Le novità del D.L. 1/2012 "Liberalizzazioni" in materia di Tesoreria Unica ed emissione di obbligazioni di scopo - Bologna - 16 febbraio 2012 ...

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Le novità del D.L. 1/2012 "Liberalizzazioni" in materia di Tesoreria Unica ed emissione di obbligazioni di scopo - Bologna - 16 febbraio 2012 ...
Le novità del D.L. 1/2012 “Liberalizzazioni”
 in materia di Tesoreria Unica ed emissione
 di obbligazioni di scopo

Bologna – 16 febbraio 2012

dott.ssa Alessia Del Bue
Le novità in materia di Tesoreria: le nuove regole

   L’art. 35, commi 8-13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni
    urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,
    cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
    gennaio 2012, interviene sulla gestione delle tesorerie di Regioni, Enti Locali,
    Aziende sanitarie ed Università sospendendo l’efficacia delle disposizioni di cui
    all’art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (inerenti la c.d. Tesoreria Mista, che l’art.
    77-quater del D.L. 112/2008 aveva esteso a tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2009)
    e riportando in vigore il sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 della legge
    29 ottobre 1984, n. 720.
   A decorrere dall’entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2012) e fino al 2014 gli
    enti dovranno pertanto far affluire presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello
    stato tutte le entrate, ad eccezione di quelle derivanti da mutui, prestiti ed ogni
    altra forma di indebitamento non sostenuta da contributi.
Le novità in materia di Tesoreria: le nuove regole

                                            IN CONTABILITÀ SPECIALE
Le entrate proprie (costituite da
                                            FRUTTIFERA
introiti tributari ed extratributari, per
                                            su queste somme lo Stato
vendita di beni e servizi, per canoni,
                                            corrisponderà agli enti un interesse
sovracanoni e indennizzi, o da altri
                                            al tasso dell’1% lordo (come
introiti provenienti dal settore privato)
                                            determinato con Decreto MEF del
                                            13 maggio 2011 n. 82444)

Le altre entrate (incluse le                IN CONTABILITÀ          SPECIALE
assegnazioni, i contributi e quanto         INFRUTTIFERA
altro proveniente dal bilancio dello
Stato)
Le novità in materia di Tesoreria: gli adempimenti
          operativi

   I tesorieri o cassieri degli enti dovranno provvedere a versare presso la tesoreria statale
    le disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data del 24 gennaio
    2012, rispettando le seguenti scadenze: il 50% entro il 29 febbraio ed il restante 50%
    entro il 16 aprile.
   Entro il 30 giugno 2012 dovranno inoltre essere smobilizzati gli eventuali investimenti
    finanziari, che saranno individuati con decreto del MEF da emanare entro il 30 aprile,
    ad eccezione di quelli in titoli di Stato, e le relative risorse versate nelle contabilità speciali
    aperte presso la tesoreria statale. Eventuali somme depositate presso soggetti diversi
    dagli istituti tesorieri o cassieri dovranno invece essere reintroitate entro il 15 marzo 2012.
   Per consentire il prioritario utilizzo delle somme depositate presso i tesorieri, fino al
    completo riversamento di tutte le risorse presso le contabilità speciali, i tesorieri dovranno
    utilizzare per i pagamenti degli enti prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli
    stessi, incluse quelle con vincolo di destinazione (vincolo che verrà trasferito sulle somme
    depositate presso la tesoreria statale).
Le novità in materia di Tesoreria: le richieste
         dell’ABI

   In merito all’operatività del nuovo regime ed all’applicazione dello stesso nel periodo
    transitorio (dal 24 gennaio al 16 aprile), nel corso dell’Audizione al Senato del 3 febbraio
    scorso l’ABI ha avanzato le seguenti richieste:
   Individuare una tempistica uniforme e date certe (il 29 febbraio ed il 16 aprile) per
    effettuare i versamenti nelle contabilità speciali, al fine di eliminare elementi di
    discrezionalità in capo ai tesorieri e cassieri degli enti.
   Prevedere la possibilità per i tesorieri e cassieri degli enti di mantenere invariata la propria
    operatività fino alla data di totale riversamento delle somme liquide ed esigibili
    presso la tesoreria statale (16 aprile); in caso contrario, i tesorieri si troverebbero a dover
    gestire una situazione complessa e connotata da elementi di incertezza, in quanto da un
    lato dovrebbero instaurare meccanismi di regolazione giornaliera in Banca d’Italia delle
    somme incassate e dall’altro mantenere il vincolo gestionale, tipico della “mista”, di
    prioritario utilizzo delle somme intrattenute sui propri conti.
Le novità in materia di Tesoreria: la rinegoziazione
         dei contratti in essere

   L’art. 35 del Decreto Liberalizzazioni, al comma 13, prevede inoltre che i contratti di
    tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del decreto possano essere
    rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente
    prevista dei contratti stessi e con facoltà per gli enti di recedere qualora le parti non
    raggiungano l’accordo.
   Tale previsione normativa nasce dal fatto che l’obbligo di trasferire tutte le somme
    disponibili presso la tesoreria statale comporta il venir meno di un indubbio vantaggio per i
    tesorieri degli enti, che si erano aggiudicati le gare di tesoreria contando anche sullo stock
    di liquidità che sarebbe rimasto depositato sui conti intrattenuti presso gli stessi.
   La norma prevede pertanto la possibilità per i tesorieri di proporre una rinegoziazione delle
    condizioni contrattuali, senza il ricorso ad una nuova procedura di gara. Nel caso in cui
    non si raggiunga un accordo fra le parti, gli enti possono recedere dai contratti, ma si
    troverebbero in questo caso a dover effettuare una nuova gara per l’aggiudicazione del
    servizio di tesoreria, ottenendo con ogni probabilità condizioni peggiorative rispetto ai
    contratti in essere.
Le novità in materia di Tesoreria: considerazioni
         generali

   Il ripristino del sistema di Tesoreria Unica comporta indubbiamente una forte limitazione
    dell’autonomia finanziaria degli enti, oltre ad una potenziale perdita di risorse legata
    alle condizioni economiche maggiormente vantaggiose offerte dai conti di tesoreria (o da
    eventuali operazioni di reimpiego temporaneo) rispetto alla remunerazione riconosciuta in
    Banca d’Italia.
   Secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto 1/2012, l’ammontare di risorse
    che affluiranno alla tesoreria statale è stimata in circa 8,6 miliardi e su tali somme lo stato
    riconoscerà agli enti un tasso di interesse pari all’1% lordo. A fronte di un costo stimato di
    60 milioni nel 2012 e 70 annui dal 2013, il bilancio dello stato risparmierà 320 milioni
    nel 2012 e 150 dal 2013 per effetto della minore emissione di titoli pubblici.
   I commi da 8 a 13 dell’art. 35 sono stati oggetto di forti proteste da parte di Regioni ed Enti
    locali e se ne richiederà l’abrogazione in sede di emendamenti al D.L. n. 1/2012. I margini
    di manovra, tuttavia, ad oggi sembrano essere piuttosto limitati.
Emissione di obbligazioni di scopo garantite da
          beni immobili patrimoniali

   L’ art. 54 del DL n. 1/2012 integra la disciplina dettata dall’art. 35 della legge 724/1994,
    relativo all’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali.
   Grazie all’inserimento del comma 1.bis al citato art. 35, i comuni, le province, le città
    metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le
    comunità montante e i consorzi tra enti locali, possono attivare prestiti obbligazionari di
    scopo, per la realizzazione di singole opere pubbliche, garantiti da un apposito
    patrimonio destinato.
   Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali per un
    valore almeno pari all’emissione obbligazionaria, destinato esclusivamente alla
    soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da
    parte di qualsiasi altro creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall’ente locale.
   Con apposito regolamento, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
    D.L. 1/2012, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e
    delle Infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del
    patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.
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