DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

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23/2/2021                                                                *** ATTO COMPLETO ***

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

  Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti
  delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
  (21A00970)

  (GU n.41 del 18-2-2021)

                                          IL PRESIDENTE
                                   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                                            su proposta del

                                      MINISTRO DELL'ECONOMIA
                                          E DELLE FINANZE

    Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di
  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
  triennale 2020-2022»;
    Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, il
  quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di
  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una
  dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di
  euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di
  1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per
  l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513
  milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
  ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per
  ciascuno degli anni 2033 e 2034;
    Considerato che l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del
  2019, prevede tra le finalita' del fondo l'economia circolare, la
  decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni, il
  risparmio energetico, la sostenibilita' ambientale e, in generale, i
  programmi di investimento ed i progetti a carattere innovativo, anche
  attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilita' e che
  tengano conto degli impatti sociali;
    Considerato l'art. 1, commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160
  del 2019 che dispongono che una quota del fondo di cui al predetto
  comma 14, sia destinata alla realizzazione di specifici interventi
  (completamento del polo metropolitano M1-M5 di        Cinisello-Monza
  Bettola, Ryder Cup, interventi di progettazione e realizzazione di
  bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
  impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento e' previsto a
  valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29
  milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022,
  20 milioni nel 2023 e alla cui assegnazione alle amministrazioni
  competenti si provvede mediante l'adozione di un apposito decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo delle citate
  risorse;
    Considerato l'art. 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo
  2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020,
  n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
  svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
  Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia
  di divieto di pubblicizzazione parassitaria, che ha previsto per
  l'intervento del primo periodo dell'art. 1, comma 18 della legge n.

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  160/2019,   il   finanziamento   della   citata    misura      mediante
  corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato al
  rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
  Stato, in luogo del finanziamento       disposto   a    valere    sugli
  stanziamenti del citato Fondo;
    Considerato che, al netto degli interventi di cui all'art. 1, commi
  18, 19 e 622 della legge n. 160 del 2019, il cui finanziamento e'
  previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, e di cui
  all'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160/2019, il cui
  finanziamento e' disposto mediante corrispondente riduzione degli
  stanziamenti del citato comma 14, la dotazione residuale del Fondo
  per gli investimenti oggetto di riparto con il presente decreto
  ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro
  per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di
  euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322
  milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno
  2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700
  milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge di
  bilancio 2020-2022, il citato fondo e' ripartito con uno o piu'
  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
  interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle
  amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;
  che gli schemi dei decreti sono        trasmessi   alle     commissioni
  parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio
  parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che,
  decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in
  mancanza del predetto parere;
    Considerato che il citato art. 1, comma 24, della legge n. 160 del
  2019 prevede, altresi', che con gli stessi predetti decreti del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'economia e delle finanze, di       concerto   con    i    Ministri
  interessati, si individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale
  revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro
  ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la          loro    diversa
  destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a
  26 dell'art. 1 della stessa legge di bilancio 2020-2022, stabilendo
  che, in tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provveda,
  con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in
  conto residui;
    Considerato, altresi', che anche a causa dell'evoluzione della
  pandemia da Covid-19 non risulta ancora definita la tempistica con
  cui le medesime amministrazioni potranno disporre dei predetti fondi;
    Ritenuto, pertanto, di stabilire con successivi decreti           del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'economia e delle finanze, di       concerto   con    i    Ministri
  interessati, i criteri e le modalita' di revoca degli stanziamenti,
  anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro
  assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito           delle
  finalita' previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa
  legge n. 160 del 2019, ferma restando la trasmissione dei predetti
  decreti alle commissioni parlamentari competenti per materia, le
  quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data
  dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere
  adottati anche in mancanza del predetto parere;
    Considerato che i programmi di spesa potranno essere realizzati
  utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e di
  contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
  oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
  europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
  d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti
  autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli
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  obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le
  procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui
  all'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
  introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
  296;
    Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019,
  il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi
  finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo, anche
  in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto
  conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
  2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale
  dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno,
  illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1,
  comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei
  rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei       finanziamenti   con
  indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione
  degli interventi;
    Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello
  Stato;
    Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione
  delle risorse disponibili del fondo;
    Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari della
  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
  data 23 settembre 2020 e 22 settembre 2020;
    Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
  con i Ministri interessati;

                                                 Decreta:

                                                  Art. 1

    1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della
  legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposta la ripartizione del Fondo
  finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
  centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni
  centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 19,701
  miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come da allegato 1 che fa
  parte integrante del presente decreto.
    2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1,
  gli interventi sono individuati dalle amministrazioni centrali dello
  Stato nel rispetto     delle   procedure   previste   dalla     vigente
  legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i
  livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
    3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si
  applica il decreto legislativo      29   dicembre   2011,    n.    229,
  conseguentemente l'intervento deve essere corredato, ove previsto
  dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal
  Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle
  fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli
  interventi.
    4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei
  programmi finanziati e delle principali criticita'        riscontrate
  nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 25,
  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Ministeri inviano entro il 15
  settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e
  alle commissioni parlamentari competenti per materia.
      Roma, 23 dicembre 2020

                                                       Conte, Presidente del Consiglio dei
                                                       ministri

                                                       Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                                       delle finanze

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                                                       Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                                       economico

                                                       Catalfo, Ministro del          lavoro     e
                                                       delle politiche sociali

                                                       Bonafede, Ministro della giustizia

                                                       Di Maio, Ministro         degli   affari
                                                       esteri   e     della        cooperazione
                                                       internazionale

                                                       Azzolina, Ministro dell'istruzione

                                                       Manfredi,                  Ministro
                                                       dell'universita' e della ricerca

                                                       Lamorgese, Ministro dell'interno

                                                       Costa, Ministro dell'ambiente   e
                                                       della tutela del territorio e del
                                                       mare

                                                       De    Micheli,    Ministro     delle
                                                       infrastrutture e dei trasporti

                                                       Guerini, Ministro della difesa

                                                       Bellanova, Ministro delle politiche
                                                       agricole alimentari e forestali

                                                       Franceschini, Ministro per i beni e
                                                       le attivita'    culturali   e   del
                                                       turismo

                                                       Speranza, Ministro della salute

  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021
  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia                               e   degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 243

                                                                                      Allegato 1

              Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti
             e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per Ministero
                         e annualita' (milioni di euro)

                        Parte di provvedimento in formato grafico

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario                               4/4
18-2-2021   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   Serie generale - n. 41
                      ALLEGATO 1
21A00970
                             — 3 —
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