La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica - Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Anci
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I Quaderni Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica IL RACCORDO CON I PROVVEDIMENTI EDILIZI Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica 7 aprile 2017
A cura di: Stefania Dota – Vice Segretario Generale; Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile Ufficio Affari istituzionali con la collaborazione di Riccardo Narducci – Studio Narducci 2
INDICE Premesse 1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzato ria semplificata a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata b) 2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata b) 3. Semplificazioni procedimentali b) 3.1. La verifica preliminare dell’istanza b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente - procedure c) Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica 2. Procedimento autorizzatorio ordinario 3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi Proposte di Modulistica Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell’intervento o dell’opera contenuti nell’istanza di autorizzazione paesaggistica 1. Determinazione di conclusione positiva 2. Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti 3. Determinazione di conclusione negativa 3
Premesse I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, d’ora in avanti Codice. Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie: - gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.); - le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.); - gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici. L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice il quale sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione. Il divieto di esecuzione di interventi modificativi non significa inedificabilità assoluta, ma obbligo di sottoporsi a specifica autorizzazione. Pertanto nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente, che generalmente è la Regione o gli enti da essa delegati (province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, enti parco, comuni), i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. Il Soprintendente (organo dello Stato) ha parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni tutelati. Ai sensi dell’art. 146, c. 4 del Codice l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico- edilizio. I soggetti tutelati dalla legge hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. Con D.P.R. n. 139/2010 (sostituito dal Regolamento di cui appresso) furono previste procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. 1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è adottato il Regolamento (per il proseguo indicato solo come “Regolamento”) che introduce modifiche in termini di semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed introducendo semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell’iter procedurale, in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.L. 31 maggio 2014, n. 4
83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, c. 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 1° novembre 2014, n. 164. Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri (atto n. 9 del 20 gennaio 2017) sono stati accolti i suggerimenti e le modifiche richieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica - da parte della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato con parere n. 1824 del 1° settembre 2016. Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che, con l’art. 19, è interamente abrogato a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi di legge; si tratta del Regolamento già recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, c. 9, del Codice. Le nuove disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate, ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento, trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 131, c. 3, del Codice, mentre si prevede l’applicazione immediata in tutto il territorio nazionale dell’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata per le categorie di opere e di interventi di cui all’allegato A al nuovo Regolamento; è fatto salvo il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. L’art. 14 del nuovo Regolamento pone anche un principio di prevalenza delle disposizioni di delegificazione in esso contenute relativamente agli interventi di cui all’allegato A: la disposizione precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Regolamento in esame. All’art. 16 del Regolamento si prevede un coordinamento con la tutela dei beni culturali: per gli interventi che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e che abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’istanza unica relativa ad entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice. Il Regolamento all’art. 17 introduce anche modifiche circa l’applicazione dell’ordine di rimessione in pristino di cui all’art. 167 del Codice: l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente devono disporre la sanzione della rimessione in pristino quale extrema ratio, soltanto cioè quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Il nuovo Regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico; si prevedono tre categorie di interventi che di seguito vengono sinteticamente illustrate: a) interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; b) interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; c) interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica. 5
a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica L’art. 2 del Regolamento individua gli interventi ed opere “liberi” che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell’allegato A. Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall’art. 149 del Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio. L’art. 5 del Regolamento interviene in materia di interventi “liberalizzati” (elencati nel suo allegato A), prevedendo che i piani paesaggistici possano dettare direttive o disposizioni per la specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. In particolare tale funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi; è chiarito che resta comunque ferma l’applicazione del decreto in esame in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore. L’art. 15 del Regolamento prevede che l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica - per gli interventi di cui all’allegato A - non produca effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore. In particolare, la norma specifica che non si producono effetti in ordine alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di attività commerciali in area pubblica; quindi ove serva una CILA o una SCIA naturalmente bisogna presentarla, ma nelle fattispecie contenute nell’allegato A non è più necessario attendere il parere del Soprintendente. È affermato quindi che la “liberalizzazione” (ossia l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all’allegato A non esclude in alcun modo l’eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi perché altre normative di settore li sottopongono ad altri titoli autorizzativi e concessori. L’art. 2 del Regolamento esonera dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di cui all’art. 4 dello stesso (alla cui disamina si fa rinvio infra al paragrafo c). b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato In base all’art. 3 del Regolamento sono soggetti ad una procedura paesaggistica semplificata gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’allegato B al Regolamento stesso, suddiviso in 42 punti. Con riferimento agli interventi ed opere contenuti nell’allegato B, come affermato anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato citato, si può evidenziare come gli stessi risultino in parte sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, adottato in attuazione dell’art. 146, c. 9 del Codice. L’art. 7 del nuovo Regolamento disciplina l’assoggettamento al procedimento autorizzatorio semplificato delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate sulla base della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 del Codice. Tale categoria di interventi non è inserita 6
come una voce nell’allegato B ma nell’articolato, in quanto si tratta di figura aggiuntiva, di carattere generale e non specifico di interventi semplificati. L’art. 7, c. 1, del Regolamento definisce infatti l’ambito di applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, specificando che oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’allegato B, già soggetti ad autorizzazione semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, sono assoggettate al nuovo procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica anche le istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate in via ordinaria, purché: - siano scadute da non più di un anno; - riguardino interventi in tutto o in parte non eseguiti; - il relativo progetto risulti conforme a quanto già autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata L’art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare. In particolare si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al Regolamento (allegato C), e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’allegato D al Regolamento medesimo. La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica: - sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area; - è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento; - è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti; - è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; - sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. L’art. 8, c. 3 del Regolamento specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storico- culturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento. b) 2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata 7
Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del nuovo Regolamento. Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo Testo Unico, secondo le modalità ivi indicate, ovvero all’ufficio comunale competente per le attività edilizie nelle more della costituzione del SUE. Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il comma 3 dell’art. 9 del Regolamento dispone che, in tutti gli altri casi, la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica sia effettuata all’autorità procedente cioè la Regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. b) 3. Semplificazioni procedimentali L’art. 11 del nuovo Regolamento interviene sulle fasi che regolano il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo: - la presentazione dell’istanza all’autorità procedente, che verifica preliminarmente la tipologia di interventi in cui si colloca, ossia se si tratta di intervento esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetto ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1); - la necessità dello svolgimento di una conferenza di servizi qualora l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, con dimezzamento dei termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali (comma 2); - l’esperimento di un procedimento da parte della sola amministrazione procedente, con la valutazione (negativa o positiva) della conformità e della compatibilità dell’intervento o dell’opera da parte della medesima amministrazione, ove non sia necessaria l’indizione di una conferenza di servizi (commi 3 e 6); - disposizioni procedimentali, a seconda della valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta motivata di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente (commi 5 e 7). b) 3.1. La verifica preliminare dell’istanza All’art. 11, c. 1 del Regolamento si prevede una verifica preliminare da parte dell’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza, al fine di stabilire se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A ovvero all’art. 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’art. 146 del Codice. L’amministrazione procedente, nel caso non sia necessario acquisire atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica, comunica al SUE ed al SUAP ed al richiedente che l’intervento 8
non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria, ovvero che procederà secondo quanto indicato nel successivo paragrafo. b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi Ai sensi dell’art. 11, c. 2 del Regolamento qualora l’intervento o le opere contenute nell’istanza richiedano più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica ed al titolo edilizio, il SUE o il SUAP oppure l’amministrazione procedente a seconda dei casi, indicono la conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che la conferenza di servizi decisoria si svolga di norma in forma semplificata, in modalità “asincrona”, ossia senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall’art. 14-bis, della legge n. 241/1990. Fuori dall’ipotesi considerata, è prevista direttamente la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona (con riunione) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 7, della legge n. 241/1990. Il comma 2 dell’art. 11 del Regolamento prevede, inoltre, che i termini previsti per l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, siano dimezzati. Detti termini, pertanto, si riducono da novanta a quarantacinque giorni. Per la procedura afferente la conferenza di servizi si rinvia a quanto precisato nello specifico Quaderno Operativo ANCI n. 1/2016r ed alla modulistica ivi proposta. b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente L’amministrazione procedente, qualora non sia necessario indire una conferenza di servizi, valuta la conformità dell’intervento e dell’opera, previsti nell’istanza, alle prescrizioni d’uso eventualmente contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la compatibilità degli stessi con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. Nel caso che l’amministrazione procedente valuti positivamente la conformità e la compatibilità dell’intervento o delle opere contenuti nell’istanza, procede in conformità a quanto previsto dall’art. 11, c. 5, del Regolamento (vedasi proposta di modello 1 - Esito positivo). L’amministrazione procedente può richiedere all’interessato (vedasi proposta di modello 2 - Ulteriori chiarimenti), ove occorra, entro 10 giorni dall’istanza, ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che devono essere inviati dall’interessato, in via telematica, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato od alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Se il termine assegnato all’interessato decorre inutilmente, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine di venti giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato ovvero dalla ricezione dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza, per via telematica, una motivata proposta di accoglimento. 9
In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente si applica quanto contenuto nell’art. 11, c. 6, del Regolamento: l’amministrazione procedente dovrà darne comunicazione direttamente all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, rendendolo edotto, sia dei motivi che ostacolano l’accoglimento dell’istanza, sia delle modifiche indispensabili per formulare una proposta di accoglimento (vedasi proposta di modello 3 - Esito negativo). A questo punto l’interessato ha diritto ad un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni e presentare un progetto adeguato. Nei successivi venti giorni l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dopo aver esaminato le osservazioni e gli adeguamenti progettuali e persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rigetta l’istanza stessa dettagliando in particolare i motivi della non accoglibilità delle osservazioni e la persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato, comunicando il tutto al soggetto richiedente. b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente - procedure I commi 5 e 7 dell’art. 11 del nuovo Regolamento disciplinano l’iter procedurale che l’amministrazione procedente deve seguire, nei soli casi nei quali l’intervento o le opere progettati non richiedano altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e dopo una valutazione positiva circa la loro conformità e compatibilità ai sensi dell’art. 11, c. 3, del Regolamento. Il comma 5 (a cui si rinvia) disciplina le fasi che determinano l’adozione finale del provvedimento da parte dell’amministrazione procedente in caso di parere favorevole del Soprintendente; tale parere, vincolante per l’amministrazione procedente, deve essere espresso, per via telematica, nel termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della motivata proposta da parte dell’amministrazione procedente. Ai sensi dell’art. 11, c. 9 qualora il Soprintendente non esprima il proprio parere vincolante entro il termine sopra indicato di giorni venti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il procedimento si conclude comunque con l’adozione del provvedimento autorizzativo da parte dell’amministrazione procedente nei dieci giorni successivi al ricevimento del parere. Il comma 7 (a cui si rinvia) individua la procedura che l’amministrazione procedente deve seguire nel caso di valutazione negativa del Soprintendente della proposta di accoglimento formulata dalla medesima amministrazione procedente. In entrambi i casi sopra descritti (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è, come stabilito dall’art. 10 del Regolamento, di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente. Il parere del Soprintendente, che deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento della proposta, è obbligatorio e non vincolante quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di 10
imposizione di vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’art. 141-bis del Codice. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. c) Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica L’art. 4 del nuovo Regolamento prevede una terza categoria di interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata, che divengono quindi soggetti al regime di liberalizzazione. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata vale qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Si tratta degli interventi ed opere riferiti ad alcune voci dell’allegato A1 al Regolamento sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettere a), b) e c), del Codice. Con riferimento all’art. 4, c. 3 del Regolamento, nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali - previsti dall’art. 12, c. 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche altri interventi riferiti ad alcune voci dell’allegato B al Regolamento che sarebbero, normalmente, invece soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del Regolamento stesso. Con questa disposizione si attribuisce quindi alla regolazione pattizia tra enti istituzionali l’effetto di estendere la sfera di esonero dall’autorizzazione paesaggistica, risultando tali interventi trattati come “liberalizzati”. L’art. 6 del Regolamento prevede l’adozione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero stesso, le singole Regioni e gli enti locali di cui all’art. 12 del D.L. n. 83/2014, come successivamente modificato. 2. Procedimento autorizzatorio ordinario Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A del nuovo Regolamento, oppure non sia possibile ricomprenderli tra le voci di cui all’allegato B del Regolamento tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall’art. 146 del Codice. Il procedimento ordinario previsto dall’art. 146 del Codice, può essere sintetizzato come segue: 1 L’art. 4, primo comma, lett. b), fa riferimento anche ad alcune voci dell’allegato B al Regolamento stesso che risulterebbero, quindi, esonerate ex se; tuttavia il terzo comma, in riferimento alle stesse voci stabilisce che l’esonero è subordinato alla previa stipula degli accordi di collaborazione di cui all’art. 6, Regolamento. Ricorrendo all’interpretazione sistematica per comprendere il senso di tale duplice riferimento, si ritiene che l’esonero per tali voci resta subordinato, comunque, alla stipula dei citati accordi. 11
- l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica riceve la domanda e il progetto delle opere da parte dell’interessato, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio; - successivamente l’Amministrazione competente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette al competente Soprintendente la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici, dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato; - il Soprintendente rende il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione degli atti; - entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione competente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace; - in caso di parere negativo da parte del Soprintendente, quest’ultimo comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l’Amministrazione procedente provvede in conformità. 3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo Il Consiglio di Stato rilevava già nel suo parere del 1° settembre 2016, l’opportunità di adottare un’adeguata disciplina di raccordo tra il contenuto semplificatorio del Regolamento in esame (allora schema) e le previsioni dello schema di decreto legislativo recante l’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto del Governo n. 322), allora ancora in corso di esame parlamentare. Oggi quest’ultimo schema è stato approvato con il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (in s.o. n. 52 alla G.U. n. 277 del 26.11.2016). Per gli interventi indicati nella “tabella A” ad esso allegata, a seconda che si tratti di permesso di costruire o di CILA e SCIA o di attività edilizia libera2, sono indicati i regimi amministrativi e la concentrazione di regimi amministrativi ai sensi dell’art. 19-bis della legge n. 241/1990. Nell’intento di fornire un contributo operativo per facilitare l’opera di raccordo tra quanto previsto dal Regolamento e le previsioni del citato decreto n. 222, sono state definite due tabelle nelle quali, a fronte degli interventi indicati, rispettivamente, dagli allegati A e B allo stesso Regolamento, è proposta l’indicazione dei regimi amministrativi edilizi agli stessi relativi con una indicazione dei riferimenti agli elementi (descrizione e numero) che costituiscono la predetta tabella allegato al decreto SCIA2. Le tabelle che seguono vogliono essere un momento di confronto e di riflessione (non esaustiva) con lo scopo di agevolare il quotidiano operare di enti, cittadini ed imprese, frutto di una prima interpretazione curata ed attenta, effettuata con la consapevolezza di agire in un campo 2 Per la disamina di tale provvedimento e l’indicazione di proposte operative e di schemi di moduli, si rinvia al Quaderno Operativo Anci n. 1/2017. 12
particolarmente complesso, caratterizzato da variegati e mutevoli elementi applicativi anche locali, per cui quanto in esse indicato non può che risultare un primo approccio orientativo alla materia. Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi 13
Tabella 1: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO - SEZIONE II, ALLEGATO D.LGS. n.222/2016 - ALLEGATO A (art. 2, c. 1, D.P.R. n. 31/2017) (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all’intervento come NOTE - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE numerato nella sez. II) PAESAGGISTICA - A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove CILA se: comportanti mutamento della destinazione d’uso; - manutenzione straordinaria leggera 3 - restauro e risanamento conservativo leggero 5 SCIA se manutenzione straordinaria pesante 4 Autorizzazione/silenzio assenso se comporta mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica 39 A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel CILA se: comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei - manutenzione straordinaria leggera 3 materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, - restauro e risanamento conservativo leggero 5 tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati 14
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Si applica l’art. 4, comma 1 A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli CILA se restauro e risanamento conservativo leggero che non edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il riguardi le parti strutturali dell’edificio 5 miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non SCIA se: - restauro e risanamento conservativo pesante 6 comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma dell’edificio; dell’edificio preesistente 7 A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere Attività edilizia libera se eliminazione di barriere architettoniche architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il 21 superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di CILA se eliminazione di barriere architettoniche pesanti 22 apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili; A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli Attività edilizia libera se installazione di pompe di calore di edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, 2 condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, CILA se manutenzione straordinaria leggera 3 caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Si applica l’art. 4, comma 1 A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio Attività edilizia libera se pannelli fotovoltaici a servizio degli di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non edifici al di fuori della zona omogenea A 28 15
essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva Attività libera se al di fuori della zona omogenea A (per analogia non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora con 28) tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli CILA se manutenzione straordinaria leggera 3 immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Si applica l’art. 4, comma 1 A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di impianti ed con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi infrastrutture 13 destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50; A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture CILA per restauro e risanamento conservativo leggero 5 degli edifici; A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, Attività edilizia libera, per pavimentazione di aree pertinenziali pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, 27 banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale; A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già Autorizzazione/silenzio assenso se interventi realizzati da valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione soggetti diversi dal Comune 12 16
tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice; A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e Attività libera se pavimentazione di aree pertinenziali 27 vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la CILA se: realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere - movimenti di terra non inerenti l’attività agricola 32 - se installazione di serre quali pertinenze minori 34 consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle Autorizzazione/silenzio assenso se serre ad uso domestico quali medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, manufatti leggeri 15 di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 Per individuare il regime amministrativo edilizio cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, CILA, se manutenzione straordinaria leggera 3 applicabile occorre fare inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui riferimento alle norme muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tecniche degli strumenti morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non urbanistici locali interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Si applica l’art. 4, comma 1 A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in Attività edilizia libera Per individuare il regime amministrativo edilizio gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti applicabile occorre fare della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente riferimento alle norme naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non tecniche degli strumenti interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del urbanistici locali Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; Si applica l’art. 4, comma 1 A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché CILA se: 17
le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di - manutenzione straordinaria leggera 3 interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del - realizzazione di pertinenze minori 34 Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo Autorizzazione/silenzio assenso se: - nuova costruzione di manufatto edilizio 9; che non comportino la modifica permanente della morfologia del - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi soggetti diversi dal Comune 12 completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e - realizzazione di impianti ed infrastrutture 13 reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza - realizzazione di depositi e impianti all’aperto 18 manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso Comunicazione se opere contingenti e temporanee 26 pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare; A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche Attività libera Se elementi di arredo delle aree pertinenziali 29. quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività Per individuare il regime commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite amministrativo edilizio da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali applicabile occorre fare frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre riferimento alle norme tecniche degli strumenti strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture urbanistici locali stabilmente ancorate al suolo; A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio Attività libera se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle eseguite in aree esterne al centro abitato 23 destinate ad attività di ricerca di idrocarburi; CILA se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite in aree interne al centro abitato 31 18
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera Attività libera se: b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza - manutenzione ordinaria 1 storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali - movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli idraulici agrari 24 manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi - serre mobili stagionali sprovviste di muratura 25 agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale; A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera Attività libera Se movimenti di terra strettamente pertinenti c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla all’esercizio dell’attività normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione agricola e le pratiche agro- spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture silvo-pastorali, compresi gli pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità interventi idraulici agrari, 24 pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; 19
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere Provvedimento richiesto dallo specifico regolamento di arredo all’interno dei cimiteri; comunale A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi Per individuare il regime amministrativo edilizio pertinenziali ad uso privato; applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività Per individuare il regime amministrativo edilizio economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra applicabile occorre fare collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne riferimento alle norme esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per tecniche degli strumenti dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non urbanistici locali riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile; A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione Per individuare il regime amministrativo edilizio elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del applicabile occorre fare decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con riferimento alle norme modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché tecniche degli strumenti smantellamento di reti elettriche aeree; urbanistici locali A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli Attività libera se movimenti di terra strettamente pertinenti argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso compresi gli interventi idraulici agrari 24 delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo; A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla Provvedimento richiesto dall’ente preposto alla tutela regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che dei luoghi prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili; A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti Attività libera se manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto 20
dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di per la sosta e il soggiorno dei turisti 16 strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali Per individuare il regime amministrativo edilizio munite di autorizzazione paesaggistica; applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera 7 tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici; A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera 7 conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti SCIA se varianti in corso d’opera a permessi a costruire che non autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo ex D.Lgs. delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, n.42/2004, 35 superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime. 21
Tabella 2: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO ALLEGATO B (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 31/2017) - SEZIONE II, ALLEGATO D.LGS. n.222/2016 - NOTE - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all’intervento come PAESAGGISTICA - numerato nella sez. II) B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA alternativa volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a all’autorizzazione se ristrutturazione pesante 8 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, Autorizzazione/silenzio assenso se ampliamento fuori sagoma morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni 11 ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario; B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto CILA se restauro e risanamento conservativo leggero 5 Per individuare il regime SCIA se: amministrativo edilizio riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, - restauro e risanamento conservativo pesante 6 applicabile occorre fare lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di riferimento alle norme tecniche - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa degli strumenti urbanistici locali demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei dell’edificio preesistente 7 storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA alternativa comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante all’autorizzazione per ristrutturazione pesante 8 modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica 22
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