Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole - Direzione regionale Liguria
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole Mauro Morganti Direzione regionale Liguria Sovrintendente sanitario regionale 20 ottobre 2020
SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE SCUOLE: DUBBI DA CHIARIRE E OPPORTUNITA’ DA COGLIERE IN TEMPO DI COVID-19 1. Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? 2. Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola potenzialmente a rischio? 3. Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID- 19? 4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41 D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID-19? E chi deve provvedere a quest’ultima? Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 2
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? Come per le altre realtà lavorative, dipende dai rischi lavorativi ma… …si nomina solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria? Art. 41 – Sorveglianza sanitaria «La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi» E quali sono i rischi per cui il DDL deve nominare il medico competente? Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 3
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? a) nei «casi previsti dalla normativa vigente…»: dal D.Lgs 81/08: movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo) attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore) esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche (in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute) sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute) agenti biologici. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 4
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? a) nei «casi previsti dalla normativa vigente…»: da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali: • il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008) • le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 101/2020) • il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56) • lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177) • lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011) • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009") • esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007 • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario) Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria) Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 5
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? È evidente che se la VR non evidenziasse neanche uno dei rischi «previsti dalla normativa vigente» di cui alla lettera a) dell’art. 41 il datore di lavoro non sarebbe obbligato a nominare il medico competente e la possibilità di intervento sussidiario della SS «a richiesta» prevista alla lettera b) del medesimo articolo non potrebbe mai realizzarsi!!! Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 6
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? Il medico competente, però, è anche chiamato dal D.Lgs 81 a COLLABORARE con il DDL e il SPP alla VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 2 – Definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori ….(omissis) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 7
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? Ma se l’obbligo della SS ex art. 41 – e quindi di nominare il medico competente – emerge all’esito della VR a cui il MC è chiamato a collaborare, se questi non è stato nominato, come fa a collaborare alla valutazione dei rischi????? Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 8
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? Come si risolve questo paradosso? Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 9
Le scuole sono obbligate a nominare il medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.? Come si risolve questo paradosso? Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 10
Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola potenzialmente a rischio? Domanda: Oltre ai «casi previsti dalla normativa vigente» di cui alla lettera a) dell’art. 41, vi possono essere altri rischi lavorativi per cui, su richiesta del lavoratore, il medico competente può valutare se è necessario attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi della lettera b) del medesimo articolo («qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi»)? Risposta: SI perché in forza dell’art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. il DDL è tenuto a valutare TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ANCHE SE SOLO PER ALCUNI DI QUESTI PUO’ ESSERE INDICATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA… Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 11
Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola potenzialmente a rischio? Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 12
Quali sono i rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e i lavoratori della scuola potenzialmente a rischio? Rischi più comuni nella scuola a. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in secondo l’USR Lombardia (parere attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti); del 9 ottobre 2013) b. rischio biologico (personale scolastico); c. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno); d. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio); e. rischio rumore (insegnanti); f. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica); g. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 13
Per tornare al quesito iniziale… il MC si nomina solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria? Se il medico competente - anzi sarebbe ormai opportuno cambiare la denominazione in «medico del lavoro» – è chiamato sempre più dalle norme a collaborare con il DDL e il SPP nella valutazione dei rischi («tutti i rischi») e nella predisposizione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ecco che il suo ruolo appare sempre più svincolato dalla vecchia concezione del medico «esecutore di visite» (il vecchio «visitificio» nella sua accezione più retriva) ed è tempo che si compia la completa emancipazione della sua figura a «consulente globale» del datore di lavoro. Tale ruolo appare ancora più confermato e amplificato a seguito dell’indicazione ad adottare, anche da parte del mondo della scuola, un approccio integrato alla valutazione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica che vede il MC impegnato, insieme agli altri attori della sicurezza, a perseguire il duplice obiettivo della tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività (v. Circ. Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020). Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 14
RISCHIO COVID-19 Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 15
RISCHIO COVID-19 Un rischio di popolazione • Nel contesto della attuale situazione pandemica, con l’eccezione delle attività sanitarie dedicate alla diagnosi, cura e assistenza a persone già affette o sospette di COVID-19 e di poche altre attività lavorative (per cui, a determinate condizioni, tale rischio è tutelato dall’INAIL), il rischio di contagio da SARS-CoV-2 è un rischio dell’intera popolazione, non specifico delle attività lavorative e, come tale non rientra fra i rischi specifici previsti dal D.Lgs81/08 (almeno per il momento). • In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e i compiti del medico competente sono definiti dal D.Lgs81/08. L’emergenza attuale e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l’evoluzione delle conoscenze e le necessità. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 16
RISCHIO COVID-19 Un rischio lavorativo particolare • Pur essendo l’infezione da SARS-CoV-2 un rischio di popolazione, come il raffreddore o l’influenza (rischio «generico»), per la comunità sanitaria che difficilmente può sottrarsi al rischio di contagio, ha assunto le caratteristiche del rischio «generico aggravato» per cui, sia per le conseguenze a breve termine – in alcuni casi particolarmente gravi – che per quelle a medio-lungo termine, ancora in fase di studio, la scelta tempestiva dell’INAIL di tutelarlo come infortunio sul lavoro appare coraggiosa e lungimirante; • A differenza delle altre malattie da lavoro, la caratteristica della contagiosità rende il lavoratore che ha contratto l’infezione, anche se decorsa in modo asintomatico, potenzialmente pericoloso non solo per sé ma anche per gli altri, in ciò assimilandolo ad uno dei possibili fattori di rischio dell’ambiente di lavoro, che, come gli altri, necessita di adeguate misure di prevenzione e protezione - compresa, ove possibile, la riduzione/eliminazione del rischio alla fonte (es. smart working) - nonché di informazione e formazione delle quali non potrà non farsi carico anche il sistema della sicurezza aziendale, compreso il medico competente. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 17
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? La condizione di «fragilità» • Fra questi aspetti di novità c’è il tema della persona “fragile”, del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente. • Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020 assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità e eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 18
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: la persona • La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”; • “persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; • Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett. b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”; Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 19
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: il lavoratore • “lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e successivamente dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020 (oggi fino al 31 gennaio 2021) Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 20
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: il lavoratore • Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”. • Per questi lavoratori è previsto un periodo di assenza dal servizio che è equiparato al ricovero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico- legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 21
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: immunodepressione • In modo più specifico la condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per quanto possibile per questi lavoratori condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 22
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: Ministero della salute e medico competente • Altro riferimento a condizioni di fragilità si trova nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.” ove si invita il medico competente a tener conto “della maggiore fragilità legata all’età nonché ad eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 23
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13 Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 24
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Definizione di «fragilità»: Ministero della Pubblica Amministrazione • Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 sul lavoro agile nelle PPAA (tra cui le scuole pubbliche): • Art. 2, comma 2: Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (come in precedenti decretazioni) Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 25
Nell’attuale fase pandemica chi sono i soggetti «fragili» per COVID-19? Da osservazioni sulla mortalità Le più comuni patologie croniche preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2) nei pazienti deceduti sono state: •ipertensione arteriosa (68%), •scompenso cardiaco (16%) •diabete mellito-tipo 2 (30%), •obesità (11%) •cardiopatia ischemica (28%) •ictus (10%) •fibrillazione atriale (22%) •insufficienza respiratoria (5,1%) •insufficienza renale cronica (20%) •epatopatia cronica (4%) •BPCO (17%) •malattie autoimmune (3,8%) •cancro attivo negli ultimi 5 anni •dialisi (2%) (16%) •HIV (0,2%) •demenza (16%) Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una terapia con ACE-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina). Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 26
4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41 D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID- 19? E chi deve provvedere a quest’ultima? Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020: • L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). • Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 27
4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41 D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID- 19? E chi deve provvedere a quest’ultima? Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020: • Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13) • Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19) Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 28
4. Qual è la differenza tra la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 41 D.Lgs 81/08 e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori «fragili» per COVID- 19? E chi deve provvedere a quest’ultima? Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020: • ….ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi: - l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela (?) - le Aziende Sanitarie Locali; - i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 29
Covid-19: alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria nelle scuole 20 ottobre 2020 30
Puoi anche leggere