TAX CREDIT LOCAZIONI GUIDA ALL'AGEVOLAZIONE: A CHI SPEƩA E COME FUNZIONA - MAURO LONGO - MYSOLUTION

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TAX CREDIT LOCAZIONI GUIDA ALL'AGEVOLAZIONE: A CHI SPEƩA E COME FUNZIONA - MAURO LONGO - MYSOLUTION
GUIDE PRATICHE

Tax credit locazioni

Guida all’agevolazione:
a chi spe!a e come funziona
Mauro Longo
TAX CREDIT LOCAZIONI GUIDA ALL'AGEVOLAZIONE: A CHI SPEƩA E COME FUNZIONA - MAURO LONGO - MYSOLUTION
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ISBN: 978-88-6279-344-5

Aggiornato al 1 febbraio 2021
TAX CREDIT LOCAZIONI GUIDA ALL'AGEVOLAZIONE: A CHI SPEƩA E COME FUNZIONA - MAURO LONGO - MYSOLUTION
Sommario

Sommario
Aspetto soggettivo ............................................................................................................................................ 1
  Soggetti beneficiari del credito d’imposta ................................................................................................... 1
  Commercianti al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro ........................................................... 2
  Strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator, strutture termali ................... 2
  Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 ............................................................................................. 4
  Eventi calamitosi (Ante Covid-19) .................................................................................................................. 4
  Novità del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ............................................................................................... 4
  Novità del decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) ......................................................................................... 5
  Imprese turistico-ricettive .............................................................................................................................. 5
     Agenzia di viaggio e tour operator ........................................................................................................... 6
  Enti non commerciali ...................................................................................................................................... 6

Ambito oggettivo ............................................................................................................................................... 7
  Tipologia dell’attività esercitata ..................................................................................................................... 8
  Affitto di azienda ............................................................................................................................................. 8
  Contratti di servizi complessi ......................................................................................................................... 8
  Immobili non accatastati ................................................................................................................................ 9
  Registrazione contratto e spettanza del bonus fiscale .............................................................................. 9
  Contratto di sub-locazione ........................................................................................................................... 10
  Immobili destinati ad attività turistiche...................................................................................................... 11
  Terreni ed aree .............................................................................................................................................. 11
  Professionisti.................................................................................................................................................. 11
  Medici attività intramoenia .......................................................................................................................... 11
  Indennità di occupazione ............................................................................................................................. 12

Criteri di quantificazione e mesi di riferimento ...................................................................................... 13
  Misura del credito d’imposta ....................................................................................................................... 13
  “Originali” mesi di riferimento ..................................................................................................................... 14
  Estensione ai mesi di giugno/luglio 2020 ................................................................................................... 14
  Imprese turistico-ricettive ............................................................................................................................ 14
  Estensione prevista dal decreto Ristori e Ristori-bis ................................................................................ 14
  Pagamento del canone – Necessità ............................................................................................................ 15
  Riduzione del fatturato ................................................................................................................................. 15
  Deroghe alla verifica della riduzione del fatturato ................................................................................... 16
  Credito d’imposta ed affitto d’azienda ....................................................................................................... 16
  Modalità di utilizzo del credito .................................................................................................................... 17
  Accordo riduzione del canone ..................................................................................................................... 18
  Aspetti contabili ............................................................................................................................................. 18
  Aspetti tributari.............................................................................................................................................. 18
  Non cumulabilità crediti d’imposta ............................................................................................................. 18
  Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
  emergenza di Covid-19 ................................................................................................................................. 19

Cessione del credito d’imposta .................................................................................................................... 20
  Premessa ........................................................................................................................................................ 20
  Modulistica ..................................................................................................................................................... 21
  Responsabilità e poteri di controllo ............................................................................................................ 24

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Sommario

     Riflessi contabili/fiscali .................................................................................................................................. 24

IV                                                                                                                                         MySolution | Guide
Aspetto soggettivo

Aspetto soggettivo

     L’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto un credito d’imposta relativo ai canoni di locazione
     pagati nei periodi di riferimento e che il legislatore ha considerato degni di maggiore tutela. La norma
     originaria prevedeva il limite di ricavi oltre il quale il bonus fiscale non era riconosciuto, con l’evolversi
     dell’emergenza sanitaria per talune categorie di soggetti il bonus fiscale è stato riconosciuto anche per i
     soggetti di maggiori dimensioni (ricavi superiori a 5 milioni di euro), quali, ad esempio, strutture alber-
     ghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator, strutture termali e commercianti al minuto (an-
     che se, in quest’ultimo caso, è riconosciuto in misura ridotta). La finalità dell’intervento è quella di con-
     tenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Possono beneficiare del bonus locazione, fatte salve numerose eccezioni, le imprese ed i professioni-
sti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello
in corso al 19 maggio 2020 (quindi il 2019 per i soggetti “solari”), nonché gli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve fare riferimento al periodo
d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

           Esempio
           Per un soggetto con periodo d’imposta 1° giugno 2019-31 maggio 2020, la soglia dei rica-
           vi/compensi non superiori a 5 milioni di euro è da riferire all’esercizio 1° giugno 2018-31 mag-
           gio 2019.

           Attenzione
           Con successivi interventi normativi il citato limite di ricavi è stato eliminato per talune catego-
           rie di soggetti (es.: strutture alberghiere con codice Ateco 55, strutture termali, strutture agri-
           turistiche, agenzie di viaggio e turismo, commercianti al minuto, per i mesi di ottobre, novem-
           bre e dicembre 2020, i soggetti indicati nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 ed allegato 2 del
           D.L. n. 149/2020 con sede operativa in zone rosse).

Per beneficiare del bonus è richiesta la condizione della diminuzione del fatturato/corrispettivi nei
mesi di riferimento relativi al 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale condizio-
ne non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, nonché per coloro
che hanno il domicilio fiscale ovvero la sede operativa in comuni c.d. calamitosi).
Imprese: i soggetti interessati sono i seguenti:
      imprenditori individuali e società a prescindere dal regime contabile adottato;
      società cooperative/società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regola-
        mento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003
        residenti in Italia;

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Aspetto soggettivo

   enti pubblici/privati diversi dalle società/trust, residenti in Italia che hanno per oggetto esclusi-
     vo/principale l’esercizio di attività commerciali;
   stabili organizzazioni di società/enti non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR);
   lavoratori autonomi/associazioni professionali (ex art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR).
Possono beneficiare del bonus fiscale anche:
   i contribuenti in regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014;
   i contribuenti in regime dei minimi;
   gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che
     producono reddito d’impresa.
Attività commerciali occasionali: non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito
d’imposta coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro au-
tonomo non esercitate abitualmente producendo redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere
i) e l), del TUIR.
Determinazione limite dei ricavi: la circolare n. 14/E del 2020 ha affermato che la soglia dei rica-
vi/compensi deve essere determinata considerando le regole di determinazione del reddito. Per i
soggetti che determinano il reddito con criteri catastali il limite deve essere determinato avendo ri-
guardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre
2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), ovvero, in mancanza di
scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Commercianti al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta locazione spetta anche
alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di
euro nel 2019, anche se in misura ridotta, pari a:
   20% del canone mensile per i contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili a uso
     non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
   10% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, com-
     prensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

        Esempio
        Una SNC avente per oggetto attività di commercio al minuto di automobili nel 2019 ha conse-
        guito un ammontare di ricavi pari a euro 6.500.000. Il canone di locazione dell’immobile nel
        quale viene gestita l’attività d’impresa è pari a euro 4.000 mensili, in tal caso l’ammontare del
        credito d’imposta locazione, per i mesi oggetto dell’agevolazione, è il seguente:
        4.000 x 20% = 800 euro.

Strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator,
strutture termali
Ai sensi del comma 3, dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito di imposta locazione spetta, indipen-
dentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi 2019, alle:
   strutture alberghiere ed agrituristiche;

2                                                                                            MySolution | Guide
Aspetto soggettivo

   agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Inoltre, per effetto delle novità introdotte dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020, il limite dei 5 milioni di euro
non è applicabile alle strutture termali.

        Esempio
        Una società avente per oggetto la gestione di un albergo nel 2019 ha conseguito ricavi per
        5.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del bonus locazione
        per i mesi agevolati.

Attività alberghiere: per individuare tali attività, la circolare Agenzia delle entrate n. 14/E del 2020
rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007. Ne sono interessati:

          Codice          Descrizione
          attività
          55.10.00        Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel,
                          apart-hotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
                          (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pa-
                          sti e bevande)
          55.20.10        Villaggi turistici
          55.20.20        Ostelli della gioventù
          55.20.30        Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
                          somministrazione di pasti e bevande
          55.20.40        Colonie marine e montane
          55.20.50        Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed &
                          breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
          55.20.51        Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed &
                          breakfast, residence che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve dura-
                          ta presso chalet, villette, appartamenti o bungalow per vacanze, ovvero cottage
                          senza servizi di pulizia
          55.20.52        Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Imprese agrituristiche: per l’individuazione dell’esercizio dell’attività agrituristica deve essere fatto
riferimento alla legge n. 96/2006e/o relative norme regionali/provinciali.

        Ricorda
        Non possono fruire del credito d’imposta i soggetti che esercitano un’attività alberghiera ov-
        vero agrituristica non esercitata abitualmente ovvero un’attività di lavoro autonomo non eser-
        citata abitualmente conseguendo redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere i) e l), TUIR).

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Aspetto soggettivo

Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019
Ai sensi del comma 5 dell’art. 28, D.L. n. 34/2020, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019
non sussiste il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di riferimento
del 2020, rispetto agli analoghi mesi del 2019.
Con risposta ad istanza di interpello n. 509/2020, l’Amministrazione finanziaria ha fornito risposta ad
un contribuente che aveva “aperto” la partita IVA nel corso 2020, solo successivamente, aveva stipula-
to un contratto di locazione ad uso commerciale. Tuttavia, a causa dell’emergenza da Covid-19, non
aveva avviato la propria attività, ed anche al momento di presentazione dell’istanza di interpello,
l’attività l’impresa individuale era ancora inattiva.
Nel caso di specie l’Agenzia ha precisato che:
   l’istante rientra tra i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che, di
     conseguenza, possono fruire del credito d’imposta locazione anche in assenza del requisiti della
     riduzione del fatturato;
   tuttavia, nel caso in esame, non risultava integrato l’ulteriore requisito riguardante la destinazio-
     ne all’uso “commerciale” dell’immobile locato.
Di conseguenza, la fruizione del credito è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà
lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata; momento in cui sarà dimostrabile la specifica destina-
zione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020.

Eventi calamitosi (Ante Covid-19)
Ai sensi dell’art. 28, comma 5, D.L. n. 34/2020, il requisito del calo del fatturato non sussiste neppure
per coloro che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).
La norma dispone che il soggetto deve avere nel comune calamitoso il domicilio fiscale o la sede ope-
rativa. Posta la presenza della congiunzione ”o”, nei comuni c.d. calamitosi è sufficiente che si verifi-
chi una sola delle due condizioni (es. solo la sede operativa nel comune calamitoso ovvero solo il do-
micilio fiscale).
Per approfondimenti va consultato il documento di ricerca datato 9 dicembre 2020 redatto dal Consi-
glio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale commercialisti.

        Esempio
        Una SNC esercente l’attività di bar ha il proprio domicilio fiscale in un comune c.d. calamitoso.
        Per i mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020 il credito d’imposta spetta,
        senza la necessità di verificare la condizione del calo del fatturato.

Novità del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
Il bonus fiscale è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 per le attività indicate
nell’Allegato 1 del Decreto n. 137/2020 (come modificato dal D.L. n. 149/2020). Trattasi dei soggetti
che esercitano le attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di cui al
D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (es.: alberghi, ristoranti, palestre. bar, sale giochi, centri benessere, discote-

4                                                                                         MySolution | Guide
Aspetto soggettivo

che, affittacamere, B&B, case ed appartamenti per vacanze, commercio al dettaglio di bomboniere,
ecc.).

        Esempio
        Un albergo (codice Teco 55.10.00), nei mesi ottobre, novembre, dicembre 2020, ha conseguito
        una riduzione dei ricavi nella misura del 60%. Per effetto delle disposizioni presenti nel D.L. n.
        137/2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre e
        dicembre 2020 è spettante, indipendentemente dalla soglia di 5 milioni di euro ricavi del
        2019.

        Ricorda
        Per tali soggetti non rileva l’ammontare dei ricavi/compensi del 2019. Per beneficiare del cre-
        dito d’imposta è necessario sussista la condizione della riduzione del fatturato nei mesi di rife-
        rimento nel 2020 rispetto al 2019. Tale condizione non deve essere verificata per i soggetti
        che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 ovvero hanno il domicilio fiscale ovvero la
        sede operativa in comuni c.d. “calamitosi”.

Novità del decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020)
Il bonus fiscale è riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020, alle attività comprese
nell’Allegato 2 del decreto Ristori-bis, come integrato dal c.d. Decreto Ristori-ter (es.: attività di com-
mercio al minuto, servizi degli istituti di bellezza, servizi di manicure pedicure, attività di tatuaggio e
piercing, agenzie matrimoniali, servizi di cura degli animali di compagnia), oltre alle Agenzie di viaggio
e tour operator, a condizione che l’attività sia ubicata in zone rosse.

        Ricorda
        Per tali soggetti non rileva l’ammontare dei ricavi/compensi del 2019. Per beneficiare del cre-
        dito d’imposta è necessario sussista la condizione della riduzione del fatturato nei mesi di rife-
        rimento nel 2020 rispetto al 2019.
        Tale condizione non deve essere verificata per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1°
        gennaio 2019 ovvero hanno il domicilio fiscale ovvero la sede operativa in comuni c.d. “cala-
        mitosi”.

Imprese turistico-ricettive
Per effetto di quanto disposto, prima in sede di conversione del D.L. n. 104/2020 e successivamente
dal comma 602, della legge n. 178/2020, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, le imprese
turistico-ricettive possono beneficiare del credito d’imposta fino al 30 aprile 2021.

        Attenzione
        Con riguardo a tale estensione non è richiesto che si tratti di attività “solo” stagionali.

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Aspetto soggettivo

        Esempio
        Una SNC esercente l’attività alberghiera può beneficiare del bonus locazione, se ne ricorrono
        tutti i presupposti, per tutti i mesi che decorrono dal mese di marzo 2020 a aprile 2021.

Agenzia di viaggio e tour operator
Per effetto di quanto disposto dal comma 602 della legge n. 178/2020 (c.d. legge bilancio 2021), ai
sensi dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, le agenzie di viaggio ed i tour operator possono bene-
ficiare del credito d’imposta fino al 30 aprile 2021.

Enti non commerciali
Possono beneficiare del credito d’imposta locazione gli enti non commerciali, compresi gli Enti del
Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per il canone di locazione, di leasing o di con-
cessione di immobili ad uso non abitativo anche nel caso in cui siano destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale. Tale requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo ovvero
dello statuto dell’associazione ovvero dell’ente.
Qualora l’ente non commerciale svolga nel medesimo immobile anche un’attività commerciale, il cre-
dito d’imposta è da attribuire in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale
e commerciale).
La circolare n. 14/E del 2020 ha precisato che, relativamente al canone di locazione corrisposto per la
sola parte relativa all’attività commerciale, l’ente non commerciale deve verificare di non aver con-
seguito nel 2019 ricavi/compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del
fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del
2019.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia unico si devono individuare con criteri oggettivi la quota
parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella
dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale. A tal fine è possibile fare riferimento ai criteri utiliz-
zati nella contabilità interna per l’imputazione dei costi e ricavi alle due attività. In alternativa, è possi-
bile utilizzare ogni altro criterio che risulti oggettivo e riscontrabile in sede di attività di controllo da
parte dell’amministrazione finanziaria.

        Riferimenti normativi
 Art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
 D.L. 9 novembre 2020, n. 149
 Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E
 Art. 1, comma 602, legge 30 dicembre 2020, n. 178

6                                                                                              MySolution | Guide
Ambito oggettivo

Ambito oggettivo

     Dal punto di vista oggettivo, le tipologie di immobile che possono fruire del credito d’imposta locazione
     di cui all’art. 28 del decreto Rilancio, sono molto più numerose di quanto preveda il credito d’imposta
     negozi e botteghe di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020.
     Si evidenzia, infatti, che è del tutto irrilevante la categoria dell’immobile, ma quello che rileva è che gli
     immobili ad uso non abitativo siano destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agri-
     cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo.
Ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta è concesso alle imprese ed ai professionisti
a prescindere dal regime contabile adottato, sull’ammontare dei canoni di:
      locazione;
      leasing operativo;
      concessione;
degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agri-
cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla
categoria catastale.
L’ambito oggettivo di applicazione del D.L. n. 34/2020 è molto più ampio rispetto a quanto previsto
per il credito d’imposta negozi e botteghe disciplinato dal D.L. n. 18/2020, in quanto non è limitato
agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 dato che possono beneficiare del credito
d’imposta, ad esempio, anche le seguenti tipologie di immobili:
      C/3: “Laboratori per arti e mestieri” (es.: per artigiani e forni/panifici);
      C/2: “magazzini”;
      A/10: “uffici”;
      immobili di categoria catastale “D”. Quali, ad esempio, palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o ne-
        gozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2).
Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:
a.      di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
        dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abi-
        tuale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare n. 14/E del 2020 ha precisato
        che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt.
        1571 e seguenti del codice civile, la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ov-
        vero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento
        amministrativo di concessione.
b.      dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno
        un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
        artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di la-
        voro autonomo.
Contratti di leasing: l’amministrazione finanziaria nella circolare n. 14/E del 2020 ha precisato che
possono beneficiare del credito d’imposta i contratti di leasing operativo (o di godimento) poiché, a
differenza dei leasing c.d. finanziari, questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del
contratto di locazione. Al contrario, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta i
canoni relativi a contratti di leasing finanziario in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con

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Ambito oggettivo

annesso finanziamento. Per effetto di tale precisazione dell’amministrazione finanziaria sono esclusi
dal credito d’imposta i leasing immobiliari.

Tipologia dell’attività esercitata
Gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda ovvero
contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgi-
mento effettivo delle seguenti attività:
   industriale;
   commerciale;
   artigianale;
   agricola;
   di interesse turistico;
   esercizio abituale professionale.

Affitto di azienda
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il bonus fiscale spetta nel caso di contratti di affitto
d’azienda purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La percentuale di spettanza del
contributo è pari al:
   30% (nella generalità dei casi);
   50% per le strutture turistiche ricettive. Nel caso di due contratti distinti (uno relativo all’immobile
     ed uno relativo all’affitto d’azienda), il bonus spetta per entrambi i contratti. Tale innalzamento,
     introdotto in sede di conversione del D.L. n. 104/2020.

        Attenzione
        Tale previsione normativa consente di superare le criticità espresse per il D.L. n. 18/2020 rico-
        noscendo la spettanza del bonus anche in presenza di contratti di affitto d’azienda e consente
        di “recuperare” anche il canone relativo ad un contratto di azienda relativo al mese di marzo
        2020.

Contratti di servizi complessi
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L. n. 34/2020, beneficiano del bonus anche i contratti di servizi a
prestazioni complesse, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitati-
vo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sono interessati i contratti in cui, accanto a un’attività di locazione/affitto di immobili, vi sia un’attività
consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria
del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Al riguardo, la circo-
lare n. 14/E del 2020 ha precisato che: “La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determi-

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Ambito oggettivo

nante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali immobili come idonei a confi-
gurare una gestione attiva del compendio immobiliare (cfr. circolare n. 7/E del 29 marzo 2013)”.
Gli esempi forniti dall’Agenzia sono gli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi de-
stinazione unitaria, quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero contratti di c.d.
coworking.

        Ricorda
        Per tale tipologia di contratti il bonus fiscale spetta nella misura ridotta del 30% e non è appli-
        cabile la maggiorazione al 50%, in quanto riconosciuta ai soli contratti di affitto di azienda.

        Esempio
        La ditta Verdi SRL conduce in base ad un contratto di affitto d’azienda un’attività commerciale.
        Per il mese di aprile 2020 aveva corrisposto, in data 30 maggio 2020, una somma pari a 3.000
        euro. Su tale somma la società può beneficiare del credito d’imposta nella misura del 30%.
        La Rossi SRL esercita la propria attività alberghiera in un immobile sulla base di un contratto
        di locazione stipulato con la Bianchi SRL a fronte di un canone di locazione di 6.000 euro men-
        sili. La Rossi SRL esercita la propria attività anche sulla base di un contratto di affitto d’azienda
        (senza immobili) con la Verdi SAS, pagando un canone d’affitto d’azienda di 4.000 euro mensi-
        li. Per effetto dell’originaria formulazione dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta
        spettava nella misura del 60% di euro 6.000 (canone relativo all’immobile), mentre non spet-
        tava sul canone d’affitto d’azienda in quanto non comprendente l’immobile. Dopo le modifi-
        che introdotte dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 60%
        di 6.000 euro per quanto riguarda il canone di locazione dell’immobile, inoltre spetta nella mi-
        sura del 50% di 4.000 euro con riferimento all’affitto d’azienda.

Immobili non accatastati
L’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 364/2020, chiarisce che non è rilevante
l’accatastamento dell’immobile. L’aspetto rilevante è costituito dall’effettiva destinazione
dell’immobile locato alle attività indicate dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 ”attività industriale, commer-
ciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo”. Il caso affrontato dall’Agenzia si riferisce a un contratto di locazione avente a og-
getto un immobile extraterritoriale (di proprietà dello Stato del Vaticano).
L’Amministrazione finanziaria, confermando l’orientamento della circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 14/E del 2020, afferma che il credito di imposta locazione di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 spetta a
prescindere dall’accatastamento dell’immobile. Quindi, se sussistono tutte le condizioni normative,
anche qualora l’immobile locato non sia accatastato ovvero non sia accatastabile (come avviene nel
caso degli immobili extraterritoriali) il credito d’imposta locazione risulta spettante.

Registrazione contratto e spettanza del bonus fiscale
La mancata registrazione dei contratti di locazione per i quali sussiste l’obbligo di registrazione com-
porta la nullità civilistica (sanabile ex tunc – cfr. Cass. SS.UU. 9 ottobre 2017, n. 23601).

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Ambito oggettivo

La dottrina prevalente ritiene che sia elemento necessario per la spettanza del diritto a beneficiare
del credito di imposta locazione la registrazione del contratto di locazione, posto che l’omessa regi-
strazione farebbe venire meno la stessa esistenza civilistica della locazione, anche se la registrazione
tardiva può configurare rimedio sanante della nullità.
Si ricorda che il contratto di locazione è soggetto all’obbligo di registrazione nel termine fisso di 30
giorni, con la sola eccezione dei contratti di locazione stipulati mediante scrittura privata non autenti-
cata con durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell’anno.
A conferma di tale obbligo si evidenzia che la modulistica relativa alla cessione del contratto di loca-
zione, richiede l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto che ha generato il credito.

Contratto di sub-locazione
Nella risposta ad istanza di interpello n. 356/2020, avente per oggetto il caso in cui un professionista
ha assunto in sublocazione una stanza, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quale sia il regime della sub-
locazione ai fini del credito d’imposta locazione. In tale sede l’amministrazione finanziaria ha afferma-
to il principio di carattere generale che il rapporto di sub-locazione, pur essendo collegato ad un con-
tratto di locazione, ha un’autonoma rilevanza economica. Partendo da tale considerazione è stato af-
fermato che il credito d’imposta spetta sia al sub-locatore che al conduttore principale.

       Esempio
       La società Rossi SRL utilizza un immobile strumentale (negozio) per l’attività di commercio al
       minuto pagando 4.000 euro mensili. La Rossi SRL decide di sub-locare una parte dell’immobile
       alla società Bianchi SNC per il corrispettivo di 1.000 euro mensili. In tale ipotesi il bonus spetta
       ad entrambi. In capo al sub-locatore il bonus spetta sull’importo di 1.000 euro (1.000 x 60% =
       600 euro).
       L’Agenzia, nella risposta ad istanza di interpello, non chiarisce quali siano i criteri da adottare
       per quantificare il credito d’imposta in capo al locatore (società Rossi SRL). È da ritenere che la
       stessa debba considerare il bonus fiscale al netto di quanto incassato dal sub-locatore. Nel
       caso in esame sull’importo di 3.000 euro (4.000 – 1.000) (3.000 x 60% = 1.800 euro).

       Attenzione
       Tale interpretazione è condivisibile al fine di evitare un doppio beneficio, anche se
       l’amministrazione sul punto non si è mai espressa.

Riduzione del fatturato: la risoluzione n. 356/2020 precisa che, ai fini del calcolo del fattura-
to/corrispettivi, si deve considerare il canone di sub-locazione al “lordo” del credito d’imposta.

       Attenzione
       L’Agenzia delle entrate ha confermato l’orientamento nella risoluzione n. 69/E del 20 ottobre
       2020.

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Ambito oggettivo

Immobili destinati ad attività turistiche
Il comma 1 dell’art. 28, D.L. n. 34/2020 afferma che il credito spetta per il canone di locazione relativo
agli immobili ad uso non abitativo. Al riguardo, un dubbio interpretativo si poneva per le attività con-
dotte in locazione/affitto d’azienda nel settore extra-alberghiero, quali la gestione di affittacamere,
B&B, casa per vacanze. In tale ipotesi, nella quasi totalità dei casi, tali immobili rientrano nella catego-
ria catastale “A” tipica degli immobili abitativi.

        Ricorda
        La disciplina dell’accatastamento degli immobili in oggetto è demandata alla disciplina ammi-
        nistrativa e/o ai regolamenti comunali.

Nella circolare n. 25/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che anche con riferimento
all’immobile locato ad uso abitativo strumentale all’attività di Bed & Breakfast, esercitata in forma im-
prenditoriale, spetta il bonus locazione di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Terreni ed aree
Posto che nella norma è indicato il termine “immobili” e non “fabbricati”, è da ritenere che il credito
d’imposta spetti anche nel caso di affitto di terreni. Rientra, ad esempio, l’affitto di: un’area attrezzata,
area per parcheggio, distributore di carburanti ovvero di autolavaggio, un campeggio. Sul punto è
opportuno attendere quale sarà il pensiero dell’amministrazione finanziaria, anche se una conferma
può essere trovata nella modulistica relativa alla cessione del contratto nella quale nella tipologia di
immobile oggetto di contratto, è prevista l’indicazione del codice: ”T” (terreno).

Professionisti
Nella circolare n. 14/E del 2020, l’Agenzia ha chiarito che il bonus locazione spetta nella misura del
50% del canone di locazione anche nel caso di un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio
dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso è necessario che il professionista non disponga di un altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio della propria attività nel medesimo comune.
Giova evidenziare che rileva la destinazione dell’immobile (a prescindere dalla categoria catastale del-
lo stesso) allo svolgimento dell’attività professionale.

        Esempio
        Può beneficiare del credito d’imposta locazioni un geometra che esercita la propria attività
        professionale in un immobile A/2 detenuto in locazione.

Medici attività intramoenia
L’Agenzia nella circolare n. 25/E del 2020 ha chiarito che i medici che svolgono attività intramoenia
(non in possesso di partita IVA), nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali,
presso studi professionali privati non possono beneficiare del credito d’imposta in esame. La motiva-

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Ambito oggettivo

zione è da ricondurre al fatto che la predetta attività è riconducibile nell’ambito dei redditi assimilati a
quello di lavoro dipendente (non contemplata dall’art. 28 del Decreto Rilancio).

Indennità di occupazione
Con risposta a istanza d’interpello n. 34 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha affermato che il credito
d’imposta spetta anche nel caso di indennità di occupazione. L’Amministrazione è arrivata a tale con-
clusione considerando la ratio legis dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, per effetto della quale, è stato af-
fermato che, ai soli fini dell’agevolazione in esame, il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce
l’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione possa essere assimilato ai contratti di «di loca-
zione, di leasing o di concessione di immobili» di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio.
Di conseguenza, spetta il credito d’imposta con riferimento alla quota di “indennità di occupazione”
anche in assenza di un contratto di locazione vigente per l’occupazione sine titulo di un immobile ad
uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione (ferma restando la sussisten-
za degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina qui in esame).

        Riferimenti normativi
 Art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
 Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E
 Risposta a istanza di interpello 11 gennaio 2021, n. 34

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Criteri di quantificazione e mesi di riferimento

Criteri di quantificazione e mesi di
riferimento

     Per effetto di una progressiva stratificazione delle norme nel tempo, l’originaria misura del credito
     d’imposta del 60% per i canoni di locazione e del 30% nel caso di affitto d’azienda e di contratti di servizi
     a prestazioni complesse, è stato modificato nel tempo prevedendo delle maggiorazioni ovvero delle ri-
     duzioni della percentuale spettante.
     Anche i mesi di riferimento, che all’inizio erano solo tre, sono stati successivamente ampliati fino ad ar-
     rivare, per le strutture turistico-ricettive, ad un riconoscimento fino al mese di aprile 2021.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta locazione spetta nella misura del:
      60% del canone di locazione, leasing, concessione di immobili relativo ai mesi di riferimento. La
        percentuale è ridotta al 20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi
        2019 superiori a 5 milioni di euro;
      30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d’azienda (ridotto
        al 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5
        milioni di euro). La percentuale di spettanza del contributo è stata elevata al 50% per le sole
        strutture turistiche ricettive. Nel caso di due contratti distinti relativi alle strutture turistico ricetti-
        ve (uno relativo all’immobile ed uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i
        contratti.
Nel caso di immobili ad uso promiscuo da parte di un professionista, il credito d’imposta (del 60% ov-
vero del 30%) è rapportato al 50% del canone. Anche se non espressamente affermato dall’Agenzia
delle entrate, è da ritenere che si debba giungere alle stesse conclusioni anche nel caso di immobili
ad uso promiscuo dell’imprenditore (es.: agente di commercio).

           Ricorda
           In presenza di canoni di locazione soggetti ad IVA, il tax credit deve essere determinato solo
           sull’imponibile indicato in fattura (netto IVA). A parere di chi scrive, a diversa soluzione è cor-
           retto arrivare, qualora l’IVA sia indetraibile (si pensi al caso ad un soggetto che esercita
           un’attività esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (es.: medico, agente di assicu-
           razione, ecc.). In tal caso l’IVA costituisce un costo accessorio. Una conferma in tal senso può
           essere trovata nella risoluzione n. 68/2020.

Per beneficiare del credito si ricorda che il canone di locazione deve essere pagato (diversamente il
diritto al credito d’imposta è sospeso fino al momento del pagamento).

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Criteri di quantificazione e mesi di riferimento

“Originali” mesi di riferimento
Il credito d’imposta locazione è riconosciuto in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi
pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (salvo due deroghe più avanti dettagliate). La
riduzione del fatturato deve essere verificata mese su mese (es.: mese di aprile 2020 su mese di apri-
le 2019). In origine, l’art. 28 del D.L. n. 34/2020 prevedeva che i mesi di riferimento per i quali era pos-
sibile beneficiare del bonus fiscale erano i seguenti:
1.   importo pagato per i canoni riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020;
2.   importo pagato per i canoni riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio 2020 per le strutture
     turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Estensione ai mesi di giugno/luglio 2020
Per effetto del comma 1, art. 77 del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, è stato esteso il credito
d’imposta ai canoni relativi al mese di giugno 2020 (luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive so-
lo stagionali).
La disposizione contenuta nell’art. 77 del decreto Agosto era subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea sugli Aiuti di Stato (ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE) che è stata rilasciata con
la decisione pubblicata il 13 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 386.

Imprese turistico-ricettive
L’art 1, comma 602, della legge n. 178/2020, ha disposto che le imprese turistico-ricettive possono
beneficiare del credito d’imposta fino al 30 aprile 2021.

        Attenzione
        In sede di conversione in legge del D.L. n. 172/2020 (c.d. Decreto di Natale), è stato precisato
        che il credito d’imposta spetta a condizione che sussista una diminuzione del fatturato o dei
        corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese
        dell’anno 2019».

Estensione prevista dal decreto Ristori e Ristori-bis
Il D.L. n. 137/2020 ha esteso ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 la possibilità di beneficia-
re del credito d’imposta. Tale agevolazione spetta ai soggetti individuati nell’Allegato 1 del D.L n.
137/2020 (e successive integrazioni).
Analoga agevolazione è riconosciuta ai soggetti presenti nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 (e succes-
sive integrazioni) ed Agenzie di viaggio e tour operator con sede operative in “zone rosse”.

        Ricorda
        Per tali soggetti non rileva l’ammontare dei ricavi/compensi 2019. Per beneficiare del credito
        d’imposta è necessario che sussista la condizione della riduzione del fatturato nei mesi di rife-
        rimento nel 2020 rispetto al 2019. La condizione della riduzione del fatturato non deve essere

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Criteri di quantificazione e mesi di riferimento

        verificata per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 ovvero hanno il
        domicilio fiscale ovvero la sede operativa in comuni c.d. “calamitosi”.

Pagamento del canone – Necessità
Per beneficiare del bonus è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone
non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento
del pagamento. Ad esempio nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile 2020 sia stato pagato a
giugno 2020, il credito risulta utilizzabile successivamente al pagamento. Nelle ipotesi in cui il canone
sia stato versato in via anticipata è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del bene-
ficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

        Esempio
        Il credito d’imposta è spettante qualora nel mese di settembre 2020 sono stati pagati in via
        anticipata i canoni di locazione relativi ai mesi ottobre/novembre/dicembre 2020.

È prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, in
tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di effi-
cacia della cessione.
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento si devono rispettare i principi ordinari previsti per il rico-
noscimento della deducibilità degli oneri nel reddito d’impresa (art. 109 del TUIR), per ciascuna tipo-
logia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo
cura di conservare il documento contabile (in linea di massima la fattura) con la relativa quietanza di
pagamento.
Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di
locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono concorrere alla
determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Pagamento anticipato del canone nel 2019: il credito d’imposta spetta anche se i canoni sono stati
integralmente versati anticipatamente nel corso del 2019; in tal senso si è espressa l’Agenzia delle en-
trate nella risposta ad interpello n. 440/2020. Partendo dalla considerazione che nella circolare n.
14/E del 2020 era stato affermato che il credito d’imposta spetta anche in ipotesi di pagamento anti-
cipato, l’Agenzia, confermando l’orientamento nella risposta n. 440/2020, afferma che il credito
d’imposta spetta anche per i canoni di affitto d’azienda corrisposti a dicembre 2019, limitatamente al-
le rate per i mesi oggetto di agevolazione.
Pagamento del canone di locazione entro il 31 dicembre 2020: la circolare n. 14/E del 2020 ha af-
fermato che per beneficiare e quindi utilizzare il credito d’imposta locazione è necessario che il pa-
gamento dei canoni intervenga entro il 31 dicembre 2020. Preme evidenziare che la relazione gover-
nativa al D.L. n. 137/2020 precisa che, relativamente ai canoni di dicembre 2020, il bonus compete
anche se il pagamento è effettuato nel 2021. In tal senso anche la risposta ad interrogazione parla-
mentare n. 5-04792 del 3 dicembre 2020.

Riduzione del fatturato
Ai sensi del comma 5, dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta spetta a condizione che i
soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

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Criteri di quantificazione e mesi di riferimento

in ciascuno dei mesi di riferimento di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta
precedente.
Ai fini della modalità di calcolo e per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi la circolare n.
14/E del 2020 rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, quindi la riduzio-
ne del fatturato e dei corrispettivi si effettua considerando le operazioni eseguite nei mesi di riferi-
mento fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese 2019 ri-
spetto allo stesso mese del 2020 (es.: marzo 2019 rispetto a marzo 2020), a cui vanno sommati i cor-
rispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere
come riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispet-
tivi, è la data della fattura e data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data
dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

        Esempio
        Nel calcolo del fatturato relativo al mese di maggio 2020 e 2019 devono essere escluse le fat-
        ture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel
        corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre si devono considerare le fatture differite di
        marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

        Attenzione
        La circolare n. 14/E del 2020 ricorda che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere ve-
        rificato mese per mese, quindi può verificarsi il caso che il credito spetti per solo uno dei mesi
        elencati.

Deroghe alla verifica della riduzione del fatturato
Si ricorda, in termini generali, che il requisito della riduzione del fatturato non deve essere verificato:
   nella fattispecie dell’attività istituzionale degli enti commerciali;
   per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
   per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fisca-
     le/sede operativa nei comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto
     alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19”.

Credito d’imposta ed affitto d’azienda
Nell’istanza di interpello n. 442/2020, relativa ad una società che ha iniziato l’attività nel mese di set-
tembre 2019 stipulando con un’impresa individuale un contratto dì affitto d’azienda, grazie al quale la
società è subentrata nel contratto di locazione degli immobili stipulato dall’affittante, l’Agenzia delle
entrate afferma che nel caso di subentro in un contratto di affitto d’azienda, il soggetto avente causa
del contratto di affitto d’azienda per confrontare il fatturato in ciascuno dei mesi di possibile fruizione
del beneficio deve considerare i dati dell’azienda affittata ancorché nel periodo d’imposta precedente
fosse in possesso del dante causa.
Ne consegue che il requisito del calo del fatturato deve essere verificato confrontando:

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Criteri di quantificazione e mesi di riferimento

   l’ammontare del fatturato del soggetto affittuario dell’azienda, in ciascuno dei mesi di riferimento
     del 2020;
   con l’ammontare del fatturato dell’azienda affittata nei corrispondenti mesi del 2019.

        Ricorda
        Regole analoghe si rendono applicabili nell’ipotesi di cessione d’azienda.

Modalità di utilizzo del credito
Ai sensi dell’art. 28, comma 6 e dell’art. 122, comma 2, lett. b) del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta
locazione può essere utilizzato come segue:
a.   in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
b.   nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020);
c.   ceduto al locatore/concedente;
d.   ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Utilizzo in compensazione: l’utilizzo in compensazione nel modello F24 può avvenire solo successi-
vamente al pagamento del canone utilizzando il codice tributo “6920”.
Utilizzo in dichiarazione dei redditi: è necessario fare riferimento al periodo d’imposta in cui la spe-
sa è stata sostenuta. Partendo da tale precisazione e considerando che l’art. 28, comma 5, D.L. n.
34/2020 fa riferimento alla nozione di “canone versato”, la circolare n. 14/E del 2020 afferma che per
poter utilizzare il credito nella dichiarazione relativa al 2020, il canone di locazione deve essere pagato
nel corso del 2020.

        Esempio
        Il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione relativi, ad esempio, ai mesi di mar-
        zo/aprile/maggio/giugno 2020, pagati nel corso del 2020, può essere utilizzato nella dichiara-
        zione dei redditi 2021 relativa al 2020.

Compilazione-quadro RU: in presenza di utilizzo del tax credit in compensazione da parte del locata-
rio, si dovrà compilare il quadro RU nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di so-
stenimento dei canoni. Quindi, nel modello redditi 2021 relativo al 2020, dovrà esser compilato il
quadro RU specificando sia la quota compensata nel modello F24 sia in dichiarazione. La parte di
credito che residua:
   può essere portata in compensazione nei periodi d’imposta successivi;
   non può essere chiesta a rimborso.

        Ricorda
        Il credito d’imposta locazioni dovrà essere indicato anche nel quadro RS (Aiuti di Stato) della
        dichiarazione redditi 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.

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