DDL S. 2086 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2086
Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
09/03/2021 - 07:32Indice
1. DDL S. 2086 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2086 4DDL S. 2086 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1. DDL S. 2086 - XVIII Leg.
1. DDL S. 2086 - XVIII Leg.
Senato della Repubblica Pag. 1DDL S. 2086 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 2086
XVIII Legislatura
Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
Iter
9 febbraio 2021: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2086 da assegnare
Iniziativa Parlamentare
Simone Pillon ( L-SP-PSd'Az )
Cofirmatari
Isabella Rauti ( FdI ), Licia Ronzulli ( FIBP-UDC ), Paola Binetti ( FIBP-UDC ), Maria Saponara
( L-SP-PSd'Az ), Raffaella Fiormaria Marin ( L-SP-PSd'Az ), Giorgio Maria Bergesio ( L-SP-
PSd'Az ), Carlo Doria ( L-SP-PSd'Az ), Valeria Alessandrini ( L-SP-PSd'Az ), Cristiano Zuliani (
L-SP-PSd'Az ), Cesare Pianasso ( L-SP-PSd'Az ), Enrico Montani ( L-SP-PSd'Az ), Gianfranco
Rufa ( L-SP-PSd'Az ), Stefania Pucciarelli ( L-SP-PSd'Az ), Pietro Pisani ( L-SP-PSd'Az ), Erica
Rivolta ( L-SP-PSd'Az ), Sonia Fregolent ( L-SP-PSd'Az ), Roberta Ferrero ( L-SP-PSd'Az ),
Alessandra Riccardi ( L-SP-PSd'Az ), Stefano Lucidi ( L-SP-PSd'Az )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 9 febbraio 2021; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.
Classificazione TESEO
REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE , VIGILANZA , TUTELA DELLA SALUTE
Classificazione provvisoria
Senato della Repubblica Pag. 2DDL S. 2086 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2. Testi
1.2. Testi
Senato della Repubblica Pag. 3DDL S. 2086 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2086
1.2.1. Testo DDL 2086
collegamento al documento su www.senato.it
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2086
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PILLON , RAUTI , RONZULLI , BINETTI , SAPONARA , MARIN ,
BERGESIO , DORIA , ALESSANDRINI , ZULIANI , PIANASSO , MONTANI , RUFA ,
PUCCIARELLI , Pietro PISANI , RIVOLTA , FREGOLENT , FERRERO , RICCARDI e
LUCIDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021
Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
Onorevoli Senatori. - È triste notizia di questi giorni la morte di una giovanissima bambina
palermitana di 10 anni, morta durante un'assurda sfida sul social « Tik Tok ».
Anche a Bari un bambino è morto suicida mediante impiccagione per fatti analoghi.
In precedenza si erano verificati analoghi fatti con i giochi denominati « blue whale » ovvero « momo
».
È del tutto evidente la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi,
sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o
peggio di suicidio.
La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte
non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i
gestori delle piattaforme social che pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di
tali minacce, di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli permettono la circolazione dei
contenuti istigatori.
È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita
o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una
forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o
autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da
parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in
qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al
comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un
aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al
successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo,
dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai
commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che
omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o
all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio.
L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.
L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica Pag. 4DDL S. 2086 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2086 Art. 1. (Modifica all'articolo 414 del codice penale) 1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica. Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ». Art. 2. (Modifica all'articolo 580 del codice penale) 1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici. Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ». Art. 3. (Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici) 1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente: « Art. 57-ter. - (Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici) - Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ». Art. 4. (Modifica all'articolo 7 del codice penale) 1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti: « 5-bis. delitto di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni; 5-ter. delitto di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ». Art. 5. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere