CAMERA DEI DEPUTATI - professione Architetto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3072 — DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 aprile 2021 (v. stampato Senato n. 2168) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI) DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (GIOVANNINI) E DAL MINISTRO DELLA CULTURA (FRANCESCHINI) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 aprile 2021
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 DISEGNO DI LEGGE __ Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di tra- sporti e per la disciplina del traffico cro- cieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 45 All’articolo 1: al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « regolamento (CEE) n. 3577/92 » sono inserite le seguenti: « del Consiglio, del 7 dicembre 1992, ». All’articolo 2: al comma 1, le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2021 ». All’articolo 3: al comma 1, le parole: « dall’entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021. TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concer- nente l’applicazione del principio della li- bera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l’articolo 4; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, comma 998; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in par- ticolare, l’articolo 19-ter; Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in partico- lare l’articolo 1, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’arti- colo 6, comma 19;
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l’articolo 205; Considerata la necessità ed urgenza di evitare l’interruzione dei servizi di conti- nuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nelle more della conclu- sione delle procedure bandite per l’impo- sizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del rego- lamento (CEE) n. 3577/92, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull’intero territo- rio nazionale; Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi stru- mentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Considerata, altresì, la necessità ed ur- genza di individuare modalità di svolgi- mento dell’attività crocieristica e di tra- sporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell’unicità e delle ec- cellenze del patrimonio culturale, paesag- gistico e ambientale di detto territorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri, del Ministro delle infra- strutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura; EMANA il seguente decreto-legge:
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 Articolo 1. Articolo 1. (Disposizioni urgenti in materia di collega- (Disposizioni urgenti in materia di collega- mento marittimo in regime mento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e di servizio pubblico con le isole maggiori e minori) minori) 1. Al fine di assicurare l’erogazione dei 1. Al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sar- servizi di continuità marittima con la Sar- degna, la Sicilia e le isole Tremiti e di degna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle per- garantire il diritto alla mobilità delle per- sone e alla circolazione delle merci sull’in- sone e alla circolazione delle merci sull’in- tero territorio nazionale, le disposizioni tero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 lu- della convenzione stipulata in data 18 lu- glio 2012 per l’effettuazione dei servizi di glio 2012 per l’effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servi- collegamento marittimo in regime di servi- zio pubblico con le isole maggiori e minori, zio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar- legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar- ticolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre ticolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con- dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con- tinuano ad applicarsi per il tempo stretta- tinuano ad applicarsi per il tempo stretta- mente necessario a consentire la conclu- mente necessario a consentire la conclu- sione delle procedure bandite per l’impo- sione delle procedure bandite per l’impo- sizione di oneri di servizio pubblico e per sizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio in l’aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell’articolo 4 del regola- applicazione dell’articolo 4 del regola- mento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo ri- mento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del ferimento alle linee interessate da tali pro- 7 dicembre 1992, con esclusivo riferimento cedure e comunque non oltre la data del 31 alle linee interessate da tali procedure e maggio 2021. In caso di mancata conclu- comunque non oltre la data del 31 maggio sione delle procedure di cui al primo pe- 2021. In caso di mancata conclusione delle riodo entro il 31 maggio 2021 e limitata- procedure di cui al primo periodo entro il mente ai collegamenti marittimi con le isole 31 maggio 2021 e limitatamente ai collega- maggiori e minori non adeguatamente as- menti marittimi con le isole maggiori e sicurati mediante l’erogazione di servizi di minori non adeguatamente assicurati me- trasporto a mercato di persone e di merci, diante l’erogazione di servizi di trasporto a con decreto del Ministero delle infrastrut- mercato di persone e di merci, con decreto ture e della mobilità sostenibili, adottato di del Ministero delle infrastrutture e della concerto con il Ministero dell’economia e mobilità sostenibili, adottato di concerto delle finanze, l’efficacia della convenzione con il Ministero dell’economia e delle fi- può essere prorogata per ulteriori trenta nanze, l’efficacia della convenzione può es- giorni. sere prorogata per ulteriori trenta giorni. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si 2. Identico. provvede con le risorse disponibili a legi- slazione vigente preordinate a tale scopo.
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 Articolo 2. Articolo 2. (Misure urgenti in materia di documento (Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione unico di circolazione e di proprietà) e di proprietà) 1. All’articolo 1, comma 4-bis, del de- 1. All’articolo 1, comma 4-bis, del de- creto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le creto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno sostituite dalle seguenti: « entro il 30 set- 2021 ». tembre 2021 ». Articolo 3. Articolo 3. (Disposizioni urgenti per il traffico crocie- (Disposizioni urgenti per il traffico crocie- ristico e delle merci ristico e delle merci nella laguna di Venezia) nella laguna di Venezia) 1. Al fine di contemperare lo svolgi- 1. Al fine di contemperare lo svolgi- mento dell’attività crocieristica nel territo- mento dell’attività crocieristica nel territo- rio di Venezia e della sua laguna con la rio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell’unicità e delle eccellenze salvaguardia dell’unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l’Autorità di ambientale di detto territorio, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Set- sistema portuale del Mare Adriatico Set- tentrionale, entro sessanta giorni dall’en- tentrionale, entro sessanta giorni dalla data trata in vigore della presente disposizione, di entrata in vigore del presente decreto, procede all’esperimento di un concorso di procede all’esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell’ar- idee articolato in due fasi, ai sensi dell’ar- ticolo 156, comma 7, del decreto legislativo ticolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte ideative e di pro- l’elaborazione di proposte ideative e di pro- getti di fattibilità tecnica ed economica getti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. risultanze di eventuali studi esistenti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è 2. Identico. autorizzata, nell’anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021 – 2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3072 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Articolo 4. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la con- versione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub- blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° aprile 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri GIOVANNINI, Ministro delle infra- strutture e della mobilità soste- nibili FRANCESCHINI, Ministro della cul- tura Visto, il Guardasigilli: CARTABIA *18PDL0139940* *18PDL0139940*
Puoi anche leggere