Comunicato Ufficiale N.59 del 21 Marzo 2022 - SEZIONI - LND Abruzzo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
1 C.U. N.59 del 21.3.2022 Stagione Sportiva 2021-2022 Comunicato Ufficiale N.59 del 21 Marzo 2022 SEZIONI COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SEGRETERIA ATTIVITÀ CALCIO A 11 Programma Gare Calcio a 11 ATTIVITÀ CALCIO A 5 Programma Gare Calcio a 5 ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D. ESPORT CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
2 C.U. N.59 del 21.3.2022 Comunicazioni del Comitato Regionale SEGRETERIA NUOVE EMAIL LND ABRUZZO Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si è provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. EMAIL LND ABRUZZO Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo esemplificativo l’ambito di riferimento: amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5 c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer esport.abruzzo@lnd.it –Esport rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: Int. 1 Calcio a 11 Int. 2 Calcio a 5 Int. 3 Calcio Femminile e Settore Giovanile Int. 4 Giustizia Sportiva Int. 5 Tesseramento
3 C.U. N.59 del 21.3.2022 Int. 6 Contabilità Int. 7 Comunicazione e Esport Int. 8 Segreteria RECAPITO URGENZE Si comunica che il Comitato ha messo a disposizione delle associate un numero telefonico 348/7499828 per la gestione delle emergenze che dovessero presentarsi nei week end e nei giorni festivi ove siano previste gare, il sabato dalle 9 alle 20.00 e nei giorni festivi in cui si disputano le gare dalle 09.30 alle 11.30. Si precisa che la chiamata va rigorosamente effettuata solo nei casi di documentata reale emergenza e che per il rinvio delle gare si fa espressamente richiamo alla Regola N. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio. MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O LUTTO AL BRACCIO Le società che hanno necessità di richiedere l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima della gara e/o l’autorizzazione per scendere in campo con il lutto al braccio, possono effettuare il download del modulo per la richiesta formale al Comitato, da compilare in ogni sua parte e rimettere tempestivamente all’indirizzo email segreteria.abruzzo@lnd.it per la ratifica della Lega Nazionale Dilettanti e della LND Abruzzo. Richiesta minuto e lutto al braccio (download)
4 C.U. N.59 del 21.3.2022 Risultati Calcio a 11 ECCELLENZA RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 11 Giornata - R L AQUILA 1927 - RENATO CURI ANGOLANA SRL 0-0 VILLA 2015 - GIULIANOVA 1-1 VIRTUS CUPELLO - IL DELFINO CURI PESCARA 0-0 2000 CALCIO MONTESILVANO - ALBA ADRIATICA 1968 1-1 PROMOZIONE RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 7 Giornata - R MONTORIO 88 - TAGLIACOZZO 1923 5-1 PUCETTA CALCIO - VALLE PELIGNA 1-0 S.GREGORIO - PIANO DELLA LENTE 4-1
5 C.U. N.59 del 21.3.2022 Giudice Sportivo Giudice Sportivo L.N.D. - Calcio a 11 Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 21 /3/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 20/ 3/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 3/2022 DAGRESTA ROBERTO (IL DELFINO CURI PESCARA) MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR) BASILE STEFANO (ALBA ADRIATICA 1968) ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 24/ 3/2022 DE AMICIS EDMONDO (ALBA ADRIATICA 1968) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA FABRIZI MATTIA (ALBA ADRIATICA 1968) LUPO DANIELE (IL DELFINO CURI PESCARA) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) CICHELLA STEFANO (RENATO CURI ANGOLANA SRL) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) BARBAROSSA DANILO (GIULIANOVA) BERARDINELLI EMANUELE (VILLA 2015) MARGAGLIOTTI COSIMO CARDINALE DOMENICO (VIRTUS CUPELLO) (VIRTUS CUPELLO) DAMIANO
6 C.U. N.59 del 21.3.2022 AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX) PINCELLI FILIPPO (ALBA ADRIATICA 1968) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) CAPPELLI FEDERICO (GIULIANOVA) DI PAOLO FEDERICO (GIULIANOVA) DI PAOLO FRANCESCO (GIULIANOVA) GIAMPIETRO ROBERTO (VILLA 2015) GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 19/ 3/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR) BONADUCE TULLIO (PIANO DELLA LENTE) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) DI GIANNANTONIO GIOVANNI (VALLE PELIGNA) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) NANNI MATTIA (S.GREGORIO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) IAMPIERI MARCO (PIANO DELLA LENTE) COLELLA ATTILIO (PUCETTA CALCIO) HALLULLI DORJAN (VALLE PELIGNA)
7 C.U. N.59 del 21.3.2022 Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale LA CORTE D’APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA BATTISTELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 21.3.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO. APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLD PUCETTA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO TURNI AI CALCIATORI BISEGNA GIOVANNI E ABRUZZESE CLAUDIO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. S. BENEDETTO VENERE / OLD PUCETTA, DISPUTATA IL 4.3.2022 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE “A” (C.U. n° 32 del 10.3.2022 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO). Con appello del 15.3.2022, la società A.S.D. Old Pucetta ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Bisegna Giovanni) “Si provvede a comminare la sanzione della squalifica per gare 4 in quanto, facendo fede al Supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, il giocatore Bisegna Giovanni, n. 6 della società Old Pucetta, in precedenza espulso per somma di ammonizioni, "...si è recato dicendomi che mi sarebbe venuto a cercare perché sapeva chi ero e mi avrebbe menato". La sanzione viene così comminata considerando le aggravanti specifiche riportate a norma dell'art. 14 del Codice di Giustizia sportiva”. (Abruzzo Claudio) “Si provvede a comminare la sanzione della squalifica per gare 4 in quanto, come si evince dal Supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, il signor Abruzzo Claudio "...che era in panchina si recava in maniera molto veloce ed aggressiva entro il terreno di gioco se non ostacolato da un suo collega sarei stato da lui investito. Sono stato inoltre minacciato...che avrebbe chiamato le forze dell'ordine dicendo che mi sarei dovuto calmare...Sono stato costretto a sospendere la partita in quanto continuava ad inveire nei miei confronti e si rifiutava di uscire dal terreno di gioco"...”; La società appellante ha dedotto l’ingiustizia delle sanzioni, sul presupposto dell'inesistenza degli addebiti contestati ai propri tesserati, non essendosi verificate né aggressioni, né tentativi di aggressione, né minacce al direttore di gara e ha chiesto, quindi, la riduzione dei provvedimenti disciplinari in misura equa rispetto ai fatti e all’effettiva gravità degli stessi. Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato irricevibile a norma degli artt. 48 e 76 C.G.S., siccome non corredato dalla prescritta tassa, che deve accompagnare o il preavviso o lo stesso appello. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale territoriale DELIBERA di respingere l'appello siccome irricevibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
8 C.U. N.59 del 21.3.2022 Tribunale Federale a livello Territoriale IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA BATTISTELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 21.3.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO. DEFERIMENTO: - DEL SIG. ATTILIO DESIDERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGNIFICAT CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMI 1 E 2 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022, MATERIALMENTE APPOSTO LA SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA DEL SIG. ANDREA DELL’OSO SULLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DELLO STESSO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MAGNIFICAT CALCIO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. . MAGNIFICAT CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1C.G.S., PER GLI ATTI E I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. ATTILIO DESIDERIO, COSÌ COME DESCRITTI NEL CAPO DI INCOLPAZIONE DI SEGUITO RIPORTATO: “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMI 1 E 2 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022, MATERIALMENTE APPOSTO LA SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA DEL SIG. ANDREA DELL’OSO SULLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DELLO STESSO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MAGNIFICAT CALCIO”. Con note rispettivamente del 24.2.2022 e del 3.3.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale la società A.S.D. Magnificat Calcio e il suo Presidente dell’epoca, per rispondere delle contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 28.2.2022 e del 3.3.2022, regolarmente notificate a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.3.2022, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati e disposta la riunione dei procedimenti per evidenti ragione di connessione soggettiva ed oggettiva, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi quattro d’inibizione, per il sig Attilio Desiderio ed ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Magnificat Calcio. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta provata per tabulas e che le richieste della Procura risultano congrue ed adeguate agli addebiti contestati, anche in considerazione del contegno processuale sia della società, sia del suo Presidente, che hanno omesso ogni difesa con ciò dimostrando di non avere argomenti da opporre alle contestazioni avanzate nei loro confronti. P.Q.M.
9 C.U. N.59 del 21.3.2022 Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Attilio Desiderio la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla società A.S.D. Magnificat Calcio l’ammenda di € 600,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti. I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini. Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 21/3/2022. Il Segretario Il Presidente (Maria Laura Tuzi) (Concezio Memmo)
Puoi anche leggere