Le novità del D.L. 1/2012 "Liberalizzazioni" in materia di Tesoreria Unica ed emissione di obbligazioni di scopo - Bologna - 16 febbraio 2012 ...
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Le novità del D.L. 1/2012 “Liberalizzazioni” in materia di Tesoreria Unica ed emissione di obbligazioni di scopo Bologna – 16 febbraio 2012 dott.ssa Alessia Del Bue
Le novità in materia di Tesoreria: le nuove regole L’art. 35, commi 8-13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, interviene sulla gestione delle tesorerie di Regioni, Enti Locali, Aziende sanitarie ed Università sospendendo l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (inerenti la c.d. Tesoreria Mista, che l’art. 77-quater del D.L. 112/2008 aveva esteso a tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2009) e riportando in vigore il sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2012) e fino al 2014 gli enti dovranno pertanto far affluire presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello stato tutte le entrate, ad eccezione di quelle derivanti da mutui, prestiti ed ogni altra forma di indebitamento non sostenuta da contributi.
Le novità in materia di Tesoreria: le nuove regole IN CONTABILITÀ SPECIALE Le entrate proprie (costituite da FRUTTIFERA introiti tributari ed extratributari, per su queste somme lo Stato vendita di beni e servizi, per canoni, corrisponderà agli enti un interesse sovracanoni e indennizzi, o da altri al tasso dell’1% lordo (come introiti provenienti dal settore privato) determinato con Decreto MEF del 13 maggio 2011 n. 82444) Le altre entrate (incluse le IN CONTABILITÀ SPECIALE assegnazioni, i contributi e quanto INFRUTTIFERA altro proveniente dal bilancio dello Stato)
Le novità in materia di Tesoreria: gli adempimenti operativi I tesorieri o cassieri degli enti dovranno provvedere a versare presso la tesoreria statale le disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data del 24 gennaio 2012, rispettando le seguenti scadenze: il 50% entro il 29 febbraio ed il restante 50% entro il 16 aprile. Entro il 30 giugno 2012 dovranno inoltre essere smobilizzati gli eventuali investimenti finanziari, che saranno individuati con decreto del MEF da emanare entro il 30 aprile, ad eccezione di quelli in titoli di Stato, e le relative risorse versate nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Eventuali somme depositate presso soggetti diversi dagli istituti tesorieri o cassieri dovranno invece essere reintroitate entro il 15 marzo 2012. Per consentire il prioritario utilizzo delle somme depositate presso i tesorieri, fino al completo riversamento di tutte le risorse presso le contabilità speciali, i tesorieri dovranno utilizzare per i pagamenti degli enti prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi, incluse quelle con vincolo di destinazione (vincolo che verrà trasferito sulle somme depositate presso la tesoreria statale).
Le novità in materia di Tesoreria: le richieste dell’ABI In merito all’operatività del nuovo regime ed all’applicazione dello stesso nel periodo transitorio (dal 24 gennaio al 16 aprile), nel corso dell’Audizione al Senato del 3 febbraio scorso l’ABI ha avanzato le seguenti richieste: Individuare una tempistica uniforme e date certe (il 29 febbraio ed il 16 aprile) per effettuare i versamenti nelle contabilità speciali, al fine di eliminare elementi di discrezionalità in capo ai tesorieri e cassieri degli enti. Prevedere la possibilità per i tesorieri e cassieri degli enti di mantenere invariata la propria operatività fino alla data di totale riversamento delle somme liquide ed esigibili presso la tesoreria statale (16 aprile); in caso contrario, i tesorieri si troverebbero a dover gestire una situazione complessa e connotata da elementi di incertezza, in quanto da un lato dovrebbero instaurare meccanismi di regolazione giornaliera in Banca d’Italia delle somme incassate e dall’altro mantenere il vincolo gestionale, tipico della “mista”, di prioritario utilizzo delle somme intrattenute sui propri conti.
Le novità in materia di Tesoreria: la rinegoziazione dei contratti in essere L’art. 35 del Decreto Liberalizzazioni, al comma 13, prevede inoltre che i contratti di tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del decreto possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi e con facoltà per gli enti di recedere qualora le parti non raggiungano l’accordo. Tale previsione normativa nasce dal fatto che l’obbligo di trasferire tutte le somme disponibili presso la tesoreria statale comporta il venir meno di un indubbio vantaggio per i tesorieri degli enti, che si erano aggiudicati le gare di tesoreria contando anche sullo stock di liquidità che sarebbe rimasto depositato sui conti intrattenuti presso gli stessi. La norma prevede pertanto la possibilità per i tesorieri di proporre una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, senza il ricorso ad una nuova procedura di gara. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo fra le parti, gli enti possono recedere dai contratti, ma si troverebbero in questo caso a dover effettuare una nuova gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria, ottenendo con ogni probabilità condizioni peggiorative rispetto ai contratti in essere.
Le novità in materia di Tesoreria: considerazioni generali Il ripristino del sistema di Tesoreria Unica comporta indubbiamente una forte limitazione dell’autonomia finanziaria degli enti, oltre ad una potenziale perdita di risorse legata alle condizioni economiche maggiormente vantaggiose offerte dai conti di tesoreria (o da eventuali operazioni di reimpiego temporaneo) rispetto alla remunerazione riconosciuta in Banca d’Italia. Secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto 1/2012, l’ammontare di risorse che affluiranno alla tesoreria statale è stimata in circa 8,6 miliardi e su tali somme lo stato riconoscerà agli enti un tasso di interesse pari all’1% lordo. A fronte di un costo stimato di 60 milioni nel 2012 e 70 annui dal 2013, il bilancio dello stato risparmierà 320 milioni nel 2012 e 150 dal 2013 per effetto della minore emissione di titoli pubblici. I commi da 8 a 13 dell’art. 35 sono stati oggetto di forti proteste da parte di Regioni ed Enti locali e se ne richiederà l’abrogazione in sede di emendamenti al D.L. n. 1/2012. I margini di manovra, tuttavia, ad oggi sembrano essere piuttosto limitati.
Emissione di obbligazioni di scopo garantite da beni immobili patrimoniali L’ art. 54 del DL n. 1/2012 integra la disciplina dettata dall’art. 35 della legge 724/1994, relativo all’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali. Grazie all’inserimento del comma 1.bis al citato art. 35, i comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montante e i consorzi tra enti locali, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo, per la realizzazione di singole opere pubbliche, garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali per un valore almeno pari all’emissione obbligazionaria, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi altro creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall’ente locale. Con apposito regolamento, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.
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