CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI - LEO - di Leonardo Leo e Maria Leo
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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO CREDITO D ’ IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI Istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione. di Leonardo Leo e Maria Leo
16/9/2020 SOMMARIO 1. Premessa PAG. 2 2. Requisiti PAG. 2 3. Modalità di utilizzo del credito PAG. 3 4. Obblighi informativi degli operatori finanziari PAG. 3 5. Profili fiscali PAG. 4 CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI 1
16/9/2020 1. Premessa. Il D.L. 124/2019, conv. con modificazioni dalla L. 157/2019, all'art. 22, comma 1 e 1 bis aveva a suo tempo introdotto, per gli esercenti attività' di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30 %: delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (cfr. comma 1, art. 22, del D.L. supra citato); delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (cfr. comma 1 bis, art. 22, del D.L. supra citato). Tale disposizione, tuttavia, risultava fino ad ora ancora inattuata atteso che solo con la risoluzione 48/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del predetto credito d’imposta. Il presente approfondimento illustra alcuni aspetti rilevanti riguardanti detto credito d’imposta. 2. Requisiti. Il comma 2 dell’art. 22, D.L. 124/2019, conv. con mod. dalla L. 157/2019, stabilisce che il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi: rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020. effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI 2
16/9/2020 3. Modalità di utilizzo del credito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il codice tributo istituito dalla risoluzione n. 48/E/2020 è “6916” denominato “Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124”, da inserire nel modello F24, sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” dovranno essere valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta. Inoltre, sebbene non sia specificato nella risoluzione, si ricorda che la norma di riferimento prevede che il credito debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 4. Obblighi informativi degli operatori finanziari. La disciplina in esame prevede, tra l’altro, specifici obblighi informativi, per lo più rivolti agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico (ai sensi del comma 5, dell'art. 22 citato), i quali: devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. In relazione a ciò è già intervenuto il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020; devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. In relazione a ciò è intervenuto il Provvedimento della Banca d’Italia 21.04.2020. CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI 3
16/9/2020 Soffermandoci proprio su tale ultimo provvedimento, si ricorda che l'articolo 3 “Obblighi di trasmissione delle informazioni agli esercenti” prevede che gli esercenti, evidentemente al fine di poter quantificare correttamente il credito spettante, devono essere informati dagli operatori finanziari (per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento) dei seguenti dati: a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento; d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: - l’ammontare delle commissioni totali; - l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; - l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. 5. Profili fiscali. Da un punto di vista fiscale, si fa presente che il credito d'imposta in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 917/1986. Lecce, 16.09.2020 Studio Legale Tributario Leo Avv.ti Leonardo Leo e Maria Leo Avv.ti Tributaristi in Lecce Patrocinanti in Cassazione CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI 4
16/9/2020 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO www.studiotributarioleo.it - info@studiotributarioleo.it CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI 5
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