CITTÀ DI OVADA - CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "PARCO STORICO DELL'ALTO MONFERRATO" - Provincia di ...

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CITTÀ DI OVADA
                PROVINCIA DI ALESSANDRIA
                       C.A.P. 15076

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN
    CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
 “PARCO STORICO DELL’ALTO MONFERRATO”
                 C.I.G. N.
Art. 1 – Premesse
Il Comune di Ovada ha realizzato una struttura destinata a parco tematico denominato “Parco
Storico dell’Alto Monferrato”, sito in Ovada, Strada Novi.
Tale struttura è stata realizzata nell’ambito del più ampio progetto di ambito provinciale
“Sperimenta il Territorio” relativo alla creazione di una serie di parchi collegati in rete
destinati alla esposizione, in maniera sintetica, didattica, curiosa e ludica delle peculiarità
degli ambiti territoriali provinciali interessati, con la finalità di promuovere il territorio dal
punto di vista turistico offrendo informazioni storiche e naturalistiche per il pubblico.
Il “Parco Storico dell’Alto Monferrato” propone lo sviluppo di percorsi che descrivono la
storia dell’Alto Monferrato tramite percorsi nel verde e l’utilizzo di ausili audiovisivi,
informatici e cartellonistici.
Il Comune intende provvedere alla gestione mediante affidamento in concessione a terzi della
gestione.

Art. 2 - Oggetto della concessione
Il Comune di Ovada affida in concessione la gestione del parco tematico “Parco Storico
dell’Alto Monferrato” sito in Ovada, Strada Novi, costituito da:
Area esterna:
L’area esterna si sviluppa su una superficie di mq 7.830 e comprende:
il Viale di Aleramo
il Modellino del Monferrato
il Percorso della Storia
l’Area Ludica
il Viale dei Gelsi
lo Stadio degli Sport Medioevali
la Piazza della Fontana
I camminamenti tematici sono dotati di pannelli illustrativi atti a descrivere in maniera
ludico-didattica la storia del territorio.
La fontana presente nel parco è alimentata da un attiguo impianto pompe a ricircolo con
vasche.
Struttura coperta:
All’interno dell’area a parco è ubicato un edificio destinato a reception, punto di ristoro, sala
conferenze, audiovisiva e di intrattenimento della superficie di mq 280.
I locali saranno allestiti con i seguenti arredi e attrezzature in dotazione:
Bancone bar attrezzato; n. 5 tavolini e n. 20 sedie connesse; n° 2 scrivanie e n° 2 poltroncine;
n° 2 armadi; n° 2 postazioni informatiche; videoproiettore; segnaletica e cartellonistica
illustrativa varia.
I locali sono dotati di servizi igienici attrezzati con i necessari accessori.
Il riscaldamento è fornito mediante impianto a ventil-convettori alimentati da caldaia ubicata
in locale dedicato.
I piani sono collegati attraverso una scala esterna.
La ricognizione e l’esatta ed attuale consistenza della struttura e delle attrezzature ivi
esistenti, verranno fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le
parti al momento della consegna della struttura.
Il Concessionario dichiara di avere esaminato la struttura ed attrezzature connesse e di averli
trovati adatti ed efficienti all’utilizzo per i servizi cui sono destinati. Eventuali difformità
della struttura rispetto alla normativa in vigore devono essere fatti rilevare dal Concessionario
in sede del verbale di cui sopra ovvero entro i primi sei mesi di gestione, risultando
comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime di idoneità e sicurezza. Qualora
ciò non avvenga, nessuna responsabilità e/o obbligo sarà a carico del Comune.
L’Amministrazione Comunale concedente, per motivate esigenze connesse al completamento
ed ampliamento del servizio, delle strutture e delle infrastrutture, si riserva la facoltà, durante
la vigenza del contratto, di modificare l’ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi
destinati a parco tematico già assegnati, senza modifica del canone. Il Concessionario si
impegna nel caso a provvedere alla gestione dei relativi spazi aggiuntivi estendendovi il
servizio alle medesime condizioni.
Le eventuali modifiche operative e logistiche saranno oggetto di specifiche verifiche da
accertarsi in contradditorio con il Concessionario.
La necessità di eseguire lavori di manutenzione e/o allestimento degli spazi aggiuntivi potrà
comportare variazioni temporanee per l’accesso al parco ed a tutte le strutture ed
infrastrutture oggetto di concessione, senza obbligo per il Comune di riconoscere al
Concessionario alcun indennizzo o risarcimento. In tali casi ne verrà data tempestiva notizia
al Concessionario concordando le soluzioni più opportune.

Art. 3 – Durata della concessione
La concessione in gestione ha la durata di anni sei, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di
prorogare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di 6
mesi. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Art. 4 – Condizioni e modalità di utilizzo della struttura e servizi oggetto della
      concessione
E’ posto a carico del concessionario il vincolo di utilizzo della struttura per la sua
destinazione a “Parco Storico dell’Alto Monferrato” con obbligo di rendere e mantenere
fruibile al pubblico sia l’area verde esterna che l’edifico ubicato sull’area, per lo sviluppo di
tutti i contenuti turistici, storici, ludici, culturali, didattici per cui la struttura è stata realizzata.
La fruibilità verrà assicurata con apertura al pubblico costituito da singoli utenti o da gruppi,
con particolare attenzione alle iniziative indirizzate agli studenti ed alle famiglie.
La fruibilità verrà assicurata mediante l’organizzazione:
     • di percorsi di visita guidati ed illustrati e visite didattiche
     • di proiezione audiovisiva ed illustrazione convegnistica anche con l’ausilio delle
         strumentazioni in dotazione,
     • di iniziative destinate agli studenti ed ai giovani anche in collaborazione con le
         Istituzioni Scolastiche e con Enti ed Associazioni che operano in ambito turistico,
         culturale, naturalistico e ludico.
     • di iniziative ed eventi di interesse storico, ludico, didattico, turistico, culturale,
         scolastico
     • di attività di promozione e collegamento con tutte le altre iniziative già esistenti di
         valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico, naturalistico, storico, culturale
     • di itinerari di visita dei siti esistenti nella zona di interesse turistico, naturalistico,
         storico, culturale secondo le previsioni del “progetto offerta” presentato in sede di
         gara
     • di attività di laboratorio, di studio, di ricerca, di aggregazione e ricreative previste nel
         “progetto offerta” presentato in sede di gara
     • delle ulteriori attività previste nel “progetto offerta” presentato in sede di gara.
Il Concessionario provvederà a sviluppare un programma di gestione, promozione e
pubblicizzazione del Parco e delle iniziative e servizi disponibili al suo interno e di
promozione del territorio locale e della cultura tematica locale, secondo quanto previsto nel
“progetto offerta” presentato in sede di gara, nel rispetto dei requisiti, vincoli, parametri e
condizioni previsti nel presente capitolato e negli obiettivi dell’iniziativa progettuale
“Sperimenta il Territorio”.
Il Concessionario dovrà curare ed aggiornare il sito informatico del parco già istituito e
sopportarne le spese gestionali connesse; per le sue attività di promozione e immagine dovrà
utilizzare esclusivamente i loghi e le già progettate e definite caratteristiche di comunicazione
e marketing che saranno fornite dal Comune (manuale di immagine, piano di marketing,
filmati ecc).
Il Concessionario si renderà inoltre disponibile a collaborare con il Comune di Ovada nella
organizzazione di iniziative di interesse turistico, culturale, naturalistico, storico, didattico,
per le quali possa risultare utile il coinvolgimento del Parco Storico dell’Alto Monferrato.
Il Concessionario si impegna altresì alla realizzazione di tutte le attività previste nel “progetto
offerta” presentato in sede di gara per l’aggiudicazione, nonché alla fornitura di attrezzature,
arredi ed essenze arboree complementari per il funzionamento del Parco, sempre previste dal
suddetto “progetto offerta”.
Non è ammessa la sub-concessione in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, di quanto
forma oggetto della presente concessione, fatte salve le deroghe espressamente previste dal
presente capitolato.

Art. 5 - Soggetti utilizzatori e tariffe
L’utilizzo della struttura è assicurato mediante apertura al pubblico senza alcuna limitazione
soggettiva.
Per la visita del Parco il Concessionario è autorizzato ad applicare e riscuotere apposite tariffe
previamente approvate dal Comune, determinate tenendo conto dei percorsi di visita e delle
iniziative organizzate. Le tariffe dovranno essere rese note al pubblico mediante affissione, a
cura del Concessionario, in luogo visibile ed accessibile al pubblico.
Le tariffe applicate di ingresso al Parco saranno definite dal Concessionario secondo le
risultanze delle previsioni di spese e ricavi e saranno indicate per il primo anno nel “progetto
offerta” definito in sede di gara tenendo conto delle seguenti prescrizioni minime:
    • la tariffa fissata per la visita per persona non potrà essere superiore a € 12,00. Con
        decorrenza dal terzo anno di attività tale valore massimo si intenderà aggiornato
        annualmente in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al
        consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno precedente
    • deve comunque essere mantenuta la gratuità di ingresso per gli alunni in scolaresche
        di scuole dell’infanzia, scuola elementare e scuola media inferiore di Ovada e per i
        bambini di età inferiore a 6 anni
    • devono comunque essere praticate tariffe agevolate per le scolaresche, per i visitatori
        del Museo Paleontologico “G. Maini” di Ovada che effettuino la visita nella stessa
        giornata e per le comitive composte da almeno 15 persone
    • devono essere previste agevolazioni tariffarie per i ragazzi in età compresa tra i 6 ed i
        16 anni, per le persone di età superiore a 65 anni e per le persone disabili e per i loro
        accompagnatori.
A partire dal secondo anno di attività, il Concessionario potrà applicare tariffe diverse, previa
approvazione da parte del Comune, in relazione ai percorsi di visita ed alle iniziative
organizzate ed in relazione all’andamento della gestione, ferme restando le prescrizioni di cui
sopra.
Il Comune concedente si riserva il diritto di ingresso gratuito per i propri ospiti fino ad un
massimo di dieci volte annue.

Art. 6 - Periodi e orario di apertura
Il Concessionario si impegna a garantire l’apertura del Parco per almeno sette mesi l’anno
con orario minimo di apertura settimanale di quindici ore in orario diurno nel periodo dal
mese di aprile al mese di ottobre.
La programmazione degli orari, nel rispetto dei requisiti minimi fissati nel presente articolo, è
definita nel “progetto offerta” presentato in sede di gara.

Art. 7 – Punto di ristoro, Punto vendita, pubblicità
Il Concessionario avrà diritto ad esercitare all’interno del Parco:
     1. nel rispetto delle prescrizioni della vigente disciplina in materia e previa
         acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, anche di competenza comunale, un
         esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per tutta la durata della
         concessione.
     2. nel rispetto della vigente disciplina in materia, un’attività commerciale di vicinato
         esclusivamente diretta alla vendita di materiali e prodotti inerenti il tema del Parco,
         di materiale editoriale e/o didattico inerente il tema del Parco o comunque il settore
         di turismo, cultura ed ambiente locali, di prodotti caratterizzanti il territorio locale. Il
         Concessionario si obbliga ad acquistare in conto vendita, a vendere a prezzo
         concordato, ad esporre e promuovere adeguatamente pubblicazioni edite e/o
         patrocinate dal Comune di Ovada.
     3. la pubblicità visiva e fonica, con diritto di esclusiva, fermo restando l’obbligo di
         assolvere le imposte comunali previste dalla normativa vigente, di rispettare la
         vigente regolamentazione comunale in materia e di assicurare contenuti pubblicitari
         che non siano in contrasto o di nocumento all’immagine del Comune e dei servizi
         comunali. La scelta dei prodotti o servizi pubblicizzati compete al Concessionario
         che dovrà tenere conto dell’etica commerciale, sociale e morale.
E’ data facoltà al Concessionario, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 4, ultimo
capoverso, di sub-concedere i servizi predetti di cui ai punti 1. – 2. previa dimostrazione
dell’ottemperanza dei requisiti di legge e comunicazione delle generalità dell’eventuale sub-
concessionario e delle caratteristiche delle attività organizzate per il necessario gradimento.
Se entro trenta giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come
espresso il suddetto gradimento. Il Concessionario ed il sub-concessionario rispondono in
solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio
e, comunque, sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità.
Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, qualora stipuli accordi per i servizi di cui
sopra, copia dei relativi contratti, che dovranno risultare dai bilanci del Concessionario.

Art. 8 – Servizi di reception, biglietteria
Il servizio di reception, biglietteria comprende:
     • le attività di informazione circa i servizi del Parco e la sua accessibilità (in particolare
        orari, tariffe, modalità di acquisto e di pagamento dei biglietti di ingresso, modalità di
        visita, indicazioni di viabilità per raggiungere il Parco, modalità di accesso per
        persone disabili)
     • la gestione delle attività di vendita dei biglietti e organizzazione delle prenotazioni.
Il Concessionario provvede alla vendita dei biglietti ed all’incasso di tutti i corrispettivi
inerenti i servizi svolti all’interno del Parco nel rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti
amministrativi, contabili e tributari previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 – Organizzazione di mostre, eventi e attività promozionali
Il Concessionario, all’interno del Parco, organizza convegni, mostre, eventi ed iniziative,
rivolti al pubblico, di carattere turistico, culturale, didattico, ludico e naturalistico, attività
promozionali ed ogni altra manifestazione che possa contribuire a promuovere l’immagine
del Parco e del territorio locale.
Il Concessionario è autorizzato, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 4, ultimo
capoverso, a concedere in uso temporaneo a terzi il Parco, o parte di esso, per non più di tre
giornate consecutive e per non più di quindici giorni per ciascun anno per le medesime
finalità.
E’ vietato l’uso del Parco per iniziative di carattere privato o circoscritto a limitate categorie
di persone e non fruibili dal pubblico e, comunque, che possano essere in contrasto o di
nocumento all’immagine del Comune o dei servizi comunali e/o del territorio.
Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente con almeno venti giorni di
anticipo la data ed il programma delle iniziative che intende organizzare. Il Comune si riserva
la facoltà di vietarle nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Il Concessionario ed il sub-concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di
tutti gli obblighi ed oneri connessi alle suddette iniziative e, comunque, sollevano il Comune
da qualsiasi tipo di responsabilità.
E’ fatto divieto al Concessionario di acconsentire che il Parco, ivi comprese le aree esterne e
la struttura coperta, oggetto di concessione, siano utilizzati in via continuativa, quale sede di
società, associazioni ed organismi collettivi in genere, o siano adibiti all’attività propria di tali
soggetti.
Il “progetto offerta” descrive le modalità di organizzazione delle iniziative di cui al presente
articolo ed i criteri che il Concessionario intende utilizzare per la concessione temporanea a
terzi di cui al presente articolo.

Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario ha l’obbligo di gestire tutti i servizi del Parco Storico dell’Alto Monferrato,
anche dal punto di vista igienico-sanitario, contabile, amministrativo e fiscale, nel rispetto di
tutta la normativa vigente.
Sono a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione:
    • tutte le spese per le utenze di servizio della struttura oggetto della presente
         concessione, fatta eccezione per quelle per l’acqua ad uso irriguo, quali, a titolo
         esemplificativo, quelle relative all’acqua potabile, all’energia elettrica, alla forza
         motrice, al telefono, al riscaldamento e quant’altro necessario e richiesto per la
         conduzione della struttura e lo svolgimento dei servizi;
    • l'utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale e di ogni altra
         tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, assumendo
         a proprio carico il trattamento economico, previdenziale, assicurativo previsti dalla
         vigente normativa;
    • gli oneri per l’osservanza, nella veste di datore di lavoro, delle norme derivanti dalle
         vigenti leggi e decreti relative all’igiene e alla sicurezza del lavoro, alle assicurazioni
         contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali, e per
         l'attuazione di tutti gli adempimenti prescritti da tali discipline;
    • gli oneri per l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a richiedere ed
         ottenere le certificazioni amministrative necessarie ed obbligatorie per il regolare
         funzionamento della struttura e per l'esercizio dell'attività, ivi compreso il C.P.I. ove
         richiesto, ad effettuare la manutenzione degli estintori, a definire il piano di
         evacuazione e ad apporre idonea cartellonistica;
    • gli oneri per provvedere al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la
         climatizzazione invernale e/o estiva della struttura e per la preparazione dell'acqua
         calda per usi igienici sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R.
         16.04.2013 n. 74), impegnandosi a comunicare al Comune i dati identificativi della
         ditta, abilitata ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37, incaricata delle operazioni;
    • apertura, chiusura, conduzione, custodia, sorveglianza e pulizia della struttura oggetto
         di concessione, ivi comprese le aree verdi, anche durante l’eventuale utilizzo da parte
         del Comune;
•   scrupolosa osservanza delle norme tempo per tempo vigenti in materia igienico-
       sanitaria e di sicurezza pubblica;
   •   richiesta ed acquisizione delle certificazioni e/o autorizzazioni amministrative di tutti
       gli enti e organi di vigilanza e controllo necessarie ed obbligatorie per il regolare
       esercizio di tutte le attività all’interno del Parco;
   •   tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature
       fisse e mobili e delle strutture, essendo invece a carico del Comune gli oneri per la
       manutenzione e l’irrigazione delle aree verdi;
   •   gli oneri connessi alla sorveglianza del Parco nelle ore notturne e nei periodi di
       chiusura.

Art. 11 – Altri obblighi del Concessionario
Il Concessionario si impegna a non manomettere, modificare o mutare in alcun modo la
consistenza della struttura che dovrà essere utilizzata per le proprie finalità con ogni cura e
diligenza e dovrà essere riconsegnata, al termine della concessione, in buono stato di
conservazione, fatto salvo il deterioramento da vetustà e d’uso.
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del Parco, nelle parti
interne ed esterne, senza preventiva specifica autorizzazione formale del Comune. In caso di
esecuzione di interventi non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino
immediato dei manufatti e luoghi alla situazione originaria.
Tutti gli interventi posti in essere dal Concessionario nell’osservanza di quanto sopra
disposto, nessuno escluso, si intendono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune al
termine della concessione.
Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutta la vigente disciplina in materia fiscale.
Il Concessionario si impegna altresì a presentare annualmente al Comune, entro il 28 febbraio
di ogni anno un resoconto dettagliato delle attività svolte indicante:
    • il numero dei visitatori ed i periodi di frequenza
    • le convenzioni eventualmente stipulate con operatori turistici o altri soggetti per la
        promozione del Parco
    • le attività ed iniziative svolte all’interno del Parco e l’affluenza di partecipanti
    • eventuali reclami, osservazioni, suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma dagli
        utenti del servizio, fornendo anche spiegazioni e giustificazioni.
Il Concessionario dovrà inoltre tenere presso i propri uffici un libro dei reclami e dei
suggerimenti a disposizione dell’utenza.

Art. 12 - Corrispettivi del contratto e profili economici.
Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali ed il rischio di imprevisti e
difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso. Ad esso
competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso della struttura affidata in
concessione.
In particolare al Concessionario spettano i proventi derivanti:
    • dalla riscossione delle tariffe per la visita del Parco
    • dalla riscossione dei canoni per la concessione temporanea in uso della sala per
        specifiche iniziative
    • dalla gestione del Punto vendita del Parco Storico dell’Alto Monferrato
    • dalla gestione del Punto di ristoro del Parco Storico dell’Alto Monferrato
    • dalla gestione diretta di eventuali attività di laboratorio ed editoriali previste nel
        “progetto offerta”
    • dall’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione per il Parco
    • da contributi e liberalità per la gestione dei servizi oggetto della concessione
corrisposti da altri soggetti; se pubblici, tali contributi e liberalità dovranno essere
        comunicati specificatamente nei loro importi e consistenza al Comune
    • dalla gestione delle attività previste nel “progetto offerta”.
Il concessionario si impegna a versare al Comune un canone annuo determinato in sede di
gara, a decorrere dal primo anno di gestione.
A decorrere dal secondo anno di gestione, l’importo del canone verrà aggiornato
annualmente, su richiesta del Comune, in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate semestrali posticipate, con versamento
dell'importo dovuto entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del semestre, tramite
bonifico bancario a favore del Comune di Ovada.
Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi del successivo articolo 17.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di modificare l’importo sopra determinato, qualora
previsto obbligatoriamente da specifiche disposizione di legge.

Art. 13 - Responsabilità e garanzie assicurative
Il soggetto gestore è responsabile verso il Comune concedente e verso i terzi della regolare e
corretta gestione e del funzionamento della struttura e della gestione dei servizi oggetto della
presente concessione, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma il Concessionario solleva il Comune da
ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di
qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito
dell’uso dell’intera struttura e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da
ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali
danni diretti o indiretti a persone o cose.
Il soggetto gestore in particolare:
- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti
per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;
- esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura;
- risponde nei confronti degli utenti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dalla
attività di gestione del Parco e servizi connessi svolti nella struttura.
Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio della stipula del contratto, il soggetto
gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:
- una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti
con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00, comprensivo della garanzia per danni
derivanti da somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo
stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura (pari a € 1.350.000,00), nonché ricorso
terzi da incendio (massimale minimo di € 250.000,00).

Art. 14 - Garanzia definitiva
Prima della stipula del contratto, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il medesimo, nonché per l’applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento
del maggior danno, il Concessionario, dovrà costituire una garanzia definitiva pari ad e
2.000,00. La garanzia dovrà essere valida per l’intera durata della concessione e fino al suo
svincolo da parte dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere costituita con una delle
seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicuratrice autorizzata;
c) polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato iscritto all’albo
di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. .
La garanzia deve espressamente prevedere le seguenti condizioni a pena di decadenza
dell’affidamento:
1) rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ex art. 1944 del Codice Civile;
2) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
3) impegno da parte del fideiussore a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione Comunale, entro 15 (quindici) giorni, senza alcuna riserva.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune.
Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento di apposito
invito, è tenuto al reintegro della garanzia definitiva, qualora durante la gestione del servizio,
la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale per
l’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro
l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.
La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione
di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art. 15 - Penali
Per ogni giorno di ritardo imputabile al soggetto gestore rispetto ai tempi di inizio
dell’attività, verrà applicata una penale di € 200,00 giornaliera.
Per ogni inadempienza del soggetto gestore verso gli obblighi assunti, regolarmente
contestata, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 1.000,00

Art. 16 - Diritto di controllo del Comune.
E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che
riterrà opportune, controlli anche attraverso soggetti esterni di propria fiducia, per verificare
la qualità del servizio offerto e la rispondenza a quanto proposto in sede di offerta dal
Concessionario, nonché alle prescrizioni della presente concessione, al fine della valutazione
della qualità del servizio nel suo complesso. In caso di esito negativo verranno attivate le
clausole di risoluzione di cui al successivo articolo 17.

Art. 17 - Risoluzione contrattuale
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, quando ricorrano i seguenti motivi:
- difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nel presente atto e nel “progetto
offerta” presentato in sede di gara;
- utilizzo della struttura per fini diversi da quelli stabiliti nella presente concessione e
comunque contrari alla legge o in contrasto o di nocumento all’immagine del Comune e dei
servizi comunali;
- violazione degli obblighi assicurativi e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto
gestore;
- mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività;
- ritardo nell’inizio dell’attività o superamento di n. 3 penali per anno solare previste
dall’art. 15, comma 2;
- cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione, eccetto i casi
espressamente previsti dalla concessione;
- mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a
qualsiasi titolo dovute al Comune;
- gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella          conduzione dell’esercizio tali da
compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità   dell’esercizio e arrecare pregiudizio
all’immagine del Comune.
Nel caso di scioglimento/estinzione del soggetto            gestore il contratto si intende
automaticamente risolto senza alcun riconoscimento          di indennizzo per gli interventi
eventualmente realizzati nella struttura.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per pubblico interesse
Qualora il Comune revocasse le autorizzazioni concesse o volesse rientrare nella disponibilità
dell’immobile per pubblico interesse prima della scadenza stabilita, il soggetto gestore avrà
diritto ad un indennizzo a titolo di risarcimento pari al 10% del fatturato medio mensile
documentato dell’ultimo anno moltiplicato per il numero residuo di mesi mancati alla
conclusione della gestione.

Art. 19 - Miglioramento del servizio
Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi, nel corso
della gestione potranno essere concordate fra le parti modificazioni alla programmazione
gestionale e/o degli eventi al fine di migliorare e di rendere coerente ai tempi l’offerta del
servizio.

Art. 20 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà, il Comune avrà
diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario e ad incamerare la
garanzia definitiva, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni ulteriore danno
dipendente da tale azione.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i..
Il Concessionario deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i propri fornitori e
contraenti apposite clausole con cui gli stessi si impegnano al rispetto degli obblighi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,
impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di Alessandria della notizia dell’inadempimento della propria
controparte ai predetti obblighi.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dal
presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Obblighi comportamentali
Il Concessionario dichiara di aver preso visione del “Codice di comportamento del Comune
di Ovada” e del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ovada www.comune.ovada.al.it nella Sezione
"Amministrazione Trasparente” e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per
quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a
conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune,
responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in esse
previsti.
La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal “Codice di comportamento del
Comune di Ovada” e dal D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 – Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione del servizio, ivi
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al
deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.
Nulla è dovuto dal Comune per la formulazione del progetto offerta, i cui contenuti sono
soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità dell’azione
amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle
informazioni da parte del Comune.

Art. 24 – Controversie
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Alessandria.

Art. 25 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili,
a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
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