DDL S. 1001 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il ...

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Senato della Repubblica
                         XVIII Legislatura

                                   Fascicolo Iter
                                   DDL S. 1001

Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale
                              e delle condizioni di lavoro degli operatori

                                          01/05/2022 - 11:46
Indice

1. DDL S. 1001 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 1001            4
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 1001 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 1001 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                       Pag. 1
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                               1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 1001
   XVIII Legislatura

   Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale
   e delle condizioni di lavoro degli operatori

   Iter
   21 febbraio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.1001                                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Emanuele Dessi' ( M5S )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 9 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019.
   Classificazione TESEO
   AUTOTRASPORTI , TRASPORTO DI MERCI , TUTELA DEI LAVORATORI
   Articoli
   PARCHEGGI (Art.2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.2),
   DECRETI MINISTERIALI (Art.2), INTERNET (Art.2)
   Assegnazione
   Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il
   21 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª
   (Unione europea), Questioni regionali

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XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 1001
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                     N. 1001
                                            DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa del senatore DESSÌ
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2019
   Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale
   e delle condizioni di lavoro degli operatori
   Onorevoli Senatori. - Da tempo la legislazione europea si prefigge di migliorare le condizioni sociali
   dei lavoratori dipendenti nel settore dell'autotrasporto merci su strada, nonché la sicurezza stradale in
   generale. In proposito, assumono particolare rilievo le disposizioni relative al tempo di guida massimo
   per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, sancite dal regolamento (CE) n.
   561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, recante regolamento del
   Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
   sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85
   e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
   Secondo quanto riportato dal considerando n. 19 del citato regolamento, nell'interesse della sicurezza
   stradale, per una migliore osservanza delle disposizioni in materia e in considerazione dell'aumento del
   volume di traffico, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle
   imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri
   Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e
   completamente osservate.
   Il presente disegno di legge, composto da 3 articoli, si muove lungo questa direttrice. L'articolo 1
   sancisce l'obiettivo generale della proposta, ossia accrescere la sicurezza stradale, dando concreta
   applicazione all'articolo 7 del citato regolamento n. 561/2006/CE. A tal fine, il successivo articolo 2
   prevede l'adozione del Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta dedicate agli
   autotrasportatori, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello
   sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti concessionari di autostrade.
   Il decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2
   dell'articolo 2 illustra nel dettaglio il contenuto di detto Piano che, in particolare, prevede nelle aree
   dedicate la presenza di:
   a) stalli custoditi;
   b) assistenza tecnica specifica;
   c) ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti;
   d) ampliamento dei servizi Hi Point-Information Point e WiFi gratis;
   e) ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno.
   Il comma 3 introduce ulteriori caratteristiche tecniche relative al Piano, quali l'aggiornamento
   quinquennale e la possibilità di revisione straordinaria, su richiesta motivata del concessionario o del
   concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza maggiore o di fatto di terzo.
   L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore.
   DISEGNO DI LEGGE

Senato della Repubblica                                                                                    Pag. 4
DDL S. 1001 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 1001
   Art. 1.
   (Finalità)
   1. La presente legge è volta a favorire il trasporto su strada delle merci e a garantire il miglioramento
   della sicurezza stradale in generale e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, tenendo
   conto di quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo
   e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
   Art. 2.
   (Piano nazionale per la realizzazione
   delle aree di sosta per autotrasportatori)
   1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11,
   comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
   dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti gli enti concessionari di autostrade di cui all'articolo 2 della
   legge 28 aprile 1971, n. 287, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta
   dedicate agli autotrasportatori, di seguito denominato « Piano ».
   2. Il Piano, finalizzato ad integrare la rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali,
   prevede, in particolare:
   a) la predisposizione di stalli custoditi;
   b) la presenza di assistenza tecnica specifica;
   c) l'ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti;
   d) l'ampliamento dei servizi Hi-Point-Information Point e WiFi gratis;
   e) l'ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno.
   3. Il Piano è aggiornato con periodicità quinquennale e può essere sottoposto a revisione straordinaria,
   su richiesta motivata del concessionario o del concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza
   maggiore o per fatto di terzo.
   Art. 3.
   (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.

Senato della Repubblica                                                                                      Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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