CASSA INTEGRAZIONE COVID: GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO
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CASSA INTEGRAZIONE COVID: GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO PREMESSA. La Cassa Integrazione è un ammortizzatore sociale fruito durante il rapporto di lavoro, finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. La norma di riferimento “classica” del nostro ordinamento giuridico è il Decreto Legislativo n.148/2015 che disciplina gli ammortizzatori sociali. In tempi di Coronavirus, come ormai noto, il Governo è intervenuto numerose volte per “ampliare” la tutela della cassa integrazione e adattarla alla crisi attuale, creando una vera e propria nuova normativa per la “Cassa Integrazione Covid”. Infatti, la vorticosa emanazione dei decreti legge sulle integrazioni salariali legati alla pandemia ha prodotto (ormai quasi da un anno) atti normativi che hanno dato luogo a correzioni che, talvolta, sono state apportate con una successiva disposizione, mentre in altre circostanze è intervenuta l’INPS (dove ha potuto) con i suoi chiarimenti amministrativi. Con la presente riteniamo utile riportare una mini-guida riepilogativa delle regole generali per il corretto utilizzo delle integrazioni salariali. Si precisa che per eventuali casistiche o tematiche qui non affrontate (oppure inerenti a prossime disposizioni normative) si è invitati di contattare i nostri uffici per ulteriori approfondimenti.
EMERGENZA CORONAVIRUS: LE VARIE FORME DI “CASSA INTEGRAZIONE” In base alle caratteristiche delle singole aziende, gli ammortizzatori previsti (e modificati per l’emergenza CORONAVIRUS) sono quelli riportati nella tabella seguente: TIPOLOGIA DI AZIENDA AMMORTIZZATORE SOCIALE UTILIZZABILE • fino a 5 dipendenti Cassa Integrazione in deroga (CIGD): (escluso settore - attualmente finanziata dal Governo industriale e artigiano); - riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 01/01/2021, • aziende del settore indipendentemente dall’anzianità aziendale; commercio con oltre 50 - può essere utilizzata per un periodo non superiore a 12 dipendenti che pagano settimane; il contributo alla Cassa - il pagamento ai lavoratori verrà effettuato direttamente Integrazione Guadagni dall’INPS (*). Straordinaria Fondo Integrazione Salariale (FIS) - riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 01/01/2021, indipendentemente dall’anzianità aziendale; - può essere utilizzata per un periodo non superiore a 12 • da 6 dipendenti settimane; (escluso settore industriale e artigiano) - Il datore di lavoro potrà scegliere se anticipare il pagamento e compensare con i contributi da versare o se richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS (*). Fondo Solidarietà Ente Bilaterale Artigiano (FSBA) - l’azienda deve essere in regola con il versamento al Fondo di Solidarietà dell’Ente Bilaterale Artigiano; • Aziende ARTIGIANE - riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 01/01/2021, indipendentemente dal indipendentemente dall’anzianità aziendale; numero di dipendenti - può essere utilizzata per un periodo non superiore a 12 settimane; - il pagamento ai lavoratori verrà effettuato direttamente dal Fondo di Solidarietà dell’Ente Bilaterale Artigiano (*). Cassa Integrazione Ordinaria (CIG) - riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 01/01/2021, indipendentemente dall’anzianità aziendale; - può essere utilizzata per un periodo non superiore a 12 • Aziende INDUSTRIALI settimane; indipendentemente dal - il datore di lavoro potrà scegliere se anticipare il numero di dipendenti pagamento e compensare con i contributi da versare o se richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS (*). Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA): si veda • Settore AGRICOLO pagina seguente (*) ATTENZIONE: • in caso di pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte del datore di lavoro, la corresponsione dell’importo di integrazione salariale avverrà alle normali scadenze aziendali e quanto anticipato per il trattamento di integrazione salariale verrà compensato nell’F24 con contributi e ritenute fiscali a seguito dell’autorizzazione dell’INPS.
• in caso di pagamento del trattamento di integrazione salariale direttamente da parte dell’Ente (INPS, Fondo Integrazione Salariale, Regione ecc.) la corresponsione degli importi dovuti al dipendente dipenderanno dalla tempistica dell’Ente stesso. NB: a seguito del pagamento diretto da parte dell’Ente della Cassa integrazione, anche i lavoratori con solo reddito di lavoro dipendente ed un solo datore di lavoro saranno comunque obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) in quanto oltre al modello CU (ex CUD) dell’azienda, vi sarà anche un modello CU dell’ente. AMMORTIZZATORI SOCIALI: REGOLE PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO Lavoratori interessati: lavoratori in forza non oltre il 1° gennaio 2021, con contratto di lavoro subordinato (indipendentemente dall’anzianità aziendale), ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi (tranne per l’FSBA): i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. NB: in caso di sospensione superiore a 30 giorni degli apprendisti professionalizzanti, alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Periodo di richiesta: massimo 12 settimane, a decorrere dal 01/01/2021. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo: • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO; • tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (FIS, FSBA) e di CIGD. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021. Le 18 settimane del Decreto Agosto sono oramai “scadute” al 31/12/2020. PER LE AZIENDE AGRICOLE Per i datori di lavoro agricoli sono previste n. 90 giornate di integrazione salariale CISOA da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. I lavoratori agricoli non rientranti nella CISOA possono comunque essere soggetti ai trattamenti di Cassa Integrazione salariale in Deroga. MISURA DELLE PRESTAZIONI (IMPORTO RICONOSCIUTO AI LAVORATORI) Il lavoratore riceve un sostegno pari all’80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nel rispetto dei massimali, come di seguito sintetizzato: - lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): il massimale è pari ad euro 998,18 lordi che, al netto dei contributi previdenziali del 5,84%, sono pari ad euro 939,89; - lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): il massimale è pari ad euro 1.199,72 lordi che, al netto dei contributi previdenziali del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66.
A titolo di esempio riportiamo di seguito tre situazioni standard (senza considerare detrazioni fiscali, addizionali, anf, trattamento integrativo…): 1) lavoratore con retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.200,00 in cassa per un mese intero: conteggio prestazione: 1.200 x 80% = 960,00 – contributi previdenziali (960,00 x 5,84%) = 903,94 – IRPEF ordinaria (903,94 x 27%) = 659,87 netto spettante al lavoratore. 2) lavoratore con retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.500,00 in cassa per un mese intero: conteggio prestazione: 1.500 x 80% = 1.200,00 Considerato che il massimale CIG per lavoratori con retribuzione lorda mensile fino ad euro 2.159,48 è pari ad euro 998,18 non verrà preso in considerazione il valore di euro 1.200,00 ma bensì il valore di euro 998,18. L’importo spettante al lavoratore sarà pertanto: 998,18 – contributi previdenziali (998,18 x 5,84%) = 939,88 – IRPEF ordinaria (939,88 x 27%) = 686,11 netto spettante al lavoratore. 3) lavoratore con retribuzione mensile lorda pari ad euro 3.500,00 in cassa per un mese intero: conteggio prestazione: 3.500 x 80% = 2.800,00 Considerato che il massimale CIG per lavoratori con retribuzione lorda mensile oltre ad euro 2.159,48 è pari ad euro 1.199,72 non verrà preso in considerazione il valore di euro 2.800,00 ma bensì il valore di euro 1.199,72. L’importo spettante al lavoratore sarà pertanto: 1.199,72 – contributi previdenziali (1.199,72 x 5,84%) = 1.129,66 – IRPEF ordinaria (1.129,66 x 38%) = 700,38 netto spettante al lavoratore. Contribuzione durante il periodo di utilizzo: per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.
CONTEGGIO DELLE SETTIMANE Ai fini del trattamento di integrazione salariale, le settimane si conteggiano, dal lunedì alla domenica. La fruizione dell’ammortizzatore sociale può avvenire anche a singole giornate, tenendo presente che anche una singola giornata di utilizzo è considerata settimana intera a livello aziendale (le settimane di cassa integrazione sono sempre riferite alla unità produttiva e non al singolo lavoratore). Si veda l’esempio riportato di seguito: Esempio legenda: GL = GIORNO LAVORATO S = SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTEGRAZIONE SALARIALE R = RIPOSO Supponiamo che un’azienda abbia in forza i lavoratori A, B , C. ed ha a disposizione tutte le 12 nuove settimane di cassa della Legge di Bilancio. Nella prima settimana le presenze sono le seguenti: Lavoratore Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom A GL GL GL GL GL R R B GL GL S GL GL R R C GL GL GL GL GL R R Come si nota, il lavoratore B è stato sospeso per una sola giornata ed è l’unico lavoratore sospeso, ma all’azienda rimarranno solo più 11 settimane di ammortizzatore sociale da fruire. In questo caso sarebbe stato più conveniente all’azienda porre il lavoratore in ferie e/o permesso al fine di non “sprecare” una settimana di integrazione salariale. Nella seconda settimana le presenze sono le seguenti: Lavoratore Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom A S S S S S R R B S S S S S R R C S S S S S R R Come si nota, nella seconda settimana tutti i lavoratori sono stati sospesi. All’azienda rimangono quindi solo più 10 settimane di ammortizzatore sociale da fruire. Nella terza settimana le presenze sono le seguenti: Lavoratore Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom A GL GL GL GL GL R R B GL GL GL GL GL R R C GL GL GL GL GL R R Come si nota, nella terza settimana tutti i lavoratori hanno lavorato e nessuno è stato sospeso. All’azienda continuano a rimanere 10 settimane di ammortizzatore sociale da fruire.
MATURAZIONE DEI PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Si riportano di seguito una serie di regolamentazioni generali che dovranno essere valutate caso per caso in base all’inquadramento aziendale, al CCNL applicato nonché eventuali interpretazioni specifiche per l’attuale emergenza sanitaria. MATURAZIONE DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE (13ª, 14ª e altre) • tredicesima mensilità: matura ed è a carico dell’ammortizzatore sociale utilizzato. • quattordicesima mensilità ed altre mensilità aggiuntive: generalmente non maturano durante la sospensione lavorativa salvo eccezioni previste dal CCNL applicato. MATURAZIONE DEL TFR Durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali il TFR matura regolarmente. MATURAZIONE FERIE, PERMESSI (ROL) ED EX FESTIVITÀ La maturazione di detti istituti varia in base all’inquadramento aziendale ed al CCNL applicato. Di norma non maturano in caso di sospensione totale mentre nel caso di sospensione parziale potrebbero maturare se le ore lavorate superano la metà del mese (occorre comunque fare riferimento al CCNL applicato). Per ulteriori specifiche contattare l’incaricato paghe che segue la Vostra azienda. DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (circ. INPS 17/04/1992 n. 110) Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) di norma spettano sia per i periodi di sospensione a zero ore, sia per quelli ad orario ridotto. MALATTIA • sospensione completa dal lavoro (zero ore) - se la malattia inizia durante la sospensione dal lavoro prevale il trattamento di integrazione salariale ed il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia; - se la malattia è iniziata prima della sospensione dal lavoro: se tutta l’azienda o tutto il reparto ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia viene collocato in integrazione salariale; se non tutti i lavoratori dell’azienda o del reparto sono sospesi, il lavoratore sarà considerato in malattia. • sospensione parziale dal lavoro (orario ridotto): il lavoratore è considerato in malattia e non in integrazione salariale a prescindere da quando è iniziata la malattia. MATERNITÀ • Nel caso di maternità obbligatoria, prevale la maternità obbligatoria rispetto agli ammortizzatori sociali. • Maternità facoltativa (congedo parentale): la lavoratrice sospesa non può utilizzare il congedo parentale. Se la lavoratrice non è stata sospesa dal datore di lavoro può scegliere di utilizzare il congedo parentale. • Permessi allattamento: la lavoratrice non ne ha diritto in caso di sospensione completa dal lavoro (zero ore), diversamente matura con le regole normali in base all’orario contrattuale
(2 ore di allattamento per orario superiore a 6 ore giornaliere, 1 ora con orario inferiore alle 6 ore giornaliere). PERMESSI LEGGE 104/92 (assistenza persone disabili) • Non spettano durante la sospensione completa dal lavoro; • Il lavoratore non sospeso può richiederli secondo le normali procedure; • In caso di sospensione parziale possono essere riproporzionati. PERMESSI LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO ASSISTENZA DISABILI (MAX 2 ANNI) In base all’interpello del Ministero del Lavoro (n.70/2009) la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità. FESTIVITÀ La normativa varia a seconda della tipologia di integrazione salariale (Fis, Cigo, ecc). Di norma, in caso di sospensione parziale le festività sono a carico del datore di lavoro. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE • Se l’infortunio o la malattia professionale hanno avuto inizio prima della sospensione dal lavoro, per tutto il periodo di prognosi sarà corrisposto il trattamento di infortunio; • Se l’infortunio avviene durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro (o subisce una ricaduta collegata all’infortunio stesso – anche durante la sospensione a zero ore) verrà comunque corrisposto il trattamento di infortunio. CONGEDO MATRIMONIALE Il trattamento di congedo matrimoniale prevale rispetto al trattamento di integrazione salariale. PERMESSO DONAZIONE SANGUE Il permesso donazione sangue è a carico INPS (quindi viene anticipato dal datore di lavoro e compensato con contributi e ritenute) e prevale rispetto al trattamento di integrazione salariale. CESSIONE DEL QUINTO, PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO E AMMORTIZZATORI SOCIALI In linea generale, nel caso in cui sia in essere una trattenuta del quinto dello stipendio e l’azienda attivi una procedura di CIG, la trattenuta dovrà comunque essere effettuata (fatti salvi i minimi di legge che devono essere garantiti al lavoratore dipendente che verranno valutati caso per caso durante l’elaborazione dei cedolini paga).
GESTIONE DEL PERSONALE DURANTE LA SOSPENSIONE: INDICAZIONI IMPORTANTI Principio di Rotazione Il datore di lavoro deve valutare con attenzione i criteri da adottare nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’istituto della rotazione scaturisce dalla oggettiva necessità di non gravare, con la riduzione delle retribuzioni, soltanto su alcuni lavoratori. Pertanto, in caso di sospensione parziale è opportuno “ruotare” i lavoratori (che espletano le medesime mansioni). Eventuali nuove assunzioni durante utilizzo cassa: attenzione! La normativa sulle integrazioni salariali non sancisce un divieto in capo all’azienda (che sta utilizzando la cassa), di assumere nuovo personale, ma si dovrà dimostrare la necessità delle suddette assunzioni e la loro compatibilità con le finalità dell'istituto della cassa integrazione. In linea di massima si potrà procedere all’assunzione solo se le mansioni svolte dal lavoratore nuovo assunto siano diverse da quelle dei lavoratori sospesi. Lavoro straordinario • Ai lavoratori sospesi parzialmente non è consigliabile far svolgere ore di lavoro straordinario. • Ai lavoratori non sospesi del reparto aziendale in cui è in atto la sospensione anche parziale dell’attività lavorativa non è consigliabile far svolgere ore di lavoro straordinario.
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE AL PERSONALE In ultimo, riportiamo di seguito il testo della comunicazione da trasmettere al personale, in caso di collocazione in cassa integrazione: FAC-SIMILE SOSPENSIONE PERSONALE PER CASSA INTEGRAZIONE (CARTA INTESTATA AZIENDALE) Gent.ma Sig.ra - Egr. Sig. ______________________ OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE (SPECIFICARE TOTALE O PARZIALE) DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA. Con la presente siamo a comunicare che, a seguito dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”, la scrivente azienda ha provveduto alla sospensione parziale dell’attività lavorativa a far data dal giorno ……………. (SE RIDUZIONE PARZIALE INDICARE NUOVO ORARIO) Al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori, in base a quanto disposto dal Decreto Legge 178/2020, abbiamo provveduto ad attivare le procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti per n. ……. settimane. Salvo nuove comunicazioni, riprenderà il normale orario di lavoro previsionalmente alla data del …………… Cordiali saluti. ……………lì……………….. TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
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