CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI - LEO - di Leonardo Leo e Maria Leo

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
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CREDITO D ’ IMPOSTA PER
LE COMMISSIONI SUI
PAGAMENTI ELETTRONICI
Istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

      di Leonardo Leo e Maria Leo
16/9/2020

                            SOMMARIO

1. Premessa                                                 PAG. 2

2. Requisiti                                                PAG. 2

3. Modalità di utilizzo del credito                        PAG. 3

4. Obblighi informativi degli operatori finanziari         PAG. 3

5. Profili fiscali                                          PAG. 4

CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI
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1. Premessa.
Il D.L. 124/2019, conv. con modificazioni dalla L. 157/2019, all'art. 22,
comma 1 e 1 bis aveva a suo tempo introdotto, per gli esercenti attività'
di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30 %:
      delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante
       carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori
       finanziari   soggetti   all'obbligo     di   comunicazione   all'anagrafe
       tributaria, previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
       Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (cfr. comma
       1, art. 22, del D.L. supra citato);
      delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante
       altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (cfr. comma 1
       bis, art. 22, del D.L. supra citato).
Tale disposizione, tuttavia, risultava fino ad ora ancora inattuata atteso
che solo con la risoluzione 48/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate,
pubblicata lo scorso 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per
l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del predetto credito
d’imposta.
Il presente approfondimento illustra alcuni aspetti rilevanti riguardanti
detto credito d’imposta.

2. Requisiti.
Il comma 2 dell’art. 22, D.L. 124/2019, conv. con mod. dalla L. 157/2019,
stabilisce che il credito d'imposta spetta esclusivamente per le
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi:
      rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio
       2020.
      effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno
       realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a
       400.000 euro.

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3. Modalità di utilizzo del credito.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della
spesa.
Il codice tributo istituito dalla risoluzione n. 48/E/2020 è “6916”
denominato “Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici –
articolo 22, decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124”, da inserire nel modello
F24, sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” dovranno essere
valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la
commissione che dà diritto al credito d'imposta.
Inoltre, sebbene non sia specificato nella risoluzione, si ricorda che la
norma di riferimento prevede che il credito debba essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione
del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

4. Obblighi informativi degli operatori finanziari.
La disciplina in esame prevede, tra l’altro, specifici obblighi informativi,
per lo più rivolti agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli
esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico (ai sensi del
comma 5, dell'art. 22 citato), i quali:
      devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, le informazioni
       necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
       In relazione a ciò è già intervenuto il Provvedimento dell'Agenzia
       delle entrate n. 181301 del 29.04.2020;
      devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni
       effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
       In relazione a ciò è intervenuto il Provvedimento della Banca
       d’Italia 21.04.2020.

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Soffermandoci proprio su tale ultimo provvedimento, si ricorda che
l'articolo 3 “Obblighi di trasmissione delle informazioni agli esercenti”
prevede che gli esercenti, evidentemente al fine di poter quantificare
correttamente il credito spettante, devono essere informati dagli
operatori finanziari (per via telematica entro il 20° giorno del mese
successivo al periodo di riferimento) dei seguenti dati:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di
riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel
periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da
consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel
mese di addebito che illustri:
  - l’ammontare delle commissioni totali;
  - l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le
  operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  - l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero
  variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la
  fornitura del servizio di accettazione.

5. Profili fiscali.
Da un punto di vista fiscale, si fa presente che il credito d'imposta in
oggetto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 917/1986.

Lecce, 16.09.2020                           Studio Legale Tributario Leo
                                            Avv.ti Leonardo Leo e Maria Leo
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