CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife

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CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife
CITTADINANZA, COSTITUZIONE,
                            INCLUSIONE

           CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO

                                MARIA GIULIA BERNARDINI
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife
Obiettivi del modulo “cittadinanza e
                    costituzione”:

   conoscenza approfondita (1) della Costituzione; (2) dei documenti nazionali,
    europei, internazionali; (3) educazione ai diritti e doveri di una cittadinanza
    attiva.
   Importanza dell’interdisciplinarietà (aspetto metodologico).
   Temi che è possibile sviluppare: cultura della legalità, coesione sociale,
    appartenenza UE, pari opportunità, pluralismo, rispetto delle diversità, dialogo
    interculturale, bioetica, ambiente e sviluppo sostenibile, sicurezza,
    “cittadinanza attiva”.
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife
PAROLA-CHIAVE: CITTADINANZA
      Alcune distinzioni:

   Il termine è diffuso nel linguaggio comune e in quello specialistico del giurista:
-   gode di una crescente fortuna non solo nel lessico filosofico e sociologico, ma anche
    in altri campi del sapere.
-   il suo successo coincide con un processo di più o meno consapevole estensione del
    suo campo semantico.

   In letteratura esistono varie distinzioni concettuali in relazione al termine «cittadinanza».

   Prima distinzione: 1) cittadinanza c.d. «legale»; 2) citizenship rights (diritti di
    cittadinanza).
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife
CITTADINANZA LEGALE

La cittadinanza è il legame della persona con lo Stato di appartenenza:
lo stato di cittadinanza è l’insieme dei diritti e dei doveri civili e politici,
nei riguardi dello Stato, spettanti al cittadino.

                        CITTADINANZA COME STATUS
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, INCLUSIONE CORSO DI METODOLOGIA E DIDATTICA DEL DIRITTO - Unife
Caratteristiche della cittadinanza
        legale:

1.   È un istituto denominato come tale dall’ordinamento.
2.   Si acquisisce secondo una disciplina specifica.
3.   La relativa appartenenza si riferisce allo Stato.
4.   Si tratta di uno status tendenzialmente unitario: in particolare, dopo il
     superamento della distinzione tra cittadini attivi e passivi e degli status coloniali
     per lo più non emergono al suo interno statuti minori; lo straniero denizen (semi-
     cittadino), in questa prospettiva, è semplicemente un non-cittadino.
5.   Tale status è caratterizzato dai diritti politici.
Citizenship rights (I)

   Riferimento: Marshall. Con Citizenship and Social Class (1950), Marshall, che ha segnato l’inizio di
    un nuovo modo di concepire la cittadinanza nelle democrazie nate dalla Seconda Guerra
    Mondiale (fino a quel momento, chi si era interessato a questo argomento lo aveva fatto
    essenzialmente da una prospettiva filosofico-giuridica, per affermare il progressivo
    riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo, che lo porteranno a sentirsi sempre più
    «cittadino», e sempre meno isolato – «cittadinanza» serve per distinguere il cittadino dallo
    straniero).
   Dopo la Seconda Guerra Mondiale, si comprende la necessità di legittimare i governi e i
    governanti esclusivamente secondo i principi della «democrazia»: da allora ci si è richiamati
    continuamente a questa forma di governo (democratizzazione come processo in fieri).
   Secondo T.H. Marshall, la storia rivela un lento processo in cui il concetto di cittadinanza assorbe
    progressivamente i principi civili (XVIII secolo), politici (XIX) e sociali (XX), arricchendosi dei
    corrispondenti tipi di diritti.
Citizenship rights (II)

 «(...)L’elemento civile è composto dai diritti necessari alla libertà individuale:
libertà personali, di parola, di pensiero e di fede, il diritto di possedere cose in
      proprietà e di stipulare contratti validi, e il diritto a ottenere giustizia...
(...)Per elemento politico intendo il diritto a partecipare all’esercizio del potere
    politico, come membro di un organo investito di autorità politica o come
                  elettore dei componenti di un tale organo...
  (...)Per elemento sociale intendo tutta la gamma che va da un minimo di
benessere e di sicurezza economici fino al diritto a partecipare pienamente al
 retaggio sociale e a vivere la vita di persona civile, secondo i canoni vigenti
                                 nella società...»
Citizenship rights (III)

   Marshall osserva che il concetto di cittadinanza moderna si lega indissolubilmente al territorio
    nazionale dal quale emergono particolari fattori generatori delle diverse strutture istituzionali che
    ogni popolo, o meglio, ogni società, sancisce per autogovernarsi e autodifendersi.
   Questa digressione prettamente storica serve al sociologo per introdurre il tema centrale del saggio,
    il problema dell’uguaglianza sociale, che secondo Marshall passa lungo la differenziazione delle
    classi sociali: la cittadinanza, che dal punto di vista storico-giuridico concentra in sé i vari tipi di diritti
    dell’individuo, può essere, sotto il punto di vista politico-sociale, un efficace «antidoto» per curare il
    «virus» della disuguaglianza dovuta alle classi sociali.

       «la cittadinanza è lo status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una
                                                   comunità».
Citizenship rights (IV)

   In pratica lo status di cittadino livella, rende «più uguali», almeno sotto il punto di vista delle
    opportunità, gli individui che altrimenti si troverebbero incatenati dalle classi sociali. In più, lo status
    di cittadino rafforza il senso di appartenenza ad un gruppo politico, tant’è vero che «dalle
    rivoluzioni americana e francese in poi, il citoyen si definisce come non più suddito e insieme come
    membro della nazione. [diventare «più uguali» = diventare compiutamente cittadini]
   Per Marshall, non si può non riconoscere che la cittadinanza ha avuto l’effetto di «alterare la
    struttura della disuguaglianza sociale».
                                                      ***
   N.B. differenze vs. diseguaglianze
Differenze = tutte quelle identità e specificità (naturali o culturali) proprie dell’individuo che trovano
riconoscimento e tutela nei diritti civili e politici.
Diseguaglianze = situazioni di fatto che gravano sulle persone in modo negativo, e che vengono
rimosse grazie alle garanzie poste dai diritti sociali.
Marshall: sviluppi & alcune critiche (I)

A partire dagli anni Ottanta, le potenzialità dello scritto di Marshall si sono dilatate: da un lato, la crisi
del marxismo ha invitato a riscoprire i diritti come tramite di eguaglianza e di emancipazione umana;
dall’altro, il forte incremento dei movimenti migratori verso l’Europa occidentale ha mostrato il
carattere fondamentale e problematico dei legami di appartenenza dei soggetti alla comunità
politica, richiamando l’attenzione sull’incidenza che l’appartenenza finisce per esercitare sui diritti e sul
loro godimento.
   Giddens rimprovera a Marshall:
- di aver presentato lo sviluppo dei diritti di cittadinanza come un processo graduale, emergente in
modo spontaneo dallo sviluppo illuminato delle istituzioni di mercato e grazie alla benevola protezione
dello Stato, e non come prodotto del conflitto sociale e politico (lotta di classe).
- di illudersi circa il fatto che la battaglia per i diritti civili e politici sia ormai vinta e che la conquista delle
libertà fondamentali possa essere considerata appagante ed irreversibile. I diritti sociali tutelati dal
Welfare State sono al centro di un conflitto tuttora aperto e non possono in alcun modo essere
interpretati come fattori di un tendenziale esaurimento dello scontro sociale.
Marshall: sviluppi & alcune critiche (II)

Per David Held, lo schema concettuale con il quale Marshall e Giddens analizzano il rapporto
fra le classi sociali e la cittadinanza è parziale e limitato: entrambi sottovalutano la
complessità della cittadinanza moderna vincolandola rigidamente al tema delle classi e del
mercato capitalistico, e non tengono conto delle diverse lotte condotte da movimenti e
gruppi contro forme di discriminazione, di stratificazione sociale e di oppressione politica.

«la cittadinanza ha comportato una appartenenza, l’appartenenza alla comunità in cui una
persona vive la sua vita. E l’appartenenza ha invariabilmente implicato gradi di
partecipazione nella comunità. La questione di chi dovrebbe partecipare e a che livello è un
problema vecchio tanto quanto il mondo stesso [...] e la gente è stata ostacolata alla
cittadinanza, tra i molti altri fattori, sulla base della classe sociale, del genere (gender), della
razza e dell’età».
Inoltre: limitatezza del riferimento allo Stato-nazione.
Tre accezioni del termine
                     «cittadinanza» (I)

   1) cittadinanza come indicatore del modo in cui potere e risorse vengono
    effettivamente ripartiti all’interno di un ordinamento politico-sociale.
Sinonimo di piena partecipazione degli individui al patrimonio comune (legame
con l’eguaglianza: è possibile valutare le differenze esistenti tra i membri di una
certa società).

Riferimento ai diritti come indicatori.
«Gradi» di cittadinanza
[discorso descrittivo e/o discorso prescrittivo]
Tre accezioni del termine
                          «cittadinanza» (II)
   2) riferimento alla partecipazione attiva dei soggetti alla comunità politica (“cittadinanza attiva”).

Origine: rivoluzione francese. Il cittadino è titolare di alcuni diritti fondamentali (libertà e proprietà), ma trova
il suo compimento solo in quanto impegnato nella sfera pubblica, politicamente partecipe.
Un significato tecnico: dal 2001 in Italia si è riconosciuto che, con autonoma iniziativa, cittadini anche
singoli possano realizzare “interessi generali” (articolo 118.4 Cost. it.).

Una possibile definizione di cittadinanza attiva «a misura di studente»: La cittadinanza attiva “promuove
esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà” (Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione -2012 - MIUR). La cultura della cittadinanza attiva
richiama i giovani alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. È finalizzata a
sviluppare un’etica della responsabilità e a costruire il senso di legalità, da praticare non solo come scelta
di agire in modo consapevole in base ai valori della Costituzione e della convivenza civile, ma anche come
impegno a contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla difesa dei beni comuni
Tre accezioni del termine
                    «cittadinanza» (III)

   3) cittadinanza come simbolo, come strumento attraverso il quale indagare il
    rapporto tra individuo, diritti ed appartenenza ad un dato ordinamento.

Modalità dell’inclusione del soggetto nella comunità politica.

Tra gli effetti dell’appartenenza emergono diritti e doveri riferibili agli individui come
membri di una comunità politica.

Attraverso il sistema dei diritti e dei doveri l’individuo sperimenta il grado della propria
appartenenza ad una data comunità politica.
CITTADINANZA

   Oltre che come status, la cittadinanza può essere letta per indicare il rapporto
    giuridico tra cittadino e Stato.
   Nella scuola: parlare di cittadinanza implica la necessità di spostare
    l’accento dalla cittadinanza come status (accezione giuridico-politica) per
    valorizzare la cittadinanza come luogo delle relazioni tra persone.

           Eguaglianza come cifra caratterizzante della cittadinanza.
Seconda Parola-chiave:
                          Eguaglianza

   Concetto fondamentale del lessico politico e giuridico sin dall’antica Grecia.
   Aspetto fondamentale del tema della cittadinanza, nonché uno dei pilastri della
    Costituzione.
   L’eguaglianza è un tema cardine perché: (i) principio fondamentale della
    Costituzione (art. 3) e componente necessaria del principio democratico, che si lega
    inscindibilmente anche ad altre parole-chiave del lessico politico e giuridico, come
    dignità e solidarietà; (ii) principio attraverso il quale è possibile affrontare il tema delle
    relazioni sociali, dei rapporti tra le “classi” marshallane [integrazione ⇢ inclusione].
   Eguaglianza come principio e “lotta per l’eguaglianza” – inclusione.
Eguaglianza: descrizione o prescrizione?

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789: “gli uomini nascono e
     rimangono liberi ed eguali nei diritti”
Art. 3 Costituzione italiana
               Principio di eguaglianza

   Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
    senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
    politiche, di condizioni personali e sociali.
   E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
    sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
    impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
    partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
    sociale del Paese

   NEL PRIMO COMMA TROVIAMO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
   Per molto tempo, la dottrina giuridica ha fatto riferimento alla contrapposizione tra eguaglianza formale
    ed eguaglianza sostanziale per sostenere che l’eguaglianza giuridica è solo o primariamente quella
    formale (art. 3.1 Cost.), mentre l’eguaglianza sostanziale (3.2 Cost.) è un fatto empirico, extra-giuridico,
    come tale tendenzialmente indifferente per il diritto.
[Dunque, nei casi in cui al diritto interessi l’eguaglianza di fatto, quella non giuridica, potrà prevedere delle
misure ad hoc/speciali per agevolare e rimuovere gli ostacoli che impediscono di realizzare l’eguaglianza
sostanziale tramite l’applicazione della sola eguaglianza formale – eg. sostanziale come «correttivo» a
quella formale].

   In realtà, più di recente si è giunti alla conclusione che, per pensare l’eguaglianza fino in fondo
    (Gianformaggio), sia necessario considerare congiuntamente l’eguaglianza formale e quella
    sostanziale.
   Nell’ottica di Ferrajoli, il principio di eguaglianza impone di tutelare le differenze (tramite i diritti individuali
    e i connessi spazi di libertà e autonomia) e di ridurre le diseguaglianze eccessive e intollerabili tramite i
    diritti sociali e le connesse relazioni di solidarietà.
   [Intersezionalità]
IL DILEMMA DELLA DIFFERENZA

«Quando l’eguaglianza e la differenza si congiungono in maniera dicotomica,
  articolano una scelta impossibile. Se uno sceglie l’eguaglianza, allora deve
 accettare che la differenza è antitetica ad essa. Se uno sceglie la differenza,
        allora ammette che l’eguaglianza è irraggiungibile» (Joan Scott)
Eguaglianza e diritti

La teoria della differenza va caratterizzata come una rivendicazione di uguale considerazione e rispetto,
e la teoria dell’eguaglianza come una rivendicazione di uguale trattamento.

La valorizzazione delle differenze non richiede che si ripudi l’eguaglianza, ma piuttosto che la si prenda
sul serio. (Gianformaggio)

Diritti fondamentali come parametro di eguaglianza (Ferrajoli)
Sentenza Giudice Bonello (Anguelova v. Bulgaria, 2002): le sfortune visitano puntualmente i membri di
gruppi svantaggiati, ma solo come risultato di coincidenze ben architettate.
Modelli di gestione giuridica delle
                 differenze

   Modalità di trattamento dell’«Altro da sé».
   Indifferenza.
   Differenziazione giuridica.
   Omologazione.
   Eguale valorizzazione giuridica..
Pensare l’eguaglianza fino in fondo:
     eguaglianza&differenze
L’età dei diritti

I diritti umani sono nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro
vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre. [...]
All’interno delle Dichiarazioni successive a quella del 1948 (Dichiarazione universale dei diritti umani) non si fa
più riferimento all’“Uomo”, inteso come cittadino astratto della tradizione illuminista, ma si specificano i
soggetti titolari dei diritti:
«il passaggio è avvenuto dall’uomo generico, dall’uomo in quanto uomo, all’uomo specifico, ovvero nella
specificità dei suoi diversi status sociali, in base a diversi criteri di differenziazione, il sesso, l’età, le condizioni
fisiche, ognuno dei quali rivela differenze specifiche, che non consentono eguale trattamento ed eguale
protezione. La donna è diversa dall’uomo, il bambino dall’adulto, l’adulto dal vecchio, il sano dal malato, il
malato temporaneo dal malato cronico, il malato di mente dagli altri malati, i fisicamente normali dagli
handicappati ecc.»
Per arrivare al riconoscimento dei diritti umani, sono state necessarie lotte per il riconoscimento dei diritti civili,
dirette a contrastare l’inferiorità di status di particolari gruppi.
«La questione dell’eguaglianza (…) è fondamentalmente una questione di gerarchia», di chi detiene il potere
all’interno delle società. Da qui, l’importanza che storicamente hanno avuto le lotte dei movimenti di
rivendicazione che, in quanto lotte per i diritti civili, sono certamente lotte politiche, ma anche lotte giuridiche
nei confronti dell’oppressione.
«TECNICHE» PER PARLARE DI
            CITTADINANZA, EGUAGLIANZA &
                     DIFFERENZE
   1. Fare riferimento al protagonismo dei soggetti esclusi, attraverso l’approfondimento della
    storia delle lotte per i diritti civili
   DIRITTI DELLE DONNE
   DIRITTI DELLE PERSONE AFROAMERICANE
   Da Rosa Parks al boicottaggio ad oltranza dei bus.
Per 381 giorni i tassisti neri sostengono la protesta abbassando le tariffe al livello dei biglietti dei bus.
Gli eventi di Montgomery hanno visibilità in tutto il Paese, passando alle cronache come la più
importante manifestazione non violenta del movimento per i diritti civili.

Del caso Parks si occupa la Corte Suprema degli Stati Uniti, che il 13 dicembre 1956, all’unanimità,
dichiara incostituzionale la segregazione sui mezzi pubblici.
   DIRITTI DELLE PERSONE OMOSESSUALI
   Milk è stato la prima persona apertamente omosessuale ad essere eletta ad una carica
    politica negli Stati Uniti, negli anni Settanta (San Francisco). Dalla sua lotta per i diritti civili
    deriverà l'abolizione del divieto per i gay di insegnare nelle scuole californiane.
   Twinkie defense
   Turing: morì suicida a 41 anni, due anni dopo dopo essere stato processato nel 1952 per
    "comportamento indecente con un 19enne" e condannato alla castrazione chimica.
   31 gennaio 2017: entra in vigore la Turing Law, che sancisce il "perdono postumo" e la
    "riabilitazione giudiziaria" di migliaia di persone omosessuali e bisessuali condannate nel
    Regno Unito per i loro orientamenti sessuali. Potrà essere invocata anche dagli eredi di chi
    nel frattempo è morto, con il diritto a ottenere la cancellazione delle relative sentenze di
    condanna dall'anagrafe giudiziaria.
   DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

   Riforma Basaglia
   Principi della CRPD
   Caso Mastrogiovanni ed Elena Casetto
   Jacopo Melio
Stereotipi all’opera

   Natura come criterio normativo (normalità vs. anormalità)
   Mancanza di razionalità
   Incapacità
   Paternalismo
   Spazi dedicati (in genere, spazi chiusi)

…un’errata percezione della realtà?
-   Omino Bianco
-   https://www.youtube.com/watch?v=yvK72CruZAE [Malcom X]
Per discutere…

 alcuni casi
I caso: FOREVER SMALL
                  Il caso «Ashley X»

 Bioetica
 Discriminazioni
 Intersezionalità
 Inclusione
 Diritti
      fondamentali
 Responsabilità
   Ashley è una bambina con danno cerebrale grave, di origine sconosciuta,
    destinato a restare tale, senza miglioramenti né peggioramenti. Ciò
    comporta anche l’incapacità di mobilità e di autonomia.
   A 6 anni, Ashley mostra segni di pubertà precoce.
   I genitori e il medico si accordano per: (1) somministrazione di estrogeni (per
    accelerare la pubertà e mantenere così la bambina bassa di statura, in
    modo da facilitarne la cura); (2) isterectomia (per ridurre gli inconvenienti
    derivanti dal ciclo, e per ridurre il rischio di cancro uterino); (3) mastectomia
    (per ridurre il rischio di cancro al seno e la crescita dello stesso, diffusi in
    famiglia).
   N.B.: Isterectomia e mastectomia impedirebbero quella sessualizzazione del
    corpo che potrebbe essere motivo di abusi da parte di futuri assistenti, e
    comunque renderebbero impossibili eventuali gravidanze, sempre nell’ipotesi
    di abusi futuri.
   Trattamento innovativo → necessario parere del comitato etico
    dell’ospedale.
   Gli esperti condividono e approvano l’intera proposta.
   Prima dell’intervento chirurgico viene anche consultato un avvocato
    specializzato in disabilità, perché per la sterilizzazione di un minore nello
    Stato di Washington è necessario il via libera del tribunale competente.
    Ma in questo caso non serve, secondo l’avvocato interpellato.
   Alla piccola vengono tolti utero, ghiandole mammarie e, per sicurezza,
    l’appendice, per prevenire eventuali problemi futuri di infiammazione e
    un ulteriore intervento chirurgico.
   Il Trattamento Ashley (terapia ormonale in primis) viene proposto per la «gestione» della disabilità.
   «New solutions, to an old dilemma»: il caso diventa pubblico e scoppia un dibattito internazionale.
   Si apre anche una sorta di inchiesta giudiziaria, a cura dello Washington Protection and Advocacy
    System – attualmente Disability Rights Washington – che contesta all’ospedale pediatrico di Seattle il
    mancato passaggio al tribunale competente per l’autorizzazione alla sterilizzazione chirurgica di Ashley.
   Al termine di una lunga negoziazione, l’ospedale conviene sulla necessità dell’autorizzazione del
    tribunale per la sterilizzazione, e si impegna a chiederla in futuro, qualora dovesse ripetere il trattamento
    su altri bambini.
   Nel 2015 alcuni pediatri americani affermano che almeno 65 bambini sono stati trattati con la GAT negli
    USA, senza specificare niente circa gli interventi di sterilizzazione, e riferiscono anche di bambini a cui
    non è stata trattata la pubertà precoce, sempre allo scopo di limitarne la crescita (applicazione anche
    in Nuova Zelanda e Gran Bretagna).
   Statura e peso della ragazzina si sono stabilizzate da tempo, rispettivamente a 1,35 m e 29.5 kg.
   N.B. ANCHE PER I SUOI SOSTENITORI, PERCHÉ SI POSSA PROCEDERE A QUESTA PROCEDURA È NECESSARIA
    UNA GRAVISSIMA DISABILITÀ COGNITIVA (che non faccia rendere conto di ciò a cui si è sottoposti).
...«considerazioni sparse» su Ashley:

   Paradossi: si chiede che A. sia talmente disabile da non capire cosa le succede, per poterla
    sottoporre a un trattamento che le consenta di continuare a fare la vita che fa da piccola, a casa,
    perché così sta bene, e sta bene perché si rende conto di quel che gli succede (essere presente ai
    pasti, viaggiare, Bocelli, voci dei familiari). Al contempo, i genitori parlano di un “livello di sviluppo
    fisico, mentale e cognitivo” invariato dall’età di tre mesi. → Sono consapevoli o no, questi disabili
    gravi, di quel che accade intorno a loro? E fino a che punto?
   Prevenzione del cancro alle ovaie e al seno: è davvero un rimedio (espiantando qualsiasi organo si
    previene il cancro di quell’organo)?
   Eliminazione dell’aspetto sessuato del corpo: previene davvero gli abusi? (pedofilia)
   L’impossibilità di avere gravidanze rende l’abuso sessuale meno violento e lesivo dei diritti? [possibile
    spiegazione: utero e seno si possono eliminare perché la PcD non li usa – l’integrità del corpo della
    donna sembra dover essere rispettata solo in quanto consente la riproduzione]
   VIOLENZA DI GENERE COME DISCRIMINAZIONE.
II caso: IMPIANTI COCLEARI E BAMBINI
      SORDI: UN DILEMMA ETICO?

TEMA:
Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni ha portato allo sviluppo di nuove
tecnologie dirette a persone interessate da varie forme di disabilità (es. impianto di protesi
sostitutive di arti o di impianti cocleari), al fine di migliorarne le condizioni di vita.

ALCUNI PROBLEMI:
   Costi, accessibilità degli apparecchi biomedicali («razza», presenza di altre disabilità,
    status socioeconomico);
   Compatibilità con l’approccio sociale alla disabilità?
(I) …in particolare…l’impianto
cocleare

   A FAVORE: l’impianto cocleare fornisce l’opportunità di minimizzare (se non di
    eradicare) la sordità.

   CONTRO: rischi di omologazione, stigmatizzazione e discriminazione nei confronti delle
    persone disabili, decidano esse di ricorrere all’impianto o meno.
(II) Impianto cocleare e disabilità

     Due posizioni a confronto, che si richiamano ai «modelli» di disabilità: modello medico vs.
      modello sociale (nella variante del minority group model).
(1)    Sordità come stato patologico che produce l’incapacità di sentire, e che quindi
       andrebbe corretto; da qui, l’opportunità (quando non la doverosità) di procedere
       all’impianto.
(2)    La sordità è considerata un fattore identitario decisivo per l’ingresso a pieno titolo in una
       minoranza linguistica. L’associazione tra la sordità e la disabilità non è dovuta alla
       presenza di un deficit, ma ad una errata percezione del significato e dell’esperienza
       della disabilità. (people are disabled by society).
                                                  ⇣
                    Il “marchio” della disabilità è il prodotto di discriminazione.
    Valorizzazione della sordità in un’ottica di rivendicazione identitaria, quale fondamento di
     una comune appartenenza a quella che è percepita come una minoranza linguistica.
(III) Bambini con disabilità e impianto
                  cocleare
(fenomeno aumentato con l’aumento del numero degli screenings
                          prenatali)

  Feinberg, 1980: Diritto dei bambini “ad un futuro
                        aperto”

                                            ⇣
            Impianto cocleare sì o no?
                    (tale diritto può legittimare entrambe le posizioni)
Posizioni a confronto:

   Società: «paura» della sordità; sordità come disabilità; legittimità dell’impianto
    cocleare.

   Genitori udenti di bambini sordi: paura per la mancata integrazione dei figli. La
    «paura» nei confronti della lingua dei segni viene espressa soprattutto da
    medici o da educatori, che tendono a trasmettere questo atteggiamento alle
    famiglie con bambini sordi, le quali a loro volta non vogliono l’esclusione
    sociale per i propri figli e temono che una forma «diversa» di comunicazione
    possa ostacolare il loro desiderio di normalità e di integrazione.

   Genitori sordi di bambini sordi: sordità come caratteristica identitaria di una
    minoranza linguistica; lingua dei segni come vera e propria lingua.
(I) …spunti…

   François Grosjean, uno dei massimi studiosi del bilinguismo, ha sostenuto che bisogna assicurare ai bambini
    sordi il diritto di crescere bilingui.
   L’acquisizione precoce di una lingua dei segni offre al bambino la possibilità di attivare gli stessi
    meccanismi cognitivi che sono alla base dell’apprendimento della lingua parlata (Mayberry, 2007).
   Molti neuroscienziati, linguisti e psicologi sostengono che una acquisizione precoce della lingua dei segni
    sia molto importante per consentire ai bambini sordi di raggiungere una competenza completa in ambito
    cognitivo, comunicativo e sociale e possa aiutare anche i bambini udenti a migliorare le loro capacità di
    attenzione e memoria visiva.
   Non tutti i bambini con impianto cocleare ottengono risultati ottimali con l’impianto: in alcuni, il linguaggio
    parlato, la percezione della parola, la comprensione della parola, lo sviluppo scolare e sociale sono molto
    lontani rispetto a quelli con un udito «normale».
   Già nel 1988 il Parlamento Europeo si è espresso in favore di un riconoscimento delle varie lingue dei segni
    nazionali incoraggiando la creazione di corsi di insegnamento e di servizi di interpretariato, la diffusione di
    programmi televisivi e la stesura di dizionari. In Italia alcune di queste raccomandazioni sono state
    recepite, testimoniando la possibilità di muoversi concretamente in una prospettiva bilingue.
(II) …spunti (segue)

   Pressione sociale: «Listen, This is a Miracle of Life», «Prison of Silence has Ended for 149
    Youngsters», «Samantha Emerges from World of Silence».
   Alcuni elementi-chiave: consenso informato, partecipazione nel processo di decision-
    making, diritto di scelta, diritti dei bambini, rapporto costi-benefici.
   Best interest.
   Il 13 dicembre 2006, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione
    sui diritti delle persone con disabilità. In alcuni articoli si parla esplicitamente di riconoscere e
    facilitare l’uso delle lingue dei segni, anche attraverso l’assistenza di interpreti professionisti,
    di agevolarne l’apprendimento e di promuovere e sostenere la specifica identità culturale e
    linguistica delle persone sorde.
III caso: Esiste un diritto a non
          nascere se non sano?
 Bioetica
 Discriminazioni
 Dignità
 Inclusione
 Diritti
      fondamentali
 Responsabilità
   Riconoscimento del diritto, in capo al nascituro, ad una autonoma pretesa risarcitoria nei
    confronti dell’équipe medica e della struttura sanitaria, ove il bambino sia affetto da anomalie
    o gravi malformazioni congenite idonee a comprometterne la qualità della vita al momento
    della nascita, e delle quali la madre non era stata informata in precedenza.

Rif.ti giurisprudenziali:
   Contrasto giurisprudenziali: sentt. Cass. civ. sez. III n. 14488/2004; conformi 16123/2006 e
    10741/2009 vs. Cass. civ. sez. III n. 16754/2012.
-   Dirimente: Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. n. 25767/2015.
-   [spunti di diritto comparato]
IV caso: Licenziamento della
                  lavoratrice: discriminazione?
   Caso:
Dal 28.9.2007, Tizia lavora alle dipendenze della ditta P. presso l’unità locale di Castagnito in forza di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di commessa. Si è assentata dal lavoro per
usufruire del periodo di maternità dal 15.10.2008 al 16.12.2009; di avere quindi goduto di un periodo di
ferie e di essere tornata al lavoro il 15.2.2010 per essere adibita alle mansioni di cassiera. L’11.3.2010 il
datore di lavoro le comunica il trasferimento verso l’unità produttiva di Novara, a causa di un
“incremento lavorativo” presso quella sede. Tizia si dichiara pronta al trasferimento nella unità locale di
Novara chiedendo contestualmente il riconoscimento delle spese di trasporto e delle indennità
contrattuali, e riceve in risposta una generica disponibilità al versamento delle indennità che non
venivano mai quantificate. A quel punto, Tizia non si presenta al lavoro. Con lettera del 15 febbraio
2011, la datrice di lavoro le contesta con lettera il comportamento non conforme ai principi di
correttezza per aver omesso di presentarsi alla nuova sede di lavoro in Novara, e in seguito procede
con il licenziamento per giusta causa.
   Tizia impugna il licenziamento, perché lo ritiene discriminatorio, per queste ragioni:
    Il trasferimento a Novara, intimato a soli 24 giorni dal rientro dalla maternità e a soli tre giorni dal
    compimento di un anno di suo figlio;
   Il trasferimento ad oltre 160 km di distanza le è stato comunicato con soli 4 giorni di preavviso;
   Nel frattempo, la ditta ha proceduto ad ampliare il personale in forza a Castagnito con nuove
    assunzioni;
   La sede di Castagnito è ancora operativa, e continua ad occupare 4 dipendenti;
   A suo avviso, non trova giustificazione il mancato riconoscimento delle indennità contrattuali e delle
    spese correlate al trasferimento.

   Questione: è discriminazione di genere?

   Rif.to giurisprudenziale: Corte d’Appello Torino, sent. 19 febbraio 2013.
IV caso: quali i limiti del diritto di
       critica? (discriminazione razziale)

   Caso: un cittadino italiano – attivista politico – aveva pubblicato sul profilo di un noto social
    network un commento con cui criticava l’intervento dell’allora Ministra dell’integrazione sociale
    Cécile Kyenge, sostenendo che le proposte da lei avanzate per la soluzione di un problema
    riguardante la comunità zingara non erano per nulla condivise dalla maggioranza degli italiani.
    Concludeva con la frase «rassegni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita» e
    inseriva contemporaneamente nel profilo Facebook le parole pronunciate durante un comizio il
    13 luglio 2013, nei pressi di Treviglio (Bergamo) e alla presenza di oltre un migliaio di spettatori,
    dal senatore e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, a commento dell’operato della
    Ministra, paragonandola ad un orango: parole poi diffuse da organi di stampa di tiratura
    nazionale.

   Rif.to giurisprudenziale: Corte di Cassazione, Sez. V penale, sent. n. 7859 del 19 febbraio 2018
   La condanna per diffamazione era stata inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello
    di Trento.
   Avverso la sentenza di condanna, l’imputato propose ricorso per cassazione per due fondamentali
    motivi:
I: tra il suo commento sul social network e le espressioni rivolte alla stessa Kyenge dal senatore Roberto
Calderoli non c’era alcun punto di contatto, in quanto quest’ultimo ebbe a paragonare la persona
offesa ad un «orango», mentre egli avrebbe semplicemente criticato l’operato della Ministra.
II: la valenza idiomatica dell’espressione da lui utilizzata («rassegni le dimissioni e se ne torni nella
giungla dalla quale è uscita») era equiparabile ad altri modi di dire di uso corrente e utilizzati nel
linguaggio comune (come, ad esempio, «torna tra i monti!»), da tutti compresi nel loro significato
traslato o figurato e utilizzati, con tono sarcastico, nei confronti di persone di cui si ritiene, a torto o a
ragione, che dovrebbero occuparsi di altro, a prescindere dal colore della loro pelle.
La Cassazione:

   Nel respingere il ricorso, la Cassazione non ha avuto dubbi in ordine alla natura diffamatoria
    dell’espressione utilizzata dall’imputato, la cui condotta non ha nulla a che fare con il diritto di critica
    politica.
   La norma incriminatrice del delitto di diffamazione (articolo 595 c.p.) tutela la reputazione di ogni
    persona, intesa non come la considerazione che ciascuno ha di sé o come il semplice amor proprio,
    ma come l’opinione o stima di cui gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità, onestà,
    decoro professionale e altri attributi.
   Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza afferma
    che «il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla
    particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni
    alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della
    continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro
    carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione
    verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale».
   «rassegni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita»: lungi dal rappresentare una
    radicale critica all’azione politica della Ministra, è un vero e proprio attacco gratuitamente umiliante
    nei confronti di quest’ultima e inutilmente denigratorio della sua dignità, intesa come percezione,
    innanzitutto, della propria dimensione umana, e della sua reputazione.
   «Non, quindi, di una censura sugli obiettivi politico-amministrativi perseguiti dalla persona offesa si è
    trattato, ma di un attacco personale, che, facendo leva sulle origini africane della Kyenge, le ha
    attribuito caratteri propri degli esseri che vivono nella giungla (dove l’imputato la invitava a fare
    ritorno)».
   In riferimento all’aggravante dell’odio razziale: secondo la Cassazione, appare del tutto superfluo
    stabilire se l’imputato abbia voluto a sua volta, emulando il vicepresidente del senato Roberto
    Calderoli, assimilare o meno la Kyenge ad una scimmia. Ciò che rileva, infatti, è «l’evidente e gratuito
    giudizio di disvalore espresso dall’imputato, fondato sull’appartenenza della Kyenge alla razza degli
    africani di pelle nera», che, a suo giudizio, avrebbe nella giungla e non nella società civilizzata, il
    suo habitat naturale, per ragioni storiche, ovvero perché assimilabile agli animali, come le scimmie,
    che ivi vivono.
V caso: Hostess col velo?
                      [orientamento religioso]

   Caso: M S ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso da questa
    promosso ex art. 28 D.Lgs. 150/11 nei confronti della società E E Srl per far accertare il carattere
    discriminatorio della condotta della società resistente che, in fase di selezione di
    candidate hostess, ha ritenuto di escludere dalla selezione la M perché non avrebbe dato la sua
    disponibilità di lavorare senza il velo. La ricorrente ha sostenuto che la società avrebbe dovuto
    comunque includerla nel novero delle candidate. La società si è difesa sostenendo che suo
    compito era quello di selezionare e sottoporre al cliente (A. srl) candidate hostess sulla base delle
    caratteristiche fisiche ed estetiche predeterminate dal cliente stesso (altezza di almeno 1,65,
    numero di scarpa 37, taglia 40/42, capelli lunghi e vaporosi, diponibilità ad indossare la divisa
    fornita dall’azienda con minigonna, conoscenza dell’inglese) e di aver quindi escluso la ricorrente
    proprio per la sua indisponibilità a scoprirsi il capo.
   Riferimento giurisprudenziale: Corte d’Appello di Milano, sez. Lavoro, 20 maggio 2016.
   Avendo rilevato di possedere i 4 requisiti richiesti (lingua inglese, altezza almeno 1,65, taglia 40, 37 di
    piede), l’appellante ha presentato la propria candidatura con mail del 13.2.2013 (doc.2) allegando
    la propria fotografia.
   Con mail dello stesso giorno la società — in persona della responsabile eventi signora J D F- ha
    risposto “Ciao S mi piacerebbe farti lavorare perchè sei molto carina, ma sei disponibile a togliere lo
    chador ? Grazie“.
   L’appellante ha risposto con mail delle ore 2.36 PM come segue: “Ciao J porto il velo per motivi
    religiosi e non sono disposta a toglierlo. Eventualmente potrei abbinarlo alla divisa“.
   Qualche minuto dopo (alle ore 2.44 PM) la società ha risposto come segue: “Ciao S immaginavo,
    purtroppo i clienti non saranno mai così flessibili. Grazie comunque“; mail cui ha replicato
    l’appellante (“Dovendo fare semplicemente volantinaggio, non riesco a capire in cosa devono
    essere flessibili i clienti ….) senza ottenere risposta.
   La società appellata si è difesa assumendo di aver agito sulla base di un incarico ricevuto da A srl
    – Agenzia Pubblicitaria – contenuto nella lettera 5.2.13 (sub doc. 3) ove i requisiti di “assunzione”
    erano indicati diversamente da quelli comunicati alla M, e cioè come segue: “Ci servirebbero due
    ragazze di bella presenza, attive e operative, preferibilmente di altezza 1, 65, con capelli, lunghi,
    sciolti e vaporosi, trucco ben fatto e unghie con uno smalto leggero. Dovranno indossare delle
    scarpe n. 37 di campionario e un abitino bianco con minigonna di taglia 40-42 che forniremo noi.
    Lingua richiesta: l’inglese.
   Dovrebbero distribuire materiale pubblicitario all’interno della fiera con lo scopo di attirare il
    pubblico e veicolarlo al nostro stand dove troveranno alcuni commerciali ad attenderli.
   Aspettiamo che ci facciate avere un’indicazione generale delle caratteristiche con relative foto
    delle candidate da Voi individuate.
   Vorremmo però poi provvedere noi alla scelta delle ragazze“.
   art. 4 della Direttiva n. 2000/78 (requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa): gli Stati membri
    possono stabilire una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno
    qualunque dei motivi di cui all’art. 1 senza che ciò costituisca discriminazione, se tale caratteristica
    costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (finalità
    legittima e requisito proporzionato).

   Lo stesso principio è stato recepito dall’art. 3 D.Lgs. 216/2003.

   non indossare il velo è da ritenersi un “requisito essenziale e determinante della prestazione”?
Passi della sentenza:

   Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all’insussistenza in capo alla società
    selezionatrice di una “volontà di discriminare la ricorrente in quanto appartenente all’Islam”, non
    possa assumere, nella specie, alcuna rilevanza atteso il carattere oggettivo che connota la
    “discriminazione”.
   L’indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia di atto posto in essere e l’effetto che esso
    produce, restando del tutto estraneo al sindacato del giudice lo stato psicologico – dolo , colpa,
    buona fede – dell’autore dell’atto discriminatorio. Una condotta, infatti, è discriminatoria se
    determina in concreto una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato a prescindere
    dall’elemento soggettivo dell’agente.
   Si deve quindi ritenere che, essendo il hijab un abbigliamento che connota l’appartenenza alla
    religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a ragione del hijab costituisca una
    discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa.
V Caso VI: orientamento sessuale

Caso: mancato rinnovo di un contratto a termine a un’insegnante di educazione artistica di una scuola
paritaria cattolica. XX dichiara di avere avuto molteplici rassicurazioni sul rinnovo del contratto anche per
l’anno successivo. Viene convocata dalla dirigente dell’Istituto, suor YY, viene ricevuta in una stanza
appartata, e, dopo avere ricevuto complimenti e conferma della bontà della sua attività didattica, le
viene chiesto di smentire “voci” sul suo orientamento sessuale e sulla sua convivenza con altra donna; il
rinnovo del contratto viene subordinato alla smentita.
XX oppone un rifiuto all’indagine sul suo orientamento sessuale, considerandola illecita e non rilevante ai
fini lavorativi, e cerca di allontanarsi, venendo però fermata dalla dirigente, che dichiara di voler
soprassedere alla richiesta di una smentita e alla interruzione del rapporto di lavoro, purché si impegni a
risolvere il problema, “curando” il suo orientamento affettivo.
Sui mezzi di informazione, Suor YY prima nega che il colloquio sia avvenuto, poi dà giustificazione del
contenuto del colloquio con la natura cattolica dell’Istituto e del connesso progetto educativo,
affermando che la professoressa ha fatto agli alunni discorsi sulla sessualità inopportuni, fuori luogo e non
pertinenti all’insegnamento scolastico.
   Rif.to giurisprudenziale: Corte d’appello di Trento, sentenza 23 febbraio 2017.
   La suora a capo dell’Istituto: nelle interviste ha riconosciuto che l’attività didattica dell’insegnante
    era stata sempre apprezzata, ma che l’orientamento sessuale era condizione rilevante per una
    scuola cattolica, tenuto conto della tipologia delle famiglie che iscrivevano i propri figli presso
    l’Istituto, che un insegnante omosessuale, secondo la sua opinione, non poteva essere messo
    vicino ai bambini e che l’omosessualità avrebbe potuto essere tollerata se vissuta con
    discrezione.
   Dalla verbalizzazione dell’istruttoria risulta inoltre che, alla domanda su quale sarebbe stata la
    posizione della scuola se l’insegnante avesse confermato la propria omosessualità, YY ha risposto
    di condividere il pensiero di Ratzinger secondo il quale “la tendenza omosessuale è un disordine
    oggettivo e richiama una preoccupazione morale” ragione per la quale “non è ingiusta
    discriminazione tenere conto della tendenza sessuale…nell’assunzione di insegnanti”, considerato
    che la scuola, nella persona dell’insegnante/educatore, propone e attua un progetto educativo
    cristiano.
Per la Corte: I fatti allegati [tra i quali l’elemento comparativo relativo al trattamento del
collega] sono immediatamente indicativi di una discriminazione diretta, anche ridotti al
nucleo essenziale, non potendo esservi dubbio sulla natura discriminatoria della richiesta di
informazioni sull’orientamento sessuale in violazione dell’art. 8 L n. 300/70 e della
subordinazione della conclusione di un contratto di lavoro (che nella fattispecie si
configurava poi sostanzialmente come una prosecuzione del rapporto di lavoro) al non
praticare un orientamento sessuale diverso da quello eterosessuale o all’affrontare il proprio
orientamento sessuale come una malattia da curare. Si tratta di condizioni che compendiano
un trattamento diverso e limitativo di diritti fondamentali, che non sarebbe mai stato imposto a
un insegnante eterosessuale e da cui sarebbe stato fatto discendere un trattamento
sfavorevole quanto all’accesso al lavoro (decisione di non stipulare il contratto per il
successivo anno scolastico e di non consentire la prospettata stabilizzazione) poiché rifiutate.
   La Corte: Passando agli argomenti svolti per evidenziare l’incompatibilità con il progetto educativo
    della scuola, al quale con il contratto di lavoro l’appellante aveva dichiarato di aderire, va rilevato
    che esso contiene una serie di affermazioni sulla relazione educativa, la sua reciprocità, il rispetto
    reciproco che la fonda, il rispetto per la diversità, l’assunzione di responsabilità, il rispetto delle regole,
    la corresponsabilità educativa genitori/docenti, la costruzione della identità personale e così
    via…mentre il riferimento alla natura religiosa della scuola è circoscritto (“L’Istituto… è una comunità
    educante cattolica ispirata alla parola e all’esperienza della fondatrice”) al collegamento con la
    necessità di insegnare con l’esempio più che con le parole, favorendo una crescita individuale
    armoniosa, ciascuno secondo le proprie positive inclinazioni, basata sul riconoscimento del proprio
    valore, sulla formazione della coscienza, sulla ricerca della verità, sull’apertura alla trascendenza.
   Non vi è quindi nel progetto educativo, accettato dall’insegnante, alcuna richiesta di appartenenza
    confessionale alla chiesa cattolica e di adesione alle regole del catechismo quale tratto
    caratterizzante e il progetto educativo non ha alcun profilo per il quale si possa affermare che tale
    appartenenza confessionale e la stretta osservanza, escluso ovviamente che per l’insegnamento della
    materia di religione, siano necessarie per la sua fedele attuazione (a prescindere da ogni
    considerazione sulla legittimità di una simile condizione).
Essendo dunque questo il contesto in cui deve essere svolta l’attività, va innanzi tutto
valutato se rispetto al medesimo un determinato orientamento sessuale dell’insegnante
possa essere richiesto quale requisito essenziale, determinante, secondo principi di
proporzionalità e ragionevolezza per lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 3 comma 3).
E la risposta non può che essere negativa. Non si vede sotto quale profilo l’orientamento
sessuale dell’insegnante, così come la sua vita privata, possano avere rilevanza
nell’insegnamento della materia di educazione artistica in una scuola paritaria ancorché
gestita da un ordine religioso. L’armonia con i principi costituzionali, compresi l’art. 21 e l’art.
3, declinato quest’ultimo in senso esplicitamente antidiscriminatorio dall’art. 21 Carta di
Nizza, implica che la libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico
riconosciuta alle scuole paritarie non possa comportare anche la libertà di attuare
discriminazioni per l’accesso al lavoro in base a fattori estranei alla qualità della prestazione
lavorativa richiesta.
Postilla: alunni con disabilità e DSA.
        Elementi     di   didattica   inclusiva.
   Il diritto allo studio degli studenti con disabilità si realizza attraverso l’inclusione scolastica, che prevede l’obbligo
    dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie
    competenze, gli enti territoriali e il SSN.
   La legge quadro 328/2000 ha valorizzato il ruolo della scuola per l’inclusione sociale e promosso azioni per un
    dialogo sempre maggiore tra le realtà pubbliche e private, per favorire lo sviluppo e l’inclusione dei minori con
    disabilità nei percorsi formativi ed educativi.
   Fonti: la CRPD riconosce il diritto delle PcD all’istruzione all’art. 24: “Allo scopo di realizzare questo diritto senza
    discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati parti faranno in modo che il sistema educativo
    preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli”.
   L’art. 34 Cost. afferma che la scuola è aperta a tutti; l’art. 38, comma 3 afferma che gli inabili e i minorati hanno
    diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
   La l. 104/92, dall’art. 12 all’art. 17, riconosce e tutela la partecipazione e l’integrazione delle PcD alle attività
    scolastiche, evidenziando il diritto all’educazione e all’istruzione e agli strumenti per l’integrazione, che devono
    essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola e dagli enti territoriali. Nessun tipo di disabilità può
    essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (l. 104/92, art. 13).
   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
    disabilità.
   Al momento dell'iscrizione si deve presentare, oltre a quei documenti richiesti ad ogni alunno, la
    certificazione medica attestante la situazione di disabilità dell’alunno e la Diagnosi Funzionale,
    in modo che siano indicate fin da subito tutte le esigenze da soddisfare: trasporto, l'assunzione
    di farmaci o di terapie, assistenza per l'igiene personale, esigenze alimentari. La certificazione di
    disabilità è il presupposto per l’attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione.
   Ai sensi della normativa vigente, per gli alunni con disabilità vanno predisposti i PEI (piani
    educativi individualizzati), in cui vengono descritti gli interventi integrati, per garantire la
    realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Vi si individuano gli obiettivi di sviluppo, le
    attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane da dedicare all’alunno con disabilità,
    nonché i tempi e gli strumenti di verifica (d.P.R. 24 febbraio 1994). Il PEI è di competenza del
    Gruppo di lavoro operativo, convocato dal Dirigente scolastico; alla redazione del piano deve
    partecipare la famiglia.
   Il percorso dell’alunno può essere differenziato o curricolare.
Percorso differenziato:
Nella scuola secondaria di secondo grado, il docente di sostegno non ha una preparazione
specifica in tutte le materie; diventa un mediatore di contenuti; conosce strategie didattico-
metodologiche specifiche.
I voti assegnati in tutte o in parte nelle varie discipline intendono evidenziare il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel PEI (piano educativo individualizzato) predisposto dal Consiglio di classe,
e non il raggiungimento di quelli previsti dai programmi ministeriali. L’alunno viene ammesso alle
classi successive ai soli fini del perseguimento degli obiettivi del PEI. Anche in sede di esame di stato
l’alunno sostiene quindi prove d’esame differenziate, omogenee al percorso svolto. È previsto il
rilascio di una certificazione attestante le competenze e abilità conseguite dallo studente (non
abbiamo quindi un diploma).
Percorso curriculare:

Nel caso in cui l’alunno con disabilità segua il percorso curriculare, segue la
programmazione della classe, supportato dall’insegnante di sostegno, con metodologie,
risorse didattiche ed informatiche, riduzioni, facilitazioni e tempi adeguati al suo profilo.
La valutazione è effettuata con gli stessi parametri della classe, tenendo però presente
le peculiarità e le difficoltà dell’alunno, come segnalato nel PEI.
Alla fine del ciclo di studi, egli riceve il diploma valido ai sensi di legge.
È necessario raccordare il PEI al programma
      generale. Come? Esempi…

   1. Riferimento al TEMPO (momento) e alla MATERIA affrontata. L’alunno deve prendere il quaderno
    della materia e trascrivere la data.
   2. Sul quaderno va riportata la SPIEGAZIONE che il docente ha dato alla classe (anche una sua
    semplificazione). Questa operazione può essere svolta dall’insegnante di sostegno.
   3. Trascrivere le PAROLE CHIAVE, per concentrarsi.
   4. SPIEGAZIONE SEMPLIFICATA DEL CONCETTO.
   5. Spiegazione grafica stilizzata del concetto chiave.
   6. Riferimento al concreto: richiamare gli esempi riscontrabili nella vita reale dell’alunno.
   7. Riflessione su di sé: aiutare ad elaborare pensieri sulla propria esperienza, per favorire una
    maggiore consapevolezza di sé.
   8. Confronto della propria riflessione sui temi affrontati con quella di alcuni compagni, o della
    classe.
Invalsi per alunni con disabilità –
              Maturità
   Per i candidati disabili certificati, i consigli di classe possono prevedere misure compensative o
    dispensative (anche per l’esame di Stato) e adattamenti della prova, sulla base del PEI

Possibili misure compensative
   tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
   sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia
   calcolatrice
   dizionario
   ingrandimento
   adattamento prova per alunni sordi (formato CBT)
   Braille
Puoi anche leggere