Comune di San Pietro Vernotico

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Comune di San Pietro Vernotico
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                      Comune di San Pietro Vernotico
                                                       (Provincia di Brindisi)

                                                   DETERMINAZIONE N.                                        546

                                                       Data di registrazione                           09/07/2020

  OGGETTO:        Rimborso quota iscrizione elenco speciale avvocati anno 2020 in favore del
                  Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. Guido Massari

        IL RESPONSABILE DELL' USP - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

Premesso:
   –   che con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 11.6.2014 è stato approvato il nuovo
       “Regolamento dell'Avvocatura Comunale” del Comune di San Pietro Vernotico”,
       disponendo che questa fosse costituita dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Avvocato
       idoneo all’esercizio della professione legale, iscritto nell’elenco speciale dell'Albo degli
       Avvocati, anche per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, al quale sono affidati
       tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. 31 dicembre
       2012, n. 247, il quale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune,
       secondo le norme contenute nel medesimo regolamento;
   –   che all’art. 1 comma 3 del predetto regolamento si specifica che “l’iscrizione nell’elenco
       speciale dell’Albo degli Avvocati degli enti pubblici nell’esclusivo interesse del Comune di
       San Pietro Vernotico comporta il pagamento a cura dell’Ente, ovvero il rimborso da parte
       dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dall’Avvocatura Comunale”;
   –   che fin dal 01.04.1997, anno in cui l’Avv. Guido Massari fu iscritto per la prima volta
       nell’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ad oggi la relativa tassa di
       iscrizione è stata a carico dell’Amministrazione comunale;
Considerato:
   –   che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
       dello Stato con nota del 19.10.2015 - P.G. n. 79309, ha confermato un consolidato
       orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale del Lavoro di Treviso

                    Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 1 di 6
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       - sentenza n. 563 del 26.11.2010; Sezioni Riunite Corte dei Conti - delib. 1/contr/11 del
       13.1.2011; Tribunale del Lavoro di Potenza, sentenza n. 152 del 25.1.2011, parere del
       Consiglio di Stato n. 678/2010, Corte di Cassazione - Sezione Civile n. 7776/2015 del
       16.4.2015, Tribunale di Latina, sentenza n. 776/2012, Tribunale di Treviso, sentenza n.
       563/2010, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1183/2012), secondo cui l’ente pubblico è
       tenuto a rimborsare la quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli
       Avvocati;
   –   che la Ragioneria Generale dello Stato, difatti, con nota MAF-RGS – Prot. 79309 del
       19/10/2015, in risposta al Comune di San Donà di Piave (VE), ha fornito chiarimenti in
       merito al pagamento della tassa annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo
       degli avvocati dell’avvocato-dipendente comunale ed all’eventuale estensione anche ad altre
       categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali, a seguito della sentenza della
       Corte di cassazione - Sez. Lavoro n. 7776/2015, pubblicata il 16.04.2015, che, in difformità
       da diverse pronunce emesse in sede di controllo da varie sezioni della Corte dei Conti, aveva
       affermato che il pagamento della predetta tassa dovesse gravare, in via normale, sull’Ente
       datore di lavoro: "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale
       annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse
       esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività,
       che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene
       anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al
       principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi
       dell’art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da
       ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico,
       fornendogli i mezzi patrimoniali necessari";
       Rilevato:
   –   che, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, assumono rilievo decisivo, in merito al
       pagamento della predetta tassa, la contemporanea presenza di due condizioni:
       1) - il carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai fini
       dell’espletamento dell’attività del professionista;
       2) - il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di
       subordinazione, in cui l’Ente pubblico è l’unico soggetto beneficiario dei risultati di detta
       attività;
   –   che laddove sussistano entrambe le predette condizioni i costi della tassa di iscrizione
       all’albo professionale non possono che gravare sull’Ente pubblico;
   –   che, peraltro, con riferimento all’avvocato delle PA l’iscrizione all’elenco speciale annesso
       all’albo degli avvocati è requisito funzionale e necessario per poter assumere la difesa in
       giudizio dell’Ente, mentre sulla sussistenza della seconda condizione sopra illustrata non
       sussiste alcun dubbio già facendo riferimento alla legge sull’ordinamento professionale
       (R.d.l. 1578/1933);
Constatato:
   –   che l'Avv. Guido Massari dell'Avvocatura Comunale risulta iscritto all’albo speciale
       dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi dal 1.04.1997;
   –   che esercita l’attività professionale esclusivamente per il Comune di San Pietro Vernotico,
       unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività;

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   –     che ricorrono, pertanto, i presupposti cui la Ragioneria Generale dello Stato subordina la
         sussistenza dell'obbligo dell'Ente pubblico di farsi carico dei costi della tassa di iscrizione
         all’albo professionale dell'avvocato interno;
Osservato:
   –     che, inoltre, sulla rimborsabilità della tassa, oltre ai tribunali prima elencati, si è anche
         espresso il Consiglio di Stato nel parere 23 febbraio 2011, n. 678, reso su un ricorso
         straordinario promosso da diversi legali di un'Avvocatura pubblica;
   –     che con detto parere, muovendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che
         lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, i
         Giudici di Palazzo Spada giungono alla conclusione che la tassa in questione deve rimanere
         a carico dell’amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti
         dall'avvocato pubblico, analogamente a quanto disposto dall'art. 1719 c.c. in tema di
         mandato (cfr. anche molte altre Avvocature comunali - Pavia, Milano, Bologna ecc. ecc. - in
         cui l'onere della tassa di iscrizione viene comunemente sopportato dall'Ente di
         appartenenza);
Tenuto conto:
   –     che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ha diramato avviso a tutti gli iscritti
         che per l'anno 2020 la data di scadenza ultima della quota di iscrizione all'Albo
         Professionale degli Avvocati, pari ad € 260,00, è stata fissata per il 30.06.2020, senza
         ulteriore proroga;
   –     il dipendente avv. Guido Massari, nella sua qualità di Responsabile dell'Avvocatura
         Comunale di questo Comune, ha provveduto regolarmente al versamento della quota di
         iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati per l’anno 2020 per la somma di € 260,00,
         come risulta dall'allegata copia della ricevuta di pagamento in data 29.6.2020 con nuovo
         sistema PagoPA;
Visti:
   –     il decreto sindacale n° 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. dell'Avvocatura
         Comunale al sottoscritto funzionario responsabile;
   –     gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
         dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 22/05/2020 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22/05/2020 relativa a “Approvazione del
DUP 2020/2022”;
Visto l’art. 42 del Regolamento degli Uffici e Servizi e l’art. 1 del Regolamento Avvocatura
Comunale;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

                                                  DETERMINA
   1. di corrispondere al dipendente Avv. Guido Massari, nella sua qualità di Responsabile
      dell’Avvocatura Comunale, la somma di € 260,00 a titolo di rimborso della quota di

                      Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 3 di 6
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      iscrizione per l'anno 2020 nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art.
      23 L. 31.12.2012 n. 247;
   2. di imputare la spesa di € 260,00 sul cap 5363 missione 01 programma 11 titolo
      01020199999 "Quota iscrizione all'Albo Avvocati" del bilancio corrente disponibile;
   3. di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
      preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
      disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
      comma 2 del D.L. 78/2009;
   4. di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare l'importo suddetto in favore dell'Avv.
      Guido Massari;
   5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
      esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
      finanziaria.

                L`ESTENSORE                                        IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
 f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO                     f.to Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO

Lì 06/07/2020                                                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                             f.to Avv. Guido MASSARI

                   Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 4 di 6
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

                                                       Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo                                Descrizione                         Importo                     Num.Imp Sub_Imp.
  1     2020      5363     Rimborso quota iscrizione elenco speciale avvocati anno             260,00               1005
                           2020 in favore del Responsabile dell’Avvocatura
                           Comunale avv. Guido Massari

        Impegno                                                           Liquidazione

 Cap.    Anno      N°      Anno              N°                                     Beneficiario                           Importo

 5363    2020     1005     2020            1421           avv. Guido Massari                                               260,00

                         L`Istruttore
                   Daniela PRESO

Lì 09/07/2020                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario
                                                                            f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

                          Determina n. 546 /USP - Ufficio Legale e del Contenzioso del 09/07/2020 - pag. 5 di 6
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                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 850

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/07/2020

                                                                                L`addetto alla Pubblicazione
                                                                                 f.to LUIGI VENTRELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 09/07/2020
                                                                                ______________________

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