Comune di Rizziconi (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
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Comune di Rizziconi (Città Metropolitana di Reggio Calabria) ORDINANZA SINDACALE n. 21 del 03/05/2020 Oggetto: Emergenza COVID-19. Recepimento disposizioni DPCM 26 aprile 2020. Misure di contenimento del contagio a partire dal 4 maggio 2020. IL SINDACO Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 03 aprile 2020 con le quali si sono prorogate le disposizioni di cui alle precedenti n. 1/20, n. 03/20, n. 04/20, n. 05/20, n. 07/20, n. 12/20, n. 15/20, n. 22/20 e n. 23/20; Vista la determinazione direttoriale prot. 125127/RU del 23 aprile 2020 dell'Agenzia Dogane Monopoli che disciplina all'art. 1 gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 con la quale è stato revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali; Visto il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)” che entrerà in vigore, nella quasi totalità, dal 04 maggio 2020 in sostituzione del DPCM 10 aprile 2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte al contenimento della pandemia; Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 con la quale sono state date disposizioni in merito ai rientri delle persone fisiche nella Regione Calabria; Visto che le Ordinanze Sindacali n. 19 del 14 aprile 2020 e n. 20 del 30 aprile 2020 cesseranno i loro effetti in data 03 maggio 2020 e risulta quindi necessario emanare ulteriore Ordinanza Sindacale che recepisca le nuove disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 e produca i propri effetti a far data dal 04 maggio 2020; Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia igienico – sanitaria; Visto l’art.32 comma 4 legge 23 dicembre 1978, n.833 il quale prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 1
polizia veterinaria; ORDINA Che dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020: ART.1 - SPOSTAMENTI Sono consentiti, sia dentro che fuori dal territorio comunale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Si considerano spostamenti necessari anche quelli finalizzati a incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e vengano utilizzate le protezioni delle vie respiratorie (mascherine). Si raccomanda di non abusare di questa possibilità di spostamento e di limitare al massimo le visite ai congiunti soprattutto se questi risiedono fuori dal comune, sempre secondo la ratio di limitare al massimo il rischio contagio. Restano comunque vietati gli assembramenti anche in luoghi al chiuso pubblici o privati. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L.n.104/92 e s.m.i. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione (100 metri). In tutti i casi va sempre prodotta apposita autocertificazione alle Forze di Polizia. quando queste la richiedono. NOTA CHIARIFICATRICE 1: L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). NOTA CHIARIFICATRICE 2: Occorre considerare ancora valide le precisazioni fatte in precedenza dal Viminale circa la necessità che nella vettura, se non appartenenti allo stesso nucleo familiare, viaggino al massimo due persone, al fine di garantire il distanziamento necessario. In tale caso la seconda persona dovrà stare seduta sul sedile posteriore dal lato opposto a quello del guidatore. Tale prescrizione generale circa gli spostamenti in auto, per una questione di logica ma anche di ragionevolezza, non può ritenersi valida laddove si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o, comunque, conviventi nella stessa abitazione (es: marito, moglie e figli o coinquilini o compagni conviventi), nel qual caso non ha senso porre limitazioni. Stesso discorso può applicarsi per quanto riguarda le moto, ammettendo anche la presenza di due persone (il guidatore + passeggero) se si tratta di conviventi. ART.2 - RIENTRI DA FUORI REGIONE. Chiunque sia residente nel Comune di Rizziconi e rientri da fuori regione, dovrà innanzitutto effettuare, almeno 48 ore prima l’arrivo stimato, la prenotazione del rientro sul sito istituzionale della Regione Calabria (https://www.rcovid19.it/prenotazione-rientri) nonchè avvisare il proprio Medico di base. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP prescriverà l’isolamento volontario domiciliare di 14 giorni. Il rientrato non potrà uscire dall’abitazione dove avrà dichiarato di osservare l’isolamento e dovrà evitare nella maniera più assoluta contatti con chiunque anche con i conviventi. L’isolamento volontario domiciliare non sarà applicato a quei Cittadini che rientreranno per 2
motivi consentiti di lavoro e salute, ferma restando la massima cautela nel mantenere la distanza interpersonale di sicurezza nonché l’uso di mascherina e guanti. ART.3 - USCITE PER ACQUISTI Le uscite per gli acquisti di beni di prima necessità e di prodotti di ristorazione, ad eccezione di quelle per i farmaci urgenti, devono essere coscientemente limitate ad UNA SOLA VOLTA AL GIORNO e ad UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE. L’eventuale presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria (es: accompagnare soggetto non deambulante, donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi necessariamente etc.). Non sono ritenute rientranti nelle situazioni di necessità le uscite reiterate dello stesso soggetto, nell’arco della stessa giornata, per singoli acquisti alimentari di piccoli importi. In tutti i casi va sempre prodotta apposita autocertificazione alle FF.OO. quando queste la richiedono. ART.4 – ATTIVITA’ AGRICOLE E PICCOLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI Gli spostamenti previsti al punto 1 dell'Ordinanza regionale n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio. ART.5 - ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per l’attività motoria. E’ possibile per i minori l’attività motoria e sportiva purchè accompagnati da un genitore. E’ altresì possibile accompagnare nell’attività motoria e sportiva le persone non autosufficienti. Si consiglia comunque, al fine di contenere al massimo il rischio contagio, di praticare le suddette attività entro il territorio comunale. Evitare comunque stazionamenti che potrebbero generare assembramenti con altre persone. ART.6 - VILLETTA COMUNALE E PIAZZE PUBBLICHE. E’ fatto divieto di frequentare la villetta comunale (Via Lepre), la villetta Sandro Pertini, la villetta Rinaldo Fimmanò, e utilizzarne le panchine e i giochi per bambini ivi installati. E’ concesso l’accesso alle altre piazze pubbliche fermo restando il divieto di fruizione delle panchine, di sosta e di assembramento. ART.7 - ATTIVITA’ COMMERCIALI E SERVIZI CONSENTITI. - Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle inerenti la vendita di generi alimentari e quelle di vendita di beni di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. - Restano aperte al pubblico le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie. - Restano garantititi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Tutte le attività consentite dovranno osservare orari di apertura al pubblico all’interno della 3
seguente fascia oraria: DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 A ECCEZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DELLE FARMACIE E PARAFARMACIE che potranno restare aperte al pubblico FINO ALLE ORE 20:00. Sarà cura e obbligo degli esercenti organizzare gli ingressi del pubblico in modo dilazionato al fine di evitare affollamenti all’interno dei locali; dovranno altresì essere impedite le soste all’interno degli stessi locali che vadano oltre il tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda agli stessi esercenti l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al Dpcm 26 aprile 2020 e di procedere regolarmente a sanificare le superfici di appoggio, nonché maniglie e gettoniere di cestini e carrelli. ART.8 - ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE. E’ consentita l’attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio che potrà essere effettuata massimo fino alle ore 23:00 e nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l'identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato). Le medesime attività potranno esercitare tramite asporto: è consentita l’apertura al pubblico (fino alle ore 23:00) solamente finalizzata all’acquisto dei prodotti (previa prenotazione) che dovranno essere consumati esclusivamente nelle proprie case o nei propri luoghi di lavoro. E’ TASSATIVAMENTE VIETATO IL CONSUMO DEI PRODOTTI ALL’INTERNO DEI LOCALI E NELLE ZONE ADIACENTI GLI STESSI. SONO ALTRESI’ VIETATI LA SOSTA DI FRONTE AI MEDESIMI LOCALI E IL SERVIZIO AI TAVOLI POSTI ESTERNAMENTE. Gli esercenti dovranno regolare gli ingressi degli acquirenti contingentandoli opportunamente (1 persona ogni 40 mq di estensione libera del locale) e facendo rigorosamente rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Laddove possibile si invitano gli esercenti ad adibire un ingresso per l’accesso e uno per l’uscita della clientela). Si raccomanda altresì agli stessi l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020. ART.9 - GIOCHI NUMERICI. RACCOLTA GIOCHI. La ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori. La ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” - le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia. Sarà possibile la vendita dei “Gratta e Vinci” fermo restando che l’acquirente non potrà soffermarsi nel locale né nelle zone adiacenti il locale per verificare l’eventuale vincita. ART.10 - MERCATO SETTIMANALE. Resta sospeso il mercato settimanale all’aperto del venerdì sino a nuove disposizioni. ART.11 - SERVIZI ALLA PERSONA. Continuano a essere sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Mentre, quelle individuate nell’allegato 2 DPCM 26 aprile 2020 potranno esercitare 4
dalle ore 07:00 alle ore 19:00. ART.12 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI Si raccomanda agli esercenti di effettuare con frequenza la sanificazione delle pulsantiere e dei display dei distributori automatici nonché degli ambienti al chiuso dove sono installate tali apparecchiature e che prevedono l’ingresso al pubblico per usufruirne. ART.13 - DOMENICHE E FESTIVI. Domenica e festivi tutte le attività consentite potranno osservare, in base alle proprie categorie, gli stessi orari di apertura citati negli artt. 7, 8 e 11. ART.14 - ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI. In tutti i luoghi di lavoro AL CHIUSO, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici, ecc. deve venire assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori un dispositivo di protezione minimo (mascherina c.d chirurgiche secondo le previsioni del comma 2 dell’art. 16 del decreto legge 18/2020 che può essere fabbricata anche artigianalmente e guanti in lattice usa e getta). Anche, tutti i cittadini che si spostano per le motivazioni di cui all’art. 1, art. 3 e art. 4 e debbano interagire necessariamente sui luoghi di lavoro AL CHIUSO con impiegati, lavoratori e altro personale, devono indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al comma 2 dell’art. 16 del dl 18/2020. ART.15 - CIMITERO COMUNALE. E’ disposta la riapertura del Cimitero Comunale dal lunedì al sabato nei seguenti orari: Mattina dalle ore 07:30 alle ore 12:30 Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Domenica chiuso L’acceso sarà consentito esclusivamente ai Cittadini che indossano mascherina e guanti e limitatamente a massimo due componenti per nucleo familiare e per non più di due volte la settimana (massimo una sola volta al giorno). La permanenza all’interno del Cimitero potrà durare massimo 40 minuti, i visitatori dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri visitatori evitando assembramenti lungo i viali e negli slarghi. All'esterno del cimitero i fiorai, regolarmente autorizzati alla vendita dovranno rispettare gli spazi assegnati e delimitare lo spazio tra commercianti e clienti facendo rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro e l'uso di mascherine e guanti. Si raccomanda ai visitatori di gettare mascherine e guanti non più utilizzabili nell’apposito contenitore posizionato vicino l’ingresso del Cimitero. Continua a permanere la sospensione di qualsiasi attività lavorativa, all’interno del Cimitero Comunale, non attinente la pulizia. ART.16 - OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE E' fatto obbligo, sull'intero territorio comunale, di usare protezioni delle vie respiratorie sia nei luoghi aperti in presenza di altre persone, che nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Non è obbligatorio l’uso delle protezioni in auto quando si è da soli o laddove vi siano appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi, purché le protezioni siano usate nel momento in cui si scende dall’auto e/o si entra in contatto con altre persone. 5
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE ORDINANZA SI RINVIA A QUANTO CONTENUTO NEL D.P.C.M. 26 APRILE 2020 FINO ALLA SUA VIGENZA, NONCHE’ AL DECRETO LEGGE 19-2020 E ALLE ORDINANZE DELLA REGIONE CALABRIA SOPRA RICHIAMATE. SANZIONI Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. INDIVIDUA ai sensi dell’art.18 legge 689/1981 che disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative in combinato disposto con l’art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., la Dott.ssa Luana GUGLIELMO, Comandante della Polizia Locale di Rizziconi e Referente Operativo della Protezione Civile quale “autorità competente” a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla presente Ordinanza. COMUNICA la presente Ordinanza a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria. DISPONE Che la presente Ordinanza sia altresì trasmessa: - al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro; - alla Stazione Carabinieri di Rizziconi; - al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro; - alla Polizia Municipale di Rizziconi. DISPONE ALTRESI’ La Polizia Municipale e, all’occorrenza, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza. AVVERTE A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. Dalla Residenza Municipale, lì 03/05/2020 Il Sindaco f.to Alessandro GIOVINAZZO 6
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