La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica - Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Anci

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                   Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
                   La semplificazione dei procedimenti
                   di tutela paesaggistica
                   IL RACCORDO CON I PROVVEDIMENTI EDILIZI

                    Istruzioni tecniche, linee guida,
                    note e modulistica

             7   aprile 2017
A cura di:
Stefania Dota – Vice Segretario Generale; Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile
Ufficio Affari istituzionali
con la collaborazione di Riccardo Narducci – Studio Narducci

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INDICE

Premesse

1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzato ria semplificata
a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
       b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica
            semplificata
       b) 2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
       b) 3. Semplificazioni procedimentali
             b) 3.1. La verifica preliminare dell’istanza
             b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi
             b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente
             b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento
                  formulata dall’amministrazione procedente - procedure
c) Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica

2. Procedimento autorizzatorio ordinario

3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo
   Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione
               paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi
   Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione
               paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

Proposte di Modulistica
Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell’intervento o dell’opera contenuti nell’istanza di
autorizzazione paesaggistica
   1. Determinazione di conclusione positiva
   2. Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti
   3. Determinazione di conclusione negativa

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Premesse

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, d’ora in avanti Codice.
Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:
- gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141
(centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.);
- le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori
coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.);
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici.
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice il quale sancisce che i
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto della protezione. Il divieto di esecuzione di interventi modificativi non
significa inedificabilità assoluta, ma obbligo di sottoporsi a specifica autorizzazione.
Pertanto nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre
all’ente competente, che generalmente è la Regione o gli enti da essa delegati (province, forme
associative e di cooperazione tra enti locali, enti parco, comuni), i progetti delle opere da eseguire
affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. Il
Soprintendente (organo dello Stato) ha parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni
tutelati.
Ai sensi dell’art. 146, c. 4 del Codice l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-
edilizio. I soggetti tutelati dalla legge hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti
il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione,
ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
Con D.P.R. n. 139/2010 (sostituito dal Regolamento di cui appresso) furono previste procedure
semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a
criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è adottato il Regolamento
(per il proseguo indicato solo come “Regolamento”) che introduce modifiche in termini di
semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando gli
interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed introducendo
semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista
documentale, sia nell’iter procedurale, in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.L. 31 maggio 2014, n.

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83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, c. 2 del D.L. 12
settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 1° novembre 2014, n. 164.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri (atto n. 9 del 20 gennaio 2017) sono stati accolti i
suggerimenti e le modifiche richieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e
Senato, dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica - da
parte della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato con parere n. 1824 del 1° settembre 2016.
Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che, con l’art. 19, è interamente
abrogato a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi di legge; si tratta del Regolamento già recante
la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità, a norma dell’art. 146, c. 9, del Codice.
Le nuove disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate, ai sensi dell’art. 13 del nuovo
Regolamento, trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art.
131, c. 3, del Codice, mentre si prevede l’applicazione immediata in tutto il territorio nazionale
dell’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata per le categorie di opere e di
interventi di cui all’allegato A al nuovo Regolamento; è fatto salvo il rispetto delle competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
L’art. 14 del nuovo Regolamento pone anche un principio di prevalenza delle disposizioni di
delegificazione in esso contenute relativamente agli interventi di cui all’allegato A: la disposizione
precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali
maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale,
stabiliti dal Regolamento in esame.
All’art. 16 del Regolamento si prevede un coordinamento con la tutela dei beni culturali: per gli
interventi che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e che abbiano ad oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica ai sensi della Parte II del Codice,
l’interessato presenta un’istanza unica relativa ad entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni
relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e
archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.
Il Regolamento all’art. 17 introduce anche modifiche circa l’applicazione dell’ordine di rimessione
in pristino di cui all’art. 167 del Codice: l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il
Soprintendente devono disporre la sanzione della rimessione in pristino quale extrema ratio,
soltanto cioè quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la
compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il nuovo Regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni
d’uso contenute nel piano paesaggistico; si prevedono tre categorie di interventi che di seguito
vengono sinteticamente illustrate:
a) interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
b) interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
c) interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

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a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
L’art. 2 del Regolamento individua gli interventi ed opere “liberi” che non richiedono
l’autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell’allegato A.
Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall’art. 149 del Codice,
ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La
nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati
irrilevanti per il paesaggio.
L’art. 5 del Regolamento interviene in materia di interventi “liberalizzati” (elencati nel suo allegato
A), prevedendo che i piani paesaggistici possano dettare direttive o disposizioni per la
specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. In particolare tale
funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani
paesaggistici stessi; è chiarito che resta comunque ferma l’applicazione del decreto in esame in ogni
sua parte dalla data di entrata in vigore.
L’art. 15 del Regolamento prevede che l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica -
per gli interventi di cui all’allegato A - non produca effetti sulla disciplina amministrativa cui sono
assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore.
In particolare, la norma specifica che non si producono effetti in ordine alla disciplina dei titoli
abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di
attività commerciali in area pubblica; quindi ove serva una CILA o una SCIA naturalmente bisogna
presentarla, ma nelle fattispecie contenute nell’allegato A non è più necessario attendere il parere
del Soprintendente.
È affermato quindi che la “liberalizzazione” (ossia l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione
paesaggistica) degli interventi di cui all’allegato A non esclude in alcun modo l’eventuale necessità,
per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi perché altre normative di settore li
sottopongono ad altri titoli autorizzativi e concessori.
L’art. 2 del Regolamento esonera dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di
cui all’art. 4 dello stesso (alla cui disamina si fa rinvio infra al paragrafo c).

b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
In base all’art. 3 del Regolamento sono soggetti ad una procedura paesaggistica semplificata gli
interventi ed opere di lieve entità elencati nell’allegato B al Regolamento stesso, suddiviso in 42
punti.
Con riferimento agli interventi ed opere contenuti nell’allegato B, come affermato anche nel parere
espresso dal Consiglio di Stato citato, si può evidenziare come gli stessi risultino in parte
sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. n.
139/2010, adottato in attuazione dell’art. 146, c. 9 del Codice.
L’art. 7 del nuovo Regolamento disciplina l’assoggettamento al procedimento autorizzatorio
semplificato delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate sulla base
della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 del Codice. Tale categoria di interventi non è inserita

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come una voce nell’allegato B ma nell’articolato, in quanto si tratta di figura aggiuntiva, di carattere
generale e non specifico di interventi semplificati.
L’art. 7, c. 1, del Regolamento definisce infatti l’ambito di applicazione del procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica, specificando che oltre agli interventi di lieve entità
indicati nell’elenco di cui all’allegato B, già soggetti ad autorizzazione semplificata ai sensi del
D.P.R. n. 139/2010, sono assoggettate al nuovo procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica anche le istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate in via
ordinaria, purché:
- siano scadute da non più di un anno;
- riguardino interventi in tutto o in parte non eseguiti;
- il relativo progetto risulti conforme a quanto già autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela
eventualmente sopravvenute.

b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica
semplificata
L’art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la
documentazione da allegare.
In particolare si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al Regolamento
(allegato C), e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato
sulla base dell’allegato D al Regolamento medesimo.
La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:
- sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
- è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
- è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se
esistenti;
- è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto
di riferimento;
- sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
L’art. 8, c. 3 del Regolamento specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di
interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e
c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storico-
culturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto
paesaggistico di riferimento.

b) 2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata

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Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono
disciplinate dall’art. 9 del nuovo Regolamento.
Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a
interventi edilizi (ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), sono
presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo Testo Unico,
secondo le modalità ivi indicate, ovvero all’ufficio comunale competente per le attività edilizie nelle
more della costituzione del SUE.
Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece
interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per
la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art.
9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il comma 3 dell’art. 9 del Regolamento dispone che, in tutti gli altri casi, la presentazione
dell’istanza di autorizzazione paesaggistica sia effettuata all’autorità procedente cioè la Regione,
ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

b) 3. Semplificazioni procedimentali
L’art. 11 del nuovo Regolamento interviene sulle fasi che regolano il procedimento di
autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo:
- la presentazione dell’istanza all’autorità procedente, che verifica preliminarmente la tipologia di
interventi in cui si colloca, ossia se si tratta di intervento esonerato dall’autorizzazione
paesaggistica, ovvero soggetto ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1);
- la necessità dello svolgimento di una conferenza di servizi qualora l’intervento o le opere
richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo
abilitativo edilizio, con dimezzamento dei termini previsti per le amministrazioni preposte alla
tutela dei beni paesaggistici e culturali (comma 2);
- l’esperimento di un procedimento da parte della sola amministrazione procedente, con la
valutazione (negativa o positiva) della conformità e della compatibilità dell’intervento o dell’opera
da parte della medesima amministrazione, ove non sia necessaria l’indizione di una conferenza di
servizi (commi 3 e 6);
- disposizioni procedimentali, a seconda della valutazione positiva o negativa del Soprintendente
sulla proposta motivata di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente (commi 5 e 7).

b) 3.1. La verifica preliminare dell’istanza
All’art. 11, c. 1 del Regolamento si prevede una verifica preliminare da parte dell’amministrazione
procedente che ha ricevuto l’istanza, al fine di stabilire se l’intervento non rientri nelle fattispecie
escluse dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A ovvero all’art. 149 del Codice,
oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’art. 146 del Codice.
L’amministrazione procedente, nel caso non sia necessario acquisire atti di assenso ulteriori
all’autorizzazione paesaggistica, comunica al SUE ed al SUAP ed al richiedente che l’intervento

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non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria, ovvero che procederà
secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi
Ai sensi dell’art. 11, c. 2 del Regolamento qualora l’intervento o le opere contenute nell’istanza
richiedano più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica ed al titolo edilizio, il SUE o
il SUAP oppure l’amministrazione procedente a seconda dei casi, indicono la conferenza di servizi
prevista dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che la conferenza di servizi
decisoria si svolga di norma in forma semplificata, in modalità “asincrona”, ossia senza riunione,
bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle
comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il
procedimento delineato dall’art. 14-bis, della legge n. 241/1990. Fuori dall’ipotesi considerata, è
prevista direttamente la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona (con riunione) ai
sensi dell’art. 14-bis, c. 7, della legge n. 241/1990.
Il comma 2 dell’art. 11 del Regolamento prevede, inoltre, che i termini previsti per
l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, siano dimezzati. Detti
termini, pertanto, si riducono da novanta a quarantacinque giorni.
Per la procedura afferente la conferenza di servizi si rinvia a quanto precisato nello specifico
Quaderno Operativo ANCI n. 1/2016r ed alla modulistica ivi proposta.

b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente
L’amministrazione procedente, qualora non sia necessario indire una conferenza di servizi, valuta la
conformità dell’intervento e dell’opera, previsti nell’istanza, alle prescrizioni d’uso eventualmente
contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la compatibilità degli
stessi con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
Nel caso che l’amministrazione procedente valuti positivamente la conformità e la compatibilità
dell’intervento o delle opere contenuti nell’istanza, procede in conformità a quanto previsto dall’art.
11, c. 5, del Regolamento (vedasi proposta di modello 1 - Esito positivo).
L’amministrazione procedente può richiedere all’interessato (vedasi proposta di modello 2 -
Ulteriori chiarimenti), ove occorra, entro 10 giorni dall’istanza, ulteriori documenti e chiarimenti
strettamente indispensabili, che devono essere inviati dall’interessato, in via telematica, entro 10
giorni dal ricevimento della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso fino alla
scadenza del termine assegnato od alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Se il
termine assegnato all’interessato decorre inutilmente, l’istanza è dichiarata improcedibile.
Entro il termine di venti giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato ovvero dalla
ricezione dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla
Soprintendenza, per via telematica, una motivata proposta di accoglimento.

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In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente si applica quanto
contenuto nell’art. 11, c. 6, del Regolamento: l’amministrazione procedente dovrà darne
comunicazione direttamente all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,
rendendolo edotto, sia dei motivi che ostacolano l’accoglimento dell’istanza, sia delle modifiche
indispensabili per formulare una proposta di accoglimento (vedasi proposta di modello 3 - Esito
negativo).
A questo punto l’interessato ha diritto ad un termine di quindici giorni per presentare le proprie
osservazioni e presentare un progetto adeguato.
Nei successivi venti giorni l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dopo aver
esaminato le osservazioni e gli adeguamenti progettuali e persistendo i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, rigetta l’istanza stessa dettagliando in particolare i motivi della non
accoglibilità delle osservazioni e la persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato,
comunicando il tutto al soggetto richiedente.

b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata
dall’amministrazione procedente - procedure
I commi 5 e 7 dell’art. 11 del nuovo Regolamento disciplinano l’iter procedurale che
l’amministrazione procedente deve seguire, nei soli casi nei quali l’intervento o le opere progettati
non richiedano altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e
dopo una valutazione positiva circa la loro conformità e compatibilità ai sensi dell’art. 11, c. 3, del
Regolamento.
Il comma 5 (a cui si rinvia) disciplina le fasi che determinano l’adozione finale del provvedimento
da parte dell’amministrazione procedente in caso di parere favorevole del Soprintendente; tale
parere, vincolante per l’amministrazione procedente, deve essere espresso, per via telematica, nel
termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della motivata proposta da parte
dell’amministrazione procedente.
Ai sensi dell’art. 11, c. 9 qualora il Soprintendente non esprima il proprio parere vincolante entro il
termine sopra indicato di giorni venti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge
n. 241/1990 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento si conclude comunque con l’adozione del provvedimento autorizzativo da parte
dell’amministrazione procedente nei dieci giorni successivi al ricevimento del parere.
Il comma 7 (a cui si rinvia) individua la procedura che l’amministrazione procedente deve seguire
nel caso di valutazione negativa del Soprintendente della proposta di accoglimento formulata dalla
medesima amministrazione procedente.
In entrambi i casi sopra descritti (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del
procedimento autorizzatorio semplificato è, come stabilito dall’art. 10 del Regolamento, di 60
giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
Il parere del Soprintendente, che deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento della
proposta, è obbligatorio e non vincolante quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità è
assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di

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imposizione di vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso
adottati ai sensi dell’art. 141-bis del Codice.
Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali
per il paesaggio salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

c) Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
L’art. 4 del nuovo Regolamento prevede una terza categoria di interventi ed opere esonerati
dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata, che divengono quindi soggetti al regime
di liberalizzazione.
L’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata vale qualora nel provvedimento
di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad
assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.
Si tratta degli interventi ed opere riferiti ad alcune voci dell’allegato A1 al Regolamento sottoposti a
procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai
sensi dell’art. 136, c. 1, lettere a), b) e c), del Codice.
Con riferimento all’art. 4, c. 3 del Regolamento, nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli
accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali - previsti dall’art. 12, c. 2, del
D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono
esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche altri interventi riferiti ad
alcune voci dell’allegato B al Regolamento che sarebbero, normalmente, invece soggetti a
procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del Regolamento stesso. Con questa disposizione
si attribuisce quindi alla regolazione pattizia tra enti istituzionali l’effetto di estendere la sfera di
esonero dall’autorizzazione paesaggistica, risultando tali interventi trattati come “liberalizzati”.
L’art. 6 del Regolamento prevede l’adozione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo con proprio decreto, di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai
contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero stesso, le singole Regioni e gli
enti locali di cui all’art. 12 del D.L. n. 83/2014, come successivamente modificato.

2. Procedimento autorizzatorio ordinario
Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall’obbligo di
autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A del nuovo Regolamento, oppure non sia possibile
ricomprenderli tra le voci di cui all’allegato B del Regolamento tra quelli soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato, occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall’art.
146 del Codice.
Il procedimento ordinario previsto dall’art. 146 del Codice, può essere sintetizzato come segue:

1
   L’art. 4, primo comma, lett. b), fa riferimento anche ad alcune voci dell’allegato B al Regolamento stesso che
risulterebbero, quindi, esonerate ex se; tuttavia il terzo comma, in riferimento alle stesse voci stabilisce che l’esonero è
subordinato alla previa stipula degli accordi di collaborazione di cui all’art. 6, Regolamento. Ricorrendo
all’interpretazione sistematica per comprendere il senso di tale duplice riferimento, si ritiene che l’esonero per tali voci
resta subordinato, comunque, alla stipula dei citati accordi.
                                                                                                                         11
- l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica riceve la domanda e il
   progetto delle opere da parte dell’interessato, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti
   necessari acquisendo il parere della locale Commissione per la qualità architettonica e il
   paesaggio;
- successivamente l’Amministrazione competente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della
  domanda, trasmette al competente Soprintendente la proposta di autorizzazione paesaggistica
  corredata dagli elaborati tecnici, dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato;
- il Soprintendente rende il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data
   di ricezione degli atti;
- entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione
   competente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace;
- in caso di parere negativo da parte del Soprintendente, quest’ultimo comunica agli interessati il
   preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l’Amministrazione procedente provvede in
   conformità.

3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo
Il Consiglio di Stato rilevava già nel suo parere del 1° settembre 2016, l’opportunità di adottare
un’adeguata disciplina di raccordo tra il contenuto semplificatorio del Regolamento in esame (allora
schema) e le previsioni dello schema di decreto legislativo recante l’individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti (atto del Governo n. 322), allora ancora in corso di esame parlamentare.
Oggi quest’ultimo schema è stato approvato con il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (in s.o. n.
52 alla G.U. n. 277 del 26.11.2016). Per gli interventi indicati nella “tabella A” ad esso allegata, a
seconda che si tratti di permesso di costruire o di CILA e SCIA o di attività edilizia libera2, sono
indicati i regimi amministrativi e la concentrazione di regimi amministrativi ai sensi dell’art. 19-bis
della legge n. 241/1990.
Nell’intento di fornire un contributo operativo per facilitare l’opera di raccordo tra quanto previsto
dal Regolamento e le previsioni del citato decreto n. 222, sono state definite due tabelle nelle quali,
a fronte degli interventi indicati, rispettivamente, dagli allegati A e B allo stesso Regolamento, è
proposta l’indicazione dei regimi amministrativi edilizi agli stessi relativi con una indicazione dei
riferimenti agli elementi (descrizione e numero) che costituiscono la predetta tabella allegato al
decreto SCIA2.
Le tabelle che seguono vogliono essere un momento di confronto e di riflessione (non esaustiva)
con lo scopo di agevolare il quotidiano operare di enti, cittadini ed imprese, frutto di una prima
interpretazione curata ed attenta, effettuata con la consapevolezza di agire in un campo

2
 Per la disamina di tale provvedimento e l’indicazione di proposte operative e di schemi di moduli, si rinvia al
Quaderno Operativo Anci n. 1/2017.
                                                                                                             12
particolarmente complesso, caratterizzato da variegati e mutevoli elementi applicativi anche locali,
per cui quanto in esse indicato non può che risultare un primo approccio orientativo alla materia.

  Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione
             paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

  Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione
             paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi
             edilizi

                                                                                                     13
Tabella 1: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i
        corrispondenti regimi amministrativi edilizi
    INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI
         DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA                                           REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO
                                                                                      - SEZIONE II, ALLEGATO D.LGS. n.222/2016 -
           ALLEGATO A (art. 2, c. 1, D.P.R. n. 31/2017)                     (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all’intervento come
                                                                                                                                                          NOTE
       - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE                                             numerato nella sez. II)
                        PAESAGGISTICA -
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1
comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove CILA se:
comportanti mutamento della destinazione d’uso;                        - manutenzione straordinaria leggera 3
                                                                         - restauro e risanamento conservativo leggero 5
                                                                          SCIA se manutenzione straordinaria pesante 4
                                                                           Autorizzazione/silenzio assenso se comporta mutamento di
                                                                         destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica 39
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1
eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel CILA se:
comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei - manutenzione straordinaria leggera 3
materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, - restauro e risanamento conservativo leggero 5
tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di
manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o
sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività
economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici,
parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di
coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici
che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di
copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad
autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di
finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati
                                                                                                                                                                 14
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-
architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
Si applica l’art. 4, comma 1
A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli         CILA se restauro e risanamento conservativo leggero che non
edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il       riguardi le parti strutturali dell’edificio 5
miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non                SCIA se:
                                                                           - restauro e risanamento conservativo pesante 6
comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
                                                                           - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza   demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma
dell’edificio;                                                             dell’edificio preesistente 7
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere                Attività edilizia libera se eliminazione di barriere architettoniche
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il            21
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di          CILA se eliminazione di barriere architettoniche pesanti 22
apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori
esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli    Attività edilizia libera se installazione di pompe di calore di
edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali           potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, 2
condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,       CILA se manutenzione straordinaria leggera 3
caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o
in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili
dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella
configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali
installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri
o nuclei storici;
Si applica l’art. 4, comma 1
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio Attività edilizia libera se pannelli fotovoltaici a servizio degli
di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non edifici al di fuori della zona omogenea A 28
                                                                                                                                                    15
essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli
solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché
integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai
tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva Attività libera se al di fuori della zona omogenea A (per analogia
non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora con 28)
tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli CILA se manutenzione straordinaria leggera 3
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri
o nuclei storici;
Si applica l’art. 4, comma 1
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1
tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti      Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di impianti ed
con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi infrastrutture 13
destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione
elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non
superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture CILA per restauro e risanamento conservativo leggero 5
degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, Attività edilizia libera, per pavimentazione di aree pertinenziali
pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, 27
banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché
eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei
materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto
locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già        Autorizzazione/silenzio assenso se interventi realizzati da
valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione soggetti diversi dal Comune 12
                                                                                                                                               16
tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina
contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del
codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1
comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e Attività libera se pavimentazione di aree pertinenziali 27
vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la CILA se:
realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere - movimenti di terra non inerenti l’attività agricola 32
                                                                         - se installazione di serre quali pertinenze minori 34
consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle Autorizzazione/silenzio assenso se serre ad uso domestico quali
medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, manufatti leggeri 15
di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica,
storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con
superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non
interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1                     Per individuare il regime
                                                                                                                                         amministrativo       edilizio
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, CILA, se manutenzione straordinaria leggera 3
                                                                                                                                         applicabile occorre fare
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui                                                                  riferimento     alle  norme
muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche                                                                                tecniche degli strumenti
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non                                                                       urbanistici locali
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici;
Si applica l’art. 4, comma 1
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in      Attività edilizia libera                                      Per individuare il regime
                                                                                                                                         amministrativo       edilizio
gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti
                                                                                                                                         applicabile occorre fare
della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente                                                                        riferimento     alle  norme
naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non                                                                           tecniche degli strumenti
interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del                                                                     urbanistici locali
Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
Si applica l’art. 4, comma 1
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché   CILA se:
                                                                                                                                                           17
le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di   - manutenzione straordinaria leggera 3
interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del         - realizzazione di pertinenze minori 34
Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo          Autorizzazione/silenzio assenso se:
                                                                            - nuova costruzione di manufatto edilizio 9;
che non comportino la modifica permanente della morfologia del              - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi       soggetti diversi dal Comune 12
completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e       - realizzazione di impianti ed infrastrutture 13
reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza             - realizzazione di depositi e impianti all’aperto 18
manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di
singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo;
tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura
senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal
piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi
sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso
emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso             Comunicazione se opere contingenti e temporanee 26
pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche           Attività libera                                                        Se elementi di arredo delle
                                                                                                                                                    aree pertinenziali 29.
quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività                                                                                  Per individuare il regime
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite                                                                           amministrativo         edilizio
da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali                                                                              applicabile occorre fare
frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre                                                                                   riferimento     alle    norme
                                                                                                                                                    tecniche degli strumenti
strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture                                                                            urbanistici locali
stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio                  Attività libera se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico
ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle           eseguite in aree esterne al centro abitato 23
destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;                              CILA se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite
                                                                            in aree interne al centro abitato 31
                                                                                                                                                                       18
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera       Attività libera se:
b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza      - manutenzione ordinaria 1
storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali             - movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
                                                                             agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi
sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli       idraulici agrari 24
manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi            - serre mobili stagionali sprovviste di muratura 25
agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati
e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere
murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio
dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale,
poderale e forestale che non modifichino la struttura e le
pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e
realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività
agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali;
installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali
leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree
rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo
accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle
autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano
paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera      Attività libera                                                           Se movimenti di terra
                                                                                                                                                        strettamente        pertinenti
c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla
                                                                                                                                                        all’esercizio     dell’attività
normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione                                                                                      agricola e le pratiche agro-
spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture                                                                                       silvo-pastorali, compresi gli
pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità                                                                                  interventi idraulici agrari,
                                                                                                                                                        24
pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento
della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e
funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito
ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da
piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo
parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
                                                                                                                                                                           19
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere                                                                           Provvedimento        richiesto
                                                                                                                                               dallo specifico regolamento
di arredo all’interno dei cimiteri;
                                                                                                                                               comunale
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi                                                                        Per individuare il regime
                                                                                                                                               amministrativo         edilizio
pertinenziali ad uso privato;
                                                                                                                                               applicabile occorre fare
                                                                                                                                               riferimento     alle    norme
                                                                                                                                               tecniche degli strumenti
                                                                                                                                               urbanistici locali
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività                                                                       Per individuare il regime
                                                                                                                                               amministrativo         edilizio
economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra
                                                                                                                                               applicabile occorre fare
collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne                                                                              riferimento     alle    norme
esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per                                                                             tecniche degli strumenti
dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non                                                                                 urbanistici locali
riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità
variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione                                                                         Per individuare il regime
                                                                                                                                               amministrativo       edilizio
elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del
                                                                                                                                               applicabile occorre fare
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con                                                                                       riferimento     alle  norme
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché                                                                                    tecniche degli strumenti
smantellamento di reti elettriche aeree;                                                                                                       urbanistici locali
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli          Attività libera se movimenti di terra strettamente pertinenti
argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso compresi gli interventi idraulici agrari 24
delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione
d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla                                                                             Provvedimento       richiesto
                                                                                                                                               dall’ente preposto alla tutela
regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che
                                                                                                                                               dei luoghi
prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in
combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali
artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti Attività libera se manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto
                                                                                                                                                                  20
dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di per la sosta e il soggiorno dei turisti 16
strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione
paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-
tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali                                                                      Per individuare il regime
                                                                                                                                      amministrativo       edilizio
munite di autorizzazione paesaggistica;                                                                                               applicabile occorre fare
                                                                                                                                      riferimento     alle  norme
                                                                                                                                      tecniche degli strumenti
                                                                                                                                      urbanistici locali
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera 7
tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi
risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di
ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile
accertarne la consistenza e configurazione legittimamente
preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci
anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario
quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione
degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di
sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera 7
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti SCIA se varianti in corso d’opera a permessi a costruire che non
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo ex D.Lgs.
delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, n.42/2004, 35
superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
                                                                                                                                                        21
Tabella 2: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo
          con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi
             ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ                                        REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO
           ALLEGATO B (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 31/2017)                                - SEZIONE II, ALLEGATO D.LGS. n.222/2016 -                                        NOTE
       - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE                      (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all’intervento come
                        PAESAGGISTICA -                                                              numerato nella sez. II)
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della                   Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA                     alternativa
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a          all’autorizzazione se ristrutturazione pesante 8
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
                                                                             Autorizzazione/silenzio assenso se ampliamento fuori sagoma
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni
                                                                            11
ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque
anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto          CILA se restauro e risanamento conservativo leggero 5                        Per     individuare   il     regime
                                                                              SCIA se:                                                                     amministrativo              edilizio
riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
                                                                            - restauro e risanamento conservativo pesante 6                                applicabile      occorre        fare
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di                                                                                      riferimento alle norme tecniche
                                                                            - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa                                                                                      degli strumenti urbanistici locali
                                                                            demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei    dell’edificio preesistente 7
storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2,          Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA                     alternativa
comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante       all’autorizzazione per ristrutturazione pesante 8
modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate
mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi
comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche,
o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle
finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione,
modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica
                                                                                                                                                                                   22
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