COMUNE DI NUORO ORDINANZA SINDACALE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ORIGINALE COMUNE DI NUORO ORDINANZA SINDACALE N. 104 DEL 10/06/2021 OGGETTO: DISCIPLINA DEI TURNI DI CHIUSURA SETTIMANALE E PER FERIE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - Anni 2021-2022 IL SINDACO VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTO l’art. 83/bis, comma 17 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, come convertito con Legge n° 133 del 06 agosto 2008, recante disposizioni in merito alla liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti; VISTA la Legge Regionale del 19 dicembre 1988, n. 45 “Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna; VISTO il D. Lgs.del 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; VISTO l’art. 17 del D.L. n° 1/2012, come convertito con Legge n° 27/2012, recante ulteriori disposizioni per la liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione ed all’utilizzo di modalità automatiche di rifornimento; VISTO il Regolamento per la distribuzione dei carburanti approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 20 gennaio 2000; VISTO il Decreto dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio n° 756 del 21/10/1980, con il quale il Comune di Nuoro è stato incluso fra le località ad economia turistica; VISTA la Delibera della Giunta Regionale 05/12/2003, n. 45/7 (pubblicata nel B.U.R.A.S. Sardegna 31/12/2003, n. 39) e avente come oggetto: Linee - guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete di distribuzione carburanti”; RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 70/2020 del 11/06/2020 prot. 27102;
DATO ATTO che la totalità degli impianti di distribuzione di carburanti cittadini è munita di apparecchiature per il rifornimento self-service sempre attive, e che pertanto durante i giorni festivi è assicurato un servizio capillare in tutte le zone della città; VALUTATO che il regime sperimentale di apertura per turno degli impianti introdotto con l’ordinanza n° 116/2012 ha garantito un livello sufficiente di servizio alla cittadinanza, consentendo nel contempo di sgravare i gestori da un onere eccessivo e non più necessario in considerazione delle mutate abitudini ed esigenze della clientela; RITENUTO di dover provvedere in merito ORDINA Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione siti nel territorio del Comune di Nuoro sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni in materia di orari e turni nell’attività relativa all’erogazione dei carburanti. 1) ORARI 1.1 - Gli impianti cittadini, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, sono tenuti ad osservare, di regola, i seguenti orari minimi di apertura: Periodo di vigenza dell’ora Periodo di vigenza Sabato legale – da lunedì a venerdì dell’ora solare – da lunedì a venerdì Mattino Dalle 7:00 alle 12:30 Dalle 7:00 alle 12:30 Dalle 7:30 alle 12:00 Pomeriggio Dalle 15:30 alle 19:30 Dalle 15:00 alle 19:00 --- 1.2 - Per l’espletamento dell’orario settimanale minimo previsto, gli esercenti hanno facoltà di optare per una diversa articolazione degli orari, purché gli stessi siano adeguatamente distribuiti tra mattina e pomeriggio in tutti i giorni lavorativi, e garantiscano l’apertura per almeno 52 ore nell’arco di ogni settimana. 1.3 – Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. n° 32/1998 e dell’art. 83/bis, comma 17 del D.L. n° 112/2008, come convertito con Legge n° 133/2008, l'orario di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito dai punti precedenti, fermo restando l’obbligo di apertura nelle fasce orarie minime. 1.4 – Per poter usufruire delle facoltà di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, i gestori interessati devono comunicare una tantum all’Amministrazione Comunale la scelta effettuata, mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso minimo di trenta giorni. L’amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso, qualora ravvisi motivi di incompatibilità con le esigenze del pubblico servizio. 1.5 – I gestori devono curare la predisposizione di cartelli o altri supporti visivi idonei, da esporre in modo visibile all’utenza, indicanti l’orario di servizio dell’impianto e il calendario delle aperture di turno nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali. In particolare, nei giorni festivi dovranno essere esposti, in tutti gli impianti ed in grande evidenza, uno o più cartelli che indichino in modo chiaro quale impianto garantisce l’apertura con la presenza del gestore in quella giornata.
1.6 – L’Amministrazione comunale può autorizzare deroghe temporanee alle limitazioni di orario o all’osservanza dei turni, in caso di particolari eventi e manifestazioni, per circostanze impreviste o imprevedibili o per particolari esigenze temporanee dei gestori. 2) TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA E DI RIPOSO SETTIMANALE 2.1 – Ai fini dell’effettuazione del servizio obbligatorio di apertura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali, vengono individuati i seguenti impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale: SOCIETA’ DI LOCALITA’ IMPIANTO DISTRIBUZIONE A ENI Via S. Giovanni Bosco B ESSO Viale Trieste C ENI Via Biscollai D ESSO Via Lamarmora E ENI Viale Sardegna F IP Piazza Italia G ENI Viale Trieste H Q8 Via Veneto I --- SS 131 D.N.C. J Q8 Via La Solitudine K IP Via Trieste 2.2 – Durante i pomeriggi del sabato, le domeniche e i giorni festivi, tutti gli impianti assicurano l’apertura mediante apparecchiature automatiche di rifornimento self-service. 2.3 – È fissato il seguente calendario dei turni di apertura domenicale e festiva degli impianti: Giorno Mese Anno Turno Domenica 4 Luglio 2021 B Domenica 11 Luglio 2021 C Domenica 18 Luglio 2021 D Domenica 25 Luglio 2021 E Domenica 1 Agosto 2021 F Giovedì 5 Agosto 2021 G Domenica 8 Agosto 2021 H Domenica 15 Agosto 2021 I Domenica 22 Agosto 2021 J Domenica 29 Agosto 2021 K Domenica 5 Settembre 2021 A Domenica 12 Settembre 2021 B Domenica 19 Settembre 2021 C Domenica 26 Settembre 2021 D Domenica 3 Ottobre 2021 E Domenica 10 Ottobre 2021 F Domenica 17 Ottobre 2021 G Domenica 24 Ottobre 2021 H Domenica 31 Ottobre 2021 I Lunedì 1 Novembre 2021 J
Domenica 7 Novembre 2021 K Domenica 14 Novembre 2021 A Domenica 21 Novembre 2021 B Domenica 28 Novembre 2021 C Domenica 5 Dicembre 2021 D Mercoledì 8 Dicembre 2021 E Domenica 12 Dicembre 2021 F Domenica 19 Dicembre 2021 G Sabato 25 Dicembre 2021 H Domenica 26 Dicembre 2021 I Sabato 1 Gennaio 2022 J Domenica 2 Gennaio 2022 K Giovedì 6 Gennaio 2022 A Domenica 9 Gennaio 2022 B Domenica 16 Gennaio 2022 C Domenica 23 Gennaio 2022 D Domenica 30 Gennaio 2022 E Domenica 6 Febbraio 2022 F Domenica 13 Febbraio 2022 G Domenica 20 Febbraio 2022 H Domenica 27 Febbraio 2022 I Domenica 6 Marzo 2022 J Domenica 13 Marzo 2022 K Domenica 20 Marzo 2022 A Domenica 27 Marzo 2022 B Domenica 3 Aprile 2022 C Domenica 10 Aprile 2022 D Domenica 17 Aprile 2022 E Lunedì 18 Aprile 2022 F Domenica 24 Aprile 2022 G Lunedì 25 Aprile 2022 H Domenica 1 Maggio 2022 I Domenica 8 Maggio 2022 J Domenica 15 Maggio 2022 K Domenica 22 Maggio 2022 A Domenica 29 Maggio 2022 B Giovedì 2 Giugno 2022 C Domenica 5 Giugno 2022 D Domenica 12 Giugno 2022 E Domenica 19 Giugno 2022 F Domenica 26 Giugno 2022 G 2.4 – Gli impianti che effettuano l’apertura per turno, come indicati nella tabella al punto 2.3, assicurano il servizio in presenza del gestore. Il servizio potrà essere reso anche con la sola modalità automatica, ma il gestore dovrà comunque garantire la presenza per tutto l’orario di apertura corrispondente ad un giorno feriale, anche al fine di fornire assistenza ed ausilio per particolari categorie di utenza.
2.5 – Per le domeniche, i turni sopra elencati si estendono anche al precedente pomeriggio del sabato. 2.6 – Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono, di regola, l’attività nell’intera giornata del lunedì, e facoltativamente anche il mercoledì pomeriggio; se il lunedì è festivo, l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo, mentre nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. 2.7 – E’ facoltà del gestore omettere la chiusura per recupero di cui al punto 2.6, ma in tal caso le ore di apertura del lunedì sono considerate straordinarie e devono essere computate nel monte ore del 50% ulteriore di cui al precedente punto 1.3. 3) FERIE 3.1 – Al fine di assicurare all’utenza un livello adeguato di servizio, è fissato il termine del 10/07/2021 per la comunicazione dell’eventuale periodo di chiusura dell’impianto per ferie nel mese di agosto 2020. 3.2 – Per gli altri periodi dell’anno, le ferie dovranno essere comunicate al Comune dall’esercente con un anticipo di almeno quindici giorni. 3.3 - In caso di prevista chiusura per ferie di un numero di impianti superiore all’80% nelle medesime giornate, si procederà al sorteggio al fine di individuare gli impianti che dovranno garantire l’apertura. 4) ESENZIONI 4.1 – Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti. 4.2 – Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo. 5) DISPOSIZIONI FINALI 5.1 – Il presente provvedimento si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022. 5.2 – Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, che non costituiscano violazione alle norme di legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003. 5.3 – Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza, si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 5.4 – Del presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante i seguenti mezzi: - Notifica a mezzo PEC ai gestori degli impianti esistenti nel territorio comunale, nonché alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- Trasmissione agli organi di vigilanza ed alle testate giornalistiche regionali più diffuse; - Trasmissione all’Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio; - Affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi; - Pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.nuoro.it IL SINDACO SODDU ANDREA
Puoi anche leggere