Comune di San Pietro Vernotico
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COPIA Comune di San Pietro Vernotico (Provincia di Brindisi) DETERMINAZIONE N. 546 Data di registrazione 09/07/2020 OGGETTO: Rimborso quota iscrizione elenco speciale avvocati anno 2020 in favore del Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. Guido Massari IL RESPONSABILE DELL' USP - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO Premesso: – che con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 11.6.2014 è stato approvato il nuovo “Regolamento dell'Avvocatura Comunale” del Comune di San Pietro Vernotico”, disponendo che questa fosse costituita dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Avvocato idoneo all’esercizio della professione legale, iscritto nell’elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, anche per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, al quale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, il quale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel medesimo regolamento; – che all’art. 1 comma 3 del predetto regolamento si specifica che “l’iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati degli enti pubblici nell’esclusivo interesse del Comune di San Pietro Vernotico comporta il pagamento a cura dell’Ente, ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dall’Avvocatura Comunale”; – che fin dal 01.04.1997, anno in cui l’Avv. Guido Massari fu iscritto per la prima volta nell’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ad oggi la relativa tassa di iscrizione è stata a carico dell’Amministrazione comunale; Considerato: – che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 19.10.2015 - P.G. n. 79309, ha confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale del Lavoro di Treviso Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 1 di 6
COPIA - sentenza n. 563 del 26.11.2010; Sezioni Riunite Corte dei Conti - delib. 1/contr/11 del 13.1.2011; Tribunale del Lavoro di Potenza, sentenza n. 152 del 25.1.2011, parere del Consiglio di Stato n. 678/2010, Corte di Cassazione - Sezione Civile n. 7776/2015 del 16.4.2015, Tribunale di Latina, sentenza n. 776/2012, Tribunale di Treviso, sentenza n. 563/2010, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1183/2012), secondo cui l’ente pubblico è tenuto a rimborsare la quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati; – che la Ragioneria Generale dello Stato, difatti, con nota MAF-RGS – Prot. 79309 del 19/10/2015, in risposta al Comune di San Donà di Piave (VE), ha fornito chiarimenti in merito al pagamento della tassa annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati dell’avvocato-dipendente comunale ed all’eventuale estensione anche ad altre categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali, a seguito della sentenza della Corte di cassazione - Sez. Lavoro n. 7776/2015, pubblicata il 16.04.2015, che, in difformità da diverse pronunce emesse in sede di controllo da varie sezioni della Corte dei Conti, aveva affermato che il pagamento della predetta tassa dovesse gravare, in via normale, sull’Ente datore di lavoro: "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari"; Rilevato: – che, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, assumono rilievo decisivo, in merito al pagamento della predetta tassa, la contemporanea presenza di due condizioni: 1) - il carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai fini dell’espletamento dell’attività del professionista; 2) - il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, in cui l’Ente pubblico è l’unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività; – che laddove sussistano entrambe le predette condizioni i costi della tassa di iscrizione all’albo professionale non possono che gravare sull’Ente pubblico; – che, peraltro, con riferimento all’avvocato delle PA l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati è requisito funzionale e necessario per poter assumere la difesa in giudizio dell’Ente, mentre sulla sussistenza della seconda condizione sopra illustrata non sussiste alcun dubbio già facendo riferimento alla legge sull’ordinamento professionale (R.d.l. 1578/1933); Constatato: – che l'Avv. Guido Massari dell'Avvocatura Comunale risulta iscritto all’albo speciale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi dal 1.04.1997; – che esercita l’attività professionale esclusivamente per il Comune di San Pietro Vernotico, unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività; Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 2 di 6
COPIA – che ricorrono, pertanto, i presupposti cui la Ragioneria Generale dello Stato subordina la sussistenza dell'obbligo dell'Ente pubblico di farsi carico dei costi della tassa di iscrizione all’albo professionale dell'avvocato interno; Osservato: – che, inoltre, sulla rimborsabilità della tassa, oltre ai tribunali prima elencati, si è anche espresso il Consiglio di Stato nel parere 23 febbraio 2011, n. 678, reso su un ricorso straordinario promosso da diversi legali di un'Avvocatura pubblica; – che con detto parere, muovendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, i Giudici di Palazzo Spada giungono alla conclusione che la tassa in questione deve rimanere a carico dell’amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico, analogamente a quanto disposto dall'art. 1719 c.c. in tema di mandato (cfr. anche molte altre Avvocature comunali - Pavia, Milano, Bologna ecc. ecc. - in cui l'onere della tassa di iscrizione viene comunemente sopportato dall'Ente di appartenenza); Tenuto conto: – che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ha diramato avviso a tutti gli iscritti che per l'anno 2020 la data di scadenza ultima della quota di iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, pari ad € 260,00, è stata fissata per il 30.06.2020, senza ulteriore proroga; – il dipendente avv. Guido Massari, nella sua qualità di Responsabile dell'Avvocatura Comunale di questo Comune, ha provveduto regolarmente al versamento della quota di iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati per l’anno 2020 per la somma di € 260,00, come risulta dall'allegata copia della ricevuta di pagamento in data 29.6.2020 con nuovo sistema PagoPA; Visti: – il decreto sindacale n° 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. dell'Avvocatura Comunale al sottoscritto funzionario responsabile; – gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 22/05/2020 relativa a “Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022”; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22/05/2020 relativa a “Approvazione del DUP 2020/2022”; Visto l’art. 42 del Regolamento degli Uffici e Servizi e l’art. 1 del Regolamento Avvocatura Comunale; Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili; DETERMINA 1. di corrispondere al dipendente Avv. Guido Massari, nella sua qualità di Responsabile dell’Avvocatura Comunale, la somma di € 260,00 a titolo di rimborso della quota di Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 3 di 6
COPIA iscrizione per l'anno 2020 nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 23 L. 31.12.2012 n. 247; 2. di imputare la spesa di € 260,00 sul cap 5363 missione 01 programma 11 titolo 01020199999 "Quota iscrizione all'Albo Avvocati" del bilancio corrente disponibile; 3. di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009; 4. di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare l'importo suddetto in favore dell'Avv. Guido Massari; 5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO Lì 06/07/2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.to Avv. Guido MASSARI Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 4 di 6
COPIA Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Impegni di Spesa Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp. 1 2020 5363 Rimborso quota iscrizione elenco speciale avvocati anno 260,00 1005 2020 in favore del Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. Guido Massari Impegno Liquidazione Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo 5363 2020 1005 2020 1421 avv. Guido Massari 260,00 L`Istruttore Daniela PRESO Lì 09/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 5 di 6
COPIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. 850 Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. Dalla sede Municipale, addì 09/07/2020 L`addetto alla Pubblicazione f.to LUIGI VENTRELLA Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. Copia conforme all'originale, per uso amministrativo San Pietro V.co, 09/07/2020 ______________________ Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 6 di 6
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