CAMERA DEI DEPUTATI - Progetto di legge della 18 legislatura

Pagina creata da Christian Giovannini
 
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Atti Parlamentari                              — 1     —                       Camera dei Deputati
                XVIII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

                                                                                          N. 868
            CAMERA DEI DEPUTATI

                          PROPOSTA DI LEGGE
                                        D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

  SCALFAROTTO, ANNIBALI, ASCANI, BOSCHI, BRAGA, CARLA CAN-
  TONE, CARÈ, CENNI, D’ALESSANDRO, FASSINO, FIANO, FREGO-
  LENT, GADDA, GIACHETTI, GRIBAUDO, LA MARCA, GAVINO MANCA,
  MELILLI, MICELI, MORETTO, NARDI, NOJA, ORFINI, PAITA, PEZZO-
  PANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PRO-
  COPIO, RIZZO NERVO, ANDREA ROMANO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI,
           SIANI, UNGARO, VAZIO, VERINI, ZAN, ZARDINI

     Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in
          materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia

                                    Presentata il 4 luglio 2018

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-           604-ter del codice penale. L’intenzione è
posta di legge è volta a estendere alle di-           quella di equiparare le manifestazioni di
scriminazioni fondate sull’omofobia e la              odio fondate sull’omofobia e sulla transfo-
transfobia le sanzioni penali introdotte dal-         bia a quelle, già riconosciute e punite dal
l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,             nostro ordinamento, fondate su motivi raz-
n. 654 (cosiddetta « legge Reale », poi mo-           ziali, etnici, nazionali, religiosi o rivolte
dificata dal decreto-legge 26 aprile 1993,            contro gli appartenenti alle minoranze lin-
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla          guistiche.
legge 25 giugno 1993, n. 205 – cosiddetta                 In questo modo si potrà finalmente ri-
« legge Mancino »), che ha reso esecutiva la          muovere l’irrazionale differenza che esiste
convenzione internazionale sull’elimina-              nel nostro Paese, per esempio, tra l’apporre
zione di tutte le forme di discriminazione            uno striscione gravemente razzista in uno
razziale, fatta a New York il 7 marzo 1966,           stadio – il che può, almeno in teoria, con-
da ultimo trasposte negli articoli 604-bis e          figurare una condotta antigiuridica – e
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l’apporre il medesimo striscione, riportante      del reato stesso, che si trova in uno stato
le medesime parole di dileggio, nei con-          soggettivo di disprezzo o di odio nei ri-
fronti delle persone omosessuali. In questo       guardi della vittima.
caso, fino ad oggi, non di reato si tratta, ma        L’associazione Amnesty International, con
di semplice espressione del pensiero, poi-        l’indagine « Gli italiani e le discrimina-
ché la legge penale non prevede che l’omo-        zioni », realizzata in collaborazione con la
fobia sia una forma d’odio perseguita dalla       Doxa, spiega cosa pensa il Paese dell’inci-
legge e posto che in una democrazia, in uno       denza di questi fenomeni in Italia e nel
Stato di diritto, tutto ciò che non è vietato     mondo. L’indagine si è basata su uno studio
è e deve essere permesso.                         realizzato su un campione rappresentativo
    Senza una legge contro l’omofobia e la        della popolazione italiana adulta (tra 18 e
transfobia, nemmeno l’Osservatorio per la         70 anni) e ha fatto emergere dati non
sicurezza contro gli atti discriminatori          proprio incoraggianti su queste forme di
(OSCAD) istituito dalle forze di polizia si è     discriminazione. Il 61,3 per cento dei cit-
dichiarato in grado di tenere una contabi-        tadini di età compresa tra 18 e 74 anni,
lità delle aggressioni, dei pestaggi, delle       infatti, ritiene che in Italia gli omosessuali
violenze contro gay, lesbiche, bisessuali e       siano molto o abbastanza discriminati. D’al-
transessuali. Non c’è una legge che quali-        tronde è stato oggetto di insulti e umilia-
fichi questi come reati d’odio e non ci sono      zioni il 35,5 per cento della popolazione
dunque nemmeno i numeri e la possibilità          LGBTI contro il 25,8 per cento degli ete-
di monitorare il fenomeno.                        rosessuali. In generale, il 40,3 per cento
    La presente proposta di legge riproduce       delle persone LGBTI asserisce di essere
il testo unificato che era stato approvato        stato discriminato nel corso della vita, il 24
alla Camera dei deputati nella XVII legi-         per cento a scuola o nell’università mentre
slatura e che in seguito è stato sottoposto       il 22 per cento sul posto di lavoro.
all’esame del Senato, ma non approvato                La consapevolezza c’è, ma anche un
definitivamente. Esso era stato concepito         evidente retaggio culturale che continua a
come risposta ormai indifferibile alla ter-       operare in direzione opposta. Questo, in-
ribile scia di episodi di omofobia e tran-        fatti, è il Paese dove il 55,9 per cento degli
sfobia che hanno funestato il nostro Paese        intervistati si dichiara d’accordo con l’af-
negli ultimi anni. Già allora, più di cinque      fermazione: « se gli omosessuali fossero più
anni fa, appariva infatti ineludibile il do-      discreti sarebbero meglio accettati », men-
vere affrontare un problema che da tempo          tre il 29,7 per cento dice che « la cosa
le associazioni a tutela delle persone lesbi-     migliore per un omosessuale è non dire agli
che, omosessuali, bisessuali, transessuali e      altri di esserlo ».
transgenere (LGBTI) denunciano.                       Anche il quadro che è emerso dall’edi-
    L’omofobia e la transfobia sono feno-         zione 2018 di Rainbow Europe, l’indice
meni non affatto nuovi, ma l’eco mediatica        elaborato dall’ILGA, una delle più impor-
di quanto è accaduto e del crescendo di           tanti organizzazioni non governative per i
violenza discriminatoria e basata sull’odio       diritti umani dei soggetti LGBTI, che clas-
a cui si è dovuto assistere ha destato l’at-      sifica gli Stati in base al loro sistema legi-
tenzione sociale e della classe politica. Nella   slativo e alle politiche adottate per garan-
violenza e nella discriminazione di stampo        tire eguaglianza e parità di diritti, non
omofobico e transfobico, la peculiarità del-      appare particolarmente roseo: il progresso
l’orientamento sessuale della vittima, ossia      verso l’eguaglianza e la parità di diritti per
l’essere omosessuale oppure l’essere tran-        le persone LGBTI, in termini percentuali,
sessuale (così come l’essere donna, per fare      rimarrebbe in Italia a poco meno del 27
un esempio, nella violenza sessuale contro        per cento, che vale al nostro Paese il tren-
queste ultime), non è neutrale rispetto al        taduesimo posto su 49 Stati europei.
reato, del quale costituisce il fondamento,           Ma il quadro resta critico in tutto il
la motivazione e, in senso tecnico, il mo-        mondo: sono ancora più di 70 gli Stati nei
vente, né è neutrale rispetto ad essi l’autore    quali l’omosessualità è reato, e 13 quelli
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dove è prevista la pena di morte per rap-           Il bene giuridico tutelato è quindi ben
porti consensuali con persone dello stesso      individuato. In base al principio dell’offen-
sesso (6 quelli in cui viene di fatto appli-    sività, che deve caratterizzare la condotta
cata). L’Italia è uno dei pochi Paesi nel       penalmente rilevante e che vincola il giu-
contesto occidentale, insieme alla Russia,      dice nell’interpretare e applicare la legge
alla Turchia e a pochi altri, che non pre-      penale, ai sensi dell’articolo 49, secondo
vede l’orientamento sessuale e l’identità di    comma, del codice penale, se si verificas-
genere tra le aggravanti specifiche nelle       sero le ipotesi richiamate, le stesse rica-
leggi sui crimini d’odio e il cosiddetto hate   drebbero nell’ambito dei reati impossibili,
speech.                                         in quanto la condotta non sarebbe idonea
    Si ritiene che, per contrastare i reati     a ledere o a porre in pericolo il bene
motivati da stigma sessuale, in particolar      giuridico protetto. Inoltre, la fattispecie de-
modo nei confronti delle persone omoses-        littuosa descritta dall’articolo 604-bis del
suali e transessuali, sia più efficace, ri-     codice penale è molto chiara e precisa,
spetto alla mera introduzione di una cir-       individuando condotte che vanno ben al di
costanza aggravante, prevedere l’estensione     là della semplice manifestazione di un’opi-
dei reati puniti dalla legge Reale-Mancino      nione. Infatti, essa punisce l’istigazione a
e, ora, dagli articoli 604-bis e 604-ter del    commettere atti di discriminazione o di
codice penale anche alle discriminazioni        violenza, non mere opinioni, quand’anche
fondate sull’orientamento sessuale o sull’i-    esse esprimano un pregiudizio. La diffe-
dentità di genere della vittima, come pre-      renza tra un mero pregiudizio e una reale
visto in numerose proposte di legge già         discriminazione dipenderà ovviamente dalle
presentate in Parlamento nelle precedenti       condizioni di tempo e di luogo con le quali
legislature.                                    si manifesterà il messaggio, dalle modalità
    Si è sostenuto che l’estensione di tale     di estrinsecazione del pensiero, da prece-
fattispecie penale potrebbe condurre alla       denti condotte dell’autore e così via, in
condanna tanto della madre che suggerisse       modo da verificare se il fatto si possa
alla figlia di non sposare un bisessuale,       ritenere realmente offensivo del bene giu-
quanto del padre che decidesse di non           ridico protetto.
affittare una casa di sua proprietà al figlio       Il testo originario della legge 13 ottobre
che volesse andare a vivere nell’immobile       1975, n. 654, stabiliva l’applicazione della
con il proprio compagno. È evidente che in      sanzione penale solo per le discriminazioni
una normale dinamica processuale queste         e le violenze « nei confronti di persone
ipotesi di scuola non potranno mai verifi-      perché appartenenti ad un gruppo nazio-
carsi per un motivo molto semplice, e cioè      nale, etnico o razziale ». Con il decreto-
che la norma si basa su una nozione di          legge n. 122 del 1993, convertito, con mo-
discriminazione il cui significato si può       dificazioni, dalla legge n. 205 del 1993,
trarre sia dalla Dichiarazione universale       venne introdotto il fattore religioso, e suc-
dei diritti dell’uomo, sia dalla citata con-    cessivamente furono aggiunte altre fattispe-
venzione di New York, sia dall’articolo 43,     cie, fino ad arrivare all’elenco attualmente
comma 1, del testo unico delle disposizioni     presente nell’articolo 604-bis del codice pe-
concernenti la disciplina dell’immigrazione     nale e nelle leggi speciali che, ad esempio,
e norme sulla condizione dello straniero, di    rendono applicabile la disposizione alle mi-
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,      noranze linguistiche (articolo 18-bis della
n. 286, successivamente meglio puntualiz-       legge 15 dicembre 1999, n. 482).
zata nella direttiva 2000/43/CE del Consi-          La presente proposta di legge si pone l’o-
glio, recepita nell’ordinamento nazionale       biettivo di estendere l’applicazione delle pene
con il decreto legislativo n. 215 del 2003,     previste dall’articolo 604-bis del codice pe-
nonché nella direttiva 2000/78/CE del Con-      nale alle discriminazioni motivate dall’iden-
siglio, recepita con il decreto legislativo     tità sessuale della vittima del reato.
n. 216 del 2003, che fa menzione anche              Giova osservare che l’articolo 3 della
dell’orientamento sessuale.                     legge n. 654 del 1975 (dal quale deriva il
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vigente citato articolo del codice penale)       minazione anche quelle fondate sull’omo-
era stato modificato da ultimo dall’articolo     fobia o sulla transfobia.
13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto        Con la modifica all’articolo 604-bis, primo
due profili: la descrizione della condotta       comma, lettera a), viene comminata la pena
incriminata e le pene previste.                  della reclusione fino a un anno e sei mesi
    Nel testo risultante dalle modifiche ap-     o della multa fino a 6.000 euro a chi « istiga
portate nel 1993 dal decreto Mancino, la         a commettere o commette atti di discrimi-
disposizione prevedeva, infatti, la reclu-       nazione per motivi » fondati sull’omofobia
sione fino a tre anni per chiunque diffon-       o sulla transfobia. L’aggiunta delle parole
desse in qualsiasi modo idee fondate sulla       « o fondati sull’omofobia o sulla transfo-
superiorità o sull’odio razziale o etnico,       bia » al termine della lettera a) interessa
ovvero incitasse a commettere o commet-          pertanto l’ipotesi dell’istigazione o commis-
tesse atti di discriminazione per motivi         sione di atti di discriminazione, mentre
razziali, etnici o religiosi.                    non interessa la fattispecie di « propa-
    La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la      ganda » di idee fondate sulla omofobia o
pena della reclusione (ora prevista fino a       transfobia, contenuta nella prima parte della
un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena      disposizione.
della multa fino a 6.000 euro, in alternativa        Con la modifica alla lettera b) è invece
a quella della reclusione; sotto un altro        punito con la reclusione da sei mesi a
profilo, la condotta è stata ridefinita mo-      quattro anni chi in qualsiasi modo « istiga
dificando il termine « diffusione » con quello   a commettere o commette violenza o atti di
                                                 provocazione alla violenza per motivi » fon-
di « propaganda » e sostituendo il verbo
                                                 dati sull’omofobia o sulla transfobia.
« incitare » con « istigare ». La legge n. 85
                                                     La modifica apportata al secondo comma
del 2006, non punendo più la diffusione
                                                 del medesimo articolo 604-bis estende la
delle idee discriminanti, ma la propaganda,
                                                 pena della reclusione da sei mesi a quattro
e non più l’incitamento a discriminare o a
                                                 anni a chiunque partecipa o presta assi-
delinquere ma l’istigazione, introduce mo-
                                                 stenza a organizzazioni, associazioni, mo-
difiche che potrebbero sembrare solo ter-
                                                 vimenti o gruppi aventi tra i propri scopi
minologiche, ma che in realtà, dal punto di
                                                 l’incitamento alla discriminazione o alla
vista della legge penale, determinano fatti-
                                                 violenza per motivi fondati sull’omofobia o
specie più circoscritte e riducono il numero     sulla transfobia. Tali formazioni sono espres-
dei comportamenti punibili.                      samente vietate dalla legge. La pena per
    Pur ritenendo che sarebbe opportuno          coloro che le promuovono o dirigono è la
reintrodurre, in luogo della nozione di « pro-   reclusione da uno a sei anni. È per conse-
paganda », quella di « diffusione », in qual-    guenza modificata la rubrica dell’articolo.
siasi modo, delle idee fondate sulla supe-           Non viene invece riprodotta la disposi-
riorità o sull’odio razziale e prevedere nuo-    zione introdotta dalla Camera dei deputati
vamente la condotta dell’« incitamento » in      nel corso dell’esame della citata proposta
luogo dell’« istigazione », i proponenti della   di legge della passata legislatura, nella quale
presente iniziativa stimano necessario –         si specificava che « non costituiscono di-
almeno come intervento minimo imme-              scriminazione, né istigazione alla discrimi-
diato – riproporre con gli occorrenti ag-        nazione, la libera espressione e manifesta-
giornamenti formali il contenuto del testo       zione di convincimenti od opinioni ricon-
approvato dalla Camera dei deputati nella        ducibili al pluralismo delle idee, purché
passata legislatura (atto Senato n. 1052 della   non istighino all’odio o alla violenza, né le
XVII legislatura), il cui iter non raggiunse     condotte conformi al diritto vigente ovvero
tuttavia l’approvazione definitiva.              anche se assunte all’interno di organizza-
    La presente proposta modifica pertanto       zioni che svolgono attività di natura poli-
l’articolo 604-bis del codice penale inse-       tica, sindacale, culturale, sanitaria, di istru-
rendo tra le condotte di istigazione, vio-       zione ovvero di religione o di culto, relative
lenza e associazione finalizzata alla discri-    all’attuazione dei princìpi e dei valori di
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rilevanza costituzionale che connotano tali    care la determinazione della fattispecie pe-
organizzazioni ».                              nale.
    Appare infatti opportuna un’ulteriore          Viene altresì modificato l’articolo 604-
riflessione sulla disposizione sopra tra-      ter del codice penale, così da estendere
scritta, sia quanto alla formulazione sia
                                               l’applicazione della circostanza aggravante
quanto alla sostanza, poiché la portata nor-
mativa delle parole « anche se » risulta       ivi prevista (corrispondente a quella intro-
oscura e la norma appare, nel complesso,       dotta dall’articolo 3 del citato decreto-legge
di ambigua interpretazione e dunque su-        n. 122 del 1993) anche ai reati commessi
scettibile non di agevolare, ma di compli-     per omofobia o transfobia.
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                             PROPOSTA DI LEGGE
                                    __

                                        Art. 1.

                       1. All’articolo 604-bis del codice penale
                    sono apportate le seguenti modificazioni:
                         a) al primo comma, lettere a) e b), le
                    parole: « o religiosi » sono sostituite dalle
                    seguenti: « , religiosi o fondati sull’omofo-
                    bia o sulla transfobia »;
                         b) al secondo comma, primo periodo,
                    le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle
                    seguenti: « , religiosi o fondati sull’omofo-
                    bia o sulla transfobia »;
                         c) alla rubrica, le parole: « e religiosa »
                    sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o
                    fondata sull’omofobia o sulla transfobia ».

                       2. Al primo comma dell’articolo 604-ter
                    del codice penale, le parole: « o religioso »
                    sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o
                    fondato sull’omofobia o transfobia ».
*18PDL0019811*
    *18PDL0019811*
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