IL DECRETO "AGOSTO" RIDISEGNA IL CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI - MYSOLUTION

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DECRETO AGOSTO, AGEVOLAZIONI

Il decreto “Agosto” ridisegna il credito
d’imposta affitti
Aggiunta una mensilità di fruizione dell’agevolazione e strutture termali escluse dalla soglia di ricavi e
compensi
di Sandra Pennacini | 1 SETTEMBRE 2020

 Con il cosiddetto decreto “Agosto” – D.L. 14 agosto 2020, n. 104 – in vigore dal giorno successivo – il cre-
 dito d’imposta affitti, introdotto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), è stato ri-
 visto ed ampliato dal punto di vista sia temporale, che dei soggetti potenzialmente beneficiari. Viene, in-
 fatti, ulteriormente estesa la platea dei soggetti che non sono tenuti al rispetto della causa ostativa di
 mancato superamento della soglia di 5 milioni di ricavi o compensi nell’esercizio precedente: inoltre, per
 tutti i soggetti interessati, viene estesa di un mese la durata temporale dell’agevolazione.

Premessa
Tra gli aspetti che da subito sono apparsi di difficile gestione per imprese e professionisti costretti
all’inattività dal lockdown e, successivamente, penalizzati dal forte rallentamento dell’economia nel
suo insieme, vi è quello della sostenibilità del costo fisso rappresentato dai canoni di locazione.
Per venire incontro a questa problematica, un primo intervento – di portata estremamente limitata –
era stato disposto con l’art. 65 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con il quale era
stato introdotto, per il solo mese di marzo, e solo con riferimento ai canoni di locazione di immobi-
li di categoria C/1, un credito d’imposta, pari al 60 per cento del canone stesso, riconosciuto
all’atto dell’effettivo avvenuto pagamento. Tale credito, tuttavia, è stato riconosciuto solo in favore dei
soggetti che si trovavano, in quel momento storico, costretti alla sospensione dell’attività ai sensi
del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero:
   commercio al dettaglio;
   servizi alla persona;
   attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Peraltro, come espressamente previsto dalla disposizione, il credito d’imposta, denominato “credito
d’imposta botteghe e negozi”, spettava solo ai contribuenti effettivamente costretti alla chiusura e,
dunque, non poteva essere fatto valere dalle imprese esercenti attività ricomprese nel D.P.C.M. 11
marzo 2020, ma incluse negli allegati 1 e 2 al decreto (ovvero quelle attività cui è stato consentito pro-
seguire nell’esercizio, quali, ad esempio, le imprese funebri ed i negozi di alimentari).
In un secondo momento, la previsione di un credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la lo-
cazione è stata notevolmente estesa ad opera dell’art. 28 del D.L n. 34/2020, ampliando, rispetto al
“credito d’imposta botteghe e negozi”, i soggetti potenzialmente beneficiari, l’arco temporale inte-

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ressato ed anche le tipologie di contratti che possono dare luogo al sorgere del credito d’imposta, il
tutto, tuttavia, nel rispetto di specifiche condizioni.
Tale art. 28 del decreto “Rilancio” n. 34/2020 è stato poi nuovamente rimaneggiato nel corso dell’iter
di conversione del decreto stesso in legge 17 luglio 2020, n. 77. In questa seconda fase di rilettura e
modifica della norma, il novero dei soggetti potenzialmente beneficiari è stato ulteriormente amplia-
to, aumentando i soggetti cui non è richiesto il rispetto della soglia di ricavi conseguiti
nell’esercizio precedente ed introducendo una specifica locuzione (sulla falsa riga di quella già pre-
sente nell’art. 25, in materia di contributo a fondo perduto), grazie alla quale anche i soggetti “econo-
micamente giovani”, che sarebbero stati penalizzati dalla necessità – come si vedrà meglio nel seguito
– di essere incorsi in un calo di fatturato/corrispettivi, possono comunque giovarsi della misura. Inol-
tre, esattamente come già previsto per il contributo a fondo perduto, non devono dimostrare alcun
calo di fatturato i contribuenti che, alla data di apertura della fase di emergenza Covid-19 (31 gennaio
2020), avevano sede legale, operativa o domicilio in Comuni già in stato di emergenza a seguito di
calamità pregresse.
Con il decreto “Agosto”, l’art. 28 del D.L. n. 34/2020 viene nuovamente rivisto ad opera dell’art. 77 del
D.L. n. 104/2020, sia con riferimento all’arco temporale di interesse, sia in merito al particolare trat-
tamento di favore – per quanto riguarda l’accesso alla misura – riservato a taluni contribuenti, in ra-
gione dell’attività esercitata.
Andiamo nel seguito a riprendere la norma nel suo insieme, rivista alla luce delle novità introdotte ed
evidenziandone la cronistoria.

Ammontare del credito d’imposta
Ai sensi dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il “credi-
to d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” è pari al 60
per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (si deve trattare di leasing
operativo o di godimento, non di leasing finanziario, come chiarito dalla circolare 16 giugno 2020, n.
14/E) o di concessione di immobiliad uso non abitativo,destinati allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e profes-
sionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nel caso in cui le medesime tipologie di immobili siano detenute in forza di un contratto di servizi a
prestazioni complesse (ad esempio, coworking) o di affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta nel-
la misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Destinatari della misura
Possono godere del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto
“Rilancio” (ovvero nel 2019, nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, non sono tenuti a rispettare il tetto di cinque
milioni di euro di ricavi:
   le strutture alberghiere;
   le strutture agrituristiche;

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   le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (disposizione introdotta in sede di conversione in
     legge n. 77/2020).

        Novità
        Con l’art. 77 del D.L. n. 104/2020, l’elenco delle attività che non sono tenute alla verifica dei
        ricavi non superiori a cinque milioni di euro nell’esercizio precedente viene ampliato, in-
        troducendo anche le strutture termali.

Arco temporale di riferimento e condizioni
Il credito d’imposta può essere fatto valere con riferimento all’importo versato nel periodo
d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (secondo la formula-
zione dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020).

        Ricorda
        Nel caso in cui l’impresa abbia già goduto per il mese di marzo del credito d’imposta di cui
        all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (credito d’imposta botteghe e negozi), per il medesimo mese non
        si potrà godere anche del credito d’imposta introdotto con il decreto “Rilancio”.

        Novità
        Il D.L. n. 104/2020 estende l’elenco dei mesi per i quali è possibile fare valere il credito
        d’imposta, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di
        giugno.
        Disposizioni specifiche sono invece previste per le strutture turistico-ricettive con attività solo
        stagionale, per le quali la formulazione originaria della norma prevedeva di fare riferimento ai
        mesi di aprile, maggio e giugno.
        Anche le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale ”guadagnano” un mese,
        con estensione dell’arco temporale di riferimento anche al mese di luglio.

        Attenzione
        Resta ferma, per tutti i soggetti interessati alla misura, la condizione di avere subito nel mese
        di interesse una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento rispet-
        to allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La verifica della diminuzione di almeno il 50 per cento del fatturato/corrispettivi è richiesta “mese
su mese”, a tutti i beneficiari della disposizione, sia che debbano rispettare il tetto di 5 milioni di rica-
vi/compensi, sia che siano esonerati da tale requisito. Ne consegue che il credito d’imposta potrebbe
spettare solo per alcuni dei mesi interessati, ovvero solo per quei mesi nei quali è avvenuto il calo di
fatturato nella misura richiesta.

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        Ricorda
        Tuttavia, la condizione del calo di fatturato non è richiesta ai soggetti che hanno iniziato
        l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a fare data dall’insorgenza
        dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni
        colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiara-
        zione dello stato di emergenza da COVID-19 (questa esimente è stata introdotta in sede di
        conversione in legge del D.L. n. 34/2020).

Utilizzo del credito
Come si è detto, nel rispetto di tutte le condizioni esposte, il credito d’imposta matura solo all’atto
del pagamento del canone del mese di riferimento, pagamento che deve avvenire nel 2020.
Ai sensi del comma 5-bis del D.L. n. 34/2020 (introdotto in sede di conversione), solo in caso di loca-
zione il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo
del pagamento della corrispondente parte del canone.
Quanto alle modalità di cessione, occorre fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate Prot. n. 250739/2020 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 122, comma
2, lett. a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 – emanato in data 1 luglio 2020 e
già oggetto di approfondimento in precedenza.
Nel caso in cui si voglia utilizzare direttamente il credito, in luogo di cederlo, lo stesso è ”spendibile”
in compensazione con modello F24 (codice tributo 6920 – “Credito d’imposta canoni di locazione, lea-
sing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, da indicarsi nel
modello F24 nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno” dovrà
essere indicato l’anno per il quale il credito d’imposta è riconosciuto, ovvero il 2020, senza necessità
di specificare il mese – risoluzione Agenzia delle entrate 6 giugno 2020, n. 32/E).

        Ricorda
        Tale modello F24, esponendo un credito d’imposta nelle somme a credito, dovrà obbligato-
        riamente transitare dai canali dell’Agenzie delle entrate (Entratel – Fisconline).

Il credito è altresì utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di soste-
nimento della spesa (e quindi in sede di modello Redditi 2021, riferimento anno 2020).
Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art.
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Aspetti fiscali
Il credito d’imposta affitti è “fiscalmente neutro”. Lo stesso, infatti, non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

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        Attenzione
        Quanto sopra, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020; con ciò si
        deve intendere che il locatore che “incassi” il canone di locazione, accettando la cessione
        del credito d’imposta da parte del conduttore, dovrà regolarmente assoggettare ad imposi-
        zione il canone, anche per la parte introitata sotto forma di credito d’imposta.

Limitazioni Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020
È bene ricordare che il credito d’imposta spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e suc-
cessive modifiche.
Ciò significa che gli aiuti possono essere concessi entro un massimo di 800.000 euro per ciascuna
impresa, e nel computo di tale soglia occorre considerare tutte le diverse agevolazioni che rien-
trano in questa limitazione (ad esempio, il contributo a fondo perduto).
Inoltre, l’aiuto non può essere concesso alle imprese decotte, ovvero le imprese che si trovavano
già in difficoltà in data 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Reg.
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Si ricorda che la Comunicazione della Commissione UE è stata modificata nel mese di luglio, preve-
dendo che possano comunque godere delle agevolazioni le microimprese e le piccole imprese, ov-
vero le imprese che abbiano meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato annuo
e/o bilancio annuale, a condizione che:
a.   non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b.   non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto
     l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c.   non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione
     dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Casi particolari: imprese esercenti attività di commercio al dettaglio
Fermo restando il calo del fatturato, e le limitazioni UE, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 28 del D.L. n.
34/2020 viene prevista una specifica formulazione del credito d’imposta affitti a favore delle imprese
esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente.
Si tratta quindi di imprese che, secondo la formulazione standard, sarebbero fuori dal beneficio e, tut-
tavia, con l’introduzione in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 di specifica previsione, a
tali imprese viene riconosciuto ugualmente il credito d’imposta, ma secondo modalità specifiche.
Il credito d’imposta, infatti, spetterà, ma in misura inferiore a quanto genericamente previsto, ovve-
ro nella misura del:
   20 per cento del canone di locazione, leasing o concessione;
   10 per cento del corrispettivo, nel caso di contratto a prestazioni complesse o affitto d’azienda.

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Casi particolari: enti non commerciali
Ai sensi del comma 4 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta spetta anche agli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione
al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svol-
gimento dell’attività istituzionale.
A tali soggetti, non svolgendo attività commerciale, non è richiesta la condizione del calo del fattu-
rato. Laddove si tratti invece di soggetto che svolge anche attività commerciale accessoria, occorre
comunque rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi nell’esercizio precedente.
Inoltre, se l’immobile è utilizzato esclusivamente per attività istituzionale, non è richiesta – come si è
detto – la verifica del calo di fatturato, mentre, se l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’attività
commerciale accessoria, allora tale calo deve essere verificato.
Infine, in caso di utilizzo “promiscuo” dell’immobile, occorrerà definire un criterio di riparto del ca-
none di locazione tra attività commerciale ed attività istituzionale, e poi applicare le regole esposte
(circolare Agenzia delle entrate 6 giugno 2020, n. 14/E).

Conclusioni
In conclusione, il credito imposta affitti, con il decreto di agosto, “guadagna” una possibile ulteriore
mensilità di fruizione, ferma restando la necessità di rispettare tutti i paletti imposti dalla norma;
inoltre, le strutture termali vengono ad essere incluse tra quelle per le quali la soglia di 5 milioni di
euro nell’esercizio precedente non deve essere rispettata. Tutto questo, grazie all’art. 77 del D.L. n.
104/2020, curiosamente titolato “Misure urgenti per il settore turistico”; titolo fuorviante, poiché, se è
ben vero che in tale articolo sono anche previste misure specifiche per il turismo, qui non trattate, è
altrettanto vero che l’estensione della misura del credito d’imposta affitti al mese di giugno riguarda
tutti i titolari di partita IVA, operanti in qualsiasi settore economico, ivi inclusi i professionisti.

        Riferimenti normativi
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 77;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 28;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65.

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