DDL S. 1001 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il ...
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1001 Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro degli operatori 01/05/2022 - 11:46
Indice 1. DDL S. 1001 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1001 4
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 1001 - XVIII Leg. 1. DDL S. 1001 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1001 XVIII Legislatura Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro degli operatori Iter 21 febbraio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1001 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Emanuele Dessi' ( M5S ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 9 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019. Classificazione TESEO AUTOTRASPORTI , TRASPORTO DI MERCI , TUTELA DEI LAVORATORI Articoli PARCHEGGI (Art.2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), INTERNET (Art.2) Assegnazione Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il 21 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1001 1.2.1. Testo DDL 1001 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 1001 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore DESSÌ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2019 Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro degli operatori Onorevoli Senatori. - Da tempo la legislazione europea si prefigge di migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti nel settore dell'autotrasporto merci su strada, nonché la sicurezza stradale in generale. In proposito, assumono particolare rilievo le disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, sancite dal regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, recante regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. Secondo quanto riportato dal considerando n. 19 del citato regolamento, nell'interesse della sicurezza stradale, per una migliore osservanza delle disposizioni in materia e in considerazione dell'aumento del volume di traffico, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate. Il presente disegno di legge, composto da 3 articoli, si muove lungo questa direttrice. L'articolo 1 sancisce l'obiettivo generale della proposta, ossia accrescere la sicurezza stradale, dando concreta applicazione all'articolo 7 del citato regolamento n. 561/2006/CE. A tal fine, il successivo articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta dedicate agli autotrasportatori, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti concessionari di autostrade. Il decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 dell'articolo 2 illustra nel dettaglio il contenuto di detto Piano che, in particolare, prevede nelle aree dedicate la presenza di: a) stalli custoditi; b) assistenza tecnica specifica; c) ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti; d) ampliamento dei servizi Hi Point-Information Point e WiFi gratis; e) ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno. Il comma 3 introduce ulteriori caratteristiche tecniche relative al Piano, quali l'aggiornamento quinquennale e la possibilità di revisione straordinaria, su richiesta motivata del concessionario o del concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza maggiore o di fatto di terzo. L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore. DISEGNO DI LEGGE Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1001 Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge è volta a favorire il trasporto su strada delle merci e a garantire il miglioramento della sicurezza stradale in generale e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. Art. 2. (Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta per autotrasportatori) 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti gli enti concessionari di autostrade di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta dedicate agli autotrasportatori, di seguito denominato « Piano ». 2. Il Piano, finalizzato ad integrare la rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, prevede, in particolare: a) la predisposizione di stalli custoditi; b) la presenza di assistenza tecnica specifica; c) l'ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti; d) l'ampliamento dei servizi Hi-Point-Information Point e WiFi gratis; e) l'ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno. 3. Il Piano è aggiornato con periodicità quinquennale e può essere sottoposto a revisione straordinaria, su richiesta motivata del concessionario o del concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza maggiore o per fatto di terzo. Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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