DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020
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23/2/2021 *** ATTO COMPLETO *** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020 Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. (21A00970) (GU n.41 del 18-2-2021) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio triennale 2020-2022»; Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034; Considerato che l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, prevede tra le finalita' del fondo l'economia circolare, la decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni, il risparmio energetico, la sostenibilita' ambientale e, in generale, i programmi di investimento ed i progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali; Considerato l'art. 1, commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160 del 2019 che dispongono che una quota del fondo di cui al predetto comma 14, sia destinata alla realizzazione di specifici interventi (completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, Ryder Cup, interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento e' previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 e alla cui assegnazione alle amministrazioni competenti si provvede mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo delle citate risorse; Considerato l'art. 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, che ha previsto per l'intervento del primo periodo dell'art. 1, comma 18 della legge n. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/4
23/2/2021 *** ATTO COMPLETO *** 160/2019, il finanziamento della citata misura mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, in luogo del finanziamento disposto a valere sugli stanziamenti del citato Fondo; Considerato che, al netto degli interventi di cui all'art. 1, commi 18, 19 e 622 della legge n. 160 del 2019, il cui finanziamento e' previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, e di cui all'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160/2019, il cui finanziamento e' disposto mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del citato comma 14, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti oggetto di riparto con il presente decreto ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge di bilancio 2020-2022, il citato fondo e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere; Considerato che il citato art. 1, comma 24, della legge n. 160 del 2019 prevede, altresi', che con gli stessi predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, si individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa legge di bilancio 2020-2022, stabilendo che, in tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui; Considerato, altresi', che anche a causa dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 non risulta ancora definita la tempistica con cui le medesime amministrazioni potranno disporre dei predetti fondi; Ritenuto, pertanto, di stabilire con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' di revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa legge n. 160 del 2019, ferma restando la trasmissione dei predetti decreti alle commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere; Considerato che i programmi di spesa potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/4
23/2/2021 *** ATTO COMPLETO *** obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi; Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato; Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo; Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 23 settembre 2020 e 22 settembre 2020; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 19,701 miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come da allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati dalle amministrazioni centrali dello Stato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie. 3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, conseguentemente l'intervento deve essere corredato, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. 4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Ministeri inviano entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni parlamentari competenti per materia. Roma, 23 dicembre 2020 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/4
23/2/2021 *** ATTO COMPLETO *** Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Bonafede, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Azzolina, Ministro dell'istruzione Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca Lamorgese, Ministro dell'interno Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Guerini, Ministro della difesa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e del turismo Speranza, Ministro della salute Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 243 Allegato 1 Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per Ministero e annualita' (milioni di euro) Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/4
18-2-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 41 ALLEGATO 1 21A00970 — 3 —
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