LE NOVITA' IN TEMA DI IMMOBILI NELLA FINANZIARIA 2006
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2 LE NOVITA’ PER I PRIVATI (ART. 1 LEGGE 266/2005 COMMI 496 – 497 - 498)
3 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE Art. 1 co 496 - primo periodo - legge 266/2005 In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. °°°°°°°°°°
4 IN PRATICA PER LE CESSIONI DI - BENI IMMOBILI ACQUISTATI O COSTRUITI DA NON PIU’ DI 5 ANNI E - AREE FABBRICABILI IN DEROGA AI CRITERI ORDINARI DI TASSAZIONE LE PLUSVALENZE REALIZZATE VENGONO ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50%
5 ATTENZIONE E’ UN CRITERIO OPZIONALE “ALL’ATTO DELLA CESSIONE E SU RICHIESTA DELLA PARTE VENDITRICE RESA AL NOTAIO” PER CUI: - OCCORRE VALUTARE CASO PER CASO, A SECONDA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA - SI DEVE MANIFESTARE IN ATTO TALE VOLONTA’
6 L’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’IMPOSTA DEL 12,50% E’ SOSTITUTIVA - DELL’IRPEF - DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI PER CUI LA PLUSVALENZA NON VA FATTA CONCORRERE AL REDDITO IMPONIBILE IRPEF LA VERSA IL NOTAIO, AL QUALE OCCORRE FORNIRE LA PROVVISTA
7 CHI NON OPTA PER LA SOSTITUTIVA SI APPLICANO LE NORME “ORDINARIE” CIOE’ A) BENI IMMOBILI: TASSAZIONE SECONDO L’ALIQUOTA MARGINALE IRPEF (CHE ARRIVA FINO AL 43%, INCLUSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’) B) AREE FABBRICABILI: - TASSAZIONE SECONDO L’ALIQUOTA MARGINALE IRPEF (CHE ARRIVA FINO AL 43%, INCLUSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’) - OPPURE TASSAZIONE SEPARATA (ART. 17, CO 1, LETT. G-BIS TUIR)
8 ATTENZIONE POICHE’ LA PLUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE NEL QUINQUENNIO - DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE - DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE E’ ESCLUSA DA TASSAZIONE EX ART. 67, CO 1, LETT. B) TUIR IN QUESTI CASI NON OPERA L’OPZIONE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
9 MODALITA’ OPERATIVE Art. 1 co 496 – secondo e terzo periodo - legge 266/2005 A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore delle predetta Agenzia. °°°°°°°°°°
10 IN PRATICA PROVVEDE IL NOTAIO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA, FACENDOSI DARE I FONDI NECESSARI DAL CEDENTE IL NOTAIO COMUNICA I DATI RELATIVI ALLA CESSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SECONDO MODALITA’ CHE VERRANNO STABILITE CON DECRETO DIRETTORIALE
11 BENEFICI Art. 1 co 498 - legge 266/2005 I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 comma 1 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. °°°°°°°°°°
12 IN PRATICA CHI OPTA PER LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PLUSVALENZA - E’ ESCLUSO DAI NUOVI CONTROLLI INTRODOTTI DAL COMMA 495 (“NEL QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, L’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA DESTINANO QUOTE SIGNIFICATIVE DELLE LORO RISORSE AL SETTORE DELLE VENDITE IMMOBILIARI”) - E’ ESCLUSO DAI CONTROLLI “TRADIZIONALI” (ART. 38, CO. 3, D.P.R. 600/73 E 52, CO. 1. D.P.R. 131/86)
13 NOVITA’ NEI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI Art. 1 co 497 - primo periodo - legge 266/2005 In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del venti per cento. °°°°°°°°°°
14 NOVITA’ NEI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI LE CESSIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE TRA PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA VENGONO ASSOGGETTATE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI NON IN BASE AL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE MA IN BASE AL VALORE CATASTALE DELL’IMMOBILE
15 SOGGETTI ESCLUSI - PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTISTICHE O PROFESSIONALI (CIOE’ CON PARTITA IVA) - SOCIETA’ ED ENTI DI OGNI TIPO
16 ATTENZIONE ENTRAMBE LE PARTI, SIA IL CEDENTE SIA IL CESSIONARIO, DEVONO ESSERE PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA PER CUI LA NORMA NON SI APPLICA OGNI QUAL VOLTA LA CESSIONE E’ SOGGETTA AD IVA
17 TELFISCO 2006 HA CHIARITO - SI POSSONO ACQUISTARE SEPARATAMENTE LE SOLE PERTINENZE SE GIA’ SI POSSIEDE IL BENE PRINCIPALE - NON CI SONO LIMITI NUMERICI ALLE PERTINENZE - RILEVA LA DEFINIZIONE CIVILISTICA DI PERTINENZA (ART. 817 C.C.) - LA NORMA SI APPLICA UNICAMENTE AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ISCRITTI IN CATASTO COME TALI (PERTANTO SONO ESCLUSI GLI UFFICI ED I NEGOZI A PRESCINDERE DALLA DESTINAZIONE D’USO)
18 ATTENZIONE E’ UN CRITERIO OPZIONALE “ALL’ATTO DELLA CESSIONE E SU RICHIESTA DELLA PARTE ACQUIRENTE RESA AL NOTAIO” PER CUI: - OCCORRE VALUTARE CASO PER CASO, A SECONDA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA - SI DEVE MANIFESTARE IN ATTO TALE VOLONTA’
19 ATTENZIONE.1 QUALORA SI OPTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE, IN ATTO VI SARANNO INDICATI DUE VALORI: - IL VALORE CATASTALE, SUL QUALE SI PAGHERANNO LE IMPOSTE INDIRETTE - IL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA CESSIONE, CHE SARA’ IRRILEVANTE AI FINI DELLA SOLA TASSAZIONE INDIRETTA
20 ATTENZIONE.2 QUALORA SI OPTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE, IN ATTO IL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA CESSIONE, CHE SARA’ IRRILEVANTE AI FINI DELLA SOLA TASSAZIONE INDIRETTA POTRA’ ESSERE UTILIZZATO DAGLI UFFICI PER FARE ACCERTAMENTI PER MEZZO DEL REDDITOMETRO EX ART. 38 CO 5 D.P.R. N. 600/73 SUL COMPRATORE
21 BENEFICI Art. 1 co 497 - secondo periodo - legge 266/2005 Gli onorari notarili sono ridotti del venti per cento. °°°°°°°°°° Art. 1 co 498 - legge 266/2005 I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 comma 1 del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. °°°°°°°°°°
22 IN PRATICA CHI OPTA PER LA TASSAZIONE SUL C.D. “CRITERIO CATASTALE” - HA UNA RIDUZIONE DEL 20% DELL’ONORARIO NOTARILE, CHE E’ COMUNQUE DETERMINATO SUL CORRISPETTIVO PATTUITO - E’ ESCLUSO DAI NUOVI CONTROLLI INTRODOTTI DAL COMMA 495 (“NEL QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, L’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA DESTINANO QUOTE SIGNIFICATIVE DELLE LORO RISORSE AL SETTORE DELLE VENDITE IMMOBILIARI”) - E’ ESCLUSO DAI CONTROLLI “TRADIZIONALI” (ART. 38, CO. 3, D.P.R. 600/73 E 52, CO. 1. D.P.R. 131/86)
23 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
24 NOVITA’ DAL 1 GENNAIO 2006 RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO LE NOVITA’ SONO DUE: - NON E’ STATA PROROGATA L’IVA AGEVOLATA DEL 10% SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - LA DETRAZIONE D’IMPOSTA AI FINI IRPEF PASSA DAL 36% AL 41%
25 NOVITA’ IVA NON E’ STATA PROROGATA AL 2006 L’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 10% SULLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CUI ALL’31 LETT. A) E B) DELLA L. 457/78 PER CUI DAL 1 GENNAIO 2006, SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA “A REGIME” DEL 20%
26 ALIQUOTE IVA APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 2006 SI APPLICANO LE SEGUENTI ALIQUOTE: - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DELL’ART. 31 L. 457/78: SI APPLICA L’IVA AL 20% (E NON PIU’ AL 10%) - INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DELL’ART. 31 L. 457/78: SI APPLICA L’IVA AL 10%
27 ATTENZIONE 1. A TUTTE LE PRESTAZIONI FATTURATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005 SI APPLICA L’IVA RIDOTTA DEL 10% QUINDI SE QUESTE FATTURE VENGONO PAGATE NEL 2006 SI OTTIENE IL DOPPIO BENEFICIO DELL’IVA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE DEL 41%
28 ATTENZIONE 2. A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2006 SI APPLICA L’IVA RIDOTTA DEL 10% AGLI INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DELL’ART. 31 L. 457/78 QUINDI, ANCHE IN QUESTO CASO SE QUESTE FATTURE VENGONO PAGATE NEL 2006 SI OTTIENE IL DOPPIO BENEFICIO DELL’IVA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE DEL 41%
29 NOVITA’ REDDITI Art. 1 co 121 - legge 266/2005 Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007. °°°°°°°°°°
30 DETRAZIONE DEL 41% LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E’ PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2006 L’ALIQUOTA PERCENTUALE E’ INNALZATA DAL 36% AL 41% TRATTANDOSI DI UNA PROROGA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI (COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, BONIFICO BANCARIO, TETTO DI SPESA, ECC.)
31 INTERVENTI AGEVOLABILI SONO AGEVOLABILI: - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE ABITAZIONI: 41% AL LIMITE MASSIMO DI 48.000 EURO DI SPESA - ACQUISTO DI IMMOBILI INTERAMENTE RISTRUTTURATI DA IMPRESE: 41% SUL 25% DEL CORRISPETTIVO, NEL LIMITE MASSIMO DI 48.000 EURO DI SPESA - ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI NUOVI O COSTRUITI: 41% DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE ATTESTATE DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE, NEL LIMITE MASSIMO DI 48.000 EURO
32 TETTO MASSIMO DI SPESA LA SPESA MASSIMA SULLA QUALE E’ POSSIBILE CALCOLARE LA DETRAZIONE IRPEF E’ DI EURO 48.000 IN CASO DI PROSECUZIONE, NEL 2006, DI LAVORI INIZIATI NEL 2005, TALE IMPORTO MASSIMO SI DETERMINA SOMMANDO LE SPESE 2005 A QUELLE 2006 ESEMPIO: SPESE SOSTENUTE NEL 2005: EURO 25.000 SPESE SOSTENUTE NEL 2006: EURO 35.000 DETRAZIONE SPETTANTE NEL 2006: EURO 23.000 (48.000 EURO TOTALI – 25.000 EURO PAGATI NEL 2005)
33 ATTENZIONE ALLE FATTURE EMESSE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005 SI APPLICA ANCORA L’IVA AL 10% PER CUI CHI HA RICEVUTO LE FATTURE ENTRO LO SCORSO ANNO MA LE PAGA NEL 2006 OTTIENE IL DOPPIO BENEFICIO DELL’IVA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE DEL 41%
34 NOVITA’ IN MATERIA DI IVA PER LE IMPRESE
35 AUTOTRASPORTATORI Art. 1 co 109 - legge 266/2005 All’articoli 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: . °°°°°°°°°°
36 IN PRATICA LA MODIFICA APPORTATA SIGNIFICA CHE DAL 1 GENNAIO 2006 GLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI NON POTRANNO PIU’ UTILIZZARE LE SCHEDE CARBURANTI MA DOVRANNO RICHIEDERE SEMPRE LA FATTURA PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE
37 DETRAZIONE IVA SU AUTOVETTURE Art. 1 co 125 - legge 266/2005 All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) le parole sono sostituite dalle seguenti: ; 2) le parole sono sostituite dalle seguenti: ; b) al comma 5, le parole: sono sostituite dalle seguenti: . °°°°°°°°°°
38 IN PRATICA LA MODIFICA APPORTATA SIGNIFICA CHE DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31 DICEMBRE 2006 LA DETRAZIONE IVA PER L’ACQUISTO, L’IMPORTAZIONE, L’ACQUISIZIONE IN LEASING, NOLEGGIO E SIMILI DI CICLOMOTORI, MOTOCICLI, AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI LA DETRAIBILITA’ IVA E’ PASSATA DAL 10% AL 15%
39 QUESTIONE TALE PARZIALE DETRAZIONE IVA OPERA ANCHE PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI? - SECONDO LA LEGGE (ART. 19 BIS-1 DEL D.P.R. 633/72, CO 1 LETT.D): “L’IMPOSTA E’ AMMESSA IN DETRAZIONE . . . SE E’ AMMESSA IN DETRAZIONE L’IMPOSTA RELATIVA ALL’ACQUISTO . .” - SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE: TOTALE INDETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA (CIRC. 1/E DEL 3.01.2001, PAR. 2.3.4 – FORUM FISCALE 2006)
40 QUESTIONE IN DATA 18 OTTOBRE 2005 E’ STATA APERTA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA DALLA COMMISSIONE UE PER L’ESCLUSIONE TOTALE E PARZIALE DELLA DETRAZIONE DELL’IVA SUI VEICOLI A MOTORE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI, RITENUTA ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA COMUNITARIA (77/388/CEE)
41 LEASING IN CORSO RELATIVAMENTE ALLE FATTURE DEI CANONI DI LEASING IN CORSO PRECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 266/2005 DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31 DICEMBRE 2006 OPERA LA NUOVA PERCENTUALE DI DETRAZIONE DEL 15% (CIRC. 7/E DEL 26.01.2001, PAR. 9.1 – FORUM FISCALE 2006)
42 ATTENZIONE DEVE PERO’ TRATTARSI DI CANONI FATTURATI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2006 PER CUI SULLE FATTURE DEI CANONI DI LEASING DI DICEMBRE 2005 REGISTRATE A GENNAIO 2006 SI OPERA LA DETRAZIONE DEL 10% E NON DEL 15% DELL’IVA
43 CESSIONE DEI VEICOLI PER LE CESSIONI DEI VEICOLI PER I QUALI L’IVA E’ STATA DETRATTA DAL CEDENTE NELLA MISURA DEL 15% LA BASE IMPONIBILE E’ ASSUNTA PER IL 15% DEL RELATIVO AMMONTARE
44 SOLIDARIETA’ NEL PAGAMENTO DELL’IVA (ART. 60-BIS D.P.R. 633/72)
45 SOLIDARIETA’ NEL PAGAMENTO DELL’IVA Art. 60-bis – D.P.R. 633/1972 1.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. 2.In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3.L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta. °°°°°°°°°°
46 DECRETO MINISTERIALE DEL 22.12.2005 CON IL D.M. 22.12.2005, PUBBLICATO IN G.U. N. 304 DEL 31.12.2005, SONO STATI INDIVIDUATI I BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS, CO 1, D.P.R. 633/72, E PRECISAMENTE: A) AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI; B) PRODOTTI DI TELEFONIA E LORO ACCESSORI; C) PERSONAL COMPUTER, COMPONENTI E ACCESSORI; D) ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA E SUINA E LORO CARNI FRESCHE
47 NOVITA’ NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ART. 3-BIS DL 203/2005 – LEGGE 248/2005)
48 ART. 3-BIS, CO 6, DL 203/2005 – LEGGE 248/2005 IL COMMA 6 DEL DL 203/2005 INTRODUCE UNA IMPORTANTE MODIFICA ALL’ART. 22, COMMA 1, DEL D.LGS. 546/92 DAL 3 DICEMBRE 2005 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE PUO’ AVVENIRE ANCHE “A MEZZO POSTA, IN PLICO RACCOMANDATO, SENZA BUSTA CON AVVISO DI RICEVIMENTO”
49 ART. 3-BIS, CO 7, DL 203/2005 – LEGGE 248/2005 IL COMMA 7 DEL DL 203/2005 INTRODUCE UNA IMPORTANTE MODIFICA ALL’ART. 53, COMMA 2, DEL D.LGS. 546/92 DAL 3 DICEMBRE 2005 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) IN CASO DI PRESENTAZIONE DI APPELLO “OVE IL RICORSO NON SIA NOTIFICATO A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO, L’APPELLANTE DEVE, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, DEPOSITARE COPIA DELL’APPELLO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA IMPUGNATA”
50 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEL COSTO DELL’AVVIAMENTO ART. 5 BIS DL 203/2005 – LEGGE 248/2005 ART. 1 COMMA 521 LEGGE 266/2005
51 TRATTAMENTO FISCALE ANTE MODIFICHE ART. 103 CO 3 TUIR LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO ISCRITTO NELL’ATTIVO DEL BILANCIO SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE A UN DECIMO DEL VALORE STESSO N.B. ANCHE PER QUOTE NON COSTANTI
52 EVOLUZIONE MODIFICHE LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO ISCRITTO NELL’ATTIVO DEL BILANCIO SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE A ORIGINARIO ART 103 CO 3 UN DECIMO TUIR ART. 5 BIS DL 203/2005 UN VENTESIMO ART. 1 CO 521 LEGGE 266/2005 UN DICIOTTESIMO
53 ENTRATA IN VIGORE ART. 5 BIS CO 2 DL 203/2005-LEGGE 248/2005 LA MODIFICA APPORTATA ALL’ART. 103 SI APPLICA A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO ALLLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE (3/12/2005) (PERTANTO DAL 2005 PER ESERCIZIO = ANNO) ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE RESIDUE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO ISCRITTO IN PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTE
54 ESEMPIO AVVIAMENTO (ISCRITTO 2003) 10.000 AMMORTAMENTI DEDOTTI • 2003 MASSIMO 1/10 = 1.000 • 2004 MASSIMO 1/10 = 1.000 AMMORTAMENTO DEDUCIBILE 2005 MASSIMO 1/18 = 555,56 (CONFERMATO DA TELEFISCO 2006)
55 VALUTAZIONE AVVIAMENTO ART. 2426 N. 6 CODICE CIVILE L’AVVIAMENTO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN BILANCIO SOLO SE ACQUISITO A TITOLO ONEROSO, CON IL CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE (OVE ESISTA) L’AMMORTAMENTO (ANCHE CON QUOTE VARIABILI) ENTRO UN PERIODO MASSIMO IN CINQUE ANNI E’ POSSIBILE L’AMMORTAMENTO SISTEMATICO (PER QUOTE COSTANTI) IN UN PERIODO SUPERIORE (DANDONE ADEGUATA INFORMAZIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA)
56 RELAZIONE MINISTERIALE D.LGS. 127/91 LE FORMULE “SE ACQUISITO A TITOLO ONEROSO” “ NEI LIMITI DEL COSTO PER ESSO SOSTENUTO” SONO PIU’ AMPIE DEL “PAGAMENTO DEL PREZZO” COME NELLA PRECEDENTE NORMA CIO’ CONSENTE DI ISCRIVERE L’AVVIAMENTO ANCHE A SEGUITO DI OPERAZIONI DI - FUSIONE - PERMUTA - CONFERIMENTO IN QUANTO OPERAZIONI A “TITOLO ONEROSO” PUR IN MANCANZA DI UN “PREZZO PAGATO”
57 ATTENZIONE ANCHE SE CIVILISTICAMENTE SONO AMMESSE QUOTE DI AMMORTAMENTO SULL’AVVIAMENTO DERIVANTE DA OPERAZIONI STRAORDINARIE FISCALMENTE PER TALE AMMORTAMENTO SONO PREVISTE NORME SPECIALI DI DEDUCIBILITA’
58 INDICAZIONI PRINCIPIO CONTABILE 24 L’AMMORTAMENTO DEVE AVVENIRE SISTEMATICAMENTE, PREFERIBILMENTE PER QUOTE COSTANTI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A CINQUE ANNI SONO CONSENTITI PERIODI SUPERIORI, MA NON OLTRE VENTI ANNI, QUALORA SIA RAGIONEVOLE SUPPORRE CHE LA VITA UTILE DELL’AVVIAMENTO SIA SUPERIORE A CINQUE ANNI ANNUALMENTE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA RIGOROSA ANALISI DEL VALORE DI AVVIAMENTO (IMPAIRMENT TEST) PER RILEVARE EVENTUALI RIDUZIONI DEL VALORE
59 VALUTAZIONE AVVIAMENTO IAS 38 IL VALORE DELL’AVVIAMENTO ISCRITTO IN BILANCIO • NON DEVE ESSERE AMMORTIZZATO • E’ SOGGETTO A VERIFICA ANNUALE (IMPAIRMENT TEST) PER VERIFICARNE LA RECUPERABILITA’ ATTRAVERSO L’USO O LA VENDITA
60 RIEPILOGO ART. 103 CO 3 ART 2426 N. 6 PRINCIPIO TUIR COD. CIV. CONTABILE IAS 38 24 MASSIMO NON PIU’ DI NON MASSIMO CINQUE ANNI CINQUE ANNI AMMORTIZZABILE 1/18 POSSIBILITA’ POSSIBILITA DI VALUTATO CON DI MAGGIORE MAGGIORE IMPAIRMENT TEST DURATA DURATA MA SOGGETTO A IMPAIRMENT TEST
61 CONCLUSIONI SULL’AVVIAMENTO.1 PER CONCILIARE LA NORMATIVA CIVILISTICA CON QUELLA TRIBUTARIA OCCORRE FARE RICORSO ALLE VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE (RILEVANDO IN BILANCIO IMPOSTE ANTICIPATE) IN PARTICOLARE SI FARA’ RICORSO ALLE • VARIAZIONI IN AUMENTO NEI PRIMI ESERCIZI QUANDO L’AMMORTAMENTO CIVILISTICO E’ SUPERIORE A QUELLO FISCALE • VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NEGLI ESERCIZI IN CUI RISULTI COMPLETATO L’AMMORTAMENTO CIVILISTICO E CONTINUA ANCORA QUELLO FISCALE
62 ESEMPIO. 1 AVVIAMENTO 10.000 AMMORT. PREGRESSI CIVILISTICI 8.000 QUOTA AMMORT. CIVILISTICO 1/5 2.000 QUOTA AMMORT. FISCALE 1/18 555,56 DICHIARAZIONE REDDITI VARIAZIONE IN AUMENTO (2.000 – 555,56) = 1.444,44
63 ESEMPIO. 2 AVVIAMENTO 10.000 AMMORT. PREGRESSI CIVILISTICI 10.000 QUOTA AMMORT. CIVILISTICO 1/5 0 QUOTA AMMORT. FISCALE 1/18 555,56 DICHIARAZIONE REDDITI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 555,56 N.B. LA DEDUCIBILITA’ E’ AMMESSA DALL’ART. 109 CO 4 LETT. A) TUIR
64 CONCLUSIONI SULL’AVVIAMENTO.2 PER CONCILIARE LA DISCIPLINA IAS CON LA NORMATIVA TRIBUTARIA OCCORRE FARE RICORSO NECESSARIAMENTE AL PROSPETTO EC SE SI INTENDE DEDURRE LE QUOTE DI AMMORTAMENTO SUL VALORE DI AVVIAMENTO FISCALE INFATTI CON L’APPLICAZIONE DELLO IAS 38 NON SI PROCEDE AD ALCUN AMMORTAMENTO CIVILISTICO
65 ESEMPIO. AVVIAMENTO 10.000 AMMORT. PREGRESSI CIVILISTICI 0 QUOTA AMMORT. CIVILISTICO 0 QUOTA AMMORT. FISCALE 1/18 555,56 DICHIARAZIONE REDDITI • COMPILAZIONE PROSPETTO EC • VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 555,56
66 PROSPETTO EC ECCEDENZA ECCEDENZA DI DECREMENTI VALORE CIVILE VALORE FISCALE PREGRESSA PERIODO 555,56 0 10. 000 9.444,44 AMMONTARE COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE DELLE IMPOSTE DIFFERITE RISERVE E DEGLI ECCEDENZE CALCOLATE UTILI A NUOVO EXTRACONTABILI 555,56 206,95 348,61
67 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE ART. 5 TER DL 203/2005 – LEGGE 248/2005
68 ART. 102 CO 7 PRIMO PERIODO TUIR FINO AL 02/12/2005 DAL 03/12/2005 Per i beni concessi in locazione Per i beni concessi in locazione finanziaria.. per l’impresa finanziaria.. per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per inferiore alla metà del periodo di oggetto beni immobili, e alla metà del ammortamento corrispondente al periodo di ammortamento coefficiente stabilito a norma del corrispondente al coefficiente stabilito comma 2, in relazione all’attività a norma del comma 2, in relazione esercitata dall’impresa stessa, se il all’attività esercitata dall’impresa contratto ha per oggetto mobili, e stessa, se il contratto ha per oggetto comunque con un minimo di otto anni beni mobili…. ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
69 ATTENZIONE L’USO DELL’AVVERBIO “COMUNQUE” VUOL DIRE CHE ANCHE PER IL LEASING IMMOBILIARE OCCORRE RISPETTARE LA CONDIZIONE DELLA META’ DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO NELL’AMBITO DEL MINIMO E DEL MASSIMO DI DURATA
70 ESEMPI COEFF. DURATA DURATA AMMORT IPOTETICA META’ MINIMA CONTRATTO 2% 50 25 15* 3% 33,33 16,67 15* 4% 25 12,5 12,5 5% 20 10 10 8% 12,5 6,25 8 * 15 ANNI E’ LA DURATA MINIMA MA SI PUO’ ANCHE STIPULARE PER UNA DURATA SUPERIORE IN PRATICA 15 ANNI RAPPRESENTA IL MASSIMO DEL LIMITE MINIMO
71 ATTENZIONE AI BENI PRESI IN LEASING E CONCESSI IN LOCAZIONE INFATTI RIS. 09/04/2004 N. 56/E PER I BENI CONCESSI IN LOCAZIONE IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO NON E’ QUELLO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL LOCATARIO MA E’ QUELLO GENERICO DELLE IMMOBILIARI CIOE’ 3%
72 ENTRATA IN VIGORE ART. 5 TER CO 2 DL 203/2005 - LEGGE 248/2005 LA MODIFICA APPORTATA ALL’ART. 102 SI APPLICA A DECORRERE DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE CIOE’ DAL 4/12/2005 (CHIARITO DA TELEFISCO 2006) °°°°°°°°°°
73 LEASING IMMOBILIARE CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITA’ DEI CANONI CONTRATTI STIPULATI FINO CONTRATTI STIPULATI DAL AL 03/12/2005 04/12/2005 DURATA MINIMA DEL DURATA MINIMA DEL CONTRATTO CONTRATTO 8 ANNI • META’ DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO • COMUNQUE NON INFERIORE A 8 E NON SUPERIORE A 15 ANNI
74 CONSEGUENZE L’ALLUNGAMENTO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE COMPORTA L’AUMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI A CARICO DELLE IMPRESE (NON DEDUCIBILI AI FINI IRAP)
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