CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI: CON IL DECRETO "RILANCIO" TUTTO POTREBBE CAMBIARE - MYSOLUTION

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DECRETO RILANCIO, AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta affitti: con il Decreto
“Rilancio” tutto potrebbe cambiare
di Sandra Pennacini | 12 MAGGIO 2020

 Il decreto-legge Rilancio pare essere in dirittura d’arrivo e – secondo quanto sino ad ora trapelato – vi
 sarebbero novità interessanti per i conduttori di immobili destinati all’attività produttiva o di lavoro au-
 tonomo. Verrebbe infatti ad essere completamente superata la visione estremamente limitata dell’art.
 65 del D.L. n. 18/2020 ed introdotta una disposizione agevolativa in materia di affitti di ben più ampia
 portata.

Premessa
Tra le innumerevoli problematiche emerse in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, certamente vi
è quella connessa al peso dei canoni di locazione, che restano dovuti nonostante molte attività siano
ferme o comunque fortemente limitate.
La questione era già stata parzialmente affrontata in precedenza dal decreto Cura Italia D.L. n.
18/2020 (art. 65), ma la misura introdotta in tale sede – denominata Credito d’imposta per botteghe e
negozi – non si è certamente rivelata in grado di portare sollievo a tutte le categorie potenzialmente
interessate, posto che il credito d’imposta risultava essere riconosciuto solo ad una ristretta categoria
di soggetti, nonché ricco di limitazioni che ne riducevano ulteriormente la portata.
Il credito d’imposta di cui al summenzionato art. 65 D.L. n. 18/2020, pari al 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, era infatti riconosciuto per il solo mese di marzo 2020 ed a
favore dei soli esercenti attività di impresa, esclusivamente con riferimento agli immobili condotti
di categoria catastale C/1. Peraltro, i soggetti inclusi negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020,
ovvero i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona cui era stato con-
sentito proseguire l’attività, sono stati espressamente esclusi da tale beneficio.
Dal credito d’imposta previsto dal D.L. n. 18/2020 restavano quindi esclusi una pluralità di soggetti,
vuoi per il tipo di attività esercitata, vuoi per la tipologia di immobile condotta, ed anche a seguito di
aspetti di mero carattere contrattualistico (ad esempio il caso dell’affitto d’azienda che comprendesse
anche l’affitto dell’immobile).
La nuova misura che potrebbe vedere la luce con il D.L. Rilancio, laddove trovasse conferma nel testo
definitivo, andrebbe invece a prevedere un beneficio di ben più ampia portata, che andiamo nel se-
guito ad anticipare.

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Credito d’imposta affitti: con il Decreto “Rilancio” tutto potrebbe cambiare

Credito imposta affitti: beneficiari
Secondo quanto previsto dall’ultima bozza di D.L. Rilancio disponibile, verrebbe riconosciuto un cre-
dito d’imposta sugli affitti a favore:
   dei soggetti esercenti attività d’impresa;
   dei soggetti esercenti arte o professione;
   degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente ricono-
     sciuti, in relazione al canone relativo agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgi-
     mento dell’attività istituzionale.

        Attenzione
        Il credito di imposta viene previsto a favore dei contribuenti aventi ricavi o compensi non
        superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla da-
        ta di entrata in vigore del decreto, e riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di
        marzo, aprile e maggio a condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato
        o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso
        mese del periodo d’imposta precedente.
        Il credito d’imposta viene previsto altresì in favore dellestrutture alberghiere indipendente-
        mente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Invero, l’uso della locuzione “volume d’affari” con riferimento alle strutture alberghiere risulta essere
non coerente con la locuzione “ricavi o compensi” utilizzata per definire il perimetro dei potenziali be-
neficiari della misura; tuttavia, per quanto qui di interesse, importa sottolineare il fatto che alle strut-
ture alberghiere il credito dovrebbe essere riconosciuto indipendentemente dalla dimensione
aziendale.

Credito imposta affitti: quantificazione
Il credito d’imposta verrebbe ad essere riconosciuto (sempre secondo l’ultima bozza di decreto) nella
misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili destinati
all’esercizio dell’attività.

        Attenzione
        Deve trattarsi di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività indu-
        striale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e pro-
        fessionale dell’attività di lavoro autonomo.

        Novità
        A differenza del credito d’imposta per negozi e botteghe, il nuovo credito d’imposta sarebbe
        fruibile anche con riferimento ai canoni di leasing o di concessione.

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     MySolution | Commento| 12 maggio 2020
Credito d’imposta affitti: con il Decreto “Rilancio” tutto potrebbe cambiare

Come anche il credito d’imposta botteghe e negozi, il preannunciato credito d’imposta sarà, dal punto
di vista tributario, irrilevante. Lo stesso, infatti, non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non sarà rilevante ai fini del rapporto di
cui agli artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.

Credito imposta affitti: il caso dell’affitto d’azienda
Come si è detto in premessa, il credito d’imposta botteghe e negozi non contemperava l’ipotesi
dell’affitto d’azienda. Il D.L. Rilancio, potrebbe invece risolvere anche le problematiche connesse ai
contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda.

        Novità
        Secondo la bozza, infatti, nei casi summenzionati, laddove il contratto comprenda almeno un
        immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
        artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
        lavoro autonomo, il credito d’imposta sarà riconosciuto.

        Attenzione
        In questi casi, tuttavia, il credito d’imposta sarà riconosciuto sull’intero canone, ma nella misu-
        ra ridotta del 30% in luogo del 60%.

Credito imposta affitti: arco temporale e fruizione
Per quanto riguarda l’arco temporale cui dovrebbero applicarsi le annunciate disposizioni, secondo
quanto risultante dalla bozza di decreto il credito d’imposta spetterà in ragione dell’importo versato
nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Viene quindi riproposto il meccanismo che “aggancia” il credito d’imposta all’effettivo pagamento del
canone, come già in precedenza avvenuto con il credito d’imposta botteghe e negozi (invero, non in
sede normativa, bensì con un criticato intervento successivo ad opera dell’Agenzia delle Entrate con
Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).
Solo ad avvenuto pagamento del canone, quindi, si potrà utilizzare il credito d’imposta in compensa-
zione con modello F24 (codice tributo da definirsi, obbligo di trasmissione tramite i canali
dell’Agenzia).

        Attenzione
        Non necessariamente, tuttavia, sarà necessario pagare il canone per godere del benefi-
        cio, posto che la bozza di decreto prevede anche la facoltà di cessione del credito
        d’imposta.

Il soggetto avente diritto al credito di imposta potrà optare per la cessione del credito stesso a favore
del locatore (o concedente) a fronte di uno sconto sul canone da versare di pari ammontare.

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Credito d’imposta affitti: con il Decreto “Rilancio” tutto potrebbe cambiare

Dal punto di vista del locatore o concedente, l’ammontare del credito d’imposta potrà essere fatto va-
lere in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è
stato ceduto.

        Attenzione
        Se il locatore o concedente che “sconta” l’ammontare del canone dovuto dal conduttore in
        forza della cessione del credito d’imposta è un esercente attività d’impresa, arte o professio-
        ne, tale credito potrà essere fruito anche prima della dichiarazione dei redditi, mediante com-
        pensazione con modello F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997), effettuabile a decorrere dal mese
        successivo la cessione del credito stesso.

        Novità
        Un’ulteriore interessante novità emergente dalla bozza di decreto è quella che prevede la
        possibilità di cessione del credito d’imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri interme-
        diari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Tale facoltà verrebbe quindi
        concessa a favore del beneficiario (conduttore), ma anche a favore degli eventuali soggetti che
        intervengano in successivi passaggi (es. locatore che acquisisce il credito d’imposta in forza
        dello “sconto” sul canone).

Il nuovo credito imposta affitti e il credito d’imposta botteghe e negozi
Secondo l’attuale bozza, il nuovo credito d’imposta potrà essere goduto, nel rispetto delle condizioni
richieste, con riferimento ai canoni di locazione, leasing, concessione di immobili utilizzati per
l’esercizio di attività d’impresa o professione per i mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020.
Potrebbe quindi verificarsi una sovrapposizione della novella norma – laddove la stessa diventasse
definitiva – con il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18/2020, per il
mese di marzo.

        Attenzione
        In proposito la bozza di decreto dispone che le due misure non siano cumulabili in rela-
        zione alle medesime spese sostenute.

Conclusioni
In conclusione, laddove la bozza del D.L. Rilancio venisse confermata così come attualmente cono-
sciuta, sarebbe stato fatto un importante passo in avanti sul fronte dei crediti d’imposta concessi per
mitigare l’impatto degli affitti. Vi è tuttavia da rimarcare che l’importante scostamento di ricavi, da ve-
rificarsi in un’ottica mensile, che costituisce condizione essenziale per il riconoscimento del credito
potrebbe lasciar fuori dall’agevolazione più di un contribuente.
In ogni caso, per le dovute conferme è necessario che il più volte annunciato decreto veda alfine la
luce, e per la concreta fruizione del credito d’imposta qui anticipato, inoltre, sarà ulteriormente ne-
cessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne definisca le mo-

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dalità attuative, provvedimento che stante alla bozza dovrà essere emanato entro 20 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso.

        Riferimenti normativi
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27
   Bozza Decreto Rilancio.

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