Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria

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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Covid-19: alcuni aspetti della
             sorveglianza sanitaria nelle scuole

Mauro Morganti
Direzione regionale Liguria
Sovrintendente sanitario regionale                 20 ottobre 2020
Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE SCUOLE: DUBBI DA CHIARIRE E
     OPPORTUNITA’ DA COGLIERE IN TEMPO DI COVID-19

1. Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

2. Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai
sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola
potenzialmente a rischio?

3. Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-
19?

4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex
art. 41 D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili»
per COVID-19? E chi deve provvedere a quest’ultima?

        Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole   20 ottobre 2020
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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

   Come per le altre realtà lavorative, dipende dai rischi lavorativi ma…

  …si nomina solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
«La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla
   Commissione Consultiva di cui all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
   competente correlata ai rischi lavorativi»

     E quali sono i rischi per cui il DDL deve nominare il medico competente?

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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

  a) nei «casi previsti dalla normativa vigente…»:

   dal D.Lgs 81/08:

     movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la
      valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)

     attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività
      complessiva settimanale di 20 ore)

     esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi
      elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche (in tutti i caso in cui sia
      rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)

     sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti                  (attenzione   alla
      classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)

     agenti biologici.

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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

  a) nei «casi previsti dalla normativa vigente…»:

  da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:
  •   il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
  •   le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 101/2020)
  •   il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
  •   lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
  •   lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
  •   verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di
      controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno
      2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
  •   esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30
      ottobre 2007
  •   addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio
      2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in
      materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)

  Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del
  medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza
  sanitaria)

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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

  È evidente che se la VR non evidenziasse neanche uno dei
rischi «previsti dalla normativa vigente» di cui alla lettera a)
    dell’art. 41 il datore di lavoro non sarebbe obbligato a
 nominare il medico competente e la possibilità di intervento
 sussidiario della SS «a richiesta» prevista alla lettera b) del
      medesimo articolo non potrebbe mai realizzarsi!!!

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Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

        Il medico competente, però, è anche chiamato dal D.Lgs 81 a
       COLLABORARE con il DDL e il SPP alla VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 2 – Definizioni
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto

Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai
fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori ….(omissis)

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di
cui all’articolo 41.

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Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

   Ma se l’obbligo della SS ex art. 41 – e quindi di
 nominare il medico competente – emerge all’esito
  della VR a cui il MC è chiamato a collaborare, se
 questi non è stato nominato, come fa a collaborare
           alla valutazione dei rischi?????

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Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

                       Come si risolve questo paradosso?

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Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?

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Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola
potenzialmente a rischio?

Domanda:

Oltre ai «casi previsti dalla normativa vigente» di cui alla lettera a) dell’art. 41, vi possono
essere altri rischi lavorativi per cui, su richiesta del lavoratore, il medico competente può
valutare se è necessario attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi della lettera b) del
medesimo articolo («qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi»)?

Risposta:   SI perché in forza dell’art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. il DDL è tenuto a valutare
                                           TUTTI
         I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

        ANCHE SE SOLO PER ALCUNI DI QUESTI PUO’ ESSERE INDICATA LA
            SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA…

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Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola
potenzialmente a rischio?

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del
presente decreto, interessati da attività di scavo

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Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola
potenzialmente a rischio?

Rischi più comuni nella scuola                         a. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in
secondo l’USR Lombardia (parere                           attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
del 9 ottobre 2013)
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                                                       c. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici,
                                                          personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);

                                                       d. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e
                                                          studenti nelle ore di laboratorio);

                                                       e. rischio rumore (insegnanti);

                                                       f.    rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che
                                                             attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a
                                                             fenomeni di usura psicofisica);

                                                       g. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

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Per tornare al quesito iniziale… il MC si nomina solo nei casi in cui è
               obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Se il medico competente - anzi sarebbe ormai opportuno cambiare la
denominazione in «medico del lavoro» – è chiamato sempre più dalle
norme a collaborare con il DDL e il SPP nella valutazione dei rischi («tutti i
rischi») e nella predisposizione delle misure di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori ecco che il suo ruolo appare sempre più svincolato dalla
vecchia concezione del medico «esecutore di visite» (il vecchio «visitificio»
nella sua accezione più retriva) ed è tempo che si compia la completa
emancipazione della sua figura a «consulente globale» del datore di lavoro.

Tale ruolo appare ancora più confermato e amplificato a seguito
dell’indicazione ad adottare, anche da parte del mondo della scuola, un
approccio integrato alla valutazione del rischio connesso all’attuale
emergenza pandemica che vede il MC impegnato, insieme agli altri attori
della sicurezza, a perseguire il duplice obiettivo della tutela della salute e
sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività (v. Circ. Ministero
della Salute n. 14915 del 29/04/2020).

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RISCHIO COVID-19

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RISCHIO COVID-19

Un rischio di popolazione

• Nel contesto della attuale situazione pandemica, con l’eccezione delle attività sanitarie
  dedicate alla diagnosi, cura e assistenza a persone già affette o sospette di COVID-19 e
  di poche altre attività lavorative (per cui, a determinate condizioni, tale rischio è
  tutelato dall’INAIL), il rischio di contagio da SARS-CoV-2 è un rischio dell’intera
  popolazione, non specifico delle attività lavorative e, come tale non rientra fra i rischi
  specifici previsti dal D.Lgs81/08 (almeno per il momento).

• In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e i compiti del medico
  competente sono definiti dal D.Lgs81/08. L’emergenza attuale e la necessità di
  contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i
  lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha
  richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l’evoluzione delle
  conoscenze e le necessità.

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RISCHIO COVID-19

Un rischio lavorativo particolare
• Pur essendo l’infezione da SARS-CoV-2 un rischio di popolazione, come il raffreddore o
  l’influenza (rischio «generico»), per la comunità sanitaria che difficilmente può sottrarsi al
  rischio di contagio, ha assunto le caratteristiche del rischio «generico aggravato» per
  cui, sia per le conseguenze a breve termine – in alcuni casi particolarmente gravi – che
  per quelle a medio-lungo termine, ancora in fase di studio, la scelta tempestiva
  dell’INAIL di tutelarlo come infortunio sul lavoro appare coraggiosa e
  lungimirante;

• A differenza delle altre malattie da lavoro, la caratteristica della contagiosità rende il
  lavoratore che ha contratto l’infezione, anche se decorsa in modo asintomatico,
  potenzialmente pericoloso non solo per sé ma anche per gli altri, in ciò
  assimilandolo ad uno dei possibili fattori di rischio dell’ambiente di lavoro, che, come gli
  altri, necessita di adeguate misure di prevenzione e protezione - compresa, ove possibile,
  la riduzione/eliminazione del rischio alla fonte (es. smart working) - nonché di
  informazione e formazione delle quali non potrà non farsi carico anche il sistema della
  sicurezza aziendale, compreso il medico competente.

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

La condizione di «fragilità»

•    Fra questi aspetti di novità c’è il tema della persona “fragile”, del ritorno al lavoro
     delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità
     sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti coinvolgono i datori di lavoro, i
     lavoratori e il medico competente.

•    Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in
     accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile
     contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato
     il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020 assegna al Medico
     Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità e
     eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla
     mansione.

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: la persona
• La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla
  “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”;

• “persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile
  di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili;

• Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino
  al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett. b) prevede che “sia fatta espressa
  raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
  multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di
  evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: il lavoratore

• “lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come
  circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in
  conversione del DL appena citato e successivamente dal DL n. 34 del 19/05/2020 che
  prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020 (oggi fino al 31
  gennaio 2021)

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: il lavoratore

• Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con
  connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
  1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai
  competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante
  da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento
  di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima
  legge n. 104 del 1992”.

• Per questi lavoratori è previsto un periodo di assenza dal servizio che è equiparato al
  ricovero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di
  assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del
  riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-
  legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel
  medesimo certificato.

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: immunodepressione

• In modo più specifico la condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare
  del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per
  quanto possibile per questi lavoratori condizioni di lavoro a distanza, di evitare
  assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere
  una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme
  igieniche.

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: Ministero della salute e
medico competente

• Altro riferimento a condizioni di fragilità si trova nella Circolare del Ministero della Salute
  n. 14915 del 29/04/2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico
  competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
  del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.” ove si invita il
  medico competente a tener conto “della maggiore fragilità legata all’età nonché
  ad eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori
  vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a
  rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo
  titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”.

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»: Circolare del Ministero della Salute e
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4
settembre 2020, n. 13

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso
di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove
conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Definizione di «fragilità»:                                               Ministero   della      Pubblica
Amministrazione

• Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 sul lavoro agile
  nelle PPAA (tra cui le scuole pubbliche):
• Art. 2, comma 2: Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito
  tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei
  soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-
  legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
  da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con
  connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
  1992, n. 104. (come in precedenti decretazioni)

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Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19?

Da osservazioni sulla mortalità
Le più comuni patologie croniche preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione
da SARS-CoV-2) nei pazienti deceduti sono state:

•ipertensione arteriosa (68%),                                        •scompenso cardiaco (16%)
•diabete mellito-tipo 2 (30%),                                        •obesità (11%)
•cardiopatia ischemica (28%)                                          •ictus (10%)
•fibrillazione atriale (22%)                                          •insufficienza respiratoria (5,1%)
•insufficienza renale cronica (20%)                                   •epatopatia cronica (4%)
•BPCO (17%)                                                           •malattie autoimmune (3,8%)
•cancro attivo negli ultimi 5 anni                                    •dialisi (2%)
(16%)                                                                 •HIV (0,2%)
•demenza (16%)

Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una
terapia con ACE-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per
l'angiotensina).

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4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41
D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID-
19? E chi deve provvedere a quest’ultima?

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre
2020:
• L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge
  19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è
  stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti
  dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n.
  83/2020).
• Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro
  l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio
  connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai
  sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.
  81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione
  della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

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4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41
D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID-
19? E chi deve provvedere a quest’ultima?

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre
2020:
• Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
  lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso
  di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove
  conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del
  Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre
  2020, n. 13)
• Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce
  elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di
  età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che
  possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 -
  ISS Covid-19)

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4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41
D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID-
19? E chi deve provvedere a quest’ultima?

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre
2020:
• ….ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini
  della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi
  dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà
  attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti
  alternativi:
            - l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela        (?)
            - le Aziende Sanitarie Locali;

            - i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

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