionale.

  Agevolazioni fiscali
   Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli
interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 (articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2020).
   - Superbonus
    E' stato introdotto, fino al 31 dicembre 2021, un Superbonus fiscale corrispondente alla detrazione del 110
per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di
veicoli elettrici negli edifici (art. 119 D.L. 34/2020). Per approfondire consulta il seguente link.
   - Ecobonus
   Si proroga (art. 1, comma 175, L. 160/2019) al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della
detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica
degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (comma 2, lettera b-bis) dell'articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63). Prorogata al 31 dicembre 2020 anche la detrazione prevista al 50% per le
spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili.
   L'art. 10, comma 1 del D.L. 34/19, modificando l'art. 14 del D.L. 63/13, ha previsto, solo per le spese
effettuate nel 2019, uno sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento
energetico dal committente in alternativa all'utilizzo della detrazione prevista o alla sua cessione.
L'agevolazione sarà anticipata dal fornitore e l'impresa potrà recuperare l'importo in compensazione, in
cinque anni. Lo sconto applicato in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale Irpef potrà andare
dal 50% minimo e fino all'85% del corrispettivo dovuto all'impresa fornitrice.
   Dal 1° gennaio 2020 lo sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento
energetico resta in vigore per i soli i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti
comuni di edifici condominiali (art. 1, comma 70, legge di bilancio 2020 - L. 160/2019).
   - Ristrutturazione edilizia
   Si proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000
euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
   - Bonus mobili
   Si proroga fino al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di
classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).
   - Bonus verde
   Si proroga al 31 dicembre 2020 (il termine precedente era il 31 dicembre 2019) la detrazione al 36% per le
spese sostenute la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nei limiti di
un massimo di spesa di euro 5000 annui (art. 1, commi 12-15, legge di bilancio 2018 - L. n. 205/17, e art.
10, comma 1, D.L. 162/2019).
   - Sisma bonus
   La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) in relazione
agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche ha stabilito una detrazione del 50 per cento delle
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Inoltre si prevede che la detrazione è ripartita in cinque quote
annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti
terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il
passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento
(se realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta, fino al 31 dicembre 2021,
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento). Le detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio.
   La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 3, lett. a), n.7), L. 205/2017) ha inoltre previsto una nuova ipotesi
di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente
alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una
classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è
ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro
moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (modifica all'articolo 14, comma 2-quater.1, del
D.L. n. 63 del 2013).
Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari
(comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e
operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei
Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  - Bonus facciate
  Con la legge di bilancio 2020 viene inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale del 90 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B del centro abitato (art. 1. commi 219-224, L. 160/2019).
   - Cedolare secca
   La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 6, che modifica l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 14
marzo 2011, n. 23) interviene in via definitiva sull'aliquota applicabile per i contratti "a canone concordato"
che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15% come prevedeva
l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/11).
Si ricorda, al riguardo, che il regime della "cedolare secca" è stato introdotto dal 2011 con riferimento all'affitto di
abitazioni, e consente di "sottrarre" il reddito da locazione dall'ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali
regionali e comunali, per assoggettarlo ad un'imposta "secca" del 21% (per i contratti "a canone libero") o del 10%
(in caso di contratti "a canone concordato", ad opera del decreto legge 47/14, dal 2014 fino al 2017, e della legge di
bilancio 2018, per ulteriori 2 anni (2018 e 2019)), sostitutiva anche dell'imposta di registro e di bollo.
   - Monitoraggio fabbricati
   La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 118) riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative
all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare
il livello di sicurezza degli immobili.
   Si segnala in tale ambito lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto
di ricerca CRESME "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto
delle misure di incentivazione".

   Fondo per la prima casa
   L'articolo 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a
carico delle risorse previste dall'art. 50 del D.L. 34/19) del Fondo di garanzia per la prima casa (istituito
dall'art. 1, comma 48, lett. c), L. 147/2013- Legge di stabilità 2014) , che dispone inoltre la riduzione dal 10
all'8 per cento della percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. La legge
di bilancio 2020 (L. 160/19, articolo, 1, commi 233) ha assegnato 10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo
di garanzia per la prima casa, e ridotta dall'8 per cento al 6,5 per cento la percentuale minima del
finanziamento da accantonare a copertura del rischio. Successivamente, per l'anno 2020, la dotazione del
Fondo di garanzia per la prima casa è stata incrementata di 100 milioni di euro (art. 31, comma 4, D.L.
34/2020).

  Fondi per il disagio abitativo
   Con il D.L. 18/2020 (commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65) si prevede una procedura d'urgenza, per il
riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020,
del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (per 60 milioni di euro) e del
Fondo inquilini morosi incolpevoli (per i restanti 9,5 milioni di euro).
   Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n.
431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce
di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.
   L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha destinato risorse pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo e l'art. 1, comma 234 della legge di
bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) ha destinato per ciascuno degli anni 2020-2022 ulteriori 50 milioni.
Successivamente, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è
stata incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 29, D.L. 34/2020).
L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro
il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ( D.M. 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il DM 4 luglio 2019 ha ripartito le disponibilità per il 2019,
pari a 10 milioni di euro. Il D.M. 6 maggio 2020 ed il D.M. 12 agosto 2020 hanno ripartito, rispettivamente, per
l'anno 2020, 60 milioni di euro e ulteriori 160 milioni.
   Il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall'articolo 6, comma 5 del D.L. 102/2013, che prevede
che tali risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o
altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, e tali
somme sono attribuite dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014, che ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi
incolpevoli prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro
per l'anno 2020.
L'annualità 2019 è stata ripartita con il D.M. 23 dicembre 2019, mentre l'annualità 2020 con il D.M. 23 giugno
2020. Si ricorda altresì che con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state
individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Si ricorda che in tema di sfratti, l 'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non
abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 (art. 103 D.L. 18/2020, successivamente modificato dall'art. 17-bis,
comma 1, D.L. 34/2020).

  Abusivismo
  Vengono semplificate le procedure di demolizione delle opere abusive previste dall'art. 41 del D.P.R.
380/2001; in particolare, in caso di inerzia comunale, decorsi 180 giorni dall'accertamento dell'abuso,
interverrà il Prefetto, che si avvarrà degli uffici del comune per la parte progettuale, e del genio militare per la
loro l'esecuzione (art. 10-bis del D.L. 76/2020).
  Il Fondo per la demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è
integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020 (art. 46-ter D.L. 104/2020). Con il decreto 23 giugno 2020 sono
stati definiti i criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle
opere abusive.

  Normativa antincendio
   Per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo,
ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, con il decreto del Ministro dell'interno del
21 marzo 2018 (G.U. 74/18) sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento
alla normativa di sicurezza antincendio, senza prorogare i termini per l'adeguamento scaduti il 31 dicembre
2017. Con il D.L. n. 91/2018 (art. 6, commi 3-bis e 3-ter) i termini di adeguamento sono stati prorogati al 31
dicembre 2018. Successivamente, il D.L. 59/2019 (articolo 4-bis, comma 2) differisce al 31 dicembre 2021 il
termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e al 31 dicembre 2019 per le strutture
scolastiche adibite ad asili nido.
   Limitatamente ai rifugi alpini, è stata inoltra disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto
dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per il rispetto della normativa antincendio (art. 9-bis, D.L. 91/18).
   Entro il 31 dicembre 2021 le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi (art. 3,
comma 5, D.L. 162/2019).
   In materia di prevenzione incendi, il MIBACT provvede ad una ricognizione negli istituti e luoghi della
cultura, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri,
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 1, commi 566-
568, della legge di bilancio 2019).

  Urbanistica

 Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
  L'efficacia delle convenzioni (o accordi di programma) stipulate nell'ambito del Programma straordinario
e già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere
del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016
(ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari) è differita all'anno 2020 (per tali
enti le convenzioni sono state quindi sostanzialmente congelate). Conseguentemente, le amministrazioni
competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi
impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 13, commi 02
e 03, D.L. 91/18).
Con il D.P.C.M 29 maggio 2017 sono stati destinati ai progetti del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,
istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015),
complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019).
   Successivamente, in merito alle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane, è
stato previsto che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari),
producano effetti finanziari dal 2019, superando quanto stabilito, da ultimo, dal citato D.L. 91/2018 (cd.
proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019.
   Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le
risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di
provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città
metropolitane. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il
Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo1, commi 913-916, della legge 145/2018 -
Legge di bilancio 2019).
  Programmi di riqualificazione urbana (PRiU)
  Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui
all'art. 2, co. 2, della legge n. 179/1992, è stato prorogato il termine di ultimazione delle opere pubbliche e
private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di
forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere". Per "opere
pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per
"opere private avviate" quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all'ufficio
competente (articolo 1, comma 100, della legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l'art. 2, comma 2, della L. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma
di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi
dell'art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale
  Piano nazionale per le città
  Al fine di completare gli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012), in
caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, è prevista la nomina di Commissari (con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al
medesimo comune (comma 951 legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. n. 83/12 ha introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con
particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato "Piano nazionale per le città"
affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia (istituita, in attuazione del medesimo articolo, con il D.M.
Infrastrutture 3 agosto 2012).
  Grande viabilità Roma
  Sono assegnati a Roma Capitale 60 milioni di euro (40 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per il 2020) per
interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi
emergenziali, con il Ministero della difesa, ed è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro (5 milioni annui dal
2019 al 2021) per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali (articolo 1, comma
933-936, della legge di bilancio 2019).
  Rigenerazione urbana
   L'art. 5 del D.L. 32/2019 reca modifiche al D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire
la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione
del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e
l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
A tal fine, si prevede che le disposizioni del comma 1 dell'art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a
regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM
1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione
sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e
del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.
La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni
di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di
distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).
  L'art. 5-sexies del D.L. 32/2019 detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree
degradate, prevedendo la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali
dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma
le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può
essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e
dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.
  Anche le modifiche recate al Testo unico dell'edilizia dall'art. 10 del D.L. 76/2020 sono finalizzate, come
recita il comma 1, alinea, a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del
patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare
  Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, la legge di bilancio 2020 (L. 160/19)
prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione
del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e
senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente,
inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa
pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444).
  Con il decreto 16 settembre 2020 sono state pubblicate le procedure per la presentazione delle proposte,
dei criteri per la valutazione e delle modalita' di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma.
 Incentivi per la valorizzazione edilizia
  L'art. 7 del D.L. 34/2019 ha stabilito fino al 31 dicembre 2021 un regime di tassazione agevolata (imposta
di registro, imposte ipotecaria e catastale pari a 200 euro ciascuna), per incentivare interventi di sostituzione
di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle
norme antisismiche. La norma è a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro
i successivi dieci anni provvedono alla demolizione, ricostruzione e vendita degli stessi edifici. In caso di
mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi di
mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

 Programmi infrastrutturali nei comuni
  Sport e periferie
  Le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15
giugno 2014 (Cantieri in comune, previsti dal decreto legge 133/2014, cd. decreto "Sblocca Italia"), non
assegnate o non utilizzate, sono attribuite allo stato di previsione del MEF, a favore del Fondo "Sport e
Periferie", di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2015 (articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2019),
assegnate con la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport
e Salute S.p.A. è qualificata come "centrale di committenza", al fine di svolgere attività di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello
sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Le risorse del
Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A.. (articolo 1, commi 27-
,29, D.L. 32/2019).

  Conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (art. 4, comma
7, primo periodo, D.L. 32/2019)
  Si dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento"
(D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 32/2019.
Ai fini della realizzazione di opere pubbliche in Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti o in Comuni risultanti dalla fusione di piccoli Comuni, specifiche risorse sono state previste: "nel primo
programma "6000 Campanili" avviato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 (finanziato con 100 milioni di euro,
successivamente incrementati di ulteriori 50 milioni con la legge di stabilità 2014 - legge n. 147 /2013 e, infine,
ulteriormente incrementati di altri 100 milioni dal DL n. 133/2014), per interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse
o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Di questi complessivi
250 milioni finanziati e impegnati, gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 213,5 milioni, corrispondenti a 293
interventi finanziati e 125 interventi conclusi. Con lo stesso DL n. 133/2014 sono stati finanziati due ulteriori
programmi: il primo, "Nuovi progetti di interventi" (periodo 2013-2017), indirizzato a Comuni e unioni di Comuni, con
popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e finanziato con 100 milioni di euro, per riqualificazione e manutenzione del
territorio (art. 3, comma 3), efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili e messa in sicurezza dell'edilizia pubblica; gli importi erogati al 2017 sono stati pari a
68,5 milioni, a fronte di 286 interventi finanziati e 91 conclusi; il secondo programma, "Cantieri in Comune" (periodo
2015-2017), per opere segnalate dai Comuni già cantierate o cantierabili, con un finanziamento di 200 milioni di
euro, per 137 interventi finanziati di cui 8 conclusi" (cfr. Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello
stato 2017).

   Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti (art. 4, comma 7, secondo
e terzo periodo, D.L. 32/2019)
  Si prevede l'assegnazione per il nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi ("6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di
Intervento"), per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica,
strutture pubbliche comunali. Più in particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della disposizione, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello
Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme
perente. Tra le finalità cui è preordinato il finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità rientra anche l'abbattimento delle barriere
architettoniche.

   Investimenti degli enti territoriali
   La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:
   - l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una
dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il
2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in
1,5 miliardi di euro;
   - contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per
il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (commi 107-114);
   - risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1
miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-
148-bis). L'articolo 49, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 124/19 ha esteso l'utilizzo delle risorse attribuite ai
comuni dalle singole regioni (pari a 3,2 miliardi di euro) anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la
finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali. La legge
di bilancio 2020 (art. 1, comma 66) ha provveduto ad incrementare le risorse assegnate dalle regioni ai
comuni di 2,4 miliardi di euro ed ad estenderle anche all'anno 2034. Sempre la legge di bilancio 2020 (art. 1,
comma 38, lettere a) e c)) è intervenuta sulle risorse assegnate dal Ministero dell'interno ai comuni
portandole da 4,9 miliardi di euro a 8,8 miliardi di euro, estendendole anche all'anno 2034, ed includendo
l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili. Successivamente, le risorse assegnate dal
Ministero dell'interno ai comuni sono state rimodulate, prevedendo un incremento di 2.650 milioni degli
stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, eliminando, al contempo, le risorse assegnate per gli anni 2031-2034
(art. 46 D.L. 104/2020).

  L'art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) prevede l'assegnazione, con decreto
del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di
progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile,
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