Cosa è la Comunicazione Unica?

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Cosa è la Comunicazione Unica?
Cosa è la Comunicazione Unica?
La Comunicazione Unica permette di assolvere tutti gli adempimenti
amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di
un'attività imprenditoriale e successivamente in caso di modifiche o
cancellazione della stessa.
In concreto corrisponde ad una singola pratica digitale, strutturata
nei seguenti file:
• un documento riportante i dati del richiedente, l'oggetto della
comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
• i moduli per richiedere l'iscrizione al Registro Imprese;
• i moduli per l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice
fiscale e la partita IVA;
• i moduli INPS per richiedere l'iscrizione dei dipendenti o dei
lavoratori autonomi;
• i moduli INAIL per aprire la posizione assicurativa.
Cosa è la Comunicazione Unica?
Come funziona?
Per la creazione della pratica si utilizza il software “ComUnica”, il
   quale permette di:
• compilare offline le diverse modulistiche
• inviare i moduli compilati all'ufficio del Registro Imprese della propria
   Camere di Commercio, per via esclusivamente telematica.
• La pratica inoltrata deve essere firmata digitalmente e deve riportare
   l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
   dell'impresa. La PEC dichiarata nel modulo ComUnica sarà finalizzata solo
   alle ricevute inerenti la pratica. E’ possibile indicare la casella PEC
   dell’intermediario incaricato dall’impresa.
   L'iscrizione nel Registro della PEC dell'impresa, che comparirà in Visura,
   avverrà compilando l'apposito campo della modulistica RI.
La Comunicazione Unica comporta una maggior facilità nella gestione degli
   adempimenti e una riduzione delle tempistiche di attesa degli esiti, in quanto:
• l'ufficio del Registro Imprese diventa lo “sportello unico”, a cui l'utente
   deve inviare la Comunicazione Unica, e sarà poi questo ad inoltrare i moduli
   allegati agli altri Enti di competenza;
• entro 5 giorni la Camera di Commercio comunica l'avvenuta
   iscrizione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e al mittente della
   pratica stessa ed entro 7 giorni i singoli Enti trasmettono gli esiti sia
   all'impresa che al Registro Imprese.
Cosa è la Comunicazione Unica?
Prima
L'utente che voleva avviare un'attività imprenditoriale
  doveva rivolgersi direttamente:
• alla Camera di Commercio per l'iscrizione al
  Registro Imprese
• all'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice
  fiscale e la partita IVA
• all'INAIL per la copertura assicurativa
• all'INPS per l'iscrizione dei lavoratori.
A seconda della natura dell'impresa (individuale o
  società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi
  telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo
  sportello.
Dopo
• Ora, attraverso la compilazione e l'invio della
  Comunicazione Unica, l'utente si rivolge
  unicamente          all'Ufficio      del     Registro
  Imprese per l'avvio di un'attività imprenditoriale.
  Una volta ricevuta la pratica, l'Ufficio del R.I. si
  occuperà di inoltrare i moduli agli altri Enti di
  competenza.
• Sia l'invio della Comunicazione Unica che la
  ricezione degli esiti dai diversi Enti avvengono per
  via esclusivamente telematica.
Normativa di riferimento
Decreto interministeriale 2 novembre 2007
Afferma:
• l'approvazione del modello di Comunicazione Unica
• l'avvio, in fase sperimentale, di questa modalità operativa a partire dal
   19 febbraio 2008
Legge n°40 art. 9 2 aprile 2007 “Comunicazione unica per la nascita
   dell'impresa”
Gli aspetti da sottolineare, riportati nell'art. 9 sono:
• la presentazione della Comunicazione Unica avviene per via telematica
   o su supporto informatico
• la Comunicazione Unica vale per gli adempimenti riferiti al Registro
   Imprese, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate
• l'Ufficio del Registro Imprese invia la Ricevuta di accettazione della
   Comunicazione Unica ed inoltra i moduli di competenza agli altri Enti
• le risposte avvengono per via telematica
ADEMPIMENTI ASSOLTI TRAMITE LA
          COMUNICAZIONE UNICA

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:
   a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione
   attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
   b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione
   nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione
   dell'adempimento del deposito del bilancio;
   c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai
   fini INAIL;
   d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro
   imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese
   artigiane ed esercenti attività commerciali (Art. 44, comma 8, del
   D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti
ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in
relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attivita';
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attivita';
6) sospensione attivita';
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa
agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa
artigiana nell'albo delle imprese artigiane (art. 5, D.P.C.M. 6 maggio
2009).
Modello di Comunicazione Unica
• L'intestazione del modello Comunica include le informazioni generali
  dell'impresa e i dati di riepilogo della Comunicazione Unica, che si vuole
  inviare. Nello specifico vengono riportati:
• la provincia di appartenenza dell'Ufficio Registro Imprese di
  riferimento
• i dati anagrafici dell'impresa
• l'oggetto della comunicazione. In questo campo vengono
  richiamati: l'adempimento per cui si sta trasmettendo la
  Comunicazione, gli Enti a cui devono essere indirizzati e inoltrati i
  documenti allegati e il codice della pratica stessa.
• gli estremi del Dichiarante, di colui, cioè, che compila e invia
  telematicamente la pratica. Esso può coincidere con l'utente stesso
  oppure può essere un professionista o un altro intermediario.
• l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa o la
  richiesta di attivazione di un indirizzo PEC, qualora l'impresa
  individuale ne fosse sprovvista.
IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA DA
     PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ‐ VERIFICHE ‐
       PROTOCOLLAZIONE ‐ RILASCIO DELLA RICEVUTA
•   Verifiche da parte del Registro imprese
    Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle
    imprese provvede a:
    a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
    b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole
    descritte nel decreto della modulistica;
    c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
    d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
    e) verificara la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei
    rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
    f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a
    rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
    g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte
    ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

    Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni riportate sopra, la
    Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla
    casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito. (art. 10, D.P.C.M. 6
    maggio 2009).
Protocollazione
Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui sopra, la
Comunicazione unica viene protocollata immediatamente
nel sistema del Registro imprese.
Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione
avviene automaticamente. (art. 12, D.P.C.M. 6 maggio 2009).

Rilascio della ricevuta
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta
quale titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9,
comma 3, della D.L. n. 7/2007.
La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente
dal conservatore del Registro delle imprese o suo delegato,
con marcatura temporale del momento della firma. (art. 13,
D.P.C.M. 6 maggio 2009).
Ricevuta
Dopo aver inviato la pratica, il Registro Imprese invia
  automaticamente all'indirizzo di Posta Elettronica
  Certificata (PEC) dell'impresa la Ricevuta di protocollo e
  la Ricevuta della Comunicazione Unica, valida per
  l'avvio dell'impresa.
La Ricevuta di accettazione della Comunicazione unica
  riporta:
• il numero di protocollo, la data di protocollazione e la
  data di ricezione della Comunicazione
• le informazioni anagrafiche dell'impresa e gli estremi del
  Dichiarante
• gli Enti destinatari con i sottonumeri di protocollo e il
  riepilogo dei documenti informatici allegati.
TRASFERIMENTO TELEMATICO ALLE
 AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle
Amministrazioni interessate, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai
fini previdenziali, la quale viene inviata a seguito del completamento
dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese
artigiane.
Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e
cooperazione (SPCC) e, nelle more della definizione dei relativi accordi di
servizio, tramite PEC.
Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni
espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica.
Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non
espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.
I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica
relativamente a:
a) modello di Comunicazione unica;
b) modulistica di competenza dell'ente;
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le
Amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:
a) il numero identificativo della richiesta;
b) l'esito del ricevimento.
Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni
comunicano al Registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.
Le Amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle Entrate, comunicano alla
casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.
Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le
amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e,
nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del
mittente della Comunicazione unica.
Ogni Amministrazione deve comunicare all'impresa le modalità con le quali
provvedere alle modifiche richieste. (art. 15, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
Procura
• Con la nuova normativa la modalità telematica o su supporto
  informatico diventa l'unica modalità di trasmissione delle
  domande, denunce e atti da presentare all'Ufficio del Registro
  Imprese, per tutte le imprese comprese le ditte individuali.
  Resta escluso da questa modalità di presentazione solo il
  deposito Bilancio.
• Al fine di agevolare l'utilizzo di questa nuova procedura e di
  semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, è
  stata introdotta la Procura speciale, prevista dalla circolare
  3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
• Attraverso questo strumento, il titolare dell'impresa
  attribuisce ad un professionista o ad altro intermediario il
  potere di sottoscrizione digitale e presentazione
  telematica della Comunicazione Unica all'Ufficio del
  Registro Imprese, sulla base del codice univoco di
  identificazione della pratica.
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